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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6211 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8390/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di EL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8390/2022 promossa da:
Avv. DANIELE PORTALE (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. LA ROSA RENATO
Opponente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. PARDO MASSIMO;
Dott. (C.F. ) e Parte_1 C.F._3 Parte_2
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt,
[...] P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti SEMINARA DARIO e SANFILIPPO
VI
GROUPAMA C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 6 C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Opposti
All'udienza del 26.6.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. Daniele Portale ha proposto opposizione ordinaria di terzo avverso la sentenza n. 387 del
28.1.2019 emessa dal Tribunale di Catania, con cui il sig. è stato condannato al Controparte_1
pagamento delle spese processuali ( liquidate in € 13.430,00) in favore delle due parti convenute e delle due parti chiamate in garanzia, oltre che al pagamento di € 2686,00 a titolo di danno ex art. 96 cpc;
ha allegato l'esistenza dell'interesse all'opposizione in ragione dell'azione di responsabilità professionale intentata nei propri confronti dal sig. , deducendo di non aver mai accettato il mandato con CP_1
procura che quest'ultimo aveva inteso conferirgli;
ha dunque allegato anche la falsità della sottoscrizione della procura alla lite redatta a margine dell'atto di citazione e delle sottoscrizioni apposte in calce all'atto di citazione ed alle tre memorie autorizzate;
l'attore, dunque, ha proposto anche querela di falso incidentale ex art. 221 e ss cpc avverso le cinque sottoscrizioni.
Ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'opposizione di terzo, revocare, annullare, modificare o integrare la sentenza del Tribunale di Catania, V sezione civile, n. 387/2019; ha chiesto inoltre accertarsi la falsità di tutte e cinque le sottoscrizioni apparentemente apposte da esso attore in calce alla procura alla lite redatta a margine dell'atto di citazione, in calce all'atto di citazione ed in calce alle tre memorie autorizzate, sia in esito alla proposta querela di falso, sia per qualsivoglia altra motivazione;
ha chiesto dunque accertarsi che esso attore non ha difeso il sig. espungendo ogni Controparte_1
riferimento in tal senso dalla sentenza, con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 6 Si è costituito contestando la prospettazione attorea e deducendo di essersi rivolto, Controparte_1
nel 2011, allo studio legale associato Portale al fine di verificare la sussistenza di profili di
Per responsabilità professionale della clinica e del dott. ha riferito di aver conferito mandato Pt_2
disgiunto ad entrambi i legali al fine di instaurare il giudizio e, descrivendo lo svolgimento e gli esiti del relativo processo, ha contestato la prospettazione attorea , eccependo poi l'inammissibilità
dell'azione ex art. 404 cpc per carenza dei presupposti;
ha riferito di aver proposto azione di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. Daniele Portale, che in quella sede avrebbe potuto eventualmente dimostrare l'inesistenza del rapporto;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità
dell'opposizione di terzo ed il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si sono costituiti anche il dott. Controparte_4
contestando l'esistenza dei presupposti per agire ex art. 404 cpc e con querela di falso e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delle domande, con vittoria di spese e compensi.
e ritualmente citate non si sono costituite e vanno Controparte_5 Controparte_6
dichiarate contumaci.
La controversia istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Vale la pena anzitutto richiamare quanto già osservato con ordinanza del 21.6.2023: “ … rilevato che parte attrice ha agito ex art. 404 I comma cpc, ma che esso non riveste la qualità di terzo ai sensi della norma citata;
rilevato che come affermato in più occasioni dalla Corte di Legittimità “ questa Corte,
che ha inteso rimarcare la straordinarietà di questo mezzo di impugnazione rispetto agli altri mezzi di pagina 3 di 6 impugnazione ordinaria sotto il profilo della sua idoneità a circoscrivere gli effetti collaterali del giudicato, quando questo investa e comprometta i diritti dei terzi che alla formazione di quel giudicato non abbia preso parte, avvertendo da tempo che "l'opposizione ordinaria di terzo, di cui all'art. 404
c.p.c., comma 1, non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità,
facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e,
nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato"
(Cass., Sez. 1, 24/05/1999, n. 5026)” ( cfr da ultimo Cass. Civ. sent. n. 5244/2019); rilevato che la sentenza n. 387/2019 del Tribunale di Catania non ha accertato alcun diritto e non ha pronunciato su alcun rapporto giuridico incompatibile con quanto affermato dall'attore, che assume piuttosto di non aver rappresentato e difeso;
considerato che, l'interesse all'odierna controversia, Controparte_1
appare sorto in conseguenza di azione di risarcimento del danno proposta da e che Controparte_1
in quel giudizio l'attore ben potrà svolgere le proprie difese anche in punto di insussistenza del mandato difensivo, dovendosi rimarcare il carattere eccezionale del rimedio ex art. 404 cpc;
considerato che, pertanto, l'azione ex art. 404 cpc sì come prospettata non appare ammissibile;
ritenuto che
va pertanto dichiarata l'inammissibilità anche della querela di falso, proposta in questa sede in via incidentale e non principale, essendo irrilevante ai fini dell'azione ex art. 404 cpc l'accertamento circa l'autenticità della procura;
ritenuto che
non occorre assegnare i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc”.
Come già evidenziato, legittimati a proporre l'opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404,
comma primo, c.p.c. sono unicamente i titolari di un diritto autonomo, incompatibile con quello pagina 4 di 6 riconosciuto nella sentenza opposta ( cfr da ultimo anche Cass. Civ. sent. n. 21230/2024); inoltre,
“L'opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione eccezionalmente utilizzabile da soggetti che non hanno assunto la qualità di parte nel processo concluso con la sentenza impugnata;
i provvedimenti impugnabili sono esclusivamente le sentenze passate in giudicato o comunque esecutive, ossia provvedimenti aventi efficacia di giudicato o (le sentenze immediatamente esecutive) idonei ad acquisire efficacia di giudicato perchè risolvono un contrasto intorno ai diritti soggettivi in giudizio.
L'estensione per via giurisprudenziale a provvedimenti non aventi la forma di sentenza si è giustificata comunque per la loro decisorietà (e idoneità a definire la controversia) e, quindi, per il loro contenuto sostanziale di sentenza” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 4327/2012); l'avv. Daniele Portale non riveste la qualità di terzo nel senso di cui all'art 404 cpc, perché pur essendo in astratto terzo rispetto alle parti del processo definito con sentenza n. 387/2019 ( posto che la qualità di parte non coincide con quella del difensore), egli non è tuttavia titolare di un diritto autonomo incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza opposta;
in detto provvedimento, infatti, emesso in esito all'azione di risarcimento del danno da responsabilità medica, è stata pronunziata la cessazione della materia del contendere, avendo il sig. rinunziato alla domanda;
non è stata adottata alcuna pronunzia in ordine ad un diritto CP_1
incompatibile con quello dell'avv. Portale che, pertanto, non può agire ex art. 404 cpc.
La qualità di difensore del sig. in capo all'odierno attore avv. Portale non è oggetto Controparte_1
di pronunzia della sentenza n. 387/2019 ; la querela di falso proposta nel presente giudizio in via incidentale e non principale, pertanto, è ulteriormente inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza tra l'attore ed il sig. e vengono liquidate tenendo conto CP_1
dei compensi medi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al Dm n. 55/2014, senza tenersi conto
Per della fase istruttoria che non è stata svolta;
le spese possono essere compensate nei confronti di pagina 5 di 6 in ragione dell'assenza di interesse Controparte_4
a resistere di tali parti, cui tuttavia l'atto introduttivo era da notificarsi in ragione della loro qualità di parte nel giudizio definito con sentenza n. 387/2019.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità dell'azione ex art 404 cpc e della querela di falso;
- Condanna l'avv. Portale Daniele al pagamento delle spese del procedimento in favore di liquidate in complessivi € 3397,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese Controparte_1
generali come per legge;
- Compensa nel resto le spese del processo.
Così deciso in Catania, il 27.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di EL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di EL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8390/2022 promossa da:
Avv. DANIELE PORTALE (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. LA ROSA RENATO
Opponente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. PARDO MASSIMO;
Dott. (C.F. ) e Parte_1 C.F._3 Parte_2
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt,
[...] P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti SEMINARA DARIO e SANFILIPPO
VI
GROUPAMA C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 6 C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Opposti
All'udienza del 26.6.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. Daniele Portale ha proposto opposizione ordinaria di terzo avverso la sentenza n. 387 del
28.1.2019 emessa dal Tribunale di Catania, con cui il sig. è stato condannato al Controparte_1
pagamento delle spese processuali ( liquidate in € 13.430,00) in favore delle due parti convenute e delle due parti chiamate in garanzia, oltre che al pagamento di € 2686,00 a titolo di danno ex art. 96 cpc;
ha allegato l'esistenza dell'interesse all'opposizione in ragione dell'azione di responsabilità professionale intentata nei propri confronti dal sig. , deducendo di non aver mai accettato il mandato con CP_1
procura che quest'ultimo aveva inteso conferirgli;
ha dunque allegato anche la falsità della sottoscrizione della procura alla lite redatta a margine dell'atto di citazione e delle sottoscrizioni apposte in calce all'atto di citazione ed alle tre memorie autorizzate;
l'attore, dunque, ha proposto anche querela di falso incidentale ex art. 221 e ss cpc avverso le cinque sottoscrizioni.
Ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'opposizione di terzo, revocare, annullare, modificare o integrare la sentenza del Tribunale di Catania, V sezione civile, n. 387/2019; ha chiesto inoltre accertarsi la falsità di tutte e cinque le sottoscrizioni apparentemente apposte da esso attore in calce alla procura alla lite redatta a margine dell'atto di citazione, in calce all'atto di citazione ed in calce alle tre memorie autorizzate, sia in esito alla proposta querela di falso, sia per qualsivoglia altra motivazione;
ha chiesto dunque accertarsi che esso attore non ha difeso il sig. espungendo ogni Controparte_1
riferimento in tal senso dalla sentenza, con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 6 Si è costituito contestando la prospettazione attorea e deducendo di essersi rivolto, Controparte_1
nel 2011, allo studio legale associato Portale al fine di verificare la sussistenza di profili di
Per responsabilità professionale della clinica e del dott. ha riferito di aver conferito mandato Pt_2
disgiunto ad entrambi i legali al fine di instaurare il giudizio e, descrivendo lo svolgimento e gli esiti del relativo processo, ha contestato la prospettazione attorea , eccependo poi l'inammissibilità
dell'azione ex art. 404 cpc per carenza dei presupposti;
ha riferito di aver proposto azione di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. Daniele Portale, che in quella sede avrebbe potuto eventualmente dimostrare l'inesistenza del rapporto;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità
dell'opposizione di terzo ed il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si sono costituiti anche il dott. Controparte_4
contestando l'esistenza dei presupposti per agire ex art. 404 cpc e con querela di falso e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delle domande, con vittoria di spese e compensi.
e ritualmente citate non si sono costituite e vanno Controparte_5 Controparte_6
dichiarate contumaci.
La controversia istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Vale la pena anzitutto richiamare quanto già osservato con ordinanza del 21.6.2023: “ … rilevato che parte attrice ha agito ex art. 404 I comma cpc, ma che esso non riveste la qualità di terzo ai sensi della norma citata;
rilevato che come affermato in più occasioni dalla Corte di Legittimità “ questa Corte,
che ha inteso rimarcare la straordinarietà di questo mezzo di impugnazione rispetto agli altri mezzi di pagina 3 di 6 impugnazione ordinaria sotto il profilo della sua idoneità a circoscrivere gli effetti collaterali del giudicato, quando questo investa e comprometta i diritti dei terzi che alla formazione di quel giudicato non abbia preso parte, avvertendo da tempo che "l'opposizione ordinaria di terzo, di cui all'art. 404
c.p.c., comma 1, non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità,
facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e,
nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato"
(Cass., Sez. 1, 24/05/1999, n. 5026)” ( cfr da ultimo Cass. Civ. sent. n. 5244/2019); rilevato che la sentenza n. 387/2019 del Tribunale di Catania non ha accertato alcun diritto e non ha pronunciato su alcun rapporto giuridico incompatibile con quanto affermato dall'attore, che assume piuttosto di non aver rappresentato e difeso;
considerato che, l'interesse all'odierna controversia, Controparte_1
appare sorto in conseguenza di azione di risarcimento del danno proposta da e che Controparte_1
in quel giudizio l'attore ben potrà svolgere le proprie difese anche in punto di insussistenza del mandato difensivo, dovendosi rimarcare il carattere eccezionale del rimedio ex art. 404 cpc;
considerato che, pertanto, l'azione ex art. 404 cpc sì come prospettata non appare ammissibile;
ritenuto che
va pertanto dichiarata l'inammissibilità anche della querela di falso, proposta in questa sede in via incidentale e non principale, essendo irrilevante ai fini dell'azione ex art. 404 cpc l'accertamento circa l'autenticità della procura;
ritenuto che
non occorre assegnare i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc”.
Come già evidenziato, legittimati a proporre l'opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404,
comma primo, c.p.c. sono unicamente i titolari di un diritto autonomo, incompatibile con quello pagina 4 di 6 riconosciuto nella sentenza opposta ( cfr da ultimo anche Cass. Civ. sent. n. 21230/2024); inoltre,
“L'opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione eccezionalmente utilizzabile da soggetti che non hanno assunto la qualità di parte nel processo concluso con la sentenza impugnata;
i provvedimenti impugnabili sono esclusivamente le sentenze passate in giudicato o comunque esecutive, ossia provvedimenti aventi efficacia di giudicato o (le sentenze immediatamente esecutive) idonei ad acquisire efficacia di giudicato perchè risolvono un contrasto intorno ai diritti soggettivi in giudizio.
L'estensione per via giurisprudenziale a provvedimenti non aventi la forma di sentenza si è giustificata comunque per la loro decisorietà (e idoneità a definire la controversia) e, quindi, per il loro contenuto sostanziale di sentenza” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 4327/2012); l'avv. Daniele Portale non riveste la qualità di terzo nel senso di cui all'art 404 cpc, perché pur essendo in astratto terzo rispetto alle parti del processo definito con sentenza n. 387/2019 ( posto che la qualità di parte non coincide con quella del difensore), egli non è tuttavia titolare di un diritto autonomo incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza opposta;
in detto provvedimento, infatti, emesso in esito all'azione di risarcimento del danno da responsabilità medica, è stata pronunziata la cessazione della materia del contendere, avendo il sig. rinunziato alla domanda;
non è stata adottata alcuna pronunzia in ordine ad un diritto CP_1
incompatibile con quello dell'avv. Portale che, pertanto, non può agire ex art. 404 cpc.
La qualità di difensore del sig. in capo all'odierno attore avv. Portale non è oggetto Controparte_1
di pronunzia della sentenza n. 387/2019 ; la querela di falso proposta nel presente giudizio in via incidentale e non principale, pertanto, è ulteriormente inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza tra l'attore ed il sig. e vengono liquidate tenendo conto CP_1
dei compensi medi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al Dm n. 55/2014, senza tenersi conto
Per della fase istruttoria che non è stata svolta;
le spese possono essere compensate nei confronti di pagina 5 di 6 in ragione dell'assenza di interesse Controparte_4
a resistere di tali parti, cui tuttavia l'atto introduttivo era da notificarsi in ragione della loro qualità di parte nel giudizio definito con sentenza n. 387/2019.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità dell'azione ex art 404 cpc e della querela di falso;
- Condanna l'avv. Portale Daniele al pagamento delle spese del procedimento in favore di liquidate in complessivi € 3397,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese Controparte_1
generali come per legge;
- Compensa nel resto le spese del processo.
Così deciso in Catania, il 27.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di EL
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