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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1584/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Avv. Annamaria Malara, rappresentata e difesa,
[...] P.IVA_1 in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giulio Moraca, elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale in Soverato (CZ) alla Via G. Bruno, 54
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Domenico Cortese, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Chiaravalle Centrale (CZ) alla Via L. Razza,
128
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria occorrenda, per i motivi dedotti nel presente atto, accogliere il presente atto di appello riformando
l'impugnata sentenza n. 172/2019 del Tribunale di Catanzaro del 01.02.2019 e per l'effetto: 1) rigettare tutte le domande formulate dal sig. in quanto infondate in Controparte_1
1 fatto e diritto oltre che non provate;
2) accertare e dichiarare la tenutezza del sig.
[...]
al pagamento della somma di € 19.712,14 in favore dell'odierna appellante;
c) CP_1 con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Chiede che l'Eccellentissima Corte di Appello adita, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello proposto da Parte_1 perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza nr. 172/2019 del Tribunale di Catanzaro, oggetto di gravame. Con condanna dell'appellante alle spese e competenze del grado di appello”.
FATTO E DIRITTO
§1) Il giudizio di primo e secondo grado.
1.1. Con atto di citazione notificato il 07/12/2009, ha convenuto in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro-sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, la
[...]
in persona del l.r.p.t., chiedendone la condanna alla restituzione della somma Controparte_2 complessiva di euro 7.596,20, che aveva versato in eccedenza rispetto all'importo riportato nella diffida, notificatagli dalla convenuta il 18/09/2007, per una presunta morosità nel pagamento delle forniture di energia elettrica n.8735456, n.7620680, n.809471721, n.764206843, nonché il danno patrimoniale e non patrimoniale in misura da determinarsi in corso di causa eventualmente anche secondo equità.
In particolare, parte attrice ha dedotto a) che in data 18/09/2007 gli è stata notificata una diffida con cui, la società, ha inteso avvertirla che il persistente inadempimento avrebbe comportato la sospensione del servizio;
b) che non risultandogli la contestata morosità aveva contatto con esito insoddisfacente il call center addetto al servizio clienti;
c) che ha quindi inoltrato le ricevute dei pagamenti che la società assumeva mancanti;
d) che in data 16/11/2007 ha accettato di rateizzare i presunti crediti al fine di evitare il minacciato distacco delle forniture e ha proceduto a versare la somma di euro 3.000,00 a titolo di acconto su quella maggiore oggetto di rateizzazione;
e) che, soltanto in quel momento ha potuto constatare che le fatture indicate erano state, in realtà, già tutte pagate. In particolare, dovevano risultare soltanto le fatture n. 0000407000257847 e n.
0000407000257848 dell'importo di euro 351,41 ed euro 2.129,94 la cui scadenza era successiva alla rateizzazione e pertanto alla data della missiva, parte attrice ha versato la cifra di euro
18.297,31, per tale ragione, decideva di interrompere i pagamenti previsti nel piano di rateizzazione;
e) che la società convenuta, in data 11/03/2008, ha proseguito con il distacco della fornitura elettrica e ne ha comunicato la risoluzione contrattuale;
f) che parte attrice, dunque, è
2 stata costretta a procedere con il pagamento di euro 16.712,13 per poter ottenere la riattivazione del servizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal presente giudizio, poiché, a seguito della scissione parziale, la , è subentrata ad Parte_1
, in osservanza al D.L. 18/06/2007 n.73 convertito dalla Legge 03/08/2007 Controparte_2
n.12.
Nel merito, ha dedotto: a) che, dal momento che non ha ricevuto il saldo di suddette fatture, si è rivolta al “CUAS poste” per chiederne la verifica, la stessa gli ha comunicato che le ricerche sono risultate negative e che i pagamenti effettuati non sono stati riconosciuti dall'ente, pertanto ha proceduto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
b) che parte attrice si è limitata a versare soltanto la somma di euro 3.000,00, ma che non ha rispettato pedissequamente il piano di rateizzazione e che, conseguentemente, ha proceduto al distacco della fornitura elettrica.
La causa, concessi i termini ex art.183, sesto comma, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, dopo ripetuti rinvii d'ufficio, è stata decisa con sentenza n. 172/2019, pubblicata in data 01/02/2019, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha così statuito: “1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la non dovutezza da parte di delle Controparte_1 somme pretese da 2) condanna in Parte_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare, in favore di , a Controparte_1 titolo di ripetizione dell'indebito, la domma di euro 19.712,14, oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda del presente giudizio sino al soddisfo;
4) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna alla rifusione, in favore di parte attrice, della Parte_1 metà residua delle spese, residuo che liquida in euro 93,00 per esborsi ed euro 2.417,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% (sui compensi), IVA
e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Avv. Domenico Cortese.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure, ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva di in favore della società Controparte_2 Parte_1
➢ ha affermato che la domanda attorea risulta parzialmente fondata. In particolare, ha ritenuto che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio ex art. 1460 c.c., avendo dato prova del corretto adempimento delle fatture di cui è causa, anche per le somme versate in eccedenza;
3 ➢ ha ritenuto che, dall'istruttoria e dalla produzione documentale, è emersa l'infondatezza delle che le contestazioni sulla veridicità dei bollettini postali, e tanto perché, avendo natura di atto pubblico, la loro veridicità, poteva essere superata solo attraverso il positivo esperimento della querela di falso. Nel caso di specie, sebbene formalmente annunciata con verbale di udienza del 25/05/2011, tale querela di falso non è stata mai validamente formalizzata nei successivi atti scritti, oltre ad essere viziata dalla solenne “indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, nonché della rituale attività istruttoria;
➢ ha dichiarato, quindi, non dovute le somme pretese da Parte_1 condannandola al pagamento della somma di euro 19.712,14 a titolo di ripetizione dell'indebito oltre interessi al tasso legale e, al contempo, ha rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice.
1.2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello già Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato ritualmente, affidandolo ad un unico ed Parte_1 articolato motivo che sarà successivamente esaminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il quale, Controparte_1 resistendo al gravame, ne ha chiesto il rigetto perché infondato.
La Corte, all'udienza del 10/12/2019, ha rinviato la causa all'udienza del 08/11/2022, per l'acquisizione del fascicolo cartaceo di primo grado;
indi, in quanto non pervenuto, ha ulteriormente rinviato all'udienza del 26/11/2024, per i medesimi incombenti.
Successivamente, a seguito del Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza Civile, unitamente al cambio di Sezione e Consigliere Relatore,
è stato disposto il rinvio dell'udienza al 09/04/2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione, la Corte, viste le note delle parti, con ordinanza del 14/04/2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Nei termini assegnati, le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali;
solo parte appellante ha depositato le proprie memorie di replica.
§2) Le valutazioni della Corte.
2.1. Con un unico motivo di gravame, rubricato “erroneo apprezzamento dei fatti e dei documenti da parte del giudice di prime cure”, l'appellante censura la sentenza, chiedendone la riforma, nella parte in cui si legge “Dunque, nel caso di specie, è avvenuto che, all'udienza del 25/05/2011 il difensore di parte convenuta, munito di procura speciale in tal senso rilasciata e sottoscritta dal
4 procuratore di ha proposto querela di falso, avanzando tale Parte_1 richiesta a verbale, avverso i documenti specifici, indicati nella procura, che si intendevano impugnare. Seppur validamente proposta, quindi, la suddetta querela, quanto al contenuto, non prevedeva “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che pure devono essere indicati
a pena di nullità, così come richiesto dall'art.221 c.p.c. e secondo quanto sopra specificato”.
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure non ha correttamente letto ed esaminato gli atti e documenti prodotti in corso di causa, non comprendendo che nel caso di specie la falsità delle ricevute di versamento, oggetto della querela, è emerso ictu oculi e, pertanto, non avrebbe richiesto l'espletamento di ulteriori indagini istruttorie.
Di detto motivo l'appellata ha eccepito l'inammissibilità sotto diversi profili: 1) per mancanza della indicazione delle parti della sentenza impugnata;
2) per mancanza di specificazione delle ragioni della erroneità della sentenza;
3) per l'apoditticità dell'affermazione secondo la quale la falsità del documento nel caso in esame risultava ictu oculi senza bisogno di istruzione;
4) per la mancanza di formulazione di conclusioni idonee a superare tutti i vizi fin qui evidenziati.
Il motivo, in realtà, si presenta inammissibile per un'ulteriore assorbente ragione, non esattamente colta dalla controparte, costituita dal fatto che alla contestazione delle ragioni addotte dal Tribunale
a sostegno della inammissibilità della querela di falso, non fa seguito la coltivazione dei detta domanda che, evidentemente, sola avrebbe potuto consentire di superare la fede privilegiata attribuita dal Tribunale alle ricevute di pagamento, la cui natura di atto pubblico peraltro l'appellante nemmeno contesta. L'appellante pretenderebbe invece che la Corte superasse d'ufficio quella fede privilegiata, senza passare per una espressa dichiarazione di falso che, invece può essere assunta solo all'esito di un giudizio di querela.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022, applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento ( da 5201 a 26.000 euro ) attesa la parziale officiosità del rilievo di inammissibilità e la semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da già avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 172/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 01.02.2019 così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2906 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso da remoto il 18 luglio 2025
La Presidente est. dott.ssa Silvana Ferriero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1584/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Avv. Annamaria Malara, rappresentata e difesa,
[...] P.IVA_1 in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giulio Moraca, elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale in Soverato (CZ) alla Via G. Bruno, 54
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Domenico Cortese, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Chiaravalle Centrale (CZ) alla Via L. Razza,
128
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria occorrenda, per i motivi dedotti nel presente atto, accogliere il presente atto di appello riformando
l'impugnata sentenza n. 172/2019 del Tribunale di Catanzaro del 01.02.2019 e per l'effetto: 1) rigettare tutte le domande formulate dal sig. in quanto infondate in Controparte_1
1 fatto e diritto oltre che non provate;
2) accertare e dichiarare la tenutezza del sig.
[...]
al pagamento della somma di € 19.712,14 in favore dell'odierna appellante;
c) CP_1 con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Chiede che l'Eccellentissima Corte di Appello adita, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello proposto da Parte_1 perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza nr. 172/2019 del Tribunale di Catanzaro, oggetto di gravame. Con condanna dell'appellante alle spese e competenze del grado di appello”.
FATTO E DIRITTO
§1) Il giudizio di primo e secondo grado.
1.1. Con atto di citazione notificato il 07/12/2009, ha convenuto in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro-sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, la
[...]
in persona del l.r.p.t., chiedendone la condanna alla restituzione della somma Controparte_2 complessiva di euro 7.596,20, che aveva versato in eccedenza rispetto all'importo riportato nella diffida, notificatagli dalla convenuta il 18/09/2007, per una presunta morosità nel pagamento delle forniture di energia elettrica n.8735456, n.7620680, n.809471721, n.764206843, nonché il danno patrimoniale e non patrimoniale in misura da determinarsi in corso di causa eventualmente anche secondo equità.
In particolare, parte attrice ha dedotto a) che in data 18/09/2007 gli è stata notificata una diffida con cui, la società, ha inteso avvertirla che il persistente inadempimento avrebbe comportato la sospensione del servizio;
b) che non risultandogli la contestata morosità aveva contatto con esito insoddisfacente il call center addetto al servizio clienti;
c) che ha quindi inoltrato le ricevute dei pagamenti che la società assumeva mancanti;
d) che in data 16/11/2007 ha accettato di rateizzare i presunti crediti al fine di evitare il minacciato distacco delle forniture e ha proceduto a versare la somma di euro 3.000,00 a titolo di acconto su quella maggiore oggetto di rateizzazione;
e) che, soltanto in quel momento ha potuto constatare che le fatture indicate erano state, in realtà, già tutte pagate. In particolare, dovevano risultare soltanto le fatture n. 0000407000257847 e n.
0000407000257848 dell'importo di euro 351,41 ed euro 2.129,94 la cui scadenza era successiva alla rateizzazione e pertanto alla data della missiva, parte attrice ha versato la cifra di euro
18.297,31, per tale ragione, decideva di interrompere i pagamenti previsti nel piano di rateizzazione;
e) che la società convenuta, in data 11/03/2008, ha proseguito con il distacco della fornitura elettrica e ne ha comunicato la risoluzione contrattuale;
f) che parte attrice, dunque, è
2 stata costretta a procedere con il pagamento di euro 16.712,13 per poter ottenere la riattivazione del servizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal presente giudizio, poiché, a seguito della scissione parziale, la , è subentrata ad Parte_1
, in osservanza al D.L. 18/06/2007 n.73 convertito dalla Legge 03/08/2007 Controparte_2
n.12.
Nel merito, ha dedotto: a) che, dal momento che non ha ricevuto il saldo di suddette fatture, si è rivolta al “CUAS poste” per chiederne la verifica, la stessa gli ha comunicato che le ricerche sono risultate negative e che i pagamenti effettuati non sono stati riconosciuti dall'ente, pertanto ha proceduto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
b) che parte attrice si è limitata a versare soltanto la somma di euro 3.000,00, ma che non ha rispettato pedissequamente il piano di rateizzazione e che, conseguentemente, ha proceduto al distacco della fornitura elettrica.
La causa, concessi i termini ex art.183, sesto comma, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, dopo ripetuti rinvii d'ufficio, è stata decisa con sentenza n. 172/2019, pubblicata in data 01/02/2019, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha così statuito: “1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la non dovutezza da parte di delle Controparte_1 somme pretese da 2) condanna in Parte_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare, in favore di , a Controparte_1 titolo di ripetizione dell'indebito, la domma di euro 19.712,14, oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda del presente giudizio sino al soddisfo;
4) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna alla rifusione, in favore di parte attrice, della Parte_1 metà residua delle spese, residuo che liquida in euro 93,00 per esborsi ed euro 2.417,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% (sui compensi), IVA
e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Avv. Domenico Cortese.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure, ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva di in favore della società Controparte_2 Parte_1
➢ ha affermato che la domanda attorea risulta parzialmente fondata. In particolare, ha ritenuto che parte attrice ha assolto al suo onere probatorio ex art. 1460 c.c., avendo dato prova del corretto adempimento delle fatture di cui è causa, anche per le somme versate in eccedenza;
3 ➢ ha ritenuto che, dall'istruttoria e dalla produzione documentale, è emersa l'infondatezza delle che le contestazioni sulla veridicità dei bollettini postali, e tanto perché, avendo natura di atto pubblico, la loro veridicità, poteva essere superata solo attraverso il positivo esperimento della querela di falso. Nel caso di specie, sebbene formalmente annunciata con verbale di udienza del 25/05/2011, tale querela di falso non è stata mai validamente formalizzata nei successivi atti scritti, oltre ad essere viziata dalla solenne “indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, nonché della rituale attività istruttoria;
➢ ha dichiarato, quindi, non dovute le somme pretese da Parte_1 condannandola al pagamento della somma di euro 19.712,14 a titolo di ripetizione dell'indebito oltre interessi al tasso legale e, al contempo, ha rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice.
1.2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello già Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato ritualmente, affidandolo ad un unico ed Parte_1 articolato motivo che sarà successivamente esaminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il quale, Controparte_1 resistendo al gravame, ne ha chiesto il rigetto perché infondato.
La Corte, all'udienza del 10/12/2019, ha rinviato la causa all'udienza del 08/11/2022, per l'acquisizione del fascicolo cartaceo di primo grado;
indi, in quanto non pervenuto, ha ulteriormente rinviato all'udienza del 26/11/2024, per i medesimi incombenti.
Successivamente, a seguito del Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza Civile, unitamente al cambio di Sezione e Consigliere Relatore,
è stato disposto il rinvio dell'udienza al 09/04/2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione, la Corte, viste le note delle parti, con ordinanza del 14/04/2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Nei termini assegnati, le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali;
solo parte appellante ha depositato le proprie memorie di replica.
§2) Le valutazioni della Corte.
2.1. Con un unico motivo di gravame, rubricato “erroneo apprezzamento dei fatti e dei documenti da parte del giudice di prime cure”, l'appellante censura la sentenza, chiedendone la riforma, nella parte in cui si legge “Dunque, nel caso di specie, è avvenuto che, all'udienza del 25/05/2011 il difensore di parte convenuta, munito di procura speciale in tal senso rilasciata e sottoscritta dal
4 procuratore di ha proposto querela di falso, avanzando tale Parte_1 richiesta a verbale, avverso i documenti specifici, indicati nella procura, che si intendevano impugnare. Seppur validamente proposta, quindi, la suddetta querela, quanto al contenuto, non prevedeva “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che pure devono essere indicati
a pena di nullità, così come richiesto dall'art.221 c.p.c. e secondo quanto sopra specificato”.
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure non ha correttamente letto ed esaminato gli atti e documenti prodotti in corso di causa, non comprendendo che nel caso di specie la falsità delle ricevute di versamento, oggetto della querela, è emerso ictu oculi e, pertanto, non avrebbe richiesto l'espletamento di ulteriori indagini istruttorie.
Di detto motivo l'appellata ha eccepito l'inammissibilità sotto diversi profili: 1) per mancanza della indicazione delle parti della sentenza impugnata;
2) per mancanza di specificazione delle ragioni della erroneità della sentenza;
3) per l'apoditticità dell'affermazione secondo la quale la falsità del documento nel caso in esame risultava ictu oculi senza bisogno di istruzione;
4) per la mancanza di formulazione di conclusioni idonee a superare tutti i vizi fin qui evidenziati.
Il motivo, in realtà, si presenta inammissibile per un'ulteriore assorbente ragione, non esattamente colta dalla controparte, costituita dal fatto che alla contestazione delle ragioni addotte dal Tribunale
a sostegno della inammissibilità della querela di falso, non fa seguito la coltivazione dei detta domanda che, evidentemente, sola avrebbe potuto consentire di superare la fede privilegiata attribuita dal Tribunale alle ricevute di pagamento, la cui natura di atto pubblico peraltro l'appellante nemmeno contesta. L'appellante pretenderebbe invece che la Corte superasse d'ufficio quella fede privilegiata, senza passare per una espressa dichiarazione di falso che, invece può essere assunta solo all'esito di un giudizio di querela.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022, applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento ( da 5201 a 26.000 euro ) attesa la parziale officiosità del rilievo di inammissibilità e la semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da già avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 172/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 01.02.2019 così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2906 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso da remoto il 18 luglio 2025
La Presidente est. dott.ssa Silvana Ferriero
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