TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
4161/2022
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4161/2022 del ruolo generale dei procedimenti civili in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difesa Parte_1
dall'avv. Rocco di Torrepadula
attore
e
e nonchè , rappr. e difeso dagli avv.ti CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Vitiello e Jazzetti
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
quel cessionaria dei crediti in blocco da parte di Parte_1 Controparte_4
(già incorporante ), e creditore di per l'importo di Controparte_5 Controparte_6
€ 879mila (come da sentenza emessa da quest'ufficio in data 15 gennaio 2018 – rg
3099/2011 - ) per garanzie personali prestate sin dal lontano 2007, poi nel 2009 e
1 2010 in favore della società – dichiarata fallita nel 2012 Controparte_7
- per obbligazioni da quest'ultima contratte (c/c con apertura di credito aperto nel
2007, anticipo su fattura nel 2008 nonché finanziamento chirografario 51558338 risalente al 2010), impugna, oltre che con il rilievo di nullità, ex art. 2901 cc (ed in subordine con l'azione di simulazione ex art. 1414 cc) l'atto di disposizione compiuto dal debitore in data 29 maggio 2019, a mezzo del notaio (rep. 3209 e Per_1
racc.2304, avente ad oggetto la cessione di ½ dell'usufrutto e ½ della nuda proprietà in favore, rispettivamente, di (coniuge) e (figlio) Controparte_3 Controparte_2
dell'immobile, ubicato in Scafati alla via P. Vitiello n. 10, costituito tanto dall'appartamento (NCEU fg 25, part. 1029, sub 16) quanto dal box - garage (NCEU fg
25, part. 1029, sub 39) perché pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie, essendo il debitore privo di ogni residuo cespite patrimoniale, allegando, quale elemento comprovante la fondatezza dell'azione intrapresa, la conoscenza della situazione debitoria in capo sia a (per la garanzie prestata nel 2007) Controparte_6
che dei terzi – acquirenti stante lo stresso rapporto di parentela e coniugio di questi con il disponente, il prezzo pattuito (€ 100mila) asseritamente non corrispondente al valore venale del bene (senza, tuttavia, indicare quello congruo), nonchè le modalità di pagamento (mediante compensazione con contro – crediti vantati da
[...]
verso il disponente a titolo di mantenimento liquidate in € 800,00 – di cui € CP_2
650,00 destinati al figlio, - dalla sentenza di separazione emessa dal Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore in data 17 ottobre 2010), la rinuncia alla iscrizione ipotecaria (a tutela del credito del venditore). Si costituisce che Controparte_3
rileva il carattere solutorio dell'atto di compravendita atteso che e la Controparte_6
medesima hanno contratto matrimonio cessato, con la separazione personale nel
2010 (al 6 ottobre 2003 risale il provvedimento presidenziale di autorizzazione a vivere separatamente, con abbandono della casa coniugale in data 10 ottobre di quell'anno, con strascichi anche in sede penale) con obblighi di mantenimento a
2 carico di poi inadempiuti fino all'importo di € 35.557,70 (importo poi Controparte_6
asceso a ca € 100mila per effetto degli interessi maturati medio tempore, per cui
è stato condannato con decreto penale di condanna in data 11 aprile Controparte_6
2018 per i reati di cui agli artt. 388 e 570 cp), alla cui estinzione quest'ultimo ha provveduto destinando il trasferimento dei beni in oggetto (datio in solutum, ovvero finalità solutoria come indicata nelle premesse dell'atto) mediante “compensazione” del prezzo d'acquisto con contro – crediti (cfr clausola per cui “l'intero debito inerente al mancato versamento del mantenimento in favore del qui costituito Controparte_8
nulla escluso, può essere interamente compensato nel presente atto quale
[...]
modalità di pagamento del prezzo del presente contratto”), allegando, a sua volta, come circostanza comprovante la infondatezza dell'azione proposta, come i cespiti alienati fossero gravati da ipoteca giudiziale iscritta in favore del coniuge che avrebbe garantito una precedenza nella riscossione del credito all'attore (profilo oggettivo) nonché come risulta separata e non più convivente con il Controparte_3
disponente dal lontano 10 ottobre 2003 così come pure il affidato Controparte_2
alla madre in sede di separazione (sotto il profilo soggettivo della partecipatio fraudis)
.
In via istruttoria, con ordinanza emessa in data 14 settembre 2023 (reiettiva di ogni prova orale) veniva nominato l'ing. , quale CTU per la stima dell'immobile, Per_2
il quale, nel proprio elaborato, così concludeva ovvero che il valore venale dell'immobile, alla data del 29 Maggio 2019, fosse pari a € 103.500,00, ovvero sostanzialmente congruo rispetto al valore di mercato attribuito dalle parti in sede di compravendita.
All'udienza del 14 novembre 2024, il Tribunale si riserva per la decisione con termini di legge ex art, 190 cpc.
La domanda è infondata.
3 L'atto di disposizione compiuto dal debitore in data 29 maggio 2019 viene tacciato di nullità per motivo illecito comune ad entrambe le parti o per illiceità della causa ma è evidente che l'intento asseritamente perseguito dalle parti di sottrarre i beni alla garanzia generale dei creditori trova nell'azione revocatoria il proprio rimedio, su cui si concentrerà il presente scrutinio.
Esso costituisce fatto estintivo del debito maturato, a titolo di spese di mantenimento, da con il coniuge ed il figlio (si legge nelle premesse dell'atto che Controparte_6
“…che il costituito SI è titolare del diritto di proprietà pro quota Controparte_6
indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) sui beni infra descritti ed ha manifestato l'intenzione di alienare detti diritti per far fronte al pagamento dell'obbligazione pecuniaria sopra descritta”): esso costituisce, dunque, una datio in solutum di cui si sostiene la natura di atto solutorio (dovuto) come tale sottratto al rimedio esperito. Circa l'esimente della natura solutoria dell'atto dispositivo impugnato (datio in solutum finalizzato all'estinzione di un pregresso debito intercorrente fra le parti dell'atto) di cui all'art. 2901 cc (adempimento di debito scaduto), si rileva come l'attribuzione patrimoniale in luogo dell'adempimento di una obbligazione pecuniaria costituisce mezzo anomalo di pagamento che non gode dell'esenzione prevista per gli atti dovuti atteso che, come precisato da Cass. 26927/2017 e Cass. 12045/2010), si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico (i.e. mediante la dazione di una somma di danaro) e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum), in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento
è dovuto onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr, anche, di recente, Trib. Frosinone 6 maggio 2020, Trib. Rimini 15 aprile 2020).
4 Pertanto, l'atto è revocabile, almeno sotto questo profilo non senza rilevare come il debito da mantenimento non si è estinto per effetto di “compensazione” tra debiti reciproci (ovvero tra credito e contro – credito vantato dal debitore) bensì per effetto di una prestazione diversa da quella dovuta in cu si sostanzia la datio in solutum di cui costituisce l'effetto tipico senza in alcuno modo invocare la reciproca elisione diposizioni debitorie reciproche.
Circa l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione intentata, si osservi quanto segue.
Sussiste la posizione creditoria di quale cessionaria del credito Parte_1
maturato verso per cui nulla è stato eccepito. Controparte_6
Circa l'eventus damni, ovvero il pregiudizio alle ragioni creditoria, inconsistente appare l'argomento difensivo secondo cui l'esistenza di ipoteche iscritte sugli immobili aggrediti priverebbe l'attore di ogni interesse ad agire, atteso che costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione in termini di eventus damni dell'atto stesso considerato come, ai fini della prova del pregiudizio che l'atto dispositivo ha arrecato alle ragioni creditorie, è sufficiente un mero pericolo di danno che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o a comprometterne la fruttuosità, e tale situazione di pericolo va necessariamente commisurata ad un evento futuro di talché, non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione correlata al momento dell'atto dispositivo, ovvero alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale non è dato conoscere se e come in futuro inciderà ovvero, in altri termini, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. opera a tutela dell'effettività
5 della responsabilità patrimoniale del debitore senza produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso tali da richiederne la libertà e capienza (bensì la sola inefficacia dell'atto dispositivo e la successiva e futura azione esecutiva sullo stesso) per cui, dato che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude di per sé un pregiudizio per il creditore (sia chirografo, sia, altresì ipotecario di grado successivo) (cfr, ex plurimis,
Cass. 27 febbraio 2023 n. 5815, Cass. 10 giugno 2020 n. 11121 secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” (presupposto per
l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”).
Difetta, tuttavia, il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria.
E' noto che esso si sostanzia nella della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass. 11/3676,
Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass. 04/20813, Cass.
04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto
6 sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass. 07/1068, Cass,
07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti tra cui, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un vincolo tra le parti di natura parentale e/o coniugio e/o di amicizia o di altra natura (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass.
09/5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 08/13404 che cita, a titolo esemplificativo, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene,
Cass. 08/11577, Cass. 07/3470, Cass. 07/1068, Cass. 06/9367 nonché Cass. 06/5105; nel merito, App. Genova 3 novembre 2020, nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile
- esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento
7 del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.). In particolare, la prova della partecipatio fraudis del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento della azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” e, meno recentemente, Trib. Bari 30 novembre 2018 “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici” nonché, ancora, Trib. Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”): prova presuntiva che può ritenersi raggiunta, come detto, soprattutto allorché tra i disponenti vi sia un rapporto di
8 parentela (il requisito soggetto - consilium fraudis - può ritenersi sussistente per effetto dello stretto vincolo di parentela che costituiscono fattore rilevante di valutazione ex Cass. 09//5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” e Cass.
08/25016).
Nel caso in esame, scontato il dolo generico in (stante la posteriorità Controparte_6
dell'atto contestato alla sentenza di condanna all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria), l'esistenza del rapporto coniugale e di parentela tra le parti può, effettivamente, far ritenere provata, per presunzioni, la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto in onchè (contro – parti Controparte_2 Controparte_3
negoziali).
Prova presuntiva che, tuttavia, può essere ribaltata, come nel caso in esame, trattandosi di presunzione iuris tantum.
Non può, infatti, tacersi come e sono stati Controparte_6 Controparte_3
autorizzati a vivere separatamente sin dal 2003 e separati dal 2010 con sentenza emessa in primo grado (al 2012 risale quella dell'appello), con affidamento del figlio alla madre: separazione che ha avuto anche ulteriori strascichi penali stante la querela presentata da per l'inadempimento agli obblighi di Controparte_3
mantenimento che ha condotto quest'ultimo alla condanna emessa nel 2018. Tutto comprovato da documentazione allegata agli atti attestante il deterioramento
(irreversibile) dei rapporti personali tra (ex) coniugi. Dunque, appare del tutto ragionevole e verosimile che, al 2019, all'epoca dell'atto contestato, tra CP_1
9 e fossero residuati unicamente rapporti patrimoniali CP_6 Controparte_3
ovvero il debito di mantenimento che il primo ha inteso estinguere con l'attribuzione della nuda proprietà e dell'usufrutto in capo ai sui creditori) e non rapporti personali tali da far ritenere in capo a questa (e, a fortiori, appena 19enne) del figlio (affidato alla madre) la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto.
Non consentono di superare la prova contraria le circostanze dedotte da parte attrice.
Non l'anomalia (apparente) dell'accollo del debito da parte di del Controparte_2
debito costituito dal corrispettivo dell'altro contraente (“ll prezzo, sopra riportato, viene regolato per intero dal SI , che espressamente si accolla la Controparte_2
parte di prezzo della SIa , mediante compensazione delle Controparte_3
somme a lui dovute a titolo di mantenimento come evidenziate nella premessa del presente atto, nulla escluso;”) che non costituisce circostanza decisiva di un comune concertato intento fraudolento anche per la semplice considerazione che l'unico obbligazione sussisteva (non solo nei confronti di , come Controparte_3
insistentemente affermato ma) anche nei confronti di (nelle Controparte_2
premesse si legge che “il SI , non avendo ottemperato nemmeno Controparte_6
in parte a quanto previsto dalla predetta sentenza ha dichiarato, prima del presente atto, di essere debitore alla data del 30 aprile 2019 della somma di Euro 94.650,00
(novantaquattromilaseicentocinquanta virgola zero zero) oltre intressi maturati dal mese di ottobre 2003 e dunque per circa Euro 101.000,00 (centounomila virgola”) nei confronti del qui costituito ”) il quale, con l'assunzione del debito Controparte_2
altrui, ha inteso, evidentemente, dare una sistemazione definitiva dell'assetto complessivo dei rapporti debitori e creditori esistenti tra le parti, non senza in ultimo rilevare come il credito degli aventi diritto sia stato estinto mediante una prestazione diversa da quella dovuto e non mediante la compensazione di reciproci crediti di talchè l'istituto della compensazione, come supra illustrato, non è utilmente
10 spendibile come argomentazione a supporto della asserita illiceità dell'intera operazione.
Vero è che all'art. 14 del contratto si afferma che “Le parti come innanzi intervenute dichiarando di ben conoscersi reciprocamente danno atto di aver ricevuto copia e preso visione dell'informativa per trattamento dati personali ed esprimono il relativo consenso ex D.L. 196/2003 s.m.i..” ma tale conoscenza va rettamente intesa nel contesto negoziale in cui è stata resa (evidentemente ai soli fini del consenso alla riservatezza dei dati personale) senza per in alcun modo arguire, per il suo carattere equivoco (anche se il consenso appare essere stato chiesto dal notaio garanti ai fini della privacy), alcuna compartecipazione di ai paventati intenti Controparte_3
fraudolenti perseguiti da di talché l'affermazione secondo cui “i quali Controparte_6
hanno dichiarato di “ben conoscersi reciprocamente” à di per sé è un indicatore del fatto che i SIi e hanno voluto aiutare il sig. Controparte_3 Controparte_2
nello spogliarsi degli ultimi beni rimasti nel suo patrimonio” non Controparte_6
appare condivisibile).
Né la sperequazione del prezzo d'acquisto può assurgere ad elemento sintomatico del carattere fraudolento dell'atto e della sua conoscenza ad opera dei beneficiari state la stima di congruità eseguita dal CTU all'uopo nominato.
In conclusione, stante il mancato raggiungimento della prova della partecipazione fraudis del terzo, la domanda non è accoglibile.
Il carattere controverso della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda con compensazione integrale delle spese di lite
11 Torre Annunziata, 14 aprile 2025
12
Il giudice dott. Amleto Pisapia
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4161/2022 del ruolo generale dei procedimenti civili in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difesa Parte_1
dall'avv. Rocco di Torrepadula
attore
e
e nonchè , rappr. e difeso dagli avv.ti CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Vitiello e Jazzetti
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
quel cessionaria dei crediti in blocco da parte di Parte_1 Controparte_4
(già incorporante ), e creditore di per l'importo di Controparte_5 Controparte_6
€ 879mila (come da sentenza emessa da quest'ufficio in data 15 gennaio 2018 – rg
3099/2011 - ) per garanzie personali prestate sin dal lontano 2007, poi nel 2009 e
1 2010 in favore della società – dichiarata fallita nel 2012 Controparte_7
- per obbligazioni da quest'ultima contratte (c/c con apertura di credito aperto nel
2007, anticipo su fattura nel 2008 nonché finanziamento chirografario 51558338 risalente al 2010), impugna, oltre che con il rilievo di nullità, ex art. 2901 cc (ed in subordine con l'azione di simulazione ex art. 1414 cc) l'atto di disposizione compiuto dal debitore in data 29 maggio 2019, a mezzo del notaio (rep. 3209 e Per_1
racc.2304, avente ad oggetto la cessione di ½ dell'usufrutto e ½ della nuda proprietà in favore, rispettivamente, di (coniuge) e (figlio) Controparte_3 Controparte_2
dell'immobile, ubicato in Scafati alla via P. Vitiello n. 10, costituito tanto dall'appartamento (NCEU fg 25, part. 1029, sub 16) quanto dal box - garage (NCEU fg
25, part. 1029, sub 39) perché pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie, essendo il debitore privo di ogni residuo cespite patrimoniale, allegando, quale elemento comprovante la fondatezza dell'azione intrapresa, la conoscenza della situazione debitoria in capo sia a (per la garanzie prestata nel 2007) Controparte_6
che dei terzi – acquirenti stante lo stresso rapporto di parentela e coniugio di questi con il disponente, il prezzo pattuito (€ 100mila) asseritamente non corrispondente al valore venale del bene (senza, tuttavia, indicare quello congruo), nonchè le modalità di pagamento (mediante compensazione con contro – crediti vantati da
[...]
verso il disponente a titolo di mantenimento liquidate in € 800,00 – di cui € CP_2
650,00 destinati al figlio, - dalla sentenza di separazione emessa dal Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore in data 17 ottobre 2010), la rinuncia alla iscrizione ipotecaria (a tutela del credito del venditore). Si costituisce che Controparte_3
rileva il carattere solutorio dell'atto di compravendita atteso che e la Controparte_6
medesima hanno contratto matrimonio cessato, con la separazione personale nel
2010 (al 6 ottobre 2003 risale il provvedimento presidenziale di autorizzazione a vivere separatamente, con abbandono della casa coniugale in data 10 ottobre di quell'anno, con strascichi anche in sede penale) con obblighi di mantenimento a
2 carico di poi inadempiuti fino all'importo di € 35.557,70 (importo poi Controparte_6
asceso a ca € 100mila per effetto degli interessi maturati medio tempore, per cui
è stato condannato con decreto penale di condanna in data 11 aprile Controparte_6
2018 per i reati di cui agli artt. 388 e 570 cp), alla cui estinzione quest'ultimo ha provveduto destinando il trasferimento dei beni in oggetto (datio in solutum, ovvero finalità solutoria come indicata nelle premesse dell'atto) mediante “compensazione” del prezzo d'acquisto con contro – crediti (cfr clausola per cui “l'intero debito inerente al mancato versamento del mantenimento in favore del qui costituito Controparte_8
nulla escluso, può essere interamente compensato nel presente atto quale
[...]
modalità di pagamento del prezzo del presente contratto”), allegando, a sua volta, come circostanza comprovante la infondatezza dell'azione proposta, come i cespiti alienati fossero gravati da ipoteca giudiziale iscritta in favore del coniuge che avrebbe garantito una precedenza nella riscossione del credito all'attore (profilo oggettivo) nonché come risulta separata e non più convivente con il Controparte_3
disponente dal lontano 10 ottobre 2003 così come pure il affidato Controparte_2
alla madre in sede di separazione (sotto il profilo soggettivo della partecipatio fraudis)
.
In via istruttoria, con ordinanza emessa in data 14 settembre 2023 (reiettiva di ogni prova orale) veniva nominato l'ing. , quale CTU per la stima dell'immobile, Per_2
il quale, nel proprio elaborato, così concludeva ovvero che il valore venale dell'immobile, alla data del 29 Maggio 2019, fosse pari a € 103.500,00, ovvero sostanzialmente congruo rispetto al valore di mercato attribuito dalle parti in sede di compravendita.
All'udienza del 14 novembre 2024, il Tribunale si riserva per la decisione con termini di legge ex art, 190 cpc.
La domanda è infondata.
3 L'atto di disposizione compiuto dal debitore in data 29 maggio 2019 viene tacciato di nullità per motivo illecito comune ad entrambe le parti o per illiceità della causa ma è evidente che l'intento asseritamente perseguito dalle parti di sottrarre i beni alla garanzia generale dei creditori trova nell'azione revocatoria il proprio rimedio, su cui si concentrerà il presente scrutinio.
Esso costituisce fatto estintivo del debito maturato, a titolo di spese di mantenimento, da con il coniuge ed il figlio (si legge nelle premesse dell'atto che Controparte_6
“…che il costituito SI è titolare del diritto di proprietà pro quota Controparte_6
indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) sui beni infra descritti ed ha manifestato l'intenzione di alienare detti diritti per far fronte al pagamento dell'obbligazione pecuniaria sopra descritta”): esso costituisce, dunque, una datio in solutum di cui si sostiene la natura di atto solutorio (dovuto) come tale sottratto al rimedio esperito. Circa l'esimente della natura solutoria dell'atto dispositivo impugnato (datio in solutum finalizzato all'estinzione di un pregresso debito intercorrente fra le parti dell'atto) di cui all'art. 2901 cc (adempimento di debito scaduto), si rileva come l'attribuzione patrimoniale in luogo dell'adempimento di una obbligazione pecuniaria costituisce mezzo anomalo di pagamento che non gode dell'esenzione prevista per gli atti dovuti atteso che, come precisato da Cass. 26927/2017 e Cass. 12045/2010), si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico (i.e. mediante la dazione di una somma di danaro) e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum), in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento
è dovuto onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr, anche, di recente, Trib. Frosinone 6 maggio 2020, Trib. Rimini 15 aprile 2020).
4 Pertanto, l'atto è revocabile, almeno sotto questo profilo non senza rilevare come il debito da mantenimento non si è estinto per effetto di “compensazione” tra debiti reciproci (ovvero tra credito e contro – credito vantato dal debitore) bensì per effetto di una prestazione diversa da quella dovuta in cu si sostanzia la datio in solutum di cui costituisce l'effetto tipico senza in alcuno modo invocare la reciproca elisione diposizioni debitorie reciproche.
Circa l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione intentata, si osservi quanto segue.
Sussiste la posizione creditoria di quale cessionaria del credito Parte_1
maturato verso per cui nulla è stato eccepito. Controparte_6
Circa l'eventus damni, ovvero il pregiudizio alle ragioni creditoria, inconsistente appare l'argomento difensivo secondo cui l'esistenza di ipoteche iscritte sugli immobili aggrediti priverebbe l'attore di ogni interesse ad agire, atteso che costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione in termini di eventus damni dell'atto stesso considerato come, ai fini della prova del pregiudizio che l'atto dispositivo ha arrecato alle ragioni creditorie, è sufficiente un mero pericolo di danno che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o a comprometterne la fruttuosità, e tale situazione di pericolo va necessariamente commisurata ad un evento futuro di talché, non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione correlata al momento dell'atto dispositivo, ovvero alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale non è dato conoscere se e come in futuro inciderà ovvero, in altri termini, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. opera a tutela dell'effettività
5 della responsabilità patrimoniale del debitore senza produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso tali da richiederne la libertà e capienza (bensì la sola inefficacia dell'atto dispositivo e la successiva e futura azione esecutiva sullo stesso) per cui, dato che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude di per sé un pregiudizio per il creditore (sia chirografo, sia, altresì ipotecario di grado successivo) (cfr, ex plurimis,
Cass. 27 febbraio 2023 n. 5815, Cass. 10 giugno 2020 n. 11121 secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” (presupposto per
l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”).
Difetta, tuttavia, il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria.
E' noto che esso si sostanzia nella della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass. 11/3676,
Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass. 04/20813, Cass.
04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto
6 sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass. 07/1068, Cass,
07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti tra cui, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un vincolo tra le parti di natura parentale e/o coniugio e/o di amicizia o di altra natura (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327, Cass.
09/5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”, Cass. 08/13404 che cita, a titolo esemplificativo, la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene,
Cass. 08/11577, Cass. 07/3470, Cass. 07/1068, Cass. 06/9367 nonché Cass. 06/5105; nel merito, App. Genova 3 novembre 2020, nonché, tra i contributi più recenti ma significativi per completezza, Trib. Latina 7 settembre 2020 per cui “La prova della presenza della scientia fraudis si può raggiungere seguendo tre diverse direttrici: a) presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile
- esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; b) presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento
7 del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
c) presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.). In particolare, la prova della partecipatio fraudis del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento della azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici”, Trib. Spoleto 1 gennaio 2020 “In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato” e, meno recentemente, Trib. Bari 30 novembre 2018 “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici” nonché, ancora, Trib. Salerno 18 febbraio 2014 secondo cui “la prova di tali elementi può essere pacificamente fornita attraverso presunzioni che possono fondarsi su molteplici elementi quali, ad esempio, i rapporti di amicizia e parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, acquisto con un unico atto di una pluralità di beni”): prova presuntiva che può ritenersi raggiunta, come detto, soprattutto allorché tra i disponenti vi sia un rapporto di
8 parentela (il requisito soggetto - consilium fraudis - può ritenersi sussistente per effetto dello stretto vincolo di parentela che costituiscono fattore rilevante di valutazione ex Cass. 09//5359 secondo cui “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” e Cass.
08/25016).
Nel caso in esame, scontato il dolo generico in (stante la posteriorità Controparte_6
dell'atto contestato alla sentenza di condanna all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria), l'esistenza del rapporto coniugale e di parentela tra le parti può, effettivamente, far ritenere provata, per presunzioni, la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto in onchè (contro – parti Controparte_2 Controparte_3
negoziali).
Prova presuntiva che, tuttavia, può essere ribaltata, come nel caso in esame, trattandosi di presunzione iuris tantum.
Non può, infatti, tacersi come e sono stati Controparte_6 Controparte_3
autorizzati a vivere separatamente sin dal 2003 e separati dal 2010 con sentenza emessa in primo grado (al 2012 risale quella dell'appello), con affidamento del figlio alla madre: separazione che ha avuto anche ulteriori strascichi penali stante la querela presentata da per l'inadempimento agli obblighi di Controparte_3
mantenimento che ha condotto quest'ultimo alla condanna emessa nel 2018. Tutto comprovato da documentazione allegata agli atti attestante il deterioramento
(irreversibile) dei rapporti personali tra (ex) coniugi. Dunque, appare del tutto ragionevole e verosimile che, al 2019, all'epoca dell'atto contestato, tra CP_1
9 e fossero residuati unicamente rapporti patrimoniali CP_6 Controparte_3
ovvero il debito di mantenimento che il primo ha inteso estinguere con l'attribuzione della nuda proprietà e dell'usufrutto in capo ai sui creditori) e non rapporti personali tali da far ritenere in capo a questa (e, a fortiori, appena 19enne) del figlio (affidato alla madre) la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto.
Non consentono di superare la prova contraria le circostanze dedotte da parte attrice.
Non l'anomalia (apparente) dell'accollo del debito da parte di del Controparte_2
debito costituito dal corrispettivo dell'altro contraente (“ll prezzo, sopra riportato, viene regolato per intero dal SI , che espressamente si accolla la Controparte_2
parte di prezzo della SIa , mediante compensazione delle Controparte_3
somme a lui dovute a titolo di mantenimento come evidenziate nella premessa del presente atto, nulla escluso;”) che non costituisce circostanza decisiva di un comune concertato intento fraudolento anche per la semplice considerazione che l'unico obbligazione sussisteva (non solo nei confronti di , come Controparte_3
insistentemente affermato ma) anche nei confronti di (nelle Controparte_2
premesse si legge che “il SI , non avendo ottemperato nemmeno Controparte_6
in parte a quanto previsto dalla predetta sentenza ha dichiarato, prima del presente atto, di essere debitore alla data del 30 aprile 2019 della somma di Euro 94.650,00
(novantaquattromilaseicentocinquanta virgola zero zero) oltre intressi maturati dal mese di ottobre 2003 e dunque per circa Euro 101.000,00 (centounomila virgola”) nei confronti del qui costituito ”) il quale, con l'assunzione del debito Controparte_2
altrui, ha inteso, evidentemente, dare una sistemazione definitiva dell'assetto complessivo dei rapporti debitori e creditori esistenti tra le parti, non senza in ultimo rilevare come il credito degli aventi diritto sia stato estinto mediante una prestazione diversa da quella dovuto e non mediante la compensazione di reciproci crediti di talchè l'istituto della compensazione, come supra illustrato, non è utilmente
10 spendibile come argomentazione a supporto della asserita illiceità dell'intera operazione.
Vero è che all'art. 14 del contratto si afferma che “Le parti come innanzi intervenute dichiarando di ben conoscersi reciprocamente danno atto di aver ricevuto copia e preso visione dell'informativa per trattamento dati personali ed esprimono il relativo consenso ex D.L. 196/2003 s.m.i..” ma tale conoscenza va rettamente intesa nel contesto negoziale in cui è stata resa (evidentemente ai soli fini del consenso alla riservatezza dei dati personale) senza per in alcun modo arguire, per il suo carattere equivoco (anche se il consenso appare essere stato chiesto dal notaio garanti ai fini della privacy), alcuna compartecipazione di ai paventati intenti Controparte_3
fraudolenti perseguiti da di talché l'affermazione secondo cui “i quali Controparte_6
hanno dichiarato di “ben conoscersi reciprocamente” à di per sé è un indicatore del fatto che i SIi e hanno voluto aiutare il sig. Controparte_3 Controparte_2
nello spogliarsi degli ultimi beni rimasti nel suo patrimonio” non Controparte_6
appare condivisibile).
Né la sperequazione del prezzo d'acquisto può assurgere ad elemento sintomatico del carattere fraudolento dell'atto e della sua conoscenza ad opera dei beneficiari state la stima di congruità eseguita dal CTU all'uopo nominato.
In conclusione, stante il mancato raggiungimento della prova della partecipazione fraudis del terzo, la domanda non è accoglibile.
Il carattere controverso della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- rigetta la domanda con compensazione integrale delle spese di lite
11 Torre Annunziata, 14 aprile 2025
12
Il giudice dott. Amleto Pisapia