Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/05/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel.
Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere
Dott.ssa Lea Ziino Consigliere onorario
Dott. Sebastiano Catania Consigliere onorario riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 187 e 197 dell'anno 2024 del Ruolo Gene- rale degli Affari civili V.G. vertente
TRA
(C.F. ), nata a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
30.01.1996, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Mancino, con studio legale sito in Ficarazzi (PA), in Corso Umberto I n. 899, presso il quale è elettivamente domiciliata;
(C.F. , nato in [...] in Parte_2 C.F._2
data 10.7.2000, rappresentato e difeso dall'avv. Ada Rera, con studio legale in Palermo, in via Principe di Villafranca n. 46, presso il quale è elettiva- mente domiciliato;
appellanti
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], AVV. Controparte_1
(C.F. ), nella qualità di tuto- Controparte_2 C.F._3
re provvisorio, già curatore speciale del minore, nonché difensore, con ele- zione di domicilio presso il proprio studio sito in Palermo, in via Giovanni
Campolo n. 49; appellato
NONCHE'
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9
LO DI PALERMO
OGGETTO: Opposizioni a dichiarazione di adottabilità (art. 17, l. n.
184/1983).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Revocare la dichiarazione di adottabilità del minore Pt_1 [...]
, conseguentemente ordinare che il minore riprenda ad Persona_1
incontrare la madre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro.
In ogni caso ritenere e dichiarare che , opportunamente sup- Parte_1
portata dai Servizi Sociali, sia ritenuta idonea ad educare il figlio minore e conseguentemente ordinare che la madre sia collocata in comunità unita- mente al figlio minore. In via subordinata, nel caso in cui non si revocasse lo stato di adottabilità, valutare la possibilità di procedere con una adozione c.d. “mite”, al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del mi- nore, il rapporto tra lo stesso ed il genitore biologico, odierna appellante.
Per Touray: come da richieste della;
Pt_1
Per : confermarsi la sentenza impugnata;
Controparte_1
Per il P.G.: confermarsi la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 62/2024, resa in data 8.4.2024, il Tribunale per i
Minorenni di Palermo, in conformità alle richieste del e Parte_3
del curatore speciale, dichiarava , nato a [...] Controparte_1
il 26.6.2018, in stato di adottabilità, con connessa dichiarazione elisiva del- la responsabilità genitoriale dei di lui genitori e Parte_1 Pt_2
con divieto di contatti con il minore. Nominava quindi l'avv.
[...]
tutore provvisorio del minore e disponeva il collocamen- Controparte_2
to del medesimo presso idonea famiglia. Osservava al riguardo il primo giudice che l'istruttoria espletata aveva messo in luce l'assoluta incapacità dei genitori a garantire una serena crescita psico-fisica del figlio, eviden- ziando le gravi condizioni di incuria e di abbandono in cui questi versava sin dal primo intervento del Servizio Sociale. Emergeva, infatti, che il bambino viveva in un nucleo caratterizzato da episodi di violenza domesti- ca ai danni della madre, la quale però si allontanava da casa lasciando il
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 bambino presso il padre maltrattante per circa cinque mesi, fino al momen- to in cui tornava a vivere con lo stesso. Osservava che il nucleo familiare disponeva di un'abitazione inadeguata presso un immobile abusivamente occupato e in pessime condizioni igieniche, e che il piccolo ancora all'età di quattro anni presentava serie difficoltà nell'articolazione del linguaggio e nel controllo degli sfinteri. Emergeva altresì soprattutto il fallimento di ogni tentativo di costruzione di un proficuo legame familiare pur a seguito della collocazione del minore presso adeguate strutture, e ciò a causa del sostanziale disinteresse palesato da entrambi i genitori.
Avverso la predetta sentenza propongono quindi appello ambedue gli ascendenti, chiedendo, con gravami sostanzialmente sovrapponibili, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, revo- carsi la pronuncia di adottabilità del minore.
In particolare, l'appellante lamenta l'inesistenza dello Pt_1 stato di abbandono, dal momento che dall'espletata audizione di primo grado sarebbe emerso l'affetto che prova nei confronti del proprio figlio e la consapevolezza della genitorialità, essendosi peraltro dichiarata disponi- bile a seguire un percorso di rieducazione volto al rafforzamento delle ca- pacità genitoriali, ragione per la quale chiede di essere collocata in comuni- tà unitamente al figlio. Evidenzia al riguardo il forte legame affettivo che intercorre con quest'ultimo, come pure traspariva dagli incontri settimanali nella comunità di inserimento di questi, incontri ai quali partecipava rego- larmente, contestando di non essere riuscita a intrattenere alcun significati- vo rapporto con il figlio. Lamenta, infine, che il giudice di prime cure non abbia correttamente applicato l'art. 44 della l. n. 184/1983, non avendo preso in considerazione la possibilità di conservare un legame tra il minore e il genitore biologico, chiedendo dunque, in via subordinata, di valutare la possibilità di un'adozione “mite”, al fine di conservare il predetto legame.
Omologamente l'appellante sostiene di essere in Parte_2
grado e desideroso di crescere e sostenere moralmente ed economicamente il figlio, riconducendo la sua comprovata assenza – sia nella vita del bam- bino, sia alle audizioni – all'inizio di un nuovo percorso lavorativo a Mes- sina, percorso intrapreso proprio al fine di garantire al minore delle condi-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 zioni di vita adeguate. Con riferimento, poi, all'asserita indole violenta e aggressiva attribuitagli, afferma che nessun procedimento penale è stato in- trapreso nei confronti di quest'ultimo, né per maltrattamenti contro familia- ri e conviventi, né per qualsivoglia altro reato, e che la denuncia effettuata dalla fosse ascrivibile a ragioni di mera gelosia. Analogamente alla Pt_1
coappellante, lamenta l'insussistenza dei presupposti per l'adottabilità del minore e si dichiara disponibile a intraprendere un periodo di prova moni- torato dai Servizi Sociali, avviando un percorso di maturazione e di cam- biamento. In subordine, chiede che sia valutata la possibilità di procedere a un'adozione mite, per non recidere del tutto il legame con il figlio.
Si costituisce quindi la rappresentante del minore, la quale chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Evidenzia
l'inadeguatezza di entrambi i genitori a svolgere efficacemente il ruolo ge- nitoriale e a soddisfare i bisogni materiali, emotivo-affettivi e pedagogici del minore. Lamenta, inoltre, l'inconsapevolezza degli stessi genitori circa il pregiudizio arrecato al figlio con il loro comportamento inadeguato, cir- costanza che continua a perdurare anche a seguito dell'inserimento di que- sti nelle varie strutture, non risultando iniziative di alcun tipo volte a far ri- tenere cessato lo stato di abbandono.
Il Procuratore Generale chiede poi il rigetto di entrambi gli appelli, con conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I generici e sovrapponibili gravami si rivelano entrambi infondati.
In punto di diritto giova rammentare che il principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il minore ha diritto di essere educato nella famiglia di origine, incontra i suoi limiti nel caso in cui, in via non transitoria, questa non sia in grado di prestare le cure necessarie e di assi- curare l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole. Com'è noto, la situazione di abbandono, che costituisce il presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità ex art. 8 della legge n. 184/1983, è configurabile non solo nei casi di abbandono materiale – quelli in cui vi sia il rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali – ma altresì quando si accerti l'inadeguatezza dei familiari a garantire al figlio minore
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 il suo normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame (che comunque deve ritenersi l'extrema ratio) come l'unico strumento adatto ad evitare un più grave pregiudizio e ad assicurargli assi- stenza e stabilità affettiva, risultando quindi dimostrato che siano imprati- cabili altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, vol- te a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l'affidamento familiare di carattere temporaneo (in questi termini, ad esempio, Cass., sez. I, sent. n. 7391 del 14.4.2016). In altri termini, lo stato di abbandono è integrato anche da una situazione obiettiva che, a prescin- dere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psico-fisico del minore, per via di un persistente difetto di assi- stenza materiale e morale.
Nella specie, facendo buon governo delle norme e dei principi che disciplinano la materia de qua, correttamente il primo giudice ha assevera- to le gravi condizioni di incuria e abbandono in cui versava il piccolo
[...]
sin dal primo intervento dei Servizi Sociali. Persona_2
In particolare già nell'ottobre 2021 la , analfabeta, già arre- Pt_1
stata per furto, segnalata per ricettazione e priva di rapporti con la madre e i fratelli, non ostante avesse denunciato il convivente per via delle CP_3
sue condotte violente, ivi lasciava il figlio per mesi fino alla decisione di ricongiungersi con il partner.
Come emerge, poi, dalle numerose visite domiciliari effettuate dagli assistenti sociali nel periodo compreso tra il 15 settembre 2022 e il 9 no- vembre 2022, il piccolo , allora di quattro anni, oltre a Controparte_1
seguitare a vivere in un ambiente estremamente deprivato e in pessime condizioni igieniche, non risultava ancora in grado di articolare il linguag- gio, né di controllare gli sfinteri o mangiare da sé, e risultava altresì inca- pace di relazionarsi con l'esterno (cfr. Relazioni a seguito di indagini sullo stato del minore , effettuate dagli assistenti sociali Persona_3
rispettivamente in data 15.9.2022; 3.11.2022 e 9.11.2022, prodotte in pri- mo grado). Collocata quindi la donna in comunità con il figlio, il Neuro- psichiatra infantile confermava di aver osservato nel bambino un ritardo nell'acquisizione delle tappe dello sviluppo, ritardo però solo dovuto ad
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 ipostimolazione, chiarendo che le funzioni cognitive non risultavano fortu- natamente compromesse. Gli operatori specializzati mettevano inoltre in evidenza che la madre non mostrava di possedere capacità protettiva né per il figlio né per se stessa, appariva molto immatura e con idee bizzarre sulla spiegazione degli eventi (riconduceva a forze esoteriche le difficoltà di re- lazione con il ), pure decidendo nel marzo 2023 di abbandonare la Pt_2
struttura, lasciare il bambino da solo ed interrompere l'interlocuzione con i servizi, e ciò malgrado gli sforzi degli operatori per mantenerla all'interno del robusto intervento di sostegno attivato in suo favore. Il piccolo
[...]
, rimasto solo (il padre lo aveva infatti abbandonato in pre- Persona_2
cedenza non presentandosi né al Consultorio familiare né al servizio “Spa- zio neutro”, dove doveva essere costruito il rapporto genitoriale) veniva quindi inserito nella struttura per minori “I Cangurini” di Palermo, ora con autorizzazione ad incontrare entrambi i genitori esclusivamente presso lo
Spazio Neutro.
Rassegnavano allora gli operatori della nuova comunità che il bam- bino, giunto triste e spento, progressivamente si era aperto alla relazione, rivelando curiosità e capacità di sorridere, instaurando rapporti affettivi sia con gli educatori che con gli altri bambini, mentre dopo gli incontri con la madre era tornato alle modalità iniziali, mostrando nuovamente uno stile di attaccamento evitante, con tratti di congelamento emotivo. Segnalavano inoltre che il bambino voleva essere chiamato , non chiedeva mai dei CP_1
genitori, né parlava mai di loro. Gli operatori dello “Spazio Neutro” ripor- tavano quindi che la relazione con la madre era stata caratterizzata da di- stanza e freddezza, evidenziata sia nella rigidità dell'atteggiamento fisico, sia nell'assenza di interazione, e che il bambino non esprimeva gioia nel vederla. Gli operatori dell' riferivano invece (cfr. nota del 27 no- CP_4
CP_ vembre 2023) che qualsiasi ulteriore tentativo di aiuto in favore della si era scontrato con l'indifferenza di quest'ultima, nemmeno più reca-
[...]
tasi al servizio.
Non ostante il fattivo e prolungato scarso interesse verso i servizi di supporto intervenuti per rimediare alla di lei incapacità, all'udienza fissata in primo grado ai sensi dell'art. 12 della legge n. 184/1983 la , al di Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 là di una mera manifestazione di buoni intenti, è apparsa scarsamente pre- sente a sé stessa, intervallando brevi e puerili frasi con lunghi silenzi. An- che l'audizione espletata nel presente grado di giudizio (cfr. verbale di udienza del 19.7.2024) ha poi suffragato le limitatissime capacità critiche e di comprensione dei deficit di sviluppo del figlio, avendo questa conferma- to di non essersi nemmeno resa conto dei problemi legati allo sviluppo del minore, e di aver interrotto il percorso intrapreso in comunità in quanto
“troppo nervosa”.
Con riferimento invece alla qui avanzata richiesta di “approfondi- menti circa l'esistenza, nella famiglia allargata della , di risorse Pt_1 familiari idonee a svolgere funzioni genitoriali vicarianti”, giova eviden- ziare che a seguito dell'attività istruttoria espletata nel presente grado di giudizio, risulta confermata l'assenza di risorse nell'ambito della famiglia allargata dell'appellante. Come già emerso in primo grado, la ha Pt_1
infatti tre fratelli, con i quali però risultava già non possedere alcun signifi- cativo rapporto (cfr. verbali di sommarie informazioni rese da persona in- formata sui fatti ai sensi dell'art. 351 c.p.p., e segnatamente da Per_4
e in data 1.11.2021). Ag-
[...] Persona_5 Persona_6 giornata l'indagine (cfr. Relazione dell' del 23.8.2024, prot. CP_4
1019893), risulta ora che il fratello maggiore vivrebbe in Piemonte Per_4
con moglie e figli, e che la di lui coniuge avrebbe riferito di non essere in grado di prendersi cura del bambino;
vivrebbe a Palermo in- Per_5
sieme alla compagna e al figlio, dimorando però dalla “suocera” in situa- zione di disagio economico, mentre il terzo fratello vivrebbe ancora in casa e nemmeno sarebbe in grado di orientarsi autonomamente. Inconducente si
è rivelato altresì ogni tentativo di approfondire i pregressi rapporti e la di- sponibilità di uno zio materno, tale indicato dalla stessa appellante Per_7
e che in passato l'avrebbe aiutata economicamente, il quale in concreto non si è dimostrato disposto a collaborare evitando gli assistenti sociali, al pari di tale “zia , sconosciuta financo nel cognome e nemmeno ap- Per_8
parentemente in grado di provvedere a se stessa, e della congiunta dal lato paterno , parimenti mostratasi indisponibile non ostante, Persona_9
ancora una volta, la diversa convinzione dell'appellante di “poter contare”
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 sulla stessa, palesata in sede di audizione del 19.7.2024. Considerato poi che la di lei madre, nonna del minore, oltre ad essere priva di rapporti con
, non essersi mai proposta in alcun modo, ed avere a carico un figlio CP_1
non autonomo da accudire ed un marito in condizione patologica e non ve- dente, coabita con la stessa appellante per cui è qui valutazione di condotta abbandonica e pregiudizievole per il minore, alcunchè v'è da aggiungere sull'esistenza di figure idonee – e disposte - a svolgere funzioni genitoriali vicarianti.
Quanto al padre, al di là dei medesimi paralleli addebiti in punto di incapacità di accudimento e di comprensione dei bisogni di un infante
(persino acuiti dal fatto di aver esercitato per cinque mesi un ruolo genito- riale esclusivo durante l'abbandono del tetto familiare da parte della Pt_4
[...
, basti ribadire il di lui totale disinteresse, non essendosi mai presentato agli appuntamenti fissati allo spazio neutro ed al consultorio, così come al- le udienze fissate per ascoltarlo non ostante in giudizio mediante procura- tore nominato, persino rendendosi di nuovo irraggiungibile dopo la presen- tazione dell'appello (cfr. verbale di udienza del 19.7.2024).
Aggiungasi a questi rilievi che, a seguito del collocamento del mi- nore presso l'individuata famiglia di affidatari, eseguita l'audizione di que- sti in modalità riservata, è emerso sia che le capacità relazionali del piccolo
– collocato presso la coppia dal mese di agosto 2024 – Controparte_1
risultano ulteriormente migliorate, e che alcuna “nostalgia” mostra con ri- ferimento alla propria famiglia di origine, ritenendo anzi che i propri unici genitori siano gli affidatari. (cfr. verbale di audizione riservata del
25.3.2025, agli atti debitamente “omissato”).
Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, corretta rivelasi la valutazione effettuata dal giudice di prime cure in ordine allo stato di ab- bandono in cui è stato rinvenuto il minore in conseguenza delle con- CP_1
dotte disfunzionali della coppia genitoriale biologica, pure mostratasi re- frattaria ai supporti loro offerti, con la conseguenza che è da escludere una qualsivoglia prognosi di effettivo recupero di idonee competenze genitoria- li compatibili con le esigenze di crescita, relazionali, di istruzione e psico- affettive del minore, anche solo a livello di base, al pari di un di lui interes-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 se a mantenere rapporti con le suddette figure parentali, rivelatesi fonte di nocumento e di regressione dei progressi.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese di lite, trattandosi di procedimento giudiziario necessitato e ab origine non attivato dagli appellanti, nonché di materia soggetta a va- lutazioni rebus sic stantibus e come tali suscettive di rivisitazione per fatti o intendimenti sopraggiunti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta gli appelli proposti da e av- Parte_1 Parte_2
verso la sentenza n. 62/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 8.4.2024;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 18.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9