Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Qualora una controversia cui sia applicabile il rito del lavoro (nella specie in riferimento a domanda di restituzione di somme pretesamente corrisposte illegittimamente da una società al presidente del consiglio di amministrazione) sia stata trattata con il rito ordinario, atteso che con l'introduzione del giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) la natura della controversia incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza, la relativa pronuncia non è viziata per incompetenza, nè può ritenersi affetta da nullità se non vi sia stata violazione dei diritti di difesa delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto ? Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 499/2006 proposto da:
HA AT MGHTTL29R19D8631, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio DEl?avvocato SPALLINA Bartolo, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato BACILE PANTALEO ERNESTO giusta DEega a margine DE ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 00884060526 (Istituto incorporante la BA DE NT - BA 121 - Credito Popolare Salentino S.p.A.) in persona DE suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. FABRIZI PIER LUIGI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio DEl?avvocato PESCE GIOVANNI (ST. UGHI e NUNZIANTE), rappresentata e difesa dagli avvocati ZANCHI Duccio, FEDELE PAOLO FEDERICO giusta, procura speciale DE Dott. Notaio RICCARDO COPPINI in SIENA 19/1/2006, rep. 44351;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 580/2005 DEla CORTE D?APPELLO di LECCE, Sezione Prima Civile, emessa 15/7/2005, depositata il 29/09/2005, R.G.N. 863/2003;
udita la relazione DEla causa svolta nella Pubblica udienza DE 23/02/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l?Avvocato GIOVANNI PESCE per DEega DEl?Avvocato PAOLO FEDERICO FEDELE;
udito il P.M., in persona DE Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto DE ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15 luglio - 29 settembre 2005 la Corte di appello di CE confermava la decisione DE locale Tribunale DE 30 gennaio 2003, che aveva rigettato l?opposizione proposta da ME TI avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 13 ottobre 1999. Rigettate alcune eccezioni processuali, i giudici di appello rilevavano che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto la restituzione di somme indebitamente percepite dal ME, a titolo di compensi per l?attivita? svolta in qualita? di presidente DE consiglio di amministrazione DEla BA ZI & ME, successivamente alla sottoposizione di questa banca alla procedura di amministrazione straordinaria.
Rilevava la Corte territoriale che i compensi erano da porre in relazione ad una attivita? svolta nell?interesse DEla societa?. Una volta cessata la carica sociale, l?amministratore non aveva piu?
titolo a richiedere il pagamento di compensi. Del resto, gia? il primo giudice aveva chiarito che la attivita? successiva al 21 luglio 1994 era stata svolta nel suo personale interesse dal ME, e non era in alcun modo riconducibile al rapporto gia? in essere con la societa?.
Quanto alla obiezione, sollevata dall?appellante con l?ultimo motivo di appello (secondo la quale a seguito DEla decisione DEla Corte di appello DE 2001, che aveva dichiarato la nullita? DEla fusione tra la BA DE NT e la BA ZI & ME, essendo rimaste le due societa? DE tutto distinte tra di loro, la BA DE NT non avrebbe potuto far valere i diritti gia? spettanti alla BA invalidamente incorporata), la Corte territoriale richiamava la disposizione DEl?art. 2504 quater c.c., comma 2, che riconosce il diritto al risarcimento dei danni ai soci od ai terzi danneggiati dalla fusione.
Avverso tale decisione il ME ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.
Resiste la BA Monte dei Paschi di EN (Istituto incorporante la BA DE NT) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio raccomanda la stesura DEla motivazione forma sintetica. I quattro motivi di ricorso per cassazione richiamano integralmente i motivi di appello, senza tener conto DEla decisione DEla Corte territoriale.
1) . Con il primo motivo, il ricorrente rileva che trattandosi di controversia avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente (secondo la societa? opposta) versate al Presidente DE Consiglio di Amministrazione, quale corrispettivo di prestazione coordinata e continuativa, sarebbe stato competente a decidere il giudice DE lavoro, ai sensi DEl?art. 409 c.p.c., donde la nullita? di una decisione adottata da giudice incompetente.
Le censure non colgono nel segno.
La controversia nella quale l?amministratore di una societa? di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna DEla societa? stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto DEl?attivita? di esercizio DEle funzioni gestorie, e? soggetta al rito DE lavoro ai sensi DEl?art. 409 cod. proc. civ., n. 3, atteso che, se verso i terzi estranei all?organizzazione societaria e? configurabile, tra amministrazione e societa?, un rapporto di immedesimazione organica, all?interno DEl?organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un?attivita? come quella resa dall?amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale DEl?attivita? gestoria e l?eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale DEl?amministratore nei confronti DEla societa? (Cass. S.U. 10680 DE 1994). Nello stesso senso Cass. 4662 DE 2001. Ad analoghe conclusioni deve giungersi nel caso opposto, in cui la societa? abbia a richiedere somme pretesamente corrisposte in piu? all?amministratore od, in questo caso, al Presidente DE Consiglio di amministrazione.
Le conseguenze DEla mancata osservanza di tale principio giurisprudenziale non conducono ai risultati indicati dal ricorrente. Infatti, a seguito DEla entrata in vigore DE D.Lgs. n. 51 DE 1998, che ha istituito il giudice unico di primo grado, la natura DEla controversia (di lavoro o meno) incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza, con la conseguenza che, se anche una DEle controversie di cui all?art. 409 c.p.c., sia stata trattata non il rito ordinario di cognizione anziche? con il rito DE lavoro, la pronuncia non puo? dirsi viziata di incompetenza ne? comunque puo?
ritenersi sussistente alcuna nullita?, se non vi sia stata violazione dei diritti di difesa DEle parti: ipotesi, questa, neppure prospettata dalla parte ricorrente (Cass. 10030 DE 1998, 8947 DE 2006). 2) Il secondo motivo denuncia la violazione DEl?art. 83 c.p.c.., in relazione all?art. 360 c.p.c., n.
3. Erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto di poter superare la questione DEla carenza di poteri in capo al soggetto che aveva svolto conferito la procura al difensore nel giudizio di primo grado, osservando che il Dott. LA era munito dei poteri necessari e che, in ogni caso, la nuova costituzione DE Monte dei Paschi nel giudizio di appello aveva avuto l?effetto di ratificare la attivita?
svolta nel giudizio di primo grado dallo stesso.
La questione e? stata gia? esaminata dal giudice di primo grado e da quello di appello.
Il ricorrente, in pratica, si limita a riproporre sul punto le censure gia? formulate dinanzi al giudice di primo grado e di appello.
Del resto, sarebbe inammissibile in sede di legittimita?, la proposizione di una eccezione nuova, relativa alla carenza di potere di conferire procura alle liti al difensore DE giudizio di primo grado (arg. ex Cass., 13930 DE 1999). E? appena il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non e? necessario che la persona fisica che agisca in giudizio per una persona giuridica provi i propri poteri rappresentativi, salvo che tali poteri siano contestati e la contestazione non intervenga in tempo utile per fornire la prova, se mancante. (Cass. 15026 DE 2005). Nel caso di specie, a fronte DEle eccezioni sollevate dal ME, i giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine all?esistenza, in capo al LA, DE potere di conferire il mandato. Con autonoma "ratio decidendi" gli stessi giudici hanno poi rilevato che ogni questione doveva ritenersi superata a seguito DEla costituzione nella fase di appello DEla BA Monte dei Paschi di EN spa, la quale aveva incorporato la BA DE NT, per conto DEla quale il procuratore aveva agito in primo grado. La decisione adottata dalla Corte territoriale e? in tutto conforme a consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il difetto di legittimazione processuale DEla persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente puo? essere sanato, in qualunque stato e grado DE giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali gia? compiuti, per effetto DEla costituzione in giudizio DE soggetto dotato DEla effettiva rappresentanza DEl?ente stesso, il quale manifesti la volonta?, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva DE "falsus procurator". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la societa? in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. (Cass. 2270 DE 2006, n. 20913 DE 2005).
3) il terzo motivo introduce il tema DEla insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo DEla controversia, attinente alla sussistenza DE credito vantato, e dunque alla ritenuta - dai giudici di appello - inesistenza DE credito da compenso amministratore lo scioglimento degli organi sociali risale al 21 luglio 1994.
Anche a tale proposito deve rilevarsi che il ricorrente ripropone le questioni gia? sollevate e risolte dai giudici di appello con motivazione DE tutto adeguata.
La Corte territoriale ha rilevato semplicemente che, poiche? - dopo la data indicata - il ME non aveva svolto alcuna attivita? utile a favore DEla societa?, lo stesso non aveva diritto ad alcun compenso.
4) L?ultimo motivo di ricorso ripropone un tema, gia? affrontato e risolto dalla Corte territoriale.
Ad avviso DEla parte ricorrente, la dichiarazione di nullita? DEla fusione tra la BA DE NT e la BA UZ & ME, contenuta nella sentenza 289 DE 2001 DEla Corte salentina, comporterebbe la legittimita? DE versamento effettuato da questa ultima allo stesso ME: in ogni caso, in conseguenza di tale pronuncia, alla BA DE NT non spetterebbe la possibilita? di agire per la ripetizione DEl?indebito a mezzo di decreto ingiuntivo. Anche in questo caso deve dirsi che le censure non colgono nel segno. Correttamente i giudici di appello hanno spiegato che la sentenza DEla Corte di appello DE 2001 era destinata a non esplicare effetto al di fuori DE giudizio in cui era stata pronunciata e nei confronti di parti diverse.
Del resto e? noto che, ai sensi DEl?art. 2504 quater c.c., l?eventuale invalidita? DEl?atto di fusione non comporta il ritorno allo status quo ante, e la riviviscenza DEle societa? oramai estinte, avendo il legislatore inteso in tal modo privilegiare la certezza dei traffici giuridici ed dunque le esigenze di conservazione DEl?organismo risultante dalla fusione (attribuendo solo il diritto al risarcimento dei danni a colui che sia stato danneggiato dal procedimento di fusione, dichiarato illegittimo) cfr. Cass. 28242 DE 2005. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento DEle spese che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00), di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi? deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010