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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/11/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2023 e N. R.G. 861/2023 riuniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 254/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. DE RA C.F._2
− Opponenti contro
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Elena Frascino
− Opposta
(c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t. e per essa, quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_2
e servicer, (breviter ) (c.f. Controparte_3 Controparte_4
per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer – P.IVA_3 CP_5
(c.f. ) che a sua volta agisce per il tramite della procuratrice speciale
[...] P.IVA_4 [...]
(c.f. ), con l'avv. Elena Frascino Controparte_6 P.IVA_5
− Intervenuta
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 648/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data
12.12.2022
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
1 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 648/2022 emesso in data 12.12.2022 ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: Parte_1
“in via preliminare:
-accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva in capo alla sopra CP_1 meglio generalizzata, la mancanza dei requisiti di legge di cui ai n. 2) e 3) della presente opposizione
e, conseguentemente, revocare o/e annullare il Decreto Ingiuntivo n. 648/2022 del 12.12.2022 emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella causa iscritta al n. 1867/2022 R.G.;
-nel merito: - accogliere tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, revocare o/e annullare il
Decreto Ingiuntivo n. 648/2022 del 12.12.2022 emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella causa iscritta al n. 1867/2022 R.G.;
-condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre Iva cpa e spese forf. 15% come per legge, da distrarsi a favore del difensore in atti, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si è costituita . la quale ha concluso nei seguenti termini: Controparte_1 Controparte_1
“in via preliminare e pregiudiziale:
- Concedere, altresì, un rinvio della prima udienza ad altra tornata allo scopo di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria;
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti, in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della opposizione ex adverso proposta;
- in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 648/2022 del Tribunale Ordinario di Palmi, così condannando controparte al pagamento della somma di 38.874,30 euro, oltre interessi come ingiunti dal Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 38.874,30 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore,
2 che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso
- condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo n. 648/2022 del Tribunale Ordinario di Palmi – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge”.
In data 25.05.2023 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti. A scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando a parte opponente termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione. Il Tribunale ha, inoltre, assegnato alle parti, per la verifica dell'avvenuta conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il termine del 14.12.2023 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con ordinanza del 15.12.2023 il Tribunale ha rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione ed ha ritenuto di dover rimettere il fascicolo, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza, atteso che avverso il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione è stata proposta separata opposizione del debitore principale (R.G. n. Parte_2
861/2023).
Quest'ultimo, difatti, con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Palmi (nell'ambito del procedimento R.G. n. 861/2023) chiedendo:
“in via preliminare:
-accertare e dichiarare l'inefficacia del D.I. n. 648/2022 qui opposto per violazione dell'art. 644
c.p.c.; -accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva in capo alla sopra CP_1 meglio generalizzata, la mancanza dei requisiti di legge di cui ai n. 2) e 3) della presente opposizione
e, conseguentemente, revocare o/e annullare il Decreto Ingiuntivo n. 648/2022 del 12.12.2022 emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella causa iscritta al n. 1867/2022 R.G.;
-nel merito:
- accogliere tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, revocare o/e annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 648/2022 del 12.12.2022 emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella causa iscritta al
n. 1867/2022 R.G.;
-condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre Iva cpa e spese forf. 15% come per legge, da distrarsi a favore del difensore in atti, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
3 Il Presidente di Sezione, con provvedimento del 15 dicembre 2023 ha ritenuto di dover designare il magistrato del procedimento di più risalente iscrizione per la valutazione sulla riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c., individuandolo nella persona del Giudice Dott. Luca Coppola.
Il Giudice, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione, ha disposto la riunione del procedimento n. 861/2023 R.G. a quello iscritto al n. 254/2023 R.G. ed ha rinviato per consentire il completamento della procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di , fissando il termine del Parte_2
20.06.2024 per deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
In data 14.02.2024 si è costituita e per essa quale procuratrice e servicer, Controparte_2 [...]
(breviter ) per il tramite della mandataria Controparte_3 Controparte_4 con rappresentanza e sub-servicer – quest'ultima per il tramite della Controparte_5 procuratrice speciale , la quale si è riportata, facendoli propri, agli Controparte_6 atti, agli scritti difensivi ed alle conclusioni già rassegnate da , insistendo, in CP_1 particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma, respinte tutte le eccezioni, deduzioni e richieste di controparte:
In rito e in via preliminare:
- Disporre la riunione al presente procedimento di quello recante RG 861/2023 stante la connessione oggettiva e soggettiva;
in via preliminare e pregiudiziale:
- Dare atto dell'espletamento e conclusione della procedura di mediazione nei confronti della Sig.ra come da verbale versato in atti;
Pt_1
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti, in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della opposizione ex adverso proposta;
- in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 648/2022 del Tribunale Ordinario di Palmi, così
4 condannando controparte al pagamento della somma di 38.874,30 euro, oltre interessi come ingiunti dal Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 38.874,30 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso
- condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo n. 648/2022 del Tribunale Ordinario di Palmi – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge”.
Con ordinanza del 25.07.2024, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.10.2025, discussa oralmente la causa, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c
2. Nel merito.
Orbene, dagli atti del processo si evince che il credito oggetto di causa è stato interessato da una pluralità di cessioni:
− In primis, con la quale in data 21.11.2008 gli opponenti avevano stipulato il contratto CP_7 di finanziamento, fusa per incorporazione in data 20.03.2015 in Controparte_8
(v. all. 4 produzione monitorio), in data 22.06.2015 cedeva il credito oggetto di causa a
[...] [...]
(all.
4.1 produzione monitoro). e , CP_9 CP_9 Controparte_8 con raccomandata A/R datata 22/6/2015 comunicavano l'avvenuta cessione agli opponenti (all. 6 produzione monitorio).
− In data 13.12.2016, il credito veniva ulteriormente ceduto da società del Gruppo CP_10
Banca IFIS, alla (v. estratto contratto di cessione tra la e la CP_1 Controparte_9 [...]
– all. 7; estratto GU Parte Seconda n.150 del 22-12-2016- all. 8; comunicazione di avvenuta CP_1 cessione - all. 9 produzione monitorio);
5 − In data 30.06.2023, nelle more del giudizio, veniva, infine, stipulato un successivo contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione tra e , circostanza dedotta mediante l'intervento di quest'ultima in Controparte_1 CP_2 giudizio (v. contratto di cessione – all.
3 - atto di intervento;
avviso in Gazzetta Ufficiale - all. 4; Lista dei crediti ceduti all. 5).
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sui motivi dell'opposizione, in particolare sull'eccezione preliminare sollevata da parte opponente relativa alla mancanza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla
[...]
(opposta) ed alla (intervenuta). CP_1 CP_2
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che sia onere della società cessionaria -la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto fornire la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
Ed invero, tale onere probatorio gravante sul cessionario deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
Orbene, a sostegno della propria pretesa parte opposta ha prodotto gli estratti dei contratti di cessione
(da a e da a Controparte_8 Controparte_9 Controparte_9 Controparte_1
– all.
4.1 e all. 7 produzione monitorio), con una serie di “omissis”, nonché una lista dei crediti ceduti con l'indicazione del codice fiscale e di un codice di pratica, dai quali, tuttavia, non si può evincere con certezza che il credito per cui è causa sia stato incluso nella cessione in blocco.
E' stata, altresì, prodotta la prova della notifica di cessione (all.
6 -9 produzione monitorio), la quale, risulta insufficiente, in quanto la stessa non è idonea a provare l'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Difatti, per consolidata giurisprudenza, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
6 Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.B (cfr. Cass. sent. n. 17944/2023).
Invero, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
A tal fine non può neppure ritenersi sufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016) a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Corte di legittimità, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 21821/2023 e da ultimo Cass. n. 3405/2024).
Gli evidenziati vizi sono destinati a ripercuotersi anche sulla società ultima nella Controparte_2 linea delle cessionarie, che è intervenuta in giudizio per ottenere il pagamento del credito.
In difetto di produzione di tutti gli atti di cessione relativi al credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente, deve ritenersi non adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale, né della né tantomeno della ad agire per il pagamento del credito. Controparte_1 Controparte_2
Nel caso di specie, entrambe le società veicolo intervenute in giudizio hanno prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta ed un accordo dal quale non è possibile evincere l'inclusione del credito in contestazione.
Tale circostanza preclude, evidentemente, a questo giudice di verificare che il credito originariamente contratto con la fusa per incorporazione nella sia CP_7 Controparte_8 stato effettivamente trasferito da quest'ultima a da questa a e da Controparte_9 Controparte_1 ultimo alla Controparte_2
Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000 operando la massima riduzione a causa della scarsa complessità delle questioni trattate.
Considerato che al presente giudizio recante RG n. 254/2023 promosso da è stato Parte_1 riunito il procedimento n. R.G. 861/2023 promosso da , entrambi assistiti dall'Avv. Parte_2
DE RA, e che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività
7 prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma
2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), si ritiene congruo liquidare: con riferimento al procedimento recante R.G. n. 861/2023 la somma complessiva di € 1.453,00 per compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, valore minimo ed €
602,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore minimo), oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, nonché € 259,00 per contributo unificato;
con riguardo al procedimento recante RG N. 254/2023 la somma complessiva di € 3.809,00 per compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, valore minimo;
€
602,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore minimo;
€ 903,00 per la fase di trattazione valore minimo ed € 1.453,00 per la fase decisionale valore minimo), oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, nonché € 259,00 per contributo unificato, per un totale complessivo di €
5.262,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 518,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 648/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data 12.12.2022;
- condanna e a pagare agli opponenti e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro € 5.262,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché euro 518,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. DE RA dichiaratosi antistatario.
Palmi, 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 254/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. DE RA C.F._2
− Opponenti contro
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Elena Frascino
− Opposta
(c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t. e per essa, quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_2
e servicer, (breviter ) (c.f. Controparte_3 Controparte_4
per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer – P.IVA_3 CP_5
(c.f. ) che a sua volta agisce per il tramite della procuratrice speciale
[...] P.IVA_4 [...]
(c.f. ), con l'avv. Elena Frascino Controparte_6 P.IVA_5
− Intervenuta
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 648/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data
12.12.2022
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
1 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 648/2022 emesso in data 12.12.2022 ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo: Parte_1
“in via preliminare:
-accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva in capo alla sopra CP_1 meglio generalizzata, la mancanza dei requisiti di legge di cui ai n. 2) e 3) della presente opposizione
e, conseguentemente, revocare o/e annullare il Decreto Ingiuntivo n. 648/2022 del 12.12.2022 emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella causa iscritta al n. 1867/2022 R.G.;
-nel merito: - accogliere tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, revocare o/e annullare il
Decreto Ingiuntivo n. 648/2022 del 12.12.2022 emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella causa iscritta al n. 1867/2022 R.G.;
-condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre Iva cpa e spese forf. 15% come per legge, da distrarsi a favore del difensore in atti, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si è costituita . la quale ha concluso nei seguenti termini: Controparte_1 Controparte_1
“in via preliminare e pregiudiziale:
- Concedere, altresì, un rinvio della prima udienza ad altra tornata allo scopo di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria;
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti, in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della opposizione ex adverso proposta;
- in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 648/2022 del Tribunale Ordinario di Palmi, così condannando controparte al pagamento della somma di 38.874,30 euro, oltre interessi come ingiunti dal Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 38.874,30 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore,
2 che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso
- condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo n. 648/2022 del Tribunale Ordinario di Palmi – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge”.
In data 25.05.2023 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti. A scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando a parte opponente termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione. Il Tribunale ha, inoltre, assegnato alle parti, per la verifica dell'avvenuta conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il termine del 14.12.2023 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con ordinanza del 15.12.2023 il Tribunale ha rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione ed ha ritenuto di dover rimettere il fascicolo, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., al Presidente di Sezione per le determinazioni di competenza, atteso che avverso il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione è stata proposta separata opposizione del debitore principale (R.G. n. Parte_2
861/2023).
Quest'ultimo, difatti, con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Palmi (nell'ambito del procedimento R.G. n. 861/2023) chiedendo:
“in via preliminare:
-accertare e dichiarare l'inefficacia del D.I. n. 648/2022 qui opposto per violazione dell'art. 644
c.p.c.; -accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva in capo alla sopra CP_1 meglio generalizzata, la mancanza dei requisiti di legge di cui ai n. 2) e 3) della presente opposizione
e, conseguentemente, revocare o/e annullare il Decreto Ingiuntivo n. 648/2022 del 12.12.2022 emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella causa iscritta al n. 1867/2022 R.G.;
-nel merito:
- accogliere tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, revocare o/e annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 648/2022 del 12.12.2022 emesso dal Tribunale Civile di Palmi, nella causa iscritta al
n. 1867/2022 R.G.;
-condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre Iva cpa e spese forf. 15% come per legge, da distrarsi a favore del difensore in atti, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
3 Il Presidente di Sezione, con provvedimento del 15 dicembre 2023 ha ritenuto di dover designare il magistrato del procedimento di più risalente iscrizione per la valutazione sulla riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c., individuandolo nella persona del Giudice Dott. Luca Coppola.
Il Giudice, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione, ha disposto la riunione del procedimento n. 861/2023 R.G. a quello iscritto al n. 254/2023 R.G. ed ha rinviato per consentire il completamento della procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di , fissando il termine del Parte_2
20.06.2024 per deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
In data 14.02.2024 si è costituita e per essa quale procuratrice e servicer, Controparte_2 [...]
(breviter ) per il tramite della mandataria Controparte_3 Controparte_4 con rappresentanza e sub-servicer – quest'ultima per il tramite della Controparte_5 procuratrice speciale , la quale si è riportata, facendoli propri, agli Controparte_6 atti, agli scritti difensivi ed alle conclusioni già rassegnate da , insistendo, in CP_1 particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma, respinte tutte le eccezioni, deduzioni e richieste di controparte:
In rito e in via preliminare:
- Disporre la riunione al presente procedimento di quello recante RG 861/2023 stante la connessione oggettiva e soggettiva;
in via preliminare e pregiudiziale:
- Dare atto dell'espletamento e conclusione della procedura di mediazione nei confronti della Sig.ra come da verbale versato in atti;
Pt_1
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti, in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, della opposizione ex adverso proposta;
- in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 648/2022 del Tribunale Ordinario di Palmi, così
4 condannando controparte al pagamento della somma di 38.874,30 euro, oltre interessi come ingiunti dal Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 38.874,30 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso
- condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo n. 648/2022 del Tribunale Ordinario di Palmi – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge”.
Con ordinanza del 25.07.2024, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.10.2025, discussa oralmente la causa, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c
2. Nel merito.
Orbene, dagli atti del processo si evince che il credito oggetto di causa è stato interessato da una pluralità di cessioni:
− In primis, con la quale in data 21.11.2008 gli opponenti avevano stipulato il contratto CP_7 di finanziamento, fusa per incorporazione in data 20.03.2015 in Controparte_8
(v. all. 4 produzione monitorio), in data 22.06.2015 cedeva il credito oggetto di causa a
[...] [...]
(all.
4.1 produzione monitoro). e , CP_9 CP_9 Controparte_8 con raccomandata A/R datata 22/6/2015 comunicavano l'avvenuta cessione agli opponenti (all. 6 produzione monitorio).
− In data 13.12.2016, il credito veniva ulteriormente ceduto da società del Gruppo CP_10
Banca IFIS, alla (v. estratto contratto di cessione tra la e la CP_1 Controparte_9 [...]
– all. 7; estratto GU Parte Seconda n.150 del 22-12-2016- all. 8; comunicazione di avvenuta CP_1 cessione - all. 9 produzione monitorio);
5 − In data 30.06.2023, nelle more del giudizio, veniva, infine, stipulato un successivo contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione tra e , circostanza dedotta mediante l'intervento di quest'ultima in Controparte_1 CP_2 giudizio (v. contratto di cessione – all.
3 - atto di intervento;
avviso in Gazzetta Ufficiale - all. 4; Lista dei crediti ceduti all. 5).
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sui motivi dell'opposizione, in particolare sull'eccezione preliminare sollevata da parte opponente relativa alla mancanza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla
[...]
(opposta) ed alla (intervenuta). CP_1 CP_2
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che sia onere della società cessionaria -la quale agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto fornire la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
Ed invero, tale onere probatorio gravante sul cessionario deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
Orbene, a sostegno della propria pretesa parte opposta ha prodotto gli estratti dei contratti di cessione
(da a e da a Controparte_8 Controparte_9 Controparte_9 Controparte_1
– all.
4.1 e all. 7 produzione monitorio), con una serie di “omissis”, nonché una lista dei crediti ceduti con l'indicazione del codice fiscale e di un codice di pratica, dai quali, tuttavia, non si può evincere con certezza che il credito per cui è causa sia stato incluso nella cessione in blocco.
E' stata, altresì, prodotta la prova della notifica di cessione (all.
6 -9 produzione monitorio), la quale, risulta insufficiente, in quanto la stessa non è idonea a provare l'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Difatti, per consolidata giurisprudenza, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
6 Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.B (cfr. Cass. sent. n. 17944/2023).
Invero, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
A tal fine non può neppure ritenersi sufficiente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016) a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Corte di legittimità, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 21821/2023 e da ultimo Cass. n. 3405/2024).
Gli evidenziati vizi sono destinati a ripercuotersi anche sulla società ultima nella Controparte_2 linea delle cessionarie, che è intervenuta in giudizio per ottenere il pagamento del credito.
In difetto di produzione di tutti gli atti di cessione relativi al credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente, deve ritenersi non adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale, né della né tantomeno della ad agire per il pagamento del credito. Controparte_1 Controparte_2
Nel caso di specie, entrambe le società veicolo intervenute in giudizio hanno prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta ed un accordo dal quale non è possibile evincere l'inclusione del credito in contestazione.
Tale circostanza preclude, evidentemente, a questo giudice di verificare che il credito originariamente contratto con la fusa per incorporazione nella sia CP_7 Controparte_8 stato effettivamente trasferito da quest'ultima a da questa a e da Controparte_9 Controparte_1 ultimo alla Controparte_2
Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000 operando la massima riduzione a causa della scarsa complessità delle questioni trattate.
Considerato che al presente giudizio recante RG n. 254/2023 promosso da è stato Parte_1 riunito il procedimento n. R.G. 861/2023 promosso da , entrambi assistiti dall'Avv. Parte_2
DE RA, e che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività
7 prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma
2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), si ritiene congruo liquidare: con riferimento al procedimento recante R.G. n. 861/2023 la somma complessiva di € 1.453,00 per compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, valore minimo ed €
602,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore minimo), oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, nonché € 259,00 per contributo unificato;
con riguardo al procedimento recante RG N. 254/2023 la somma complessiva di € 3.809,00 per compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, valore minimo;
€
602,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore minimo;
€ 903,00 per la fase di trattazione valore minimo ed € 1.453,00 per la fase decisionale valore minimo), oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, nonché € 259,00 per contributo unificato, per un totale complessivo di €
5.262,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 518,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 648/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data 12.12.2022;
- condanna e a pagare agli opponenti e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro € 5.262,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché euro 518,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. DE RA dichiaratosi antistatario.
Palmi, 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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