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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4182 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 C.F._1
(ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA T CAPRA C/O CP_1 P.IVA_1
AVVOCATURA INPS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. DI MEGLIO
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , esponendo che l' aveva disposto il recupero CP_1 CP_2
di somme ritenute indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2007 e 2009, per un importo complessivo di € 3.057,22, mediante trattenute sulla pensione VO 10065779 di cui era titolare;
che la ricorrente ha dedotto l'illegittimità di tali recuperi, sostenendo di aver regolarmente svolto attività di bracciante agricola negli anni di riferimento, e che gli indebiti contestati erano già stati annullati con le sentenze n. 1288/2015 e n. 526/2016 del Tribunale di Patti, senza che l' avesse successivamente CP_1
impugnato tali pronunce;
che la ricorrente ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti notificati il 20.10.2017 e il 24.10.2017, la sospensione delle trattenute operate sulla pensione, la restituzione delle somme eventualmente già trattenute, oltre al risarcimento del danno e alle spese di lite;
che nel corso del giudizio l' ha comunicato di aver provveduto alla CP_1
restituzione delle somme oggetto di contestazione e alla cessazione di ogni trattenuta, rendendo così priva di oggetto la domanda giudiziale proposta dalla ricorrente;
che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, si tiene conto del comportamento processuale dell' , il quale ha dato soddisfazione alla pretesa CP_1
attorea solo in corso di giudizio, con conseguente applicazione del criterio della soccombenza virtuale;
che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1100,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore dell'Avv. Carmela Teresa Amata, antistataria.
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo