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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10559 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, all'esito della discussione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio all'udienza del 11/11/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 6921/2023 R.G.; causa pendente tra:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Di Micco C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Crispano (NA), alla via provinciale Aversa n. 3, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
Partita IVA di Gruppo , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
SI NO (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n.
201, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_2
PARTE OPPOSTA
NONCHÈ
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
CO Di ST (C.F.: ) in virtù di mandato C.F._4 in atti, elett.te dom.ta in Mugnano di Napoli (NA), viale Mons. A.
Menna n. 14, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 24/02/2023
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l'ente Pt_1
e la Controparte_2 Controparte_1
spiegando opposizione in relazione al credito
[...] consacrato nella cartella di pagamento n. 02820190052671872001, dell'importo di euro 212.410,54 vantato dalla
[...] per agevolazioni concesse ai sensi Controparte_1 della legge n. 662 del 1996.
Parte opponente deduceva l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione, in ragione, innanzitutto, della mancanza di un titolo esecutivo sotteso alla cartella opposta;
sosteneva, in particolare, l'inapplicabilità della procedura di riscossione mediante ruolo per il recupero dei crediti sottesi alla cartella opposta, evidenziando come il D. Lgs. n.
123/1998 ne prevedesse il ricorso solo in caso di restituzione dei finanziamenti dovuta a revoca degli interventi concessi e non per mero inadempimento;
precisava, invero, che la procedura di riscossione mediante ruolo disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 era
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sì utilizzabile anche per il recupero di somme liquidate all'esito dell'escussione delle garanzie concesse ai sensi della legge n. 662 del
1996, ma che – ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999 – sarebbe stata necessaria la previa formazione di un titolo esecutivo, trattandosi di crediti di natura privatistica;
postulava, quindi,
l'origine privatistica delle pretese creditorie azionate con la cartella opposta ed eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione;
deduceva, altresì, la carenza di potere dell' a procedere in executivis nei confronti Controparte_3 dell'opponente, stante la propria residenza nel comune di Quarto
(NA), al di fuori, dunque, della circoscrizione territoriale di competenza della provincia di;
in ultimo eccepiva, quale CP_3 fideiussore del credito, la propria liberazione dall'obbligo di adempimento della prestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957
c.c., stante la decadenza del creditore nei propri confronti, per non avere la banca avanzato alcuna istanza di pagamento nel termine di sei mesi dall'estinzione dell'obbligazione principale.
Si costituiva l , la quale eccepiva, Controparte_2 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che i motivi di opposizione formulati erano tutti attinenti la sussistenza o meno di valido titolo esecutivo e, quindi, ad attività di esclusiva responsabilità dell'ente creditore;
relativamente all'asserita carenza di potere dell' a procedere in executivis nei CP_3 CP_3 confronti dell'opponente, eccepiva l'infondatezza della spiegata eccezione, asserendo che l'esercizio dell'attività di riscossione avrebbe carattere nazionale e non vi sarebbe, dunque, alcuna correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del Concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto al ruolo;
relativamente, poi, all'eccepita inesistenza del titolo esecutivo sotteso alla cartella opposta, ne deduceva l'infondatezza, atteso che il credito derivante
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dall'omesso adempimento di finanziamento garantito dal fondo costituiva senz'altro titolo per la diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute ai sensi della normativa speciale dettata in materia;
concludeva, pertanto, per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva o, in via subordinata, per l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva altresì la Controparte_1
la quale deduceva di essere convenzionalmente
[...] preposta dal Ministero dello Sviluppo Economico alla gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n.
662 del 1996 e che, in base alla normativa speciale di riferimento, si era surrogata nella posizione dell'originario creditore per il recupero delle somme risultanti dall'escussione del fondo di garanzia;
precisava, al riguardo, che si era surrogata nella posizione creditoria dell'istituto di credito, il quale, a propria volta, aveva escusso la garanzia prestata a seguito del finanziamento concesso a
[...]
; eccepiva, poi, che a differenza di quanto sostenuto da parte Pt_1 opponente, la natura del fondo di garanzia e dei crediti da questo derivanti non aveva affatto natura privatistica, atteso che il richiamo all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123 del 1998 costituiva una deroga espressa alla disciplina ordinariamente prevista dall'art. 21 del D.
Lgs. n. 46 del 1999; in particolare, evidenziava come il richiamo espresso contenuto nell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123 del 1998 rappresentasse proprio quella disposizione di legge particolare che autorizzava al recupero dei crediti mediante procedura di riscossione a mezzo ruolo direttamente e senza la necessaria precostituzione di un titolo esecutivo e che tale disposizione era stata successivamente confermata dall'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015. In merito, poi, all'asserita estinzione/inefficacia, ai sensi dell'art. 1957 c.c., della garanzia fideiussoria prestata, evidenziava come la condotta tenuta
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da fosse immune da censure, in quanto Controparte_1 successivamente alla surroga legale, la Banca aveva perpetrato l'attività di recupero delle somme finanziate, già posta in essere dall'originario creditore.
Concludeva, dunque, chiedendo in via principale, rigettarsi l'avversa domanda, poiché infondata e, in subordine, nella sola ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'estinzione di ogni rapporto obbligatorio con l'istituto di credito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in relazione al rapporto tra Controparte_4
l'opponente e la banca.
All'udienza del 31/10/2023 le parti presenti in udienza si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281 sexies, dapprima all'udienza del 21/01/2025, per poi essere rinviata per i medesimi incombenti dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, per esigenze di ruolo, all'odierna udienza del
11/11/2025.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione sia stata
“generata” da un atto della riscossione posto in essere da tale soggetto (segnatamente, la notificazione della cartella di pagamento) ed integri un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. (venendo in gioco l'affermazione dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata).
Ne discende che – al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria – la legittimazione passiva non può
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che spettare al soggetto che abbia minacciato e/o promosso l'azione esecutiva con il compimento dell'atto di riscossione.
Per la verità, l'eccezione parrebbe postulare che – in relazione alle doglianze inerenti al merito dell'iscrizione a ruolo esattoriale – la legittimazione dell'agente della riscossione dovrebbe comunque escludersi in quanto involgente una fase di pertinenza esclusiva dell'ente creditore.
Nondimeno, anche sotto tale profilo l'eccezione appare infondata.
Al riguardo, è indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, configura il “titolo esecutivo” dell'esecuzione esattoriale).
Tuttavia, non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
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Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce, l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
§ 3. Sempre in via preliminare, relativamente al motivo di opposizione proposto da parte attrice con il quale viene eccepito che l , cui è riferibile la cartella impugnata, non sarebbe Controparte_3 territorialmente competente, stante la residenza dell'opponente in
Quarto (NA), esso va dichiarato inammissibile, poiché proposto tardivamente.
Infatti, la sollevata eccezione, concretandosi in contestazione relativa al solo quomodo exequendum ed integrando, quindi, motivo di opposizione agli atti esecutivi e non già all'esecuzione, andava proposta nel termine perentorio, ex art. 617 c.p.c., di giorni venti, decorrenti dalla notifica della gravata cartella, con conseguente inammissibilità, sotto tale profilo, della proposta opposizione, essendo maturato il predetto termine decadenziale intercorso tra la data di notifica del titolo (06.06.2022) e la data di notifica dell'atto di opposizione (24.02.2023).
§ 4. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Al riguardo, non appare fuor luogo precisare come la complessiva vicenda per cui è causa riguardi l'ipotesi in cui – a fronte di un rapporto di finanziamento assistito dalla specifica agevolazione di cui al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (c.d. P.M.I.) introdotto dall'art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996 (forma di “garanzia” aggiuntiva per l'ipotesi di inadempimento da parte dei soggetti obbligati) – il creditore ha “escusso” siffatta garanzia e
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conseguito per tale via la liquidazione della “perdita” da parte del soggetto preposto alla gestione del Fondo (per l'appunto, la società odierna convenuta Controparte_1
e vi sia stata la successiva surroga di quest'ultimo nella
[...] relativa posizione della banca creditrice.
Ciò posto, specie in passato, si è dubitato della riconducibilità di tale fattispecie al perimetro applicativo dell'art. 9, comma 5, del D.
Lgs. n. 123 del 1998, disposizione che fa riferimento, quanto meno sotto il profilo meramente testuale, al caso del recupero dei crediti a titolo di restituzione a fronte di una vera e propria “revoca”.
Nondimeno, per quanto interessa nella presente sede, deve constatarsi come i dubbi prospettati sul punto siano stati in ogni caso superati con l'introduzione dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015, disposizione con la quale si è espressamente ammesso il ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo per il recupero dei crediti per restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996.
Sotto questo profilo, infatti, il legislatore ha chiarito che al recupero del credito nascente a titolo di “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Orbene, il thema decidendum del presente giudizio attiene allora alla questione se l'asserita natura privatistica del credito azionato
(prospettata da parte opponente sul presupposto che quel credito nascerebbe a titolo di surroga ex art. 1203 cod. civ. nella posizione
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dell'originaria banca finanziatrice) consenta o meno a
[...] di far ricorso “diretto” alla Controparte_1 procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del
1973 oppure sussista la necessità – ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n.
46 del 1999 – che sia previamente conseguito un titolo esecutivo.
Ritiene questo giudicante che la disposizione dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015 legittimi il ricorso “diretto” alla procedura di riscossione mediante ruolo e che non sia necessario per il soggetto preposto alla gestione del fondo di garanzia conseguire previamente un titolo esecutivo.
Al riguardo, non si ignora l'esistenza di un orientamento formatosi in seno ad una parte della giurisprudenza di merito (ivi compresa quella di altra sezione di questo Tribunale) che fa leva sulla disposizione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999 nella parte in cui prevede, segnatamente, che “le entrate … aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Tuttavia, l'orientamento in questione non appare condivisibile per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, si è opportunamente evidenziato come non sia possibile equiparare tout court il credito del soggetto preposto alla gestione del
Fondo di Garanzia (ovverosia, quello posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo) ad una “entrata di diritto privato”.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo di
Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996, infatti, devono essere tenuti distinti due distinti rapporti:
• quello (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti), rapporto nascente dai contratti di finanziamento (e garanzia);
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• quello involgente il soggetto gestore del Fondo di Garanzia (si ribadisce, la Controparte_1
e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti),
[...] rapporto fondato, a ben vedere, sulla garanzia direttamente disciplinata dalla legge 662 del 1996 e su di un meccanismo di surroga legale all'ente finanziatore che trova la sua fonte nell'art. 2, comma 4, del D.M. 20/6/2005, n. 18456.
Sotto questo profilo, quindi, tale ultimo rapporto presenta natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia in quanto finalizzata al perseguimento di obiettivi pubblicistici oggetto di una valutazione di meritevolezza a cura del legislatore (cfr., in tal senso, Tribunale di
Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, sentenza 29 aprile 2022, est.
Russo, procedimento n. 30548/2019 R.G.).
La medesima conclusione si rinviene altresì in una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, laddove i giudici hanno espressamente precisato che il diritto di credito della società preposta alla gestione del fondo di garanzia per le P.M.I. “non coincide affatto con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente ed in conseguenza del pagamento della quota del valore della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore”, parimenti evidenziandosi come – pur a fronte di un meccanismo di surroga – resta “fermo il fatto che quello del Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo di attività produttive e discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico”
(Corte d'Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, sentenza 11 ottobre
2022, Pres. Celentano, est. Pica, procedimento n. 2024/2020 R.G.).
Nella medesima prospettiva si è posta, infine, anche la giurisprudenza di legittimità.
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Con la sentenza n. 1005 del 16/1/2023 la Corte di Cassazione ha espressamente riconosciuto che – ai fini del recupero delle somme liquidate per l'escussione della garanzia “pubblica” con lo strumento della riscossione mediante ruolo – sia sufficiente la notificazione della cartella in ragione del rinvio operato all'art. 17 del D. Lgs. n. 146 del
1999 dal sopra citato art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, senza che occorra per l'ente procedere alla previa formazione di un titolo (eventualmente, anche con lo strumento dell'ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639 del 1939).
Sotto questo profilo, in particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come “tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi” (cfr. la sopra citata Cass. 16 gennaio 2023, n. 1005, in motivazione).
In secondo luogo, poi, la tesi propugnata dall'odierna parte opponente e, segnatamente, l'affermazione circa la “necessità” della previa formazione del titolo esecutivo, non appare condivisibile neppure laddove si voglia optare per l'equiparazione del credito nascente dalla liquidazione della perdita ad una vera e propria entrata di diritto privato.
A questo proposito, occorre infatti tener presente come l'art. 21 del
D. Lgs. n. 46 del 1999 contenga, comunque, una clausola espressa di salvezza per il caso in cui “sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
In questa prospettiva, allora, con riguardo ai crediti nascenti dell'escussione della garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 quella specifica disposizione di legge derogativa è data proprio dal più volte
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citato art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015.
In altri termini, la logica di tale previsione ben può essere rinvenuta nell'esigenza di consentire – in deroga al meccanismo ordinario (che pure altrimenti imporrebbe la previa formazione del titolo) e sulla scorta di una valutazione di particolare “meritevolezza” degli interessi coinvolti operata dal legislatore – il ricorso diretto al sistema della riscossione coattiva mediante ruolo.
§ 5. Anche il terzo motivo di opposizione, con il quale l'opponente, nella qualità di garante del credito, eccepisce la propria liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c., nei confronti del creditore surrogato ex lege nelle ragioni dell'originario istituto finanziatore, deve essere rigettato.
Sul punto, va innanzitutto chiarito che, alla luce della già sopra menzionata scissione del rapporto negoziale intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti) di natura privatistica, ed il rapporto involgente il soggetto gestore del Fondo di
Garanzia e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti), avente natura pubblicistica, non vi è dubbio che l'eccezione di decadenza fondata sull'art. 1957 c.c. (anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto di garanzia effettivamente operante nel caso de quo) giammai si sarebbe potuta proporre nell'ambito del rapporto di natura pubblicistica nei confronti del soggetto gestore del Fondo di garanzia (che agisce per il recupero del credito in virtù di una surroga ex lege nei diritti della banca ex art. 1203 c.c.) ma, tuttalpiù, si sarebbe potuta proporre nei confronti l'originario soggetto finanziatore.
Ciò posto, anche a voler ammettere la possibilità di proporre suddetta eccezione nell'ambito del rapporto regolato da legge statale, la stessa andrebbe rigettata per difetto di elementi probatori utili al fine della qualificazione giuridica della garanzia come “autonoma”
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oppure come “accessoria” (manca agli atti il contratto di finanziamento).
Sul punto, l'unico dato disponibile si rinviene nell'opposta cartella di pagamento, nella quale il sig. viene qualificato Parte_1 genericamente come “coobbligato al pagamento”, il che porterebbe a desumere che, come per prassi accade per i finanziamenti garantiti dal fondo ex L. 662/96, la garanzia prestata dal si inserisca nel Pt_1 quadro dei contratti autonomi di garanzia con adempimento c.d. “a prima richiesta”.
Orbene, dall'arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010), «il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantlevertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile
(qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale (in deroga all'art. 1945 c.c.), dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal
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rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213).
Pertanto, nel caso di specie, se il avesse prestato una Pt_1 garanzia c.d. “a prima richiesta” comunque non avrebbe potuto opporre al creditore l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.; la circostanza, tuttavia in assenza di elementi probatori non può essere accertata.
In virtù di quanto sopra esposto, anche tale motivo di opposizione va rigettato.
§ 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi,
l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non ha avuto luogo e con congrua riduzione degli importi per la fase decisoria per la minore attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA parte opponente al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che liquida – in favore di
[...]
– in euro € Controparte_1
4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, nonché – in favore di – in Controparte_2
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euro € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 17/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, all'esito della discussione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio all'udienza del 11/11/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 6921/2023 R.G.; causa pendente tra:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Di Micco C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Crispano (NA), alla via provinciale Aversa n. 3, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
Partita IVA di Gruppo , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
SI NO (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n.
201, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_2
PARTE OPPOSTA
NONCHÈ
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
CO Di ST (C.F.: ) in virtù di mandato C.F._4 in atti, elett.te dom.ta in Mugnano di Napoli (NA), viale Mons. A.
Menna n. 14, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 24/02/2023
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l'ente Pt_1
e la Controparte_2 Controparte_1
spiegando opposizione in relazione al credito
[...] consacrato nella cartella di pagamento n. 02820190052671872001, dell'importo di euro 212.410,54 vantato dalla
[...] per agevolazioni concesse ai sensi Controparte_1 della legge n. 662 del 1996.
Parte opponente deduceva l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione, in ragione, innanzitutto, della mancanza di un titolo esecutivo sotteso alla cartella opposta;
sosteneva, in particolare, l'inapplicabilità della procedura di riscossione mediante ruolo per il recupero dei crediti sottesi alla cartella opposta, evidenziando come il D. Lgs. n.
123/1998 ne prevedesse il ricorso solo in caso di restituzione dei finanziamenti dovuta a revoca degli interventi concessi e non per mero inadempimento;
precisava, invero, che la procedura di riscossione mediante ruolo disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 era
- 2 -
sì utilizzabile anche per il recupero di somme liquidate all'esito dell'escussione delle garanzie concesse ai sensi della legge n. 662 del
1996, ma che – ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999 – sarebbe stata necessaria la previa formazione di un titolo esecutivo, trattandosi di crediti di natura privatistica;
postulava, quindi,
l'origine privatistica delle pretese creditorie azionate con la cartella opposta ed eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione;
deduceva, altresì, la carenza di potere dell' a procedere in executivis nei confronti Controparte_3 dell'opponente, stante la propria residenza nel comune di Quarto
(NA), al di fuori, dunque, della circoscrizione territoriale di competenza della provincia di;
in ultimo eccepiva, quale CP_3 fideiussore del credito, la propria liberazione dall'obbligo di adempimento della prestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957
c.c., stante la decadenza del creditore nei propri confronti, per non avere la banca avanzato alcuna istanza di pagamento nel termine di sei mesi dall'estinzione dell'obbligazione principale.
Si costituiva l , la quale eccepiva, Controparte_2 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che i motivi di opposizione formulati erano tutti attinenti la sussistenza o meno di valido titolo esecutivo e, quindi, ad attività di esclusiva responsabilità dell'ente creditore;
relativamente all'asserita carenza di potere dell' a procedere in executivis nei CP_3 CP_3 confronti dell'opponente, eccepiva l'infondatezza della spiegata eccezione, asserendo che l'esercizio dell'attività di riscossione avrebbe carattere nazionale e non vi sarebbe, dunque, alcuna correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del Concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto al ruolo;
relativamente, poi, all'eccepita inesistenza del titolo esecutivo sotteso alla cartella opposta, ne deduceva l'infondatezza, atteso che il credito derivante
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dall'omesso adempimento di finanziamento garantito dal fondo costituiva senz'altro titolo per la diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute ai sensi della normativa speciale dettata in materia;
concludeva, pertanto, per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva o, in via subordinata, per l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione spiegata, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva altresì la Controparte_1
la quale deduceva di essere convenzionalmente
[...] preposta dal Ministero dello Sviluppo Economico alla gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n.
662 del 1996 e che, in base alla normativa speciale di riferimento, si era surrogata nella posizione dell'originario creditore per il recupero delle somme risultanti dall'escussione del fondo di garanzia;
precisava, al riguardo, che si era surrogata nella posizione creditoria dell'istituto di credito, il quale, a propria volta, aveva escusso la garanzia prestata a seguito del finanziamento concesso a
[...]
; eccepiva, poi, che a differenza di quanto sostenuto da parte Pt_1 opponente, la natura del fondo di garanzia e dei crediti da questo derivanti non aveva affatto natura privatistica, atteso che il richiamo all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123 del 1998 costituiva una deroga espressa alla disciplina ordinariamente prevista dall'art. 21 del D.
Lgs. n. 46 del 1999; in particolare, evidenziava come il richiamo espresso contenuto nell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123 del 1998 rappresentasse proprio quella disposizione di legge particolare che autorizzava al recupero dei crediti mediante procedura di riscossione a mezzo ruolo direttamente e senza la necessaria precostituzione di un titolo esecutivo e che tale disposizione era stata successivamente confermata dall'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015. In merito, poi, all'asserita estinzione/inefficacia, ai sensi dell'art. 1957 c.c., della garanzia fideiussoria prestata, evidenziava come la condotta tenuta
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da fosse immune da censure, in quanto Controparte_1 successivamente alla surroga legale, la Banca aveva perpetrato l'attività di recupero delle somme finanziate, già posta in essere dall'originario creditore.
Concludeva, dunque, chiedendo in via principale, rigettarsi l'avversa domanda, poiché infondata e, in subordine, nella sola ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'estinzione di ogni rapporto obbligatorio con l'istituto di credito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in relazione al rapporto tra Controparte_4
l'opponente e la banca.
All'udienza del 31/10/2023 le parti presenti in udienza si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281 sexies, dapprima all'udienza del 21/01/2025, per poi essere rinviata per i medesimi incombenti dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, per esigenze di ruolo, all'odierna udienza del
11/11/2025.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione sia stata
“generata” da un atto della riscossione posto in essere da tale soggetto (segnatamente, la notificazione della cartella di pagamento) ed integri un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. (venendo in gioco l'affermazione dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata).
Ne discende che – al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria – la legittimazione passiva non può
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che spettare al soggetto che abbia minacciato e/o promosso l'azione esecutiva con il compimento dell'atto di riscossione.
Per la verità, l'eccezione parrebbe postulare che – in relazione alle doglianze inerenti al merito dell'iscrizione a ruolo esattoriale – la legittimazione dell'agente della riscossione dovrebbe comunque escludersi in quanto involgente una fase di pertinenza esclusiva dell'ente creditore.
Nondimeno, anche sotto tale profilo l'eccezione appare infondata.
Al riguardo, è indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, configura il “titolo esecutivo” dell'esecuzione esattoriale).
Tuttavia, non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
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Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce, l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
§ 3. Sempre in via preliminare, relativamente al motivo di opposizione proposto da parte attrice con il quale viene eccepito che l , cui è riferibile la cartella impugnata, non sarebbe Controparte_3 territorialmente competente, stante la residenza dell'opponente in
Quarto (NA), esso va dichiarato inammissibile, poiché proposto tardivamente.
Infatti, la sollevata eccezione, concretandosi in contestazione relativa al solo quomodo exequendum ed integrando, quindi, motivo di opposizione agli atti esecutivi e non già all'esecuzione, andava proposta nel termine perentorio, ex art. 617 c.p.c., di giorni venti, decorrenti dalla notifica della gravata cartella, con conseguente inammissibilità, sotto tale profilo, della proposta opposizione, essendo maturato il predetto termine decadenziale intercorso tra la data di notifica del titolo (06.06.2022) e la data di notifica dell'atto di opposizione (24.02.2023).
§ 4. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Al riguardo, non appare fuor luogo precisare come la complessiva vicenda per cui è causa riguardi l'ipotesi in cui – a fronte di un rapporto di finanziamento assistito dalla specifica agevolazione di cui al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (c.d. P.M.I.) introdotto dall'art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996 (forma di “garanzia” aggiuntiva per l'ipotesi di inadempimento da parte dei soggetti obbligati) – il creditore ha “escusso” siffatta garanzia e
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conseguito per tale via la liquidazione della “perdita” da parte del soggetto preposto alla gestione del Fondo (per l'appunto, la società odierna convenuta Controparte_1
e vi sia stata la successiva surroga di quest'ultimo nella
[...] relativa posizione della banca creditrice.
Ciò posto, specie in passato, si è dubitato della riconducibilità di tale fattispecie al perimetro applicativo dell'art. 9, comma 5, del D.
Lgs. n. 123 del 1998, disposizione che fa riferimento, quanto meno sotto il profilo meramente testuale, al caso del recupero dei crediti a titolo di restituzione a fronte di una vera e propria “revoca”.
Nondimeno, per quanto interessa nella presente sede, deve constatarsi come i dubbi prospettati sul punto siano stati in ogni caso superati con l'introduzione dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015, disposizione con la quale si è espressamente ammesso il ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo per il recupero dei crediti per restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996.
Sotto questo profilo, infatti, il legislatore ha chiarito che al recupero del credito nascente a titolo di “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Orbene, il thema decidendum del presente giudizio attiene allora alla questione se l'asserita natura privatistica del credito azionato
(prospettata da parte opponente sul presupposto che quel credito nascerebbe a titolo di surroga ex art. 1203 cod. civ. nella posizione
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dell'originaria banca finanziatrice) consenta o meno a
[...] di far ricorso “diretto” alla Controparte_1 procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del
1973 oppure sussista la necessità – ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n.
46 del 1999 – che sia previamente conseguito un titolo esecutivo.
Ritiene questo giudicante che la disposizione dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015 legittimi il ricorso “diretto” alla procedura di riscossione mediante ruolo e che non sia necessario per il soggetto preposto alla gestione del fondo di garanzia conseguire previamente un titolo esecutivo.
Al riguardo, non si ignora l'esistenza di un orientamento formatosi in seno ad una parte della giurisprudenza di merito (ivi compresa quella di altra sezione di questo Tribunale) che fa leva sulla disposizione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999 nella parte in cui prevede, segnatamente, che “le entrate … aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Tuttavia, l'orientamento in questione non appare condivisibile per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, si è opportunamente evidenziato come non sia possibile equiparare tout court il credito del soggetto preposto alla gestione del
Fondo di Garanzia (ovverosia, quello posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo) ad una “entrata di diritto privato”.
Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo di
Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996, infatti, devono essere tenuti distinti due distinti rapporti:
• quello (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti), rapporto nascente dai contratti di finanziamento (e garanzia);
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• quello involgente il soggetto gestore del Fondo di Garanzia (si ribadisce, la Controparte_1
e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti),
[...] rapporto fondato, a ben vedere, sulla garanzia direttamente disciplinata dalla legge 662 del 1996 e su di un meccanismo di surroga legale all'ente finanziatore che trova la sua fonte nell'art. 2, comma 4, del D.M. 20/6/2005, n. 18456.
Sotto questo profilo, quindi, tale ultimo rapporto presenta natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia in quanto finalizzata al perseguimento di obiettivi pubblicistici oggetto di una valutazione di meritevolezza a cura del legislatore (cfr., in tal senso, Tribunale di
Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, sentenza 29 aprile 2022, est.
Russo, procedimento n. 30548/2019 R.G.).
La medesima conclusione si rinviene altresì in una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, laddove i giudici hanno espressamente precisato che il diritto di credito della società preposta alla gestione del fondo di garanzia per le P.M.I. “non coincide affatto con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente ed in conseguenza del pagamento della quota del valore della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore”, parimenti evidenziandosi come – pur a fronte di un meccanismo di surroga – resta “fermo il fatto che quello del Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo di attività produttive e discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico”
(Corte d'Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, sentenza 11 ottobre
2022, Pres. Celentano, est. Pica, procedimento n. 2024/2020 R.G.).
Nella medesima prospettiva si è posta, infine, anche la giurisprudenza di legittimità.
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Con la sentenza n. 1005 del 16/1/2023 la Corte di Cassazione ha espressamente riconosciuto che – ai fini del recupero delle somme liquidate per l'escussione della garanzia “pubblica” con lo strumento della riscossione mediante ruolo – sia sufficiente la notificazione della cartella in ragione del rinvio operato all'art. 17 del D. Lgs. n. 146 del
1999 dal sopra citato art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, senza che occorra per l'ente procedere alla previa formazione di un titolo (eventualmente, anche con lo strumento dell'ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639 del 1939).
Sotto questo profilo, in particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come “tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi” (cfr. la sopra citata Cass. 16 gennaio 2023, n. 1005, in motivazione).
In secondo luogo, poi, la tesi propugnata dall'odierna parte opponente e, segnatamente, l'affermazione circa la “necessità” della previa formazione del titolo esecutivo, non appare condivisibile neppure laddove si voglia optare per l'equiparazione del credito nascente dalla liquidazione della perdita ad una vera e propria entrata di diritto privato.
A questo proposito, occorre infatti tener presente come l'art. 21 del
D. Lgs. n. 46 del 1999 contenga, comunque, una clausola espressa di salvezza per il caso in cui “sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
In questa prospettiva, allora, con riguardo ai crediti nascenti dell'escussione della garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 quella specifica disposizione di legge derogativa è data proprio dal più volte
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citato art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015.
In altri termini, la logica di tale previsione ben può essere rinvenuta nell'esigenza di consentire – in deroga al meccanismo ordinario (che pure altrimenti imporrebbe la previa formazione del titolo) e sulla scorta di una valutazione di particolare “meritevolezza” degli interessi coinvolti operata dal legislatore – il ricorso diretto al sistema della riscossione coattiva mediante ruolo.
§ 5. Anche il terzo motivo di opposizione, con il quale l'opponente, nella qualità di garante del credito, eccepisce la propria liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c., nei confronti del creditore surrogato ex lege nelle ragioni dell'originario istituto finanziatore, deve essere rigettato.
Sul punto, va innanzitutto chiarito che, alla luce della già sopra menzionata scissione del rapporto negoziale intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti) di natura privatistica, ed il rapporto involgente il soggetto gestore del Fondo di
Garanzia e l'impresa beneficiaria (e gli eventuali garanti), avente natura pubblicistica, non vi è dubbio che l'eccezione di decadenza fondata sull'art. 1957 c.c. (anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto di garanzia effettivamente operante nel caso de quo) giammai si sarebbe potuta proporre nell'ambito del rapporto di natura pubblicistica nei confronti del soggetto gestore del Fondo di garanzia (che agisce per il recupero del credito in virtù di una surroga ex lege nei diritti della banca ex art. 1203 c.c.) ma, tuttalpiù, si sarebbe potuta proporre nei confronti l'originario soggetto finanziatore.
Ciò posto, anche a voler ammettere la possibilità di proporre suddetta eccezione nell'ambito del rapporto regolato da legge statale, la stessa andrebbe rigettata per difetto di elementi probatori utili al fine della qualificazione giuridica della garanzia come “autonoma”
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oppure come “accessoria” (manca agli atti il contratto di finanziamento).
Sul punto, l'unico dato disponibile si rinviene nell'opposta cartella di pagamento, nella quale il sig. viene qualificato Parte_1 genericamente come “coobbligato al pagamento”, il che porterebbe a desumere che, come per prassi accade per i finanziamenti garantiti dal fondo ex L. 662/96, la garanzia prestata dal si inserisca nel Pt_1 quadro dei contratti autonomi di garanzia con adempimento c.d. “a prima richiesta”.
Orbene, dall'arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010), «il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantlevertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile
(qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale (in deroga all'art. 1945 c.c.), dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal
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rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213).
Pertanto, nel caso di specie, se il avesse prestato una Pt_1 garanzia c.d. “a prima richiesta” comunque non avrebbe potuto opporre al creditore l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.; la circostanza, tuttavia in assenza di elementi probatori non può essere accertata.
In virtù di quanto sopra esposto, anche tale motivo di opposizione va rigettato.
§ 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi,
l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non ha avuto luogo e con congrua riduzione degli importi per la fase decisoria per la minore attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA parte opponente al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che liquida – in favore di
[...]
– in euro € Controparte_1
4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, nonché – in favore di – in Controparte_2
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euro € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 17/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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