TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2487/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv.to Gerardo Mazzeo, C.F._2
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Contursi Terme (SA), Via Toppe n. 34;
- Opponenti -
CONTRO
(C.F.: ) nella sua qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
della in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Triscari, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via
Fontana n. 11;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 33/2018 del
04.01.2018 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha ingiunto gli odierni opponenti di pagare la somma di euro Controparte_1
24.792,87, di cui a e , in solido tra loro, la somma di Parte_1 Parte_2
1 € 13.014,69, oltre i successivi interessi di mora e al solo la somma Parte_1
di 11.778,18 oltre i successivi interessi di mora e spese monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 2829076 del 25.06.2008, dal contratto di finanziamento n. 358970 del
09.04.2010 e della linea di credito con richiesta di finanziamento n.
001115843733.
Eccepiva: la nullità assoluta del decreto ingiuntivo in quanto emesso in favore di un soggetto giuridico diverso da quello che ha agito in giudizio e avente legittimazione processuale;
insussistenza di prova del diritto di credito e dei documenti necessari all'emanazione del decreto ingiuntivo.
Concludevano chiedendo: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito fatto valere in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo nullo e/o privo di effetti, perché
inammissibile improponibile e infondato in fatto ed in diritto;
respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto, destituite in diritto e non provate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 09.10.2018, la si è costituita Controparte_1
in giudizio contestando l'opposizione avversaria, eccependo che i contratti per cui è causa rientrano nella categoria di prestito personale, la cui finalità
prevalente era l'acquisto di un'auto usata;
l'infondatezza della mancata produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB;
con richiesta della concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.., senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza del 15.01.2025 venivano
2 precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
La nella qualità di procuratrice di ha dedotto di Controparte_1 CP_2
essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico ANrio costituito da crediti pecuniari di titolarità di Controparte_3
nell'ambito di una operazione di cessione in blocco pubblicata sulla
[...]
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n° 108 del 10/09/2016.
Parte opponente nell'atto di opposizione ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità,
non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La
legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere
3 in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita
in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto,
tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario,
alla prova dell'oggetto della cessione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord.
n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4,
T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale
a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che,
come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla
4 dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Quindi la verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata da parte ricorrente, tuttavia, si rinviene la copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n° 108 del
10/09/2016, la lettera con la quale viene comunicata al sig. la cessione Pt_1
del credito e non anche copia del contratto di cessione intervenuto tra la cessionaria e la cedente Controparte_2 Controparte_3
ed avente ad oggetto il credito per cui è causa. Né risulta depositata documentazione idonea a comprovare l'intervenuto trasferimento del credito da AN MP –originario titolare del credito – e Itacapital S.p.A.
Peraltro dall'estratto della Gazzetta depositato agli atti non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte resistente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in
5 considerazione della genericità delle formule ivi utilizzate e della molteplicità
degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito
[... azionato in capo alla cessionaria e quindi della procuratrice Controparte_2
in assenza del deposito del contratto di cessione, ne consegue CP_1
che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questa.
La domanda pertanto deve essere dichiarata inammissibile, con accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 33/2018
Co Con Le spese processuali sono poste a carico di parte opposta Collection
soccombente e sono liquidate in € 2.540 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014
e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa il Decreto Ingiuntivo n. 33/2018, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
33/2018.
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte opponente che si liquidano in € 2.540 (Fase Studio € 460.00 Fase
Introduttiva € 389, fase istruttoria euro 840, Fase Decisoria € 850), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 20-5-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2487/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv.to Gerardo Mazzeo, C.F._2
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Contursi Terme (SA), Via Toppe n. 34;
- Opponenti -
CONTRO
(C.F.: ) nella sua qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
della in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Triscari, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via
Fontana n. 11;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 33/2018 del
04.01.2018 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha ingiunto gli odierni opponenti di pagare la somma di euro Controparte_1
24.792,87, di cui a e , in solido tra loro, la somma di Parte_1 Parte_2
1 € 13.014,69, oltre i successivi interessi di mora e al solo la somma Parte_1
di 11.778,18 oltre i successivi interessi di mora e spese monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 2829076 del 25.06.2008, dal contratto di finanziamento n. 358970 del
09.04.2010 e della linea di credito con richiesta di finanziamento n.
001115843733.
Eccepiva: la nullità assoluta del decreto ingiuntivo in quanto emesso in favore di un soggetto giuridico diverso da quello che ha agito in giudizio e avente legittimazione processuale;
insussistenza di prova del diritto di credito e dei documenti necessari all'emanazione del decreto ingiuntivo.
Concludevano chiedendo: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito fatto valere in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo nullo e/o privo di effetti, perché
inammissibile improponibile e infondato in fatto ed in diritto;
respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto, destituite in diritto e non provate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 09.10.2018, la si è costituita Controparte_1
in giudizio contestando l'opposizione avversaria, eccependo che i contratti per cui è causa rientrano nella categoria di prestito personale, la cui finalità
prevalente era l'acquisto di un'auto usata;
l'infondatezza della mancata produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB;
con richiesta della concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.., senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza del 15.01.2025 venivano
2 precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
La nella qualità di procuratrice di ha dedotto di Controparte_1 CP_2
essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico ANrio costituito da crediti pecuniari di titolarità di Controparte_3
nell'ambito di una operazione di cessione in blocco pubblicata sulla
[...]
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n° 108 del 10/09/2016.
Parte opponente nell'atto di opposizione ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità,
non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La
legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere
3 in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita
in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto,
tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario,
alla prova dell'oggetto della cessione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord.
n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4,
T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale
a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che,
come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla
4 dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Quindi la verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata da parte ricorrente, tuttavia, si rinviene la copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n° 108 del
10/09/2016, la lettera con la quale viene comunicata al sig. la cessione Pt_1
del credito e non anche copia del contratto di cessione intervenuto tra la cessionaria e la cedente Controparte_2 Controparte_3
ed avente ad oggetto il credito per cui è causa. Né risulta depositata documentazione idonea a comprovare l'intervenuto trasferimento del credito da AN MP –originario titolare del credito – e Itacapital S.p.A.
Peraltro dall'estratto della Gazzetta depositato agli atti non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte resistente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in
5 considerazione della genericità delle formule ivi utilizzate e della molteplicità
degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito
[... azionato in capo alla cessionaria e quindi della procuratrice Controparte_2
in assenza del deposito del contratto di cessione, ne consegue CP_1
che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questa.
La domanda pertanto deve essere dichiarata inammissibile, con accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 33/2018
Co Con Le spese processuali sono poste a carico di parte opposta Collection
soccombente e sono liquidate in € 2.540 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014
e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa il Decreto Ingiuntivo n. 33/2018, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
33/2018.
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte opponente che si liquidano in € 2.540 (Fase Studio € 460.00 Fase
Introduttiva € 389, fase istruttoria euro 840, Fase Decisoria € 850), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 20-5-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
6 7