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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 527/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
Francesco Guastella
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro domestico
premesso che
- e dedotto che tra essi si è instaurato Parte_2 Parte_1
un rapporto di lavoro domestico a far data dal 18.12.2017, a tempo
CP_ indeterminato per 25 ore settimanali, che l ha escluso in ragione del legame di parentela madre-figlio tra essi intercorrente, hanno
1 instaurato il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto detto rapporto di lavoro subordinato;
CP_
- l ha chiesto rigettarsi il ricorso, ribadendo l'inverosimiglianza del rapporto di lavoro denunciato dai due consanguinei conviventi;
- la causa è stata istruita con l'audizione dei testimoni indicati da parte ricorrente;
rilevato che
- se da un lato non è esclusa, in astratto, la configurabilità di un rapporto di lavoro domestico tra familiari conviventi, dall'altro occorre dare prova rigorosa in ordine alla sussistenza di detto rapporto lavorativo ed agli indici caratteristici della subordinazione;
ciò in quanto l'attività di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente trova ordinariamente la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale è il rapporto di lavoro subordinato;
- il relativo onere probatorio, com'è ovvio, incombe sul ricorrente che agisce per ottenerne l'accertamento;
- tale onere non può dirsi assolto con le testimonianze assunte in giudizio, atteso che i dichiaranti (nipote e medico curante della
, oltre a non avere avuto cognizione continuativa diretta e Pt_2
circostanziata dei rapporti effettivamente esistenti tra quest'ultima e il figlio convivente, nulla hanno riferito sugli indici propri del lavoro subordinato;
- infatti, il teste si è limitato ad affermare che la nonna, Testimone_1
attese le precarie condizioni di salute, si avvale dell'attività di
2 collaboratore domestico svolta dal di lei figlio sugli Parte_1
orari di lavoro ha riferito “de relato actoris”, per come appreso dalla stessa nonna, e senza nulla dire in ordine alla vincolatività di detti orari
(ciò che vale a contraddistinguere una qualunque prestazione da un rapporto di lavoro di tipo subordinato); analogamente è a dirsi per la retribuzione, non avendone precisato, non solo l'importo, ma anche e soprattutto il carattere fisso e continuativo, proprio di un rapporto di lavorativo subordinato;
- il dott. ha esposto che la è solita Controparte_2 Pt_2
presentarsi presso il suo studio medico accompagnata dal;
ciò Pt_1
nulla dice sulla natura del rapporto effettivamente esistente tra la paziente ed il figlio, il quale ben potrebbe accudire la madre per spirito di solidarietà ed affettività; né il teste ha saputo riferire alcunché su orari di lavoro e retribuzione;
- in tal quadro probatorio, non può, come detto, ritenersi assolto il rigoroso onere che grava sulla parte ricorrente;
- né la prova può essere ricavata dalla lettera di assunzione e dalle buste paga in atti (all. 2 e 3 ricorso), in quanto trattasi di documenti di provenienza unilaterale, formati e sottoscritti dagli stessi soggetti che assumono la sussistenza del rapporto di lavoro in discussione ed aventi rilevanza meramente formale, che non danno contezza, sul piano sostanziale, circa l'effettività della prestazione lavorativa denunciata;
- non è superfluo rilevare, peraltro, che la retribuzione esposta in busta paga, pari a € 680,00 mensili, mal si concilia con la ridotta capacità reddituale della che risulta percepire una pensione INPS di € Pt_2
714,00 al mese (cfr. all. 3 memoria di costituzione) e che, comunque,
3 ai fini dell'esenzione dal pagamento del C.U., ha dichiarato redditi per
€ 14.122,00 annui;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della bassa complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto svolta;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
CP_ 2) condanna i ricorrenti in solido tra loro a rifondere all' le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 28.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 527/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
Francesco Guastella
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro domestico
premesso che
- e dedotto che tra essi si è instaurato Parte_2 Parte_1
un rapporto di lavoro domestico a far data dal 18.12.2017, a tempo
CP_ indeterminato per 25 ore settimanali, che l ha escluso in ragione del legame di parentela madre-figlio tra essi intercorrente, hanno
1 instaurato il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto detto rapporto di lavoro subordinato;
CP_
- l ha chiesto rigettarsi il ricorso, ribadendo l'inverosimiglianza del rapporto di lavoro denunciato dai due consanguinei conviventi;
- la causa è stata istruita con l'audizione dei testimoni indicati da parte ricorrente;
rilevato che
- se da un lato non è esclusa, in astratto, la configurabilità di un rapporto di lavoro domestico tra familiari conviventi, dall'altro occorre dare prova rigorosa in ordine alla sussistenza di detto rapporto lavorativo ed agli indici caratteristici della subordinazione;
ciò in quanto l'attività di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente trova ordinariamente la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale è il rapporto di lavoro subordinato;
- il relativo onere probatorio, com'è ovvio, incombe sul ricorrente che agisce per ottenerne l'accertamento;
- tale onere non può dirsi assolto con le testimonianze assunte in giudizio, atteso che i dichiaranti (nipote e medico curante della
, oltre a non avere avuto cognizione continuativa diretta e Pt_2
circostanziata dei rapporti effettivamente esistenti tra quest'ultima e il figlio convivente, nulla hanno riferito sugli indici propri del lavoro subordinato;
- infatti, il teste si è limitato ad affermare che la nonna, Testimone_1
attese le precarie condizioni di salute, si avvale dell'attività di
2 collaboratore domestico svolta dal di lei figlio sugli Parte_1
orari di lavoro ha riferito “de relato actoris”, per come appreso dalla stessa nonna, e senza nulla dire in ordine alla vincolatività di detti orari
(ciò che vale a contraddistinguere una qualunque prestazione da un rapporto di lavoro di tipo subordinato); analogamente è a dirsi per la retribuzione, non avendone precisato, non solo l'importo, ma anche e soprattutto il carattere fisso e continuativo, proprio di un rapporto di lavorativo subordinato;
- il dott. ha esposto che la è solita Controparte_2 Pt_2
presentarsi presso il suo studio medico accompagnata dal;
ciò Pt_1
nulla dice sulla natura del rapporto effettivamente esistente tra la paziente ed il figlio, il quale ben potrebbe accudire la madre per spirito di solidarietà ed affettività; né il teste ha saputo riferire alcunché su orari di lavoro e retribuzione;
- in tal quadro probatorio, non può, come detto, ritenersi assolto il rigoroso onere che grava sulla parte ricorrente;
- né la prova può essere ricavata dalla lettera di assunzione e dalle buste paga in atti (all. 2 e 3 ricorso), in quanto trattasi di documenti di provenienza unilaterale, formati e sottoscritti dagli stessi soggetti che assumono la sussistenza del rapporto di lavoro in discussione ed aventi rilevanza meramente formale, che non danno contezza, sul piano sostanziale, circa l'effettività della prestazione lavorativa denunciata;
- non è superfluo rilevare, peraltro, che la retribuzione esposta in busta paga, pari a € 680,00 mensili, mal si concilia con la ridotta capacità reddituale della che risulta percepire una pensione INPS di € Pt_2
714,00 al mese (cfr. all. 3 memoria di costituzione) e che, comunque,
3 ai fini dell'esenzione dal pagamento del C.U., ha dichiarato redditi per
€ 14.122,00 annui;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della bassa complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto svolta;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
CP_ 2) condanna i ricorrenti in solido tra loro a rifondere all' le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 28.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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