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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2645/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARINO MANLIO, elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO ITALIA 50 MILANO, presso il difensore parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVESTRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 30 MERCOGLIANO,
presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
• In via principale: accertato e dichiarato per tutti i motivi sopra esposti che il diritto a ricevere
la liquidazione della polizza vita stipulata dalla sig.ra spettava ai dodici eredi testamentari, Per_1
tra i quali anche il sig. , beneficiario premorto alla contraente e padre delle odierne CP_2
ricorrenti , che a costui sono subentrate per rappresentazione, per l'effetto condannare Parte_3
in qualità di cessionaria del ramo polizze di EUROVITA Controparte_1
S.p.A. al pagamento alle ricorrenti della quota complessiva di € 61.065,58 pari ad € 30.532,79 per
ciascuna, oltre interessi, a costoro spettanti, per essere subentrate nel diritto del padre per
rappresentazione.
• Con vittoria di spese, competenza e onorari di lite per la mediazione (doc. 25) e per il presente
giudizio, da liquidarsi in una somma pari allo scaglione massimo dei parametri vigenti, stante la
imperdonabile e colpevole gestione della liquidazione della polizza.
Per parte convenuta:
Rigettare la domanda introduttiva del presente giudizio perché destituita di fondamento, e per l'effetto
ritenere valida la liquidazione della polizza disposta dalla Compagnia, il tutto con condanna al
pagamento delle spese e competenze di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e instauravano il presente giudizio Parte_1 Parte_2
nei confronti di al fine di ottenerne la condanna all'integrazione di Controparte_1
una liquidazione di polizza vita.
Le ricorrenti in particolare esponevano:
pagina 2 di 7 - che il 29.1.2015 sottoscriveva la polizza vita “Fideuram in Persona” n. Persona_2
FD0012749, indicando quali beneficiari in parti uguali gli eredi testamentari dell'assicurata o,
in mancanza, gli eredi legittimi;
- che con testamento pubblico del 25.10.2016 nominava dodici eredi testamentari, Persona_2
tra i quali le ricorrenti, nonchè i loro genitori e CP_2 Persona_3
- che all'art 2 del testamento, dopo aver indicato i 12 eredi, la de cuius prevedeva espressamente che “per il caso che uno o più dei sopra generalizzati dodici chiamati all'eredità a titolo
universale, non possa o non voglia accettare l'eredità, in sostituzione del chiamato (o dei
chiamati) istituisco e nomino eredi universali i suoi eredi ex lege e/o testamentari;
in mancanza
di chiamati in sostituzione ordinaria, o qualora i chiamati in sostituzione ordinaria non
potessero e/o volessero a loro volta accettare l'eredità, la quota si accrescerà a quelli (o a
quello) tra i dodici chiamati all'eredità a titolo universale che, a tale data, avranno (o avrà)
accettato";
- che il 6.7.2017 veniva a mancare e si apriva la successione legittima in favore CP_2
delle due figlie e avendo la moglie rinunciato all'eredità del defunto Parte_1 Parte_2
marito;
- che il 3.6.2021 decedeva e si apriva la successione di quest'ultima; Persona_2
- che EU liquidava la polizza della e in data 21.4.2022 provvedeva a trasmettere agli Per_2
eredi indicati nel testamento della defunta, tra cui le ricorrenti, bonifici pari a € 81.420,82
ciascuno, dividendo l'indennizzo realizzato dalla liquidazione della polizza pari a complessivi €
895.628.99 in 11 quote uguali;
- che, pertanto, in tale liquidazione la compagnia assicuratrice non aveva tenuto conto che la pagina 3 di 7 quota del beneficiario premorto alla de cuius, nonché erede testamentario, CP_2
doveva essere liquidata, ai sensi di legge e di polizza, a favore delle sue eredi legittime, ossia le due ricorrenti;
- che le ricorrenti contestavano a EU la suddivisione del ricavato della polizza, in quanto la quota di 1/12 spettante al loro padre, premorto a come anche previsto dalla Persona_2
disposizione testamentaria mai revocata della de cuius, doveva essere loro liquidata quali sue eredi legittime;
- che, pertanto, EU avrebbe dovuto dividere l'indennizzo della polizza in dodici quote uguali e assegnare la quota di alle due figlie e che per CP_2 Parte_1 Parte_2
l'effetto vantavano ancora nei confronti di EU un credito complessivo di € 60.850,66 pari ad € 30.425,33 ciascuna;
- che, a seguito di cessione di ramo d'azienda, subentrava a Controparte_1
EU nel contratto di assicurazione oggetto di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando come il diritto del terzo beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita fosse un diritto di credito ex contractu, al quale non si applicavano le disposizioni in materia successoria.
Senza che fossero avanzate istanze istruttorie, all'udienza dell'8.4.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La questione di diritto emergente dalla diversa ricostruzione ermeneutica della vicenda prospettata pagina 4 di 7 dalle parti, trova adeguata e precisa definizione nei principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite
con la sentenza n. 11421/2021.
In particolare la Cassazione ha ricordato come l'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello stipulante assicurato resti riconducibile alla categoria del contratto a favore di terzi, ex articolo
1411 c.c..
La natura inter vivos del credito attribuito ai beneficiari della polizza comporta che la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" rilevi esclusivamente ai fini dell'identificazione soggettiva di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione.
Il termine "eredi", infatti, viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.
In sostanza, quindi, qualora lo stipulante abbia optato per una indicazione generica per relationem dei beneficiari, facendo riferimento agli eredi, l'assicuratore sarà tenuto a individuare il beneficiario della polizza in ragione dei soggetti che al momento della morte dello stipulante rivestano tale qualifica soggettiva, senza che in relazione a ciò assuma rilievo alcuna la disciplina propriamente successoria e,
quindi, l'eventuale accettazione o meno dell'eredità da parte del chiamato.
Se il richiamo alla figura degli “eredi” per l'individuazione dei beneficiari della polizza non comporta per ciò solo l'applicazione della disciplina propriamente successoria, ciò comporta, ulteriormente, che,
nel caso in cui uno degli eredi testamentari premuoia rispetto al de cuius stipulante, la sua quota non si trasmetta ai di lui eredi, ma si determina semplicemente l'inesistenza alla data della morte dello pagina 5 di 7 stipulante di uno degli eredi e la individuazione dei beneficiari negli eredi superstiti a tale momento (la data di morte dello stipulante) con conseguente suddivisione fra di loro dell'importo da liquidare.
Il beneficiario, infatti, acquisisce il diritto alla prestazione solo nel momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato, per cui è solo in tale momento che devono essere individuati i terzi che abbiano la qualifica di eredi, non potendo tale diritto essere acquisito prima di tale momento.
La qualifica di "eredi" rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, quindi, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell'articolo
1920 c.c., comma 2, che funziona soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l'applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari.
Non modificano tali conclusioni le considerazioni proposte dalla parte ricorrente, la quale ha evidenziato come nel caso di specie la scelta di far subentrare all'erede premorto i di lui eredi fosse stata espressamente effettuata dalla stessa stipulante, la quale in sede testamentaria aveva esplicitamente disposto che “per il caso che uno o più dei sopra generalizzati dodici chiamati
all'eredità a titolo universale, non possa o non voglia accettare l'eredità, in sostituzione del chiamato
(o dei chiamati) istituisco e nomino eredi universali i suoi eredi ex lege e/o testamentari;
in mancanza
di chiamati in sostituzione ordinaria, o qualora i chiamati in sostituzione ordinaria non potessero e/o
volessero a loro volta accettare l'eredità, la quota si accrescerà a quelli (o a quello) tra i dodici
chiamati all'eredità a titolo universale che, a tale data, avranno (o avrà) accettato".
Come, infatti, opportunamente evidenziato dalla convenuta, tale volontà mortis causa rimane estranea alle sorti della prestazione in favore del terzo contenuta nella polizza assicurativa.
In primo luogo, infatti, il premio assicurativo, nel momento in cui è stato versato dalla stipulante, è
pagina 6 di 7 fuoriuscito dal futuro asse ereditario e, pertanto, non rimane coinvolto nelle disposizione mortis causa
successivamente dettate dalla de cuius; in secondo luogo, per evitare tale esito, la stipulante avrebbe dovuto dettare tale disposizione divisoria direttamente nella polizza assicurativa, in modo da chiarire all'assicuratore chi fossero i beneficiari inter vivos della polizza stessa, non potendo tale individuazione essere successivamente influenzata dalla disciplina successoria estranea alla polizza.
Tali considerazioni, pertanto, portano a concludere come correttamente la convenuta abbia ripartito la liquidazione della polizza in quote uguali fra gli undici eredi esistenti al momento della morte della stipulante, senza poter considerare la posizione del dodicesimo erede, quale soggetto non più in vita al momento in cui il diritto di credito alla prestazione è stato acquisito dai beneficiari della polizza, ossia al momento della morte del soggetto assicurato.
La domanda delle ricorrenti, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale delle ricorrenti, si liquidano in complessivi euro 4.945,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 645,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
- condanna le ricorrenti a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 4.945,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro Controparte_1
645,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il'8 aprile 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2645/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARINO MANLIO, elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO ITALIA 50 MILANO, presso il difensore parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVESTRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 30 MERCOGLIANO,
presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
• In via principale: accertato e dichiarato per tutti i motivi sopra esposti che il diritto a ricevere
la liquidazione della polizza vita stipulata dalla sig.ra spettava ai dodici eredi testamentari, Per_1
tra i quali anche il sig. , beneficiario premorto alla contraente e padre delle odierne CP_2
ricorrenti , che a costui sono subentrate per rappresentazione, per l'effetto condannare Parte_3
in qualità di cessionaria del ramo polizze di EUROVITA Controparte_1
S.p.A. al pagamento alle ricorrenti della quota complessiva di € 61.065,58 pari ad € 30.532,79 per
ciascuna, oltre interessi, a costoro spettanti, per essere subentrate nel diritto del padre per
rappresentazione.
• Con vittoria di spese, competenza e onorari di lite per la mediazione (doc. 25) e per il presente
giudizio, da liquidarsi in una somma pari allo scaglione massimo dei parametri vigenti, stante la
imperdonabile e colpevole gestione della liquidazione della polizza.
Per parte convenuta:
Rigettare la domanda introduttiva del presente giudizio perché destituita di fondamento, e per l'effetto
ritenere valida la liquidazione della polizza disposta dalla Compagnia, il tutto con condanna al
pagamento delle spese e competenze di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e instauravano il presente giudizio Parte_1 Parte_2
nei confronti di al fine di ottenerne la condanna all'integrazione di Controparte_1
una liquidazione di polizza vita.
Le ricorrenti in particolare esponevano:
pagina 2 di 7 - che il 29.1.2015 sottoscriveva la polizza vita “Fideuram in Persona” n. Persona_2
FD0012749, indicando quali beneficiari in parti uguali gli eredi testamentari dell'assicurata o,
in mancanza, gli eredi legittimi;
- che con testamento pubblico del 25.10.2016 nominava dodici eredi testamentari, Persona_2
tra i quali le ricorrenti, nonchè i loro genitori e CP_2 Persona_3
- che all'art 2 del testamento, dopo aver indicato i 12 eredi, la de cuius prevedeva espressamente che “per il caso che uno o più dei sopra generalizzati dodici chiamati all'eredità a titolo
universale, non possa o non voglia accettare l'eredità, in sostituzione del chiamato (o dei
chiamati) istituisco e nomino eredi universali i suoi eredi ex lege e/o testamentari;
in mancanza
di chiamati in sostituzione ordinaria, o qualora i chiamati in sostituzione ordinaria non
potessero e/o volessero a loro volta accettare l'eredità, la quota si accrescerà a quelli (o a
quello) tra i dodici chiamati all'eredità a titolo universale che, a tale data, avranno (o avrà)
accettato";
- che il 6.7.2017 veniva a mancare e si apriva la successione legittima in favore CP_2
delle due figlie e avendo la moglie rinunciato all'eredità del defunto Parte_1 Parte_2
marito;
- che il 3.6.2021 decedeva e si apriva la successione di quest'ultima; Persona_2
- che EU liquidava la polizza della e in data 21.4.2022 provvedeva a trasmettere agli Per_2
eredi indicati nel testamento della defunta, tra cui le ricorrenti, bonifici pari a € 81.420,82
ciascuno, dividendo l'indennizzo realizzato dalla liquidazione della polizza pari a complessivi €
895.628.99 in 11 quote uguali;
- che, pertanto, in tale liquidazione la compagnia assicuratrice non aveva tenuto conto che la pagina 3 di 7 quota del beneficiario premorto alla de cuius, nonché erede testamentario, CP_2
doveva essere liquidata, ai sensi di legge e di polizza, a favore delle sue eredi legittime, ossia le due ricorrenti;
- che le ricorrenti contestavano a EU la suddivisione del ricavato della polizza, in quanto la quota di 1/12 spettante al loro padre, premorto a come anche previsto dalla Persona_2
disposizione testamentaria mai revocata della de cuius, doveva essere loro liquidata quali sue eredi legittime;
- che, pertanto, EU avrebbe dovuto dividere l'indennizzo della polizza in dodici quote uguali e assegnare la quota di alle due figlie e che per CP_2 Parte_1 Parte_2
l'effetto vantavano ancora nei confronti di EU un credito complessivo di € 60.850,66 pari ad € 30.425,33 ciascuna;
- che, a seguito di cessione di ramo d'azienda, subentrava a Controparte_1
EU nel contratto di assicurazione oggetto di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando come il diritto del terzo beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita fosse un diritto di credito ex contractu, al quale non si applicavano le disposizioni in materia successoria.
Senza che fossero avanzate istanze istruttorie, all'udienza dell'8.4.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La questione di diritto emergente dalla diversa ricostruzione ermeneutica della vicenda prospettata pagina 4 di 7 dalle parti, trova adeguata e precisa definizione nei principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite
con la sentenza n. 11421/2021.
In particolare la Cassazione ha ricordato come l'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello stipulante assicurato resti riconducibile alla categoria del contratto a favore di terzi, ex articolo
1411 c.c..
La natura inter vivos del credito attribuito ai beneficiari della polizza comporta che la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" rilevi esclusivamente ai fini dell'identificazione soggettiva di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione.
Il termine "eredi", infatti, viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.
In sostanza, quindi, qualora lo stipulante abbia optato per una indicazione generica per relationem dei beneficiari, facendo riferimento agli eredi, l'assicuratore sarà tenuto a individuare il beneficiario della polizza in ragione dei soggetti che al momento della morte dello stipulante rivestano tale qualifica soggettiva, senza che in relazione a ciò assuma rilievo alcuna la disciplina propriamente successoria e,
quindi, l'eventuale accettazione o meno dell'eredità da parte del chiamato.
Se il richiamo alla figura degli “eredi” per l'individuazione dei beneficiari della polizza non comporta per ciò solo l'applicazione della disciplina propriamente successoria, ciò comporta, ulteriormente, che,
nel caso in cui uno degli eredi testamentari premuoia rispetto al de cuius stipulante, la sua quota non si trasmetta ai di lui eredi, ma si determina semplicemente l'inesistenza alla data della morte dello pagina 5 di 7 stipulante di uno degli eredi e la individuazione dei beneficiari negli eredi superstiti a tale momento (la data di morte dello stipulante) con conseguente suddivisione fra di loro dell'importo da liquidare.
Il beneficiario, infatti, acquisisce il diritto alla prestazione solo nel momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato, per cui è solo in tale momento che devono essere individuati i terzi che abbiano la qualifica di eredi, non potendo tale diritto essere acquisito prima di tale momento.
La qualifica di "eredi" rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, quindi, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell'articolo
1920 c.c., comma 2, che funziona soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l'applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari.
Non modificano tali conclusioni le considerazioni proposte dalla parte ricorrente, la quale ha evidenziato come nel caso di specie la scelta di far subentrare all'erede premorto i di lui eredi fosse stata espressamente effettuata dalla stessa stipulante, la quale in sede testamentaria aveva esplicitamente disposto che “per il caso che uno o più dei sopra generalizzati dodici chiamati
all'eredità a titolo universale, non possa o non voglia accettare l'eredità, in sostituzione del chiamato
(o dei chiamati) istituisco e nomino eredi universali i suoi eredi ex lege e/o testamentari;
in mancanza
di chiamati in sostituzione ordinaria, o qualora i chiamati in sostituzione ordinaria non potessero e/o
volessero a loro volta accettare l'eredità, la quota si accrescerà a quelli (o a quello) tra i dodici
chiamati all'eredità a titolo universale che, a tale data, avranno (o avrà) accettato".
Come, infatti, opportunamente evidenziato dalla convenuta, tale volontà mortis causa rimane estranea alle sorti della prestazione in favore del terzo contenuta nella polizza assicurativa.
In primo luogo, infatti, il premio assicurativo, nel momento in cui è stato versato dalla stipulante, è
pagina 6 di 7 fuoriuscito dal futuro asse ereditario e, pertanto, non rimane coinvolto nelle disposizione mortis causa
successivamente dettate dalla de cuius; in secondo luogo, per evitare tale esito, la stipulante avrebbe dovuto dettare tale disposizione divisoria direttamente nella polizza assicurativa, in modo da chiarire all'assicuratore chi fossero i beneficiari inter vivos della polizza stessa, non potendo tale individuazione essere successivamente influenzata dalla disciplina successoria estranea alla polizza.
Tali considerazioni, pertanto, portano a concludere come correttamente la convenuta abbia ripartito la liquidazione della polizza in quote uguali fra gli undici eredi esistenti al momento della morte della stipulante, senza poter considerare la posizione del dodicesimo erede, quale soggetto non più in vita al momento in cui il diritto di credito alla prestazione è stato acquisito dai beneficiari della polizza, ossia al momento della morte del soggetto assicurato.
La domanda delle ricorrenti, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale delle ricorrenti, si liquidano in complessivi euro 4.945,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 645,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
- condanna le ricorrenti a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 4.945,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro Controparte_1
645,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il'8 aprile 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
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