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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 835 dell'anno 2025, vertente tra
, già Parte_1 Parte_2
C.F.: P.IVA , con sede in Ercolano (NA)
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 alla Via Fiorillo, 21, in persona del suo legale rappresentante , Parte_1 nata il [...] a [...] residente in [...], C.F.: elettivamente domiciliata in Sorrento al CodiceFiscale_1
Corso Italia,220, presso lo studio dell'Avv. Maria De Rosa, C.F.: C.F._2
con pec: che la rappresenta e difende
[...] Email_1 unitamente all'Avv. Lavinia Morlicchio;
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
– e residente in [...]3, C.F._3 elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla I^ traversa G. Pelella, 2 presso lo studio dell'avv. Antonio Sabino C.F.: che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, con pec: Email_2
APPELLATA pagina 1 di 3
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di
Napoli del 28.01.2025, comunicata in pari data e notificata ad istanza dell'appellata, in data 29.01.2025, nell'ambito del procedimento n. rg 21283/2022”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, già Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ,
[...] Controparte_1 proponendo appello avverso l' ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli del 28.01.2025, comunicata in pari data e notificata ad istanza dell'appellata, in data 29.01.2025, nell'ambito del procedimento n. rg
21283/2022”, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 835/2025 del Ruolo Generale, la intestata Corte di Appello con ordinanza del 21.7.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria) riferita all'udienza a trattazione scritta del 15.7.2025, rilevato che per il giorno 15.7.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto di udienza del
18.6.2025 e ritenuto che, ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”, ha rinviato la causa all'udienza del 16.9.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. fissando udienza di discussione innanzi al Collegio ai sensi dell'art 350 bis c.p.c. e 281-sexies c.p.c., disponendo che la suindicata udienza sarà tenuta con modalità di trattazione scritta e, quindi, a norma dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., verrà sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza (16.9.2025) per il deposito delle suindicate note scritte.
pagina 2 di 3 Per il giorno 16.9.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del dell'ordinanza del 21.7.2025.
La causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.p.c..
****
Non avendo la parte appellante, unica costituita, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 15.7.2025, né per quella del 16.9.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, atteso il modello di decisione semplificato ex art. 281 sexies - 350 bis c.p.c. con discussione innanzi al Collegio.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 835/2025 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 17.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
pagina 3 di 3
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 835 dell'anno 2025, vertente tra
, già Parte_1 Parte_2
C.F.: P.IVA , con sede in Ercolano (NA)
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 alla Via Fiorillo, 21, in persona del suo legale rappresentante , Parte_1 nata il [...] a [...] residente in [...], C.F.: elettivamente domiciliata in Sorrento al CodiceFiscale_1
Corso Italia,220, presso lo studio dell'Avv. Maria De Rosa, C.F.: C.F._2
con pec: che la rappresenta e difende
[...] Email_1 unitamente all'Avv. Lavinia Morlicchio;
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
– e residente in [...]3, C.F._3 elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla I^ traversa G. Pelella, 2 presso lo studio dell'avv. Antonio Sabino C.F.: che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, con pec: Email_2
APPELLATA pagina 1 di 3
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di
Napoli del 28.01.2025, comunicata in pari data e notificata ad istanza dell'appellata, in data 29.01.2025, nell'ambito del procedimento n. rg 21283/2022”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, già Parte_1 Parte_2
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ,
[...] Controparte_1 proponendo appello avverso l' ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli del 28.01.2025, comunicata in pari data e notificata ad istanza dell'appellata, in data 29.01.2025, nell'ambito del procedimento n. rg
21283/2022”, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 835/2025 del Ruolo Generale, la intestata Corte di Appello con ordinanza del 21.7.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria) riferita all'udienza a trattazione scritta del 15.7.2025, rilevato che per il giorno 15.7.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto di udienza del
18.6.2025 e ritenuto che, ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”, ha rinviato la causa all'udienza del 16.9.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. fissando udienza di discussione innanzi al Collegio ai sensi dell'art 350 bis c.p.c. e 281-sexies c.p.c., disponendo che la suindicata udienza sarà tenuta con modalità di trattazione scritta e, quindi, a norma dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., verrà sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza (16.9.2025) per il deposito delle suindicate note scritte.
pagina 2 di 3 Per il giorno 16.9.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del dell'ordinanza del 21.7.2025.
La causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.p.c..
****
Non avendo la parte appellante, unica costituita, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 15.7.2025, né per quella del 16.9.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, atteso il modello di decisione semplificato ex art. 281 sexies - 350 bis c.p.c. con discussione innanzi al Collegio.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 835/2025 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 17.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
pagina 3 di 3