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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N. 9075/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca
Giudice
Dott. Valentina Di Peppe
Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'avv. Maria Lucia Secco e l'avv. Mariarita Nave presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Canosa di Puglia il 24.11.1949 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'avv. Alessandra Loveri presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Melzo in data 02.05.1976 (anno 1976, atto n.22, parte II, serie A) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 1976, atto n. 153, parte II, serie B);
□ separati consensualmente con sentenza n. 299/2025 del 13.11.2024 (passata in giudicato il
17.02.2025)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
in data 2.5.1976; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Melzo, Controparte_1
anno 1976 Serie A, Parte II, n. 22. II e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 153, parte II, Serie B, anno 1976
-ordinare al Comune di Melzo e al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. Il signor resterà a vivere nella casa coniugale sita in Melzo via Redipuglia n. 49 di Controparte_1
proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
allo stesso viene riconosciuto il godimento esclusivo della casa coniugale, con quanto l'arreda, così come parimenti viene allo stesso riconosciuto il godimento esclusivo del relativo box di pertinenza e del box di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, sito in
Melzo, via Vigne Streppe n. 9;
2. La signora continuerà a vivere presso il proprio padre a Melzo in via Cremona n. 2 ove Parte_1
risiede;
3. Il signor verserà alla signora , a titolo di assegno divorzile, l'importo Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 500,00, somma già prevista a titolo di assegno per il mantenimento, come concordato in sede di separazione, e che verrà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione anno 2025);
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4. I signori e resteranno comproprietari dell'immobile attualmente abitato dal signor CP_1 Pt_1 CP_1 con il box di pertinenza, parimenti resteranno comproprietari del box sito in Melzo, via Vigne Streppe
[...]
n. 9; le spese ordinarie relative agli immobili indicati saranno a carico del sig. mentre le spese CP_1
straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi i comproprietari;
pagina 2 di 3 5. I coniugi dichiarano infine di avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, fatta eccezione per gli accordi della separazione e del presente divorzio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melzo in data 02.05.1976 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 3 di 3
N. 9075/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca
Giudice
Dott. Valentina Di Peppe
Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'avv. Maria Lucia Secco e l'avv. Mariarita Nave presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Canosa di Puglia il 24.11.1949 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'avv. Alessandra Loveri presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Melzo in data 02.05.1976 (anno 1976, atto n.22, parte II, serie A) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 1976, atto n. 153, parte II, serie B);
□ separati consensualmente con sentenza n. 299/2025 del 13.11.2024 (passata in giudicato il
17.02.2025)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1
in data 2.5.1976; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Melzo, Controparte_1
anno 1976 Serie A, Parte II, n. 22. II e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 153, parte II, Serie B, anno 1976
-ordinare al Comune di Melzo e al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. Il signor resterà a vivere nella casa coniugale sita in Melzo via Redipuglia n. 49 di Controparte_1
proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
allo stesso viene riconosciuto il godimento esclusivo della casa coniugale, con quanto l'arreda, così come parimenti viene allo stesso riconosciuto il godimento esclusivo del relativo box di pertinenza e del box di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, sito in
Melzo, via Vigne Streppe n. 9;
2. La signora continuerà a vivere presso il proprio padre a Melzo in via Cremona n. 2 ove Parte_1
risiede;
3. Il signor verserà alla signora , a titolo di assegno divorzile, l'importo Controparte_1 Parte_1
mensile di euro 500,00, somma già prevista a titolo di assegno per il mantenimento, come concordato in sede di separazione, e che verrà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione anno 2025);
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4. I signori e resteranno comproprietari dell'immobile attualmente abitato dal signor CP_1 Pt_1 CP_1 con il box di pertinenza, parimenti resteranno comproprietari del box sito in Melzo, via Vigne Streppe
[...]
n. 9; le spese ordinarie relative agli immobili indicati saranno a carico del sig. mentre le spese CP_1
straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi i comproprietari;
pagina 2 di 3 5. I coniugi dichiarano infine di avere definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, fatta eccezione per gli accordi della separazione e del presente divorzio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melzo in data 02.05.1976 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 3 di 3