Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4096/2022 R.G. A.C. e vertente TRA
, in persona del sindaco p.t., con l'avv. G. Greco;
Parte_1
OPPONENTE CONTRO
(C.F. , difensore di se Controparte_1 C.F._1 medesimo;
OPPOSTO OGGETTO: opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 769/2022 del 15.09.2022 – RG. 3310/2022, rilasciato dal Tribunale di Catanzaro in data 15 settembre 2022 e notificato al in data 16.09.2022 Parte_1
CONCLUSIONI: come in atti e verbale di causa del 28 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato al in data 16 settembre Parte_1
2022, l'avv. , premettendo di nel Controparte_1 Parte_1 procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Catanzaro rubricato al n. 1689/06 R.G., adiva il Tribunale di Catanzaro affinché fosse ingiunto al il pagamento della Pt_1 somma complessiva pari ad € 18.132,77. In data 15 sette , il Tribunale di Catanzaro, emetteva il D.I. n. 769/2022 con il quale ingiungeva al di Parte_1 pagare la somma di € 18.132,77, oltre interessi come da domanda liquidate, ai sensi del d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi € 685,50, di cui € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, il , in persona del sindaco l.r.p.t., Parte_1 con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo articolando le seguenti difese:
“…; Il non ha corrisposto al professionista le somme come da questi Parte_1 richieste con raccomandata A/R in data 4 gennaio 2016. Tuttavia Il lamenta di non aver mai ricevuto richieste di pagamento di somme di Pt_1 danaro da parte dell'avvocato . In particolare, a parte la nominata raccomandata CP_1
A.R. del 4 gennaio 2016 che potrebbe ritrovare riscontro nelle produzioni allegati in atti, il riferisce che mai prima del ricevimento del decreto ingiuntivo ha ricevuto Pt_1 alcuna richiesta di pagamento da parte dell'avvocato , ed in particolare sottolinea CP_1 che la pec indicata dal professionista nell'atto per ricorso ingiuntivo (utilizzate per le richieste) non ha valore di pec legale, ovvero non risulta iscritta su appositi registri quale pec del comune di che al contrario ha come unica pec legale quella con la dicitura Pt_1
“ASMEPEC”. … Ed è per tutte le ragioni come enunciate che il in via preliminare ed Parte_1 assorbente rileva la prescrizione del preteso credito vantato dalla parte avv. CP_1 perché mai nessuna richiesta è stata avanzata da parte del profes ei
[...] termini di legge tanto da rendersi necessaria, in fatto e diritto, una dichiarazione di prescrizione di un'eventuale credito in capo al professionista. In via gradata, stante la mancanza di ogni elemento qualificabile a credito certo, liquido ed esigibile si insiste per una pronuncia di rigetto immediato del decreto ingiuntivo non
E CAP, per come riconosciuto in sentenza. TUTTO quanto sopra richiamato ed espresso, tanto in fatto che in diritto il Parte_1
come rappresentato, difeso e domiciliato … CONCLUSIONI
[...]
ICHIARARE la prescrizione del credito vantato e preteso da parte dell'avvocato
per i motivi come sopra riportati e rigettare il d. ingiuntivo n. Controparte_1
769/2022 del 15.09.2022 – RG. 3310/2022, rilasciato dal Tribunale di Catanzaro in data 15 settembre 2022 e notificato al in data 16.09.2022; 2) Parte_1
In via gradata, In accoglimento dell'atto di citazione rigettare il decreto ingiuntivo, n. 769/2022 del 15.09.2022 – RG. 3310/2022, rilasciato dal Tribunale di Catanzaro in data 15 settembre 2022 e notificato al in data Parte_1
16.09.2022, per difetto di elementi o e documenti idonei alla sua emissione;
3) In via ulteriormente gradata, disporre che la somma dovuta all'avvocato CP_1 ammonta ad euro 2.100,00 oltre IVA E CAP (tanto ha riconosciuto il Tribunale nella sentenza richiamata quale valore economico per l'onorario dell'avvocato atteso il tipo di procedura e l'espletamento dell'intero procedimento). 4) vittoria di spese e competenze. Nel procedimento di opposizione a D.I., si costituiva l'avv. chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare Si eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione, in quanto l'atto di opposizione all'ingiunzione deve avere la forma del ricorso, e non dell'atto di citazione, ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011; nel merito, in via principale rigettare l'opposizione proposta dal poiché infondata in fatto e diritto per le motivazioni esposte in atti Parte_1
e, conseguentemente, confermare il D.I. opposto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga opportuno rivedere la quantificazione del credito preteso dall'avv. , rigettata l'opposizione proposta dal Controparte_1 Parte_1
poiché infondata in fatto e diritto per le motivazioni sopra esposte;
- valutata
[...]
l'attività svolta dall'avv. ; - valutati i documenti versati in atti;
- Controparte_1 valutati i risultati ottenu o n. 1689/06 R.G.; - valutato il comportamento tenuto dal;
- quantificato il compenso dovuto all'avv. Parte_1
; condan a pagare in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
l'importo che verrà ritenuto giusto”. Controparte_1
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza indicata in epigrafe e, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sotto il profilo denunciato dall'opposto. Infatti ai sensi dell‟art. 14, co.1, l. n. 150/2011, ratione temporis applicabile alla fattispecie,
“[Le controversie previste dall' articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e] l'opposizione proposta a norma dell' articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. In conseguenza, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., l'opposizione in esame avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, da depositare entro il termine di cui all'art. 641 del codice di rito, di 40 gg. dalla notifica del titolo monitorio. Secondo il costante orientamento del S.C., tuttavia, per il principio di conversione di cui all'art. 156 c.p.c., l'opposizione proposta con citazione in luogo del ricorso è suscettibile di sanatoria ove l'atto sia depositato e non solo notificato entro il termine legale. Anche l'eccezione di prescrizione formulata dall'ente opponente è infondata. Trattasi infatti di una prescrizione presuntiva la cui operatività deve escludersi ogniqualvolta, come nella presente fattispecie, sia pacifico il mancato pagamento del credito oggetto del diritto azionato. Anche la richiesta di riduzione della consistenza del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto è da rigettare. Infatti la nota spese prodotta dall'opposto e relativa alla parcella richiesta è ben articolata ed argomentata. Infatti nel corso del giudizio è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e richiesta respinta, così dispone: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 769/22 del 19 settembre 2022; compensa le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Catanzaro il 20 marzo 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone