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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 926
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai sigg. ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 926/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Adriana Giacalone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' CP_1 C.F._2
Avv. Daniele Lombardo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini
ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 16.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.08.2022, la sig.ra adiva codesto Tribunale al fine di ottenere lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il sig. a Ravenna, in data 02.01.1994, dalla cui CP_1 unione sono nate due figlie, e oggi entrambe maggiorenni, ma solo la prima anche economicamente Per_1 Per_2 indipendente.
1 Esponeva la ricorrente che il Tribunale di Trapani, con decreto n. cron. 6536/2020 del 07.07.2020, omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e successivo verbale di udienza presidenziale, il quale prevedeva l'affidamento della figlia minore della coppia, ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 presso i nonni materni, con ampio diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, veniva posto a carico dell'odierno convenuto l'obbligo di versare al nonno materno, , la somma di € 200,00 a titolo Persona_3 di contributo per il mantenimento della predetta figlia.
La ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio.
La ricorrente, con il prefato atto introduttivo, a fronte delle mutate esigenze e delle accresciute necessità della figlia rispetto a quanto disposto nella omologata separazione, domandava aumentarsi l'assegno di mantenimento Per_2 in favore della stessa nella misura di € 300,00 mensili, ed inoltre domandava porsi a carico del convenuto un assegno divorzile di € 200,00 mensili in suo favore, poiché priva di occupazione lavorativa in ragione delle precarie condizioni di salute.
Con comparsa del 12.01.2023 si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale, pur aderendo CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio de quo, contestava tutto quanto sostenuto dalla ricorrente. In particolare, contestava il richiesto aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, ritenuto incompatibile con la scarsa capacità economica dello stesso, oltre che la domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente, ritenendo non provata la permanenza di una patologia invalidante al lavoro a carico della stessa.
Lo stesso chiedeva, pertanto, confermarsi tutte le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
All'udienza presidenziale del 13.01.2023 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, all'esito della stessa, il
Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sullo status
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. cron. 6536/2020 del 07.07.2020, reso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento n. 926/2020 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
§
2 Sulle determinazioni relative alla figlia Per_2
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento della figlia, giova osservare che l'intervenuta maggiore età di esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo affidamento, così come alle visite del Per_2 genitore non collocatario.
Per ciò che attiene, invece, alla questione relativa al mantenimento della predetta, nei cui confronti il Presidente
del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo
Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente, a fronte delle maggiori esigenze della figlia domandava aumentarsi Per_2
l'assegno di mantenimento in favore della stessa nella misura di € 300,00 mensili;
il convenuto, dal canto suo, domandava confermarsi invece le condizioni di cui al decreto di omologa, asserendo di non poter far fronte al richiesto aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a causa della precaria condizione economica dello stesso.
Con l'ordinanza presidenziale del 13.01.2023 il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione, con la quale veniva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia ella misura Per_2 di € 200,00 mensili, oltre al 50% per le spese straordinarie necessitate.
A parere del Collegio tale importo può essere definitivamente confermato, tenuto conto che appare comunque proporzionato alle esigenze di vita della ragazza e congruo rispetto alle effettive capacità economiche e reddituali del convenuto, che lavora a Malta come muratore e deve ivi anche sostenere i relativi costi di vita, tanto più che la medesima previsione era stata fissata in sede di separazione ed anche confermata provvisoriamente con l'ordinanza presidenziale di divorzio, provvedimenti che non risultano essere neppure mai stati impugnati dalla ricorrente.
Non può nemmeno trascurarsi la circostanza che la ricorrente ha preteso un aumento per il mantenimento della figlia non avendo neppure attestato la insorgenza di un incremento di costi o di spese per le necessità Per_2 della stessa rispetto alla data della separazione o dell'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio che ne confermava le statuizioni.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 13.01.2023, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nei confronti della figlia ella misura di € 200,00 mensili, Per_2 oltre comunque al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, purché previamente concordate e documentate.
§
Sull'assegno divorzile
La domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra è infondata e deve pertanto essere respinta. Parte_1
Nel caso di specie, la ricorrente ha domandato corrispondersi in suo favore l'assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili in ragione dello stato di salute della stessa e dell'impossibilità di svolgere attività lavorativa. Il convenuto,
3 dal canto suo, ha domandato il rigetto della superiore domanda, sul presupposto che parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di una patologia incompatibile con la assunzione di una occupazione lavorativa.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno
di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ad ogni modo, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In proposito, non vi è prova di un'effettiva sperequazione fra i redditi delle parti, atteso che la non ha fornito Parte_1 alcuna prova in ordine all'eventuale peggioramento delle sue condizioni reddituali rispetto alla data della separazione, avendo omesso di produrre qualsiasi documentazione economico-reddituale e con ciò non consentendo, pertanto, di ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza nell'ottica di poter dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno divorzile richiesto.
Né in senso contrario può prestarsi fede a quanto emerge dalla documentazione allegata dalla sua difesa, attestante il disturbo di tipo psicologico del quale lei soffrirebbe, che la renderebbe inabile allo svolgimento di attività lavorativa ed incapace di provvedere personalmente al proprio sostentamento. Sul punto, infatti, si rileva che in sede di accordi omologati nulla era stato disposto circa l'assegno di mantenimento in favore della moglie, nonostante l'insorgenza della patologia risalirebbe ad un periodo ben antecedente la stessa separazione dei coniugi (cfr. verbale di primo accertamento in atti).
4 Ed invero, dalla documentazione versata in atti emerge un verbale di primo accertamento di invalidità avente data 11 febbraio 2009, con percentuale di invalidità pari all'80%, oltre che documentazione giudiziaria del 2013 (cfr. allegato n.
4 “decreti Trib. Min.” del ricorso introduttivo) afferente alla procedura di affidamento delle figlie minori, dal cui contenuto si evince la natura della patologia della quale soffriva la ricorrente. Depositi, questi ultimi, risalenti alla fase introduttiva del presente giudizio. Tale documentazione, proprio perché avente data antecedente, non solo al presente giudizio di divorzio ma addirittura alla separazione dei coniugi, non è in grado di provare la sopravvenienza di circostanze peggiorative in ordine alla inabilità della ricorrente ed alla necessità di un aiuto economico da parte del convenuto.
L'unica documentazione medica relativamente più recente è la relazione a firma della dottoressa (medico facente Per_4 parte del CSM che aveva in carico la ricorrente all'epoca della sottoscrizione), nella quale si dà atto della difficoltà che la stessa rinverrebbe nel reperire e mantenere una occupazione lavorativa. Tuttavia, osserva il Collegio come anche la superiore documentazione medica prodotta - la cui data non è ben visibile, a differenza del numero di protocollo
(206/2023) – non prova nulla in ordine alla permanenza ed all'attualità della patologia, né che la stessa sia (ancora) altamente invalidante.
Sotto altro profilo, non può nemmeno trascurarsi l'opacità della situazione reddituale delle parti, le quali non hanno depositato alcuna documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, con ciò non consentendo di ricostruire la loro reale situazione economica. Il convenuto, nel corso del giudizio, ha depositato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2022 pari ad € 10.805,00 (contro l'importo di € 10.893,00 relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente),
con ciò potendosi pertanto presumere la permanenza delle stesse condizioni ivi attestate, sulle quali gravano i costi di vita derivanti dal trasferimento a Malta per motivi di lavoro. Per quanto riguarda la ricorrente, invece, unico elemento di valutazione in atti, è la dichiarazione resa dalla stessa in sede di udienza presidenziale, ove dichiarava di percepire un assegno di invalidità pari ad € 250,00 mensili. Tale dichiarazione, poiché riferita alla fase iniziale del procedimento de quo, non consente di ricostruire l'effettiva situazione reddituale né di escludere la probabile percezione di ulteriori emolumenti da parte della stessa, non avendo del resto informazioni aggiornate sullo stato di invalidità della stessa. Nei successivi scritti difensivi la stessa riferiva di poter contare unicamente sulla pensione di invalidità civile, nonché sul sostegno, anche economico, offerto dagli anziani genitori.
Nella fattispecie in esame manca, pertanto, la prospettazione di ogni elemento utile ai fini della valutazione del diritto all'assegno divorzile -nel senso chiarito dal S.C- in favore della resistente, venendo di contro invocato un diritto al mantenimento estraneo all'assetto dei rapporti post matrimoniali.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue che la ricorrente, seppur affetta da una patologia che certamente incide negativamente sul suo stile di vita, non può, dunque, essere ritenuta legittimata ad ottenere l'assegno divorzile da parte del convenuto.
Ritiene, dunque, questo Collegio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, la cui domanda, pertanto, deve essere rigettata.
§
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 in considerazione della natura e della complessità della controversia, delle attività effettivamente espletate nonché
del valore della stessa.
Ritiene il Collegio di poter porre 1/3 delle spese di lite a carico della ricorrente - in ragione del rigetto delle domande di natura economica - e la compensazione del rimanente 2/3 tra le parti, tenuto comunque conto della natura della causa e dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di divorzio.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 02.01.1994 a Ravenna, tra
[...]
e atto trascritto negli uffici del Registro Civile del suddetto Parte_1 CP_1
Comune, atto n. 2, Parte I, Anno 1994;
2. RIGETTA la domanda di assegno divorzile nei suoi confronti avanzata dalla ricorrente;
3. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 direttamente alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di euro Per_2
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché documentate;
4. CONDANNA la sig.ra alla rifusione a favore del convenuto di 1/3 delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in complessivi € 2.906,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA e CPA come per legge;
COMPENSA tra le parti il restante 2/3 delle spese, complessivamente sopra indicate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 7.3.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai sigg. ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 926/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Adriana Giacalone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' CP_1 C.F._2
Avv. Daniele Lombardo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini
ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 16.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.08.2022, la sig.ra adiva codesto Tribunale al fine di ottenere lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il sig. a Ravenna, in data 02.01.1994, dalla cui CP_1 unione sono nate due figlie, e oggi entrambe maggiorenni, ma solo la prima anche economicamente Per_1 Per_2 indipendente.
1 Esponeva la ricorrente che il Tribunale di Trapani, con decreto n. cron. 6536/2020 del 07.07.2020, omologava la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e successivo verbale di udienza presidenziale, il quale prevedeva l'affidamento della figlia minore della coppia, ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 presso i nonni materni, con ampio diritto di visita del padre;
dal punto di vista economico, veniva posto a carico dell'odierno convenuto l'obbligo di versare al nonno materno, , la somma di € 200,00 a titolo Persona_3 di contributo per il mantenimento della predetta figlia.
La ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio.
La ricorrente, con il prefato atto introduttivo, a fronte delle mutate esigenze e delle accresciute necessità della figlia rispetto a quanto disposto nella omologata separazione, domandava aumentarsi l'assegno di mantenimento Per_2 in favore della stessa nella misura di € 300,00 mensili, ed inoltre domandava porsi a carico del convenuto un assegno divorzile di € 200,00 mensili in suo favore, poiché priva di occupazione lavorativa in ragione delle precarie condizioni di salute.
Con comparsa del 12.01.2023 si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale, pur aderendo CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio de quo, contestava tutto quanto sostenuto dalla ricorrente. In particolare, contestava il richiesto aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, ritenuto incompatibile con la scarsa capacità economica dello stesso, oltre che la domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente, ritenendo non provata la permanenza di una patologia invalidante al lavoro a carico della stessa.
Lo stesso chiedeva, pertanto, confermarsi tutte le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
All'udienza presidenziale del 13.01.2023 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, all'esito della stessa, il
Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sullo status
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. cron. 6536/2020 del 07.07.2020, reso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento n. 926/2020 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
§
2 Sulle determinazioni relative alla figlia Per_2
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento della figlia, giova osservare che l'intervenuta maggiore età di esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo affidamento, così come alle visite del Per_2 genitore non collocatario.
Per ciò che attiene, invece, alla questione relativa al mantenimento della predetta, nei cui confronti il Presidente
del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo
Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente, a fronte delle maggiori esigenze della figlia domandava aumentarsi Per_2
l'assegno di mantenimento in favore della stessa nella misura di € 300,00 mensili;
il convenuto, dal canto suo, domandava confermarsi invece le condizioni di cui al decreto di omologa, asserendo di non poter far fronte al richiesto aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a causa della precaria condizione economica dello stesso.
Con l'ordinanza presidenziale del 13.01.2023 il Presidente confermava le condizioni di cui alla separazione, con la quale veniva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia ella misura Per_2 di € 200,00 mensili, oltre al 50% per le spese straordinarie necessitate.
A parere del Collegio tale importo può essere definitivamente confermato, tenuto conto che appare comunque proporzionato alle esigenze di vita della ragazza e congruo rispetto alle effettive capacità economiche e reddituali del convenuto, che lavora a Malta come muratore e deve ivi anche sostenere i relativi costi di vita, tanto più che la medesima previsione era stata fissata in sede di separazione ed anche confermata provvisoriamente con l'ordinanza presidenziale di divorzio, provvedimenti che non risultano essere neppure mai stati impugnati dalla ricorrente.
Non può nemmeno trascurarsi la circostanza che la ricorrente ha preteso un aumento per il mantenimento della figlia non avendo neppure attestato la insorgenza di un incremento di costi o di spese per le necessità Per_2 della stessa rispetto alla data della separazione o dell'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio che ne confermava le statuizioni.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questo Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 13.01.2023, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nei confronti della figlia ella misura di € 200,00 mensili, Per_2 oltre comunque al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, purché previamente concordate e documentate.
§
Sull'assegno divorzile
La domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra è infondata e deve pertanto essere respinta. Parte_1
Nel caso di specie, la ricorrente ha domandato corrispondersi in suo favore l'assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili in ragione dello stato di salute della stessa e dell'impossibilità di svolgere attività lavorativa. Il convenuto,
3 dal canto suo, ha domandato il rigetto della superiore domanda, sul presupposto che parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di una patologia incompatibile con la assunzione di una occupazione lavorativa.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno
di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ad ogni modo, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In proposito, non vi è prova di un'effettiva sperequazione fra i redditi delle parti, atteso che la non ha fornito Parte_1 alcuna prova in ordine all'eventuale peggioramento delle sue condizioni reddituali rispetto alla data della separazione, avendo omesso di produrre qualsiasi documentazione economico-reddituale e con ciò non consentendo, pertanto, di ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza nell'ottica di poter dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno divorzile richiesto.
Né in senso contrario può prestarsi fede a quanto emerge dalla documentazione allegata dalla sua difesa, attestante il disturbo di tipo psicologico del quale lei soffrirebbe, che la renderebbe inabile allo svolgimento di attività lavorativa ed incapace di provvedere personalmente al proprio sostentamento. Sul punto, infatti, si rileva che in sede di accordi omologati nulla era stato disposto circa l'assegno di mantenimento in favore della moglie, nonostante l'insorgenza della patologia risalirebbe ad un periodo ben antecedente la stessa separazione dei coniugi (cfr. verbale di primo accertamento in atti).
4 Ed invero, dalla documentazione versata in atti emerge un verbale di primo accertamento di invalidità avente data 11 febbraio 2009, con percentuale di invalidità pari all'80%, oltre che documentazione giudiziaria del 2013 (cfr. allegato n.
4 “decreti Trib. Min.” del ricorso introduttivo) afferente alla procedura di affidamento delle figlie minori, dal cui contenuto si evince la natura della patologia della quale soffriva la ricorrente. Depositi, questi ultimi, risalenti alla fase introduttiva del presente giudizio. Tale documentazione, proprio perché avente data antecedente, non solo al presente giudizio di divorzio ma addirittura alla separazione dei coniugi, non è in grado di provare la sopravvenienza di circostanze peggiorative in ordine alla inabilità della ricorrente ed alla necessità di un aiuto economico da parte del convenuto.
L'unica documentazione medica relativamente più recente è la relazione a firma della dottoressa (medico facente Per_4 parte del CSM che aveva in carico la ricorrente all'epoca della sottoscrizione), nella quale si dà atto della difficoltà che la stessa rinverrebbe nel reperire e mantenere una occupazione lavorativa. Tuttavia, osserva il Collegio come anche la superiore documentazione medica prodotta - la cui data non è ben visibile, a differenza del numero di protocollo
(206/2023) – non prova nulla in ordine alla permanenza ed all'attualità della patologia, né che la stessa sia (ancora) altamente invalidante.
Sotto altro profilo, non può nemmeno trascurarsi l'opacità della situazione reddituale delle parti, le quali non hanno depositato alcuna documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, con ciò non consentendo di ricostruire la loro reale situazione economica. Il convenuto, nel corso del giudizio, ha depositato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2022 pari ad € 10.805,00 (contro l'importo di € 10.893,00 relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente),
con ciò potendosi pertanto presumere la permanenza delle stesse condizioni ivi attestate, sulle quali gravano i costi di vita derivanti dal trasferimento a Malta per motivi di lavoro. Per quanto riguarda la ricorrente, invece, unico elemento di valutazione in atti, è la dichiarazione resa dalla stessa in sede di udienza presidenziale, ove dichiarava di percepire un assegno di invalidità pari ad € 250,00 mensili. Tale dichiarazione, poiché riferita alla fase iniziale del procedimento de quo, non consente di ricostruire l'effettiva situazione reddituale né di escludere la probabile percezione di ulteriori emolumenti da parte della stessa, non avendo del resto informazioni aggiornate sullo stato di invalidità della stessa. Nei successivi scritti difensivi la stessa riferiva di poter contare unicamente sulla pensione di invalidità civile, nonché sul sostegno, anche economico, offerto dagli anziani genitori.
Nella fattispecie in esame manca, pertanto, la prospettazione di ogni elemento utile ai fini della valutazione del diritto all'assegno divorzile -nel senso chiarito dal S.C- in favore della resistente, venendo di contro invocato un diritto al mantenimento estraneo all'assetto dei rapporti post matrimoniali.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue che la ricorrente, seppur affetta da una patologia che certamente incide negativamente sul suo stile di vita, non può, dunque, essere ritenuta legittimata ad ottenere l'assegno divorzile da parte del convenuto.
Ritiene, dunque, questo Collegio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, la cui domanda, pertanto, deve essere rigettata.
§
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 in considerazione della natura e della complessità della controversia, delle attività effettivamente espletate nonché
del valore della stessa.
Ritiene il Collegio di poter porre 1/3 delle spese di lite a carico della ricorrente - in ragione del rigetto delle domande di natura economica - e la compensazione del rimanente 2/3 tra le parti, tenuto comunque conto della natura della causa e dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di divorzio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 02.01.1994 a Ravenna, tra
[...]
e atto trascritto negli uffici del Registro Civile del suddetto Parte_1 CP_1
Comune, atto n. 2, Parte I, Anno 1994;
2. RIGETTA la domanda di assegno divorzile nei suoi confronti avanzata dalla ricorrente;
3. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 direttamente alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di euro Per_2
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché documentate;
4. CONDANNA la sig.ra alla rifusione a favore del convenuto di 1/3 delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in complessivi € 2.906,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA e CPA come per legge;
COMPENSA tra le parti il restante 2/3 delle spese, complessivamente sopra indicate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 7.3.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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