Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2021, proposto da
CE RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Tammaro Chiacchio, Vittoria Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Crispano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
1) dei provvedimenti del Responsabile del V Settore del resistente Comune - datati 12.11.2020 con successive notifiche il 16.11.2020 - recanti, con identica motivazione, “diniego delle istanze di sanatoria edilizia ” interposte dall'odierno ricorrente; nonché; 2) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso a quelli odiernamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crispano;
Vista la nota del 23 settembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti meglio specificati in epigrafe adottati dal Comune di Crispano in data 12.11.2020 recanti, con identica motivazione, “diniego delle istanze di sanatoria edilizia ” presentate al fine di sanare una serie di difformità realizzative del compendio immobiliare di proprietà dell’odierno ricorrente sito in Crispano, via Leopardi n. 10;
- con istanza depositata il 23 settembre 2024 il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo il Comune rilasciato i permessi in sanatoria originariamente denegati con i provvedimenti impugnati;
- il Comune di Crispano ha depositato una nota con la quale ha confermato di aver provveduto al rilascio dei titoli edilizi cui il ricorrente aspirava chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. “5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.” ;
- l’avvenuto rilascio dei permessi di costruire in sanatoria originariamente denegati soddisfa l’interesse sostanziale che il ricorrente ha azionato in giudizio;
- le spese di lite possono essere compensate, stante l’oggettiva opinabilità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO