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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6189 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Marciano e Filomena Leccese ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Laureana Cilento (SA), via Villa Simeoni n. 12, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(P.I.: ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e responsabilità da inadempimento contrattuale - appalto.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28 gennaio 2025.
E pertanto:
- PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: accertare e dichiarare l'inadempimento della parte convenuta rispetto all'obbligazione assunta con la scrittura privata sottoscritta in data 26.7.2022 e, per l'effetto, disporre la risoluzione contrattuale e la restituzione delle somme versate a titolo di anticipo, il cui importo complessivo è pari ad Euro 60.000,00; inoltre, accertare e dichiarare il risarcimento del danno che il convenuto
Pag. 1 di 5 sarà chiamato a corrispondere in favore dell'attore, per inadempienza dell'obbligazione giuridica assunta. Con vittoria di spese da attribuirsi agli avvocati antistatari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Emerge dall'atto di citazione con cui ha convenuto in giudizio la Parte_1
in sintesi, che: (i) con contratto del 26.02.2022 l'attrice aveva Controparte_1 commissionato alla convenuta la realizzazione di una tiratura di volumi d'arte di n. 299 esemplari dal titolo “La Costituzione della Repubblica Italiana”, versando a titolo di acconto l'importo di €
60.000,00, mediante due bonifici eseguiti rispettivamente in data 27.07.2022 e 27.09.2022; (ii) la consegna, da parte della convenuta, dei primi 40 volumi sarebbe dovuta avvenire entro il 15.10.2022 al corrispettivo di € 36.000,00 da scomputare dall'acconto versato, mentre le successive consegne avrebbero riguardare un minimo di n. 30 volumi mensili, con pagamento immediato ad ogni consegna dell'importo di € 27.000,00; (iii) tuttavia, la non ha eseguito quanto previsto Controparte_1
in contratto, essendo peraltro rimasta priva di riscontro la diffida ad adempiere del 06.04.2023.
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha dedotto l'inadempimento contrattuale della convenuta e il diritto alla restituzione dell'acconto versato e al risarcimento del danno subito a causa dell'altrui inadempimento.
Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 60.000,00 nonché l'accertamento del danno derivante dall'inadempimento.
2. Dichiarata la contumacia della convenuta e svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla società attrice, la causa è stata posta in decisione ai sensi degli artt.
281-quinquies e 189 c.p.c..
3. Venendo all'esame della domanda, giova ricordare l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di responsabilità contrattuale, da applicare nel caso in esame, in forza del quale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione del fatto rappresentato dall'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'estinzione in altra forma di legge dell'obbligazione; eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente
Pag. 2 di 5 dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; in termini, di recente, Cass., 18/02/2020 n. 3996 ).
4. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che la pretesa della società attrice trova fondamento nella documentazione prodotta, risultando agli atti il contratto (doc. 1 allegato all'atto di citazione), dal quale si evincono le modalità della fornitura, in punto di prestazione dovuta dall'odierna convenuta e termine di adempimento, nonché il relativo corrispettivo, come da esposizione in fatto di cui al precedente paragrafo 1) della sentenza.
5. Sarebbe, dunque, stato onere della convenuta provare l'integrale ed esatto adempimento della prestazione;
a fronte della sua mancata costituzione in giudizio, tale onere non è stato assolto.
La giurisprudenza, pur escludendo di poter ritenere provato il fatto costitutivo del diritto azionato per effetto della mera contumacia (a ciò ostando, del resto, il tenore testuale dell'art. 115 c.p.c., che assegna rilievo alla mancata contestazione del fatto ad opera della parte costituita), precisa come la contumacia "possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice
(desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c. comma 2)." (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass. 20.02.2006,
n. 3601 secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ... tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)"; nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ogni caso, non vi è prova dell'esecuzione della prestazione da parte di Controparte_1 mentre è documentato il pagamento, da parte dell'attrice, dell'acconto pari a complessivi € 60.000,00
(vedasi doc. 2 allegato all'atto di citazione), sicché risulta evidente l'alterazione del sinallagma contrattuale che rende di non scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti degli art. 1453 e 1455 c.c.,
l'inadempimento della convenuta, con conseguente risoluzione della scrittura privata datata 26 luglio
2022 per inadempimento imputabile a Controparte_1
6. Ne segue l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e, ai sensi dell'art. 1458
c.c., di restituzione di quanto versato. La somma va maggiorata degli interessi al saggio legale dalla data della diffida (6 aprile 2023 – doc. 3 allegato all'atto di citazione), con esclusione della rivalutazione, non dovuta trattandosi di debito di valuta.
Pag. 3 di 5 7. Va invece respinta la domanda attorea di risarcimento del danno, in quanto generica e non dimostrata.
Com'è noto, costituiscono danni risarcibili soltanto le perdite che sono conseguenza (immediata e diretta, ex artt. 1223 e 2056 c.c.) della lesione della situazione giuridica soggettiva e non il verificarsi di un fatto lesivo in sé: è questa la fondamentale distinzione tra danno-evento, vale a dire la lesione del diritto del danneggiato (che di per sé non dà diritto al risarcimento) e danno-conseguenza, quale diminuzione della sfera patrimoniale del danneggiato e concreto pregiudizio economico che da quella determinata lesione sia derivato.
Tuttavia, il danno-conseguenza, per essere risarcito, deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova da parte di chi ne domanda il risarcimento, essendo inammissibile (al di fuori di ipotesi normativamente previste, insussistenti nella specie) nell'ordinamento la categoria del danno in re ipsa.
Quanto appena osservato rileva con riferimento alle ipotesi di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sia da inadempimento contrattuale (cfr. ad esempio Cass., 12 giugno 2008, n.
15814; conforme Cass., 10 dicembre 2009, n. 25820), sia da reato ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. (v. in argomento Cass., 10 maggio 2018, n. 11269 e Cass., 12 aprile 2011, n. 8421).
Nella specie, difetta ogni tempestiva allegazione – prima ancora che prova – del danno per cui è chiesto il risarcimento, sicché la domanda va in parte qua respinta.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi, ritenuti congrui in ragione del numero delle questioni esaminate e della contumacia della società convenuta, previsti dal D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 6189/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) risolve il contratto del 26.07.2022 tra e per Parte_1 Controparte_1
inadempimento della convenuta Controparte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione della somma di € 60.000,00 in favore della società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, oltre interessi al saggio legale dalla data del 6 aprile 2023 al saldo;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
refusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge ed € 759,00
Pag. 4 di 5 per esborsi, con distrazione in favore degli Avv.ti Raffaele Marciano e Filomena Leccese dichiaratisi antistatari.
Ancona, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6189 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Marciano e Filomena Leccese ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Laureana Cilento (SA), via Villa Simeoni n. 12, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(P.I.: ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e responsabilità da inadempimento contrattuale - appalto.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28 gennaio 2025.
E pertanto:
- PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: accertare e dichiarare l'inadempimento della parte convenuta rispetto all'obbligazione assunta con la scrittura privata sottoscritta in data 26.7.2022 e, per l'effetto, disporre la risoluzione contrattuale e la restituzione delle somme versate a titolo di anticipo, il cui importo complessivo è pari ad Euro 60.000,00; inoltre, accertare e dichiarare il risarcimento del danno che il convenuto
Pag. 1 di 5 sarà chiamato a corrispondere in favore dell'attore, per inadempienza dell'obbligazione giuridica assunta. Con vittoria di spese da attribuirsi agli avvocati antistatari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Emerge dall'atto di citazione con cui ha convenuto in giudizio la Parte_1
in sintesi, che: (i) con contratto del 26.02.2022 l'attrice aveva Controparte_1 commissionato alla convenuta la realizzazione di una tiratura di volumi d'arte di n. 299 esemplari dal titolo “La Costituzione della Repubblica Italiana”, versando a titolo di acconto l'importo di €
60.000,00, mediante due bonifici eseguiti rispettivamente in data 27.07.2022 e 27.09.2022; (ii) la consegna, da parte della convenuta, dei primi 40 volumi sarebbe dovuta avvenire entro il 15.10.2022 al corrispettivo di € 36.000,00 da scomputare dall'acconto versato, mentre le successive consegne avrebbero riguardare un minimo di n. 30 volumi mensili, con pagamento immediato ad ogni consegna dell'importo di € 27.000,00; (iii) tuttavia, la non ha eseguito quanto previsto Controparte_1
in contratto, essendo peraltro rimasta priva di riscontro la diffida ad adempiere del 06.04.2023.
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha dedotto l'inadempimento contrattuale della convenuta e il diritto alla restituzione dell'acconto versato e al risarcimento del danno subito a causa dell'altrui inadempimento.
Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 60.000,00 nonché l'accertamento del danno derivante dall'inadempimento.
2. Dichiarata la contumacia della convenuta e svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla società attrice, la causa è stata posta in decisione ai sensi degli artt.
281-quinquies e 189 c.p.c..
3. Venendo all'esame della domanda, giova ricordare l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di responsabilità contrattuale, da applicare nel caso in esame, in forza del quale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione del fatto rappresentato dall'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'estinzione in altra forma di legge dell'obbligazione; eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente
Pag. 2 di 5 dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; in termini, di recente, Cass., 18/02/2020 n. 3996 ).
4. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che la pretesa della società attrice trova fondamento nella documentazione prodotta, risultando agli atti il contratto (doc. 1 allegato all'atto di citazione), dal quale si evincono le modalità della fornitura, in punto di prestazione dovuta dall'odierna convenuta e termine di adempimento, nonché il relativo corrispettivo, come da esposizione in fatto di cui al precedente paragrafo 1) della sentenza.
5. Sarebbe, dunque, stato onere della convenuta provare l'integrale ed esatto adempimento della prestazione;
a fronte della sua mancata costituzione in giudizio, tale onere non è stato assolto.
La giurisprudenza, pur escludendo di poter ritenere provato il fatto costitutivo del diritto azionato per effetto della mera contumacia (a ciò ostando, del resto, il tenore testuale dell'art. 115 c.p.c., che assegna rilievo alla mancata contestazione del fatto ad opera della parte costituita), precisa come la contumacia "possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice
(desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c. comma 2)." (Cass. 29.3.2007 n. 7739; Cass. 20.02.2006,
n. 3601 secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ... tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)"; nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ogni caso, non vi è prova dell'esecuzione della prestazione da parte di Controparte_1 mentre è documentato il pagamento, da parte dell'attrice, dell'acconto pari a complessivi € 60.000,00
(vedasi doc. 2 allegato all'atto di citazione), sicché risulta evidente l'alterazione del sinallagma contrattuale che rende di non scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti degli art. 1453 e 1455 c.c.,
l'inadempimento della convenuta, con conseguente risoluzione della scrittura privata datata 26 luglio
2022 per inadempimento imputabile a Controparte_1
6. Ne segue l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e, ai sensi dell'art. 1458
c.c., di restituzione di quanto versato. La somma va maggiorata degli interessi al saggio legale dalla data della diffida (6 aprile 2023 – doc. 3 allegato all'atto di citazione), con esclusione della rivalutazione, non dovuta trattandosi di debito di valuta.
Pag. 3 di 5 7. Va invece respinta la domanda attorea di risarcimento del danno, in quanto generica e non dimostrata.
Com'è noto, costituiscono danni risarcibili soltanto le perdite che sono conseguenza (immediata e diretta, ex artt. 1223 e 2056 c.c.) della lesione della situazione giuridica soggettiva e non il verificarsi di un fatto lesivo in sé: è questa la fondamentale distinzione tra danno-evento, vale a dire la lesione del diritto del danneggiato (che di per sé non dà diritto al risarcimento) e danno-conseguenza, quale diminuzione della sfera patrimoniale del danneggiato e concreto pregiudizio economico che da quella determinata lesione sia derivato.
Tuttavia, il danno-conseguenza, per essere risarcito, deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova da parte di chi ne domanda il risarcimento, essendo inammissibile (al di fuori di ipotesi normativamente previste, insussistenti nella specie) nell'ordinamento la categoria del danno in re ipsa.
Quanto appena osservato rileva con riferimento alle ipotesi di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sia da inadempimento contrattuale (cfr. ad esempio Cass., 12 giugno 2008, n.
15814; conforme Cass., 10 dicembre 2009, n. 25820), sia da reato ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. (v. in argomento Cass., 10 maggio 2018, n. 11269 e Cass., 12 aprile 2011, n. 8421).
Nella specie, difetta ogni tempestiva allegazione – prima ancora che prova – del danno per cui è chiesto il risarcimento, sicché la domanda va in parte qua respinta.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi, ritenuti congrui in ragione del numero delle questioni esaminate e della contumacia della società convenuta, previsti dal D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 6189/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) risolve il contratto del 26.07.2022 tra e per Parte_1 Controparte_1
inadempimento della convenuta Controparte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione della somma di € 60.000,00 in favore della società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, oltre interessi al saggio legale dalla data del 6 aprile 2023 al saldo;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
refusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge ed € 759,00
Pag. 4 di 5 per esborsi, con distrazione in favore degli Avv.ti Raffaele Marciano e Filomena Leccese dichiaratisi antistatari.
Ancona, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 5 di 5