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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2
residenti entrambi a CR (BO), località Galeazza, in via Provane n. 1802/A, rappresentati e difesi, come da mandati su fogli separati allegati al presente atto, dall'avv. Claudia Tassinari (c.f.
– PEC ) del Foro di Ferrara ed C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, via Goito 11 ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto proposta con ricorso depositato il 13.1.2025; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente depositate e contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3 rilevato che dal matrimonio è nata , a [...], il [...]; Persona_1
rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio di rito civile a CR (BO) il 24.7.2018, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di CR al n. 15, Parte 1, anno 2018 (doc. 1); il regime patrimoniale prescelto dalla famiglia è quello della separazione dei beni;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che sulle spese legali si disporrà unitamente alla definizione del merito della causa;
che la causa va rimessa con separata ordinanza sul ruolo del giudice relatore, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1
dicembre 1970, n. 898, per la pronuncia di divorzio;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
11.10.1985, codice fiscale e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(BO) il 9.5.1996, unitisi in matrimonio con rito civile a CR (BO) il 24.7.2018 trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di CR al n. 15, Parte 1, anno 2018; ordina all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il signor continuerà ad Pt_1 abitare nell'immobile sito a CR (BO), località Galeazza, in via Provane n. 1802/A, di proprietà del padre, signor , ove la figlia manterrà la propria Controparte_1 Persona_1 residenza. La signora si è già trasferita all'indirizzo di Granarolo (BO), via Parte_2
Viadagola n. 150, c.a.p. 40057, in via provvisoria, e muterà la propria residenza non appena avrà trovato un alloggio in locazione;
2. la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre;
3. le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla sua educazione, alla formazione scolastica, agli sport ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Per ogni altra questione riguardante il figlia, entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati;
pagina 2 di 3 4. attualmente la figlia frequenta la scuola primaria, con orario continuato dal lunedì al venerdì; il padre lavora presso un ristorante di CR dal mercoledì alla domenica;
la madre lavora presso un'azienda di Bologna con orario flessibile e turni di lavoro decisi mensilmente dal datore di lavoro.
La figlia minore è accudita, oltre che dai genitori, dai nonni paterni che risiedono accanto alla casa di famiglia ed aiutano i genitori a tenere la figlia in caso di loro impedimento o assenza;
stante i turni di lavoro dei genitori, le parti stabiliscono che il padre possa restare con la figlia due giorni consecutivi individuati nel lunedì e martedì mentre la madre, non godendo di giorni di riposo predeterminati, potrà restare con la figlia due giorni consecutivi a settimana a seconda dei turni di lavoro che le verranno assegnati mensilmente e che si impegna a comunicare immediatamente al padre della minore al fine di organizzare le visite, nel rispetto prioritario degli impegni scolastici e di ogni altro impegno della figlia;
inoltre la madre potrà far visita alla figlia una sera durante la settimana, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, previo accordo con il padre;
i genitori potranno trascorrere due settimane consecutive con la figlia minore durante il periodo estivo, tenendo conto delle ferie di entrambi;
una settimana nel periodo delle vacanze natalizie da trascorrere, ad anni alterni, una volta il natale con il padre ed il capodanno con la madre e viceversa;
tre giorni durante le vacanze pasquali un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
5. la madre contribuirà al mantenimento della figlia minore con la corresponsione di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo sulle spese straordinarie in materia familiare sottoscritto il 9.8.2017 fra il Tribunale di Bologna e l'Ordine degli Avvocati di Bologna di cui i genitori hanno entrambi avuto copia;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dal padre;
6. le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto;
7. nulla tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti;
8. la causa è rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza;
9. spese all'esito del giudizio di merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2
residenti entrambi a CR (BO), località Galeazza, in via Provane n. 1802/A, rappresentati e difesi, come da mandati su fogli separati allegati al presente atto, dall'avv. Claudia Tassinari (c.f.
– PEC ) del Foro di Ferrara ed C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, via Goito 11 ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto proposta con ricorso depositato il 13.1.2025; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente depositate e contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3 rilevato che dal matrimonio è nata , a [...], il [...]; Persona_1
rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio di rito civile a CR (BO) il 24.7.2018, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di CR al n. 15, Parte 1, anno 2018 (doc. 1); il regime patrimoniale prescelto dalla famiglia è quello della separazione dei beni;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che sulle spese legali si disporrà unitamente alla definizione del merito della causa;
che la causa va rimessa con separata ordinanza sul ruolo del giudice relatore, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1
dicembre 1970, n. 898, per la pronuncia di divorzio;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
11.10.1985, codice fiscale e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(BO) il 9.5.1996, unitisi in matrimonio con rito civile a CR (BO) il 24.7.2018 trascritto nei Registri dello
Stato civile del Comune di CR al n. 15, Parte 1, anno 2018; ordina all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il signor continuerà ad Pt_1 abitare nell'immobile sito a CR (BO), località Galeazza, in via Provane n. 1802/A, di proprietà del padre, signor , ove la figlia manterrà la propria Controparte_1 Persona_1 residenza. La signora si è già trasferita all'indirizzo di Granarolo (BO), via Parte_2
Viadagola n. 150, c.a.p. 40057, in via provvisoria, e muterà la propria residenza non appena avrà trovato un alloggio in locazione;
2. la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre;
3. le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla sua educazione, alla formazione scolastica, agli sport ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Per ogni altra questione riguardante il figlia, entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati;
pagina 2 di 3 4. attualmente la figlia frequenta la scuola primaria, con orario continuato dal lunedì al venerdì; il padre lavora presso un ristorante di CR dal mercoledì alla domenica;
la madre lavora presso un'azienda di Bologna con orario flessibile e turni di lavoro decisi mensilmente dal datore di lavoro.
La figlia minore è accudita, oltre che dai genitori, dai nonni paterni che risiedono accanto alla casa di famiglia ed aiutano i genitori a tenere la figlia in caso di loro impedimento o assenza;
stante i turni di lavoro dei genitori, le parti stabiliscono che il padre possa restare con la figlia due giorni consecutivi individuati nel lunedì e martedì mentre la madre, non godendo di giorni di riposo predeterminati, potrà restare con la figlia due giorni consecutivi a settimana a seconda dei turni di lavoro che le verranno assegnati mensilmente e che si impegna a comunicare immediatamente al padre della minore al fine di organizzare le visite, nel rispetto prioritario degli impegni scolastici e di ogni altro impegno della figlia;
inoltre la madre potrà far visita alla figlia una sera durante la settimana, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, previo accordo con il padre;
i genitori potranno trascorrere due settimane consecutive con la figlia minore durante il periodo estivo, tenendo conto delle ferie di entrambi;
una settimana nel periodo delle vacanze natalizie da trascorrere, ad anni alterni, una volta il natale con il padre ed il capodanno con la madre e viceversa;
tre giorni durante le vacanze pasquali un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
5. la madre contribuirà al mantenimento della figlia minore con la corresponsione di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo sulle spese straordinarie in materia familiare sottoscritto il 9.8.2017 fra il Tribunale di Bologna e l'Ordine degli Avvocati di Bologna di cui i genitori hanno entrambi avuto copia;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dal padre;
6. le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto;
7. nulla tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti;
8. la causa è rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza;
9. spese all'esito del giudizio di merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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