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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.847/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Fazio. Parte_1
- APPELLANTE - contro in persona dell'Amministratore Unico Ing. , CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Musso.
-APPELLATA - Oggetto: categoria e qualifica.
All'udienza del 10.07.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.184/2022 del 27 gennaio 2022 il Tribunale di Palermo G.L. rigettò il ricorso di , dipendente della inquadrato da ultimo Parte_2 Controparte_1 al 6° livello retributivo , diretto al riconoscimento del suo diritto Parte_3 all'inquadramento nel superiore 7° livello, in considerazione delle mansioni continuativamente espletate dal mese di dicembre 2014. L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, ritenne la correttezza dell'inquadramento contrattuale in essere in quanto le mansioni allegate in ricorso (gestione del servizio di autobotte Canal Jet, attività di autospurgo nell'ambito del servizio reperibilità, redazione delle richieste di attrezzature da lavoro, nomina quale responsabile del rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, gestione dei rifiuti speciali per il servizio AQN, registrazione dei dati relativi agli interventi effettuati, punto di riferimento per gli interventi su chiamata della Protezione civile), esulavano dallo svolgimento delle funzioni caratterizzanti il superiore inquadramento. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 25.07.2022, lamentando l'erroneità del percorso motivazionale Parte_1
1 adottato dal Tribunale per avere affermato, mal interpretando le risultanze della documentazione in atti e arbitrariamente non ammettendo l'articolata prova testimoniale, che egli avesse svolto esclusivamente “mansioni standardizzate”, omettendo di considerare la complessità delle incombenze esercitate - quale incaricato del coordinamento delle attività di autospurgo di concerto con il Responsabile dell'Unità – con “autonomia assoluta di iniziativa immediata e non oggetto di autorizzazione” e con sensibile “responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate”. Ha pertanto insistito per l'ammissione della prova testimoniale perché volta “a dimostrare rectius confermare il ruolo fondamentale svolto dal ricorrente nel servizio di autospurgo e le modalità con cui tale ruolo veniva dallo stesso svolto”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 29.08.2024, l' (d'ora in avanti Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, variamente contestando la CP_1 fondatezza delle avverse censure delle quali chiedeva il rigetto con conseguente conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, espletata la prova orale con i testi (dal 2014 al 2016 titolare Testimone_1 dell'incarico di coordinatore dei servizi fognari e (dal 2004 CP_1 Testimone_2 responsabile dell'unità “acque nere” del servizio fognario), la causa, all'udienza del 10.7.2025, all'esito di discussione è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello è infondato e pertanto non merita accoglimento. Come è noto, chiamata ad interpretare il contenuto precettivo dell'art.2103 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità, ha ripetutamente affermato che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso, ex plurimis, Cass. ord. n.30580/2019, sent. n.18943/2016, sent. n.8589/2015, sent n.3069/2005): a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli. Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. sent. n.20272/2010; sent. n.28284/2009; sent. n.11752/2000) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali.
2 In sostanza il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025; Cass. civ., Sez. Lav., 30.10.2008 n.26233 ) ed ancora
“il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ. Sez. Lav. 28.04.2015, n.8589, Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925; Cass. civ., Sez. Lav., 06.03.2007 n.5128). Tanto premesso, la classificazione dei profili oggi in contestazione è rinvenibile nel CCNL per settore Gas-Acqua del 18.05.2017, per il quale appartiene al 7° livello “il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”. Tanto premesso ritiene questo collegio che, all'esito della prova orale espletata all'udienza del 18.03.2025, non siano emersi gli elementi caratterizzanti il mansionario relativo al 7° livello del CCNL rivendicato in ricorso. In primo luogo in quanto il gruppo dei lavoratori deputati al servizio di autospurgo, coordinato dal non poteva assurgere ad “unità organizzativa importante in Parte_1 relazione alla struttura aziendale”. Sintomatica è in tal senso la deposizione del teste : Testimone_1
- “dal 1989 al 2016 ho lavorato per l' Dal 1° luglio 2014 ho assunto l'incarico CP_1 di coordinatore dei servizi fognari allora composto da 4 unità (acque nere, acque bianche, caditoie e sollevamenti fognari”;
- “prima che arrivassi io, il servizio autospurgo, presso il quale svolgeva la propria attività il sig. era direttamente alle dipendenze funzionali del dirigente del Parte_1
3 servizio fognario (ing. prima e dopo). Io ebbi l'incarico di riportare il Pt_4 Pt_5 servizio autospurgo all'interno dell'unità “acque nere”; compito che realizzai nell'estate del 2014. All'epoca il responsabile dell'unità “acque nere” era il geom
”; Tes_2
- “dunque la struttura era così gerarchicamente organizzata: il dirigente, il coordinatore (ruolo che all'epoca rivestivo io) e il responsabile dell'unità “acque nere” (geom.
)”. Tes_2
Il servizio autospurgo a decorrere dall'estate del 2014 (la causa petendi è relativa al periodo successivo al dicembre 2014), si collocava, dunque, all'interno dell'unità “acque nere” (il cui responsabile era il geom. ) che a, sua volta, rappresentava una Tes_2 ripartizione interna del Servizio RI (diretto dal ) di competenza Tes_1 dell' CP_1
Una struttura piramidale che avrebbe potuto indurre a classificare al più il Servizio fognario (o quanto meno l'unità “acque nere”) quale “unità organizzativa importante” al cui coordinamento doveva essere adibito un impiegato di 7° livello, mentre la responsabilità del servizio di autospurgo - quale gruppo organizzato di lavoratori deputato allo svolgimento di attività complesse o ad elevato contenuto specialistico – poteva essere assegnata ad un impiegato al 6° livello (come verificatosi nella fattispecie). A conforto di tale opzione interpretativa preme rilevare che con ordine di servizio del 28.07.2016 (all.2 b produzione di primo grado del ricorrente) al era Parte_1 assegnato “il coordinamento delle attività di autospurgo di concerto con il Responsabile dell'Unità AQN”. Espressioni dall'inequivocabile valore semantico, laddove non solo qualificano il servizio di autospurgo quale “attività” e non come “unità organizzativa”, ma altresì prescrivono che la funzione di coordinamento assegnata all'odierno appellante debba essere sempre svolta “di concerto” con il Responsabile dell'unità “acque nere”. In questa prospettiva anche i margini di autonomia operativa attribuita al Parte_1 risultano inevitabilmente ridimensionati dovendo egli vincolare ogni determinazione in merito agli interventi di manutenzione più importanti (perché necessitanti di lavori di muratura) alla previa autorizzazione del responsabile dell'unità “acque nere”, e apparendo la sua discrezionalità limitata alle operazioni di più semplice esecuzione da effettuare in conformità a consolidati standard esecutivi carenti di ogni profilo di variabilità e/o innovazione. Emblematiche in tal senso sono le deposizioni dei due testi:
- “il riceveva la segnalazione da parte di utenti o amministrazioni locali Parte_1 circa situazioni di emergenza verificatesi sul territorio comunale, poi si recava per una verifica preventiva della situazione e in caso di necessità inviava una squadra. Preciso che era il AZ autonomamente ad assumere ogni determinazione in merito all'opportunità di effettuare o meno l'intervento e solo dopo ne dava comunicazione al responsabile dell'unità”; “ricordo che, se per completare l'intervento erano necessari
4 lavori di scavo, in questo caso era necessaria una preventiva autorizzazione del responsabile dell'unità” ( ); Testimone_1
- “confermo che il sig. organizzava da un punto di vista tecnico e Parte_1 amministrativo il servizio di autospurgo, nel senso che era lui a ricevere il reclamo, cioè la segnalazione da parte dell'utente o delle amministrazioni locali, a inviare un accertatore sui luoghi o a recarsi lui stesso, nei casi più complessi. Era ancora l'appellante, in autonomia, a decidere se inviare o no una squadra per gli interventi di espurgo più semplici, solo quando era necessario un intervento di scavo, il Parte_1
m segnalava la situazione ed ero io poi a gestire l'intervento” ( ). Testimone_2
In tal senso deve essere letto anche l'ordine di servizio del 28.07.2016, per il quale “Il Coordinatore delle attività di autospurgo è onerato di relazionare periodicamente al Responsabile dell'Unità AQN sugli interventi che si ripetono in tempi ravvicinati per consentire di predisporre interventi risolutivi”. Interventi risolutivi (variabili nel contenuto e innovativi nelle modalità di esecuzione) che erano pertanto rimessi alla scelta del Responsabile dell'Unità AQN e non del Coordinatore. E' poi indimostrata l'assunzione da parte del della responsabilità sia in Parte_1 ordine ai risultati delle funzioni presidiate, non ravvisandosi nella documentazione allegata alla produzione di parte alcun atto a firma del ricorrente avente rilevanza esterna e destinato a vincolare l'amministrazione nei rapporti con soggetti privati o enti pubblici, sia con riferimento alle risorse umane affidategli, non predisponendo egli i relativi turni di servizio, non adottando alcun provvedimento disciplinare, né elaborando documenti organizzativi del personale.
3) Rigettate le ragioni di gravame l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.184/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 27 gennaio 2022. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in €4.996,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria
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