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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.940 R.G.A.C. dell'anno 2024 promosso
DA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Debora Maria Grazia C.F._1
Pizzo, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via Montello n.6 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(nata a [...] -RC- il 09.07.1957, cod. fisc.: Controparte_1 [...]
) e (nata a [...] il C.F._2 CP_2
18.06.1993, cod. fisc.: , rappresentate e difese CodiceFiscale_3
dall'avv. Domenica Nocera, giusta procura in atti, presso il cui studio in pagina 1 di 6 Reggo Calabria alla via Pio XI° diramazione Alampi n.7 hanno eletto domicilio.
-resistente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato l'11.04.2024 con il quale Parte_1
ha chiesto che a parziale modifica delle condizioni contenute
[...]
nella sentenza di divorzio n.934/2017 del 13.06.2017 adottata dal
Tribunale di Reggio Calabria, venga disposta la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della figlia maggiorenne CP_2
attesa la sua raggiunta indipendenza economica;
-letta la compara di costituzione e risposta predisposta nell'interesse di e con la quale si è evidenziato che Controparte_1 CP_2
attualmente la figlia non svolge più attività lavorativa di libero CP_2
professionista a causa delle sue condizioni di salute che l'hanno costretta a far rientro a Reggio Calabria;
-osservato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 03.05.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del 25.02.2025;
OSSERVA
Deve rammentarsi, in generale e in linea con l'indirizzo seguito anche da questo Tribunale, che il figlio maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo -sia esso di studio ovvero professionale- trovi un'occupazione che quand'anche retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro, preludendo ad una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti.
pagina 2 di 6 Ed infatti, lo svolgimento di un lavoro di tal fatta consente, infatti, di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, consente allo stesso di rendersi autosufficiente.
Orbene, nella vicenda scrutinata, sebbene le documentate patologie da cui risulta purtroppo affetta la figlia non le hanno consentito di CP_2
proseguire l'attività libero-professionale intrapresa nella città di Bari, pur tuttavia non le impediscono di reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini professionali e compatibili con le sue attuali condizioni di salute, non risultando accertata alcuna inabilità al lavoro.
D'altra parte, sotto diverso aspetto, va osservato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass.
17183/2020; Cass. n.5177/2024).
Ed infatti, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il pagina 3 di 6 mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023).
Se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento;
Cass. n.21819/2021) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa.
Nel caso in cui il figlio di genitori divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età (32 anni nel caso che qui occupa) e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2022).
Questo principio non soffre eccezioni ove il figlio ultramaggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare, come appena detto, la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento.
pagina 4 di 6 In una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultramaggiorenne non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti (i quali rappresentano un minus rispetto all'assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti;
cfr. Cass. n.23133/2023).
Ebbene, sulla scorta dei condivisi principi giurisprudenziali appena enunciati, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto e che nessun assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne può essere posto a carico del padre, potendo al più l ragazza CP_2
proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti, ove ricorrano le condizioni di legge.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato l'11.04.2024 da Parte_1
nei confronti di e ogni altra istanza, Controparte_1 CP_2
deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n.934/2017 del 13.06.2017, revoca l'assegno di mantenimento per la figlia osto a carico del ricorrente;
CP_2
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.940 R.G.A.C. dell'anno 2024 promosso
DA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Debora Maria Grazia C.F._1
Pizzo, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via Montello n.6 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(nata a [...] -RC- il 09.07.1957, cod. fisc.: Controparte_1 [...]
) e (nata a [...] il C.F._2 CP_2
18.06.1993, cod. fisc.: , rappresentate e difese CodiceFiscale_3
dall'avv. Domenica Nocera, giusta procura in atti, presso il cui studio in pagina 1 di 6 Reggo Calabria alla via Pio XI° diramazione Alampi n.7 hanno eletto domicilio.
-resistente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato l'11.04.2024 con il quale Parte_1
ha chiesto che a parziale modifica delle condizioni contenute
[...]
nella sentenza di divorzio n.934/2017 del 13.06.2017 adottata dal
Tribunale di Reggio Calabria, venga disposta la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della figlia maggiorenne CP_2
attesa la sua raggiunta indipendenza economica;
-letta la compara di costituzione e risposta predisposta nell'interesse di e con la quale si è evidenziato che Controparte_1 CP_2
attualmente la figlia non svolge più attività lavorativa di libero CP_2
professionista a causa delle sue condizioni di salute che l'hanno costretta a far rientro a Reggio Calabria;
-osservato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 03.05.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del 25.02.2025;
OSSERVA
Deve rammentarsi, in generale e in linea con l'indirizzo seguito anche da questo Tribunale, che il figlio maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo -sia esso di studio ovvero professionale- trovi un'occupazione che quand'anche retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro, preludendo ad una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti.
pagina 2 di 6 Ed infatti, lo svolgimento di un lavoro di tal fatta consente, infatti, di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, consente allo stesso di rendersi autosufficiente.
Orbene, nella vicenda scrutinata, sebbene le documentate patologie da cui risulta purtroppo affetta la figlia non le hanno consentito di CP_2
proseguire l'attività libero-professionale intrapresa nella città di Bari, pur tuttavia non le impediscono di reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini professionali e compatibili con le sue attuali condizioni di salute, non risultando accertata alcuna inabilità al lavoro.
D'altra parte, sotto diverso aspetto, va osservato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass.
17183/2020; Cass. n.5177/2024).
Ed infatti, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il pagina 3 di 6 mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass.
26875/2023).
Se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento;
Cass. n.21819/2021) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa.
Nel caso in cui il figlio di genitori divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età (32 anni nel caso che qui occupa) e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. 29264/2022).
Questo principio non soffre eccezioni ove il figlio ultramaggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare, come appena detto, la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento.
pagina 4 di 6 In una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultramaggiorenne non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti (i quali rappresentano un minus rispetto all'assegno di mantenimento, con la conseguenza che nella richiesta di tale assegno può ritenersi compresa anche quella di alimenti;
cfr. Cass. n.23133/2023).
Ebbene, sulla scorta dei condivisi principi giurisprudenziali appena enunciati, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto e che nessun assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne può essere posto a carico del padre, potendo al più l ragazza CP_2
proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti, ove ricorrano le condizioni di legge.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato l'11.04.2024 da Parte_1
nei confronti di e ogni altra istanza, Controparte_1 CP_2
deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n.934/2017 del 13.06.2017, revoca l'assegno di mantenimento per la figlia osto a carico del ricorrente;
CP_2
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
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