CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 738/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. CL BA Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 738/2023; promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), Parte_1 C.F._1 in Via della Pace n.13 presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Pileri (pec:
, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di Email_1 appello, ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del Consiglio dell'Ordine di Perugia del 7.02.2024;
- appellante - contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1
- appellata contumace -
Oggetto: azione di accertamento della qualità di erede per accettazione tacita eredità.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 25.09.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 789/2023 del Parte_1
17/11/2023, resa in contumacia dello stesso, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da è stato accertato che ha accettato tacitamente l'eredità di CP_1
e di alla quale è stato chiamato per successione legittima Persona_1 CP_2 in qualità di figlio degli stessi e che quale nipote in linea retta, ha CP_3 accettato tacitamente l'eredità di a lui devoluta in forza di testamento Persona_1 olografo.
L'interesse dell'odierna appellata ad agire con l'azione di accertamento della qualità di eredi era originata da una procedura esecutiva immobiliare instaurata dinanzi al
Tribunale di Terni contro e volta al recupero di un credito Parte_1 CP_3 di cui la era divenuta cessionaria (procedura iscritta al n. 147/2022 R.G. Es. CP_1
Imm.). Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice dell'esecuzione aveva accertato che gli immobili oggetto di espropriazione erano pervenuti agli esecutati in virtù della successione ereditaria di e ma che non risultava trascritta Persona_1 CP_2 alcuna accettazione espressa o tacita dell'eredità di questi ultimi e che, pertanto, il 2 compendio immobiliare difettava della continuità delle trascrizioni. La di CP_1 conseguenza, ha intrapreso la suddetta azione di accertamento ai fini di garantire la regolare prosecuzione della procedura esecutiva.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto perfezionata in capo all'appellante un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità di cui all'art 476 c.c., consistente nell'avere lo stesso presentato la denuncia di successione a seguito del decesso del padre prima e della madre poi e di aver curato la voltura catastale degli immobili oggetto di successione.
Inoltre, in relazione a ha ritenuto integrata anche l'ipotesi di acquisto ope Parte_1 legis dell'eredità prevista dall'art 485 c.c., essendosi trovato lo stesso in possesso di beni dell'asse ereditario e non avendo provveduto ad effettuare l'inventario dei beni nei termini di legge.
Pur essendo stato ritualmente notificato all'appellata l'atto di impugnazione, la non si è costituita in giudizio e deve essere, quindi, dichiarata contumace, CP_1 essendo stata omessa durante l'istruttoria.
pagina 2 di 6 L'appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui statuisce che la presentazione della dichiarazione di successione abbia integrato un'accettazione tacita di eredità, sostenendo che trattasi, al contrario, di un mero adempimento fiscale che l'ordinamento impone ai chiamati all'eredità. Ha inoltre contestato il fatto di essere stato proprio lui a presentare la dichiarazione di successione dei genitori, e CP_2 Persona_1
Con il secondo motivo ha censurato l'interpretazione del primo Giudice della documentazione catastale prodotta in primo grado dall'appellata, assumendo che dalla stessa si evincesse soltanto che alcuni degli immobili oggetto di causa risultano intestati catastalmente a lui, ma che non risultasse affatto provato che fosse stato proprio lui a curarne la voltura catastale in proprio favore. Infatti, pur non contestando il principio per cui l'inoltro della domanda di voltura catastale da parte del chiamato all'eredità costituisce un atto di accettazione tacita di eredità, ha evidenziato che la richiesta di voltura può essere presentata da parte di uno solo dei coeredi anche all'insaputa degli altri, verso i quali spiega comunque la sua efficacia.
Con il terzo motivo di appello, ha censurato la parte della sentenza che ha statuito 3 che l'appellante debba considerarsi erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c. in quanto, risiedendo presso uno degli immobili oggetto della successione ereditaria, debba considerarsi chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari e, pertanto, obbligato a porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 485 c.c..
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8.10.2025.
I tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione perché attengono tutti alla asserita mancanza di prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di e da parte CP_2 Persona_1 dell'appellante.
L'art 476 c.c. prevede che l'accettazione dell'eredità, oltre che in forma espressa, possa avvenire anche in forma tacita, con un atto che presupponga la volontà di accettare e che non possa essere compiuto se non da chi ha la qualità di erede. La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità possa essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo,
pagina 3 di 6 fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass.,
9.1.2025 n. 522).
Ne deriva che ha fondamento il primo motivo di appello, non potendo desumersi l'accettazione tacita dalla mera presentazione della dichiarazione di successione, mentre non può essere accolto il secondo motivo, che attiene al valore delle visure catastali dalle quali risulta che alcuni degli immobili interessati dalla procedura esecutiva sono stati iscritti catastalmente a nome all'appellante. Sul punto, assume che l'appellata CP_2 in primo grado non avrebbe fornito la prova che a chiedere la voltura catastale sarebbe stato proprio lui e non uno degli altri chiamati all'eredità, avendo prodotto a supporto soltanto la documentazione attestante l'intestazione catastale degli immobili.
È vero che dall'esame della documentazione non è possibile individuare il soggetto che ha presentato la domanda di voltura all'Agenzia del Territorio, all'epoca competente a ricevere tali pratiche, tuttavia si può ragionevolmente presumere, fino a prova contraria, che la pratica sia stata curata proprio da in quanto unico 4 Parte_1 figlio di e deceduti a distanza di pochi mesi l'uno CP_2 Persona_1 dall'altra, o che comunque lo stesso ne fosse a conoscenza, considerato che l'unico altro erede testamentario di è il figlio di Persona_2 Parte_1 CP_3 all'epoca dei fatti poco più che maggiorenne.
D'altronde, l'appellante, che in primo grado aveva rinunciato a difendersi non costituendosi in giudizio, avrebbe potuto e dovuto produrre in sede di impugnazione la documentazione che invoca a sostegno della propria tesi, mentre si è limitato ad affermare, peraltro con formula vaga e ipotetica, che la domanda di voltura al catasto sarebbe stata presumibilmente presentata dagli altri coeredi. Tuttavia, dall'esame della documentazione presente agli atti è emerso che gli immobili interessati dalla procedura esecutiva sono pervenuti a dalla successione del padre , deceduto il Parte_1 CP_2
27.3.2001 e che le pratiche di voltura sono state avviate nell'anno 2002, quando anche la madre non era più in vita, essendo deceduta il 6.8.2001,, rendendo evidente come, quanto meno in relazione ai beni derivanti dall'asse ereditario paterno, non ci fosse nessun altro soggetto interessato e abilitato a chiedere la voltura catastale degli stessi.
pagina 4 di 6 Ciò trova conforto anche nelle risultanze della certificazione notarile del Notaio
del 3.2.2023, prodotta dall'appellata in primo grado, nella quale lo stesso Persona_3 attesta che, dall'esame dei documenti e dalla consultazione dei registri del Catasto e dell'Ufficio del Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare di Terni e Perugia, gli immobili oggetto della procedura esecutiva sono di proprietà pro quota di e Pt_1
È ragionevole dunque ritenere che, se dopo oltre venti anni, l'appellante CP_3 non ha chiesto di modificare l'intestazione ipocatastale del compendio immobiliare, è perché la stessa verosimilmente esprime la reale situazione proprietaria degli esecutati.
Alla luce di tutto ciò, si ritiene che la semplice contestazione mossa dall'appellante, non suffragata da una adeguata documentazione che attesti una diversa situazione catastale e proprietaria, non sia sufficiente a smentire ciò che in base all'id quod plerumque accidit si può dedurre dai documenti prodotti. L'ispezione ipotecaria in atti può, infatti, ritenersi un elemento indiziante, che valutato insieme alle ulteriori circostanze esposte, fa presumere che la pratica di voltura sia stata presentata dall'odierno appellante o che quantomeno sia stata dallo stesso autorizzata.
Ad ogni modo, anche a voler considerare plausibile quanto assunto dall'appellante e 5 ritenere, quindi, non provata la riconducibilità all'appellante della domanda presentata al catasto, non può negarsi che in capo allo stesso si sia perfezionata un'altra ipotesi di accettazione dell'eredità, quella presunta prevista dall'art. 485 c.c.. Tale fattispecie si applica, infatti, al chiamato all'eredità che si trovi a qualunque titolo nel possesso dei beni dell'asse ereditario, e anche di uno solo di essi, intendendo per possesso una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato, che non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, ma che si può estrinsecare in una mera situazione di fatto che consenta al chiamato l'esercizio di concreti poteri sui beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.
Nel caso di specie, come confermato dallo stesso appellante, egli è titolare del diritto di abitazione su uno degli immobili facenti parte dell'asse ereditario di Per_1 come risulta anche dalla dichiarazione di successione e dalla certificazione
[...] notarile sopra richiamata. Pertanto, al momento dell'apertura della successione,
l'appellante, chiamato all'eredità in qualità di erede legittimo, si trovava nella situazione prevista dall'art. 485 c.c. e avrebbe dovuto procedere a redigere l'inventario pagina 5 di 6 dei beni ed eventualmente rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio di inventario, se non voleva essere considerato erede puro e semplice.
Proprio in relazione al diritto di abitazione si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che “in caso di prosecuzione da parte del coniuge superstite, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti, si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità” (Cass., n. 11018 del 5.5.2008).
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite del grado, considerata la contumacia della parte risultata vittoriosa, vanno dichiarate irripetibili.
L'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del 6 comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia dell'appellata ogni altra questione ed eccezione disattesa o CP_1 assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 dichiara le spese del grado irripetibili;
dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 21.10.2025
Il Presidente estensore
CL BA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. CL BA Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 738/2023; promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Orvieto (TR), Parte_1 C.F._1 in Via della Pace n.13 presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Pileri (pec:
, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di Email_1 appello, ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del Consiglio dell'Ordine di Perugia del 7.02.2024;
- appellante - contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1
- appellata contumace -
Oggetto: azione di accertamento della qualità di erede per accettazione tacita eredità.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 25.09.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 789/2023 del Parte_1
17/11/2023, resa in contumacia dello stesso, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da è stato accertato che ha accettato tacitamente l'eredità di CP_1
e di alla quale è stato chiamato per successione legittima Persona_1 CP_2 in qualità di figlio degli stessi e che quale nipote in linea retta, ha CP_3 accettato tacitamente l'eredità di a lui devoluta in forza di testamento Persona_1 olografo.
L'interesse dell'odierna appellata ad agire con l'azione di accertamento della qualità di eredi era originata da una procedura esecutiva immobiliare instaurata dinanzi al
Tribunale di Terni contro e volta al recupero di un credito Parte_1 CP_3 di cui la era divenuta cessionaria (procedura iscritta al n. 147/2022 R.G. Es. CP_1
Imm.). Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice dell'esecuzione aveva accertato che gli immobili oggetto di espropriazione erano pervenuti agli esecutati in virtù della successione ereditaria di e ma che non risultava trascritta Persona_1 CP_2 alcuna accettazione espressa o tacita dell'eredità di questi ultimi e che, pertanto, il 2 compendio immobiliare difettava della continuità delle trascrizioni. La di CP_1 conseguenza, ha intrapreso la suddetta azione di accertamento ai fini di garantire la regolare prosecuzione della procedura esecutiva.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto perfezionata in capo all'appellante un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità di cui all'art 476 c.c., consistente nell'avere lo stesso presentato la denuncia di successione a seguito del decesso del padre prima e della madre poi e di aver curato la voltura catastale degli immobili oggetto di successione.
Inoltre, in relazione a ha ritenuto integrata anche l'ipotesi di acquisto ope Parte_1 legis dell'eredità prevista dall'art 485 c.c., essendosi trovato lo stesso in possesso di beni dell'asse ereditario e non avendo provveduto ad effettuare l'inventario dei beni nei termini di legge.
Pur essendo stato ritualmente notificato all'appellata l'atto di impugnazione, la non si è costituita in giudizio e deve essere, quindi, dichiarata contumace, CP_1 essendo stata omessa durante l'istruttoria.
pagina 2 di 6 L'appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui statuisce che la presentazione della dichiarazione di successione abbia integrato un'accettazione tacita di eredità, sostenendo che trattasi, al contrario, di un mero adempimento fiscale che l'ordinamento impone ai chiamati all'eredità. Ha inoltre contestato il fatto di essere stato proprio lui a presentare la dichiarazione di successione dei genitori, e CP_2 Persona_1
Con il secondo motivo ha censurato l'interpretazione del primo Giudice della documentazione catastale prodotta in primo grado dall'appellata, assumendo che dalla stessa si evincesse soltanto che alcuni degli immobili oggetto di causa risultano intestati catastalmente a lui, ma che non risultasse affatto provato che fosse stato proprio lui a curarne la voltura catastale in proprio favore. Infatti, pur non contestando il principio per cui l'inoltro della domanda di voltura catastale da parte del chiamato all'eredità costituisce un atto di accettazione tacita di eredità, ha evidenziato che la richiesta di voltura può essere presentata da parte di uno solo dei coeredi anche all'insaputa degli altri, verso i quali spiega comunque la sua efficacia.
Con il terzo motivo di appello, ha censurato la parte della sentenza che ha statuito 3 che l'appellante debba considerarsi erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c. in quanto, risiedendo presso uno degli immobili oggetto della successione ereditaria, debba considerarsi chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari e, pertanto, obbligato a porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 485 c.c..
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8.10.2025.
I tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione perché attengono tutti alla asserita mancanza di prova dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di e da parte CP_2 Persona_1 dell'appellante.
L'art 476 c.c. prevede che l'accettazione dell'eredità, oltre che in forma espressa, possa avvenire anche in forma tacita, con un atto che presupponga la volontà di accettare e che non possa essere compiuto se non da chi ha la qualità di erede. La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità possa essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo,
pagina 3 di 6 fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass.,
9.1.2025 n. 522).
Ne deriva che ha fondamento il primo motivo di appello, non potendo desumersi l'accettazione tacita dalla mera presentazione della dichiarazione di successione, mentre non può essere accolto il secondo motivo, che attiene al valore delle visure catastali dalle quali risulta che alcuni degli immobili interessati dalla procedura esecutiva sono stati iscritti catastalmente a nome all'appellante. Sul punto, assume che l'appellata CP_2 in primo grado non avrebbe fornito la prova che a chiedere la voltura catastale sarebbe stato proprio lui e non uno degli altri chiamati all'eredità, avendo prodotto a supporto soltanto la documentazione attestante l'intestazione catastale degli immobili.
È vero che dall'esame della documentazione non è possibile individuare il soggetto che ha presentato la domanda di voltura all'Agenzia del Territorio, all'epoca competente a ricevere tali pratiche, tuttavia si può ragionevolmente presumere, fino a prova contraria, che la pratica sia stata curata proprio da in quanto unico 4 Parte_1 figlio di e deceduti a distanza di pochi mesi l'uno CP_2 Persona_1 dall'altra, o che comunque lo stesso ne fosse a conoscenza, considerato che l'unico altro erede testamentario di è il figlio di Persona_2 Parte_1 CP_3 all'epoca dei fatti poco più che maggiorenne.
D'altronde, l'appellante, che in primo grado aveva rinunciato a difendersi non costituendosi in giudizio, avrebbe potuto e dovuto produrre in sede di impugnazione la documentazione che invoca a sostegno della propria tesi, mentre si è limitato ad affermare, peraltro con formula vaga e ipotetica, che la domanda di voltura al catasto sarebbe stata presumibilmente presentata dagli altri coeredi. Tuttavia, dall'esame della documentazione presente agli atti è emerso che gli immobili interessati dalla procedura esecutiva sono pervenuti a dalla successione del padre , deceduto il Parte_1 CP_2
27.3.2001 e che le pratiche di voltura sono state avviate nell'anno 2002, quando anche la madre non era più in vita, essendo deceduta il 6.8.2001,, rendendo evidente come, quanto meno in relazione ai beni derivanti dall'asse ereditario paterno, non ci fosse nessun altro soggetto interessato e abilitato a chiedere la voltura catastale degli stessi.
pagina 4 di 6 Ciò trova conforto anche nelle risultanze della certificazione notarile del Notaio
del 3.2.2023, prodotta dall'appellata in primo grado, nella quale lo stesso Persona_3 attesta che, dall'esame dei documenti e dalla consultazione dei registri del Catasto e dell'Ufficio del Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare di Terni e Perugia, gli immobili oggetto della procedura esecutiva sono di proprietà pro quota di e Pt_1
È ragionevole dunque ritenere che, se dopo oltre venti anni, l'appellante CP_3 non ha chiesto di modificare l'intestazione ipocatastale del compendio immobiliare, è perché la stessa verosimilmente esprime la reale situazione proprietaria degli esecutati.
Alla luce di tutto ciò, si ritiene che la semplice contestazione mossa dall'appellante, non suffragata da una adeguata documentazione che attesti una diversa situazione catastale e proprietaria, non sia sufficiente a smentire ciò che in base all'id quod plerumque accidit si può dedurre dai documenti prodotti. L'ispezione ipotecaria in atti può, infatti, ritenersi un elemento indiziante, che valutato insieme alle ulteriori circostanze esposte, fa presumere che la pratica di voltura sia stata presentata dall'odierno appellante o che quantomeno sia stata dallo stesso autorizzata.
Ad ogni modo, anche a voler considerare plausibile quanto assunto dall'appellante e 5 ritenere, quindi, non provata la riconducibilità all'appellante della domanda presentata al catasto, non può negarsi che in capo allo stesso si sia perfezionata un'altra ipotesi di accettazione dell'eredità, quella presunta prevista dall'art. 485 c.c.. Tale fattispecie si applica, infatti, al chiamato all'eredità che si trovi a qualunque titolo nel possesso dei beni dell'asse ereditario, e anche di uno solo di essi, intendendo per possesso una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato, che non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, ma che si può estrinsecare in una mera situazione di fatto che consenta al chiamato l'esercizio di concreti poteri sui beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.
Nel caso di specie, come confermato dallo stesso appellante, egli è titolare del diritto di abitazione su uno degli immobili facenti parte dell'asse ereditario di Per_1 come risulta anche dalla dichiarazione di successione e dalla certificazione
[...] notarile sopra richiamata. Pertanto, al momento dell'apertura della successione,
l'appellante, chiamato all'eredità in qualità di erede legittimo, si trovava nella situazione prevista dall'art. 485 c.c. e avrebbe dovuto procedere a redigere l'inventario pagina 5 di 6 dei beni ed eventualmente rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio di inventario, se non voleva essere considerato erede puro e semplice.
Proprio in relazione al diritto di abitazione si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che “in caso di prosecuzione da parte del coniuge superstite, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti, si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità” (Cass., n. 11018 del 5.5.2008).
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite del grado, considerata la contumacia della parte risultata vittoriosa, vanno dichiarate irripetibili.
L'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del 6 comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia dell'appellata ogni altra questione ed eccezione disattesa o CP_1 assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 dichiara le spese del grado irripetibili;
dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 21.10.2025
Il Presidente estensore
CL BA
pagina 6 di 6