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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7666 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21007/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.6.2025 da 1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina ucraina Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] (int. 38) con l'Avv. Valeria GERLA presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino rumeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] (int. 38) con l'Avv. Laura TERZONI presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente a [...] (int. 38), C.F._3 cittadino italiano.
pagina 1 di 3 FATTO La signora , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 5.6.2025 nei Parte_1 confronti del signor , ha chiesto disporsi la regolamentazione della responsabilità Parte_2 genitoriale del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, con diagnosi di Controparte_1 autismo e DSA. Il signor ha depositato in data 15.7.2025 la comparsa di costituzione e risposta. Parte_2
Nelle more della causa, all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione avanti la d.ssa Antonella Nardo del 10.9.2025, le Parti hanno chiesto congiuntamente di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., rinunciato al deposito di ulteriori difese e della documentazione ex art. 473 bis 12 3° co. c.p.c., nonchè all'impugnazione della sentenza emananda;
hanno chiesto infine di sostituire l'udienza avanti il G.D. con il deposito di note scritte e hanno raggiunto un accordo complessivo riportato a verbale alle seguenti condizioni:
1) Assegnazione della casa familiare, sita in CO (MI) Via sant'Adele 47 Int. 38 (Foglio 18, mappale 484, subalterno 38, categoria A3, classe 1, consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale 68 m2, Rendita € 278,89 – Piano 3-S1), in comproprietà al 50% di entrambe le Parti, alla sig.ra
, che la abiterà col figlio , e con impegno del sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
a lasciare l'abitazione entro il 15.10.2025 e a spostare la propria residenza entro il Parte_2
15.11.2025.
2) Il mutuo relativo alla casa familiare, anch'esso cointestato al 50% tre le Parti, continuerà ad essere onorato dalle stesse pro-quota con versamenti puntuali dai rispettivi conti correnti personali sul conto corrente di appoggio, cointestato.
3) Le Parti concordano che la sig.ra , CF , madre del resistente, Parte_3 C.F._4 si impegni ad istruire le pratiche per spostare la propria residenza dalla casa familiare entro il 30.09.2025.
4) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile omnia -comprensivo delle spese Pt_2 Pt_1 extra- di € 350,00 al mese, oltre a rivalutazione Istat, per il contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal 05.10.2025 e a mezzo bonifico bancario continuativo.
5) La sig.ra si farà carico al 100% delle spese extra e percepirà al 100% l'assegno unico Pt_1 per il figlio, impegnandosi il sig. a prestare tutti i consensi di legge richiesti per l'accredito Pt_2 dell'A.U. sul conto corrente personale della IG.ra . Pt_1
6) Il sig. si impegna a prestare i consensi necessari affinché la sig.ra possa Pt_2 Pt_1 usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992.
7) Il debito per spese condominiali e utenze pregresse rimaste impagate sino all'uscita di casa del resistente, le Parti concordano che sarà pagato al 50% e con impegno a saldarle quanto prima. Dall'uscita di casa del resistente, la sig.ra terrà a proprio carico le spese condominiali Pt_1 ordinarie e le utenze, che saranno volturate a suo nome.
8) Le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti. pagina 2 di 3 Con provvedimento del 15.9.2025 il Tribunale, preso atto delle determinazioni delle Parti e dell'accordo raggiunto, ha revocato l'udienza già fissata per il 2.10.2025 e concesso termine alle Parti fino all'8.10.2025 per il deposito di note scritte. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il giorno 08.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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