Articolo 2 della Legge 15 luglio 1957, n. 581
Articolo 1
Versione
9 agosto 1957
Art. 2.
Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancia.

Entrata in vigore il 9 agosto 1957