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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
OP AN, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30631 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4507/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/5/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di Catania, avverso l'avviso di accertamento n. 30631 notificato il 2/4/2024 per TARI anno 2017.
Eccepiva: che l'atto impugnato è nullo per intervenuta decadenza . Citava giurisprudenza di legittimità
che con riferimento all'insorgenza della crisi pandemica dovuta al COVID-19, per mezzo dell'art. 67 del
D.L. n. 18/2020, è stata disposta la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020 da parte degli uffici degli enti impositori. Ragion per cui, considerando la cennata sospensione per giorni 85, l'attività accertativa avrebbe – al più tardi - dovuto essere compiuta entro e non oltre il 25 marzo 2023 atteso che il termine di decadenza per la T.A.R.I. 2017 è decorso in data 31 dicembre 2022.
In via del tutto gradata ed eventuale chiedeva di valutare la condotta del Comune di Catania quale lesiva dei principi e dei diritti del contribuente in ragione del palese abuso del diritto posto in essere a danno del ricorrente il quale si vede costretto ad impugnare un atto impositivo “omnicomprensivo” sapientemente notificato il giorno stesso della scadenza del termine ultimo per compiere l'accertamento, all'interno del quale viene incluso anche un accertamento per un imposta per la quale si è perfezionata la decadenza da oltre un anno.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Catania non si costituiva
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di cui all'atto impositivo è riconducibile a TARI anno 2017;
che il termine di riscossione dei tributi locali è disciplinato dall'art. 1, comma 161 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”;
che i termini di riscossione, di cui alla citata norma, tuttavia, sono stati sospesi dalla normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, ovvero dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, che ha disposto una proroga di 85 giorni, per cui nel caso di specie, trattandosi di TARSU anno 2017 il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo è aspirato il 26/03/2023 .
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Ala soccombenza consegue il pagamento delle spese di lite ai danni del Comune di Catania ed favore della parte ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Catania al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 200,00 oltre spese generali,
IVA, CPA e contributo unificato. Così deciso in catania il 19/12/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
AN OP
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
OP AN, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30631 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4507/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/5/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di Catania, avverso l'avviso di accertamento n. 30631 notificato il 2/4/2024 per TARI anno 2017.
Eccepiva: che l'atto impugnato è nullo per intervenuta decadenza . Citava giurisprudenza di legittimità
che con riferimento all'insorgenza della crisi pandemica dovuta al COVID-19, per mezzo dell'art. 67 del
D.L. n. 18/2020, è stata disposta la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020 da parte degli uffici degli enti impositori. Ragion per cui, considerando la cennata sospensione per giorni 85, l'attività accertativa avrebbe – al più tardi - dovuto essere compiuta entro e non oltre il 25 marzo 2023 atteso che il termine di decadenza per la T.A.R.I. 2017 è decorso in data 31 dicembre 2022.
In via del tutto gradata ed eventuale chiedeva di valutare la condotta del Comune di Catania quale lesiva dei principi e dei diritti del contribuente in ragione del palese abuso del diritto posto in essere a danno del ricorrente il quale si vede costretto ad impugnare un atto impositivo “omnicomprensivo” sapientemente notificato il giorno stesso della scadenza del termine ultimo per compiere l'accertamento, all'interno del quale viene incluso anche un accertamento per un imposta per la quale si è perfezionata la decadenza da oltre un anno.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Catania non si costituiva
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di cui all'atto impositivo è riconducibile a TARI anno 2017;
che il termine di riscossione dei tributi locali è disciplinato dall'art. 1, comma 161 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”;
che i termini di riscossione, di cui alla citata norma, tuttavia, sono stati sospesi dalla normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, ovvero dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, che ha disposto una proroga di 85 giorni, per cui nel caso di specie, trattandosi di TARSU anno 2017 il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo è aspirato il 26/03/2023 .
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Ala soccombenza consegue il pagamento delle spese di lite ai danni del Comune di Catania ed favore della parte ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Catania al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 200,00 oltre spese generali,
IVA, CPA e contributo unificato. Così deciso in catania il 19/12/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
AN OP