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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 139/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai sigg.ri magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 20.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 139/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vesevo Catalano e domicilio Parte_1 CodiceFiscale_1 eletto presso il suo studio di Milano, Corso di Porta Vittoria, 42,
-ricorrente in riassunzione- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Milano e domicilio eletto ex lege presso i suoi uffici di Milano, via Freguglia, 1,
-resistente in riassunzione- CONCLUSIONI per la ricorrente:
“1) Provvedendosi in conformità al principio di diritto ed al dispositivo della ordinanza n. 1818/2025 resa dalla Corte di Cassazione, pronunciarsi nuova sentenza di merito in riforma della sentenza 943/2019 resa dalla Corte d'Appello di Milano;
2) Per l'effetto, annullarsi la originaria sanzione di 9 giorni irrogata con la nota prot. Ris. 60/FP del 25.5.2017 dal Direttore della nei confronti della appellante, rideterminandosi la stessa in forma di irrogazione del rimprovero verbale CP_1 CP_1 ovvero, in via meramente subordinata, di un giorno di sospensione; ovvero - in via ancor più gradata – individuarsi la sanzione ritenuta dal Collegio applicabile alla fattispecie;
3) Conseguentemente, disporsi in favore della appellante il riaccredito in proprio favore delle somme trattenute dalla P.A. per effetto della irrogazione della originaria sanzione, risultanti dalla rideterminazione della sanzione oggetto del presente giudizio;
4) Governo in favore della ricorrente sia delle spese della presente fase che delle spese del giudizio per cassazione, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara espressa-mente antistatario;
”; per la resistente:
“Voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, a conferma della sentenza del Tribunale del lavoro di Milano, dott. Perillo, 23 maggio 2018 n. 1360, rigettare la domanda di annullamento della sanzione disciplinare di 9 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata “per le gravi irregolarità riscontrate nell'ambito delle n. 5 procedure di affidamento scrutinate, come da Relazione del 21 marzo 2017”; in via subordinata, rideterminare la misura di una sanzione della medesima tipologia in base alla ritenuta proporzione tra contestazioni confermate e contestazioni ritenute non fondate. Con la rifusione delle spese processuali.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si riportano di seguito in sintesi gli antefatti del presente giudizio di rinvio. Con sentenza n. 1360 del 2018 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso con cui , direttore amministrativo dell' , aveva impugnato due Parte_1 CP_1 Controparte_1 sanzioni disciplinari conservative, irrogatele con nota prot. ris. 60/FP del 25.5.2017, a seguito di pagina 1 di 7 contestazione disciplinare del 28.3.2017. In particolare, l' le aveva comminato la sanzione di CP_1 nove giorni di sospensione con riguardo alla contestazione di una serie di irregolarità amministrativo- contabili in relazione a cinque procedure di affidamento (elencate, con riferimento a ciascuna di queste, nella “RELAZIONE SULLE ANALISI GIUSPUBBLICISTICHE SVOLTE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI” del 21.3.2017, documento allegato alla contestazione disciplinare), nonché la sanzione di un giorno di sospensione per aver la ricorrente, in assunto, impedito e interrotto le attività del Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 28.3.2017 (nel corso della quale il Direttore dell' Prof. , aveva sottoposto al Consiglio CP_1 Per_1 detta relazione, evidenziando le criticità che eran con riferimento alla gestione amministrativa e contabile dell' ad opera della direzione amministrativa: vd. doc. 4 fascicolo CP_1 resistente). Il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione, condannando la convenuta a restituire a quanto a tale titolo eventualmente trattenuto, avendo Parte_1 ritenuto non provati i comportamenti, per come contestati, là dove, all'esito dell'istruttoria testimoniale, era emerso solamente che la lavoratrice aveva contestato la decisione della Presidente di non essere ammessa alla seduta del Consiglio del 28.3.2017, comportamento valutato in sé privo di valore disciplinare, non risultando che la stessa avesse tenuto nell'occorso una condotta offensiva o tale da intralciare lo svolgimento della seduta consigliare;
ravvisata, invece, la legittimità dell'ulteriore sanzione di nove giorni di sospensione, ha rigettato per il resto il ricorso, compensando integralmente le spese processuali in ragione della reciproca soccombenza.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, gravame al quale l' si è opposta, Parte_1 CP_1 spiegando, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato illegittima la sanzione di un giorno di sospensione. La Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 943 del 2019 ha rigettato entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado, con compensazione integrale delle spese di lite. Nel dettaglio, per quanto ancora d'interesse, con riferimento al quinto e sesto motivo dell'appello principale, la Corte territoriale ha ritenuto che le doglianze, sia pur fondate, non fossero sufficienti per travolgere la sanzione di nove giorni di sospensione oggetto dell'appello principale. Con i suddetti motivi di gravame la lavoratrice aveva dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto fondata la contestazione concernente il mancato accertamento, da parte sua, dei requisiti di carattere generale in capo agli affidatari dei contratti pubblici e aveva, altresì, contestato la sussistenza della responsabilità disciplinare per la mancata verbalizzazione delle operazioni di gara, nonché la mancata pubblicazione dei verbali di procedura. Sul punto, il Collegio, riguardo alle censure sollevate dalla , così statuiva: “risulta documentalmente provato Pt_1 che la avesse acquisito (cfr. doc. 29 fascicolo di primo gra appellante) per tutti gli aggiudicatari il casellario Pt_1 giudizi r quanto concerne, invece, i requisiti morali in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 nonché dell'art. 38 del dlgs 163/2006, appare condivisibile quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che tali requisiti sarebbero già risultati all'atto dell'iscrizione dei partecipanti nei portali Mepa o Arca-Sintel. L'assunto predetto appare peraltro confermato dalla circostanza per cui l'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, che prevede l'obbligo per l'Amministrazione dell'Accademia di effettuare appositi controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate. Parimenti fondata appare la doglianza di cui al sesto motivo di appello: la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti più volte espresso il principio della non necessarietà del rispetto del principio di pubblicità in caso di gare telematiche (cfr Consiglio di Stato 4990/2016), orientamento giurisprudenziale che, peraltro, risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 dlgs 50/2016. Risulta, nel caso in esame, che tutta la documentazione di gara sia stata protocollata informaticamente e sottoscritta dal RUP di gara: tale operato permette quindi una perfetta tracciabilità di ogni operazione compiuta, rendendo superflua la pubblicazione dei verbali.”. La Corte osservava, nel contempo, che, tuttavia, la fondatezza di tali doglianze non comportava l'annullamento della sanzione disciplinare applicata alla ricorrente in virtù della fondatezza delle precedenti contestazioni, ritenute comunque idonee da sole a ledere i principi di trasparenza e di concorrenza nelle pagina 2 di 7 gare pubbliche anche in difetto di produzione di danni immediatamente apprezzabili sul piano monetario. Né riteneva di poter ridurre la sanzione comminata in difetto di esplicita domanda.
ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello, affidandolo a otto motivi. Parte_1
Corte con ordinanza n. 1818 del 2025 ha accolto il quinto ed il settimo motivo di ricorso e dichiarato inammissibili gli altri. Con il quinto motivo la lavoratrice aveva denunciato «motivazione apparente e/o contraddittoria, perplessa o incomprensibile della sentenza di secondo grado (accoglimento del quinto e del sesto motivo di appello senza annullamento o modifica della sanzione - accertata osservanza degli obblighi dei requisiti degli affidatari-inesistenza delle irregolarità dei verbali nonché dell'obbligo di pubblicazione dei bandi sottosoglia- infondatezza della censura degli obblighi di postinformazione)». In sostanza, lamentava il fatto che la Corte territoriale, contraddittoriamente, da un lato aveva escluso che fossero fondate le contestazioni inerenti all'accertamento dei requisiti in capo agli affidatari, alla pubblicazione dei bandi, agli obblighi di informazione e, dall'altro, aveva ritenuto che non ci fossero i presupposti per l'annullamento della sanzione disciplinare. Con il settimo motivo aveva denunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 54 L 2002/2005, deducendo che la Corte territoriale avrebbe finito per disapplicare le disposizioni citate che richiedono, ai fini del giudizio di proporzionalità, una valutazione complessiva delle condotte, negli aspetti oggettivi e soggettivi. La lavoratrice insisteva nel sostenere che, una volta esclusa la fondatezza di parte degli addebiti, la sanzione disciplinare inflitta doveva essere ritenuta non proporzionata all'illecito. Nell'accogliere i suddetti motivi la Suprema Corte ha premesso che “il quinto ed il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica perché entrambi censurano, sotto diversi profili, il capo della sentenza impugnata che, dopo avere accertato l'insussistenza di parte degli addebiti contestati alla Pt_1
(escludendo, in particolare, che l'appellante avesse omesso di acquisire il certificato del casellario giudiziale degli aggiud di verbalizzare le operazioni di gara e gli atti della procedura, di valutare i requisiti morali dei partecipanti), ha comunque escluso che la sanzione potesse essere annullata per difetto di proporzionalità, valorizzando anche l'argomento secondo cui non sarebbe consentita al giudice, in mancanza di esplicita domanda, la riduzione della sanzione comminata;
così ragionando il giudice d'appello è incorso nel vizio di violazione di legge e del contratto collettivo denunciato nel settimo motivo ed anche in quello motivazionale, che la ricorrente lamenta attraverso il quinto mezzo;”. Ciò premesso, ha precisato che “qualora, come nella fattispecie, il procedimento disciplinare venga avviato e concluso in relazione ad una pluralità di addebiti ed in sede giudiziale venga esclusa la fondatezza di parte delle contestazioni, il giudice è tenuto a verificare se la sanzione inflitta sia o meno proporzionata in relazione agli illeciti accertati e detta valutazione va effettuata nel rispetto delle previsioni di legge (per le fattispecie tipizzate dal legislatore), del codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, del codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva di comparto;
l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, richiama l'art. 2106 cod. civ., sicché anche al datore di lavoro pubblico, come a quello privato, è imposta l'osservanza del principio di proporzionalità fra sanzione e illecito disciplinare, principio che la Corte costituzionale ha ritenuto essere espressione dei canoni fondamentali di ragionevolezza e di eguaglianza, che si ricavano dall'art. 3 Cost. e che impongono una risposta sanzionatoria «graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto» (Corte Cost. n. 268/2016); il principio in parola è richiamato dalla contrattazione collettiva che la ricorrente invoca, ed in particolare dall'art. 56 del CCNL 16 febbraio 2005 per il personale del comparto AFAM, con il quale le parti stipulanti, dopo avere evidenziato che la sanzione deve essere determinata «nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni», hanno indicato i criteri generali da rispettare ai fini della scelta della sanzione medesima e di seguito tipizzato gli illeciti puniti con sanzioni conservative, graduate a partire dal rimprovero verbale sino a giungere alla sospensione dal servizio fino a mesi sei”. La Suprema Corte ha pertanto affermato che
“la sentenza impugnata è, quindi, erronea nella parte in cui ritiene sufficiente ai fini della legittimità della sanzione irrogata il solo accertamento di uno dei fatti contestati ed è altresì errata lì dove esclude che il giudice ordinario, in assenza di esplicita domanda, possa rideterminare la sanzione medesima;
6.1. il precedente citato dalla Corte territoriale (Cass. n. 3896/2019) non si attaglia alla fattispecie, innanzitutto perché in quel caso, riscontrata l'assenza di proporzionalità, la sanzione era stata annullata, ed inoltre perché il principio è stato enunciato in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, mentre
pagina 3 di 7 nell'impiego pubblico contrattualizzato la disciplina è dettata dall'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001; nell'interpretare la disposizione in parola questa Corte, affermata l'applicabilità della stessa a tutti i giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica apportata dal d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, ha evidenziato che «se si considerano il contesto nel quale la disposizione è inserita, la finalità che la stessa persegue, la non discrezionalità che caratterizza il potere disciplinare attribuito al datore di lavoro pubblico (che induce anche ad escludere che l'applicazione della norma sia stata pensata come condizionata dalla richiesta dell'amministrazione) si perviene, allora, a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione, nei casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato.» (Cass. n. 10236/2023); in via conclusiva, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, va enunciato il seguente principio di diritto: «qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti››. La Suprema Corte ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinviando alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche ai fini di provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione. Con atto depositato in data 10/2/2025, ha riassunto davanti a questa Corte la causa Parte_1 limitatamente al suo residuo oggetto del co a dire alla sanzione disciplinare di nove giorni di sospensione irrogatale con la nota prot. ris. n. 60/FP del 25.5.2017 dal Direttore della Controparte_1
(essendosi già formato il giudicato interno sull'illegittimità dell'altra sanzione discipli sospensione applicata con il medesimo provvedimento), chiedendone la rideterminazione, in conformità al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, in rimprovero verbale o, in subordine, nella misura di un giorno di sospensione o in altra misura ritenuta congrua dal Collegio. In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, la sanzione in esame andrebbe rideterminata con riferimento al “solo accertamento di uno dei fatti contestati”, ovvero la sola mancanza della determina a contrarre in una delle procedure indette dalla Accademia (segnatamente della procedura di piccoli lavori di edilizia 2016-2017). Con riguardo a tale addebito precisa che “non è certamente precluso l'esame della sussistenza dei requisiti alla stregua dei quali la sanzione andrebbe rideterminata. Ciò, peraltro, proprio in conseguenza dell'accoglimento del settimo motivo del ricorso per Cassazione in tema di inesistenza di profili di danno derivante dalla “condotta” della ricorrente nonché dell'elemento psicologico del dolo e/o della colpa grave.” Sostiene, inoltre, che la sanzione vada graduata secondo i criteri ordinari di cui all'art. 56 del CCNL di categoria, il quale fornirebbe i parametri, oggettivi e soggettivi, per giungere alla quantificazione della proporzionata sanzione, riferendosi, oltreché all'eventuale recidiva o del concorso di persone nell'illecito, anche “...alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nel biennio previsto dalla legge;
al comportamento verso gli utenti…”. Ciò premesso, evidenzia che il pregiudizio non potrebbe quindi sussistere in re ipsa e che, nel caso di specie,
“l' non ha offerto, né nella fase anteriore alla emanazione della sanzione, né nelle fasi Controparte_1 gi nte prova sulla esistenza di un pregiudizio sostanziale derivata all'ente, oltretutto qui riconfermandosi che nessuna delle procedure “considerate” nella “analisi giuspubblistica” (sic!) ha presentato la benché minima fase patologica, in assenza di impugnativa giudiziaria delle gare ovvero di alcuna problematica inerente gli appaltatori. In tale contesto, la asserita mancanza della determina a
pagina 4 di 7 contrarre non si è tradotta in un comportamento grave della ricorrente ovvero in una rilevante violazione dell'interesse pubblico”. Ciò premesso, secondo anche i criteri di cui all'art. 63. co. 2 bis, d. lgs. n. 165/2001, nel caso di specie l'unica sanzione proporzionata sarebbe – in tesi- quella del rimprovero verbale. Da ultimo, evidenzia che in primo grado il Tribunale, in via conciliativa, aveva proposto la riduzione della sanzione a un solo giorno di sospensione, proposta dalla stessa all'epoca non accettata in quanto la sanzione, anche così rideterminata, avrebbe, comunque, comportato il ritardo di due anni nella sua progressione di carriera. Premesso di essere ormai in pensione dal primo novembre 2022, insta, quindi, in subordine, per la riduzione della sanzione in tale misura, chiedendo, nel contempo, in ogni caso, il riaccredito delle maggiori somme trattenutele per effetto dell'irrogazione dell'originaria sanzione. Assume, infine, che la rideterminazione della sanzione rappresenterebbe una vera e propria ipotesi di soccombenza e chiede che le spese di lite del presente giudizio e di quello per Cassazione siano liquidate in suo favore. Con memoria difensiva depositata in data 9.5.2025 l' si è costituita Controparte_2 chiedendo, in principalità, di confermare la legittimità ella misura di nove giorni di sospensione) o, in via subordinata, di rideterminarne la misura, mantenendo la medesima tipologia in base alla ritenuta proporzione tra contestazioni confermate e contestazioni ritenute non fondate. La resistente, a supporto delle conclusioni rassegnate in via principale, sostiene che anche alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione la sanzione disciplinare di 9 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione risulterebbe, comunque, legittima e non dovrebbe essere annullata. In particolare, evidenzia che “anche a non voler tenere conto delle contestazioni ritenute infondate dalla Corte d'appello, non si ravvisa un difetto di proporzionalità tra l'entità della sanzione irrogata e il complesso delle irregolarità contestate con la nota del Direttore dell' ris. 56/FP del 28 marzo 2017 ed elencate nell'allegata “RELAZIONE SULLE ANALISI Parte_2
GI ICHE SVOLTE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI” del 21 marzo 2017, che documenta una diffusa violazione di numerosi aspetti della normativa in materia di contratti pubblici, la cui gravità e incidenza non risulta intaccata dalla ritenuta insussistenza della responsabilità per solo alcuni di essi.”. In subordine, chiede di rideterminare la sanzione mantenendo la sospensione, ma riducendola in ragione della valutazione della proporzione tra contestazioni confermate e contestazioni ritenute non fondate. All'udienza del 20.5.2025 parte ricorrente ha depositato i cedolini dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2017, con evidenza delle trattenute negli stessi operate (alla voce 800/046) in esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogatele con la nota prot. Ris. 60/FP del 25.5.2017. La causa è stata, quindi, discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, innanzi tutto, premesso che il tema del contendere dell'odierno giudizio di rinvio è circoscritto ad una sola delle due sanzioni disciplinari irrogate dalla resistente alla ricorrente con nota prot. Ris. 60/FP del 25.5.2017 e, segnatamente, alla sola sanzione della sospensione di 9 giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
sull'illegittimità dell'altra sanzione disciplinare (1 giorno di sospensione) e sulle restituzioni conseguenti, come dichiarate e disposte sin dal primo grado di giudizio, con statuizione confermata in appello e non oggetto di ricorso per cassazione, si è, infatti, già formato il giudicato interno. In particolare, con l'ordinanza di rinvio n. 1818/2025, la Cassazione, in accoglimento del quinto e del settimo motivo del ricorso interposto dalla , disattesi gli altri, in quanto inammissibili, ha cassato la Pt_1 sentenza n. 943/2019 di questa Corte d'Ap ella parte in cui, pur avendo accertato l'insussistenza di parte degli addebiti contestati (escludendo, in particolare, quelli relativi al mancato accertamento dei requisiti di carattere generale in capo agli affidatari dei contratti pubblici, alla mancata verbalizzazione delle operazioni di gara e alla mancata formalizzazione/pubblicazione dei verbali di procedura), ha confermato la legittimità della sanzione di 9 giorni di sospensione, avendo ritenuto sufficiente ai fini della legittimità della sanzione irrogata il solo accertamento di uno dei fatti contestati (mancata adozione della determina a contrarre) ed escluso, invece, di poter rideterminare la sanzione in assenza di un'esplicita domanda.
pagina 5 di 7 Così si è espressa, al riguardo, la Suprema Corte, nel punto 6 della motivazione (pagg. 12-13), stigmatizzando il duplice errore riscontrato nella sentenza impugnata: “la sentenza impugnata è, quindi, erronea nella parte in cui ritiene sufficiente ai fini della legittimità della sanzione irrogata il solo accertamento di uno dei fatti contestati ed è altresì errata lì dove esclude che il giudice ordinario, in assenza di esplicita domanda, possa rideterminare la sanzione medesima”, rinviando a questa Corte per un nuovo esame del caso da condurre nel rispetto del principio di diritto dalla stessa enunciato al punto 6.1 e di seguito ritrascritto: «qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti››. Questa Corte, nell'odierno giudizio di rinvio, dovendo uniformarsi a detto principio di diritto e a quanto statuito dalla Corte in relazione alle premesse logico-giuridiche della decisione ex art. 384, è chiamata, in primo luogo, a verificare se -accertata in grado d'appello con statuizione passata in giudicato, l'insussistenza di parte degli addebiti contestati e, segnatamente, di quelli relativi al mancato accertamento dei requisiti di carattere generale in capo agli affidatari dei contratti pubblici, alla mancata osservanza delle formalità di pubblicazione degli atti di gara e alla mancata formalizzazione del verbale di procedura ed essendo parimenti risultata insussistente già all'esito del primo grado di giudizio l'addebito relativo alle gravi carenze nella consegna della documentazione richiesta (vd. punto V), pag. 7, della motivazione della sentenza n. 1360/2018 del Tribunale di Milano)- la sanzione sospensiva di nove giorni applicata alla ricorrente sia proporzionata rispetto ai residui addebiti definitivamente accertati all'esito dei precedenti gradi di giudizio o se, al contrario, la stessa debba essere rideterminata, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenuto conto della gravità delle riscontrate irregolarità e dello specifico interesse pubblico violato, come prescritto dall'art. 63, comma 2 bis, del D. lgs. n. 165/2001. Va, al riguardo, osservato che, avuto riguardo alle irregolarità contestate con rinvio alla “RELAZIONE SULLE ANALISI GIUSPUBBLICISTICHE SVOLTE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMNTO DI LAVORI E SERVIZI” del 21.3.2017, escluse quelle sopra indicate, la residua mancanza definitivamente accertata come sussistente nei precedenti gradi di giudizio e considerata dalla stessa Cassazione nella sentenza rescindente (là dove ha censurato come erronea la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sufficiente ai fini della legittimità della sanzione irrogata il solo accertamento di uno dei fatti contestati), è costituita dalla mancata adozione da parte dell'odierna ricorrente, nelle cinque procedura di affidamento in contestazione, della determina a contrarre, nonostante l'adozione di tale atto fosse imprescindibile alla luce della disciplina applicabile ratione temporis (rimasta nella sostanza invariata) e rientrasse nella sfera di sua competenza, quale direttore amministrativo dell'ente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della nel ricorso in riassunzione, tale omissione è Pt_1 stata definitivamente accertata non solamente con riferimento alla prima delle cinque procedure considerate nella relazione allegata alla contestazione disciplinare (lavori di piccola edilizia 2016-2017), ma per tutte, là dove, con statuizione pure passata in giudicato, tanto in primo grado, quanto in grado d'appello, la necessità di tale atto è stata desunta per le prime quattro procedure dall'art. 11 del D. lgs. n. 163/2003 e per la quinta dall'identica previsione di cui all'art. 32 D. lgs. n. 50/2016 e i motivi di ricorso al riguardo formulati dalla ricorrente sono stati tutti disattesi (in quanto inammissibili) dalla Cassazione. Ciò premesso, l'adito Collegio ritiene che l'irregolarità accertata con riferimento all'omessa adozione della determina a contrarre integri una mancanza “di particolare gravità”, tale, quindi, da giustificare l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione ai sensi dell'art. 56, comma 3, lett. a) del CCNL AFAM (sub doc. 10 fascicolo resistente) e ciò tenuto conto, quanto ai profili oggettivi dell'infrazione disciplinare, dell'imprescindibilità dell'adempimento omesso, integrante un presupposto di validità dell'intero procedimento di affidamento, con finalità di garanzia dei principi di trasparenza e terzietà dell'azione amministrativa e della reiterazione dell'omissione in ben cinque procedure e, quanto ai pagina 6 di 7 profili soggettivi, del qualificato livello di competenze e dello stringente grado di puntualità, diligenza e prudenza esigibili dalla ricorrente, quale direttore amministrativo, nell'esecuzione dei compiti alla stessa demandati.
Considerato che
, tuttavia, non risultano provate né ancor prima allegate effettive e specifiche criticità o conseguenze pregiudizievoli per l'amministrazione resistente o per i terzi riconducibili all'accertata omissione, né risulta che ad essa si siano accompagnate violazioni sostanziali tali da ledere in concreto gli interessi pubblici sottesi alle procedure di affidamento, la sanzione sospensiva, applicata nella misura di nove giorni avuto riguardo al complesso degli addebiti originariamente contestati, risulta effettivamente sproporzionata rispetto alla concreta gravità delle residue irregolarità accertate (venute meno le altre in discussione) e, in difetto di precedenti disciplinari, si ridetermina in un giorno di sospensione, reputando questa Corte congruo il suo contenimento entro il minimo edittale alla luce di tutte le circostanze del caso (incluse le argomentazioni tecniche addotte dalla e avallate dai revisori interni all' che, al Pt_1 CP_1 riguardo, non avevano sollevato rilievi, argomen che, pur disattese nei precede iudizio con statuizione passata in giudicato, in quanto inidonee a giustificare l'omissione di un adempimento accertato come necessario e rientrante nelle competenze della Direttrice Amministrativa, possono, tuttavia, valutarsi quali attenuanti quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo). Una maggiore graduazione della sospensione potrebbe, invero, giustificarsi con riferimento alle irregolarità in contestazione nel caso in cui alle stesse fossero conseguiti danni o effettive lesioni sostanziali degli interessi pubblici (casistica pure contemplata nel codice disciplinare contrattuale collettivo come passibile di essere sanzionata con la sospensione sino a dieci giorni dal terzo comma dell'art. 56 alla lett. h), facendosi nella stessa riferimento al caso in cui dal comportamento contestato “sia derivato danno grave all'amministrazione o a terzi”). La fattispecie controversa, tuttavia, non rientra in tali ipotesi. Ridotta la sanzione a un solo giorno di sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, segue nel dispositivo la condanna della resistente a restituire alla ricorrente la maggior somma trattenuta in esecuzione della sanzione originaria. Tenuto conto dell'esito della vicenda giudiziaria, connotato complessivamente da reciproca soccombenza (essendo stata confermata, seppur parzialmente, la rilevanza di disciplinare delle condotte contestate alla ricorrente, con conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio in misura corrispondente a quella che la stessa, in prime cure, aveva rifiutato in via conciliativa), ricorrono i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, riduce la sanzione irrogata con la nota prot. Ris. 60/FP del 25.5.2017 a un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione e, per l'effetto, condanna la resistente a restituire alla ricorrente la maggior somma trattenuta in esecuzione dell'originaria sanzione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Milano, 20/5/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai sigg.ri magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 20.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 139/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vesevo Catalano e domicilio Parte_1 CodiceFiscale_1 eletto presso il suo studio di Milano, Corso di Porta Vittoria, 42,
-ricorrente in riassunzione- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Milano e domicilio eletto ex lege presso i suoi uffici di Milano, via Freguglia, 1,
-resistente in riassunzione- CONCLUSIONI per la ricorrente:
“1) Provvedendosi in conformità al principio di diritto ed al dispositivo della ordinanza n. 1818/2025 resa dalla Corte di Cassazione, pronunciarsi nuova sentenza di merito in riforma della sentenza 943/2019 resa dalla Corte d'Appello di Milano;
2) Per l'effetto, annullarsi la originaria sanzione di 9 giorni irrogata con la nota prot. Ris. 60/FP del 25.5.2017 dal Direttore della nei confronti della appellante, rideterminandosi la stessa in forma di irrogazione del rimprovero verbale CP_1 CP_1 ovvero, in via meramente subordinata, di un giorno di sospensione; ovvero - in via ancor più gradata – individuarsi la sanzione ritenuta dal Collegio applicabile alla fattispecie;
3) Conseguentemente, disporsi in favore della appellante il riaccredito in proprio favore delle somme trattenute dalla P.A. per effetto della irrogazione della originaria sanzione, risultanti dalla rideterminazione della sanzione oggetto del presente giudizio;
4) Governo in favore della ricorrente sia delle spese della presente fase che delle spese del giudizio per cassazione, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara espressa-mente antistatario;
”; per la resistente:
“Voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, a conferma della sentenza del Tribunale del lavoro di Milano, dott. Perillo, 23 maggio 2018 n. 1360, rigettare la domanda di annullamento della sanzione disciplinare di 9 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata “per le gravi irregolarità riscontrate nell'ambito delle n. 5 procedure di affidamento scrutinate, come da Relazione del 21 marzo 2017”; in via subordinata, rideterminare la misura di una sanzione della medesima tipologia in base alla ritenuta proporzione tra contestazioni confermate e contestazioni ritenute non fondate. Con la rifusione delle spese processuali.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si riportano di seguito in sintesi gli antefatti del presente giudizio di rinvio. Con sentenza n. 1360 del 2018 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha parzialmente accolto il ricorso con cui , direttore amministrativo dell' , aveva impugnato due Parte_1 CP_1 Controparte_1 sanzioni disciplinari conservative, irrogatele con nota prot. ris. 60/FP del 25.5.2017, a seguito di pagina 1 di 7 contestazione disciplinare del 28.3.2017. In particolare, l' le aveva comminato la sanzione di CP_1 nove giorni di sospensione con riguardo alla contestazione di una serie di irregolarità amministrativo- contabili in relazione a cinque procedure di affidamento (elencate, con riferimento a ciascuna di queste, nella “RELAZIONE SULLE ANALISI GIUSPUBBLICISTICHE SVOLTE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI” del 21.3.2017, documento allegato alla contestazione disciplinare), nonché la sanzione di un giorno di sospensione per aver la ricorrente, in assunto, impedito e interrotto le attività del Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 28.3.2017 (nel corso della quale il Direttore dell' Prof. , aveva sottoposto al Consiglio CP_1 Per_1 detta relazione, evidenziando le criticità che eran con riferimento alla gestione amministrativa e contabile dell' ad opera della direzione amministrativa: vd. doc. 4 fascicolo CP_1 resistente). Il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione, condannando la convenuta a restituire a quanto a tale titolo eventualmente trattenuto, avendo Parte_1 ritenuto non provati i comportamenti, per come contestati, là dove, all'esito dell'istruttoria testimoniale, era emerso solamente che la lavoratrice aveva contestato la decisione della Presidente di non essere ammessa alla seduta del Consiglio del 28.3.2017, comportamento valutato in sé privo di valore disciplinare, non risultando che la stessa avesse tenuto nell'occorso una condotta offensiva o tale da intralciare lo svolgimento della seduta consigliare;
ravvisata, invece, la legittimità dell'ulteriore sanzione di nove giorni di sospensione, ha rigettato per il resto il ricorso, compensando integralmente le spese processuali in ragione della reciproca soccombenza.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, gravame al quale l' si è opposta, Parte_1 CP_1 spiegando, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato illegittima la sanzione di un giorno di sospensione. La Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 943 del 2019 ha rigettato entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado, con compensazione integrale delle spese di lite. Nel dettaglio, per quanto ancora d'interesse, con riferimento al quinto e sesto motivo dell'appello principale, la Corte territoriale ha ritenuto che le doglianze, sia pur fondate, non fossero sufficienti per travolgere la sanzione di nove giorni di sospensione oggetto dell'appello principale. Con i suddetti motivi di gravame la lavoratrice aveva dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto fondata la contestazione concernente il mancato accertamento, da parte sua, dei requisiti di carattere generale in capo agli affidatari dei contratti pubblici e aveva, altresì, contestato la sussistenza della responsabilità disciplinare per la mancata verbalizzazione delle operazioni di gara, nonché la mancata pubblicazione dei verbali di procedura. Sul punto, il Collegio, riguardo alle censure sollevate dalla , così statuiva: “risulta documentalmente provato Pt_1 che la avesse acquisito (cfr. doc. 29 fascicolo di primo gra appellante) per tutti gli aggiudicatari il casellario Pt_1 giudizi r quanto concerne, invece, i requisiti morali in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 nonché dell'art. 38 del dlgs 163/2006, appare condivisibile quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che tali requisiti sarebbero già risultati all'atto dell'iscrizione dei partecipanti nei portali Mepa o Arca-Sintel. L'assunto predetto appare peraltro confermato dalla circostanza per cui l'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, che prevede l'obbligo per l'Amministrazione dell'Accademia di effettuare appositi controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate. Parimenti fondata appare la doglianza di cui al sesto motivo di appello: la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti più volte espresso il principio della non necessarietà del rispetto del principio di pubblicità in caso di gare telematiche (cfr Consiglio di Stato 4990/2016), orientamento giurisprudenziale che, peraltro, risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 dlgs 50/2016. Risulta, nel caso in esame, che tutta la documentazione di gara sia stata protocollata informaticamente e sottoscritta dal RUP di gara: tale operato permette quindi una perfetta tracciabilità di ogni operazione compiuta, rendendo superflua la pubblicazione dei verbali.”. La Corte osservava, nel contempo, che, tuttavia, la fondatezza di tali doglianze non comportava l'annullamento della sanzione disciplinare applicata alla ricorrente in virtù della fondatezza delle precedenti contestazioni, ritenute comunque idonee da sole a ledere i principi di trasparenza e di concorrenza nelle pagina 2 di 7 gare pubbliche anche in difetto di produzione di danni immediatamente apprezzabili sul piano monetario. Né riteneva di poter ridurre la sanzione comminata in difetto di esplicita domanda.
ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello, affidandolo a otto motivi. Parte_1
Corte con ordinanza n. 1818 del 2025 ha accolto il quinto ed il settimo motivo di ricorso e dichiarato inammissibili gli altri. Con il quinto motivo la lavoratrice aveva denunciato «motivazione apparente e/o contraddittoria, perplessa o incomprensibile della sentenza di secondo grado (accoglimento del quinto e del sesto motivo di appello senza annullamento o modifica della sanzione - accertata osservanza degli obblighi dei requisiti degli affidatari-inesistenza delle irregolarità dei verbali nonché dell'obbligo di pubblicazione dei bandi sottosoglia- infondatezza della censura degli obblighi di postinformazione)». In sostanza, lamentava il fatto che la Corte territoriale, contraddittoriamente, da un lato aveva escluso che fossero fondate le contestazioni inerenti all'accertamento dei requisiti in capo agli affidatari, alla pubblicazione dei bandi, agli obblighi di informazione e, dall'altro, aveva ritenuto che non ci fossero i presupposti per l'annullamento della sanzione disciplinare. Con il settimo motivo aveva denunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 54 L 2002/2005, deducendo che la Corte territoriale avrebbe finito per disapplicare le disposizioni citate che richiedono, ai fini del giudizio di proporzionalità, una valutazione complessiva delle condotte, negli aspetti oggettivi e soggettivi. La lavoratrice insisteva nel sostenere che, una volta esclusa la fondatezza di parte degli addebiti, la sanzione disciplinare inflitta doveva essere ritenuta non proporzionata all'illecito. Nell'accogliere i suddetti motivi la Suprema Corte ha premesso che “il quinto ed il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica perché entrambi censurano, sotto diversi profili, il capo della sentenza impugnata che, dopo avere accertato l'insussistenza di parte degli addebiti contestati alla Pt_1
(escludendo, in particolare, che l'appellante avesse omesso di acquisire il certificato del casellario giudiziale degli aggiud di verbalizzare le operazioni di gara e gli atti della procedura, di valutare i requisiti morali dei partecipanti), ha comunque escluso che la sanzione potesse essere annullata per difetto di proporzionalità, valorizzando anche l'argomento secondo cui non sarebbe consentita al giudice, in mancanza di esplicita domanda, la riduzione della sanzione comminata;
così ragionando il giudice d'appello è incorso nel vizio di violazione di legge e del contratto collettivo denunciato nel settimo motivo ed anche in quello motivazionale, che la ricorrente lamenta attraverso il quinto mezzo;”. Ciò premesso, ha precisato che “qualora, come nella fattispecie, il procedimento disciplinare venga avviato e concluso in relazione ad una pluralità di addebiti ed in sede giudiziale venga esclusa la fondatezza di parte delle contestazioni, il giudice è tenuto a verificare se la sanzione inflitta sia o meno proporzionata in relazione agli illeciti accertati e detta valutazione va effettuata nel rispetto delle previsioni di legge (per le fattispecie tipizzate dal legislatore), del codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, del codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva di comparto;
l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, richiama l'art. 2106 cod. civ., sicché anche al datore di lavoro pubblico, come a quello privato, è imposta l'osservanza del principio di proporzionalità fra sanzione e illecito disciplinare, principio che la Corte costituzionale ha ritenuto essere espressione dei canoni fondamentali di ragionevolezza e di eguaglianza, che si ricavano dall'art. 3 Cost. e che impongono una risposta sanzionatoria «graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto» (Corte Cost. n. 268/2016); il principio in parola è richiamato dalla contrattazione collettiva che la ricorrente invoca, ed in particolare dall'art. 56 del CCNL 16 febbraio 2005 per il personale del comparto AFAM, con il quale le parti stipulanti, dopo avere evidenziato che la sanzione deve essere determinata «nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni», hanno indicato i criteri generali da rispettare ai fini della scelta della sanzione medesima e di seguito tipizzato gli illeciti puniti con sanzioni conservative, graduate a partire dal rimprovero verbale sino a giungere alla sospensione dal servizio fino a mesi sei”. La Suprema Corte ha pertanto affermato che
“la sentenza impugnata è, quindi, erronea nella parte in cui ritiene sufficiente ai fini della legittimità della sanzione irrogata il solo accertamento di uno dei fatti contestati ed è altresì errata lì dove esclude che il giudice ordinario, in assenza di esplicita domanda, possa rideterminare la sanzione medesima;
6.1. il precedente citato dalla Corte territoriale (Cass. n. 3896/2019) non si attaglia alla fattispecie, innanzitutto perché in quel caso, riscontrata l'assenza di proporzionalità, la sanzione era stata annullata, ed inoltre perché il principio è stato enunciato in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, mentre
pagina 3 di 7 nell'impiego pubblico contrattualizzato la disciplina è dettata dall'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001; nell'interpretare la disposizione in parola questa Corte, affermata l'applicabilità della stessa a tutti i giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica apportata dal d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, ha evidenziato che «se si considerano il contesto nel quale la disposizione è inserita, la finalità che la stessa persegue, la non discrezionalità che caratterizza il potere disciplinare attribuito al datore di lavoro pubblico (che induce anche ad escludere che l'applicazione della norma sia stata pensata come condizionata dalla richiesta dell'amministrazione) si perviene, allora, a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione, nei casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato.» (Cass. n. 10236/2023); in via conclusiva, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, va enunciato il seguente principio di diritto: «qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti››. La Suprema Corte ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinviando alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche ai fini di provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione. Con atto depositato in data 10/2/2025, ha riassunto davanti a questa Corte la causa Parte_1 limitatamente al suo residuo oggetto del co a dire alla sanzione disciplinare di nove giorni di sospensione irrogatale con la nota prot. ris. n. 60/FP del 25.5.2017 dal Direttore della Controparte_1
(essendosi già formato il giudicato interno sull'illegittimità dell'altra sanzione discipli sospensione applicata con il medesimo provvedimento), chiedendone la rideterminazione, in conformità al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, in rimprovero verbale o, in subordine, nella misura di un giorno di sospensione o in altra misura ritenuta congrua dal Collegio. In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, la sanzione in esame andrebbe rideterminata con riferimento al “solo accertamento di uno dei fatti contestati”, ovvero la sola mancanza della determina a contrarre in una delle procedure indette dalla Accademia (segnatamente della procedura di piccoli lavori di edilizia 2016-2017). Con riguardo a tale addebito precisa che “non è certamente precluso l'esame della sussistenza dei requisiti alla stregua dei quali la sanzione andrebbe rideterminata. Ciò, peraltro, proprio in conseguenza dell'accoglimento del settimo motivo del ricorso per Cassazione in tema di inesistenza di profili di danno derivante dalla “condotta” della ricorrente nonché dell'elemento psicologico del dolo e/o della colpa grave.” Sostiene, inoltre, che la sanzione vada graduata secondo i criteri ordinari di cui all'art. 56 del CCNL di categoria, il quale fornirebbe i parametri, oggettivi e soggettivi, per giungere alla quantificazione della proporzionata sanzione, riferendosi, oltreché all'eventuale recidiva o del concorso di persone nell'illecito, anche “...alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nel biennio previsto dalla legge;
al comportamento verso gli utenti…”. Ciò premesso, evidenzia che il pregiudizio non potrebbe quindi sussistere in re ipsa e che, nel caso di specie,
“l' non ha offerto, né nella fase anteriore alla emanazione della sanzione, né nelle fasi Controparte_1 gi nte prova sulla esistenza di un pregiudizio sostanziale derivata all'ente, oltretutto qui riconfermandosi che nessuna delle procedure “considerate” nella “analisi giuspubblistica” (sic!) ha presentato la benché minima fase patologica, in assenza di impugnativa giudiziaria delle gare ovvero di alcuna problematica inerente gli appaltatori. In tale contesto, la asserita mancanza della determina a
pagina 4 di 7 contrarre non si è tradotta in un comportamento grave della ricorrente ovvero in una rilevante violazione dell'interesse pubblico”. Ciò premesso, secondo anche i criteri di cui all'art. 63. co. 2 bis, d. lgs. n. 165/2001, nel caso di specie l'unica sanzione proporzionata sarebbe – in tesi- quella del rimprovero verbale. Da ultimo, evidenzia che in primo grado il Tribunale, in via conciliativa, aveva proposto la riduzione della sanzione a un solo giorno di sospensione, proposta dalla stessa all'epoca non accettata in quanto la sanzione, anche così rideterminata, avrebbe, comunque, comportato il ritardo di due anni nella sua progressione di carriera. Premesso di essere ormai in pensione dal primo novembre 2022, insta, quindi, in subordine, per la riduzione della sanzione in tale misura, chiedendo, nel contempo, in ogni caso, il riaccredito delle maggiori somme trattenutele per effetto dell'irrogazione dell'originaria sanzione. Assume, infine, che la rideterminazione della sanzione rappresenterebbe una vera e propria ipotesi di soccombenza e chiede che le spese di lite del presente giudizio e di quello per Cassazione siano liquidate in suo favore. Con memoria difensiva depositata in data 9.5.2025 l' si è costituita Controparte_2 chiedendo, in principalità, di confermare la legittimità ella misura di nove giorni di sospensione) o, in via subordinata, di rideterminarne la misura, mantenendo la medesima tipologia in base alla ritenuta proporzione tra contestazioni confermate e contestazioni ritenute non fondate. La resistente, a supporto delle conclusioni rassegnate in via principale, sostiene che anche alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione la sanzione disciplinare di 9 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione risulterebbe, comunque, legittima e non dovrebbe essere annullata. In particolare, evidenzia che “anche a non voler tenere conto delle contestazioni ritenute infondate dalla Corte d'appello, non si ravvisa un difetto di proporzionalità tra l'entità della sanzione irrogata e il complesso delle irregolarità contestate con la nota del Direttore dell' ris. 56/FP del 28 marzo 2017 ed elencate nell'allegata “RELAZIONE SULLE ANALISI Parte_2
GI ICHE SVOLTE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI” del 21 marzo 2017, che documenta una diffusa violazione di numerosi aspetti della normativa in materia di contratti pubblici, la cui gravità e incidenza non risulta intaccata dalla ritenuta insussistenza della responsabilità per solo alcuni di essi.”. In subordine, chiede di rideterminare la sanzione mantenendo la sospensione, ma riducendola in ragione della valutazione della proporzione tra contestazioni confermate e contestazioni ritenute non fondate. All'udienza del 20.5.2025 parte ricorrente ha depositato i cedolini dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2017, con evidenza delle trattenute negli stessi operate (alla voce 800/046) in esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogatele con la nota prot. Ris. 60/FP del 25.5.2017. La causa è stata, quindi, discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, innanzi tutto, premesso che il tema del contendere dell'odierno giudizio di rinvio è circoscritto ad una sola delle due sanzioni disciplinari irrogate dalla resistente alla ricorrente con nota prot. Ris. 60/FP del 25.5.2017 e, segnatamente, alla sola sanzione della sospensione di 9 giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
sull'illegittimità dell'altra sanzione disciplinare (1 giorno di sospensione) e sulle restituzioni conseguenti, come dichiarate e disposte sin dal primo grado di giudizio, con statuizione confermata in appello e non oggetto di ricorso per cassazione, si è, infatti, già formato il giudicato interno. In particolare, con l'ordinanza di rinvio n. 1818/2025, la Cassazione, in accoglimento del quinto e del settimo motivo del ricorso interposto dalla , disattesi gli altri, in quanto inammissibili, ha cassato la Pt_1 sentenza n. 943/2019 di questa Corte d'Ap ella parte in cui, pur avendo accertato l'insussistenza di parte degli addebiti contestati (escludendo, in particolare, quelli relativi al mancato accertamento dei requisiti di carattere generale in capo agli affidatari dei contratti pubblici, alla mancata verbalizzazione delle operazioni di gara e alla mancata formalizzazione/pubblicazione dei verbali di procedura), ha confermato la legittimità della sanzione di 9 giorni di sospensione, avendo ritenuto sufficiente ai fini della legittimità della sanzione irrogata il solo accertamento di uno dei fatti contestati (mancata adozione della determina a contrarre) ed escluso, invece, di poter rideterminare la sanzione in assenza di un'esplicita domanda.
pagina 5 di 7 Così si è espressa, al riguardo, la Suprema Corte, nel punto 6 della motivazione (pagg. 12-13), stigmatizzando il duplice errore riscontrato nella sentenza impugnata: “la sentenza impugnata è, quindi, erronea nella parte in cui ritiene sufficiente ai fini della legittimità della sanzione irrogata il solo accertamento di uno dei fatti contestati ed è altresì errata lì dove esclude che il giudice ordinario, in assenza di esplicita domanda, possa rideterminare la sanzione medesima”, rinviando a questa Corte per un nuovo esame del caso da condurre nel rispetto del principio di diritto dalla stessa enunciato al punto 6.1 e di seguito ritrascritto: «qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti››. Questa Corte, nell'odierno giudizio di rinvio, dovendo uniformarsi a detto principio di diritto e a quanto statuito dalla Corte in relazione alle premesse logico-giuridiche della decisione ex art. 384, è chiamata, in primo luogo, a verificare se -accertata in grado d'appello con statuizione passata in giudicato, l'insussistenza di parte degli addebiti contestati e, segnatamente, di quelli relativi al mancato accertamento dei requisiti di carattere generale in capo agli affidatari dei contratti pubblici, alla mancata osservanza delle formalità di pubblicazione degli atti di gara e alla mancata formalizzazione del verbale di procedura ed essendo parimenti risultata insussistente già all'esito del primo grado di giudizio l'addebito relativo alle gravi carenze nella consegna della documentazione richiesta (vd. punto V), pag. 7, della motivazione della sentenza n. 1360/2018 del Tribunale di Milano)- la sanzione sospensiva di nove giorni applicata alla ricorrente sia proporzionata rispetto ai residui addebiti definitivamente accertati all'esito dei precedenti gradi di giudizio o se, al contrario, la stessa debba essere rideterminata, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenuto conto della gravità delle riscontrate irregolarità e dello specifico interesse pubblico violato, come prescritto dall'art. 63, comma 2 bis, del D. lgs. n. 165/2001. Va, al riguardo, osservato che, avuto riguardo alle irregolarità contestate con rinvio alla “RELAZIONE SULLE ANALISI GIUSPUBBLICISTICHE SVOLTE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMNTO DI LAVORI E SERVIZI” del 21.3.2017, escluse quelle sopra indicate, la residua mancanza definitivamente accertata come sussistente nei precedenti gradi di giudizio e considerata dalla stessa Cassazione nella sentenza rescindente (là dove ha censurato come erronea la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sufficiente ai fini della legittimità della sanzione irrogata il solo accertamento di uno dei fatti contestati), è costituita dalla mancata adozione da parte dell'odierna ricorrente, nelle cinque procedura di affidamento in contestazione, della determina a contrarre, nonostante l'adozione di tale atto fosse imprescindibile alla luce della disciplina applicabile ratione temporis (rimasta nella sostanza invariata) e rientrasse nella sfera di sua competenza, quale direttore amministrativo dell'ente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della nel ricorso in riassunzione, tale omissione è Pt_1 stata definitivamente accertata non solamente con riferimento alla prima delle cinque procedure considerate nella relazione allegata alla contestazione disciplinare (lavori di piccola edilizia 2016-2017), ma per tutte, là dove, con statuizione pure passata in giudicato, tanto in primo grado, quanto in grado d'appello, la necessità di tale atto è stata desunta per le prime quattro procedure dall'art. 11 del D. lgs. n. 163/2003 e per la quinta dall'identica previsione di cui all'art. 32 D. lgs. n. 50/2016 e i motivi di ricorso al riguardo formulati dalla ricorrente sono stati tutti disattesi (in quanto inammissibili) dalla Cassazione. Ciò premesso, l'adito Collegio ritiene che l'irregolarità accertata con riferimento all'omessa adozione della determina a contrarre integri una mancanza “di particolare gravità”, tale, quindi, da giustificare l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione ai sensi dell'art. 56, comma 3, lett. a) del CCNL AFAM (sub doc. 10 fascicolo resistente) e ciò tenuto conto, quanto ai profili oggettivi dell'infrazione disciplinare, dell'imprescindibilità dell'adempimento omesso, integrante un presupposto di validità dell'intero procedimento di affidamento, con finalità di garanzia dei principi di trasparenza e terzietà dell'azione amministrativa e della reiterazione dell'omissione in ben cinque procedure e, quanto ai pagina 6 di 7 profili soggettivi, del qualificato livello di competenze e dello stringente grado di puntualità, diligenza e prudenza esigibili dalla ricorrente, quale direttore amministrativo, nell'esecuzione dei compiti alla stessa demandati.
Considerato che
, tuttavia, non risultano provate né ancor prima allegate effettive e specifiche criticità o conseguenze pregiudizievoli per l'amministrazione resistente o per i terzi riconducibili all'accertata omissione, né risulta che ad essa si siano accompagnate violazioni sostanziali tali da ledere in concreto gli interessi pubblici sottesi alle procedure di affidamento, la sanzione sospensiva, applicata nella misura di nove giorni avuto riguardo al complesso degli addebiti originariamente contestati, risulta effettivamente sproporzionata rispetto alla concreta gravità delle residue irregolarità accertate (venute meno le altre in discussione) e, in difetto di precedenti disciplinari, si ridetermina in un giorno di sospensione, reputando questa Corte congruo il suo contenimento entro il minimo edittale alla luce di tutte le circostanze del caso (incluse le argomentazioni tecniche addotte dalla e avallate dai revisori interni all' che, al Pt_1 CP_1 riguardo, non avevano sollevato rilievi, argomen che, pur disattese nei precede iudizio con statuizione passata in giudicato, in quanto inidonee a giustificare l'omissione di un adempimento accertato come necessario e rientrante nelle competenze della Direttrice Amministrativa, possono, tuttavia, valutarsi quali attenuanti quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo). Una maggiore graduazione della sospensione potrebbe, invero, giustificarsi con riferimento alle irregolarità in contestazione nel caso in cui alle stesse fossero conseguiti danni o effettive lesioni sostanziali degli interessi pubblici (casistica pure contemplata nel codice disciplinare contrattuale collettivo come passibile di essere sanzionata con la sospensione sino a dieci giorni dal terzo comma dell'art. 56 alla lett. h), facendosi nella stessa riferimento al caso in cui dal comportamento contestato “sia derivato danno grave all'amministrazione o a terzi”). La fattispecie controversa, tuttavia, non rientra in tali ipotesi. Ridotta la sanzione a un solo giorno di sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, segue nel dispositivo la condanna della resistente a restituire alla ricorrente la maggior somma trattenuta in esecuzione della sanzione originaria. Tenuto conto dell'esito della vicenda giudiziaria, connotato complessivamente da reciproca soccombenza (essendo stata confermata, seppur parzialmente, la rilevanza di disciplinare delle condotte contestate alla ricorrente, con conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio in misura corrispondente a quella che la stessa, in prime cure, aveva rifiutato in via conciliativa), ricorrono i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, riduce la sanzione irrogata con la nota prot. Ris. 60/FP del 25.5.2017 a un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione e, per l'effetto, condanna la resistente a restituire alla ricorrente la maggior somma trattenuta in esecuzione dell'originaria sanzione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Milano, 20/5/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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