Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
proc. n. 803/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente relatore dott. Valerio Guidarelli - Giudice dott. Alessandro Di Tano - Giudice nel proc.to civile n. 803/2025 r.g.; tra
rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1
CALVANESE STEFANIA;
ricorrente e Controparte_1
);
[...] P.IVA_1
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 11/02/2025; ha pronunziato il seguente
DECRETO premesso che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non è sospesa automaticamente vertendosi nelle ipotesi di cui all'art. 35 bis, co. 3°, lett. a) - d) del d. lgs. n. 25/08; osservato che:
− trattasi di domanda reiterata a fronte di un precedente diniego amministrativo intervenuto confermato in sede giurisdizionale;
− l'istante non ha fornito gravi e circostanziate ragioni a fondamento dell'invocata sospensione, bensì prospettando la medesima vicenda già esaminata in precedenza;
− se, per un verso, va condivisa un'accezione ampia della locuzione «nuovi elementi» contenuta nell'art. 29, d. lgs. n. 25/08, comprensiva cioè sia di elementi di prova, sia di fatti costitutivi del diritto;
per altro verso, il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale, adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa, trova comunque il limite di cui all'art. 40, pf. 3 e 4 della direttiva procedure 2013/32/UE (recast). In sostanza, occorre che i nuovi elementi aumentino «in modo significativo la probabilità» di accoglimento della domanda e «solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione […]»;
− pertanto, la valutazione prognostica deve essere altamente positiva, nel senso che i nuovi fatti o le nuove prove dovranno essere decisivi per l'accoglimento della domanda, unitamente alla circostanza che la parte è tenuta comunque a dimostrare l'impossibilità
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− tali essendo i principi di diritto, è evidente allora che l'istante non sembra avere fornito nuovi elementi per aumentare la probabilità di accoglimento della sua istanza di protezione internazionale, e, in ogni caso, senza fornire valide giustificazioni circa la pregressa incolpevole omissione;
ritenuto con riguardo alla regione di provenienza del richiedente, che la situazione del paese attualmente monitorata in casi analoghi, non giustificherebbe la concessione della protezione invocata;
ritenuto, al contrario, che, ai fini della sospensione, meritano di essere considerati gli elementi relativi all'integrazione lavorativa del ricorrente che, salvo verifica della loro continuità all'esito del giudizio, giustificano, allo stato, la concessione della cautela richiesta;
p.q.m.
sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
manda alla Cancelleria per notificare il ricorso, unitamente all'istanza di sospensione ed al presente decreto all'interessato, al , presso la competente Controparte_2
, nonché per comunicarli al P.M. in sede anche ai fini della sua Controparte_1 eventuale costituzione in giudizio e per le sue conclusioni;
invita parte ricorrente, ove non vi abbia già provveduto, a depositare tutti gli atti relativi al primo giudizio relativi alla fase amministrativa (verbale audizione, provvedimento di diniego) e giurisdizionale (provvedimento di rigetto eventuali decisioni dei gradi successivi) autorizza sin d'ora il ricorrente a depositare, a cadenza trimestrale, tutte le buste paga percepite nonché l'ulteriore documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa (proroga di contratto a termine, trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato etc.) riservando di disporre l'eventuale revoca della sospensiva nel caso di mancato deposito
Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
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