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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 26/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.10570 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. POSITANO ROBERTO;
Ricorrenti
E
CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: Procedimento di merito ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) All'odierna udienza di discussione, la ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la prestazione indicata in oggetto (indennità di accompagnamento sin dalla data della visita specialistica del 17.10.2023), previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio. L' non si costituiva in giudizio. CP_1 Quindi alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
---------- Verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell convenuto. CP_2 La domanda va accolta per le seguenti ragioni. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU, prof. , specialista in geriatria, nel corso della visita domiciliare ha accertato Persona_1 un quadro patologico in capo alla ricorrente – affetta da: ipoacusia neurosensoriale e bilaterale, disturbo ansioso-depressivo, poliartrosi, cardiopatia ipertensiva, insufficienza venosa arti inferiori, decadimento cognitivo – in base al quale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per la erogazione della indennità di accompagnamento, dalla data della visita peritale e, cioè, dall'8.03.2024. L'elaborato peritale – che appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo – non può essere condiviso con riferimento al dato della decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario.
1 La questione si incentra sulla valenza da attribuirsi alla certificazione emessa dal dirigente medico dell'Asl Bari, specialista neurologo, che il CTU in sede di risposta alle controdeduzioni, focalizzandosi sulla diagnosi finale (“disturbo neurocognitivo maggiore pluridominio. Distasia e disabia involutiva”) non ha ritenuto sufficiente a mutare, sul punto, le proprie conclusioni. Ritiene questo giudice, in qualità di peritus peritorum, che la predetta certificazione datata 17.10.2023, attesti, al di là dell'aspetto prettamente neurologico, una generale condizione fisica che già rendeva la impossibilitata sia ad una autonoma deambulazione, sia allo svolgimento Pt_1 autonomo degli atti della vita quotidiana. Ed invero, l'esame obbiettivo ha accertato che la ricorrente “da seduta si porta in stazione eretta solo se sostenuta dalla caregiver ma non riesce a tenere l'ortostatismo autonomamente. Il trasferimento assiale, in ambito di setting di visita, è molto precario se non sostenuta da altra persona. Senza appoggio o sostegno attivo … tende a cadere con bassa capacità di difesa”. In definitiva, deve ritenersi, alla luce della documentazione medica, che la presentasse il Pt_1 requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla erogazione della indennità di accompagnamento sin dalla data della visita specialistica del 17.10.2023.
--------- In conclusione, va dichiarato che si è trovata nelle condizioni sanitarie previste Parte_1 per beneficiare della indennità di accompagnamento sin dalla data della visita specialistica del
17.10.2023. Le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza, sono a carico dell' e sono CP_2 liquidate come in dispositivo. I costi di c.t.u. sono posti definitivamente a carico dell' , per la metà, in considerazione della CP_1 decorrenza, comunque successiva alla domanda amministrativa e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 26/08/2024, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento sin dalla data della visita specialistica del 17.10.2023; CP_
- condanna l' al pagamento, in distrazione, della metà delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 3.350,00, di cui euro 1.100,00 della fase di ATP, oltre accessori di legge e di tariffa;
compensa tra le parti l'ulteriore metà;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Bari, in data 26/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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