TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 e vertente
TRA
n. a Lanciano il 9.3.1970, CF Parte_1 C.F._1
n. a Fossacesia il 7.8.1972, CF Parte_2 C.F._2
n. a Lanciano il 3.11.1950, CF Parte_3
C.F._3
Difesi dall'Avv. Fulgenzio D'Annunzio
OPPONENTI
C/ Co
spv. CF , difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
L'Avv. Fulgenzio D'Annunzio per gli opponenti conclude: “Voglia l'On.
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare e pregiudiziale, riconoscere, alla luce delle considerazioni svolte alle pagine che precedono, che è carente di titolarità del diritto sostanziale fatto CP_3 valere con l'atto impugnato e di legittimazione ad agire. Conseguentemente, sancire che l'atto di precetto datato 10 gennaio 2024, notificato dalla mandataria , è radicalmente nullo, illegittimo ed improduttivo di Parte_4 effetti giuridici;
nel merito, in via subordinata, dichiarare la nullità della clausola
n.
7.2 del “Capitolato di patti e condizioni”, concernente la fideiussione rilasciata dalla Sig.ra allegato al contratto di mutuo Parte_3 fondiario di che trattasi, per contrarietà a norme imperative. Per l'effetto, dichiarare estinta l'obbligazione nei confronti della stessa Sig.ra Parte_3
per intervenuta decadenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
[...]
1957 c.c.; ancora nel merito e sempre in via subordinata, accertare e statuire che il contratto di mutuo ipotecario n. 8034713 del 31 luglio 2006, Rep. 20266,
Racc. 7104, a suo tempo stipulato dai concludenti con la , è nullo CP_4 per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse e della modalità di calcolo degli interessi, nonché per l'applicazione di un saggio di interesse superiore al tasso soglia in materia di usura, vigente all'epoca della stipula. Conseguentemente, sancire che i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 siano tenuti a corrispondere unicamente la sorte capitale residua, al
[...] netto dei versamenti già effettuati, depurata di interessi di sorta e previo computo in conto capitale della quota interessi già pagata a qualsivoglia titolo.
Sorte capitale quantificabile in Euro 159.142,94 o nella diversa misura che risulterà conforme a giustizia. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Cassa Avvocati ed IVA, come per legge.” Con L'Avv. Alessia De Ambrosiis per . conclude: “Voglia l'On.le CP_3
Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura ptrimoniale rinvenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione per i motivi spiegati in premessa;
Co accertare e dichiarare la legittimazone attiva della e per essa la CP_3
mandataria ad agire esecutivamente, quale titolare del credito, per i Pt_4 motivi spiegati in premessa;
rigettare comunque ed in ogni caso tutte le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
ritenere per l'effetto valido ed efficace il contratto di mutuo ripassato tra le parti
e ritenere valido ed efficace l'etto di precetto, per tutti i motivi spiegati in premessa;
rigettare tutte le domande riguardanti la pretesa nullità degli interessi
e ritenere valide ed efficaci le relative clausole, per tutti i motivi spiegati in premessa. Con condanna della parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ordinanza dell'11.9.2024 si disponeva la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 183/bis cpc e la fissazione di una udienza per la decisione in ordine alle questioni che non necessitano di apposita attività istruttoria. Pertanto, viene anzitutto in considerazione la questione relativa alla legittimazione attiva di sotto questo profilo, a fronte della CP_3
contestazione della legittimazione ad agire operata da parte opponente, la difesa di ha depositato la seguente documentazione: CP_3
Estratto della Gazzetta Ufficiale del 10.12.2019 riportante gli estremi dell'avvenuta cessione
Elenco dei crediti ceduti (individuati peraltro in base al codice identificativo interno della cedente)
Attestazione di Intesa San Paolo del 20.3.2024
Sempre secondo la difesa di la produzione del contratto di CP_3
mutuo fondiario sarebbe sufficiente di per sé ad attestare la titolarità del credito da esso derivante.
Le produzioni testè indicate sono ritenute (da parte opponente) inattendibili e comunque inidonee a dimostrare la titolarità del credito ad opera di CP_3
sulla base delle seguenti argomentazioni:
[...]
Parte opposta non ha prodotto il contratto di cessione Inattendibilità della dichiarazione del funzionario di Intesa San Paolo
prodotta da sia perché costituente mero stampato non CP_3
sottoscritto (neanche digitalmente) dal dichiarante, sia perché Intesa
San Paolo ha incorportato la banca asseritamente cedente (UBI Spa)
due anni dopo l'intervenuta cessione, per cui l'attestazione su un rapporto già ceduto appare del tutto inconferente
Il contratto di mutuo fondiario risulta prodotto in copia ed è stato acquisito presso l'archivio notarile di Chieti;
il documento è quindi acquisibile da chiunque, di modo tale che nessuna dimostrazione della titolarità del credito può farsi discendere da siffatta produzione.
Prima di esaminare nel merito le doglianze di parte opponente sullo specifico punto in contestazione, è opportuno verificare l'orientamento giurisprudenziale in materia di prova della titolarità del credito ad opera del cessionario in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
Anzitutto, è principio pacifico quello per cui la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria esclusivamente dall'obbligo di notificare l'avvenuta cessione al debitore ceduto, ma non anche dall'onere processuale di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce nella predetta operazione di cessione (cfr. ad es. Cass. 7866/2024).
In secondo luogo, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il documento che più di ogni altro vale a comprovare l'avvenuta cessione di un credito in favore di chi lo eserciti giudizialmente, è il contratto di cessione con i suoi allegati (indicativi degli estremi dei crediti ceduti)
In terzo luogo, qualora non vi sia stata la produzione del contratto di cessione, è possibile riconoscere la legittimazione processuale del cessionario laddove nello stesso avviso della cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale i crediti ceduti siano indicati in maniera sufficientemente precisa e tale indicazione consenta di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli ricompresi nella cessione in blocco.
In definitiva, secondo l'orientamento giurisprudenziale testè menzionato,
l'onere probatorio della società cessionaria potrà essere assolto qualora vi sia la produzione di documenti che attestino inequivocabilmente la ricomprensione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco;
a tal fine sono documenti sicuramente sufficienti: il contratto di cessione (con l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute), la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (purchè in tale avviso le indicazioni dei crediti ceduti siano sufficientemente precise e consentano la sicura ricomprensione del credito azionato in quelli oggetto di cessione) oppure, in alternativa, la dichiarazione del cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione menzionata.
Orbene, rapportando tali principi al caso di specie, si può osservare che:
Non risulta prodotto il contratto di cessione tra NI CH
LI PA ed (circostanza alquanto singolare, posto che CP_3
una copia del contratto di cessione dovrebbe essere normalmente a disposizione delle parti del negozio)
L'estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 10.12.2019 non contiene indicazioni individualizzanti in modo specifico del rapporto ceduto,
posto che in esso si fa riferimento ad alcune caratteristiche dei crediti oggetto di cessione (loro riferibilità a debitori classificati 'a sofferenza'
e segnalati alla Centrale dei Rischi) non immediatamente riferibili agli odierni opponenti (e comunque la circostanza non è dimostrata); d'altro canto, l'elenco dei rapporti ceduti allegato all'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è minimamente dimostrativo della possibilità di ricomprendere il credito oggi azionato tra quelli oggetto di cessione: il numero del rapporto è infatti del tutto scollegato ed eterogeneo rispetto al numero d'ordine del contratto di mutuo fondiario del 31.7.2006
Si condivide la tesi di parte opponente secondo cui la produzione del predetto contratto di mutuo, in quanto avente ad oggetto una copia acquisita dall'archivio notarile di Chieti, non prova alcunchè,
trattandosi di atto acquisibile da chiunque in quanto sito in un pubblico ufficio
Resta da esaminare la valenza probatoria dell'attestazione datata 20.3.2024
di Intesa San Paolo, con la quale si opera una articolata descrizione del rapporto intercorso tra NI CH LI (ed ancor prima dalla Cassa
di RiPArmio della Provincia di Chieti) e gli odierni opponenti, certificando la sua ricomprensione nell'atto di cessione dei crediti del 4.12.2019 in favore di tale documento è contestato dalla difesa dei ricorrenti CP_3
sotto il duplice profilo della sua provenienza da un istituto di credito nel quale il credito non era mai entrato in quanto già ceduto e della assenza di una sottoscrizione effettiva da parte di un funzionario avente potestà
certificatoria. La prima di tali argomentazioni è palesemente contradditoria e vale di per sé a dimostrare la piena valenza probatoria della dichiarazione in discorso: affermare che “si stenta a comprendere come un funzionario
dell'istituto di credito incorporante abbia potuto rilasciare dichiarazioni in
merito a un rapporto che non è mai entrato a far parte (perché già ceduto) di
quelli acquisiti dall'incorporante stesso” (pag. 2 della memoria del 25.6.2024
di parte opponente) significa affermare implicitamente che la cessione del credito vantato da nei confronti di e CP_5 Parte_1 Parte_2
era già stata operata;
quanto alla firma impressa sul documento,
[...]
nel testo della certificazione si legge espressamente che il funzionario firmante ( ) è munito di procura conferitagli con atto Testimone_1
notarile del 14.4.2021; comunque, l'atto risulta effettivamente firmato (non digitalmente ma analogicamente).
In definitiva, l'attestazione proveniente da Intesa San Paolo è esattamente l'atto che certifica (in conformità al sopra richiamato orientamento giurisprudenziale) l'avvenuta cessione del rapporto derivante dal contratto di mutuo stipulato da con e CP_5 Parte_1 Parte_2
, anche perché, a ben vedere, si tratta di dichiarazione confessoria
[...] della assenza di qualsiasi ragione o diritto di credito di parte dichiarante nei confronti degli odierni ricorrenti.
Ne deriva che l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di deve essere disattesa. CP_3
Altra questione preliminare è quella relativa alla posizione di
[...]
quale fideiussore dell'obbligazione principale degli Parte_3
altri opponenti: tale fideiussione, secondo la difesa dei ricorrenti, sarebbe nulla in quanto illegittimamente derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c.,
che prevede il termine di 6 mesi per l'attivazione della garanzia fideiussoria rispetto alla scadenza dell'obbligazione principale.
In realtà, la norma in esame è normalmente derogabile dalle parti, ma la giurisprudenza di legittimità (dopo alcune pronunce contraddittorie sul punto) sembra essersi attestata nel senso che la clausola derogatoria al disposto dell'art. 1957 c.c. comporta un notevole squilibrio tra la posizione del consumatore e quella della banca (operatore professionale); sotto questo profilo, la Corte di Cassazione segnala la necessità che la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. risulti non da un contratto predisposto unilateralmente (ossia mediante moduli prestampati) dal creditore, ma da un testo contrattuale dal quale risulti una specifica trattativa sul punto (e quindi una specifica sottoscrizione della clausola stessa ad opera del fideiussore-
consumatore): Cass. n. 27558 del 28.9.2023.
Pertanto, l'eccezione di nullità della clausola in discorso appare fondata con riferimento specifico alla sua violazione dell'art. 33 lett. t) del codice del consumo, in quanto la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. è prevista nel modulo prestampato predisposto all'epoca dalla Cassa di RiPArmio di
Chieti e non è oggetto di apposita sottoscrizione dalla Parte_3
. La conseguenza di tale nullità è la tardività dell'azione
[...]
giudiziaria intrapresa da parte opposta, che ha azionato congiuntamente le proprie pretese sia nei confronti del fideiussore sia verso i debitori principali dopo ben 6 anni dalla scadenza dell'obbligazione principale (consacrata nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine datata
20.9.2018 ad opera di . CP_5
Sulla scorta di quanto fin qui esposto deve concludersi per l'infondatezza della questione preliminare relativa alla legittimazione attiva di CP_3
ed invece la fondatezza della questione attinente la decadenza della società creditrice dalla possibilità di far valere i propri diritti nei confronti diel fideiussore ( . Parte_3
Il giudizio deve quindi procedere solo nei confronti dei debitori principali al fine di verificare l'ulteriore eccezione proposta (quella della usurarietà degli interessi pattuiti) in relazione alla quale la difesa di parte opponente ha depositato una perizia di parte che costituisce quantomeno un indizio della fondatezza delle proprie argomentazioni;
pertanto, con separata ordinanza viene disposta una CTU avente ad oggetto la legittimità degli interessi pattuiti tra le parti ai sensi della L. 108/1996.
Poiché la presente decisione regola in modo definitivo la posizione di
[...]
vi è regolamento delle spese processuali solo Parte_3
in favore di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciandosi nel procedimento n.
217/2024, così provvede:
Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_3
Con
Dichiara decaduta dalla possibilità di agire nei CP_3
confronti di e per l'effetto annulla il Parte_3
precetto opposto limitatamente alla posizione della predetta
Condanna al pagamento delle spese processuali in CP_3
favore di , che si liquidano in euro Parte_3
10.200 più accessori di legge.
Dispone con separata ordinanza in ordine alla successiva
prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Lanciano il 29.1.2025
Il Giudice
Dr. Massimo CANOSA