Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 8721
CASS
Sentenza 13 aprile 2010

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Qualora una controversia cui sia applicabile il rito del lavoro (nella specie in riferimento a domanda di restituzione di somme pretesamente corrisposte illegittimamente da una società al presidente del consiglio di amministrazione) sia stata trattata con il rito ordinario, atteso che con l'introduzione del giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) la natura della controversia incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza, la relativa pronuncia non è viziata per incompetenza, nè può ritenersi affetta da nullità se non vi sia stata violazione dei diritti di difesa delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 8721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8721
    Data del deposito : 13 aprile 2010

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