Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2025, proposto da
TE S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B6E2DAE1D5, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Broccostella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Gionfra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Istituita Presso L'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, non costituita in giudizio;
nei confronti
GEA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Potena, Giulio Potena, con domicilio eletto presso lo studio Emilio Potena in Castel Di Sangro, corso Vittorio Emanuele II n. 1;
per l'annullamento
1. del verbale conclusivo valutazione dei giustificativi del 25 settembre 2025, con il quale il RU con il supporto del Responsabile Tributi e SUAP e del segretario verbalizzante ha:
- escluso la TE S.r.l. dalla gara indetta per conto del Comune di Broccostella dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, per l'affidamento settennale dell'appalto del servizio riguardante la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a trattamento e servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Broccostella con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- proposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore di GEA S.r.l.;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale inclusi:
- la nota prot. n. 6088 del 25 settembre 2025 con la quale il RU ha trasmesso a TE S.r.l. il suddetto verbale comunicando che con lo stesso TE S.r.l. era stata esclusa e che la gara era stata aggiudicata a GEA S.r.l.;
- il verbale di gara della commissione di gara istituita presso la CUC trasmesso al Comune di Broccostella con nota prot. 2097 del 2 luglio 2025, acquisita dal Comune di Broccostella in data 3 luglio 2025 con il prot. n. 4076, con il quale è stata comunicata l'anomalia dell'offerta della prima graduata, TE S.r.l., ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superano entrambi i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ed è stato demandato al RU del Comune di Broccostella di procedere alla valutazione della congruità dell'offerta ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- la graduatoria del 24 giugno 2025 nella quale la commissione giudicatrice ha graduato la TE S.r.l. al primo posto specificando che la stessa aveva offerto un ribasso del 40,93763% sull'importo a base d'asta ancorché avesse espresso in sede di offerta economica il ribasso percentuale in lettere del “cinquevigolatrentatre”;
- la nota del 10 luglio 2025 con la quale il RU ha respinto l'istanza in data 25 giugno 2025, con la quale TE S.r.l. ha chiesto di rettificare la percentuale di ribasso, del 40,93763%, attribuita erroneamente a TE S.r.l. nella testé citata graduatoria del 24 giugno 2025, indicando l'effettiva percentuale di ribasso del 5,33% esposta in sede di offerta economica evidenziando che, a seguito dell'invocata rettifica, la medesima TE S.r.l. sarebbe rimasta al primo posto della graduatoria;
- gli altri atti infra specificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Broccostella e di GEA S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa MA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 ottobre 2025 e depositato il 4 novembre successivo la società TE S.r.l. (d’ora innanzi solo “TE” o “ricorrente”) ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti dettagliatamente indicati in epigrafe, tramite i quali è stata disposta la propria esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a trattamento e servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Broccostella, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito dell’espletamento del sub procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
2. La ricorrente espone, in fatto, quanto segue:
- presentava domanda di partecipazione alla procedura indicata e, all’esito delle operazioni di gara, si collocava al primo posto nella graduatoria finale, avendo la Commissione rilevato, nell’ambito del verbale della seduta del 24 giugno 2025, che la stessa avesse offerto un ribasso del 40,93763% sull’importo a base d’asta;
- nel documento riepilogativo dell’offerta economica era stato in realtà indicato, in lettere, che il ribasso percentuale fosse del “cinquevigolatrentatre”;
- pertanto con nota del data 25 giugno 2025 chiedeva alla Stazione appaltante di rettificare la percentuale di ribasso rilevata dalla Commissione, in quanto erronea, facendo presente che l’effettiva percentuale di ribasso esposta in sede di offerta economica fosse, appunto, pari al 5,33% e che comunque, anche a seguito dell’invocata rettifica, essa sarebbe rimasta al primo posto della graduatoria in ragione del mantenimento del distacco dal secondo graduato, seppur più contenuto;
- con nota del 10 luglio 2025 il RU respingeva la suddetta istanza di rettifica e avviava il procedimento di verifica dell’anomalia, invitandola a giustificare la sostenibilità dell’esecuzione dell’appalto in relazione all’importo dell’offerta economica presentata, pari a euro 288.999,45, con un ribasso del 40,93764%;
- presentava le proprie giustificazioni nelle quali precisava, nuovamente, che il ribasso effettivamente proposto fosse pari al 5,33 % e non a quello indiato dall’amministrazione, e procedeva a giustificare la congruità della propria offerta così come praticata con l’effettivo ribasso indicato;
- con verbale in data 2 settembre 2025, il RU (con l’ausilio della commissione giudicatrice) valutava le giustificazioni così prodotte e ne rilevava l’inammissibilità sull’assunto che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, nell’offerta economica non era dato riscontrare alcun errore emendabile e che, pertanto, l’accoglimento delle giustificazioni stesse avrebbero configurato una inammissibile modificazione dell’offerta economica, presupponendo la formulazione di un ribasso del 5,33% sull’importo a base d’asta;
- in data 9 settembre 2025 si teneva un incontro tra la ricorrente ed il RU all’esito del quale quest’ultimo chiedeva alla ricorrente di procedere, entro il termine del 18 settembre 2025, al deposito di una documentata relazione a supporto delle tesi affermate;
- con nota del 18 settembre 2025 TE produceva, quindi, quanto richiesto dal RU, rappresentando ulteriormente le ragioni per le quali il praticato ribasso del 5,33% fosse chiaramente percepibile;
- con nota del 25 settembre 2025, tuttavia, il RU trasmetteva il verbale conclusivo della valutazione dei giustificativi, di pari data, con il quale proponeva la propria esclusione dalla procedura ritenendo non provato l’errore materiale posto a supporto del preteso ribasso del 5,33% e, pertanto, non giustificato l’importo proposto di euro 288.999,45, risultante dal ribasso del 40,93764% sulla base d’asta, proponendo altresì l’aggiudicazione in favore di GEA S.r.l.;
- con nota in data 9 ottobre 2025, il RU comunicava, infine, che, con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Broccostella n. 436 del 9 ottobre 2025, era stata disposta la definitiva aggiudicazione dell’appalto a GEA S.r.l.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I - « Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con gli artt. 2, 3 e 17 del bando e disciplinare di gara; nonché con l’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, ed erronea percezione dell’effettiva volontà espressa dalla TE S.r.l. con l’offerta economica, e violazione dell’art. 1367 c.c. in ordine al principio di conservazione degli atti».
Sostiene la ricorrente che, nel formulare la propria offerta, avrebbe osservato l’art. 8 del capitolato speciale, il quale prescriveva che i ricavi CONAI sarebbero stati « fatturati direttamente dall’appaltatore dietro apposita delega »; tali ricavi erano stati quantificati dall’art. 3 del disciplinare di gara nella misura di euro 186.972,58, con la precisazione - confermativa della citata disposizione del Capitolato - secondo cui quota parte del prezzo dell’appalto sarebbe stata compensata con gli stessi; non sarebbe stato, pertanto, necessario procedere alla relativa indicazione nell’importo dell’offerta economica, avendo quest’ultima ad oggetto il solo prezzo dell’appalto pagabile dalla stazione appaltante; per altro verso essa avrebbe tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, anche della somma pari a euro 12.740,00 che il Comune avrebbe dovuto corrispondere all’appaltatore in aggiunta rispetto all’importo posto a base di gara, a titolo di «reintegri da trattamento», come precisato all’art. 3 del disciplinare di gara; pertanto nell’offerta economica avrebbe correttamente indicati il solo prezzo a carico della stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni, pari a euro 288.999,45, secondo la seguente operazione matematica: euro 489.312,39 (importo a base d’asta) – euro 26.080,35 (ribasso del 5,33% sul detto importo) – euro 186.972,58 (importo pagato direttamente dai Consorzi di filiera) + euro 12.740,00 (maggior importo corrisposto dal Comune per reintegri da trattamento); diversamente, allorché è stato indicato il costo complessivo del servizio (comprensivo di costo della manodopera, oneri interferenziali della sicurezza ed oneri diretti della sicurezza) nella misura di euro 938.907,38, lo stesso è stato esposto quale risultante della seguente operazione matematica: euro 288.999,45 (costo del servizio ricostruito come sopra indicato) + euro 9.303,44 (oneri interferenziali della sicurezza non soggetti a ribasso, computati e pagati dalla stazione appaltante) + euro 640.604,09 (costo della manodopera esposto dalla stazione appaltante).
La reale volontà dell’offerente sarebbe stata, pertanto, chiaramente evincibile dall’offerta, così che non potrebbe dubitarsi il reale ribasso praticato non sarebbe del 40,93764%, come erroneamente sostenuto dalla stazione appaltante, bensì del 5,33%, così che la disposta esclusione sarebbe del tutto illegittima.
II - « Illegittimità derivata dell’aggiudicazione della gara d’appalto alla GEA S.r.l. ».
3. La ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto ed il subentro nel contratto d’appalto ove stipulato con GEA S.r.l., previa declaratoria dell’inefficacia di quest’ultimo.
4. Nel giudizio così introdotto si sono costituiti in resistenza il Comune di Broccostella e la controinteressata GEA S.r.l.
4.1. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso allegando che l’offerta della ricorrente avrebbe inequivocabilmente presentato un ribasso, non giustificato, del 40,93764%, avendo essa indicato, per l’esecuzione del servizio, una somma pari a euro 288.999,45 che, rapportata all’importo a base d’asta, non poteva che condurre al risultato indicato, peraltro generato automaticamente dalla piattaforma telematica sulla quale si è svolta la procedura e, quindi, dovuta a un mero calcolo matematico, laddove sarebbe stata, invece, del tutto facoltativa l’indicazione del ribasso da parte del concorrente che, quindi, nessuna rilevanza potrebbe avere ai fini in esame; pertanto la pretesa della ricorrente di veder “corretto” il proprio ribasso al 5,33%, giustificando il prezzo indicato con un calcolo poco chiaro, e comunque non esplicitato in sede di gara, non avrebbe potuto essere accolta, costituendo non già una mera emenda di un errore materiale, bensì una vera e propria modifica postuma e sostanziale dell’offerta economica, vietata dalla normativa in tema di contratto pubblici.
4.2. Analoghe considerazioni ha svolto la controinteressata, la quale ha parimenti insistito per il rigetto del ricorso.
5. A seguito della rinuncia all’istanza cautelare spiegata in ricorso è stata, quindi, fissata per il 25 febbraio 2026 la pubblica udienza per la discussione del ricorso nel merito, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
6. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
7. Le censure veicolate avverso i provvedimenti impugnati non possono essere condivise.
7.1. Occorre premettere che, secondo il tenore del punto 17 della lex specialis di gara l’offerta economica avrebbe dovuto indicare, a pena di esclusione, « il minor prezzo offerto rispetto alla base d’asta, il prezzo complessivo offerto cumulato degli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze e manodopera non soggetti a ribasso (al netto dell’iva), ed infine, il ribasso percentuale ».
7.2. Il modulo predisposto dalla stazione appaltante per la presentazione dell’offerta, di conseguenza, era formulato in modo che il concorrente rappresentasse prima il « minor prezzo offerto » per l’esecuzione delle prestazioni in gara (al netto dell’IVA, dei costi per la sicurezza e della manodopera) e, successivamente, il « prezzo complessivo » costituente la sommatoria del minor prezzo offerto e delle altre voci appena indiate, con l’esposizione, testualmente solo facoltativa, del ribasso offerto.
7.3. Era, inoltre, previsto all’art. 3 del bando/disciplinare che « l’importo totale soggetto a ribasso è pari a euro 489.312,39 », che gli oneri per la sicurezza da interferenze e incidenza per la manodopera sono pari a euro 649.907,93 e che « nel periodo di 7 anni di servizio sono previsti reintegri delle prestazioni a misura (trattamenti) pari euro 12.740,00 che andranno sommati all’importo del servizio determinato in sede di aggiudicazione » e, infine, che « quota parte dell’importo contrattuale determinato verrà compensato con i ricavi CONAI che per l’intero periodo di servizio (7 anni) è stato determinato di euro 186.972,58 ».
7.4. Premesso quanto, sopra deve osservarsi che l’offerta presentata dalla ricorrente – come è pacifico, oltre che documentalmente provato – è così formulata:
- minor prezzo, euro 288.999,45
- prezzo complessivo, euro 938.907,38;
- ribasso percentuale, 5,33%.
7.5. Ebbene, a fronte di una simile indicazione testuale, in ragione di quanto prescritto dalla lex specialis sopra riportato, è chiaro che il sistema abbia calcolato quale ribasso, essendo programmato per evincere tale dato dalla indicazione del « minor prezzo offerto », quello del 40,93764%, così che la stazione appaltante ha posto in essere le successive attività di propria competenza in ragione del dato così calcolato, siccome emergente dall’offerta presentata dalla ricorrente, che peraltro nessuna indicazione conteneva in riferimento ai contributi CONAI né all’ulteriore contributo di 12.740,00 per i «reintegri».
7.6. Per altro verso deve evidenziarsi che nessuna norma della lex specialis indicava che l’offerta dovesse essere formulata previo scomputo dei ricavi CONAI dal totale del prezzo offerto dovendosi, piuttosto, ritenere che la testuale qualificazione degli stessi alla stregua di « quota parte dell’importo contrattuale », unita alla indicazione della somma sulla quale presentare il ribasso (euro 489.312,39, comprensivi degli oneri in parola), determinasse a carico del concorrente l’onere di indicare espressamente tale importo nella formulazione dell’offerta.
7.7. A tale proposito deve, inoltre, rilevarsi che secondo condivisibile affermazione della giurisprudenza, espressasi in un caso analogo a quello di specie « il ‘contributo CONAI’ rientra nel “valore” dell’appalto soggetto a ribasso, “in quanto in tutte le gare pubbliche l’importo contrattuale su cui presentare l’offerta è soltanto quello previsto dal bando di gara, che non qualifica esplicitamente come non ribassabile l’importo stimato del contributo CONAI riconosciuto all’appaltatore ” (….) così che « laddove la lex specialis di gara ha vietato il ribasso lo ha specificamente indicato, mentre nel caso dei ‘contributi CONAI’ non lo ha univocamente indicato » (Cons. di Stato, sez. IV, 4 giugno 2020, n. 3528).
7.8. L’omessa indicazione dei contributi in parola ha, quindi, fatto sì che sull’offerta così come presentata il sistema calcolasse un ribasso pari al 40,93764%, non potendosi dalla stessa evincere quanto sostenuto dalla ricorrente se non facendo ricorso a documenti esterni all’offerta stessa, anche in considerazione della facoltatività dell’indicazione del ribasso da parte del concorrente.
7.9. Reputa, pertanto, il Collegio che del tutto correttamente la stazione appaltante non abbia consentito alla TE di modificare i valori esposti nell’offerta economica così come riportata, poiché ammettere una simile operazione avrebbe determinato una sostanziale, e pertanto inammissibile, manipolazione dell’offerta economica.
7.10. L’attività che l’amministrazione avrebbe dovuto porre in essere per risalire al valore dell’offerta che la ricorrente intendeva effettivamente proporre non consiste, infatti, in una mera operazione matematica da svolgersi tramite i dati presenti nell’offerta medesima, bensì in una vera e propria integrazione della stessa con elementi ivi non indicati e quindi esterni, nonché in una sostanziale alterazione dei valori esposti.
7.11. Deve in proposito evidenziarsi che la modificazione dell’offerta può – e deve – essere disposta solo allorché la stessa risulti affetta da un errore materiale, con l’evidente fine di ricercare l’effettiva volontà del concorrente, e che può essere attribuita tale natura esclusivamente all’errore che possa essere percepito o rilevato ictu oculi , dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile.
Costituisce, infatti, costante affermazione della giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, quella secondo cui l'errore materiale che non inficia l'offerta del concorrente « deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d'offerta; ... la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; ... tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi - identificativi dell'errore - desumibili dall'atto stesso, non già da fonti esterne » (Cons. di Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2101, che richiama Cons. di Stato, sez. V, sent. 28 giugno 2022, n. 5344 nonché i precedenti ivi citati).
7.12. Pertanto laddove, come nel caso di specie, al fine di percepire l’errore sia necessaria una integrazione dell’offerta con dati esterni, la correzione dello stesso refluisce in una manipolazione dell’offerta, non ammissibile in quanto contrastante con i generali principi di imparzialità e trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché di tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.
7.13. Non è, infatti, esigibile da parte della stazione appaltante « uno sforzo di ricostruzione logica dell'offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato. Neppure pare ragionevole gravare l'amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta » (Cons. di Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650), vigendo peraltro nella materia all’esame il principio di autoresponsabilità, secondo cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione ( ex multis , Cons. di Stato, sez. V, 2 aprile 2025, n. 2789); tale principio, per di più, deve ritenersi particolarmente pregnante nell’ambito delle gare gestite con strumenti telematici (in termini, tra le tante, TAR Campania, sez. I, 3 aprile 2025, n. 2781, Cons. di Stato, sez. V, 8 novembre 2024, n. 8947).
8. Alla luce delle considerazioni esposte le cesure veicolate da parte ricorrente avverso i provvedimenti impugnati non possono essere accolte, così che il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Broccostella e della GEA S.r.l., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
MA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IN | DO AL |
IL SEGRETARIO