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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 338/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 24/03/2025 da nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] (C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Noemi Vanni del Foro di Ascoli Piceno, E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Benedetto del Tronto alla Via Torre Guelfa n. 1 (C.F. ), C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Rollino del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07/04/2025 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/03/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 03/06/2000 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in San
Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nascevano tre figli: nata il [...] ad [...], Per_1
ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
, nata il [...] Per_2
a San Benedetto del Tronto, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
, nato il [...] a [...], minorenne. Per_3
- la famiglia fissava la residenza anagrafica in San Benedetto del Tronto Via della Torre
Guelfa n. 1, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi, attualmente assegnato alla sig.ra Controparte_1
- tra le parti, in data 10/03/2021 interveniva separazione legale, giusta sentenza di separazione del Tribunale di Ascoli Piceno n. 187/2021;
- successivamente alla separazione i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale degli stessi.
- Attualmente tutti i figli, di cui solo il più piccolo ancora minorenne, sono collocati presso la madre e risiedono con la stessa nella casa familiare sita in San Benedetto del
Tronto Via Torre Guelfa n. 1;
- le parti rappresentavano, inoltre, che: - la sig.ra ha raggiunto una CP_1
adeguata capacità reddituale e, pertanto, ha rinunciato a richiedere l'assegno divorzile;
la figlia maggiore attualmente studentessa universitaria e lavoratrice, essendo Per_1
divenuta economicamente autosufficiente, non ha più diritto ad alcun mantenimento da parte dei genitori;
il sig. ha rinunciato a richiedere alla il Pt_1 CP_1
rimborso della quota delle spese straordinarie universitarie (tasse, alloggio etc) sino ad oggi da lui interamente sostenute per le figlie e così come ha Per_1 Per_2
rinunciato a richiedere alla sig.ra le spese straordinarie universitarie che CP_1
decidesse di anticipare integralmente sempre per le figlie e per il Per_1 Per_2
futuro così come le spese straordinarie universitarie che decidesse di anticipare integralmente per il figlio qualora questo ultimo nel futuro scegliesse di Per_3
intraprendere un percorso universitario fuori sede;
- la sig.ra , tenuto conto che l'abitazione familiare è dotata di due box auto CP_1
non collegati internamente all'abitazione, e tenuto altresì conto che almeno uno dei due garage non costituisce elemento essenziale per il godimento dell'immobile in quanto non destinato al servizio dell'immobile stesso, ha rinunciato all'assegnazione di uno dei due garage, in seguito meglio individuato nel ricorso, in favore del sig. Parte_1
che ne diventa, pertanto, unico assegnatario;
[...]
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
✓ Il figlio minore , che il prossimo 12 settembre 2025 compirà 18 anni e Per_3
raggiungerà quindi la maggiore età, sarà affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
✓ La prole avrà la residenza abituale presso la casa familiare sita in San Benedetto del
Tronto alla Via Torre Guelfa n. 1 che rimarrà assegnata alla sig.ra Controparte_1
con ogni arredo e pertinenza, ad esclusione del garage situato al piano sottostrada dell'abitazione coniugale, così censito al Catasto Fabbricati del Comune di San
Benedetto del Tronto: locale ad uso garage posto al piano sottostrada, distinto al Foglio
27, Particella 1004, Sub. 8, Categ. C/6, Classe 3, mq. 19, R.C.E. 74,58, che viene assegnato in via esclusiva al sig. con tutto ciò che si trova in esso Parte_1
contenuto;
✓ Considerata l'età del figlio minore , quasi diciottenne, gli incontri saranno Per_3
concordati direttamente tra il padre e il figlio;
✓ Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della prole, la somma mensile di euro 220,00 per la figlia
, che con il presente atto la madre si impegna a versare immediatamente al Per_2
ricevimento e nella sua interezza sul c/c personale intestato alla figlia quando la stessa
è fuori sede per l'università, ed euro 250,00 per il figlio , da rivalutarsi Per_3
annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico alle coordinate bancarie già note al sig. Pt_1
✓ Le spese straordinarie relative ai figli e saranno a carico di Per_2 Per_3
entrambi i genitori nella seguente misura: il 25% a carico della sig.ra ed il CP_1
75% a carico del sig. Quello di essi che le avrà anticipate avrà quindi diritto Pt_1
di ripeterne dall'altro la quota prevista, previa esibizione delle relative ricevute di spesa o fatture;
l'assunzione di tali spese straordinarie, di valore pari o superiore ad Euro
100,00, dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori, pena, in difetto, il mancato rimborso di quanto a tale titolo anticipato dalla madre o dal padre. Per la individuazione delle spese da considerarsi straordinarie, le parti si riportano al
Protocollo Distrettuale della Regione Marche, che dichiarano di aver letto e di approvare, e che allegano al presente atto;
✓ Il sig. rinuncia a richiedere alla il rimborso della quota delle Pt_1 CP_1
spese straordinarie universitarie (tasse, alloggio etc) sino ad oggi da lui interamente sostenute per le figlie e così come rinuncia a richiedere alla sig.ra Per_1 Per_2
le spese straordinarie universitarie che decidesse di anticipare CP_1
integralmente sempre per le figlie e per il futuro così come le spese Per_1 Per_2 straordinarie universitarie che decidesse di anticipare integralmente per il figlio qualora questo ultimo nel futuro scegliesse di intraprendere un percorso Per_3
universitario fuori sede;
✓ I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti con rinuncia, dunque, da parte della signora all'assegno divorzile ed alla quota di indennità di fine rapporto percepita CP_1
o da percepire dal;
Parte_1
✓ Data la maggiore età della figlia e della sua raggiunta indipendenza Per_1
economica, il non è più tenuto a versare alla signora l'assegno a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento in favore di Parte_2
✓ L'assegno unico universale relativo ai figli sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
✓ Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28/05/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con ordinanza del 09/06/2025, il Collegio rilevava che le parti chiedevano che un garage, costituente pertinenza della casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi e la quale era già stata assegnata, in sede di separazione, alla moglie, fosse assegnato al e che l'assegnazione della casa coniugale è possibile soltanto a Pt_1
tutela dei figli minori o, se maggiorenni, non ancora autonomi economicamente nonché che tale previsione si estende anche alle pertinenze;
pertanto, ritenuto che il godimento dell'immobile da parte del dovesse essere eventualmente concordato fra i Pt_1 coniugi ad altro titolo, fissava per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, dott.ssa Rita De Angelis, l'udienza del 26/06/2025.
In quella sede, i coniugi modificavano l'accordo nel senso che rinunciavano alla richiesta di omologa delle condizioni limitatamente all'assegnazione del garage, riservandosi di regolamentare tale aspetto in separata sede, sicché il Giudice relatore, preso atto di tale rinuncia, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, tenuto conto della sopravvenuta rinuncia all'assegnazione del garage in favore del Pt_1
appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 03/06/2000 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000 al N. 25 Parte 2 Serie A deleg. 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte, ad eccezione dell'assegnazione del garage, a cui le parti hanno espressamente rinunciato;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno7/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 338/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 24/03/2025 da nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] (C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Noemi Vanni del Foro di Ascoli Piceno, E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Benedetto del Tronto alla Via Torre Guelfa n. 1 (C.F. ), C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Rollino del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07/04/2025 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/03/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 03/06/2000 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in San
Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nascevano tre figli: nata il [...] ad [...], Per_1
ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
, nata il [...] Per_2
a San Benedetto del Tronto, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
, nato il [...] a [...], minorenne. Per_3
- la famiglia fissava la residenza anagrafica in San Benedetto del Tronto Via della Torre
Guelfa n. 1, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi, attualmente assegnato alla sig.ra Controparte_1
- tra le parti, in data 10/03/2021 interveniva separazione legale, giusta sentenza di separazione del Tribunale di Ascoli Piceno n. 187/2021;
- successivamente alla separazione i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale degli stessi.
- Attualmente tutti i figli, di cui solo il più piccolo ancora minorenne, sono collocati presso la madre e risiedono con la stessa nella casa familiare sita in San Benedetto del
Tronto Via Torre Guelfa n. 1;
- le parti rappresentavano, inoltre, che: - la sig.ra ha raggiunto una CP_1
adeguata capacità reddituale e, pertanto, ha rinunciato a richiedere l'assegno divorzile;
la figlia maggiore attualmente studentessa universitaria e lavoratrice, essendo Per_1
divenuta economicamente autosufficiente, non ha più diritto ad alcun mantenimento da parte dei genitori;
il sig. ha rinunciato a richiedere alla il Pt_1 CP_1
rimborso della quota delle spese straordinarie universitarie (tasse, alloggio etc) sino ad oggi da lui interamente sostenute per le figlie e così come ha Per_1 Per_2
rinunciato a richiedere alla sig.ra le spese straordinarie universitarie che CP_1
decidesse di anticipare integralmente sempre per le figlie e per il Per_1 Per_2
futuro così come le spese straordinarie universitarie che decidesse di anticipare integralmente per il figlio qualora questo ultimo nel futuro scegliesse di Per_3
intraprendere un percorso universitario fuori sede;
- la sig.ra , tenuto conto che l'abitazione familiare è dotata di due box auto CP_1
non collegati internamente all'abitazione, e tenuto altresì conto che almeno uno dei due garage non costituisce elemento essenziale per il godimento dell'immobile in quanto non destinato al servizio dell'immobile stesso, ha rinunciato all'assegnazione di uno dei due garage, in seguito meglio individuato nel ricorso, in favore del sig. Parte_1
che ne diventa, pertanto, unico assegnatario;
[...]
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
✓ Il figlio minore , che il prossimo 12 settembre 2025 compirà 18 anni e Per_3
raggiungerà quindi la maggiore età, sarà affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
✓ La prole avrà la residenza abituale presso la casa familiare sita in San Benedetto del
Tronto alla Via Torre Guelfa n. 1 che rimarrà assegnata alla sig.ra Controparte_1
con ogni arredo e pertinenza, ad esclusione del garage situato al piano sottostrada dell'abitazione coniugale, così censito al Catasto Fabbricati del Comune di San
Benedetto del Tronto: locale ad uso garage posto al piano sottostrada, distinto al Foglio
27, Particella 1004, Sub. 8, Categ. C/6, Classe 3, mq. 19, R.C.E. 74,58, che viene assegnato in via esclusiva al sig. con tutto ciò che si trova in esso Parte_1
contenuto;
✓ Considerata l'età del figlio minore , quasi diciottenne, gli incontri saranno Per_3
concordati direttamente tra il padre e il figlio;
✓ Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della prole, la somma mensile di euro 220,00 per la figlia
, che con il presente atto la madre si impegna a versare immediatamente al Per_2
ricevimento e nella sua interezza sul c/c personale intestato alla figlia quando la stessa
è fuori sede per l'università, ed euro 250,00 per il figlio , da rivalutarsi Per_3
annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico alle coordinate bancarie già note al sig. Pt_1
✓ Le spese straordinarie relative ai figli e saranno a carico di Per_2 Per_3
entrambi i genitori nella seguente misura: il 25% a carico della sig.ra ed il CP_1
75% a carico del sig. Quello di essi che le avrà anticipate avrà quindi diritto Pt_1
di ripeterne dall'altro la quota prevista, previa esibizione delle relative ricevute di spesa o fatture;
l'assunzione di tali spese straordinarie, di valore pari o superiore ad Euro
100,00, dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori, pena, in difetto, il mancato rimborso di quanto a tale titolo anticipato dalla madre o dal padre. Per la individuazione delle spese da considerarsi straordinarie, le parti si riportano al
Protocollo Distrettuale della Regione Marche, che dichiarano di aver letto e di approvare, e che allegano al presente atto;
✓ Il sig. rinuncia a richiedere alla il rimborso della quota delle Pt_1 CP_1
spese straordinarie universitarie (tasse, alloggio etc) sino ad oggi da lui interamente sostenute per le figlie e così come rinuncia a richiedere alla sig.ra Per_1 Per_2
le spese straordinarie universitarie che decidesse di anticipare CP_1
integralmente sempre per le figlie e per il futuro così come le spese Per_1 Per_2 straordinarie universitarie che decidesse di anticipare integralmente per il figlio qualora questo ultimo nel futuro scegliesse di intraprendere un percorso Per_3
universitario fuori sede;
✓ I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti con rinuncia, dunque, da parte della signora all'assegno divorzile ed alla quota di indennità di fine rapporto percepita CP_1
o da percepire dal;
Parte_1
✓ Data la maggiore età della figlia e della sua raggiunta indipendenza Per_1
economica, il non è più tenuto a versare alla signora l'assegno a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento in favore di Parte_2
✓ L'assegno unico universale relativo ai figli sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
✓ Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28/05/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con ordinanza del 09/06/2025, il Collegio rilevava che le parti chiedevano che un garage, costituente pertinenza della casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi e la quale era già stata assegnata, in sede di separazione, alla moglie, fosse assegnato al e che l'assegnazione della casa coniugale è possibile soltanto a Pt_1
tutela dei figli minori o, se maggiorenni, non ancora autonomi economicamente nonché che tale previsione si estende anche alle pertinenze;
pertanto, ritenuto che il godimento dell'immobile da parte del dovesse essere eventualmente concordato fra i Pt_1 coniugi ad altro titolo, fissava per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, dott.ssa Rita De Angelis, l'udienza del 26/06/2025.
In quella sede, i coniugi modificavano l'accordo nel senso che rinunciavano alla richiesta di omologa delle condizioni limitatamente all'assegnazione del garage, riservandosi di regolamentare tale aspetto in separata sede, sicché il Giudice relatore, preso atto di tale rinuncia, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, tenuto conto della sopravvenuta rinuncia all'assegnazione del garage in favore del Pt_1
appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 03/06/2000 a San Benedetto del Tronto (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000 al N. 25 Parte 2 Serie A deleg. 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte, ad eccezione dell'assegnazione del garage, a cui le parti hanno espressamente rinunciato;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno7/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi