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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2024 R.G. di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1971/2024 pubblicata il 5.07.2024, pendente tra in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., domiciliata in Martina Parte_1
Franca (TA) presso l'Avv. Antonio Capitaneo dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Taranto presso l'Avv. Controparte_1
Raffaele Montanaro dal quale è rappresentato e difeso;
appellato nonché
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona dei loro legali rappresentanti p.t., domiciliate in Bari presso l'avv.
[...]
Pasquale La Pesa dal quale sono rappresentate e difese;
appellate
All'udienza del 2.05.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte di precisazione delle conclusioni alle quali si rinvia e a intendersi qui richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30.01.2023 la conveniva in giudizio il Parte_1 _1
deducendo che è proprietaria del fondo rustico sito in agro di Palagiano (TA), località
[...]
Lenne, contraddistinto al fg. 37, particelle 1, 94, 95 e 96, confinante a nord con la strada comunale
“Via Madonna di Lenne” dalla quale avrebbe dovuto avere accesso;
che il muro di confine di proprietà della società attrice e la strada suddetta erano stati impropriamente utilizzati dai proprietari dei terreni circostanti, la di e e la di Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e , posizionando nella strada una retina e dei paletti che impedivano Parte_2 Parte_3
l'accesso al fondo della deducente e addossando al muro di confine una grande quantità di pali in cemento, rotoli di plastica e altri rifiuti in quali, oltre ad impedire l'uso della strada, avevano provocato l'inclinazione del muro di confine;
che dopo aver sottoposto la questione al Comune di
, proprietario della strada, nonché ai Carabinieri Forestali di Castellaneta, in data _1
06.05.2021, venivano rimossi quasi tutti i materiali ma nulla veniva fatto per il ripristino del muro;
che le proprie doglianze venivano suffragate dall'ordinanza sindacale emessa in data 10.03.2022, non eseguita, attraverso cui l'ente ordinava alle società il ripristino dello stato dei luoghi, nonché dalle missive inviate all'ente da parte dell'attrice, rimaste prive di riscontro, mediante le quali richiedeva il risarcimento dei danni patiti. La società attrice chiedeva quindi la condanna del _1
, quale proprietario e custode della strada, al risarcimento ex artt. 2043 o 2051 c.c. dei danni
[...]
per il danneggiamento del muro suddetto e per i costi per consentire l'accesso al proprio fondo resi necessari per l'impraticabilità della strada suddetta.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva il eccependo la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva avendo la stessa attrice dichiarato che i danni erano stati arrecati da terzi, segnatamente dalle predette società, contestando l'applicabilità all'ente locale degli artt. 2051 e
2043 c.c., allegando il valore sproporzionato e ingiustificato del risarcimento richiesto dall'attrice. Il
concludeva quindi per il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al Controparte_1 rimborso delle spese di lite e “delle ulteriori somme ex art. 96, III c., c.p.c.”.
Su istanza dell'attrice, il tribunale autorizzava la chiamata in causa della Controparte_2
e della le quali, costituitesi
[...] Controparte_3 Parte_2
con comparse di risposta distinte ma del tutto speculari, deducevano ed eccepivano il difetto di giurisdizione del tribunale adito e il difetto di legittimazione passiva in capo ad esse chiamate in causa, nel merito, contestavano la fondatezza della domanda e allegavano l'eccessività del quantum preteso, concludendo per il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1971/2024 pubblicata il 5.07.2024 il Tribunale di Taranto rigettava la domanda attorea e le domande di lite temeraria avanzate dall'ente e dalle società terze chiamate, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Con citazione notificata il 29.08.2024 la ha proposto appello. Si sono costituiti gli Parte_1
appellati contestandone la fondatezza.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale escludendone nel caso in esame l'applicazione al _1
, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse la sussistenza di un rapporto causale
[...] inequivocabile tra la cosa e l'evento dannoso, la conoscenza da parte dell'ente dello stato dei luoghi essendogli stato più volte comunicato ed avendo l'ente emesso due ordinanze per la rimozione dei materiali e dei rifiuti depositati da terzi.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c., il malgoverno delle risultanze istruttorie e il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando che il muro per la sua conformazione (muro poggiante su nuda terra e non su roccia) era suscettibile di inclinazione per la forza esterna a cui era soggetto e che l'inclinazione ne rendeva necessaria la rimozione, non pronunciandosi (il tribunale) sulla responsabilità delle società chiamate in causa.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure di non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta, integrando una ipotesi di
“grave carenza nell'accertamento dei fatti con conseguente vizio della motivazione della sentenza”.
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Premesso brevemente ed in generale che ai sensi dell'art.2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; che l'obbligo di risarcimento richiede che il soggetto responsabile abbia la custodia del bene da cui è derivato l'evento lesivo, vale a dire il potere materiale ed effettivo sul bene e la disponibilità materiale e giuridica dello stesso (in tal senso Cass. civ. sez. VI 15.03.2022 n. 8408, Cass. civ. sez. III 2.12.2021 n.38089, Cass. civ. sez. III 29.09.2017 n. 22839); che la relazione sussistente tra il bene e l'evento lesivo deve essere intesa come derivazione causale del danno dalla cosa (in tal senso Cass. civ. sez. III 8.02.2023 n.
3739, Cass. civ. sez. III 10.06.2020 n.11096), a prescindere dal fatto che il danno sia stato originato dal dinamismo naturale della stessa o per mezzo dell'interazione tra la cosa e un fattore esterno (in tal senso Cass. civ. sez. VI 20.10.2015 n. 21212, Cass. civ. sez. III 30.07.2004 n. 14606, Cass. civ. sez. III 28.03.2021 n. 4480, Cass. civ. sez. III 16.02.2001 n. 2331, Cass. civ. sez. III 14.01.1992 n.
347, Cass. civ. sez. III 14.04.1983 n. 2619), a meno che quest'ultimo non sia imprevedibile ed eccezionale, tale da costituire caso fortuito;
che il fatto del terzo non costituisce caso fortuito e non esclude la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. se non è connotato dalla imprevedibilità ed inevitabilità (in tal senso Cass. civ. sez. III 20.05.2024 n. 13921, Cass. civ. sez. III 28.11.2023 n.
33074); che la fattispecie è applicabile anche alla pubblica amministrazione per i danni causati dai beni demaniali salvo che la P.A. alleghi e dimostri che il danno sia derivato da cause estrinseche e fattori esterni non conoscibili ed eliminabili con immediatezza (Cass. civ. sez. III 8.05.2015 n. 9323,
Cass. civ. sez. III 6.06.2008 n. 15042), nel caso in esame non è condivisibile la tesi del tribunale (v. sentenza, alla pag. 4) secondo cui la responsabilità dell'ente sarebbe esclusa dall'utilizzo (con il deposito di pali e materiali) della strada da parte di terzi estranei (le due società chiamate in causa).
Applicando i principi interpretativi su esposti, si ritiene infatti che nel caso in esame l'utilizzo e il fatto del terzo non erano fattori esterni imprevedibili ed ineliminabili da parte dell'ente locale e dunque non costituivano caso fortuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., tanto che il
[...]
neppure ha allegato in primo grado (v. comparsa di risposta) la non prevedibilità e la _1
non eliminabilità immediata della situazione creata dai terzi utilizzatori della strada. Peraltro, della situazione dei luoghi era stato notiziato a mezzo delle PEC inviategli dalla sin dal marzo Parte_1
2021 (v. copie PEC prodotte dalla società attrice) e l'accumulo di materiali sulla strada era fatto
“evidente” per l'entità dell'accumulo, visibile dalle fotografie dei luoghi prodotte dalla (v. Parte_1
fascicolo di primo grado).
Deve perciò concludersi che il fatto dei terzi (l'accumulo di pali in cemento, rotoli di plastica e rifiuti) non aveva quei requisiti di imprevedibilità ed ineliminabilità immediata necessari per configurare il caso fortuito idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa (strada) della P.A. e l'evento lesivo.
Questa Corte ritiene piuttosto che, come correttamente statuito dal primo Giudice (v. sentenza appellata alla pag. 4, terzultimo capoverso), non risulta adeguatamente provato il nesso eziologico tra il danno lamentato dall'appellante e l'attività di accumulo dei materiali sul muro asseritamente posta in essere dalle società terze chiamate, presupposto indefettibile per l'esistenza dell'invocata responsabilità.
Parimenti questa Corte, rilevato che il tribunale non ha preso posizione in ordine ai soggetti a cui era attribuibile l'attività illecita di accumulo dei materiali sulla strada avendo riferito di un'attività illecita
"asseritamente messa in atto dalle società" (v. sentenza appellata, alla pag. 4), ritiene non provato che siano state le due società a porre in essere sulla strada comunale le condotte lesive di accumulo dei materiali sulla strada e a ridosso del muro della Parte_5
[...]
, a fronte delle contestazioni mosse dalle due società convenute sull'attribuibilità a loro delle
[...]
condotte lesive (v. comparse di risposta alla pag.4), sul punto non è stata dalla fornita prova. Parte_1
I testi ( e ) escussi nel giudizio di primo grado su indicazione Testimone_1 Testimone_2
della non hanno riferito l'identità dei soggetti che hanno effettuato l'accumulo dei paletti e Parte_1 dei materiali, né l'identità dei soggetti che hanno rimosso i paletti e i materiali accumulati sulla strada
(cfr. verbale d'udienza di primo grado del 20.02.2024). Né la prova che siano state le due società chiamate in causa le autrici delle condotte dannose si può rivenire nell'ordinanza sindacale di sgombero n.19 del 10.03.2022 (unica ordinanza sindacale in atti) emessa dal Comune di e richiamata dalla poiché dalla motivazione della stessa _1 Parte_1
emerge che è stata emessa su segnalazione di rappresentante legale della Controparte_4
parte in causa, e che non è stata (l'ordinanza) fondata su un accertamento della Parte_1
responsabilità delle due società chiamate in causa.
Unico elemento che potrebbe indurre a pensare che siano state le due società ad accumulare i paletti e i materiali sulla strada è costituito dalla circostanza che le stesse sono proprietarie di terreni circostanti, nella stessa zona. Tale elemento indiziario, tuttavia, non è una prova sufficiente a provare la riconducibilità della condotta lesiva alle due società, in assenza di altri elementi indiziari, come richiesto dall'art. 2729 c.c. in materia di prova indiziaria.
Neppure (si ribadisce) si ritiene provato il nesso causale tra la res in custodia della PA e la condotta delle due società chiamate in causa da un lato e il danneggiamento del muro.
Posto infatti per stessa ammissione della (v. atto di appello, alle pagg. 11 e 12) che il Parte_1
muro oggetto di danneggiamento è costituito da tufi cementati con mappetta solo sulla sommità, è privo di fondazione e non poggia su roccia ma sulla “nuda terra”, è difficile accertare se l'inclinazione subita dal muro sia riconducibile alla spinta dei materiali o alle precarie caratteristiche costruttive del muro, caratteristiche che lo rendevano e lo rendono maggiormente soggetto all'usura del tempo e ai movimenti del terreno sottostante. Né è possibile tale accertamento a mezzo della c.t.u. chiesta dalla anche in appello, dato che lo stato dei luoghi è stato già modificato nel maggio 2021, con la Parte_1
rimozione dei materiali e dei rifiuti accumulati a ridosso del muro.
Come pure fatto rilevare dalle società chiamate in causa (v. comparse di risposta di primo grado alla pag.4, comparse di risposta di appello alla pag.3), neppure è stato provato quando sono stati realizzati gli accumuli dei materiali, né è stato provato lo stato del muretto prima dell'acquisto del fondo da parte della acquisto avvenuto con decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione Parte_1
immobiliare del Tribunale di Taranto del 15.06.2017. Il collocamento temporale dei fatti lesivi è essenziale per accertare la spettanza o meno alla del diritto al risarcimento dei danni. Parte_1
Avendo infatti acquistato il fondo (con il muretto) nello stato di fatto e di diritto esistente al momento del decreto di trasferimento, se il danneggiamento del muretto già sussisteva a quella data, nessun risarcimento spetterebbe alla avendo la stessa acquistato il fondo e il muretto in quello stato Parte_1
di fatto. All'assenza della prova del nesso tra l'accumulo dei materiali e l'inclinazione del muro e all'assenza di prova della data dell'evento lesivo (rispetto all'acquisto del muro danneggiato) consegue il rigetto delle domande attoree, anche nei confronti del , astrattamente responsabile ex Controparte_1 art. 2051 c.c. per i danni derivanti dall'omessa vigilanza sulla strada.
Nelle conclusioni dell'atto di appello e solo nelle conclusioni, avendovi omesso ogni riferimento nella parte motiva dell'impugnazione, la ha insistito nella domanda di risarcimento dei danni Parte_1
subiti per non aver potuto accedere al suo fondo dalla strada comunale oggetto dell'accumulo di materiali, domanda su cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi.
La domanda è inammissibile in quanto con l'atto di appello la non ha proposto e Parte_1
argomentato uno specifico motivo di appello (il vizio di omessa pronuncia) al riguardo, limitandosi
(si ribadisce) a riproporre la domanda nelle conclusioni dell'appello.
La domanda è comunque infondata, non avendo la società appellante provato e chiesto di provare in primo grado i maggiori costi (rispetto a quelli di un possibile accesso dalla strada comunale occupata dai materiali) subiti per procurarsi un diverso accesso ai fondi.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi nella misura prossima ai parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n.55 per la non particolare complessità della causa, seguono la soccombenza.
In favore delle società chiamate in causa va liquidato un solo compenso di avvocato, avendo le stesse la medesima posizione processuale ed essendosi costituite con un unico difensore e con comparse di risposta del tutto speculari.
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c.
I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.1971/2024 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti Parte_1
del , della e della Controparte_1 Controparte_5
con atto di citazione notificato il 29.08.2024, così provvede: Parte_4 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare al le spese di lite di appello liquidate Controparte_1 in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) condanna l'appellante a rimborsare alla Controparte_5
e alla le spese di lite di appello liquidate
[...] Parte_4 complessivamente in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), CAP ed IVA come per legge.
Si dà atto della ricorrenza delle condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 28.05.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2024 R.G. di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1971/2024 pubblicata il 5.07.2024, pendente tra in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., domiciliata in Martina Parte_1
Franca (TA) presso l'Avv. Antonio Capitaneo dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Taranto presso l'Avv. Controparte_1
Raffaele Montanaro dal quale è rappresentato e difeso;
appellato nonché
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona dei loro legali rappresentanti p.t., domiciliate in Bari presso l'avv.
[...]
Pasquale La Pesa dal quale sono rappresentate e difese;
appellate
All'udienza del 2.05.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte di precisazione delle conclusioni alle quali si rinvia e a intendersi qui richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30.01.2023 la conveniva in giudizio il Parte_1 _1
deducendo che è proprietaria del fondo rustico sito in agro di Palagiano (TA), località
[...]
Lenne, contraddistinto al fg. 37, particelle 1, 94, 95 e 96, confinante a nord con la strada comunale
“Via Madonna di Lenne” dalla quale avrebbe dovuto avere accesso;
che il muro di confine di proprietà della società attrice e la strada suddetta erano stati impropriamente utilizzati dai proprietari dei terreni circostanti, la di e e la di Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e , posizionando nella strada una retina e dei paletti che impedivano Parte_2 Parte_3
l'accesso al fondo della deducente e addossando al muro di confine una grande quantità di pali in cemento, rotoli di plastica e altri rifiuti in quali, oltre ad impedire l'uso della strada, avevano provocato l'inclinazione del muro di confine;
che dopo aver sottoposto la questione al Comune di
, proprietario della strada, nonché ai Carabinieri Forestali di Castellaneta, in data _1
06.05.2021, venivano rimossi quasi tutti i materiali ma nulla veniva fatto per il ripristino del muro;
che le proprie doglianze venivano suffragate dall'ordinanza sindacale emessa in data 10.03.2022, non eseguita, attraverso cui l'ente ordinava alle società il ripristino dello stato dei luoghi, nonché dalle missive inviate all'ente da parte dell'attrice, rimaste prive di riscontro, mediante le quali richiedeva il risarcimento dei danni patiti. La società attrice chiedeva quindi la condanna del _1
, quale proprietario e custode della strada, al risarcimento ex artt. 2043 o 2051 c.c. dei danni
[...]
per il danneggiamento del muro suddetto e per i costi per consentire l'accesso al proprio fondo resi necessari per l'impraticabilità della strada suddetta.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva il eccependo la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva avendo la stessa attrice dichiarato che i danni erano stati arrecati da terzi, segnatamente dalle predette società, contestando l'applicabilità all'ente locale degli artt. 2051 e
2043 c.c., allegando il valore sproporzionato e ingiustificato del risarcimento richiesto dall'attrice. Il
concludeva quindi per il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al Controparte_1 rimborso delle spese di lite e “delle ulteriori somme ex art. 96, III c., c.p.c.”.
Su istanza dell'attrice, il tribunale autorizzava la chiamata in causa della Controparte_2
e della le quali, costituitesi
[...] Controparte_3 Parte_2
con comparse di risposta distinte ma del tutto speculari, deducevano ed eccepivano il difetto di giurisdizione del tribunale adito e il difetto di legittimazione passiva in capo ad esse chiamate in causa, nel merito, contestavano la fondatezza della domanda e allegavano l'eccessività del quantum preteso, concludendo per il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1971/2024 pubblicata il 5.07.2024 il Tribunale di Taranto rigettava la domanda attorea e le domande di lite temeraria avanzate dall'ente e dalle società terze chiamate, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Con citazione notificata il 29.08.2024 la ha proposto appello. Si sono costituiti gli Parte_1
appellati contestandone la fondatezza.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale escludendone nel caso in esame l'applicazione al _1
, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse la sussistenza di un rapporto causale
[...] inequivocabile tra la cosa e l'evento dannoso, la conoscenza da parte dell'ente dello stato dei luoghi essendogli stato più volte comunicato ed avendo l'ente emesso due ordinanze per la rimozione dei materiali e dei rifiuti depositati da terzi.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c., il malgoverno delle risultanze istruttorie e il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando che il muro per la sua conformazione (muro poggiante su nuda terra e non su roccia) era suscettibile di inclinazione per la forza esterna a cui era soggetto e che l'inclinazione ne rendeva necessaria la rimozione, non pronunciandosi (il tribunale) sulla responsabilità delle società chiamate in causa.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure di non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta, integrando una ipotesi di
“grave carenza nell'accertamento dei fatti con conseguente vizio della motivazione della sentenza”.
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Premesso brevemente ed in generale che ai sensi dell'art.2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; che l'obbligo di risarcimento richiede che il soggetto responsabile abbia la custodia del bene da cui è derivato l'evento lesivo, vale a dire il potere materiale ed effettivo sul bene e la disponibilità materiale e giuridica dello stesso (in tal senso Cass. civ. sez. VI 15.03.2022 n. 8408, Cass. civ. sez. III 2.12.2021 n.38089, Cass. civ. sez. III 29.09.2017 n. 22839); che la relazione sussistente tra il bene e l'evento lesivo deve essere intesa come derivazione causale del danno dalla cosa (in tal senso Cass. civ. sez. III 8.02.2023 n.
3739, Cass. civ. sez. III 10.06.2020 n.11096), a prescindere dal fatto che il danno sia stato originato dal dinamismo naturale della stessa o per mezzo dell'interazione tra la cosa e un fattore esterno (in tal senso Cass. civ. sez. VI 20.10.2015 n. 21212, Cass. civ. sez. III 30.07.2004 n. 14606, Cass. civ. sez. III 28.03.2021 n. 4480, Cass. civ. sez. III 16.02.2001 n. 2331, Cass. civ. sez. III 14.01.1992 n.
347, Cass. civ. sez. III 14.04.1983 n. 2619), a meno che quest'ultimo non sia imprevedibile ed eccezionale, tale da costituire caso fortuito;
che il fatto del terzo non costituisce caso fortuito e non esclude la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. se non è connotato dalla imprevedibilità ed inevitabilità (in tal senso Cass. civ. sez. III 20.05.2024 n. 13921, Cass. civ. sez. III 28.11.2023 n.
33074); che la fattispecie è applicabile anche alla pubblica amministrazione per i danni causati dai beni demaniali salvo che la P.A. alleghi e dimostri che il danno sia derivato da cause estrinseche e fattori esterni non conoscibili ed eliminabili con immediatezza (Cass. civ. sez. III 8.05.2015 n. 9323,
Cass. civ. sez. III 6.06.2008 n. 15042), nel caso in esame non è condivisibile la tesi del tribunale (v. sentenza, alla pag. 4) secondo cui la responsabilità dell'ente sarebbe esclusa dall'utilizzo (con il deposito di pali e materiali) della strada da parte di terzi estranei (le due società chiamate in causa).
Applicando i principi interpretativi su esposti, si ritiene infatti che nel caso in esame l'utilizzo e il fatto del terzo non erano fattori esterni imprevedibili ed ineliminabili da parte dell'ente locale e dunque non costituivano caso fortuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., tanto che il
[...]
neppure ha allegato in primo grado (v. comparsa di risposta) la non prevedibilità e la _1
non eliminabilità immediata della situazione creata dai terzi utilizzatori della strada. Peraltro, della situazione dei luoghi era stato notiziato a mezzo delle PEC inviategli dalla sin dal marzo Parte_1
2021 (v. copie PEC prodotte dalla società attrice) e l'accumulo di materiali sulla strada era fatto
“evidente” per l'entità dell'accumulo, visibile dalle fotografie dei luoghi prodotte dalla (v. Parte_1
fascicolo di primo grado).
Deve perciò concludersi che il fatto dei terzi (l'accumulo di pali in cemento, rotoli di plastica e rifiuti) non aveva quei requisiti di imprevedibilità ed ineliminabilità immediata necessari per configurare il caso fortuito idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa (strada) della P.A. e l'evento lesivo.
Questa Corte ritiene piuttosto che, come correttamente statuito dal primo Giudice (v. sentenza appellata alla pag. 4, terzultimo capoverso), non risulta adeguatamente provato il nesso eziologico tra il danno lamentato dall'appellante e l'attività di accumulo dei materiali sul muro asseritamente posta in essere dalle società terze chiamate, presupposto indefettibile per l'esistenza dell'invocata responsabilità.
Parimenti questa Corte, rilevato che il tribunale non ha preso posizione in ordine ai soggetti a cui era attribuibile l'attività illecita di accumulo dei materiali sulla strada avendo riferito di un'attività illecita
"asseritamente messa in atto dalle società" (v. sentenza appellata, alla pag. 4), ritiene non provato che siano state le due società a porre in essere sulla strada comunale le condotte lesive di accumulo dei materiali sulla strada e a ridosso del muro della Parte_5
[...]
, a fronte delle contestazioni mosse dalle due società convenute sull'attribuibilità a loro delle
[...]
condotte lesive (v. comparse di risposta alla pag.4), sul punto non è stata dalla fornita prova. Parte_1
I testi ( e ) escussi nel giudizio di primo grado su indicazione Testimone_1 Testimone_2
della non hanno riferito l'identità dei soggetti che hanno effettuato l'accumulo dei paletti e Parte_1 dei materiali, né l'identità dei soggetti che hanno rimosso i paletti e i materiali accumulati sulla strada
(cfr. verbale d'udienza di primo grado del 20.02.2024). Né la prova che siano state le due società chiamate in causa le autrici delle condotte dannose si può rivenire nell'ordinanza sindacale di sgombero n.19 del 10.03.2022 (unica ordinanza sindacale in atti) emessa dal Comune di e richiamata dalla poiché dalla motivazione della stessa _1 Parte_1
emerge che è stata emessa su segnalazione di rappresentante legale della Controparte_4
parte in causa, e che non è stata (l'ordinanza) fondata su un accertamento della Parte_1
responsabilità delle due società chiamate in causa.
Unico elemento che potrebbe indurre a pensare che siano state le due società ad accumulare i paletti e i materiali sulla strada è costituito dalla circostanza che le stesse sono proprietarie di terreni circostanti, nella stessa zona. Tale elemento indiziario, tuttavia, non è una prova sufficiente a provare la riconducibilità della condotta lesiva alle due società, in assenza di altri elementi indiziari, come richiesto dall'art. 2729 c.c. in materia di prova indiziaria.
Neppure (si ribadisce) si ritiene provato il nesso causale tra la res in custodia della PA e la condotta delle due società chiamate in causa da un lato e il danneggiamento del muro.
Posto infatti per stessa ammissione della (v. atto di appello, alle pagg. 11 e 12) che il Parte_1
muro oggetto di danneggiamento è costituito da tufi cementati con mappetta solo sulla sommità, è privo di fondazione e non poggia su roccia ma sulla “nuda terra”, è difficile accertare se l'inclinazione subita dal muro sia riconducibile alla spinta dei materiali o alle precarie caratteristiche costruttive del muro, caratteristiche che lo rendevano e lo rendono maggiormente soggetto all'usura del tempo e ai movimenti del terreno sottostante. Né è possibile tale accertamento a mezzo della c.t.u. chiesta dalla anche in appello, dato che lo stato dei luoghi è stato già modificato nel maggio 2021, con la Parte_1
rimozione dei materiali e dei rifiuti accumulati a ridosso del muro.
Come pure fatto rilevare dalle società chiamate in causa (v. comparse di risposta di primo grado alla pag.4, comparse di risposta di appello alla pag.3), neppure è stato provato quando sono stati realizzati gli accumuli dei materiali, né è stato provato lo stato del muretto prima dell'acquisto del fondo da parte della acquisto avvenuto con decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione Parte_1
immobiliare del Tribunale di Taranto del 15.06.2017. Il collocamento temporale dei fatti lesivi è essenziale per accertare la spettanza o meno alla del diritto al risarcimento dei danni. Parte_1
Avendo infatti acquistato il fondo (con il muretto) nello stato di fatto e di diritto esistente al momento del decreto di trasferimento, se il danneggiamento del muretto già sussisteva a quella data, nessun risarcimento spetterebbe alla avendo la stessa acquistato il fondo e il muretto in quello stato Parte_1
di fatto. All'assenza della prova del nesso tra l'accumulo dei materiali e l'inclinazione del muro e all'assenza di prova della data dell'evento lesivo (rispetto all'acquisto del muro danneggiato) consegue il rigetto delle domande attoree, anche nei confronti del , astrattamente responsabile ex Controparte_1 art. 2051 c.c. per i danni derivanti dall'omessa vigilanza sulla strada.
Nelle conclusioni dell'atto di appello e solo nelle conclusioni, avendovi omesso ogni riferimento nella parte motiva dell'impugnazione, la ha insistito nella domanda di risarcimento dei danni Parte_1
subiti per non aver potuto accedere al suo fondo dalla strada comunale oggetto dell'accumulo di materiali, domanda su cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi.
La domanda è inammissibile in quanto con l'atto di appello la non ha proposto e Parte_1
argomentato uno specifico motivo di appello (il vizio di omessa pronuncia) al riguardo, limitandosi
(si ribadisce) a riproporre la domanda nelle conclusioni dell'appello.
La domanda è comunque infondata, non avendo la società appellante provato e chiesto di provare in primo grado i maggiori costi (rispetto a quelli di un possibile accesso dalla strada comunale occupata dai materiali) subiti per procurarsi un diverso accesso ai fondi.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi nella misura prossima ai parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n.55 per la non particolare complessità della causa, seguono la soccombenza.
In favore delle società chiamate in causa va liquidato un solo compenso di avvocato, avendo le stesse la medesima posizione processuale ed essendosi costituite con un unico difensore e con comparse di risposta del tutto speculari.
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c.
I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.1971/2024 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti Parte_1
del , della e della Controparte_1 Controparte_5
con atto di citazione notificato il 29.08.2024, così provvede: Parte_4 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare al le spese di lite di appello liquidate Controparte_1 in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) condanna l'appellante a rimborsare alla Controparte_5
e alla le spese di lite di appello liquidate
[...] Parte_4 complessivamente in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), CAP ed IVA come per legge.
Si dà atto della ricorrenza delle condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 28.05.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)