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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'11/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3142/2023 R.G.
TRA
,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 in proprio e quali eredi del defunto , rappresentati e Persona_1 difesi dagli avvocati Pasquale Frisina e Maria Giovanna Cannavacciuolo
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avvocati Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e
AN UR
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 18.12.2023, gli istanti in epigrafe indicati, eredi del defunto lavoratore deceduto in data 28.9.2015 a seguito di mesotelioma Persona_1 pleurico diagnosticato nel gennaio 2014, proponevano appello avverso la sentenza n.
911/2023 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente le domande proposte nei confronti della società datrice di lavoro di condanna al risarcimento, iure hereditatis, del Controparte_1
1 danno biologico differenziale non patrimoniale subito dal defunto, nonché, iure proprio, per perdita del rapporto parentale.
Il primo Giudice, in particolare, affermata la responsabilità contrattuale della società ed accertata la colpa a suo carico, condannava al pagamento in favore Controparte_1 degli eredi del danno biologico differenziale, liquidato, complessivamente, Pt_2 in € 150.000, pari ad € 25.000 ciascuno, iure hereditatis, oltre accessori di legge dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio al soddisfo, e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento dei danni spiegata iure proprio dai ricorrenti per danno parentale.
L'appellata società si costituiva proponendo, a sua volta, appello incidentale, volto alla riforma della sentenza in relazione ai singoli punti di motivazione con i quali era stata accertata la responsabilità datoriale per il decesso del lavoratore;
in via gradata, chiedeva il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata.
Alla odierna udienza le parti dichiaravano di voler transigere la lite alle condizioni di cui al verbale di conciliazione allegato al verbale di udienza.
2.- Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Detta ipotesi si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione;
essa non si traduce però nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez.
VI, 06/03/2019 [Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
2 Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano regolate come indicato nel suddetto verbale di conciliazione, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Così deciso in Napoli, l'11/11/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'11/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3142/2023 R.G.
TRA
,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 in proprio e quali eredi del defunto , rappresentati e Persona_1 difesi dagli avvocati Pasquale Frisina e Maria Giovanna Cannavacciuolo
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avvocati Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e
AN UR
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 18.12.2023, gli istanti in epigrafe indicati, eredi del defunto lavoratore deceduto in data 28.9.2015 a seguito di mesotelioma Persona_1 pleurico diagnosticato nel gennaio 2014, proponevano appello avverso la sentenza n.
911/2023 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente le domande proposte nei confronti della società datrice di lavoro di condanna al risarcimento, iure hereditatis, del Controparte_1
1 danno biologico differenziale non patrimoniale subito dal defunto, nonché, iure proprio, per perdita del rapporto parentale.
Il primo Giudice, in particolare, affermata la responsabilità contrattuale della società ed accertata la colpa a suo carico, condannava al pagamento in favore Controparte_1 degli eredi del danno biologico differenziale, liquidato, complessivamente, Pt_2 in € 150.000, pari ad € 25.000 ciascuno, iure hereditatis, oltre accessori di legge dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio al soddisfo, e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento dei danni spiegata iure proprio dai ricorrenti per danno parentale.
L'appellata società si costituiva proponendo, a sua volta, appello incidentale, volto alla riforma della sentenza in relazione ai singoli punti di motivazione con i quali era stata accertata la responsabilità datoriale per il decesso del lavoratore;
in via gradata, chiedeva il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata.
Alla odierna udienza le parti dichiaravano di voler transigere la lite alle condizioni di cui al verbale di conciliazione allegato al verbale di udienza.
2.- Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Detta ipotesi si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione;
essa non si traduce però nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez.
VI, 06/03/2019 [Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
2 Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano regolate come indicato nel suddetto verbale di conciliazione, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Così deciso in Napoli, l'11/11/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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