Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13634/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13634/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
07/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SAETTA CONCETTA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._1
procura in atti
- PARTE ATTRICE
E
, c.f.: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Annalisa Intorcia (C.F.: C.F._2
e Francesco Lembo (C.F. ) giusta procura in atti. C.F._3
-PARTE CONVENUTA
E
persona del legale rappresentante p.t.) giusta procura del 26/09/2019 a rogito del Notaio
(Rep. n. 43703 Racc. n. 13598), rappresentata e difesa dalla Persona_1 [...]
(P.I. e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino (C.F. Controparte_4 P.IVA_3
giusta procura in calce alla comparsa di intervento ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso la stessa con studio in Roma, Largo Arrigo VII, 4.
INTERVENTRICE VOLONTARIA
Oggetto: azione di adempimento.
Conclusioni: i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 25 maggio 2021, la Parte_1
(sin d'ora indicata come “attrice”, “ricorrente” o “parte ricorrente”) ha
[...]
convenuto in giudizio l' (sin d'ora indicata come “ ), formulando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “
a) accertare e dichiarare che la Controparte_5
è creditrice della dell'importo di €
[...] Controparte_1
424.232,34, oltre interessi maturati e maturandi come per legge, a titolo di interessi di mora calcolati sui singoli importi (in acconto e/o a saldo) pagati in ritardo e, quindi, dal 61° giorno dalla data di presentazione della singola fattura emessa dal 2009 al 2017;
b) accertare e dichiarare che la Controparte_5
è creditrice della dell'importo di €
[...] Controparte_1
424.232,34, oltre interessi maturati e maturandi come per legge, anche in ragione delle maggiorazioni contrattuali, maturate e maturande, dal pagamento, a titolo di importi pagati gravemente in ritardo e, quindi, dal 61° giorno dalla data di presentazione della singola fattura nelle percentuali indicate nel contratto in base ai mesi di ritardo;
- 2 - c) accertare e dichiarare che la Controparte_5
è creditrice della dell'importo di €
[...] Controparte_1
424.232,34, oltre interessi maturati e maturandi come per legge, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, dichiarando, se e per quanto possa occorrere, in quanto contra legem, la nullità di ciascun provvedimento e/o clausola, di qualsiasi natura, non accettati ab origine per iniquità, volti a rendere non operativi i meccanismi di liquidazione degli interessi e delle maggiorazioni percentuali a favore della ricorrente, ex art. 7 D.Lgs. n. 231/2002.
Il tutto, comunque, con condanna dell'Azienda debitrice, in ognuna delle ipotesi sopra formulate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1224 e 1283 C.C., al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti da oltre sei mesi e ciò a far data dalla presente domanda”.
A sostegno di tale domanda ha dedotto che:
➢ il Centro ricorrente è stato accreditato definitivamente, giusta Decreto del
Commissario Ad Acta per il Piano di Rientro n. 136/2014 (doc. n. 1);
➢ negli esercizi dal 2009 al 2017, in ragione dei contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. n.
502/1992, ha provveduto a fornire agli utenti le prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 e 44 L. 833/1978, così come espressamente autorizzate dalla CP_1
➢ le fatture contabilizzate nel tetto di struttura sono state retribuite con grave ritardo rispetto alla normativa sui ritardati pagamenti (cfr. elenco fatture doc. n. 3 ed estratti conto doc. n. 4);
➢ oggetto delle richieste formalizzate nella presente sede giudiziale sono sia gli interessi maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento degli importi contabilizzati nelle suddette fatture, con riferimento agli anni 2009-2010-
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017, a fronte dell'attività svolta dalla ricorrente nell'interesse della , relativamente a tutte le prestazioni Controparte_1
- 3 - erogate (sia ex art. 26 cit., sia ex art. 44 cit.), a decorrere dal 61° giorno;
sia le ulteriori maggiorazioni, così come previste nei contratti, dall'esercizio 2012 in poi, che si aggiungono agli interessi richiesti ex D.Lgs. n. 231/2002.
Si è costituita l' ed ha chiesto “ in accoglimento delle sollevate eccezioni rigettare la domanda proposta da parte ricorrente perché nulla, inammissibile, improponibile, infondata in fatto e diritto”, ciò sulla base delle argomentazioni che si andranno ad esaminare.
Previa adozione del provvedimento di mutamento del rito (da sommario ad ordinario), la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata riservata in decisione.
****
La presente iniziativa giudiziale ha ad oggetto il pagamento degli interessi moratori asseritamente maturati in capo alla ricorrente (cui è succeduta l'interventrice) in relazione ai crediti per prestazioni erogate dalla ricorrente, negli anni dal 2009 al 2017, e soddisfatti in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali.
Per ciascuna annualità parte ricorrente ha depositato (cfr. allegati n.3) un elenco delle fatture emesse con abbinato prospetto di calcolo degli interessi moratori maturati in ragione del ritardo con cui i relativi corrispettivi sono stati pagati.
1§ Eccezione di prescrizione del diritto.
L' in sede di costituzione in giudizio, ha, tra l'altro, sollevato eccezione di prescrizione dei crediti azionati.
In particolare si legge (cfr. pagine da 8 a 10) quanto segue: “si eccepisce inoltre l'intervenuta parziale prescrizione del credito ai sensi dell'art.2948 c.c.. Poiché il ricorso ex art.702 bis è stato notificato in data 20.07.2021, tutto l'eventuale credito maturato nel periodo antecedente al quinquennio dalla notifica dello stesso (fino al 20.07.2016 ) si intende prescritto. Si eccepisce, in subordine ,la prescrizione decennale del credito, ai sensi dell'art.2946 c.c. essendo la pretesa creditoria fatta valere in giudizio relativa ad interessi
- 4 - maturati dal 2009 al 2017 e non risultando idonei atti interruttivi della stessa. Pertanto si intendono prescritti tutti i crediti maturati nei dieci anni antecedenti alla notifica del ricorso, ossia i crediti maturati fino al 20.07.2011. Dagli atti del giudizio non risultano atti idonei ad interrompere la prescrizione. L'unico atto al quale controparte attribuisce efficacia interruttiva va rinvenuto nella nota inviata dal centro alla CP_5 CP_1
il 7.12.2017. Detta nota, a parere di questa difesa, stante la sua genericità, non è
[...]
idonea a produrre interruzione della prescrizione. Con la predetta nota viene infatti genericamente richiesto “il pagamento degli interessi moratori maturati sulle singole fatture relative all'esercizio 2012 e fino ad oggi”. Controparte, per conseguire l'effetto interruttivo, avrebbe dovuto specificamente indicare i crediti per i quali intendeva far valere l'efficacia interruttiva della prescrizione e quantificare gli stessi. Pertanto, confutando l'efficacia interruttiva della prescrizione alla predetta nota, si ribadisce che si intendono prescritti tutti i crediti maturati nei cinque anni anteriori alla notifica del ricorso e precisamente, i crediti maturati fin al 20.07.2016 o in subordine, in caso di accoglimento della eccepita prescrizione decennale, i crediti maturati nei dieci anni anteriori alla notifica del ricorso, ossia fino al 20.07.2011. Nell'eventualità poi venisse riconosciuta l'efficacia interruttiva della prescrizione alla richiamata nota inviata dalla struttura ricorrente alla si eccepisce la prescrizione ex art. 2948 c.c. relativamente ai crediti per interessi moratori maturati nei cinque anni antecedenti alla notifica della stessa(7.12.2017). Si intendono pertanto prescritti, in questo caso, i crediti maturati anteriormente al 7.12.2012 che controparte ha quantificato, a pag.2 del prospetto 2009, in atti in E. 289.953,46. Corre
l'obbligo inoltre evidenziare , poiché dal tenore della missiva sottoscritta dal presidente dell' emerge la chiara ed esclusiva volontà della struttura accreditata di Controparte_5
richiedere il pagamento degli interessi moratori solo ed esclusivamente dal 2012 dimostrando in tal modo di non accampare alcuna pretesa per il periodo antecedente al
- 5 - 2012 si ritiene in ogni caso non dovuto tutto il credito maturato anteriormente all'1.1.2012”.
Parte ricorrente ed interventrice hanno contrastato tale eccezione, sia invocando l'operatività del termine decennale di prescrizione che assumendo la valenza interruttiva del termine di prescrizione della predetta nota.
La prima questione da affrontare investe, pertanto, l'operatività, nel caso di specie, del termine di prescrizione decennale (invocato dalla ricorrente e dall'interventrice) ovvero quinquennale (invocato dall' .
Orbene questo Giudice intende dare continuità ai principi già affermati in precedenti statuizioni su fattispecie analoghe (cfr. sentenze Tribunale di Napoli X Sezione Civile dottor
Marcello Amura n.8651/2024 e 8645/2024, entrambe pubblicate in data 11 ottobre 2024 nonché le ulteriori sentenze richiamate e prodotte dall' in occasione del deposito della comparsa conclusionale in data 19 novembre 2024).
Invero sui temi posti dalle parti paiono rinvenirsi due distinti orientamenti giurisprudenziali, affermatisi anche in seno alla Suprema Corte di Cassazione.
In base al primo orientamento (affermato, tra l'altro, da Cassazione civile sez. I,
03/11/2016 n.22276), affermatosi prevalentemente in tema di appalto pubblico, l'art. 2948
c.c., n. 4, che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle sole obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicchè anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità.
Con specifico riferimento agli interessi moratori disciplinati nel D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 33 e segg., il principio è stato così massimato: "la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie
- 6 - genericamente indicata dalla norma con l'espressione "e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 33 e ss."
(Cass. 12140 del 2006; con riferimento al compenso revisionale, Cass. 23746 del 2007, Cass.
n. 17197 del 2012).
Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I - 24/04/2024, n. 11125), secondo cui “la ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità.
Va richiamata sul punto la pronuncia di questa Corte, secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale od infrannuale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione (nella specie, prezzo di vendita), l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass., sez. 2, 11 gennaio 1986, n. 103).
In particolare, si chiarisce in detta pronuncia che l'art. 2948 c.c. accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni, sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite;
annualità delle pensioni alimentari;
pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni). Tra
- 7 - l'altro, anche il codice del 1865 all'art. 2144 raggruppava, ai fini della prescrizione quinquennale, gli stessi crediti e nello stesso ordine.
Pertanto, gli interessi di cui al n. 4 dell'art. 2498 c.c., ai fini dell'applicazione del ter-mine quinquennale di prescrizione devono condividere il carattere della "periodicità" (Cass., n.
874 del 1952, per cui la prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene alle prestazioni periodiche e non a quelle che abbiano carattere puramente occasionale, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi contemplata nel n. 5 dell'art. 2948 c.c.).
Il proprium dell'art. 2948 n. 4 c.c. è "la periodicità degli interessi "(Cass., sez. 2, n. 103 del
1986, cit.).
Con la precisazione - di grande rilievo - per cui, solo in presenza di "un'apposita clausola contrattuale "..." che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale" si applicava la prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986).
4.2. La periodicità - come detto nel paragrafo precedente - è, comunque, il requisito essenziale per applicare agli interessi moratori la prescrizione quinquennale.
Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, "per i quali difetta il requisito della periodicità" (Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; anche Cass., sez. 1, 3 novembre
2016, n. 22276; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., sez. 2, 23 settembre 2011, n.
19487; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006, n. 23670; Cass., n.
14080 del 2005).
Resta nel solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di "un'unica obbligazione principale", quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta,
- 8 - si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass., 21 marzo 2013,
n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011).
Sempre nella stessa direzione si è ritenuto che la rateizzazione in più versamenti pe-riodici dell'unico debito nascente da un "mutuo bancario" non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass., sez. 1, 8 agosto 2013, n. 18951; Cass., sez. 3, 3 febbraio
1994, n. 1110).
Un'ulteriore conferma del decisivo legame tra gli interessi moratori e la "periodicità" ai fini della prescrizione quinquennale, si rinviene nell'affermazione di questa Corte per cui il principio informatore della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 cod civ è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche e dipendano da una causa debendi continuativa. Essa, pertanto, non è applicabile quando gli interessi, come quelli sui crediti di lavoro, siano moratori ed ineriscano ad un risarcimento che, senza di essi, non sarebbe completo, perché, in questo caso, non è configurabile un'inerzia del creditore, alla quale si possa riconnettere l'effetto estintivo della prescrizione (Cass., sez. L, 11 settembre 1980, n. 5251). Manca, dunque, il carattere della "periodicità".
Anche nella giurisprudenza amministrativa si è ritenuto che se gli interessi moratori costituiscono il risultato di una determinazione convenzionale del risarcimento del danno
- 9 - dovuto al creditore per le conseguenze derivanti dall'inadempimento, e dunque costituiscono l'oggetto di un autonomo diritto di credito, essi non possono rientrare nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.p.c. (Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4462).
Ciò che conta è, dunque, la "periodicità" o meno degli interessi”.
A tale orientamento si contrappone, più o meno consapevolmente, un diverso orientamento giurisprudenziale affermatosi in seno alla Suprema Corte di Cassazione nell'ambito del contenzioso tributario, ma sulla base di principi e soluzioni interpretative applicabili alla generalità delle obbligazioni, anche non tributarie.
Si intende far riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronunzia del
24/01/2023 n.2095 (cfr. nello stesso senso anche Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 18 maggio 2023, n. 13781) in cui si legge quanto segue: “a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, che si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata - secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al genera-lizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre
2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n.
7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283;
Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez.
V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass.,
Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127).
14. Il ricorrente chiede una rivisitazione di questo indirizzo. Osserva, analiticamente in memoria, come la disciplina tributaria in materia di interessi abbia natura speciale e appaia più "frammentata" rispetto a quella di diritto comune, che già conosce separatamente gli
- 10 - interessi corrispettivi e quelli moratori. Osserva, in particolare il ricorrente, come in materia tributaria vi siano diverse categorie di interessi, differenziate in ragione della fonte degli stessi, quali:
- gli interessi da ritardato pagamento delle imposte sino alla consegna dei ruoli al concessionario (D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art.20);
- gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento (D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30);
- gli interessi di mora in materia di imposta di registro (D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 55, comma 4,);
- gli interessi da ritardato pagamento per liquidazione automatica e controllo formale (d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, disciplinati dall'art. 6 d. MEF 21 maggio 2009, per delegificazione operata dalla l. 24 dicembre 1997, n. 244, art. 1, comma 150,) e gli interessi da rateizzazione (d. lgs. n. 462/1997, art. 3, comma 3-bis).
Da questa frammentarietà della disciplina degli interessi in materia tributaria, differenziata in funzione della fonte dell'obbligazione principale (scadenza della data di pagamento dell'obbligazione tributaria, consegna dei ruoli all'agente della riscossione, natura speciale dell'imposta di registro, procedimento di liquidazione dell'imposta), il ricorrente intende, in primo luogo, enucleare una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria;
in secondo luogo, il ricorrente ritiene di estrarre il principio secondo cui la prescrizione degli interessi è omologa a quella del tributo cui essi accedono. Sicché, ove i tributi fossero soggetti alla prescrizione ordinaria (come i tributi erariali), anche l'obbligazione degli interessi dovrebbe essere assoggettata alla medesima disciplina prescrizionale.
15. Il ricorrente, inoltre, sottolinea sotto quest'ultimo profilo come nella stessa giurisprudenza di questa Corte si siano ravvisati in alcuni casi gli estremi per l'applicazione della prescrizione ordinaria in tema di interessi, ove si è ritenuto che la prescrizione
- 11 - quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. viene applicata ai soli interessi accessori a una obbligazione principale di natura periodica o di durata, laddove in caso di interessi dovuti per una prestazione unitaria o, comunque eseguibile uno actu, si applicherebbe la prescrizione decennale ordinaria (Cass., Sez. V, 16 settembre 2005, n. 18432, seguita acriticamente da Cass., Sez. V, 20 maggio 2021, n. 13815); giurisprudenza (rimasta comunque isolata) applicata da questa Corte anche in tema di interessi da ritardato pagamento del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 33 e ss. pro tempore D.P.R. n. 16 luglio
1962, n. 1063 (Cass., Sez. III, 1 luglio 2005, n. 14080, Cass., Sez. I, 9 ottobre 2012, n. 17197,
Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22276).
16. Le argomentazioni del ricorrente non appaiono convincenti, risultando gli assunti di parte ricorrente (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) estranei alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse. La norma di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". La norma relativa alla prescrizione degli interessi e', pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi.
Rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell'obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass., Sez.
I, 16 giugno 2020, n. 11655), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass., Sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi
- 12 - (Cass., Sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28930), quali quelli previsti dall'art. 1499 c.c. (Cass., Sez. VI,
14 maggio 2018, n. 11605).
17. Una analoga impostazione del legislatore si rinviene in tema di collocazione nel grado ipotecario. L'art. 2855, comma 2, c.c., dispone che la collocazione privilegiata ipotecaria opera "qualunque sia la specie di ipoteca", collocando nello stesso grado gli "interessi dovuti"; che si tratti, pertanto, di interessi prodotti da capitale di ipoteche iscritte su fonte volontaria (dove gli interessi sul capitale sono di natura corrispettiva), o di ipoteche giudiziali, derivanti da provvedimenti giurisdizionali (dove gli interessi prodotti sono di natura moratoria), vi è sempre collocazione privilegiata sul ricavato del bene liquidato, quale che sia la natura, corrispettiva o moratoria, dell'interesse prodotto (Cass., Sez. III, 28 luglio 2014, n. 17044).
18. Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell'obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi quelli propri del diritto commerciale e moratori quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le relative originarie e distinte discipline.
19. La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codifica- zione) - come osservatosi in dottrina - che era quella di sganciare la riscossione dell'obbligazione "accessoria" degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall'obbligazione pecuniaria,
- 13 - l'obbliga-zione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all'obbligazione principale;
lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilità dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale attraverso l'introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria, prevista per la sorte capitale. Echi di tale più rapida estinzione dell'obbligazione degli interessi rispetto all'obbligazione principale si rinvengono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione del pagamento (art. 1194 c.c., che prevede la preventiva imputazione del pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi al capitale), quale conseguenza automatica del pagamento, inteso quale estinzione satisfattiva dell'obbligazione pecuniaria (Cass., Sez. I, 20 maggio 2005, n. 10692).
20. Del tutto avulso dalla giurisprudenza di questa Corte appare, inoltre, l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell'obbligazione degli interessi risulterebbe agganciata a quella dell'obbligazione in sorte capitale. Questa Corte ritiene - in conformità
a quanto osservatosi in dottrina - che il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbliga-zione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l'obbliga-zione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione;
man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili "di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente" (in termini, Cass.,
Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281; conf. Cass., Sez. VI, 18 marzo 2022, n. 8892; Cass., Sez. V,
30 settembre 2019, n. 24295, Cass., Sez. VI, n. 17020/2014, cit.; Cass., Sez. I, 22 marzo
- 14 - 2012, n. 4554; Cass., Sez. V, 15 giugno 2011, n. 13080; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n.
5954; Cass., Sez. V, 18 agosto 2004, n. 16123).
21. La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale.
22. Non appare, invero, enfatizzabile l'argomento secondo cui gli interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale solo se l'obbligazione principale fosse di natura periodica o di durata e non anche ove gli interessi siano dovuti per una prestazione dovuta in unica soluzione o uno actu. La formulazione della norma di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. evidenzia, invero, come la prescrizione dell'obbligazione degli interessi sia affiancata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione ("gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"), ma non sia sovrapponibile a queste ultime. L'utilizzo della congiunzione "e" lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa.
23. La periodicità dell'obbligazione degli interessi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario, legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo;
solo in tal senso (e non anche in ragione della natura della sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nel momento in cui l'obbligazione del capitale è insorta) gli interessi possono essere accomunati alle altre prestazioni periodiche”.
Va, inoltre, rimarcato come tale soluzione sia stata fatta propria anche dal Cons. Stato, sez.
III nella pronunzia del 22/08/2013, n. 4258, relativa proprio agli interessi prodotti dal
- 15 - corrispettivo delle prestazioni eseguite dalle strutture sanitarie private in regime di convenzionamento.
Chiariti i termini del contrasto giurisprudenziale e delle argomentazioni addotte a sostegno di ciascuna soluzione interpretativa, questo Giudice, in attesa di un'auspicabile pronunzia a Sezioni Unite che vada a risolvere detto contrasto, ritiene maggiormente convincente la tesi favorevole all'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art.2948
1° comma n.4 c.c. agli interessi moratori di fonte legale e convenzionale, quali quelli oggetto della formulata domanda giudiziale.
L'indicata soluzione, oltre ad essere pienamente rispondente al tenore letterale della norma, pare correttamente cogliere e ricostruire la ratio della previsione normativa e la malintesa necessità di correlare l'operatività della norma ad una “periodicità” dell'obbligazione principale cui accedono gli interessi (anche moratori), dovendosi, invece, valorizzare l'intrinseca natura “periodica” di detta obbligazione, in quanto la maturazione del relativo credito è naturaliter correlata al trascorrere del tempo.
La diversa opzione interpretazione, laddove correla l'applicabilità della prescrizione breve agli interessi moratori all'ipotesi dell'esistenza di un patto che assegni autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità, sembra, peraltro, condurre a soluzioni paradossali, quale quella di ritenere applicabile la prescrizione breve agli interessi moratori espressamente previsti e disciplinati da una clausola contrattuale che si limiti a rinviare alla disciplina di cui al D. Lgs n.231 del 2002, ed, invece, di ritenere applicabile la prescrizione decennale ove tale clausola manchi e trovi, in ogni caso, applicazione la medesima disciplina legale.
Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione breve di cui di cui all'art.2948 1° comma n.4 c.c..
Da ciò discende la sicura fondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo alle somme richieste a titolo di interessi moratori maturati anteriormente alla data del 7
- 16 - dicembre 2012 (quinquennio antecedente alla richiesta di pagamento contenuta nella pec inoltrata il 7 dicembre 2017), crediti di cui va dichiarata l'estinzione.
In particolare, tenuto conto che gli interessi riferibili all'annualità 2012 appaiono maturati anteriormente alla predetta data (cfr. corrispondente scheda contabile di cui all'allegato 3 della produzione di parte ricorrente), va dichiarata l'estinzione per prescrizione di tutti i crediti maturati a titolo di interessi moratori per ritardati pagamenti riferibili alle fatture emesse per prestazioni rese nelle annualità dal 2009 al 2012, crediti quantificati dalla stessa parte in euro 289.953,46.
Occorre, a tal punto, misurarsi con la (contestata) valenza interruttiva del termine di prescrizione derivante dalla pec inoltrata dalla ricorrente in data 7 dicembre 2012.
L'infondatezza dei rilievi mossi dall' deriva dai principi ripetutamente affermati dalla
Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, l'ordinanza n. 7835 del 10 marzo 2022).
Invero si esclude che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006).
Si è anzi affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di atto soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass.
24054/2015).
Nel caso di specie la missiva inoltrata dalla ricorrente, oltre a chiaramente individuare il debitore (la convenuta , ha puntualmente individuato il credito azionato (interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per gli anni a partire dall'esercizio 2012).
- 17 - Tale ultima precisazione è rilevante, in quanto, come correttamente evidenziato dall deve escludersi (anche nell'ottica dell'eventuale termine di prescrizione decennale)
l'efficacia interruttiva in merito agli interessi maturati per ritardati pagamenti di fatture emessi negli anni dal 2009 al 2011.
All'esito del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, occorre valutare le ulteriori difese svolte dall' in relazione ai crediti per interessi moratori maturati per ritardato pagamento di fatture emesse negli anni dal 2013 al 2017.
2§ La riconoscibilità di interessi moratori per ritardi asseritamente maturati anteriormente alla stipula del contratto.
Con ordinanza resa all'udienza del 12 dicembre 2022 questo Giudice ha espressamente stimolato il contraddittorio delle parti in ordine alla seguente questione: “in merito alle ipotesi di stipula del contratto in epoca successiva all'erogazione delle prestazioni, vorrà parte ricorrente chiarire in base a quale interpretazione si è inteso far decorrere gli interessi dalla scadenza dei termini decorrenti dalla data di trasmissione della fattura, ciò in contrasto con il precedente giudiziario citato da controparte (cfr. sentenza n.2505 del
2020) nonché con altri precedenti resi da questa Sezione”.
Con la memoria depositata il 13 gennaio 2023 parte attrice ha espressamente dichiarato di non prestare adesione all'interpretazione in oggetto, senza, tuttavia, addure concreti elementi atti a contrastarla.
L'interventrice ha parimenti depositato, in data 16 gennaio 2023, con cui ha inteso contrastare la predetta opzione interpretativa.
Orbene anche su tale questione questo Giudice intende dare continuità ai principi affermati da questa Giudice e da questo Tribunale in precedenti statuizioni (cfr. la già citata sentenze Tribunale di Napoli X Sezione Civile dottor Marcello Amura n.8651/2024 pubblicata in data 11 ottobre 2024).
- 18 - Questo Giudice non ignora l'esistenza di pronunzie della Corte di Appello di Napoli che hanno adottato una diversa soluzione rispetto al tema in questione (cfr. pronuncia della
Corte di Appello di Napoli n. 2333/24, richiamata dall'interventrice in sede di comparsa conclusionale); tuttavia tale soluzione non appare condivisibile, atteso che, pur a fronte del suggestivo richiamo alla retroattività degli effetti del contratto ed alla necessità di evitare soluzioni contraddittorie, non pare tener conto della peculiare natura degli interessi moratori, i quali hanno funzione risarcitoria e costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Invero presupposti dell'inadempimento sono l'obbligazione e l'attualità del tempo della prestazione.
Ritiene questo Giudice che, anteriormente alla stipula del contratto, non può configurarsi il prefigurato presupposto.
Invero se è pur vero che non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti (in parte già integralmente eseguiti), disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione, ciò non si traduce automaticamente nella possibilità di configurare un ritardo colpevole in epoca antecedente alla stipula di detto contratto, ciò, ancor più, in assenza di una specifica pattuizione delle parti volta a regolamentare anche tale profilo ed a qualificare espressamente come ritardo colpevole il pagamento dei corrispettivi in epoca successiva a quella prefigurata nel contratto, cui si sia attribuita efficacia retroattiva.
Invero anche l'inadempimento imputabile rientra nella categoria dei fatti illeciti (dolosi o colposi), sicchè la condotta inadempiente presuppone l'attualità dell'obbligo di adempiere, cui è altresì correlato il profilo della imputabilità e, più in generale, della colpevolezza.
Non occorre, pertanto, confondere i due piani: un conto è riconoscere la possibilità di una disciplina pattizia postuma volta a regolare, con efficacia retroattiva e “sanante”,
- 19 - prestazioni già integralmente eseguite, altra questione è, invece, la riqualificazione postuma di una condotta come inadempimento imputabile, ipotesi di dubbia ammissibilità sistematica e che necessiterebbe, in ogni caso, di un espresso accordo delle parti volto a regolamentare tale profilo.
In ragione di ciò non si ritiene configurabile un ritardo colpevole produttivo di interessi moratori per il periodo anteriore alla stipula del contratto per ciascuna annualità.
Orbene in data 8 gennaio 2024 l'interventrice, su sollecitazione di questo Giudice finalizzato ad un ricalcolo degli interessi moratori che facesse applicazione del principio appena affermato (non configurabilità di un ritardo colpevole per il periodo anteriore alla stipula del contratto per ciascuna annualità), ha depositato i nuovi conteggi da cui è inequivocabilmente emerso (cfr. pagina 4 delle note depositate l'8 gennaio 2024) che, per le fatture emesse negli anni 2014 e 2015, non appare configurabile la maturazione di interessi moratori per ritardato pagamento dei corrispettivi, sicchè la domanda, avuto riguardo agli interessi moratori asseritamente maturati per il ritardato pagamento delle fatture emesse nei predetti anni, va integralmente rigettata.
Rimane, pertanto, da esaminare la questione afferente alla riconoscibilità degli interessi moratori, come ricalcolati dall'interventrice in applicazione del predetto principio con riferimento alle annualità 2013, 2016 e 2017 (cfr. tabella a pagina 4 delle note depositate l'8 gennaio 2024 che individua un importo variabile tra euro 37.921,98 e 44.091,78 a seconda del tasso di interesse concretamente applicabile).
3§ La corretta interpretazione della clausola contrattuale volta a regolamentare gli interessi moratori.
Anche su tale questione questo Giudice con ordinanza resa all'udienza del 12 dicembre
2022 questo Giudice ha espressamente stimolato il contraddittorio delle parti in ordine alla seguente questione: “in merito alla interpretazione delle clausole contrattuali che regolano il calcolo del tasso di interesse moratorio, occorre comprendere se la ricorrente condivida o
- 20 - meno l'interpretazione fornita da questo Tribunale con la sentenza n.10209/2021, resa dal dottor Ulisse Forziati in contenzioso similare, sentenza prodotta dalla resistente;
la parte avrà altresì cura di chiarire quale sia la interpretazione alternativa proposta”.
Sia la ricorrente che l'interventrice hanno depositato memoria con cui hanno inteso contrastare l'interpretazione fornita dal Tribunale di Napoli.
Orbene anche sulla questione in esame, questo Giudice intende dare continuità ai principi affermati dal Tribunale di Napoli nella sentenza richiamata in ordinanza.
Invero questo Tribunale, con la sentenza n. 10209/2021 pubbl. il 20/12/2021, ha espressamente affermato che “l'art. 7 del contratto prevede la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale, escludendo espressamente la necessità della costituzione in mora. Inoltre, quanto al tasso di mora, la clausola in esame richiama il “tasso di riferimento” previsto dagli art. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, ossia “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” (cfr. art. 2, lett. f), e ad esso applica delle maggiorazioni percentuali (2 punti per i primi 2 mesi di ritardo, 4 punti per i successivi 2 mesi di ritardo, 6 punti per ulteriori 2 mesi di ritardo) che, solo a partire dal 7° mese di ritardo, coincidono con gli “interessi legali di mora” previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, ossia con gli “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali” (cfr. art. 2, lett. e, del d.lgs. n. 231/02 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012). Ad avviso del Tribunale, la clausola in esame, nella parte in cui stabilisce per i primi 6 mesi un interesse di mora inferiore a quello previsto dal d.lgs. n. 231/02, non è nulla ai sensi dell'art. 7 dell'anzidetto d.lgs., in quanto occorre considerare che, a seguito dell'accreditamento, provvisorio o istituzionale, e della stipula dei contratti, i centri privati entrano in un sistema, quello del Servizio sanitario nazionale, che, oltre ad essere finalizzato alla cura di un bene essenziale della persona umana quale la salute (cfr. art. 32 Cost.), è connotato da finalità solidaristiche, che
- 21 - giustificano la parziale deviazione dalla regolamentazione prevista dal d.lgs. n. 231 del
2002. Inoltre, i centri accreditati scelgono una strada sicuramente più vantaggiosa rispetto a quella del libero mercato, in quanto il fatto che il corrispettivo sia a carico del pubblico erario e non del singolo utente incide in modo positivo sul numero delle prestazioni da essi erogate, aumentandone i volumi e, di conseguenza, innalzando i guadagni che derivano dalla loro esecuzione. Tale indubbio vantaggio compensa il tasso inferiore degli interessi moratori per i primi 6 mesi”.
Questo Giudice ritiene condivisibile la predetta opzione interpretativa avente ad oggetto le medesime pattuizioni contrattuali ovvero, in ogni caso, pattuizioni di identico tenore.
Ciò comporta che, facendo ancora una volta richiamo al ricalcolo operato dall'interventrice con la tabella a pagina 4 delle note depositate l'8 gennaio 2024, l'importo astrattamente riconoscibile, facendo applicazione dei principi sopra enunciati e dell'appena richiamata interpretazione della clausola contrattuale, è pari ad euro 37.921,98, secondo l'imputazione (anni 2013,2016 e 2017) ivi individuata.
A tal riguardo occorre dar conto del fatto che l' in data 24 maggio 2024, ha provveduto, su sollecitazione di questo Giudice ad operare un calcolo degli interessi moratori rispettoso dei principi sopra affermati.
Tale ricalcolo, lungi dall'integrare una mera tabella riepilogativa (quale quella depositata dall'interventrice), è stato operato all'esito di una dettagliata e particolareggiata relazione tecnica di parte in cui sono stati diffusamente esplicitati i criteri ed i parametri utilizzati, tutti conformi ai principi affermati con la presente sentenza.
Le tabelle di calcolo contengono la precisa individuazione del termine da cui far decorrere la configurabilità di una mora del debitore e dei giorni di ritardo nei pagamenti, secondo le imputazioni dei pagamenti provenienti dal debitore ( .
- 22 - Ciò comporta un elevato grado di attendibilità di tale calcolo, anche in ragione dell'omessa specifica contestazione proveniente dall'attrice e dall'interventrice, che si sono limitate a genericamente dolersi dell'inattendibilità dei conteggi prodotti.
Alla luce di quanto sopra ritiene questo Giudice che il credito azionato dall'attrice, nella cui titolarità è subentrata l'interventrice, può essere riconosciuto nella limitata misura di euro
23.152,58, quale emergente dai conteggi prodotti dall' . Controparte_1
Quest'ultima va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'interventrice del predetto importo, oltre ulteriori interessi su tale somma, da calcolarsi ex art.1284 4° comma c.c., dalla data di notifica del ricorso ex art.702 bis c.p.c. (20 luglio 2021) e sino al soddisfo.
Le spese di lite tra le parti vanno integralmente compensate attesa la minima misura in cui la domanda attorea ha trovato concreto accoglimento a fronte delle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda proposta dalla Parte_1
e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore
[...] Controparte_1
dell'interventrice in persona del l.r.p.t., dell'importo di euro 23.152,58, CP_2
oltre ulteriori interessi su tale somma, da calcolarsi ex art.1284 4° comma c.c., dalla data di notifica del ricorso ex art.702 bis c.p.c. (20 luglio 2021) e sino al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 03/06/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 23 -