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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/09/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex ARTT. 2049 2051 2052
c.c.
Promossa da nato a [...] il [...]; Parte_1
C.F. C.F._1
Con l'Avv. Salvatore Fontana
-ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore CP_1
Con l'Avv. Santo Spagnolo
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
Voglia Ill.mo Tribunale adito ritenere e dichiarare per le causali di cui in narrativa che è responsabile in via concorsuale nella misura CP_1 del 50%, o in quella maggiore o minore che sarà determinata dal decidente, del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno biologico morale ed esistenziale subìto da , conseguentemente Parte_1 condannare la società resistente al pagamento della complessiva somma di euro 26.000,000 o quell'altra maggiore o minore che sarà determinata anche con valutazione equitativa oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del sinistro sino al soddisfo. Vinte le spese.
CONVENUTA
“Rigettare, per quanto in premessa, qualsivoglia domanda avanzata da nei confronti di - in subordine, graduate le colpe di Parte_1 CP_1 tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, limitare la condanna di nei CP_1 limiti della residuale e minoritaria quota di responsabilità alla stessa imputabile e tenuto conto delle somme eventualmente percepite dalla
; - in ogni caso, limitare la condanna di al solo danno CP_2 CP_1 differenziale, nei limiti del danno civilistico accertato;
- ritenere e dichiarare non dovuto il risarcimento del danno morale ed esistenziale;
- ritenere e dichiarare la nullità della domanda di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Spese e compensi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 4 novembre 2016, alle ore 8,00 circa, il sig. Parte_1 conduceva il motociclo Honda NCX 750, targato EC86308, assicurato presso la di proprietà dello stesso, lungo Controparte_3 l'autostrada Siracusa - Catania in direzione Catania, indossando il casco e l'abbigliamento protettivo. Giunto all'altezza della prima galleria successiva all'uscita autostradale per Augusta, denominata galleria “S.
Fratello”, gestita dalla convenuta al tempo dei fatti CP_1 completamente priva di illuminazione affrontava la prima curva verso sinistra successiva all'ingresso in galleria allorquando gli si parava di fronte un'automobile ferma a fari spenti sulla corsia di sorpasso, AT
ND, targata BV969DH, assicurata presso la Controparte_4
, condotta e di proprietà del sig. .
[...] Controparte_5 Nonostante il tentativo del di schivare il mezzo, l'impatto fu Pt_1 inevitabile. Il mezzo di proprietà del sig. andava completamente Pt_1 distrutto e veniva sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica di Siracusa nell'ambito del proc. pen. n. 8936/16 R.G.N.R. iscritto nei confronti del sig. per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. CP_5 (lesioni gravissime colpose). Il sig. veniva trasportato in Pt_1 elicottero presso il P.S. dell'Ospedale Cannizzaro di Catania ove gli veniva diagnosticato “politrauma toracico addominale e arti inferiori frattura femore e arto inferiore sin pnx bilaterale” con prognosi riservata e ricovero presso la U.O. di Rianimazione del medesimo ospedale. Ripresa conoscenza, il l'odierno attore veniva trasferito presso la e veniva sottoposto a numerosi interventi Controparte_6 chirurgici per la riduzione delle fratture esposte all'anca. Seguiva una lunga degenza e un altrettanto prolungato piano di recupero riabilitativo dell'arto. Solo in data 30 settembre 2017, Il è stato giudicato Pt_1 clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale.
Oggi agisce contro al fine di ottenere il ristoro dei Parte_1 CP_1 danni subìti.
Si è costituita che ha contestato la fondatezza della domanda CP_1 ritenendo responsabile dell'evento lesivo, lo stesso danneggiato.
Il procedimento, incardinato inizialmente ai sensi dell'art. 702 bis cpc,
è proseguito col rito ordinario giusta ordinanza del 13.06.2019 sulla scorta delle contestazioni avanzate dalla convenuta sia in ordine all'An che al Quantum debeatur Il giudizio è stato istruito con l'espletamento di CTU MdL e all'udienza del 12.03.2025 è stato trattenuto in decisione ed evaso allo scadere dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso
agisce nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1 2051 quale titolare della galleria teatro dell'incidente.
Occorre rilevare che è rimasto accertato che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi alla condotta negligente ed imprudente del
. CP_5
Infatti lo stesso, alla guida della FIAT ND, meglio indicata in atti, viaggiando con direzione di marcia verso Catania, occupava la corsia di sorpasso, sbatteva contro la barriera di cemento detta “New Jersey” posta sul margine sinistro della corsia stessa e dopo averci strisciato per parecchi metri, invece di rientrare nella corsia di destra, visto che la vettura ancora marciava sebbene danneggiata, si fermava al centro della corsia di sorpasso dove veniva intercettata da che nel Parte_1 frattempo sopraggiungeva viaggiando sulla stessa corsia di sorpasso.
sebbene risarcito da quale assicurazione del Parte_1 CP_2 veicolo ND AT, nonché per quanto di ragione dall'INAIL, oggi agisce contro per richiedere ed ottenere il c.d. danno differenziale, CP_1 invocandone per questo, la concorrente responsabilità n.q. di proprietaria della galleria all'epoca dei fatti priva di illuminazione.
Assume infatti l'attore che l'assenza di illuminazione sia stata la causa dell'incidente poiché il repentino cambio di luminosità dal pieno sole al fitto buio della galleria, gli abbia impedito di vedere in tempo utile l'ostacolo.
Pertanto, secondo tale difesa, l'assenza in galleria di adeguata illuminazione è da considerarsi insidia ai sensi dell'art. 2051.
Sul punto rigetta ogni addebito. CP_1
Infatti, eccepisce di aver provveduto a segnalare in loco l'assenza in galleria di adeguata illuminazione e conseguentemente attribuisce la piena responsabilità dell'evento lesivo, al per non aver Parte_1 rispettato non solo i limiti di velocità esistenti su quel tratto di autostrada altresì il divieto di sorpasso in galleria. Pt_2
Occorre rilevare che dal compendio documentale, mentre si evince chiaramente in quel tratto autostradale l'effettiva esistenza dei segnali sia del limite di velocità sia del divieto di sorpasso (cfr. foto sub 4), non si rinviene la segnalazione richiamata da . CP_1
Si rileva tuttavia che effettivamente viaggiava sulla corsia Parte_1 di sorpasso, tanto è vero che ha impattato contro la vettura/ostacolo che non avrebbe investito se avesse viaggiato sulla propria destra e nel rispetto dei limiti di velocità. Sul punto è illuminante la CTU del PM a firma dell'Ing. che, Persona_1 sebbene espletata in sede penale può essere utilizzata in sede civile con valore di prova atipica, assimilabile a un indizio o a un argomento di prova (o prova atipica) purché nel rispetto del contraddittorio e delle regole di produzione documentale.
La CTU a firma dell'Ing. è stata acquisita nel presente Per_1 processo civile nel rispetto del contraddittorio e delle regole di produzione documentale e comunque mai contestata dalla convenuta, pertanto questo ufficio intende avvalersene.
Il professionista così argomenta:
”Osservando la posizione della traccia sulla barriera lato sinistro (rilevata solo qualitativamente dalla PG), osservando i danni allo pneumatico ed al cerchio ruota anteriore sinistro della AT ND, emerge evidente che il sig. è Controparte_5 entrato in galleria a velocità non elevata tuttavia a causa della situazione di buio totale del tunnel e di un probabile “panico” (causato dal buio totale), lo stesso conducente ha compiuto due gravi errori di guida:
1. si è portato alla sinistra sulla corsia di sorpasso (infatti vista la bassa velocità lo scrivente esclude che il sig fosse in manovra di sorpasso); Controparte_5
2. ha urtato con la sua ruota anteriore sinistra la base della barriera in calcestruzzo posta alla sinistra della carreggiata.
-Ricostruita la dinamica, la geometria e le traiettorie dell'incidente, stimate le velocità dei veicoli coinvolti, valutata la geometria e la segnaletica dei luoghi e la totale assenza di illuminazione artificiale entro il tunnel è possibile individuare le seguenti cause e responsabilità di incidente a carico dei conducenti.
A parere dello scrivente la causa tecnica di innesco del sinistro è attribuibile al sig.
il quale ha avuto una condotta gravemente imprudente in quanto: Controparte_5
· procedeva entro la corsia di sorpasso nonostante da quanto emerso non poteva essere in sorpasso in quanto la sua velocità sembra essere troppo bassa,
· a causa del buio urtava, in modo autonomo, contro la barriera lato sinistro di margine
· dopo tale urto pur avendo avuto un moto inerziale in avanti restava entro la corsia di sorpasso senza alcun tentativo di riportarsi verso destra e verso la corsia di emergenza Per tutto quanto sopra elencato il sig. ha agito con grave Controparte_5 imprudenza e con una condotta di guida “da panico”, sicuramente conseguente all'improvviso buio in cui era il tunnel galleria. Tale condotta imprudente (e poco lucida)
è sicuramente la causa prima del sinistro.
A parere dello scrivente vi sono anche concause tecniche di incidente a carico del motociclista sig. in quanto: Parte_1
· procedeva entro la corsia di sorpasso, nonostante il sorpasso è ivi vietato da segnaletica verticale posta prima del portale di ingresso al tunnel galleria, e non rispettava la distanza di sicurezza di 100 metri nonostante ciò sia ivi imposto da segnaletica verticale prima del portale di ingresso al tunnel galleria;
· procedeva a velocità non prudente, se rapportata alla grave situazione di buio totale entro la galleria ed in ogni caso procedeva a velocità non adeguata alla profondità di illuminamento dei suoi proiettori in quanto, a velocità adeguata, la AT ND di colore bianco poteva essere avvistata prima di quanto avvenuto (si precisa che in condizioni di buon avvistamento e con tempo di reazione psicotecnica di un secondo da 117 km/h lo spazio di arresto è circa 104 metri mentre da 80 km/h lo spazio di arresto è circa 54 metri, tuttavia il buio totale allunga tali spazi in quanto la reazione psicotecnica al buio totale è almeno doppia, quindi almeno due secondi circa, ed a volte anche maggiore).
Si precisa che la letteratura tecnica (distanze di avvistamento e di frenata) e la tecnica- giuridica (cause tecniche), nei casi di tamponamento in situazione di buio e/o di veicolo fermo o lento al buio comunque impongono al conducente del veicolo tamponante di adeguare la sua attenzione e la sua velocità alla profondità di illuminamento resa disponibile dal suo stesso impianto di illuminazione anteriore.
Per quanto sopra anche a carico del sig. vi sono, a parere dello scrivente, Parte_1 concause tecniche nel sinistro (anche gravi) per una sua condotta di guida sicuramente non prudente e con violazioni dirette alla segnaletica verticale ivi posta (distanza di sicurezza, limite di velocità, divieto di sorpasso) ed all'art. 141 CdS.
A parere dello scrivente, nel sinistro esaminato, il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione è da considerarsi insidia stradale con ovvio nesso di causalità tecnica sia nella causa prima del sinistro, riconducibile all'errore del sig sia Controparte_5 nel successivo tamponamento del motociclo sulla vettura. Infatti: · l'errore del sig. avvenuto a bassa velocità, è riconducibile oltre Controparte_5 che agli errori dello stesso (già sopra segnalati) anche alla ovvia situazione di pericolo e di grave difficoltà che nasce dal percorrere un tunnel autostradale con totale assenza di illuminazione, situazione sia improvvisa sia di pericolo oggettivo che evidentemente il conducente non ha saputo gestire;
si precisa che il passaggio dalla luce diurna al buio totale è infatti una delle situazioni di maggior pericolo nel percorrere una autostrada;
· il tardivo avvistamento della vettura ferma, da parte del sig. , oltre agli Parte_1 errori dello stesso, è correlata e concausata dal ritardo di avvistamento della vettura ferma, ritardo dimostrato dalla mancanza di frenata in ante urto del motociclo e dalla tardiva parziale manovra di evitamento direzionale, per cui il ritardo di avvistamento è direttamente riconducibile alla ridotta distanza di avvistamento disponibile a sua volta causata dalla totale assenza di illuminazione. Recenti studi, effettuati da ingegneri delle
Università degli Studi Italiane, dimostrano che i tempi di percezione e di reazione in situazione di buio sono notevolmente maggiori rispetto ai canonico “secondo” utilizzato nei casi di luce diurna o di luce artificiale sufficiente, a ciò si aggiunga anche il tempo di ritardo di adattamento dell'occhio umano nel passaggio da luce diurna buio totale in galleria.
La presenza di un impianto di illuminazione efficiente e ben dimensionato in gallerie stradali è normato dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 5/giugno/2001 “Sicurezza nelle gallerie stradali” (GU 217 19/9/2001) che espressamente impone un impianto di illuminazione in galleria conforme alle istruzioni tecniche CIE 88-1990. Successivamente il DM 14/09/2005 “Norme di illuminazione nelle gallerie stradali” (GU 295 20/12/2005) impone un impianto di illuminazione in galleria conforme alle istruzioni tecniche UNI
11095/2003, pertanto la progettazione, la presenza, la efficienza, la custodia e la riparazione di un impianto di illuminazione in galleria stradale è espressamente normato, quindi imposto (nel senso che non è un accessorio) e deve quindi essere mantenuto e manutenuto in rispetto degli standard di legge, non è quindi un elemento accessorio ma un fondamentale elemento per la sicurezza in galleria espressamente imposto e normato nel dimensionamento e nella progettazione.
In particolare la norma riconosce che la sicurezza di una galleria è funzione di tre elementi: 1) conformazione geometrica 2) volume di traffico 3) qualità delle attrezzature di sicurezza. Tra le attrezzature di sicurezza da progettare e da realizzare (e quindi ovviamente da manutenere e custodire) sono espressamente citati gli impianti elettrici, di illuminazione e di ventilazione. Premesso quanto sopra l'Ente Gestore, che non ha custodito adeguatamente e/o non ha ripristinato in tempi ragionevoli uno degli elementi fondanti la sicurezza in galleria, ha di fatto reso fuori norma la galleria stessa e l'abbassamento imposto della velocità di progetto in galleria può essere solo una soluzione transitoria ma non può essere mantenuta per lungo periodo. L'Ente Gestore deve, cioè, assicurare tempi di ripristino congrui..
Per tutto quanto sopra lo scrivente ritiene segnalare che la mancanza di illuminazione è da considerarsi insidia e concausa nel sinistro esaminato.”
In conclusione: il sinistro esaminato, come quasi tutti i sinistri in ambito autostradale, è avvenuto per cause e concause riconducibili ad entrambi i conducenti tuttavia anche la particolare situazione di pericolo del tunnel galleria al buio è da considerarsi concausa del sinistro in quanto il conducente deve aver avuto una sicura Controparte_5 situazione di panico e di difficoltà che lo ha indotto in errore sicuramente a causa del buio totale mentre il conducente del motociclo tamponante ha avuto un tempo di percezione più alto e quindi distanza di avvistamento disponibile inferiore alla distanza di avvistamento che ogni autostrada deve garantire, pertanto la concausa tecnica di mancanza di illuminazione ha gravato su entrambi i conducenti.”
Dunque, le argomentazioni del CTU del PM non lasciano dubbi circa la corresponsabilità di all'evento lesivo. Parte_1
Dunque la domanda in punto di An sebbene risulti fondata, va calibrata tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato stesso.
In ordine al quantum debeatur il CTU nominato così argomenta e conclude:
“La dinamica del sinistro della strada, dove è verosimile che l'infortunato abbia subito una brusca caduta al suolo, se accertata la veridicità del sinistro e dimostrata sufficiente efficienza lesiva, è compatibile con i lamentati postumi. Il nesso causale tra lesioni accertate e menomazioni, ai sensi della Legge n° 27 del 24 marzo 2012, articolo 32 comma 3-ter, è ammissibile sotto il profilo clinico ed è supportato da riscontro strumentale attendibile (frattura scomposta di femore e gamba sinistra, fratture costali multiple, ecc., ecc.).
Tali esiti sono obiettivamente evidenziabili nel periziato già sottoposto ad interventi chirurgici con riduzione
e sintesi delle fratture al femore e tibia a sinistra con F.E. + viti, fisiokinesiterapia riabilitativa, cure mediche
e riposo funzionale. Ritengo che la riduzione della validità psico-fisica del periziato in relazione allo stato anteriore all'evento traumatico patito, determina, sotto il profilo biologico, “Danno Biologico permanente
(danno alla salute), valutato secondo la criteriologia medico legale con riferimento ai nella Parte_3 misura del 40% (quaranta per cento) per i postumi funzionali e gli esiti cicatriziali sopra descritti. Tale evento traumatico, sulla base del criterio clinico-anamnestico, per effetto dello stato di malattia conseguito al sinistro della strada per cui è causa, determinò:
1-un periodo di inabilità temporanea biologica totale al 100
% pari a giorni 80 (ottanta) (ITA = 80), quale periodo di ricoveri ospedalieri e riposo domiciliare assoluto.
2- un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75 % pari a giorni 90 (novanta) (ITP 75% = 90), quale periodo malattia e di FKT riabilitativa e terapia medica.
3-un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% pari a giorni 150 (centocinquanta) (ITP 50% =150), quale periodo di terapia medica
e convalescenza. La limitazione funzionale a carico dell'arto inferiore sinistro non incide sulla attività lavorativa di impiegato. Non esistono, allegate agli atti processuali, ricevute e/ fatture di spese mediche sostenute. Non sono prevedibili spese mediche future.
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile, questo ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano, il danno risarcibile può quantificarsi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni
Percentuale di invalidità permanente 40%
Punto danno biologico € 6.204,45
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.102,23
Punto danno non patrimoniale € 9.306,68
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 150
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 215.915,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 323.872,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno
€ 377.851,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 9.200,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.625,00 Totale danno biologico temporaneo € 25.587,50
Totale generale: € 349.459,50
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, detta somma va dimezzata e da tale somma di danno civilistico cosi calcolata ,occorre sottrarre l'indennizzo erogato da
INAIL per le stesse componenti di danno;
occorre altresì sottrarre le somme già percepite dal danneggiato eventualmente da e comunque CP_2 di ogni altra somma percepita per lo stesso evento.
Va rigettata la richiesta di personalizzazione del danno alla luce di quanto sul punto accertato dal CTU e condiviso da questo ufficio:
“Relativamente alle osservazioni espresse dal legale di parte attrice, relative alla supposta non valorizzazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica del periziato a seguito delle sequele menomative patite nel corso del sinistro de quo, lo scrivente C.T.U. precisa quanto segue: Punto uno: in primo luogo il periziato non risulta essere tesserato come allenatore e/o giocatore professionista di pallacanestro e come tale non può, in assenza di dimostrata attività lavorativa, considerarsi tale attività come fonte di guadagno. Essendo dilettante, anzi per usare un termine più consono “amateaur”, la eventuale limitazione alla pratica della pallacanestro fa parte delle limitazioni alla attività di tempo libero
e/o di svago e come tali trova soddisfazione nella valutazione del danno biologico permanente nella sua più ampia accezione del termine, come già individuato in relazione. Punto secondo: relativamente alla incidenza sulla sua effettiva attività lavorativa di autista presso l'Arcivescovado di Catania, non è stato dichiarato o dimostrato alcun demansionamento di categoria, spostamento di incarico o riduzione dell'attività lavorativa in seguito all'incidente tale da inficiare sulla sua capacità di guadagno a seguito di tale incidente risultando, anzi, la normale ripresa della attività lavorativa precedente al termine dei periodi di convalescenza”.
Relativamente alle spese di lite, si ritiene compensarle in ragione del concorso di colpa;
solo le spese di CTU, per come liquidate con altro provvedimento, restano nella misura del 50% in capo a ciascuna parte
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa Patrizia Fugallo
Definitivamente decidendo reictis adversis
Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva
-Conseguentemente condanna in persona del suo legale rapp.te CP_1 pro tempore e risarcire a la somma di euro 349.459.50 e per Parte_1 quanto detto in parte motiva, da dimezzare e poi da cui sottrarre l'indennizzo erogato da INAIL per le stesse componenti di danno;
da cui altresì sottrarre le somme già percepite eventualmente dal danneggiato da e comunque ogni altra somma percepita per lo stesso evento. CP_2 Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Si ritiene compensare le spese di lite in ragione del sussistente accertato concorso di colpa;
solo le spese di CTU, per come liquidate con altro provvedimento, restano nella misura del 50% in capo a ciascuna parte.
Così deciso
Siracusa 19.09.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Patrizia Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex ARTT. 2049 2051 2052
c.c.
Promossa da nato a [...] il [...]; Parte_1
C.F. C.F._1
Con l'Avv. Salvatore Fontana
-ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore CP_1
Con l'Avv. Santo Spagnolo
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
Voglia Ill.mo Tribunale adito ritenere e dichiarare per le causali di cui in narrativa che è responsabile in via concorsuale nella misura CP_1 del 50%, o in quella maggiore o minore che sarà determinata dal decidente, del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno biologico morale ed esistenziale subìto da , conseguentemente Parte_1 condannare la società resistente al pagamento della complessiva somma di euro 26.000,000 o quell'altra maggiore o minore che sarà determinata anche con valutazione equitativa oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del sinistro sino al soddisfo. Vinte le spese.
CONVENUTA
“Rigettare, per quanto in premessa, qualsivoglia domanda avanzata da nei confronti di - in subordine, graduate le colpe di Parte_1 CP_1 tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, limitare la condanna di nei CP_1 limiti della residuale e minoritaria quota di responsabilità alla stessa imputabile e tenuto conto delle somme eventualmente percepite dalla
; - in ogni caso, limitare la condanna di al solo danno CP_2 CP_1 differenziale, nei limiti del danno civilistico accertato;
- ritenere e dichiarare non dovuto il risarcimento del danno morale ed esistenziale;
- ritenere e dichiarare la nullità della domanda di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Spese e compensi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 4 novembre 2016, alle ore 8,00 circa, il sig. Parte_1 conduceva il motociclo Honda NCX 750, targato EC86308, assicurato presso la di proprietà dello stesso, lungo Controparte_3 l'autostrada Siracusa - Catania in direzione Catania, indossando il casco e l'abbigliamento protettivo. Giunto all'altezza della prima galleria successiva all'uscita autostradale per Augusta, denominata galleria “S.
Fratello”, gestita dalla convenuta al tempo dei fatti CP_1 completamente priva di illuminazione affrontava la prima curva verso sinistra successiva all'ingresso in galleria allorquando gli si parava di fronte un'automobile ferma a fari spenti sulla corsia di sorpasso, AT
ND, targata BV969DH, assicurata presso la Controparte_4
, condotta e di proprietà del sig. .
[...] Controparte_5 Nonostante il tentativo del di schivare il mezzo, l'impatto fu Pt_1 inevitabile. Il mezzo di proprietà del sig. andava completamente Pt_1 distrutto e veniva sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica di Siracusa nell'ambito del proc. pen. n. 8936/16 R.G.N.R. iscritto nei confronti del sig. per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. CP_5 (lesioni gravissime colpose). Il sig. veniva trasportato in Pt_1 elicottero presso il P.S. dell'Ospedale Cannizzaro di Catania ove gli veniva diagnosticato “politrauma toracico addominale e arti inferiori frattura femore e arto inferiore sin pnx bilaterale” con prognosi riservata e ricovero presso la U.O. di Rianimazione del medesimo ospedale. Ripresa conoscenza, il l'odierno attore veniva trasferito presso la e veniva sottoposto a numerosi interventi Controparte_6 chirurgici per la riduzione delle fratture esposte all'anca. Seguiva una lunga degenza e un altrettanto prolungato piano di recupero riabilitativo dell'arto. Solo in data 30 settembre 2017, Il è stato giudicato Pt_1 clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale.
Oggi agisce contro al fine di ottenere il ristoro dei Parte_1 CP_1 danni subìti.
Si è costituita che ha contestato la fondatezza della domanda CP_1 ritenendo responsabile dell'evento lesivo, lo stesso danneggiato.
Il procedimento, incardinato inizialmente ai sensi dell'art. 702 bis cpc,
è proseguito col rito ordinario giusta ordinanza del 13.06.2019 sulla scorta delle contestazioni avanzate dalla convenuta sia in ordine all'An che al Quantum debeatur Il giudizio è stato istruito con l'espletamento di CTU MdL e all'udienza del 12.03.2025 è stato trattenuto in decisione ed evaso allo scadere dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso
agisce nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1 2051 quale titolare della galleria teatro dell'incidente.
Occorre rilevare che è rimasto accertato che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi alla condotta negligente ed imprudente del
. CP_5
Infatti lo stesso, alla guida della FIAT ND, meglio indicata in atti, viaggiando con direzione di marcia verso Catania, occupava la corsia di sorpasso, sbatteva contro la barriera di cemento detta “New Jersey” posta sul margine sinistro della corsia stessa e dopo averci strisciato per parecchi metri, invece di rientrare nella corsia di destra, visto che la vettura ancora marciava sebbene danneggiata, si fermava al centro della corsia di sorpasso dove veniva intercettata da che nel Parte_1 frattempo sopraggiungeva viaggiando sulla stessa corsia di sorpasso.
sebbene risarcito da quale assicurazione del Parte_1 CP_2 veicolo ND AT, nonché per quanto di ragione dall'INAIL, oggi agisce contro per richiedere ed ottenere il c.d. danno differenziale, CP_1 invocandone per questo, la concorrente responsabilità n.q. di proprietaria della galleria all'epoca dei fatti priva di illuminazione.
Assume infatti l'attore che l'assenza di illuminazione sia stata la causa dell'incidente poiché il repentino cambio di luminosità dal pieno sole al fitto buio della galleria, gli abbia impedito di vedere in tempo utile l'ostacolo.
Pertanto, secondo tale difesa, l'assenza in galleria di adeguata illuminazione è da considerarsi insidia ai sensi dell'art. 2051.
Sul punto rigetta ogni addebito. CP_1
Infatti, eccepisce di aver provveduto a segnalare in loco l'assenza in galleria di adeguata illuminazione e conseguentemente attribuisce la piena responsabilità dell'evento lesivo, al per non aver Parte_1 rispettato non solo i limiti di velocità esistenti su quel tratto di autostrada altresì il divieto di sorpasso in galleria. Pt_2
Occorre rilevare che dal compendio documentale, mentre si evince chiaramente in quel tratto autostradale l'effettiva esistenza dei segnali sia del limite di velocità sia del divieto di sorpasso (cfr. foto sub 4), non si rinviene la segnalazione richiamata da . CP_1
Si rileva tuttavia che effettivamente viaggiava sulla corsia Parte_1 di sorpasso, tanto è vero che ha impattato contro la vettura/ostacolo che non avrebbe investito se avesse viaggiato sulla propria destra e nel rispetto dei limiti di velocità. Sul punto è illuminante la CTU del PM a firma dell'Ing. che, Persona_1 sebbene espletata in sede penale può essere utilizzata in sede civile con valore di prova atipica, assimilabile a un indizio o a un argomento di prova (o prova atipica) purché nel rispetto del contraddittorio e delle regole di produzione documentale.
La CTU a firma dell'Ing. è stata acquisita nel presente Per_1 processo civile nel rispetto del contraddittorio e delle regole di produzione documentale e comunque mai contestata dalla convenuta, pertanto questo ufficio intende avvalersene.
Il professionista così argomenta:
”Osservando la posizione della traccia sulla barriera lato sinistro (rilevata solo qualitativamente dalla PG), osservando i danni allo pneumatico ed al cerchio ruota anteriore sinistro della AT ND, emerge evidente che il sig. è Controparte_5 entrato in galleria a velocità non elevata tuttavia a causa della situazione di buio totale del tunnel e di un probabile “panico” (causato dal buio totale), lo stesso conducente ha compiuto due gravi errori di guida:
1. si è portato alla sinistra sulla corsia di sorpasso (infatti vista la bassa velocità lo scrivente esclude che il sig fosse in manovra di sorpasso); Controparte_5
2. ha urtato con la sua ruota anteriore sinistra la base della barriera in calcestruzzo posta alla sinistra della carreggiata.
-Ricostruita la dinamica, la geometria e le traiettorie dell'incidente, stimate le velocità dei veicoli coinvolti, valutata la geometria e la segnaletica dei luoghi e la totale assenza di illuminazione artificiale entro il tunnel è possibile individuare le seguenti cause e responsabilità di incidente a carico dei conducenti.
A parere dello scrivente la causa tecnica di innesco del sinistro è attribuibile al sig.
il quale ha avuto una condotta gravemente imprudente in quanto: Controparte_5
· procedeva entro la corsia di sorpasso nonostante da quanto emerso non poteva essere in sorpasso in quanto la sua velocità sembra essere troppo bassa,
· a causa del buio urtava, in modo autonomo, contro la barriera lato sinistro di margine
· dopo tale urto pur avendo avuto un moto inerziale in avanti restava entro la corsia di sorpasso senza alcun tentativo di riportarsi verso destra e verso la corsia di emergenza Per tutto quanto sopra elencato il sig. ha agito con grave Controparte_5 imprudenza e con una condotta di guida “da panico”, sicuramente conseguente all'improvviso buio in cui era il tunnel galleria. Tale condotta imprudente (e poco lucida)
è sicuramente la causa prima del sinistro.
A parere dello scrivente vi sono anche concause tecniche di incidente a carico del motociclista sig. in quanto: Parte_1
· procedeva entro la corsia di sorpasso, nonostante il sorpasso è ivi vietato da segnaletica verticale posta prima del portale di ingresso al tunnel galleria, e non rispettava la distanza di sicurezza di 100 metri nonostante ciò sia ivi imposto da segnaletica verticale prima del portale di ingresso al tunnel galleria;
· procedeva a velocità non prudente, se rapportata alla grave situazione di buio totale entro la galleria ed in ogni caso procedeva a velocità non adeguata alla profondità di illuminamento dei suoi proiettori in quanto, a velocità adeguata, la AT ND di colore bianco poteva essere avvistata prima di quanto avvenuto (si precisa che in condizioni di buon avvistamento e con tempo di reazione psicotecnica di un secondo da 117 km/h lo spazio di arresto è circa 104 metri mentre da 80 km/h lo spazio di arresto è circa 54 metri, tuttavia il buio totale allunga tali spazi in quanto la reazione psicotecnica al buio totale è almeno doppia, quindi almeno due secondi circa, ed a volte anche maggiore).
Si precisa che la letteratura tecnica (distanze di avvistamento e di frenata) e la tecnica- giuridica (cause tecniche), nei casi di tamponamento in situazione di buio e/o di veicolo fermo o lento al buio comunque impongono al conducente del veicolo tamponante di adeguare la sua attenzione e la sua velocità alla profondità di illuminamento resa disponibile dal suo stesso impianto di illuminazione anteriore.
Per quanto sopra anche a carico del sig. vi sono, a parere dello scrivente, Parte_1 concause tecniche nel sinistro (anche gravi) per una sua condotta di guida sicuramente non prudente e con violazioni dirette alla segnaletica verticale ivi posta (distanza di sicurezza, limite di velocità, divieto di sorpasso) ed all'art. 141 CdS.
A parere dello scrivente, nel sinistro esaminato, il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione è da considerarsi insidia stradale con ovvio nesso di causalità tecnica sia nella causa prima del sinistro, riconducibile all'errore del sig sia Controparte_5 nel successivo tamponamento del motociclo sulla vettura. Infatti: · l'errore del sig. avvenuto a bassa velocità, è riconducibile oltre Controparte_5 che agli errori dello stesso (già sopra segnalati) anche alla ovvia situazione di pericolo e di grave difficoltà che nasce dal percorrere un tunnel autostradale con totale assenza di illuminazione, situazione sia improvvisa sia di pericolo oggettivo che evidentemente il conducente non ha saputo gestire;
si precisa che il passaggio dalla luce diurna al buio totale è infatti una delle situazioni di maggior pericolo nel percorrere una autostrada;
· il tardivo avvistamento della vettura ferma, da parte del sig. , oltre agli Parte_1 errori dello stesso, è correlata e concausata dal ritardo di avvistamento della vettura ferma, ritardo dimostrato dalla mancanza di frenata in ante urto del motociclo e dalla tardiva parziale manovra di evitamento direzionale, per cui il ritardo di avvistamento è direttamente riconducibile alla ridotta distanza di avvistamento disponibile a sua volta causata dalla totale assenza di illuminazione. Recenti studi, effettuati da ingegneri delle
Università degli Studi Italiane, dimostrano che i tempi di percezione e di reazione in situazione di buio sono notevolmente maggiori rispetto ai canonico “secondo” utilizzato nei casi di luce diurna o di luce artificiale sufficiente, a ciò si aggiunga anche il tempo di ritardo di adattamento dell'occhio umano nel passaggio da luce diurna buio totale in galleria.
La presenza di un impianto di illuminazione efficiente e ben dimensionato in gallerie stradali è normato dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 5/giugno/2001 “Sicurezza nelle gallerie stradali” (GU 217 19/9/2001) che espressamente impone un impianto di illuminazione in galleria conforme alle istruzioni tecniche CIE 88-1990. Successivamente il DM 14/09/2005 “Norme di illuminazione nelle gallerie stradali” (GU 295 20/12/2005) impone un impianto di illuminazione in galleria conforme alle istruzioni tecniche UNI
11095/2003, pertanto la progettazione, la presenza, la efficienza, la custodia e la riparazione di un impianto di illuminazione in galleria stradale è espressamente normato, quindi imposto (nel senso che non è un accessorio) e deve quindi essere mantenuto e manutenuto in rispetto degli standard di legge, non è quindi un elemento accessorio ma un fondamentale elemento per la sicurezza in galleria espressamente imposto e normato nel dimensionamento e nella progettazione.
In particolare la norma riconosce che la sicurezza di una galleria è funzione di tre elementi: 1) conformazione geometrica 2) volume di traffico 3) qualità delle attrezzature di sicurezza. Tra le attrezzature di sicurezza da progettare e da realizzare (e quindi ovviamente da manutenere e custodire) sono espressamente citati gli impianti elettrici, di illuminazione e di ventilazione. Premesso quanto sopra l'Ente Gestore, che non ha custodito adeguatamente e/o non ha ripristinato in tempi ragionevoli uno degli elementi fondanti la sicurezza in galleria, ha di fatto reso fuori norma la galleria stessa e l'abbassamento imposto della velocità di progetto in galleria può essere solo una soluzione transitoria ma non può essere mantenuta per lungo periodo. L'Ente Gestore deve, cioè, assicurare tempi di ripristino congrui..
Per tutto quanto sopra lo scrivente ritiene segnalare che la mancanza di illuminazione è da considerarsi insidia e concausa nel sinistro esaminato.”
In conclusione: il sinistro esaminato, come quasi tutti i sinistri in ambito autostradale, è avvenuto per cause e concause riconducibili ad entrambi i conducenti tuttavia anche la particolare situazione di pericolo del tunnel galleria al buio è da considerarsi concausa del sinistro in quanto il conducente deve aver avuto una sicura Controparte_5 situazione di panico e di difficoltà che lo ha indotto in errore sicuramente a causa del buio totale mentre il conducente del motociclo tamponante ha avuto un tempo di percezione più alto e quindi distanza di avvistamento disponibile inferiore alla distanza di avvistamento che ogni autostrada deve garantire, pertanto la concausa tecnica di mancanza di illuminazione ha gravato su entrambi i conducenti.”
Dunque, le argomentazioni del CTU del PM non lasciano dubbi circa la corresponsabilità di all'evento lesivo. Parte_1
Dunque la domanda in punto di An sebbene risulti fondata, va calibrata tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato stesso.
In ordine al quantum debeatur il CTU nominato così argomenta e conclude:
“La dinamica del sinistro della strada, dove è verosimile che l'infortunato abbia subito una brusca caduta al suolo, se accertata la veridicità del sinistro e dimostrata sufficiente efficienza lesiva, è compatibile con i lamentati postumi. Il nesso causale tra lesioni accertate e menomazioni, ai sensi della Legge n° 27 del 24 marzo 2012, articolo 32 comma 3-ter, è ammissibile sotto il profilo clinico ed è supportato da riscontro strumentale attendibile (frattura scomposta di femore e gamba sinistra, fratture costali multiple, ecc., ecc.).
Tali esiti sono obiettivamente evidenziabili nel periziato già sottoposto ad interventi chirurgici con riduzione
e sintesi delle fratture al femore e tibia a sinistra con F.E. + viti, fisiokinesiterapia riabilitativa, cure mediche
e riposo funzionale. Ritengo che la riduzione della validità psico-fisica del periziato in relazione allo stato anteriore all'evento traumatico patito, determina, sotto il profilo biologico, “Danno Biologico permanente
(danno alla salute), valutato secondo la criteriologia medico legale con riferimento ai nella Parte_3 misura del 40% (quaranta per cento) per i postumi funzionali e gli esiti cicatriziali sopra descritti. Tale evento traumatico, sulla base del criterio clinico-anamnestico, per effetto dello stato di malattia conseguito al sinistro della strada per cui è causa, determinò:
1-un periodo di inabilità temporanea biologica totale al 100
% pari a giorni 80 (ottanta) (ITA = 80), quale periodo di ricoveri ospedalieri e riposo domiciliare assoluto.
2- un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75 % pari a giorni 90 (novanta) (ITP 75% = 90), quale periodo malattia e di FKT riabilitativa e terapia medica.
3-un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% pari a giorni 150 (centocinquanta) (ITP 50% =150), quale periodo di terapia medica
e convalescenza. La limitazione funzionale a carico dell'arto inferiore sinistro non incide sulla attività lavorativa di impiegato. Non esistono, allegate agli atti processuali, ricevute e/ fatture di spese mediche sostenute. Non sono prevedibili spese mediche future.
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile, questo ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano, il danno risarcibile può quantificarsi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni
Percentuale di invalidità permanente 40%
Punto danno biologico € 6.204,45
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.102,23
Punto danno non patrimoniale € 9.306,68
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 150
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 215.915,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 323.872,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno
€ 377.851,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 9.200,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.625,00 Totale danno biologico temporaneo € 25.587,50
Totale generale: € 349.459,50
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, detta somma va dimezzata e da tale somma di danno civilistico cosi calcolata ,occorre sottrarre l'indennizzo erogato da
INAIL per le stesse componenti di danno;
occorre altresì sottrarre le somme già percepite dal danneggiato eventualmente da e comunque CP_2 di ogni altra somma percepita per lo stesso evento.
Va rigettata la richiesta di personalizzazione del danno alla luce di quanto sul punto accertato dal CTU e condiviso da questo ufficio:
“Relativamente alle osservazioni espresse dal legale di parte attrice, relative alla supposta non valorizzazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica del periziato a seguito delle sequele menomative patite nel corso del sinistro de quo, lo scrivente C.T.U. precisa quanto segue: Punto uno: in primo luogo il periziato non risulta essere tesserato come allenatore e/o giocatore professionista di pallacanestro e come tale non può, in assenza di dimostrata attività lavorativa, considerarsi tale attività come fonte di guadagno. Essendo dilettante, anzi per usare un termine più consono “amateaur”, la eventuale limitazione alla pratica della pallacanestro fa parte delle limitazioni alla attività di tempo libero
e/o di svago e come tali trova soddisfazione nella valutazione del danno biologico permanente nella sua più ampia accezione del termine, come già individuato in relazione. Punto secondo: relativamente alla incidenza sulla sua effettiva attività lavorativa di autista presso l'Arcivescovado di Catania, non è stato dichiarato o dimostrato alcun demansionamento di categoria, spostamento di incarico o riduzione dell'attività lavorativa in seguito all'incidente tale da inficiare sulla sua capacità di guadagno a seguito di tale incidente risultando, anzi, la normale ripresa della attività lavorativa precedente al termine dei periodi di convalescenza”.
Relativamente alle spese di lite, si ritiene compensarle in ragione del concorso di colpa;
solo le spese di CTU, per come liquidate con altro provvedimento, restano nella misura del 50% in capo a ciascuna parte
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa Patrizia Fugallo
Definitivamente decidendo reictis adversis
Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva
-Conseguentemente condanna in persona del suo legale rapp.te CP_1 pro tempore e risarcire a la somma di euro 349.459.50 e per Parte_1 quanto detto in parte motiva, da dimezzare e poi da cui sottrarre l'indennizzo erogato da INAIL per le stesse componenti di danno;
da cui altresì sottrarre le somme già percepite eventualmente dal danneggiato da e comunque ogni altra somma percepita per lo stesso evento. CP_2 Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Si ritiene compensare le spese di lite in ragione del sussistente accertato concorso di colpa;
solo le spese di CTU, per come liquidate con altro provvedimento, restano nella misura del 50% in capo a ciascuna parte.
Così deciso
Siracusa 19.09.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Patrizia Fugallo