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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779/2006
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 779/2006 promossa da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LASCARI MAURO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RICCIO ANGELO ( ) VIA FARINI 3 40125 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 187/L RIMINI presso il difensore avv. LASCARI MAURO
APPELLANTE contro
C.F. , CP_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3
e entrambe quali (C.F. ), CP_4 CP_5 Controparte_6
C.F. ), CP_7
(C.F. ), Controparte_8
(C.F. ), CP_9
(C.F. ), Controparte_10 C.F. ), CP_11
(C.F. ), Controparte_12
(C.F. ), CP_13
pagina 1 di 32 (già subentrata a Controparte_14 CP_15 Controparte_16
) (C.F. )
[...] P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_17
C.F. ), CP_18
C.F. ), Controparte_19
C.F. ), Controparte_20
C.F. ), Controparte_21
(C.F. ), (C.F. ), CP_22 Controparte_23 Controparte_24 (C.F. ), tutti quali (C.F. ), Parte_2
(C.F. ), CP_25
(C.F. ), , CP_26 Controparte_27 CP_28 tutti quali (C.F. ), Parte_3
C.F. ), Controparte_29
C.F. ), CP_30
quale procuratrice generale di (C.F. ), Controparte_31 Parte_4 (C.F. ), Parte_5
tutti con il patrocinio dell'avv. SANTI SILVIA e dell'avv. CELLI ALFONSO ( ) C.F._3
VIALE G. BOVIO N. 48 47521 CESENA;
elettivamente domiciliatI in VIA DEL MONTE,10 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTI SILVIA APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e
(C.F. ), (C.F. CP_32 C.F._4 Controparte_33
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_34 C.F._6 CP_35 (C.F. e
[...] C.F._7 CP_36 Tutti quali (C.F. ), Parte_6 C.F._8
C.F. ) e entrambi quali CP_37 C.F._9 CP_38 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._10
QUALE EREDE DI (C.F. ), Parte_8 Persona_1 C.F._11
(C.F. ) e QUALE Parte_9 C.F._12 Parte_10 entrambi quali EREDI (C.F. ), Parte_11 C.F._13
tutti con il patrocinio dell'avv. SANTI SILVIA e dell'avv. CELLI ALFONSO ( ) C.F._3 VIALE G. BOVIO N. 48 47521 CESENA;
elettivamente domiciliato in VIA DEL MONTE,10 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTI SILVIA APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 2 di 32
e
(C.F. ), contumace Controparte_39
C.F. ), contumace Controparte_40
C.F. ), contumace CP_41
C.F. ), contumace Controparte_42 (C.F. ), contumace Controparte_43
C.F. ), contumace CP_44
C.F. ), contumace CP_45
e entrambi quali EREDI di CP_46 Controparte_47 Controparte_48 (C.F. ), contumaci
e entrambi quali EREDI CP_49 Controparte_50 Parte_12
(C.F. ) contumaci
[...] APPELLATI CONTUMACI
e
QUALE EREDE UNICO DI (C.F. Controparte_51 Controparte_52
), con il patrocinio dell'avv. CIACCI SARA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._14 FLAMINIA NR. 171/A 47923 RIMINI presso il difensore avv. CIACCI SARA APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_53 P.IVA_3 SANGREGORIO ALBERTO e dell'avv. BOVE VIVIANA ( VIA CAVOUR C.F._15
N. 73 23900 LECCO;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. VIVIANA BOVE VIA CAVOUR N. 73 LECCO presso il difensore avv. SANGREGORIO ALBERTO
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
AD OGGETTO: CONTRATTO DI ORMEGGIO - RISARCIMENTO DANNI DA
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 29.10.2024: Le parti hanno concluso come da note di deposito e di trattazione scritta per l'ud. 29 ottobre 2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127bis cpc
APPELLANTE << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, previa, anche d'ufficio ex art. 1421 c.c., declaratoria di nullità dei contratti di ormeggio per mancanza di causa in concreto e/o di oggetto e per violazione degli artt. 30 e 36 Codice della navigazione e artt. 7 e 12 dell'Atto Formale concessorio n. 274 del 7 aprile 1977, accogliere l'appello di e per Parte_1
pagina 3 di 32 l'effetto riformare la sentenza impugnata, con accoglimento delle domande formulate in primo grado da che qui di seguito si riportano: [OMISSIS]>>.. Controparte_54
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI + altri << “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_2
d'Appello di Bologna, per tutte le ragioni illustrate nella comparsa di risposta 26.09.2006, nella comparsa di costituzione 22.09.2021 nel giudizio riassunto, nonché negli atti difensivi e nelle risultanze documentali ed istruttorie in atti del procedimento di prime cure: - rigettare l'appello proposto nell'interesse di siccome totalmente infondato e, per Parte_1 l'effetto, confermare la sentenza n. 93/2006 del Tribunale di Forlì – sez. Distaccata di Cesena;
- dare atto e dichiarare che il posto ormeggio assegnato fino all'agosto del 2024 al Sig. Parte_12
è il n. 227, come accertato nella parte motiva della sentenza impugnata e come dimostrato
[...] dalle risultanze istruttorie in atti, e non quello n. 277 indicato per mero refuso nel dispositivo della medesima;
in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma del paragrafo 12 della sentenza ex adverso impugnata: - dichiarare l'illiceità della condotta tenuta dalla Parte_1 e, per l'effetto, condannare la citata società - in persona del suo legale rappresentante
[...] pro-tempore - a risarcire gli appellati ed attori in prime cure costituiti nel presente giudizio riassunto i danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio, disponendo ex art. 278 co., c.p.c. il pagamento di provvisionale di Euro 500.000,00, o della somma ritenuta allo stato provata o di giustizia;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la condotta della rientra nella Parte_1 fattispecie disciplinata dall'art. 96, comma 1° c.p.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultima - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - a risarcire agli appellati-attori qui costituiti i danni subiti, nella misura ritenuta equa e di giustizia e, comunque, non inferiore ad Euro 350.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari afferenti il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.>>..
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE QUALE EREDE Controparte_51 UNICO DI IA IG << Il Sig. ut supra, si costituisce nel Controparte_51 presente procedimento al solo fine di dare atto e dichiarare la propria volontà di rinunciare, come in effetti rinuncia, in regime di reciprocità, a tutte le azioni e domande proposte sia in primo grado che in appello, nei confronti della società Stante la reciproca dichiarazione Parte_1 resa contestualmente dalla appellante, il sig. dichiara altresì di accettare le rinunce Controparte_51 all'azione ed alle domande proposte dalla società nei propri confronti, Parte_1 sempre nella sua qualità di unico erede del sig. Con integrale compensazione di Controparte_52 tutte le spese legali sostenute dalle parti. >>..
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_53
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutte le ragioni esposte e documentate nei precedenti atti anche del procedimento di prime cure: - rigettare l'appello proposto nell'interesse della siccome totalmente infondato, per l'effetto confermando la sentenza Parte_1 impugnata n. 93/2006 del Tribunale di Forlì - sez. Distaccata di Cesena;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma del paragrafo 12 della sentenza ex adverso impugnata: o dichiarare l'illiceità della condotta tenuta dalla e, per l'effetto, Parte_1 condannare la citata società - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - a risarcire alla convenuta appellata/appellante incidentale i danni subiti da liquidarsi in Controparte_53 separato giudizio, disponendo ex art. 278 comma 2 c.p.c. il pagamento di una provvisionale in favore della di Euro 408.000,00, o della maggiore o minor somma ritenuta allo Controparte_53 stato provata e da determinarsi sulla base degli incassi medi annui prodotti e derivati negli anni 1998/1999 dai posti barca/ormeggi in favore della predetta o in ogni caso, accertare e CP_53 dichiarare che la condotta tenuta dalla rientra nella fattispecie Parte_1
pagina 4 di 32 prevista dall'art. 96 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto e/o ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., condannare quest'ultima - in persona del suol legale rappresentante pro-tempore - a risarcire alla convenuta appellata/appellante incidentale i danni subiti, nella misura ritenuta equa Controparte_53 e di giustizia e, comunque, non inferiore ad Euro 350.000,00. Con vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio”>>..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza non definiva del 10 ottobre 2023 n. 2131/2023, pubbl. il 26/10/2023, questa
Corte così statuiva: << I- In parziale riforma della sentenza n.93/2006 del 8-9 marzo 2006 del
Tribunale di Forlì Sezione di Cesena, dichiara improcedibili le domande formulate da , cui Parte_13
sono subentrate le socie e , nei confronti di Parte_14 Parte_15 [...]
; Parte_1
II- Dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi sostenute da Pt_1 [...]
, nei confronti di e delle socie e Parte_1 CP_55 Parte_14 Pt_15
, subentrate alla società estinta;
[...]
III- Dispone che la causa prosegua, secondo le prescrizioni impartite con separata ordinanza,
in relazione a tutti gli altri rapporti processuali. >>. Con l'ordinanza in questione disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la notifica ad alcune delle parti del ricorso in riassunzione di , l'atto di riassunzione di e Parte_1 Controparte_56
l'atto di riassunzione del 29 settembre 2021, così qualificando l'istanza di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del giudizio, depositata dalla difesa di + altri, resa CP_2
all'udienza del 28.09.2021, a causa degli eventi interruttivi che avevano interessato CP_57
, , deceduti, nonché la
[...] Controparte_48 Parte_12 CP_55
cancellata dal registro delle imprese. Il ricorso in riassunzione della
[...] [...]
si era reso necessario a causa della definizione del giudizio di querela di falso Parte_1
proposto nel presente giudizio di appello contro i contratti di ormeggio, che costituiscono il vero punto pagina 5 di 32 di contrasto tra le odierne parti, così come modificatosi in ragione degli eventi estintivi che hanno riguardato alcune di esse, come certosinamente ricostruito dalla suddetta sentenza non definitiva alla quale per ragioni di brevità si rimanda.
Successivamente alle rituali notificazioni dell'ordinanza, aspetto che non ha suscitato alcuna censura o rilievo delle parti, così come indicate in epigrafe, ed alla ripresa del processo, che vedeva la ricostituzione soltanto di alcune di esse, come pur sempre indicato in epigrafe, la causa era definitivamente assegnata a sentenza senza alcuna ulteriore attività processuale, così respingendosi l'istanza di riunione, avanzata dalla società appellante con le note scritte in vista dell'udienza ex art. 127 ter cpc di precisazione delle conclusioni fissata il 29.10.2024, considerato che l'epoca di iscrizione della presente causa (2006) non consentiva alcun rinvio e men che meno per le ragioni espresse dall'appellante, posto che si tratta di appelli a distinte sentenze con distinte statuizioni e parti non del tutto coincidenti.
Vanno così dichiarate contumaci e tali ritenute ciascuna delle parti così come indicate in epigrafe anche a seguito della sentenza non definitiva.
In ultimo va segnalato che la posizione processuale riguardante l'appellante e
[...]
uale unico erede va dichiarata estinta per reciproche CP_51 Persona_2
rinunce ed accettazioni come da atto di costituzione di quest'ultimo, depositato il 05.03.2024
esclusivamente a tal fine, e da note depositate dalla prima in data 05.03.2024. Come previsto delle parti le spese devono essere integralmente compensate.
1.1 Appare a questo punto opportuno riepilogare succintamente il giudizio di primo grado,
così come peraltro già ricostruito dalla sentenza non definitiva, l'opportunità discende dal fatto che soltanto oggi si discuterà del merito la decisione di prime cure secondo gli appelli principale ed incidentale promossi.
2. Il Tribunale di Forlì - Sezione di Cesena, con sentenza n.93 del 2006 del 8-9 marzo 2006,
deliberando in giudizio promosso da:
pagina 6 di 32 e , in proprio e quali procuratori speciali, in forza di procure CP_2 CP_29
notarili, di di dell' CP_29 Controparte_29 Controparte_16
di , di di ,
[...] Controparte_52 Controparte_48 CP_30
, di di , di Parte_12 Parte_11 Controparte_12 CP_58
, di , di , di di
[...] Controparte_43 CP_44 CP_59
, di , di , di , di CP_45 Controparte_3 CP_13 Parte_7
, di , di , di , di CP_60 Persona_1 Controparte_17 CP_7
, di , di di CP_18 Controparte_61 Parte_6
di , di , di Controparte_62 Controparte_19 CP_11 CP_40
, di , di , di di
[...] CP_6 CP_41 CP_63 CP_42
, di , di , di , di
[...] Controparte_20 CP_9 Controparte_8
, di , di , in proprio Controparte_10 Controparte_21 Controparte_23
e quale esercente la potestà sui figli minori e , di Controparte_24 CP_22
, di e di (in prosieguo anche solo attori o Parte_5 CP_25 CP_53
ormeggiatori);
nei confronti di (in seguito anche solo convenuta o Parte_1
, ha così deciso: Pt_1
-ha dichiarato l'estinzione del giudizio quanto ai rapporti tra , Controparte_61
, e la convenuta Controparte_58 CP_59 CP_63 [...]
per reciproche rinunce agli atti del giudizio ed accettazioni, ex art. 306 Parte_1
c. p. c.;
-ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso, proposta dalla società convenuta con la memoria conclusionale di replica, depositata il 10 dicembre 2005;
-ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e di Controparte_43 CP_42
, con conseguente rigetto delle domande dagli stessi proposte;
[...]
pagina 7 di 32 - in accoglimento della domanda proposta dagli attori, ha dichiarato la validità ed opponibilità alla dei contratti di assegnazione pluriennale di ormeggio fino Parte_1
ad agosto 2024: quanto a , ormeggio n.201; quanto alla CP_2 Controparte_29
, ormeggi nn.23-120-131-133-230; quanto ad CP_29 Controparte_16
ormeggio n.235; quanto a , ormeggio n.59; quanto a
[...] Controparte_52
ormeggio n.236; quanto a , ormeggio n.18; quanto a Controparte_48 CP_30
, ormeggio n.277; quanto a ormeggio n.53; quanto a Controparte_64 Parte_11
, ormeggio n.203, quanto a , ormeggio n. 168; quanto a Controparte_12 Parte_4
, ormeggio n.228; quanto a , ormeggi n.166 e 205; quanto a CP_44 CP_13
, ormeggio n.210; quanto a , ormeggio n.94; quanto a CP_45 Parte_7
, ormeggio n.189; quanto a ormeggio n.22; quanto a Controparte_3 Pt_13
ormeggio nn.224-225; quanto a , ormeggio n.202; quanto Parte_3 Persona_1
a , ormeggio n.19, quanto a , ormeggio n.142; quanto a Controparte_17 CP_7
, ormeggio n.111; quanto a ormeggio n.219; quanto a CP_18 Parte_6
ormeggio n.182; quanto a , ormeggio n.234; Controparte_39 Controparte_19
quanto a , ormeggio n.223; quanto a , ormeggio n. 233; CP_11 Controparte_40
quanto a , ormeggio n.200; quanto ad , ormeggio n.218; quanto a CP_6 CP_41
, ormeggio n.238; quanto a , e Controparte_20 CP_9 Controparte_8
, ormeggio n.20; quanto a , ormeggi nn. 17-119-158- Controparte_10 Controparte_21
213; quanto a , e , Controparte_23 Controparte_24 CP_22
quali eredi di , ormeggio n. 165; quanto a , ormeggio n.191; Parte_2 Parte_5
quanto a , ormeggio n.52; quanto alla ormeggi nn. 76-78-83-148-229; CP_25 CP_53
-ha dichiarato la validità dell'offerta reale effettuata dagli attori- con l'esclusione della CP_53
con atti del 2/10/1999 e 8/11/1999, nei confronti della
[...] Parte_1
fermo l'obbligo degli attori di integrare le somme con gli importi ancora eventualmente dovuti;
[...]
pagina 8 di 32 -ha rigettato ogni ulteriore domanda proposta dagli attori, in particolare quella volta ad ottenere una condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, per la dedotta illiceità
della condotta tenuta dalla;
Parte_1
-ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta volte ad ottenere il Pt_1
rilascio dei posti barca o ormeggi, perché illegittimamente detenuti ed il risarcimento del danno subito per l'abusiva occupazione degli stessi dal 01.01.1997 fino alla riconsegna sulla base delle tariffe di ormeggio approvate dalla Capitaneria di Porto di Rimini;
-ha condannato la società convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in Pt_1
complessivi 24.167,81 euro, di cui 959,06 Euro per spese, 4.098,75 Euro per diritti, 19.110,00 Euro per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Avverso la predetta sentenza la ha proposto Parte_1
appello, basato su 15 motivi, nei confronti di << , CP_2 CP_29 [...]
quale amministratore unico dell' Controparte_65 CP_66 Controparte_16
,
[...] Controparte_52 Controparte_48 CP_30 Parte_12 [...]
Pt_11 Controparte_12 Controparte_43 Parte_4 CP_44 CP_13
, , CP_45 Parte_7 Controparte_3 CP_67 Parte_3 Persona_1
, Controparte_17 CP_7 CP_18 Parte_6 Controparte_62
Controparte_19 CP_11 Controparte_40 CP_6 CP_41 [...]
, , , CP_42 Controparte_20 CP_9 Controparte_8 Controparte_10 Parte_16
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Controparte_23 [...]
e , quale amministratore CP_24 CP_22 Parte_5 CP_25 CP_68
unico della tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dagli avv. R. Pinza, A. CP_53
Celli e S. Santi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Celli, in Cesena, via Serra
n. 15.>> (cfr. atto di appello).
pagina 9 di 32 Si sono costituiti , , CP_2 Controparte_29 [...]
subentrata ad CP_15 Controparte_16 CP_52
, , ,
[...] Controparte_48 CP_30 Controparte_64
, , , Parte_11 Controparte_12 Parte_4 CP_13 CP_45
, , , ,
[...] Parte_7 Controparte_3 Parte_13 Controparte_28
e , quali eredi di Controparte_27 Controparte_69
, , , Parte_3 Persona_1 Controparte_17 CP_7
, , , CP_18 Parte_6 Controparte_19 CP_11 CP_4
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , quali
[...] Persona_3
eredi di , , , e CP_6 Controparte_20 CP_9 Controparte_8
, , , in proprio e Controparte_10 Controparte_21 Controparte_23
quale esercente la potestà sui figli minori e , quali eredi Controparte_24 CP_22
di , , e per resistere Parte_2 Parte_5 CP_25 CP_53
all'impugnazione di proponendo, inoltre, appello Parte_1
incidentale.
Sono rimasti, invece, contumaci , , CP_44 CP_45 CP_39
, , e
[...] Controparte_40 CP_41 Controparte_43
. Controparte_42
Con Ordinanza del 31 ottobre-9 novembre 2006, la Corte, rilevato che la
[...]
aveva proposto anche in appello la querela di falso avverso gli asseriti Parte_1
contratti di ormeggio, prodotti in primo grado a fondamento delle domande proposte, ha sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 355 cpc, concedendo termine perentorio di sei mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale.
pagina 10 di 32 Passata in giudicato la sentenza sulla querela di falso1, dopo i tre gradi di giudizio, a seguito dell'ordinanza 11.11.20, depositata 13.12.2020, n. 28647/2020 della Suprema Corte di cassazione, la ha depositato, in data 12 marzo 2021, tempestivo ricorso Parte_1
per la riassunzione del procedimento.
Dopo varie integrazioni del contraddittorio, come riassunte nella sentenza non definitiva, all'udienza del 5 luglio 2022, la Corte, su richiesta delle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata così trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c. e parzialmente decisa con la sentenza non definitiva già vista.
4. Posto che i primi due motivi di appello principale relativi alla riproposizione della querela di falso, già respinta dal Tribunale gravato, e al decesso di , risultano oramai superati, Persona_4
tanto che nessuna delle parti ne ha più fatta questione, occorre affrontare il terzo motivo, rubricato
“3.- Sulle eccezioni e sulle domande riconvenzionali proposte dalla concessionaria, ex art. 183/5°
Cpc” e sbarazzarsene immediatamente, in quanto generico, non essendo state doverosamente indicate a quali domande e a quali eccezioni la parte intendesse riferirsi in particolare e ciò in violazione della specificità necessaria dei motivi di appello, imposta dall'art. 342 cpc. Il motivo in questione non risponde neppure minimamente ai requisiti normativi tanto da restare completamente oscuro, perché
tale è un richiamo generico a domande ed eccezioni proposte nella memoria ex art. 183, 5^ co., cpc.
5. Con il quarto motivo, rubricato “4. – Sulla presunta tardività del disconoscimento in
riferimento agli artt. 180-214/215 Cpc ed art. 2719 C.c.”, con il quinto rubricato “5.- Il titolo sul
quale la fonda il proprio diritto.”, con il sesto rubricato “6.- La Controparte_54
sorte degli asseriti contratti di ormeggio fatti valere dagli attori. Scioglimento e/o inefficacia
sopravvenuta dei predetti contratti di ormeggio per atto dell'autorità marittima..”, con il settimo rubricato “7.- Scioglimento e/o inefficacia sopravvenuta dei predetti contratti di ormeggio per
dismissione e/o riconsegna spontanea dei posti barca da parte degli appellati. Scioglimento
dell'asserito contratto di ormeggio per mutuo consenso.”, con l'ottavo rubricato “8.- Inefficacia ed
inopponibilità dei contratti stipulati dal curatore fallimentare senza autorizzazione del giudice
delegato e dell'autorità marittima.”, con il nono rubricato “9 – Sull'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c.
al caso in esame.”, con il decimo rubricato “10. - Sulla qualificazione dei contratti d'ormeggio e la
forma scritta”, con l'undicesimo rubricato “11. - Inopponibilità dei contratti di ormeggio per
mancanza di data certa ex art. 2704 cod. civ. e per mancata trascrizione in riferimento al contratto di
locazione”, con il dodicesimo rubricato “12. – Sulla carenza di prove e sulla mancata ottemperanza
all'onere della prova”, con il tredicesimo rubricato “13.- Sull'assenza totale di qualsivoglia valore
probatorio delle scritture private e dei documenti prodotti dagli odierni appellati in primo grado.”,
con il quattordicesimo rubricato “14.- Violazione dell'onere della prova. Insussistenza di
presunzioni, gravi, precise e concordanti. Inammissibilità ed inattendibilità delle prove testimoniali.
Erronea valutazione delle risultanze istruttorie.”, con il quindicesimo rubricato “15.- Inammissibilità
delle presunzioni semplici.”, con il sedicesimo rubricato “16. Sulla prova assolta da parte della
convenuta-attrice in riconvenzionale.”, con il diciassettesimo ed ultimo rubricato “17.- Sulla
convalida dell'offerta reale.”, la censura la sentenza, ritenendola errata per tre sostanziali Pt_1
ragioni, in cui è possibile restringere tutti i suddetti motivi, in quanto, contrariamente al dictum
gravato e superando le ripetizioni insite in una atomistica formulazione del gravame, la cui esposizione via via si assottiglia, i contratti di ormeggio non sarebbero provati, non le sarebbero opponibili ovvero si sarebbero sciolti in virtù del provvedimento esecutivo della Capitaneria di Porto di Rimini del
26.06.2000, che in esecuzione di un dispaccio ministeriale del 07.04.2000 avrebbe ordinato la restituzione dei posti ormeggio e così rimesso nel loro possesso l'appellante. Ne consegue che la trattazione può avvenire unitariamente, essendo la questione piuttosto lineare ove correttamente inquadrata, come del resto ben fatto dal Tribunale di prime cure.
pagina 12 di 32
5.0 La premessa linearità della vicenda è evidente ed è bene premetterla.
Con atto 7.4.1977 n. 274, l'Amministrazione marittima (id est Capitaneria di Porto di Rimini)
concedeva alla Nuova Marina s.p.a. la temporanea occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq. 51.392, presso l'ex bacino di ripulsa di Cesenatico, con decorrenza dal 14.08.1974 e scadenza al 14 agosto 2024, in forza di un canone annuo pari a vecchie £
2.940.000,00. Con l'art. 2 del già menzionato atto la società concessionaria si obbligava a costruire e conservare una darsena per i natanti da diporto, con il diritto, ai sensi dell'art. 7, di provvedere all'assegnazione di posti ormeggio agli utenti entro il limite di 9/10, mentre la parte residua doveva rimanere a disposizione dei natanti in transito, i quali potevano usufruire dei servizi dell'approdo stesso dietro pagamento alla concessionaria. In ossequio a tali disposizioni, la concessionaria Nuova Marina
s.p.a., poi divenuta Onda Marina s.p.a., concludeva n. 74 contratti di assegnazione dei posti ormeggio per tutto il periodo della concessione, a fronte di un canone corrispettivo da calcolarsi fino allo scadere della predetta concessione, corrisposto anticipatamente dagli ormeggiatori. Residuavano come liberi ed affittabili o occupabili saltuariamente dai natanti da diporto in transito, n. 174 posti barca.
A seguito del fallimento della Onda Marina s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Forlì in data
11.10.1990, la Procedura fallimentare era autorizzata a gestire provvisoriamente l'attività di impresa,
garantendo la prosecuzione dei contratti in essere, e otteneva dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione l'autorizzazione al subingresso nella concessione amministrativa;
inoltre, la Capitaneria di
Porto, con provvedimento del 30.04.1991, autorizzava altresì il a concedere in affitto Parte_18
l'intera azienda alla alle condizioni stabilite nel bando di gara 10.04.1991, tra le quali Parte_19
era previsto l'affitto di tutto il complesso aziendale, esclusi però i n. 74 posti barca già precedentemente assegnati fino all'agosto 2024. La gestì il complesso fino all'epoca in cui, nel febbraio 1997, Pt_19
ne fu disposto il trasferimento a favore della risultata vincitrice della vendita all'incanto del Pt_1
compendio in questione, svoltasi il 29.05.1996. In conformità a quanto previsto dall'avviso di vendita immobiliare 27.04.1996 l'aggiudicataria otteneva la “licenza di subingresso” n. 635 nella concessione pagina 13 di 32 già intestata alla Onda Marina Spa sin dal 1977 ed in tutte le condizioni stabilite nell'annesso contratto
“come se il medesimo fosse stato da lui direttamente sottoscritto”; licenza di subingresso autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Rimini il 12.12.1996 e sottoscritta dalla subentrante per accettazione senza riserve delle condizioni contenute nella stessa e nel citato contratto annesso alla concessione originaria del 1977. E' importante evidenziare che a seguito di alcune aste andate deserte, con atto in data 27
aprile 1996 il Tribunale di Forlì, nella persona del Giudice Delegato, emise un'ulteriore ordinanza per la vendita all'incanto in un unico lotto del “Complesso aziendale posto su un'area di proprietà
demaniale (…) concesso all' (già dal Parte_20 Parte_17
Ministero della Marina Mercantile con atto in data 7\4\1977, (…) e con atto supplettivo in data
16\6\1995 (…) “ Nella suddetta ordinanza il Giudice Delegato specificò espressamente che «Il detto
complesso aziendale include i beni mobili di cui ad inventario fallimentare ed ogni altro elemento
concernente l'azienda»; «il cessionario potrà essere immesso nel possesso dei beni acquisiti solamente
se e allorquando abbia conseguito il subingresso nella concessione predetta;
e subentrerà nel
contratto di affitto con la attualmente in essere, in qualità di locatore ove Parte_19
l'autorizzazione venga rilasciata entro il 31/12/1996» (art. 6); «Poiché, in caso di ottenimento del
subingresso nella concessione, il nuovo concessionario subentrerà nella posizione di quello attuale, ad
esso faranno carico tutti gli oneri esistenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (Ministero dei
Trasporti e della Navigazione e Comune di Cesenatico) e comunque tutti quelli conseguenti alla
qualità di concessionario, ora facenti carico alla Società “ » (art. Parte_20
7). Per la determinazione del prezzo base d'asta il Giudice Delegato aveva conferito al Geom. Per_5
l'incarico di effettuare una CTU estimativa del valore dell'azienda e nel proprio elaborato,
[...]
frutto anche di successivi aggiornamenti, il consulente estimatore aveva tenuto espressamente conto,
dandone atto nella relazione, dell'occupazione di circa n. 70 posti barca già assegnati fino allo spirare della concessione e che ai ricavi presumibilmente ottenibili dai posti barca residui (174) doveva essere aggiunta solo la quota a carico degli assegnatari pluriennali di posti barca (in pratica quelli già
pagina 14 di 32 definitivamente ceduti) per l'utilizzo dei servizi di darsena e delle utenze di banchina e pontili da corrispondersi annualmente in due tranches (acconto e consuntivo).
Come già anticipato, in data 10/12/96 la aggiudicataria ottenne l'autorizzazione al Pt_1
subingresso nella concessione amministrativa a suo tempo rilasciata e conseguentemente dal 27.04 al
10.12.1996, come previsto dal bando di asta (cfr. doc. 90), subentrò al posto della nel Pt_19
contratto d'affitto d'azienda citato, valido fino al 31/12/96.
Con successivo provvedimento del 18 febbraio 1997 il Giudice Delegato, preso atto dell'esito della vendita all'asta e dell'aggiudicazione dell'azienda a favore della Parte_1
nonché dell'avvenuto pagamento, da parte di quest'ultima, del prezzo dovuto e dell'ottenimento del subingresso nella concessione demaniale esistente, trasferì il complesso aziendale alla Pt_1
La omise di richiedere le quote annuali per i servizi aventi ad oggetto le spese di Pt_1
gestione della darsena, ritenendo a lei non opponibili i contratti di ormeggio. Poiché per il passare del tempo l'importo complessivo era superiore a vecchie £ 200.000.000,00, gli assegnatari pluriennali degli ormeggi depositavano tale somma presso la Cassa di Risparmio di Cesena – filiale di Cesenatico e, in data 2.10.1999, effettuavano offerta reale, la quale dava esito negativo;
gli istanti, inoltre, notificavano il processo verbale della suddetta offerta con intimazione alla società creditrice di presentarsi in data
08.11.1999 presso la sede dell'istituto bancario, ma, anche in tale frangente, nessuno si presentava per la società creditrice. A ciò seguiva l'odierno contenzioso, che come anticipato, ruota tutto sulla validità
ed opponibilità dei contratti di ormeggio.
5.1 La natura del contratto di ormeggio.
La Corte ritiene corretta la qualificazione giuridica data in prime cure al contratto di ormeggio,
quale contratto atipico, la cui disciplina può eventualmente essere attinta da figure contrattuali tipiche che presentino affinità o analogie2, quali ad esempio la locazione ed il deposito, purchè compatibile con 2 Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18229 del 28/11/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2069 del 23/02/2000 e tra le più risalenti Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8657 del 21/10/1994 (Rv. 488201 - 01) secondo la quale <Il cosiddetto contratto di ormeggio, che non trova alcuna specifica regolamentazione ne' nel codice civile, ne' in quello della navigazione, che si limita a dettare norme sulla professione di ormeggiatore (art. 116, primo comma n. 4, cod. nav. e 208 ss. reg. nov. mar.), sicché costituisce pagina 15 di 32 la libertà delle forme e di contenuto previste dall'assenza di una esplicita normativa che le delimiti e senza imbrigliare la libertà di forme e contenuto, secondo il principio generale di libertà ed autonomia delle forme contrattuali, posto dall'art. 1322 cc.
In senso conforme si è espressa anche di recente la Suprema Corte, affermando il principio secondo il quale <Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, é
sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a
disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e
protetto spazio acqueo;
il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la
custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato
diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire,
anche a mezzo presunzioni, la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata
che, in relazione ad un furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la
sussistenza di un'obbligazione di custodia senza valutare, ai fini della prova presuntiva dell'inclusione
del servizio di guardiania nel contratto, tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio, quali la
previsione di uno specifico costo, con doppio pagamento per il noleggio e per la guardiania, e la
presenza di una sottoscrizione, risultata apocrifa, di una clausola di esonero da responsabilità del
circolo nell'ipotesi di furto). >>.[Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024 (Rv. 670401 - 01);
conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10001 del 28/05/2020 (Rv. 657773 - 01) Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3554 del 13/02/2013 (Rv. 625310 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/06/2004 (Rv. 573306 -
01)].
un contratto atipico, che il diritto non può non riconoscere, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela, non può essere assunto "ipso iure" nella categoria del contratto di deposito, potendo avere ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali ovvero estendersi alla custodia dell'imbarcazione: nel primo caso lo stesso è assimilabile alla locazione e solo nel secondo al deposito, da cui discende l'obbligo di custodire il natante e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato. Spetta a colui che fonda sul contratto un determinato diritto (eventualmente il risarcimento del danno per la perdita di oggetti) fornire con ogni mezzo, compreso il ricorso a presunzioni, la prova relativa all'oggetto dell'accordo. >>. pagina 16 di 32 Ne consegue la assoluta correttezza della statuizione di prime cure, secondo la quale “Per la
stipula dei contratti di ormeggio …….non è dunque previsto alcun onere di forma, con la conseguenza
che la prova circa l'esistenza di tali contratti può essere data con ogni mezzo, compresi i testimoni, o
desunta da presunzioni, purchè abbiano i connotati della gravità, previsione e concordanza (Cass.
1.6.2004, n. 10484).” (Cfr. sentenza pag. 31).
5.2 Così ricostruita la natura del contratto di ormeggio, quale contratto atipico a forma libera,
viene meno ogni limite probatorio estrinseco alla sua prova, che nello specifico è costituita anche da un contratto scritto, riconosciuto valido ed efficace dal Curatore fallimentare, che ha proseguito l'azienda della società fallita, il cui asset era esattamente questo oltre la complessiva gestione della darsena e, quindi, anche di tutti i posti di ormeggio, concedendola, debitamente autorizzato con provvedimento del 25.10.1990 (doc. n. 156 fascicolo primo grado attori/appellati), in affitto alla nel cui contratto è, come già visto, subentrata la in primo luogo quale aggiudicataria- Pt_19 Pt_1
cessionaria ed una volta perfezionatasi l'aggiudicazione con il decreto di trasferimento (docc. nn. 93 bis e ter, da 96 a100 fascicolo primo grado attori/appellati), quale concessionaria subentrante nell'originaria concessione del 1977 e nei contratti stipulati dai precedenti concessionari: Nuova
Marina Spa, Fallimento della Onda Marina di Cesenatico Spa in Parte_20
esercizio provvisorio dell'azienda e, poi, affittante della medesima azienda alla Pt_19
Testimonianza dell'esistenza dei contratti de quibus risulta essere anche l'esito della prova testimoniale del direttore del porto turistico di Cesenatico dal 1980 al 1984, , e del Testimone_1
direttore della darsena, , dal 1988 al gennaio 1998 e prima ancora dipendente dal 1981 Testimone_2
delle concessionarie, compresa la Curatela fallimentare e la nonché l'esito praticamente quasi Pt_19
del tutto infruttuoso della querela di falso contro di essi e comunque l'irrilevanza della vittoria ottenuta unicamente contro , perché, eliminato il documento contrattuale, restano a comprova Parte_3
dell'esistenza del rapporto tutti i restanti elementi di prova testimoniale, documentale ed indiziaria, che sono già stati sviluppati dal Tribunale in relazione a ciascuna posizione e che si andranno nel prosieguo pagina 17 di 32 ad evidenziare ulteriormente. La deposizione testimoniale di è stata particolarmente Testimone_2
apprezzata dal Tribunale, in quanto da essa si evince che il teste, prescindendo dalla visione dei contratti o dalla stipulazione scritta, anteriore o postuma che si atteggerebbe quale atto palesemente ricognitivo di un rapporto certamente esistente in rerum naturam in tempi ben antecedenti all'aggiudicazione, così superandosi i dubbi sollevati dalla con il raffronto delle successive SIT Pt_1
dello stesso teste in sede penale, certamente ha avuto una conoscenza diretta sia Testimone_2
dell'occupazione di ciascun posto barca sia dell'incasso per conto dei concessionari antecedenti delle quote dovute per i servizi darsena annuali e ciò fino all' epoca del fallimento ma anche oltre. Ad ogni modo anche la Suprema Corte nell'ordinanza n. 28647/2020, costitutiva del giudicato sulla querela di falso, ha evidenziato quanto segue: <
2.2. In secondo luogo e soprattutto, i citati documenti non
attengono a fatti storici decisivi. Non lo sono le citate informative di polizia giudiziaria che
concernono ipotesi investigative tracciate dagli inquirenti, né le deposizioni dei sig.ri CP_40
e per come riferite in ricorso compatibili con la non falsificazione dei documenti CP_44 CP_45
contrattuali; non lo sono neppure le dichiarazioni attribuite al sig. che, così come riassunte in Tes_2
ricorso, si risolvono in una serie di cautelative e apparentemente elusive dichiarazioni di “non poter
escludere” svariate circostanze prive di un contenuto chiaramente affermativo>>. Le dichiarazioni del teste, infatti, non sono di certo considerate l'unica prova o argomento di prova dal Tribunale gravato,
come chiaramente emerge dalla sentenza medesima, che tra i vari elementi probatori ha considerato anche la testimonianza de quo e certamente non possono considerarsi incompatibili con la realtà
fenomenica della conclusione dei contratti di ormeggio de quibus.
La corretta ricostruzione dei rapporti intercorsi tra Nuova Marina Spa e Onda Marina Spa
prima, la Curatela Fallimentare, poi, e la infine, consente di far discendere, in diritto, la Parte_1
conseguenza che i contratti conclusi dall'originario concessionario sono pienamente validi nei confronti della aggiudicataria e alla stessa opponibili, in forza delle seguenti Parte_1
considerazioni:
pagina 18 di 32 a) l'applicazione dell'art. 2558 c.c. alla cessione d'azienda eseguita dal Tribunale
Fallimentare, secondo cui l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti del cedente, cessione che si verifica anche in ipotesi di vendita forzata e, quindi, di apertura di una procedura concorsuale (Cfr. in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 7731 del 23/04/2004 (Rv. 572263 - 01) in tema di continuità dei rapporti di lavoro). Argomenti in tal senso si ricavano anche dalla preclara affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Forlì n. 573/2022, pronunciatasi su opposizione allo stato passivo di tre ormeggiatori, di cui si renderà meglio conto successivamente;
b) il tenore del provvedimento di vendita dell'azienda, emesso dal Giudice delegato, in cui agli artt. 2 e 7 prevedeva l'inclusione dei beni mobili e ogni altro elemento concernente l'azienda al complesso aziendale, nonché il subentro del concessionario nella posizione di quello all'epoca dei fatti,
su cui sarebbero gravati gli oneri nei confronti della PA e comunque tutti quelli conseguenti alla qualità
di cessionario. Infatti, in esso si precisava tra l'altro che:
I) «L'aggiudicatario dovrà ottenere il subingresso nella concessione dalla competente
Autorità marittima entro e non oltre il 31/3/97. Ove detta autorizzazione non sia stata rilasciata entro
il 10/12/1996, l'aggiudicatario dovrà stipulare con la curatela non oltre il 31/12/96, un contratto
d'affitto del complesso aziendale di durata annuale” (articolo 6);
II) “Il cessionario potrà essere immesso nel possesso dei beni acquisiti solamente se e
allorquando abbia conseguito il subingresso nella concessione predetta;
e subentrerà nel contratto
d'affitto con la Cooptur soc. coop. a r.l., attualmente in essere, in qualità di locatore ove
l'autorizzazione venga rilasciata entro il 31/12/1996» (articolo 6);
c) la perizia estimativa del geom. eseguita nell'ambito del Fallimento, ove Persona_5
veniva calcolato il valore dell'azienda, tenendo conto dell'indisponibilità dei n. 74 posti barca già
destinati ai privati assegnatari, prevedendosi per tali posizioni solo il canone annuale dovuto per i servizi di gestione della darsena.
pagina 19 di 32 In essa può leggersi espressamente che: «DESCRIZIONE DEL BENE …. ..Sono CP_70
distribuiti, lungo i pontili e le banchine, n. 274 posti barca;
di questi una settantina risultano già
assegnati definitivamente a terzi (cioè fino alla scadenza della concessione). Vengono elencati i posti
barca …. tutt'ora appartenenti alla società fallita……totale 174»; proseguendo, nella parte titolata
“STIMA DEL BENE”, può leggersi: «Deve essere aggiunta la quota a carico degli assegnatari
pluriennali di posti barca (in pratica quelli già definitivamente ceduti) per l'utilizzo dei servizi di
darsena e delle utenze di banchine e pontili……Poiché i millesimi relativi ai posti ormeggi già ceduti
fino alla scadenza della concessione sono 311…» (cfr. doc. 94 fascicolo primo grado attori/appellati);
d) la scrittura privata, conclusa in data 31.07.1997 e denominata dalle parti “Atto privato per rinuncia ai diritti di ancoraggio”, fra la (in qualità di assegnataria di tre posti ormeggio CP_53
nn. 40, 74 e 75) e la con la quale, inter alia, quest'ultima Parte_1
riconosceva espressamente la validità anche nei propri confronti dei contratti di ormeggio de quibus,
laddove li acquistava per il complessivo prezzo di vecchie £. 60.000.00 (clausola 4) (cfr. doc. n. 149
fascicolo primo grado attori/appellati);
e) l'immediata gestione dell'azienda della società fallita in esercizio provvisorio e, dopo regolare bando di gara, il contratto di affitto d'azienda stipulato dal con la e il Parte_18 Pt_19
richiamo al suddetto contratto nel bando d'asta;
f) il rispetto ed il subentro in quest'ultimo contratto della prima dell'emissione del Pt_1
decreto di trasferimento;
g) il decreto di trasferimento dell'azienda, in cui il Giudice Delegato riportava espressamente che il trasferimento avveniva “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”.
Infatti, una volta appurato che la “nuova concessionaria” era succeduta a titolo Pt_1
particolare per subingresso, e non certamente a titolo originario come vorrebbe la sua difesa, nella posizione del concessionario originario e che specularmente alla stessa il Tribunale fallimentare con decreto 18.02.1997 aveva trasferito il complesso aziendale posto sull'area demaniale già concessa alla pagina 20 di 32 fallita Onda Marina Spa “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova(va)”, non si può che concludere che i contratti di ormeggio fino allo scadere della concessione (14.08.2024), stipulati dagli attori o dai loro danti causa, odierni appellati, conservavano la loro efficacia nei confronti del nuovo subentrato concessionario, al quale, quindi, erano pienamente opponibili, così come lo erano stati pacificamente al
, che li aveva pienamente valutati e rispettati. Parte_18
Del resto ad avviso della Corte l'opponibilità al concessionario subentrante è suffragata, Pt_1
oltre che dalle considerazioni già evidenziate, da ulteriori elementi desumibili dalla copiosissima documentazione agli atti, oggetto di produzione talora comune, tra cui in particolare:
- la relazione della stessa Autorità Marittima, la quale inoltre, proprio su sollecitazione della
Procura della Repubblica, investita anche dagli esposti della aveva anche acquisito in copia i Pt_1
contratti di ormeggio;
- la relazione proveniente dal Curatore fallimentare, redatta su invito del TAR per l'Emilia
Romagna con ordinanza 23.04.2001, investito dagli affittuari per l'illegittimità dei provvedimenti di ingiunzione per il rilascio e del dispaccio ministeriale 07.04.2000, che le aveva ordinate, e che con sentenza n. 976/2002 ne decreterà l'annullamento “per i vizi di eccesso di potere sotto i profili della
carenza dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta” (cfr. pag. 15). Nella relazione può leggersi quanto segue: << 1) come risulta dall'art. 7 dell'atto di concessione 7 aprile 1977, n. 274
del Registro atti formali, n. 133 del registro Concessioni, n. 137 di repertorio, stipulato fra
l'Amministrazione Marittima e la “il concessionario può utilizzare l'approdo con Parte_17
facoltà di provvedere all'assegnazione di posti ormeggio agli utenti entro il limite di 9/10 … La
restante parte dell'approdo resterà a disposizione di natanti in transito, i quali potranno fruire di tutti i
servizi dell'approdo stesso, dietro pagamento alla concessionaria, per tali servizi e per il periodo della
sosta, delle tariffe stabilite dell'Autorità marittima ….”. In applicazione di tale norma, la
concessionaria “ ” (poi divenuta “Onda Marina Spa”) affittò n. 74 posti barca per Parte_17
tutto il periodo di durata della concessione e cioè sino a tutto il 14/8/2024, riservando i posti restanti
pagina 21 di 32 (salvo errore, 174) ai natanti c.d. “in transito”, per tali intendendosi quelli in sosta per periodi di
tempo limitati. A questo proposito, si produce copia dello schema di contratto di assegnazione di posti
ormeggio stipulati all'epoca fra la Società “Nuova Marina Spa” e gli assegnatari pluriennali (doc. n.
1). Allorquando intervenne il fallimento, la Curatela, dopo aver esaminati i contratti in oggetto, redatti
secondo l'identica formulazione di cui allo schema, ed avere appreso dal direttore di Darsena – sig.
– che nessun rilievo era stato in proposito formulato da parte delle Autorità marittime, Testimone_2
ritenne la piena validità dei contratti stessi, in base ai quali gli assegnatari avevano versato tutti un
corrispettivo, regolarmente fatturato e rapportato alla durata dell'assegnazione. Ai suddetti facevano
inoltre carico gli oneri relativi alla “gestione” da parte del concessionario dei suddetti posti barca,
così come stabilito all'art. 4 del contratto (vedasi lo schema prodotto – doc. 1 citato). E tali oneri
furono sempre regolarmente corrisposti, alla Curatela, salvo qualche sporadico caso di ritardo e salvo
qualche contestazione di scarso rilievo poi risolta. Non risulta che vi siano state nel tempo modifiche
oggettive dei rapporti contrattuali;
vi sono state alcune modifiche soggettive dei rapporti stessi, previa
approvazione della Curatela, e senza nessuna modifica di clausole contrattuali, né introiti per il
che non fossero quelli relativi alla prestazione dei servizi di darsena ed ai relativi oneri, Parte_18
già pretesi – ai sensi dell'art. 4 del contratto – dai precedenti assegnatari pluriennali. La
documentazione relativa ai contratti è tutta conservata in darsena, essendo stato ritenuto al momento
della cessione che essa fosse di esclusivo interesse del nuovo concessionario. >> (Cfr. docc. C e D
fascicolo di primo grado attori/appellati).
- il precedente dispaccio ministeriale 13.07.1999 peraltro, ove rettamente inteso, operazione che l'appellante non compie, perché si sofferma sulla sua sola parziale lettura, tacciata dagli appellati come ad esclusivo usum intervenuto su specifico quesito della sulla valenza nei propri CP_71 Pt_1
confronti di eventuali contratti di ormeggio conclusi dalla società fallita e/o dal Curatore fallimentare,
nel quale era evidenziato che i rapporti tra i precedenti affittuari e la società fallita andavano preservati e tutelati – se nel caso - in sede di procedura concorsuale e non potevano condizionare né le decisioni pagina 22 di 32 della PA né la posizione della società subentrante, la quale non era tenuta ad alcun obbligo verso i precedenti affittuari, “salvo quanto previsto in sede di aggiudicazione circa i rapporti obbligatori
assunti dal curatore fallimentare o dalla società affittuaria, ed eventualmente tuttora validi”. Solo
successivamente alla presentazione di ulteriori istanze da parte della il Ministero dei Trasporti, Pt_1
con dispaccio del 7.04.2000, mutava il proprio orientamento, precedentemente attestante la non sindacabilità di rapporti privati tra concessionario ed utenza, rilevando che il porto doveva esser lasciato nella completa disponibilità della in quanto unico referente Parte_1
della Amministrazione Marittima.
5.3 In particolare dalla documentazione e dalle informazioni e comportamenti rinvenienti dalla procedura fallimentare ed in particolare dalla gara di aggiudicazione alla del complesso Pt_1
aziendale, possono desumersi alcune circostanze di rilievo tranciante.
In primo luogo, la curatela fallimentare prese in esame i contratti di ormeggio di n. 74 posti barca affittati fino allo scadere della concessione nell'agosto 2024 e sui quali secondo quanto riferito dal direttore della darsena, nessuna contestazione aveva mai mosso l'autorità marittima, e continuò nella regolare riscossione degli oneri dovuti (utenze di darsena e servizi di banchina) da ciascuno dei titolare del posto di ormeggio, per il cui godimento, id est occupazione del natante, nulla era dovuto dagli assegnatari che, circostanza sostanzialmente fuori da ogni contestazione, avevano versato anticipatamente al momento della stipula del contratto al concessionario Onda Marina Spa/Nuova
Marina Spa, come risultava dalla documentazione rinvenuta dallo stesso Curatore fallimentare nel
1990. Inoltre lo stesso Curatore, come risulta dalla documentazione, conservata in darsena, aveva approvato in alcuni casi la cessione del posto di ormeggio dall'originario assegnatario a terzi.
In secondo luogo, la perizia di stima del complesso aziendale della fallita, svolta per consentire al
Giudice Delegato di fissare il prezzo base dell'asta, conferma che quest'ultimo teneva conto che circa una settantina di posti ormeggio erano già stati assegnati fino alla scadenza della concessione e per essi residuava solo il pagamento dei servizi di darsena, con la conseguenza che la base d'asta fu stabilita pagina 23 di 32 senza tenere in conto il valore commerciale dei n. 74 posti barca già affittati fino al termine della concessione. Inoltre l'art. 7 del bando di vendita precisava che l'acquirente e nuovo concessionario in qualità di subentrante nella originaria concessione doveva subentrare anche negli oneri già previsti e già facenti carico al e prima alla società in bonis. Parte_18
In terzo luogo, il contratto di affitto del complesso dei beni aziendali (tra cui, oltre ai posti barca, un immobile con destinazione alberghiera, un bar, un ristorante, un'area parcheggio ed altro) è stato regolarmente autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Rimini nel 1996 ed esclude espressamente dal perimetro contrattuale i n. 74 posti barca assegnati fino al 2024, facendo seguito si precedenti rapporti contrattuali esistenti già dal 1991 e sempre regolarmente autorizzati dall'autorità marittima.
In quarto luogo, nel bando di gara per l'asta pubblica fallimentare era previsto che l'aggiudicatario, da un lato, poteva essere immesso nel possesso dei beni, costituenti l'azienda, solo in seguito al conseguimento del subingresso nella concessione esistente, dall'altro, ove l'autorizzazione al subingresso fosse stata rilasciata dall'autorità marittima entro il 31.12.1996, data della scadenza previsa nel contratto di affitto d'azienda intercorso tra il e la doveva subentrare in tale Parte_18 Pt_19
contratto in qualità di affittante al posto del . Parte_18
In quinto luogo, ricordiamo, la si era aggiudicata l'asta pubblica il 29.05.1996, ha ottenuto la Pt_1
licenza di subingresso il 12.12.1996, è subentrata nel contratto di affitto d'azienda, e con decreto del
Tribunale di Forlì del 18.02.1997 ha ottenuto il definito trasferimento del complesso aziendale “nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova”.
In sesto luogo, quanto alla espressa censura relativa alla mancata autorizzazione da parte della competente Autorità marittima dei contratti di ormeggio, la Corte afferma la correttezza della motivazione del Tribunale e ciò in base alle seguenti considerazioni. L'art. 7 della concessione (Cfr.
doc. n.1 fascicolo primo grado attori/appellati), nel disporre la libera disponibilità dei 9/10 dei posti ormeggio, prevedeva solo che fossero sottoposti ad esame ed approvazione dell'Autorità marittima solamente «le modalità e le condizioni di assegnazione dei posti barca», dovendosi dunque escludere pagina 24 di 32 che l'amministrazione marittima dovesse preventivamente autorizzare la sottoscrizione di ciascun contratto di assegnazione pluriennale. Posto che nessuna contestazione è mai stata sollevata dall'Autorità marittima dal 1977, né in atti è stata fornita la prova contraria, anzi risulta che la stessa abbia espressamente autorizzato il contratto di affitto concluso tra il Curatore fallimentare e la società
in cui si dava espressamente atto che dall'affitto dei posti ormeggio erano espressamente Pt_19
esclusi n. 74 posti già assegnati fino al termine della concessione amministrativa (Cfr. docc. nn. 98 e da
153 a 155 fascicolo primo grado attori/appellati), non può che farsi discendere comunque una tacita approvazione delle modalità e delle condizioni di assegnazione dei posti ormeggio in ossequio all'art. 7
della concessione. Peraltro, e tale osservazione risulta tranciante, anche nel caso in cui tale approvazione fosse mancata, i contratti sarebbero comunque risultati validi ed opponibili dagli assegnatari pluriennali alla società concessionaria, non potendo le violazioni della concessione da parte di quest'ultima riflettere effetti giuridici sui rapporti negoziali legittimamente costituiti con i terzi di buona fede, ma al più provocare inadempienze del concessionario nei confronti dell'Amministrazione
concedente con effetti riservati ai rapporti tra loro.
Pertanto, ad avviso della Corte i dati espressi sono sufficienti per suffragare, come già fatto dal
Tribunale gravato e differentemente da quanto sostenuto dalla difesa appellante ed in alcuni documenti della stessa Autorità Marittima (in particolare il Dispaccio ministeriale 7.04.2000), la conclusione che,
l'esistenza dei contratti di assegnazione dei n. 74 posti ormeggio fino al termine della concessione era nota sia agli Organi fallimentari sia alle stesse Autorità marittime e che di tale situazione contrattuale si era tenuto conto nel determinare il prezzo base d'asta e, quindi, ai fini della stessa complessa procedura di aggiudicazione e ciò sia sotto il profilo economico sia sotto quello giuridico.
5.4 Oltre a quanto appena evidenziato, occorre anche dar conto dell'esistenza di numerosi
altri giudizi sia ordinari sia amministrativi, che tutti hanno univocamente riconosciuto e per le medesime ragioni sostenute dal Tribunale, oggi gravato, ed oggi anche dalla Corte investita dal gravame, la preesistenza e l'opponibilità al concessionario subentrante dei contratti di Pt_1
pagina 25 di 32 ormeggio. Il riferimento corre alle sentenze del TAR Emilia Romagna n. 976/2002 del 31.07.2002,
del Consiglio di Stato n. 4147/2003 del 9.5.2003 dep. 11.07.2023, confermativa nel merito della precedente, le quali non hanno di certo perso il loro valore ed il loro peso interpretativo della vicenda sol perché annullate dalle SU della Suprema Corte soltanto per ragioni inerenti la giurisdizione, ma anzi mantengono intatto il loro valore interpretativo della questione sub specie illegittimità dei provvedimenti amministrativi, che hanno privato gli attori dei loro posti barca;
alle sentenze comunque intervenute sulla querela di falso;
alla già richiamata sentenza del Tribunale di Forlì n. 573 del
30.05.2002, dep. 11.06.2002, nonché, infine, non certo per ordine d'importanza, alla sentenza del
Tribunale di Bologna, ancora sub iudice, dove è stato trasferito il giudizio circa la illegittimità dei provvedimenti di rilascio e del dispaccio ministeriale 07.04.2000, che ne costituisce l'atto presupposto.
5.4.1 In particolare si evidenzia, poi, che la sentenza del Tribunale di Forlì n. 573 del
30.05.2002 è intervenuta su ricorso di e della CP_59 Controparte_58 CP_63
rigettando la loro domanda di opposizione allo stato passivo del Fallimento della Onda Marina di
Cesenatico Spa, per l'esclusione dei crediti residui, da ciascuno vantati, per non aver potuto usufruire fino alla scadenza dell'agosto 2024 del posto barca a ciascuno assegnato dietro il pagamento anticipato dell'intero corrispettivo, ha anch'essa confermato l'opponibilità al fallimento e, quindi, al concessionario subentrante richiamando la validità degli artt. 2557 e 2558 cc sulla scorta delle Pt_1
stesse argomentazioni già viste e condivise pressoché da tutte le autorità giudiziarie, che si sono occupate della vicenda de qua (Cfr. pagg. 6 e segg della sentenza), arrivando così ad affermare la evidente opponibilità dei contratti di ormeggio alla e così respingere definitivamente, trattandosi Pt_1
di sentenza oramai irrevocabile, il credito restitutorio azionato con il tentativo d'insinuazione nello stato passivo. Valga al vero la condivisibile argomentazione non controvertibile, adottata per il rigetto delle domande d'insinuazione al passivo, secondo la quale « .. Una simile tesi risulta però priva di
fondamento. L'alienazione del complesso aziendale tramite asta pubblica effettuata dalla procedura
fallimentare configura un ipotesi di cessione d'azienda, i cui effetti sono regolati in via generale dagli
pagina 26 di 32 artt. 2557 e ss. c.c.; per quanto concerne in particolare la successione nei contratti in corso
disciplinata dall'art. 2558 c.c. …non v'è dubbio che tale norma si applichi anche nei casi di vendita
fallimentare….L'effetto della successione si produce quindi automaticamente, senza che, ai fini
dell'efficacia della cessione, sia configurabile in capo al cedente alcun onere di dare notizia
dell'avvenuto trasferimento. Nel caso di specie, è indubbio (posto che nessuna contestazione è stata
sollevata in proposito dai ricorrenti) che i contratti in questione, a prestazioni corrispettive, ineriscano
all'esercizio dell'impresa e non abbiano natura personale;
gli stessi, inoltre, risultavano non ancora
esauriti all'atto della cessione. Nessun onere, pertanto, incombeva alla curatela fallimentare di dare
notizia all'aggiudicataria dell'esistenza dei contratti medesimi, pienamente efficaci ed opponibili nei
confronti di quest'ultima fin dal momento del trasferimento dell'azienda. Peraltro, deve rilevarsi ad
abundantiam che non risponde al vero che i contratti stessi non fossero conosciuti dall'acquirente, in
quanto la perizia estimativa del complesso aziendale redatta su incarico della curatela, in base alla
quale è stato determinato il prezzo di vendita, ne fa espressa menzione nella parte intitolata “Ricavi di
gestione al punto A-Ormeggi della Descrizione degli immobili».
5.4.2 Infine, non si può neppure dimenticare che i procedimenti penali aperti nei confronti degli assegnatari dei posti si sono conclusi tutti con la loro completa assoluzione.
5.5 Consegue a ciò che, oltre all'aspetto tranciante legato all'esito della querela di falso
sollevata contro i contratti di ormeggio, che invero appare insuperabile, il disconoscimento della conformità delle copie dei contratti di ormeggio, prodotte in causa, alla loro versione originale, non solo, è ampiamente tardivo per le ragioni esposte in prime cure (cfr. pagg. 23-24) e per la precisa eccezione, reiterata anche in questa sede, della controparte, in quanto non sollevate in sede di comparsa di costituzione e risposta, primo atto successivo alla loro produzione in giudizio, e neppure in sede di prima udienza, ma perde ogni efficacia in ragione del fatto che il rapporto è provato in maniera preclara con il ricorso al complessivo esito della prova diretta e critica come sopra illustrato. Inoltre è evidente che questo disconoscimento assume i connotati di una eccezione vacua e sterile, se si pensa che la loro pagina 27 di 32 esistenza ed efficacia risale al riconoscimento fattone ben prima dal Curatore fallimentare che ad essi,
non solo, ha continuato a dare esecuzione senza nulla eccepire e senza sciogliersi da essi, come pure in sua eventuale astratta facoltà, attraverso la gestione provvisoria dell'azienda, ma anche ne ha trasferito la gestione con l'affitto d'azienda alla cui è subentrata prima e temporaneamente anche la Pt_19
prima di divenire proprietaria dell'azienda medesima a seguito del successivo decreto di Pt_1
trasferimento. Dovrebbe essere oramai chiaro che tutti i contratti di ormeggio erano manifestamente esistenti ben prima che la si aggiudicasse l'azienda gestoria della darsena ed erano anche noti Pt_1
all'Amministrazione Marittima, che in vari momenti aveva anche autorizzato il subingresso nella concessione per effetto della formale denuncia di essi.
5.5.1 Quanto più specificatamente al disconoscimento formulato dalla nel giudizio di Pt_1
primo grado soltanto con la memoria di cui all'art. 180 cpc (“Solo con la memoria ex art. 180 c.p.c.
depositata il 15.06.2000, la convenuta ha espressamente dichiarato di disconoscere la conformità
all'originale delle copie fotostatiche delle scritture private e dei documenti prodotti dagli attori” cfr.
sentenza pag. 24), oggetto di specifico e resiliente motivo di appello, con il quale si ribadisce il
“disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotostatiche delle scritture private (c.d.
contratti di assegnazione) e dei documenti prodotti dagli attori” (cfr. appello paragrafo 4, costituente il quarto motivo di appello) la Corte può solo aggiungere ma per pure ragioni di completezza che, fermo quanto già detto e subordinatamente ad esso, il disconoscimento appare oltremodo irrituale per la sua evidente genericità, posto che da quando si apprende dalla Relazione del Curatore presentata al TAR si evince che tutta la documentazione e, quindi, anche i contratti sono stati visionati dalla curatela ed è
stata “…..tutta conservata in darsena, essendo stato ritenuto al momento della cessione, che essa fosse
di esclusivo interesse del nuovo concessionario” (Cfr pag. 3). Da ciò consegue che risulta oltre modo pretestuoso invocare un onere di produzione o un ordine giudiziale di produzione di documenti che la parte possiede. L'irritualità discende, poi, dal modo di espressione cumulativo e generico del pagina 28 di 32 disconoscimento fatto di tutti i contratti e dei documenti prodotti, che all'epoca, si badi, ammontavano ad ben oltre n. 170 produzioni.
5.6 Quanto, infine, agli argomenti incentrati sulla venuta meno dei contratti per avvenuto rilascio dei posti barca ad opera degli attori ne è evidente la palese strumentalità, posto che il rilascio è
avvenuto solo in ottemperanza ad un provvedimento coercitivo dell'Amministrazione Marittima,
peraltro anche impugnato innanzi al GA, come sopra si è già denunciato.
In ogni caso, e tale considerazione appare assorbente, le ordinanze di sgombero, notificate agli assegnatari dalla Capitaneria di porto di Rimini non possono inficiare i contratti di assegnazione pluriennale per cui è causa, in quanto essi ultimi derivano la loro efficacia dalle disposizioni civilistiche in materia di circolazione dell'azienda e segnatamente il già visto art. 2558 c.c.
Si osserva, poi, in chiusura che il Comune di Cesenatico, attuale ente a cui sono state trasferite alcune delle competenze sul porto turistico, ha comunque dichiarato con nota del 8 maggio 2006 - prot. N.
12173 – che le ordinanze di sgombro sono “prive di efficacia” (Cfr. doc. n. 173 fascicolo primo grado attori/appellati), superandosi così definitivamente l'eccezione della società appellante circa la supposta,
attuale efficacia delle ordinanze di sgombero e della conseguente «sopravvenuta impossibilità giuridica
dell'oggetto» dei contratti di assegnazione.
5.7 Consegue a quanto detto l'infondatezza complessiva dell'appello principale.
6. Risulta di conseguenza fondato l'appello incidentale relativo alla condanna al risarcimento del danno avanzata dagli attori, posto che il Tribunale di prime cure si è limitato ad esaminare la questione soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale, trascurando invece di considerare che la domanda invero aveva un solido fondamento contrattuale, in quanto fonte del risarcimento invocato è la condotta della che quale subentrante nei contratti di ormeggio ha mancato di Pt_1
rispettarne la durata e, quindi, la scadenza fissatasi al 14.08.2024, avendo agito presso l'Autorità
marittima per ottenere la restituzione di tutti i posti barca ben prima del termine finale. Infatti è pacifico che la Capitaneria di Porto ha coattivamente estromesso gli attori.
pagina 29 di 32 Pertanto, è dovuto in accoglimento della domanda risarcitoria il risarcimento del danno per non aver potuto occupare il posto barca dall'escomio forzato e fino al 14.08.2024, secondo la quantificazione che sarà effettuata in separato giudizio, come espressamente chiesto dagli appellati.
Nessuna altra voce risarcitoria può essere accolta in difetto di rigorose allegazioni e prove.
Non sussistono i presupposti per concedere l'invocata provvisionale.
6.1 Non può invece ritenersi concretizzata alcuna responsabilità ex art. 96 cpc, in quanto l'aver agito ma anche insistito, per la legittimità della propria tesi, id est inopponibilità dei contratti di ormeggio, anche se in maniera proterva ed insistita in più sedi, civile, penale ed amministrativa, non ne può integrare gli estremi in mancanza di un quid pluris, che non può certo consistere di per sé
nell'azione giudiziaria o nella resistenza alle altrui iniziative. Non bisogna, poi, dimenticare che l'escomio forzato da parte della Capitaneria di Porto è comunque un atto, come i vari procedimenti e giudizi penali, riconducibile alle varie Autorità Pubbliche e non possono che ritenersi solo mediati dall'iniziativa e dall'auspicio della Pt_1
6.2 Infine, visti gli artt. 287 e 288 cpc, va disposta la correzione dell'errore materiale
contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove il posto barca assegnato a Parte_12
è erratamente indicato in quello n. 277 e non quello corretto indicato in motivazione nel n.
[...]
227, mandando alla Cancelleria per le conseguenti annotazioni sull'originale. E' evidente, infatti, che la questione involge il procedimento di correzione degli errori materiali e non la tematica dell'appello, al cui giudice è solo demandata la correzione in caso di gravame. Sul punto può solo registrarsi che l'appellante non ha mai frapposto alcunché all'invocata correzione.
7. L'esito complessivo della vicenda nel presente grado fa emergere una evidente complessiva soccombenza dell'appellante, la quale conseguentemente andrà condannata alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate, nella misura determinata in dispositivo e calcolata secondo i parametri posti dal DM 55/2014 e succ. mod. e tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda riconvenzionale svolta ed oggi riproposta, dall'appellante (scaglione €.
pagina 30 di 32 2.000.001,00/4.000.000,00), dell'aumento per pluralità di parti difese (ex art. 4, comma 2) ed infine delle note spese depositate dalle parti + altri e da . CP_72 Controparte_53
8. Ricorre per l'appellante principale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater
DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie quello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto con l'eccezione di cui al seguente punto 3 e punto 4, condanna la Pt_1 [...] al risarcimento del danno per il titolo indicato in parte motiva in favore degli Parte_1 appellati ed appellanti incidentali, con l'eccezione di cui al seguente punto 4, danno da liquidarsi in separata sede;
3. dispone la correzione dell'errore materiale contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove il posto barca assegnato a è erratamente indicato in quello n. 277 e Parte_12 non quello corretto indicato in motivazione nel n. 227, mandando alla Cancelleria per le conseguenti annotazioni sull'originale;
4. dichiara estinto a spese compensate il giudizio relativo alla posizione processuale riguardante l'appellante e quale unico erede di per Controparte_51 Controparte_52 reciproche rinunce ed accettazioni;
5. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati ed Parte_1 appellanti incidentali, con l'eccezione di cui al punto 4, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in:
- €. 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, in favore della ; Controparte_53
pagina 31 di 32 - €. 26,08 per spese €. 101.669,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, con distrazione a favore del procuratore avv. Alfonso Celli dichiaratosi antistatario, in favore dei restanti appellati-appellanti incidentali costituiti;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale di una somma pari all'importo del contributo unificato ciascuno.
Così deciso in Bologna il 16.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 32 di 32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In virtù della pronuncia di primo grado del Tribunale di Forlì n. 169/2012 del 23.12.2011 depositata il 28.02.2012, atteso il rigetto dell'appello e del ricorso per la cassazione, sono divenute irrevocabili le pronunce relative: a) al difetto di legittimazione passiva dei convenuti ed b) alla Controparte_43 CP_15 CP_30 Parte_4 CP_25 dichiarazione di falsità dei contratti di ormeggio, il primo in data 10.01.1989 ed il secondo senza data, conclusi da
[...]
e c) al rigetto della querela di falso proposta nei confronti dei restanti contratti di ormeggio. Per_4 Parte_17 pagina 11 di 32
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 779/2006 promossa da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LASCARI MAURO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RICCIO ANGELO ( ) VIA FARINI 3 40125 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 187/L RIMINI presso il difensore avv. LASCARI MAURO
APPELLANTE contro
C.F. , CP_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3
e entrambe quali (C.F. ), CP_4 CP_5 Controparte_6
C.F. ), CP_7
(C.F. ), Controparte_8
(C.F. ), CP_9
(C.F. ), Controparte_10 C.F. ), CP_11
(C.F. ), Controparte_12
(C.F. ), CP_13
pagina 1 di 32 (già subentrata a Controparte_14 CP_15 Controparte_16
) (C.F. )
[...] P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_17
C.F. ), CP_18
C.F. ), Controparte_19
C.F. ), Controparte_20
C.F. ), Controparte_21
(C.F. ), (C.F. ), CP_22 Controparte_23 Controparte_24 (C.F. ), tutti quali (C.F. ), Parte_2
(C.F. ), CP_25
(C.F. ), , CP_26 Controparte_27 CP_28 tutti quali (C.F. ), Parte_3
C.F. ), Controparte_29
C.F. ), CP_30
quale procuratrice generale di (C.F. ), Controparte_31 Parte_4 (C.F. ), Parte_5
tutti con il patrocinio dell'avv. SANTI SILVIA e dell'avv. CELLI ALFONSO ( ) C.F._3
VIALE G. BOVIO N. 48 47521 CESENA;
elettivamente domiciliatI in VIA DEL MONTE,10 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTI SILVIA APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e
(C.F. ), (C.F. CP_32 C.F._4 Controparte_33
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_34 C.F._6 CP_35 (C.F. e
[...] C.F._7 CP_36 Tutti quali (C.F. ), Parte_6 C.F._8
C.F. ) e entrambi quali CP_37 C.F._9 CP_38 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._10
QUALE EREDE DI (C.F. ), Parte_8 Persona_1 C.F._11
(C.F. ) e QUALE Parte_9 C.F._12 Parte_10 entrambi quali EREDI (C.F. ), Parte_11 C.F._13
tutti con il patrocinio dell'avv. SANTI SILVIA e dell'avv. CELLI ALFONSO ( ) C.F._3 VIALE G. BOVIO N. 48 47521 CESENA;
elettivamente domiciliato in VIA DEL MONTE,10 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTI SILVIA APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 2 di 32
e
(C.F. ), contumace Controparte_39
C.F. ), contumace Controparte_40
C.F. ), contumace CP_41
C.F. ), contumace Controparte_42 (C.F. ), contumace Controparte_43
C.F. ), contumace CP_44
C.F. ), contumace CP_45
e entrambi quali EREDI di CP_46 Controparte_47 Controparte_48 (C.F. ), contumaci
e entrambi quali EREDI CP_49 Controparte_50 Parte_12
(C.F. ) contumaci
[...] APPELLATI CONTUMACI
e
QUALE EREDE UNICO DI (C.F. Controparte_51 Controparte_52
), con il patrocinio dell'avv. CIACCI SARA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._14 FLAMINIA NR. 171/A 47923 RIMINI presso il difensore avv. CIACCI SARA APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_53 P.IVA_3 SANGREGORIO ALBERTO e dell'avv. BOVE VIVIANA ( VIA CAVOUR C.F._15
N. 73 23900 LECCO;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. VIVIANA BOVE VIA CAVOUR N. 73 LECCO presso il difensore avv. SANGREGORIO ALBERTO
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
AD OGGETTO: CONTRATTO DI ORMEGGIO - RISARCIMENTO DANNI DA
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 29.10.2024: Le parti hanno concluso come da note di deposito e di trattazione scritta per l'ud. 29 ottobre 2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127bis cpc
APPELLANTE << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, previa, anche d'ufficio ex art. 1421 c.c., declaratoria di nullità dei contratti di ormeggio per mancanza di causa in concreto e/o di oggetto e per violazione degli artt. 30 e 36 Codice della navigazione e artt. 7 e 12 dell'Atto Formale concessorio n. 274 del 7 aprile 1977, accogliere l'appello di e per Parte_1
pagina 3 di 32 l'effetto riformare la sentenza impugnata, con accoglimento delle domande formulate in primo grado da che qui di seguito si riportano: [OMISSIS]>>.. Controparte_54
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI + altri << “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_2
d'Appello di Bologna, per tutte le ragioni illustrate nella comparsa di risposta 26.09.2006, nella comparsa di costituzione 22.09.2021 nel giudizio riassunto, nonché negli atti difensivi e nelle risultanze documentali ed istruttorie in atti del procedimento di prime cure: - rigettare l'appello proposto nell'interesse di siccome totalmente infondato e, per Parte_1 l'effetto, confermare la sentenza n. 93/2006 del Tribunale di Forlì – sez. Distaccata di Cesena;
- dare atto e dichiarare che il posto ormeggio assegnato fino all'agosto del 2024 al Sig. Parte_12
è il n. 227, come accertato nella parte motiva della sentenza impugnata e come dimostrato
[...] dalle risultanze istruttorie in atti, e non quello n. 277 indicato per mero refuso nel dispositivo della medesima;
in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma del paragrafo 12 della sentenza ex adverso impugnata: - dichiarare l'illiceità della condotta tenuta dalla Parte_1 e, per l'effetto, condannare la citata società - in persona del suo legale rappresentante
[...] pro-tempore - a risarcire gli appellati ed attori in prime cure costituiti nel presente giudizio riassunto i danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio, disponendo ex art. 278 co., c.p.c. il pagamento di provvisionale di Euro 500.000,00, o della somma ritenuta allo stato provata o di giustizia;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la condotta della rientra nella Parte_1 fattispecie disciplinata dall'art. 96, comma 1° c.p.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultima - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - a risarcire agli appellati-attori qui costituiti i danni subiti, nella misura ritenuta equa e di giustizia e, comunque, non inferiore ad Euro 350.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari afferenti il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.>>..
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE QUALE EREDE Controparte_51 UNICO DI IA IG << Il Sig. ut supra, si costituisce nel Controparte_51 presente procedimento al solo fine di dare atto e dichiarare la propria volontà di rinunciare, come in effetti rinuncia, in regime di reciprocità, a tutte le azioni e domande proposte sia in primo grado che in appello, nei confronti della società Stante la reciproca dichiarazione Parte_1 resa contestualmente dalla appellante, il sig. dichiara altresì di accettare le rinunce Controparte_51 all'azione ed alle domande proposte dalla società nei propri confronti, Parte_1 sempre nella sua qualità di unico erede del sig. Con integrale compensazione di Controparte_52 tutte le spese legali sostenute dalle parti. >>..
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_53
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutte le ragioni esposte e documentate nei precedenti atti anche del procedimento di prime cure: - rigettare l'appello proposto nell'interesse della siccome totalmente infondato, per l'effetto confermando la sentenza Parte_1 impugnata n. 93/2006 del Tribunale di Forlì - sez. Distaccata di Cesena;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma del paragrafo 12 della sentenza ex adverso impugnata: o dichiarare l'illiceità della condotta tenuta dalla e, per l'effetto, Parte_1 condannare la citata società - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - a risarcire alla convenuta appellata/appellante incidentale i danni subiti da liquidarsi in Controparte_53 separato giudizio, disponendo ex art. 278 comma 2 c.p.c. il pagamento di una provvisionale in favore della di Euro 408.000,00, o della maggiore o minor somma ritenuta allo Controparte_53 stato provata e da determinarsi sulla base degli incassi medi annui prodotti e derivati negli anni 1998/1999 dai posti barca/ormeggi in favore della predetta o in ogni caso, accertare e CP_53 dichiarare che la condotta tenuta dalla rientra nella fattispecie Parte_1
pagina 4 di 32 prevista dall'art. 96 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto e/o ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., condannare quest'ultima - in persona del suol legale rappresentante pro-tempore - a risarcire alla convenuta appellata/appellante incidentale i danni subiti, nella misura ritenuta equa Controparte_53 e di giustizia e, comunque, non inferiore ad Euro 350.000,00. Con vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio”>>..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza non definiva del 10 ottobre 2023 n. 2131/2023, pubbl. il 26/10/2023, questa
Corte così statuiva: << I- In parziale riforma della sentenza n.93/2006 del 8-9 marzo 2006 del
Tribunale di Forlì Sezione di Cesena, dichiara improcedibili le domande formulate da , cui Parte_13
sono subentrate le socie e , nei confronti di Parte_14 Parte_15 [...]
; Parte_1
II- Dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi sostenute da Pt_1 [...]
, nei confronti di e delle socie e Parte_1 CP_55 Parte_14 Pt_15
, subentrate alla società estinta;
[...]
III- Dispone che la causa prosegua, secondo le prescrizioni impartite con separata ordinanza,
in relazione a tutti gli altri rapporti processuali. >>. Con l'ordinanza in questione disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la notifica ad alcune delle parti del ricorso in riassunzione di , l'atto di riassunzione di e Parte_1 Controparte_56
l'atto di riassunzione del 29 settembre 2021, così qualificando l'istanza di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del giudizio, depositata dalla difesa di + altri, resa CP_2
all'udienza del 28.09.2021, a causa degli eventi interruttivi che avevano interessato CP_57
, , deceduti, nonché la
[...] Controparte_48 Parte_12 CP_55
cancellata dal registro delle imprese. Il ricorso in riassunzione della
[...] [...]
si era reso necessario a causa della definizione del giudizio di querela di falso Parte_1
proposto nel presente giudizio di appello contro i contratti di ormeggio, che costituiscono il vero punto pagina 5 di 32 di contrasto tra le odierne parti, così come modificatosi in ragione degli eventi estintivi che hanno riguardato alcune di esse, come certosinamente ricostruito dalla suddetta sentenza non definitiva alla quale per ragioni di brevità si rimanda.
Successivamente alle rituali notificazioni dell'ordinanza, aspetto che non ha suscitato alcuna censura o rilievo delle parti, così come indicate in epigrafe, ed alla ripresa del processo, che vedeva la ricostituzione soltanto di alcune di esse, come pur sempre indicato in epigrafe, la causa era definitivamente assegnata a sentenza senza alcuna ulteriore attività processuale, così respingendosi l'istanza di riunione, avanzata dalla società appellante con le note scritte in vista dell'udienza ex art. 127 ter cpc di precisazione delle conclusioni fissata il 29.10.2024, considerato che l'epoca di iscrizione della presente causa (2006) non consentiva alcun rinvio e men che meno per le ragioni espresse dall'appellante, posto che si tratta di appelli a distinte sentenze con distinte statuizioni e parti non del tutto coincidenti.
Vanno così dichiarate contumaci e tali ritenute ciascuna delle parti così come indicate in epigrafe anche a seguito della sentenza non definitiva.
In ultimo va segnalato che la posizione processuale riguardante l'appellante e
[...]
uale unico erede va dichiarata estinta per reciproche CP_51 Persona_2
rinunce ed accettazioni come da atto di costituzione di quest'ultimo, depositato il 05.03.2024
esclusivamente a tal fine, e da note depositate dalla prima in data 05.03.2024. Come previsto delle parti le spese devono essere integralmente compensate.
1.1 Appare a questo punto opportuno riepilogare succintamente il giudizio di primo grado,
così come peraltro già ricostruito dalla sentenza non definitiva, l'opportunità discende dal fatto che soltanto oggi si discuterà del merito la decisione di prime cure secondo gli appelli principale ed incidentale promossi.
2. Il Tribunale di Forlì - Sezione di Cesena, con sentenza n.93 del 2006 del 8-9 marzo 2006,
deliberando in giudizio promosso da:
pagina 6 di 32 e , in proprio e quali procuratori speciali, in forza di procure CP_2 CP_29
notarili, di di dell' CP_29 Controparte_29 Controparte_16
di , di di ,
[...] Controparte_52 Controparte_48 CP_30
, di di , di Parte_12 Parte_11 Controparte_12 CP_58
, di , di , di di
[...] Controparte_43 CP_44 CP_59
, di , di , di , di CP_45 Controparte_3 CP_13 Parte_7
, di , di , di , di CP_60 Persona_1 Controparte_17 CP_7
, di , di di CP_18 Controparte_61 Parte_6
di , di , di Controparte_62 Controparte_19 CP_11 CP_40
, di , di , di di
[...] CP_6 CP_41 CP_63 CP_42
, di , di , di , di
[...] Controparte_20 CP_9 Controparte_8
, di , di , in proprio Controparte_10 Controparte_21 Controparte_23
e quale esercente la potestà sui figli minori e , di Controparte_24 CP_22
, di e di (in prosieguo anche solo attori o Parte_5 CP_25 CP_53
ormeggiatori);
nei confronti di (in seguito anche solo convenuta o Parte_1
, ha così deciso: Pt_1
-ha dichiarato l'estinzione del giudizio quanto ai rapporti tra , Controparte_61
, e la convenuta Controparte_58 CP_59 CP_63 [...]
per reciproche rinunce agli atti del giudizio ed accettazioni, ex art. 306 Parte_1
c. p. c.;
-ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso, proposta dalla società convenuta con la memoria conclusionale di replica, depositata il 10 dicembre 2005;
-ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e di Controparte_43 CP_42
, con conseguente rigetto delle domande dagli stessi proposte;
[...]
pagina 7 di 32 - in accoglimento della domanda proposta dagli attori, ha dichiarato la validità ed opponibilità alla dei contratti di assegnazione pluriennale di ormeggio fino Parte_1
ad agosto 2024: quanto a , ormeggio n.201; quanto alla CP_2 Controparte_29
, ormeggi nn.23-120-131-133-230; quanto ad CP_29 Controparte_16
ormeggio n.235; quanto a , ormeggio n.59; quanto a
[...] Controparte_52
ormeggio n.236; quanto a , ormeggio n.18; quanto a Controparte_48 CP_30
, ormeggio n.277; quanto a ormeggio n.53; quanto a Controparte_64 Parte_11
, ormeggio n.203, quanto a , ormeggio n. 168; quanto a Controparte_12 Parte_4
, ormeggio n.228; quanto a , ormeggi n.166 e 205; quanto a CP_44 CP_13
, ormeggio n.210; quanto a , ormeggio n.94; quanto a CP_45 Parte_7
, ormeggio n.189; quanto a ormeggio n.22; quanto a Controparte_3 Pt_13
ormeggio nn.224-225; quanto a , ormeggio n.202; quanto Parte_3 Persona_1
a , ormeggio n.19, quanto a , ormeggio n.142; quanto a Controparte_17 CP_7
, ormeggio n.111; quanto a ormeggio n.219; quanto a CP_18 Parte_6
ormeggio n.182; quanto a , ormeggio n.234; Controparte_39 Controparte_19
quanto a , ormeggio n.223; quanto a , ormeggio n. 233; CP_11 Controparte_40
quanto a , ormeggio n.200; quanto ad , ormeggio n.218; quanto a CP_6 CP_41
, ormeggio n.238; quanto a , e Controparte_20 CP_9 Controparte_8
, ormeggio n.20; quanto a , ormeggi nn. 17-119-158- Controparte_10 Controparte_21
213; quanto a , e , Controparte_23 Controparte_24 CP_22
quali eredi di , ormeggio n. 165; quanto a , ormeggio n.191; Parte_2 Parte_5
quanto a , ormeggio n.52; quanto alla ormeggi nn. 76-78-83-148-229; CP_25 CP_53
-ha dichiarato la validità dell'offerta reale effettuata dagli attori- con l'esclusione della CP_53
con atti del 2/10/1999 e 8/11/1999, nei confronti della
[...] Parte_1
fermo l'obbligo degli attori di integrare le somme con gli importi ancora eventualmente dovuti;
[...]
pagina 8 di 32 -ha rigettato ogni ulteriore domanda proposta dagli attori, in particolare quella volta ad ottenere una condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, per la dedotta illiceità
della condotta tenuta dalla;
Parte_1
-ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta volte ad ottenere il Pt_1
rilascio dei posti barca o ormeggi, perché illegittimamente detenuti ed il risarcimento del danno subito per l'abusiva occupazione degli stessi dal 01.01.1997 fino alla riconsegna sulla base delle tariffe di ormeggio approvate dalla Capitaneria di Porto di Rimini;
-ha condannato la società convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in Pt_1
complessivi 24.167,81 euro, di cui 959,06 Euro per spese, 4.098,75 Euro per diritti, 19.110,00 Euro per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Avverso la predetta sentenza la ha proposto Parte_1
appello, basato su 15 motivi, nei confronti di << , CP_2 CP_29 [...]
quale amministratore unico dell' Controparte_65 CP_66 Controparte_16
,
[...] Controparte_52 Controparte_48 CP_30 Parte_12 [...]
Pt_11 Controparte_12 Controparte_43 Parte_4 CP_44 CP_13
, , CP_45 Parte_7 Controparte_3 CP_67 Parte_3 Persona_1
, Controparte_17 CP_7 CP_18 Parte_6 Controparte_62
Controparte_19 CP_11 Controparte_40 CP_6 CP_41 [...]
, , , CP_42 Controparte_20 CP_9 Controparte_8 Controparte_10 Parte_16
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Controparte_23 [...]
e , quale amministratore CP_24 CP_22 Parte_5 CP_25 CP_68
unico della tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dagli avv. R. Pinza, A. CP_53
Celli e S. Santi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Celli, in Cesena, via Serra
n. 15.>> (cfr. atto di appello).
pagina 9 di 32 Si sono costituiti , , CP_2 Controparte_29 [...]
subentrata ad CP_15 Controparte_16 CP_52
, , ,
[...] Controparte_48 CP_30 Controparte_64
, , , Parte_11 Controparte_12 Parte_4 CP_13 CP_45
, , , ,
[...] Parte_7 Controparte_3 Parte_13 Controparte_28
e , quali eredi di Controparte_27 Controparte_69
, , , Parte_3 Persona_1 Controparte_17 CP_7
, , , CP_18 Parte_6 Controparte_19 CP_11 CP_4
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , quali
[...] Persona_3
eredi di , , , e CP_6 Controparte_20 CP_9 Controparte_8
, , , in proprio e Controparte_10 Controparte_21 Controparte_23
quale esercente la potestà sui figli minori e , quali eredi Controparte_24 CP_22
di , , e per resistere Parte_2 Parte_5 CP_25 CP_53
all'impugnazione di proponendo, inoltre, appello Parte_1
incidentale.
Sono rimasti, invece, contumaci , , CP_44 CP_45 CP_39
, , e
[...] Controparte_40 CP_41 Controparte_43
. Controparte_42
Con Ordinanza del 31 ottobre-9 novembre 2006, la Corte, rilevato che la
[...]
aveva proposto anche in appello la querela di falso avverso gli asseriti Parte_1
contratti di ormeggio, prodotti in primo grado a fondamento delle domande proposte, ha sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 355 cpc, concedendo termine perentorio di sei mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale.
pagina 10 di 32 Passata in giudicato la sentenza sulla querela di falso1, dopo i tre gradi di giudizio, a seguito dell'ordinanza 11.11.20, depositata 13.12.2020, n. 28647/2020 della Suprema Corte di cassazione, la ha depositato, in data 12 marzo 2021, tempestivo ricorso Parte_1
per la riassunzione del procedimento.
Dopo varie integrazioni del contraddittorio, come riassunte nella sentenza non definitiva, all'udienza del 5 luglio 2022, la Corte, su richiesta delle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata così trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c. e parzialmente decisa con la sentenza non definitiva già vista.
4. Posto che i primi due motivi di appello principale relativi alla riproposizione della querela di falso, già respinta dal Tribunale gravato, e al decesso di , risultano oramai superati, Persona_4
tanto che nessuna delle parti ne ha più fatta questione, occorre affrontare il terzo motivo, rubricato
“3.- Sulle eccezioni e sulle domande riconvenzionali proposte dalla concessionaria, ex art. 183/5°
Cpc” e sbarazzarsene immediatamente, in quanto generico, non essendo state doverosamente indicate a quali domande e a quali eccezioni la parte intendesse riferirsi in particolare e ciò in violazione della specificità necessaria dei motivi di appello, imposta dall'art. 342 cpc. Il motivo in questione non risponde neppure minimamente ai requisiti normativi tanto da restare completamente oscuro, perché
tale è un richiamo generico a domande ed eccezioni proposte nella memoria ex art. 183, 5^ co., cpc.
5. Con il quarto motivo, rubricato “4. – Sulla presunta tardività del disconoscimento in
riferimento agli artt. 180-214/215 Cpc ed art. 2719 C.c.”, con il quinto rubricato “5.- Il titolo sul
quale la fonda il proprio diritto.”, con il sesto rubricato “6.- La Controparte_54
sorte degli asseriti contratti di ormeggio fatti valere dagli attori. Scioglimento e/o inefficacia
sopravvenuta dei predetti contratti di ormeggio per atto dell'autorità marittima..”, con il settimo rubricato “7.- Scioglimento e/o inefficacia sopravvenuta dei predetti contratti di ormeggio per
dismissione e/o riconsegna spontanea dei posti barca da parte degli appellati. Scioglimento
dell'asserito contratto di ormeggio per mutuo consenso.”, con l'ottavo rubricato “8.- Inefficacia ed
inopponibilità dei contratti stipulati dal curatore fallimentare senza autorizzazione del giudice
delegato e dell'autorità marittima.”, con il nono rubricato “9 – Sull'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c.
al caso in esame.”, con il decimo rubricato “10. - Sulla qualificazione dei contratti d'ormeggio e la
forma scritta”, con l'undicesimo rubricato “11. - Inopponibilità dei contratti di ormeggio per
mancanza di data certa ex art. 2704 cod. civ. e per mancata trascrizione in riferimento al contratto di
locazione”, con il dodicesimo rubricato “12. – Sulla carenza di prove e sulla mancata ottemperanza
all'onere della prova”, con il tredicesimo rubricato “13.- Sull'assenza totale di qualsivoglia valore
probatorio delle scritture private e dei documenti prodotti dagli odierni appellati in primo grado.”,
con il quattordicesimo rubricato “14.- Violazione dell'onere della prova. Insussistenza di
presunzioni, gravi, precise e concordanti. Inammissibilità ed inattendibilità delle prove testimoniali.
Erronea valutazione delle risultanze istruttorie.”, con il quindicesimo rubricato “15.- Inammissibilità
delle presunzioni semplici.”, con il sedicesimo rubricato “16. Sulla prova assolta da parte della
convenuta-attrice in riconvenzionale.”, con il diciassettesimo ed ultimo rubricato “17.- Sulla
convalida dell'offerta reale.”, la censura la sentenza, ritenendola errata per tre sostanziali Pt_1
ragioni, in cui è possibile restringere tutti i suddetti motivi, in quanto, contrariamente al dictum
gravato e superando le ripetizioni insite in una atomistica formulazione del gravame, la cui esposizione via via si assottiglia, i contratti di ormeggio non sarebbero provati, non le sarebbero opponibili ovvero si sarebbero sciolti in virtù del provvedimento esecutivo della Capitaneria di Porto di Rimini del
26.06.2000, che in esecuzione di un dispaccio ministeriale del 07.04.2000 avrebbe ordinato la restituzione dei posti ormeggio e così rimesso nel loro possesso l'appellante. Ne consegue che la trattazione può avvenire unitariamente, essendo la questione piuttosto lineare ove correttamente inquadrata, come del resto ben fatto dal Tribunale di prime cure.
pagina 12 di 32
5.0 La premessa linearità della vicenda è evidente ed è bene premetterla.
Con atto 7.4.1977 n. 274, l'Amministrazione marittima (id est Capitaneria di Porto di Rimini)
concedeva alla Nuova Marina s.p.a. la temporanea occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della superficie di mq. 51.392, presso l'ex bacino di ripulsa di Cesenatico, con decorrenza dal 14.08.1974 e scadenza al 14 agosto 2024, in forza di un canone annuo pari a vecchie £
2.940.000,00. Con l'art. 2 del già menzionato atto la società concessionaria si obbligava a costruire e conservare una darsena per i natanti da diporto, con il diritto, ai sensi dell'art. 7, di provvedere all'assegnazione di posti ormeggio agli utenti entro il limite di 9/10, mentre la parte residua doveva rimanere a disposizione dei natanti in transito, i quali potevano usufruire dei servizi dell'approdo stesso dietro pagamento alla concessionaria. In ossequio a tali disposizioni, la concessionaria Nuova Marina
s.p.a., poi divenuta Onda Marina s.p.a., concludeva n. 74 contratti di assegnazione dei posti ormeggio per tutto il periodo della concessione, a fronte di un canone corrispettivo da calcolarsi fino allo scadere della predetta concessione, corrisposto anticipatamente dagli ormeggiatori. Residuavano come liberi ed affittabili o occupabili saltuariamente dai natanti da diporto in transito, n. 174 posti barca.
A seguito del fallimento della Onda Marina s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Forlì in data
11.10.1990, la Procedura fallimentare era autorizzata a gestire provvisoriamente l'attività di impresa,
garantendo la prosecuzione dei contratti in essere, e otteneva dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione l'autorizzazione al subingresso nella concessione amministrativa;
inoltre, la Capitaneria di
Porto, con provvedimento del 30.04.1991, autorizzava altresì il a concedere in affitto Parte_18
l'intera azienda alla alle condizioni stabilite nel bando di gara 10.04.1991, tra le quali Parte_19
era previsto l'affitto di tutto il complesso aziendale, esclusi però i n. 74 posti barca già precedentemente assegnati fino all'agosto 2024. La gestì il complesso fino all'epoca in cui, nel febbraio 1997, Pt_19
ne fu disposto il trasferimento a favore della risultata vincitrice della vendita all'incanto del Pt_1
compendio in questione, svoltasi il 29.05.1996. In conformità a quanto previsto dall'avviso di vendita immobiliare 27.04.1996 l'aggiudicataria otteneva la “licenza di subingresso” n. 635 nella concessione pagina 13 di 32 già intestata alla Onda Marina Spa sin dal 1977 ed in tutte le condizioni stabilite nell'annesso contratto
“come se il medesimo fosse stato da lui direttamente sottoscritto”; licenza di subingresso autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Rimini il 12.12.1996 e sottoscritta dalla subentrante per accettazione senza riserve delle condizioni contenute nella stessa e nel citato contratto annesso alla concessione originaria del 1977. E' importante evidenziare che a seguito di alcune aste andate deserte, con atto in data 27
aprile 1996 il Tribunale di Forlì, nella persona del Giudice Delegato, emise un'ulteriore ordinanza per la vendita all'incanto in un unico lotto del “Complesso aziendale posto su un'area di proprietà
demaniale (…) concesso all' (già dal Parte_20 Parte_17
Ministero della Marina Mercantile con atto in data 7\4\1977, (…) e con atto supplettivo in data
16\6\1995 (…) “ Nella suddetta ordinanza il Giudice Delegato specificò espressamente che «Il detto
complesso aziendale include i beni mobili di cui ad inventario fallimentare ed ogni altro elemento
concernente l'azienda»; «il cessionario potrà essere immesso nel possesso dei beni acquisiti solamente
se e allorquando abbia conseguito il subingresso nella concessione predetta;
e subentrerà nel
contratto di affitto con la attualmente in essere, in qualità di locatore ove Parte_19
l'autorizzazione venga rilasciata entro il 31/12/1996» (art. 6); «Poiché, in caso di ottenimento del
subingresso nella concessione, il nuovo concessionario subentrerà nella posizione di quello attuale, ad
esso faranno carico tutti gli oneri esistenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (Ministero dei
Trasporti e della Navigazione e Comune di Cesenatico) e comunque tutti quelli conseguenti alla
qualità di concessionario, ora facenti carico alla Società “ » (art. Parte_20
7). Per la determinazione del prezzo base d'asta il Giudice Delegato aveva conferito al Geom. Per_5
l'incarico di effettuare una CTU estimativa del valore dell'azienda e nel proprio elaborato,
[...]
frutto anche di successivi aggiornamenti, il consulente estimatore aveva tenuto espressamente conto,
dandone atto nella relazione, dell'occupazione di circa n. 70 posti barca già assegnati fino allo spirare della concessione e che ai ricavi presumibilmente ottenibili dai posti barca residui (174) doveva essere aggiunta solo la quota a carico degli assegnatari pluriennali di posti barca (in pratica quelli già
pagina 14 di 32 definitivamente ceduti) per l'utilizzo dei servizi di darsena e delle utenze di banchina e pontili da corrispondersi annualmente in due tranches (acconto e consuntivo).
Come già anticipato, in data 10/12/96 la aggiudicataria ottenne l'autorizzazione al Pt_1
subingresso nella concessione amministrativa a suo tempo rilasciata e conseguentemente dal 27.04 al
10.12.1996, come previsto dal bando di asta (cfr. doc. 90), subentrò al posto della nel Pt_19
contratto d'affitto d'azienda citato, valido fino al 31/12/96.
Con successivo provvedimento del 18 febbraio 1997 il Giudice Delegato, preso atto dell'esito della vendita all'asta e dell'aggiudicazione dell'azienda a favore della Parte_1
nonché dell'avvenuto pagamento, da parte di quest'ultima, del prezzo dovuto e dell'ottenimento del subingresso nella concessione demaniale esistente, trasferì il complesso aziendale alla Pt_1
La omise di richiedere le quote annuali per i servizi aventi ad oggetto le spese di Pt_1
gestione della darsena, ritenendo a lei non opponibili i contratti di ormeggio. Poiché per il passare del tempo l'importo complessivo era superiore a vecchie £ 200.000.000,00, gli assegnatari pluriennali degli ormeggi depositavano tale somma presso la Cassa di Risparmio di Cesena – filiale di Cesenatico e, in data 2.10.1999, effettuavano offerta reale, la quale dava esito negativo;
gli istanti, inoltre, notificavano il processo verbale della suddetta offerta con intimazione alla società creditrice di presentarsi in data
08.11.1999 presso la sede dell'istituto bancario, ma, anche in tale frangente, nessuno si presentava per la società creditrice. A ciò seguiva l'odierno contenzioso, che come anticipato, ruota tutto sulla validità
ed opponibilità dei contratti di ormeggio.
5.1 La natura del contratto di ormeggio.
La Corte ritiene corretta la qualificazione giuridica data in prime cure al contratto di ormeggio,
quale contratto atipico, la cui disciplina può eventualmente essere attinta da figure contrattuali tipiche che presentino affinità o analogie2, quali ad esempio la locazione ed il deposito, purchè compatibile con 2 Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18229 del 28/11/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2069 del 23/02/2000 e tra le più risalenti Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8657 del 21/10/1994 (Rv. 488201 - 01) secondo la quale <Il cosiddetto contratto di ormeggio, che non trova alcuna specifica regolamentazione ne' nel codice civile, ne' in quello della navigazione, che si limita a dettare norme sulla professione di ormeggiatore (art. 116, primo comma n. 4, cod. nav. e 208 ss. reg. nov. mar.), sicché costituisce pagina 15 di 32 la libertà delle forme e di contenuto previste dall'assenza di una esplicita normativa che le delimiti e senza imbrigliare la libertà di forme e contenuto, secondo il principio generale di libertà ed autonomia delle forme contrattuali, posto dall'art. 1322 cc.
In senso conforme si è espressa anche di recente la Suprema Corte, affermando il principio secondo il quale <Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, é
sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a
disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e
protetto spazio acqueo;
il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la
custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato
diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire,
anche a mezzo presunzioni, la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata
che, in relazione ad un furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la
sussistenza di un'obbligazione di custodia senza valutare, ai fini della prova presuntiva dell'inclusione
del servizio di guardiania nel contratto, tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio, quali la
previsione di uno specifico costo, con doppio pagamento per il noleggio e per la guardiania, e la
presenza di una sottoscrizione, risultata apocrifa, di una clausola di esonero da responsabilità del
circolo nell'ipotesi di furto). >>.[Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024 (Rv. 670401 - 01);
conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10001 del 28/05/2020 (Rv. 657773 - 01) Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3554 del 13/02/2013 (Rv. 625310 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/06/2004 (Rv. 573306 -
01)].
un contratto atipico, che il diritto non può non riconoscere, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela, non può essere assunto "ipso iure" nella categoria del contratto di deposito, potendo avere ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali ovvero estendersi alla custodia dell'imbarcazione: nel primo caso lo stesso è assimilabile alla locazione e solo nel secondo al deposito, da cui discende l'obbligo di custodire il natante e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato. Spetta a colui che fonda sul contratto un determinato diritto (eventualmente il risarcimento del danno per la perdita di oggetti) fornire con ogni mezzo, compreso il ricorso a presunzioni, la prova relativa all'oggetto dell'accordo. >>. pagina 16 di 32 Ne consegue la assoluta correttezza della statuizione di prime cure, secondo la quale “Per la
stipula dei contratti di ormeggio …….non è dunque previsto alcun onere di forma, con la conseguenza
che la prova circa l'esistenza di tali contratti può essere data con ogni mezzo, compresi i testimoni, o
desunta da presunzioni, purchè abbiano i connotati della gravità, previsione e concordanza (Cass.
1.6.2004, n. 10484).” (Cfr. sentenza pag. 31).
5.2 Così ricostruita la natura del contratto di ormeggio, quale contratto atipico a forma libera,
viene meno ogni limite probatorio estrinseco alla sua prova, che nello specifico è costituita anche da un contratto scritto, riconosciuto valido ed efficace dal Curatore fallimentare, che ha proseguito l'azienda della società fallita, il cui asset era esattamente questo oltre la complessiva gestione della darsena e, quindi, anche di tutti i posti di ormeggio, concedendola, debitamente autorizzato con provvedimento del 25.10.1990 (doc. n. 156 fascicolo primo grado attori/appellati), in affitto alla nel cui contratto è, come già visto, subentrata la in primo luogo quale aggiudicataria- Pt_19 Pt_1
cessionaria ed una volta perfezionatasi l'aggiudicazione con il decreto di trasferimento (docc. nn. 93 bis e ter, da 96 a100 fascicolo primo grado attori/appellati), quale concessionaria subentrante nell'originaria concessione del 1977 e nei contratti stipulati dai precedenti concessionari: Nuova
Marina Spa, Fallimento della Onda Marina di Cesenatico Spa in Parte_20
esercizio provvisorio dell'azienda e, poi, affittante della medesima azienda alla Pt_19
Testimonianza dell'esistenza dei contratti de quibus risulta essere anche l'esito della prova testimoniale del direttore del porto turistico di Cesenatico dal 1980 al 1984, , e del Testimone_1
direttore della darsena, , dal 1988 al gennaio 1998 e prima ancora dipendente dal 1981 Testimone_2
delle concessionarie, compresa la Curatela fallimentare e la nonché l'esito praticamente quasi Pt_19
del tutto infruttuoso della querela di falso contro di essi e comunque l'irrilevanza della vittoria ottenuta unicamente contro , perché, eliminato il documento contrattuale, restano a comprova Parte_3
dell'esistenza del rapporto tutti i restanti elementi di prova testimoniale, documentale ed indiziaria, che sono già stati sviluppati dal Tribunale in relazione a ciascuna posizione e che si andranno nel prosieguo pagina 17 di 32 ad evidenziare ulteriormente. La deposizione testimoniale di è stata particolarmente Testimone_2
apprezzata dal Tribunale, in quanto da essa si evince che il teste, prescindendo dalla visione dei contratti o dalla stipulazione scritta, anteriore o postuma che si atteggerebbe quale atto palesemente ricognitivo di un rapporto certamente esistente in rerum naturam in tempi ben antecedenti all'aggiudicazione, così superandosi i dubbi sollevati dalla con il raffronto delle successive SIT Pt_1
dello stesso teste in sede penale, certamente ha avuto una conoscenza diretta sia Testimone_2
dell'occupazione di ciascun posto barca sia dell'incasso per conto dei concessionari antecedenti delle quote dovute per i servizi darsena annuali e ciò fino all' epoca del fallimento ma anche oltre. Ad ogni modo anche la Suprema Corte nell'ordinanza n. 28647/2020, costitutiva del giudicato sulla querela di falso, ha evidenziato quanto segue: <
2.2. In secondo luogo e soprattutto, i citati documenti non
attengono a fatti storici decisivi. Non lo sono le citate informative di polizia giudiziaria che
concernono ipotesi investigative tracciate dagli inquirenti, né le deposizioni dei sig.ri CP_40
e per come riferite in ricorso compatibili con la non falsificazione dei documenti CP_44 CP_45
contrattuali; non lo sono neppure le dichiarazioni attribuite al sig. che, così come riassunte in Tes_2
ricorso, si risolvono in una serie di cautelative e apparentemente elusive dichiarazioni di “non poter
escludere” svariate circostanze prive di un contenuto chiaramente affermativo>>. Le dichiarazioni del teste, infatti, non sono di certo considerate l'unica prova o argomento di prova dal Tribunale gravato,
come chiaramente emerge dalla sentenza medesima, che tra i vari elementi probatori ha considerato anche la testimonianza de quo e certamente non possono considerarsi incompatibili con la realtà
fenomenica della conclusione dei contratti di ormeggio de quibus.
La corretta ricostruzione dei rapporti intercorsi tra Nuova Marina Spa e Onda Marina Spa
prima, la Curatela Fallimentare, poi, e la infine, consente di far discendere, in diritto, la Parte_1
conseguenza che i contratti conclusi dall'originario concessionario sono pienamente validi nei confronti della aggiudicataria e alla stessa opponibili, in forza delle seguenti Parte_1
considerazioni:
pagina 18 di 32 a) l'applicazione dell'art. 2558 c.c. alla cessione d'azienda eseguita dal Tribunale
Fallimentare, secondo cui l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti del cedente, cessione che si verifica anche in ipotesi di vendita forzata e, quindi, di apertura di una procedura concorsuale (Cfr. in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 7731 del 23/04/2004 (Rv. 572263 - 01) in tema di continuità dei rapporti di lavoro). Argomenti in tal senso si ricavano anche dalla preclara affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Forlì n. 573/2022, pronunciatasi su opposizione allo stato passivo di tre ormeggiatori, di cui si renderà meglio conto successivamente;
b) il tenore del provvedimento di vendita dell'azienda, emesso dal Giudice delegato, in cui agli artt. 2 e 7 prevedeva l'inclusione dei beni mobili e ogni altro elemento concernente l'azienda al complesso aziendale, nonché il subentro del concessionario nella posizione di quello all'epoca dei fatti,
su cui sarebbero gravati gli oneri nei confronti della PA e comunque tutti quelli conseguenti alla qualità
di cessionario. Infatti, in esso si precisava tra l'altro che:
I) «L'aggiudicatario dovrà ottenere il subingresso nella concessione dalla competente
Autorità marittima entro e non oltre il 31/3/97. Ove detta autorizzazione non sia stata rilasciata entro
il 10/12/1996, l'aggiudicatario dovrà stipulare con la curatela non oltre il 31/12/96, un contratto
d'affitto del complesso aziendale di durata annuale” (articolo 6);
II) “Il cessionario potrà essere immesso nel possesso dei beni acquisiti solamente se e
allorquando abbia conseguito il subingresso nella concessione predetta;
e subentrerà nel contratto
d'affitto con la Cooptur soc. coop. a r.l., attualmente in essere, in qualità di locatore ove
l'autorizzazione venga rilasciata entro il 31/12/1996» (articolo 6);
c) la perizia estimativa del geom. eseguita nell'ambito del Fallimento, ove Persona_5
veniva calcolato il valore dell'azienda, tenendo conto dell'indisponibilità dei n. 74 posti barca già
destinati ai privati assegnatari, prevedendosi per tali posizioni solo il canone annuale dovuto per i servizi di gestione della darsena.
pagina 19 di 32 In essa può leggersi espressamente che: «DESCRIZIONE DEL BENE …. ..Sono CP_70
distribuiti, lungo i pontili e le banchine, n. 274 posti barca;
di questi una settantina risultano già
assegnati definitivamente a terzi (cioè fino alla scadenza della concessione). Vengono elencati i posti
barca …. tutt'ora appartenenti alla società fallita……totale 174»; proseguendo, nella parte titolata
“STIMA DEL BENE”, può leggersi: «Deve essere aggiunta la quota a carico degli assegnatari
pluriennali di posti barca (in pratica quelli già definitivamente ceduti) per l'utilizzo dei servizi di
darsena e delle utenze di banchine e pontili……Poiché i millesimi relativi ai posti ormeggi già ceduti
fino alla scadenza della concessione sono 311…» (cfr. doc. 94 fascicolo primo grado attori/appellati);
d) la scrittura privata, conclusa in data 31.07.1997 e denominata dalle parti “Atto privato per rinuncia ai diritti di ancoraggio”, fra la (in qualità di assegnataria di tre posti ormeggio CP_53
nn. 40, 74 e 75) e la con la quale, inter alia, quest'ultima Parte_1
riconosceva espressamente la validità anche nei propri confronti dei contratti di ormeggio de quibus,
laddove li acquistava per il complessivo prezzo di vecchie £. 60.000.00 (clausola 4) (cfr. doc. n. 149
fascicolo primo grado attori/appellati);
e) l'immediata gestione dell'azienda della società fallita in esercizio provvisorio e, dopo regolare bando di gara, il contratto di affitto d'azienda stipulato dal con la e il Parte_18 Pt_19
richiamo al suddetto contratto nel bando d'asta;
f) il rispetto ed il subentro in quest'ultimo contratto della prima dell'emissione del Pt_1
decreto di trasferimento;
g) il decreto di trasferimento dell'azienda, in cui il Giudice Delegato riportava espressamente che il trasferimento avveniva “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”.
Infatti, una volta appurato che la “nuova concessionaria” era succeduta a titolo Pt_1
particolare per subingresso, e non certamente a titolo originario come vorrebbe la sua difesa, nella posizione del concessionario originario e che specularmente alla stessa il Tribunale fallimentare con decreto 18.02.1997 aveva trasferito il complesso aziendale posto sull'area demaniale già concessa alla pagina 20 di 32 fallita Onda Marina Spa “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova(va)”, non si può che concludere che i contratti di ormeggio fino allo scadere della concessione (14.08.2024), stipulati dagli attori o dai loro danti causa, odierni appellati, conservavano la loro efficacia nei confronti del nuovo subentrato concessionario, al quale, quindi, erano pienamente opponibili, così come lo erano stati pacificamente al
, che li aveva pienamente valutati e rispettati. Parte_18
Del resto ad avviso della Corte l'opponibilità al concessionario subentrante è suffragata, Pt_1
oltre che dalle considerazioni già evidenziate, da ulteriori elementi desumibili dalla copiosissima documentazione agli atti, oggetto di produzione talora comune, tra cui in particolare:
- la relazione della stessa Autorità Marittima, la quale inoltre, proprio su sollecitazione della
Procura della Repubblica, investita anche dagli esposti della aveva anche acquisito in copia i Pt_1
contratti di ormeggio;
- la relazione proveniente dal Curatore fallimentare, redatta su invito del TAR per l'Emilia
Romagna con ordinanza 23.04.2001, investito dagli affittuari per l'illegittimità dei provvedimenti di ingiunzione per il rilascio e del dispaccio ministeriale 07.04.2000, che le aveva ordinate, e che con sentenza n. 976/2002 ne decreterà l'annullamento “per i vizi di eccesso di potere sotto i profili della
carenza dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta” (cfr. pag. 15). Nella relazione può leggersi quanto segue: << 1) come risulta dall'art. 7 dell'atto di concessione 7 aprile 1977, n. 274
del Registro atti formali, n. 133 del registro Concessioni, n. 137 di repertorio, stipulato fra
l'Amministrazione Marittima e la “il concessionario può utilizzare l'approdo con Parte_17
facoltà di provvedere all'assegnazione di posti ormeggio agli utenti entro il limite di 9/10 … La
restante parte dell'approdo resterà a disposizione di natanti in transito, i quali potranno fruire di tutti i
servizi dell'approdo stesso, dietro pagamento alla concessionaria, per tali servizi e per il periodo della
sosta, delle tariffe stabilite dell'Autorità marittima ….”. In applicazione di tale norma, la
concessionaria “ ” (poi divenuta “Onda Marina Spa”) affittò n. 74 posti barca per Parte_17
tutto il periodo di durata della concessione e cioè sino a tutto il 14/8/2024, riservando i posti restanti
pagina 21 di 32 (salvo errore, 174) ai natanti c.d. “in transito”, per tali intendendosi quelli in sosta per periodi di
tempo limitati. A questo proposito, si produce copia dello schema di contratto di assegnazione di posti
ormeggio stipulati all'epoca fra la Società “Nuova Marina Spa” e gli assegnatari pluriennali (doc. n.
1). Allorquando intervenne il fallimento, la Curatela, dopo aver esaminati i contratti in oggetto, redatti
secondo l'identica formulazione di cui allo schema, ed avere appreso dal direttore di Darsena – sig.
– che nessun rilievo era stato in proposito formulato da parte delle Autorità marittime, Testimone_2
ritenne la piena validità dei contratti stessi, in base ai quali gli assegnatari avevano versato tutti un
corrispettivo, regolarmente fatturato e rapportato alla durata dell'assegnazione. Ai suddetti facevano
inoltre carico gli oneri relativi alla “gestione” da parte del concessionario dei suddetti posti barca,
così come stabilito all'art. 4 del contratto (vedasi lo schema prodotto – doc. 1 citato). E tali oneri
furono sempre regolarmente corrisposti, alla Curatela, salvo qualche sporadico caso di ritardo e salvo
qualche contestazione di scarso rilievo poi risolta. Non risulta che vi siano state nel tempo modifiche
oggettive dei rapporti contrattuali;
vi sono state alcune modifiche soggettive dei rapporti stessi, previa
approvazione della Curatela, e senza nessuna modifica di clausole contrattuali, né introiti per il
che non fossero quelli relativi alla prestazione dei servizi di darsena ed ai relativi oneri, Parte_18
già pretesi – ai sensi dell'art. 4 del contratto – dai precedenti assegnatari pluriennali. La
documentazione relativa ai contratti è tutta conservata in darsena, essendo stato ritenuto al momento
della cessione che essa fosse di esclusivo interesse del nuovo concessionario. >> (Cfr. docc. C e D
fascicolo di primo grado attori/appellati).
- il precedente dispaccio ministeriale 13.07.1999 peraltro, ove rettamente inteso, operazione che l'appellante non compie, perché si sofferma sulla sua sola parziale lettura, tacciata dagli appellati come ad esclusivo usum intervenuto su specifico quesito della sulla valenza nei propri CP_71 Pt_1
confronti di eventuali contratti di ormeggio conclusi dalla società fallita e/o dal Curatore fallimentare,
nel quale era evidenziato che i rapporti tra i precedenti affittuari e la società fallita andavano preservati e tutelati – se nel caso - in sede di procedura concorsuale e non potevano condizionare né le decisioni pagina 22 di 32 della PA né la posizione della società subentrante, la quale non era tenuta ad alcun obbligo verso i precedenti affittuari, “salvo quanto previsto in sede di aggiudicazione circa i rapporti obbligatori
assunti dal curatore fallimentare o dalla società affittuaria, ed eventualmente tuttora validi”. Solo
successivamente alla presentazione di ulteriori istanze da parte della il Ministero dei Trasporti, Pt_1
con dispaccio del 7.04.2000, mutava il proprio orientamento, precedentemente attestante la non sindacabilità di rapporti privati tra concessionario ed utenza, rilevando che il porto doveva esser lasciato nella completa disponibilità della in quanto unico referente Parte_1
della Amministrazione Marittima.
5.3 In particolare dalla documentazione e dalle informazioni e comportamenti rinvenienti dalla procedura fallimentare ed in particolare dalla gara di aggiudicazione alla del complesso Pt_1
aziendale, possono desumersi alcune circostanze di rilievo tranciante.
In primo luogo, la curatela fallimentare prese in esame i contratti di ormeggio di n. 74 posti barca affittati fino allo scadere della concessione nell'agosto 2024 e sui quali secondo quanto riferito dal direttore della darsena, nessuna contestazione aveva mai mosso l'autorità marittima, e continuò nella regolare riscossione degli oneri dovuti (utenze di darsena e servizi di banchina) da ciascuno dei titolare del posto di ormeggio, per il cui godimento, id est occupazione del natante, nulla era dovuto dagli assegnatari che, circostanza sostanzialmente fuori da ogni contestazione, avevano versato anticipatamente al momento della stipula del contratto al concessionario Onda Marina Spa/Nuova
Marina Spa, come risultava dalla documentazione rinvenuta dallo stesso Curatore fallimentare nel
1990. Inoltre lo stesso Curatore, come risulta dalla documentazione, conservata in darsena, aveva approvato in alcuni casi la cessione del posto di ormeggio dall'originario assegnatario a terzi.
In secondo luogo, la perizia di stima del complesso aziendale della fallita, svolta per consentire al
Giudice Delegato di fissare il prezzo base dell'asta, conferma che quest'ultimo teneva conto che circa una settantina di posti ormeggio erano già stati assegnati fino alla scadenza della concessione e per essi residuava solo il pagamento dei servizi di darsena, con la conseguenza che la base d'asta fu stabilita pagina 23 di 32 senza tenere in conto il valore commerciale dei n. 74 posti barca già affittati fino al termine della concessione. Inoltre l'art. 7 del bando di vendita precisava che l'acquirente e nuovo concessionario in qualità di subentrante nella originaria concessione doveva subentrare anche negli oneri già previsti e già facenti carico al e prima alla società in bonis. Parte_18
In terzo luogo, il contratto di affitto del complesso dei beni aziendali (tra cui, oltre ai posti barca, un immobile con destinazione alberghiera, un bar, un ristorante, un'area parcheggio ed altro) è stato regolarmente autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Rimini nel 1996 ed esclude espressamente dal perimetro contrattuale i n. 74 posti barca assegnati fino al 2024, facendo seguito si precedenti rapporti contrattuali esistenti già dal 1991 e sempre regolarmente autorizzati dall'autorità marittima.
In quarto luogo, nel bando di gara per l'asta pubblica fallimentare era previsto che l'aggiudicatario, da un lato, poteva essere immesso nel possesso dei beni, costituenti l'azienda, solo in seguito al conseguimento del subingresso nella concessione esistente, dall'altro, ove l'autorizzazione al subingresso fosse stata rilasciata dall'autorità marittima entro il 31.12.1996, data della scadenza previsa nel contratto di affitto d'azienda intercorso tra il e la doveva subentrare in tale Parte_18 Pt_19
contratto in qualità di affittante al posto del . Parte_18
In quinto luogo, ricordiamo, la si era aggiudicata l'asta pubblica il 29.05.1996, ha ottenuto la Pt_1
licenza di subingresso il 12.12.1996, è subentrata nel contratto di affitto d'azienda, e con decreto del
Tribunale di Forlì del 18.02.1997 ha ottenuto il definito trasferimento del complesso aziendale “nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova”.
In sesto luogo, quanto alla espressa censura relativa alla mancata autorizzazione da parte della competente Autorità marittima dei contratti di ormeggio, la Corte afferma la correttezza della motivazione del Tribunale e ciò in base alle seguenti considerazioni. L'art. 7 della concessione (Cfr.
doc. n.1 fascicolo primo grado attori/appellati), nel disporre la libera disponibilità dei 9/10 dei posti ormeggio, prevedeva solo che fossero sottoposti ad esame ed approvazione dell'Autorità marittima solamente «le modalità e le condizioni di assegnazione dei posti barca», dovendosi dunque escludere pagina 24 di 32 che l'amministrazione marittima dovesse preventivamente autorizzare la sottoscrizione di ciascun contratto di assegnazione pluriennale. Posto che nessuna contestazione è mai stata sollevata dall'Autorità marittima dal 1977, né in atti è stata fornita la prova contraria, anzi risulta che la stessa abbia espressamente autorizzato il contratto di affitto concluso tra il Curatore fallimentare e la società
in cui si dava espressamente atto che dall'affitto dei posti ormeggio erano espressamente Pt_19
esclusi n. 74 posti già assegnati fino al termine della concessione amministrativa (Cfr. docc. nn. 98 e da
153 a 155 fascicolo primo grado attori/appellati), non può che farsi discendere comunque una tacita approvazione delle modalità e delle condizioni di assegnazione dei posti ormeggio in ossequio all'art. 7
della concessione. Peraltro, e tale osservazione risulta tranciante, anche nel caso in cui tale approvazione fosse mancata, i contratti sarebbero comunque risultati validi ed opponibili dagli assegnatari pluriennali alla società concessionaria, non potendo le violazioni della concessione da parte di quest'ultima riflettere effetti giuridici sui rapporti negoziali legittimamente costituiti con i terzi di buona fede, ma al più provocare inadempienze del concessionario nei confronti dell'Amministrazione
concedente con effetti riservati ai rapporti tra loro.
Pertanto, ad avviso della Corte i dati espressi sono sufficienti per suffragare, come già fatto dal
Tribunale gravato e differentemente da quanto sostenuto dalla difesa appellante ed in alcuni documenti della stessa Autorità Marittima (in particolare il Dispaccio ministeriale 7.04.2000), la conclusione che,
l'esistenza dei contratti di assegnazione dei n. 74 posti ormeggio fino al termine della concessione era nota sia agli Organi fallimentari sia alle stesse Autorità marittime e che di tale situazione contrattuale si era tenuto conto nel determinare il prezzo base d'asta e, quindi, ai fini della stessa complessa procedura di aggiudicazione e ciò sia sotto il profilo economico sia sotto quello giuridico.
5.4 Oltre a quanto appena evidenziato, occorre anche dar conto dell'esistenza di numerosi
altri giudizi sia ordinari sia amministrativi, che tutti hanno univocamente riconosciuto e per le medesime ragioni sostenute dal Tribunale, oggi gravato, ed oggi anche dalla Corte investita dal gravame, la preesistenza e l'opponibilità al concessionario subentrante dei contratti di Pt_1
pagina 25 di 32 ormeggio. Il riferimento corre alle sentenze del TAR Emilia Romagna n. 976/2002 del 31.07.2002,
del Consiglio di Stato n. 4147/2003 del 9.5.2003 dep. 11.07.2023, confermativa nel merito della precedente, le quali non hanno di certo perso il loro valore ed il loro peso interpretativo della vicenda sol perché annullate dalle SU della Suprema Corte soltanto per ragioni inerenti la giurisdizione, ma anzi mantengono intatto il loro valore interpretativo della questione sub specie illegittimità dei provvedimenti amministrativi, che hanno privato gli attori dei loro posti barca;
alle sentenze comunque intervenute sulla querela di falso;
alla già richiamata sentenza del Tribunale di Forlì n. 573 del
30.05.2002, dep. 11.06.2002, nonché, infine, non certo per ordine d'importanza, alla sentenza del
Tribunale di Bologna, ancora sub iudice, dove è stato trasferito il giudizio circa la illegittimità dei provvedimenti di rilascio e del dispaccio ministeriale 07.04.2000, che ne costituisce l'atto presupposto.
5.4.1 In particolare si evidenzia, poi, che la sentenza del Tribunale di Forlì n. 573 del
30.05.2002 è intervenuta su ricorso di e della CP_59 Controparte_58 CP_63
rigettando la loro domanda di opposizione allo stato passivo del Fallimento della Onda Marina di
Cesenatico Spa, per l'esclusione dei crediti residui, da ciascuno vantati, per non aver potuto usufruire fino alla scadenza dell'agosto 2024 del posto barca a ciascuno assegnato dietro il pagamento anticipato dell'intero corrispettivo, ha anch'essa confermato l'opponibilità al fallimento e, quindi, al concessionario subentrante richiamando la validità degli artt. 2557 e 2558 cc sulla scorta delle Pt_1
stesse argomentazioni già viste e condivise pressoché da tutte le autorità giudiziarie, che si sono occupate della vicenda de qua (Cfr. pagg. 6 e segg della sentenza), arrivando così ad affermare la evidente opponibilità dei contratti di ormeggio alla e così respingere definitivamente, trattandosi Pt_1
di sentenza oramai irrevocabile, il credito restitutorio azionato con il tentativo d'insinuazione nello stato passivo. Valga al vero la condivisibile argomentazione non controvertibile, adottata per il rigetto delle domande d'insinuazione al passivo, secondo la quale « .. Una simile tesi risulta però priva di
fondamento. L'alienazione del complesso aziendale tramite asta pubblica effettuata dalla procedura
fallimentare configura un ipotesi di cessione d'azienda, i cui effetti sono regolati in via generale dagli
pagina 26 di 32 artt. 2557 e ss. c.c.; per quanto concerne in particolare la successione nei contratti in corso
disciplinata dall'art. 2558 c.c. …non v'è dubbio che tale norma si applichi anche nei casi di vendita
fallimentare….L'effetto della successione si produce quindi automaticamente, senza che, ai fini
dell'efficacia della cessione, sia configurabile in capo al cedente alcun onere di dare notizia
dell'avvenuto trasferimento. Nel caso di specie, è indubbio (posto che nessuna contestazione è stata
sollevata in proposito dai ricorrenti) che i contratti in questione, a prestazioni corrispettive, ineriscano
all'esercizio dell'impresa e non abbiano natura personale;
gli stessi, inoltre, risultavano non ancora
esauriti all'atto della cessione. Nessun onere, pertanto, incombeva alla curatela fallimentare di dare
notizia all'aggiudicataria dell'esistenza dei contratti medesimi, pienamente efficaci ed opponibili nei
confronti di quest'ultima fin dal momento del trasferimento dell'azienda. Peraltro, deve rilevarsi ad
abundantiam che non risponde al vero che i contratti stessi non fossero conosciuti dall'acquirente, in
quanto la perizia estimativa del complesso aziendale redatta su incarico della curatela, in base alla
quale è stato determinato il prezzo di vendita, ne fa espressa menzione nella parte intitolata “Ricavi di
gestione al punto A-Ormeggi della Descrizione degli immobili».
5.4.2 Infine, non si può neppure dimenticare che i procedimenti penali aperti nei confronti degli assegnatari dei posti si sono conclusi tutti con la loro completa assoluzione.
5.5 Consegue a ciò che, oltre all'aspetto tranciante legato all'esito della querela di falso
sollevata contro i contratti di ormeggio, che invero appare insuperabile, il disconoscimento della conformità delle copie dei contratti di ormeggio, prodotte in causa, alla loro versione originale, non solo, è ampiamente tardivo per le ragioni esposte in prime cure (cfr. pagg. 23-24) e per la precisa eccezione, reiterata anche in questa sede, della controparte, in quanto non sollevate in sede di comparsa di costituzione e risposta, primo atto successivo alla loro produzione in giudizio, e neppure in sede di prima udienza, ma perde ogni efficacia in ragione del fatto che il rapporto è provato in maniera preclara con il ricorso al complessivo esito della prova diretta e critica come sopra illustrato. Inoltre è evidente che questo disconoscimento assume i connotati di una eccezione vacua e sterile, se si pensa che la loro pagina 27 di 32 esistenza ed efficacia risale al riconoscimento fattone ben prima dal Curatore fallimentare che ad essi,
non solo, ha continuato a dare esecuzione senza nulla eccepire e senza sciogliersi da essi, come pure in sua eventuale astratta facoltà, attraverso la gestione provvisoria dell'azienda, ma anche ne ha trasferito la gestione con l'affitto d'azienda alla cui è subentrata prima e temporaneamente anche la Pt_19
prima di divenire proprietaria dell'azienda medesima a seguito del successivo decreto di Pt_1
trasferimento. Dovrebbe essere oramai chiaro che tutti i contratti di ormeggio erano manifestamente esistenti ben prima che la si aggiudicasse l'azienda gestoria della darsena ed erano anche noti Pt_1
all'Amministrazione Marittima, che in vari momenti aveva anche autorizzato il subingresso nella concessione per effetto della formale denuncia di essi.
5.5.1 Quanto più specificatamente al disconoscimento formulato dalla nel giudizio di Pt_1
primo grado soltanto con la memoria di cui all'art. 180 cpc (“Solo con la memoria ex art. 180 c.p.c.
depositata il 15.06.2000, la convenuta ha espressamente dichiarato di disconoscere la conformità
all'originale delle copie fotostatiche delle scritture private e dei documenti prodotti dagli attori” cfr.
sentenza pag. 24), oggetto di specifico e resiliente motivo di appello, con il quale si ribadisce il
“disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotostatiche delle scritture private (c.d.
contratti di assegnazione) e dei documenti prodotti dagli attori” (cfr. appello paragrafo 4, costituente il quarto motivo di appello) la Corte può solo aggiungere ma per pure ragioni di completezza che, fermo quanto già detto e subordinatamente ad esso, il disconoscimento appare oltremodo irrituale per la sua evidente genericità, posto che da quando si apprende dalla Relazione del Curatore presentata al TAR si evince che tutta la documentazione e, quindi, anche i contratti sono stati visionati dalla curatela ed è
stata “…..tutta conservata in darsena, essendo stato ritenuto al momento della cessione, che essa fosse
di esclusivo interesse del nuovo concessionario” (Cfr pag. 3). Da ciò consegue che risulta oltre modo pretestuoso invocare un onere di produzione o un ordine giudiziale di produzione di documenti che la parte possiede. L'irritualità discende, poi, dal modo di espressione cumulativo e generico del pagina 28 di 32 disconoscimento fatto di tutti i contratti e dei documenti prodotti, che all'epoca, si badi, ammontavano ad ben oltre n. 170 produzioni.
5.6 Quanto, infine, agli argomenti incentrati sulla venuta meno dei contratti per avvenuto rilascio dei posti barca ad opera degli attori ne è evidente la palese strumentalità, posto che il rilascio è
avvenuto solo in ottemperanza ad un provvedimento coercitivo dell'Amministrazione Marittima,
peraltro anche impugnato innanzi al GA, come sopra si è già denunciato.
In ogni caso, e tale considerazione appare assorbente, le ordinanze di sgombero, notificate agli assegnatari dalla Capitaneria di porto di Rimini non possono inficiare i contratti di assegnazione pluriennale per cui è causa, in quanto essi ultimi derivano la loro efficacia dalle disposizioni civilistiche in materia di circolazione dell'azienda e segnatamente il già visto art. 2558 c.c.
Si osserva, poi, in chiusura che il Comune di Cesenatico, attuale ente a cui sono state trasferite alcune delle competenze sul porto turistico, ha comunque dichiarato con nota del 8 maggio 2006 - prot. N.
12173 – che le ordinanze di sgombro sono “prive di efficacia” (Cfr. doc. n. 173 fascicolo primo grado attori/appellati), superandosi così definitivamente l'eccezione della società appellante circa la supposta,
attuale efficacia delle ordinanze di sgombero e della conseguente «sopravvenuta impossibilità giuridica
dell'oggetto» dei contratti di assegnazione.
5.7 Consegue a quanto detto l'infondatezza complessiva dell'appello principale.
6. Risulta di conseguenza fondato l'appello incidentale relativo alla condanna al risarcimento del danno avanzata dagli attori, posto che il Tribunale di prime cure si è limitato ad esaminare la questione soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale, trascurando invece di considerare che la domanda invero aveva un solido fondamento contrattuale, in quanto fonte del risarcimento invocato è la condotta della che quale subentrante nei contratti di ormeggio ha mancato di Pt_1
rispettarne la durata e, quindi, la scadenza fissatasi al 14.08.2024, avendo agito presso l'Autorità
marittima per ottenere la restituzione di tutti i posti barca ben prima del termine finale. Infatti è pacifico che la Capitaneria di Porto ha coattivamente estromesso gli attori.
pagina 29 di 32 Pertanto, è dovuto in accoglimento della domanda risarcitoria il risarcimento del danno per non aver potuto occupare il posto barca dall'escomio forzato e fino al 14.08.2024, secondo la quantificazione che sarà effettuata in separato giudizio, come espressamente chiesto dagli appellati.
Nessuna altra voce risarcitoria può essere accolta in difetto di rigorose allegazioni e prove.
Non sussistono i presupposti per concedere l'invocata provvisionale.
6.1 Non può invece ritenersi concretizzata alcuna responsabilità ex art. 96 cpc, in quanto l'aver agito ma anche insistito, per la legittimità della propria tesi, id est inopponibilità dei contratti di ormeggio, anche se in maniera proterva ed insistita in più sedi, civile, penale ed amministrativa, non ne può integrare gli estremi in mancanza di un quid pluris, che non può certo consistere di per sé
nell'azione giudiziaria o nella resistenza alle altrui iniziative. Non bisogna, poi, dimenticare che l'escomio forzato da parte della Capitaneria di Porto è comunque un atto, come i vari procedimenti e giudizi penali, riconducibile alle varie Autorità Pubbliche e non possono che ritenersi solo mediati dall'iniziativa e dall'auspicio della Pt_1
6.2 Infine, visti gli artt. 287 e 288 cpc, va disposta la correzione dell'errore materiale
contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove il posto barca assegnato a Parte_12
è erratamente indicato in quello n. 277 e non quello corretto indicato in motivazione nel n.
[...]
227, mandando alla Cancelleria per le conseguenti annotazioni sull'originale. E' evidente, infatti, che la questione involge il procedimento di correzione degli errori materiali e non la tematica dell'appello, al cui giudice è solo demandata la correzione in caso di gravame. Sul punto può solo registrarsi che l'appellante non ha mai frapposto alcunché all'invocata correzione.
7. L'esito complessivo della vicenda nel presente grado fa emergere una evidente complessiva soccombenza dell'appellante, la quale conseguentemente andrà condannata alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti appellate, nella misura determinata in dispositivo e calcolata secondo i parametri posti dal DM 55/2014 e succ. mod. e tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda riconvenzionale svolta ed oggi riproposta, dall'appellante (scaglione €.
pagina 30 di 32 2.000.001,00/4.000.000,00), dell'aumento per pluralità di parti difese (ex art. 4, comma 2) ed infine delle note spese depositate dalle parti + altri e da . CP_72 Controparte_53
8. Ricorre per l'appellante principale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater
DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie quello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto con l'eccezione di cui al seguente punto 3 e punto 4, condanna la Pt_1 [...] al risarcimento del danno per il titolo indicato in parte motiva in favore degli Parte_1 appellati ed appellanti incidentali, con l'eccezione di cui al seguente punto 4, danno da liquidarsi in separata sede;
3. dispone la correzione dell'errore materiale contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove il posto barca assegnato a è erratamente indicato in quello n. 277 e Parte_12 non quello corretto indicato in motivazione nel n. 227, mandando alla Cancelleria per le conseguenti annotazioni sull'originale;
4. dichiara estinto a spese compensate il giudizio relativo alla posizione processuale riguardante l'appellante e quale unico erede di per Controparte_51 Controparte_52 reciproche rinunce ed accettazioni;
5. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati ed Parte_1 appellanti incidentali, con l'eccezione di cui al punto 4, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in:
- €. 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, in favore della ; Controparte_53
pagina 31 di 32 - €. 26,08 per spese €. 101.669,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, con distrazione a favore del procuratore avv. Alfonso Celli dichiaratosi antistatario, in favore dei restanti appellati-appellanti incidentali costituiti;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale di una somma pari all'importo del contributo unificato ciascuno.
Così deciso in Bologna il 16.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 32 di 32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In virtù della pronuncia di primo grado del Tribunale di Forlì n. 169/2012 del 23.12.2011 depositata il 28.02.2012, atteso il rigetto dell'appello e del ricorso per la cassazione, sono divenute irrevocabili le pronunce relative: a) al difetto di legittimazione passiva dei convenuti ed b) alla Controparte_43 CP_15 CP_30 Parte_4 CP_25 dichiarazione di falsità dei contratti di ormeggio, il primo in data 10.01.1989 ed il secondo senza data, conclusi da
[...]
e c) al rigetto della querela di falso proposta nei confronti dei restanti contratti di ormeggio. Per_4 Parte_17 pagina 11 di 32