Art. 21.
I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1952-53, nonche' quelli esistenti a titolo di residui degli esercizi precedenti, saranno trasferiti provvisoriamente in due capitoli speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio corrente, uno per le disponibilita' di competenza dell'esercizio 1952-53 e l'altro per le disponibilita' dei residui.
Il Ministro per il tesoro provvedera' man mano con propri decreti all'assegnazione dei fondi stessi alle Amministrazioni od Enti cui vengono trasferiti i servizi del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in relazione all'ammontare accertato delle disponibilita' ed al carico portato dalle rispettive assegnazioni.
I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1952-53, nonche' quelli esistenti a titolo di residui degli esercizi precedenti, saranno trasferiti provvisoriamente in due capitoli speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio corrente, uno per le disponibilita' di competenza dell'esercizio 1952-53 e l'altro per le disponibilita' dei residui.
Il Ministro per il tesoro provvedera' man mano con propri decreti all'assegnazione dei fondi stessi alle Amministrazioni od Enti cui vengono trasferiti i servizi del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in relazione all'ammontare accertato delle disponibilita' ed al carico portato dalle rispettive assegnazioni.