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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1175/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Monica Uccelli, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
27/06/1992 e residente a [...] in via Cà Marchetti, rappresentato e difeso dall'avv.
Gaetano Consiglio, giusta procura in atti;
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 01/10/2025 e rimessa in decisione innanzi al Collegio con provvedimento del 3/11/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio, contratto nel comune di Ragusa in data 04/12/2017 e trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del comune di Ragusa al n. 44, Serie- Parte I, dell'anno 2017; hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 30/04/2024, giusta sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 779/2024, pubblicata il 30/04/2024; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 30/04/2024, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, pubblicata dal Tribunale di
Ragusa il 30/04/2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
2 “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 04/12/2017, trascritto agli atti del Comune di Ragusa al n. 44 parte I, Serie – anno 2017, ordinando al
Comune di Ragusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare per il resto tutte le altre statuizioni della sentenza di separazione;
- dichiarare compensate le spese legali.”
Le condizioni concordate possono essere omologate dal Tribunale in quanto non contrastano con con norme di legge e, inoltre, poiché vertenti su diritti disponibili.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e con l'intervento in causa Parte_2 Parte_3 del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti Ragusa il 04/12/2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ragusa, al n. 44, Anno 2017,
Serie – Parte I dell'anno 2017;
- omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'assegno divorzile da versarsi in favore di , provvedendo in conformità; Parte_1
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Ragusa (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Monica Uccelli, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
27/06/1992 e residente a [...] in via Cà Marchetti, rappresentato e difeso dall'avv.
Gaetano Consiglio, giusta procura in atti;
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 01/10/2025 e rimessa in decisione innanzi al Collegio con provvedimento del 3/11/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio, contratto nel comune di Ragusa in data 04/12/2017 e trascritto nel registro degli atti civili di matrimonio del comune di Ragusa al n. 44, Serie- Parte I, dell'anno 2017; hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 30/04/2024, giusta sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 779/2024, pubblicata il 30/04/2024; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 30/04/2024, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, pubblicata dal Tribunale di
Ragusa il 30/04/2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
2 “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 04/12/2017, trascritto agli atti del Comune di Ragusa al n. 44 parte I, Serie – anno 2017, ordinando al
Comune di Ragusa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare per il resto tutte le altre statuizioni della sentenza di separazione;
- dichiarare compensate le spese legali.”
Le condizioni concordate possono essere omologate dal Tribunale in quanto non contrastano con con norme di legge e, inoltre, poiché vertenti su diritti disponibili.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e con l'intervento in causa Parte_2 Parte_3 del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti Ragusa il 04/12/2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ragusa, al n. 44, Anno 2017,
Serie – Parte I dell'anno 2017;
- omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'assegno divorzile da versarsi in favore di , provvedendo in conformità; Parte_1
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Ragusa (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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