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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2813/2019 R.G., avente ad oggetto “privacy – risarcimento danni” e vertente tra
, (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. M. De Guido presso il cui Parte_1 C.F._1 studio a Mesagne in via Accademia Affumicati n. 4 è elettivamente domiciliata;
attrice
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 M. Quarato ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in alla via De Leo n. 3; CP_1
convenuta
*******
Fatto e diritto Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio la di Pt_1 CP_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenere il risarcimento dei danni nella misura di € 26.000,00 patiti a causa dell'illecito trattamento dei dati inerenti la sua sfera personale. A sostegno delle proprie ragioni ha assunto l'esponente che, a partire dal settembre del 2012, in dispregio di ogni principio normativo posto a tutela dei diritti fondamentali di dignità e riservatezza, la Controparte_1 ha pubblicato sul portale online dei servizi per i cittadini (portale presente sul sito web della Controparte_1 ed accessibile a chiunque), senza alcuna previa modifica o censura, una serie di determinazioni dirigenziali riguardanti la IG.ra e contenenti dati ed informazioni personali a lei riferiti. Detti atti sono rimasti Parte_1 visibili ed accessibili a tutti, per diversi anni, nonostante le numerose richieste bonarie di rimozione/censura degli elementi identificativi avanzate dalla odierna attrice e nonostante il sollecitato intervento del Garante della
Protezione dei Dati Personali..
Pertanto, ritenendo di aver subito un danno per la illegittima diffusione dei dati personali e la violazione del diritto alla privacy a norma degli artt. 2043 e 2050 c.c., nonché ai sensi della legge sulla privacy ed agli effetti dell'art. 18 della Legge n° 675 del 31.12.1996 ed art. 15 del D. Lgs. n° 196 del 30.06.2003, l'attrice instava per il risarcimento dei relativi danni.
Si è costituita la che ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Giudice adito rientrando la materia oggetto del presente giudizio nella competenza esclusiva del Garante della privacy;
sempre in via preliminare, verificare e dichiarare la pregiudizialità della questione relativa all'accertamento dell'illecito trattamento dei dati personali e quindi sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c in attesa che si concluda il giudizio R.G.n. 4644/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Brindisi, sezione esecuzioni mobiliari;
In estremo subordine e sempre in via preliminare, accertare la mancata integrazione del contraddittorio verso il Garante della privacy e ordinare la sua integrazione a cure e spese di parte attrice;
Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e/o negoziazione assistita nei confronti della Sempre in via Controparte_1 preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento rispetto ai fatti di causa;
Nella denegata ipotesi in cui sia consentito l'esame nel merito della controversia, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2697 c.c. e per l'effetto rigettare le domande attoree perché insufficienti a dimostrare il fatto;
Accertare e dichiarare l'esistenza delle circostanze di cui agli artt. 19 comma 3 e 24 del D.lgs del 30 Giugno 2003, n. 196; Nella denegata ipotesi in cui non sia accertata la presenza delle circostanze di cui agli artt. 19 comma 3 e 24 del D.lgs del 30 Giugno 2003, n. 196, accertare e dichiarare l'insufficienza della prova del danno e l'interruzione del nesso di causalità; In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla a parte attrice rispetto alle circostanze dedotte in atti;
In subordine, nella denegata ipotesi di Controparte_1 accertamento di alcuna responsabilità in capo alla verificare e statuire sulla quantificazione Controparte_1 in base al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. tenuto conto della serietà del danno;
che, ai sensi dell'art. 208 comma
2 c.p.c., il G.U. revochi, come richiesto con istanza del 14.01.2021, il provvedimento del 7 ottobre 2020 con il quale ha rigettato le prove testimoniali e documentali richieste dalla Provincia di accertando CP_1 l'indispensabilità dei testi e delle istruttorie documentali di cui trattasi ai fini del corretto accertamento delle fattispecie di responsabilità e del rispetto della parità del contraddittorio tra le parti in causa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, incluse spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oneri previdenziali nella misura prevista a titolo di Fondo CPDEL/Pers. La causa, è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti, l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio. All'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa che, all'esito, è stata riservata per la decisione. Preliminarmente va censurata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta in quanto il presente giudizio è stato correttamente introdotto con il rito ordinario i sensi del primo comma dell'art.152 del codice della Privacy:” tutte le controversie che riguardano le materie oggetto di ricorsi giurisdizionali di cui agli artt. 78 e 79 del regolamento e quelli comunque riguardanti l'apliczi9one della normativa in materia di protezione di dati personali nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art 82 del medesimo regolamento sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria ( comma così sostituito dall'art 13 comma 1 lett. H) d. lgs 10.08.2018. n. 101. Inoltre, in ordine alla richiesta, da parte della convenuta, di revoca del provvedimento reso in data
16.5.2022 , nulla è da integrare in merito al disposto di cui alla predetta ordinanza, trovando definitiva conferma, atteso che la parte non ha prodotto elementi nuovi di cognizione tale da doverne modificare ogni precedente statuizione. Nel merito si osserva che “In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, ed in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. l'art.2 Cost, nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta, certamente, valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del
Anzitutto, tale fattispecie si inquadra nella complessa materia della risarcibilità del danno, con particolare riferimento alla violazione ed alla tutela dei diritti sul trattamento dei dati personali, in quel processo ermeneutico delle soluzioni innovative apportate dalla specifica normativa, cui occorre dare risposta previo esame dei relativi elementi di fatto.
Alla luce degli esiti processuali risulta definitivamente accertato, che a partire dal settembre del 2012, in violazione di ogni principio normativo posto a tutela dei diritti fondamentali di dignità e riservatezza, è stata pubblicata sul portale online dei servizi per i cittadini (portale presente sul sito web della Provincia di ed CP_1 accessibile a chiunque), senza alcuna previa modifica o censura, una serie di determinazioni dirigenziali riguardanti la IG.ra e contenenti dati ed informazioni personali a lei riferiti. Parte_1
La prima delle suddette determinazioni, n. 1031 del 13.06.2012, presentava in oggetto la dicitura “IG.ra P.R.-Matr.659-nata nel 1957-Pignoramento”. Da una semplice lettura dell'oggetto si comprendeva facilmente a chi si facesse riferimento, tanto è vero che la IG.ra veniva informata da diversi colleghi circa Parte_1 l'esistenza, sul portale web del sito della , della determinazione in oggetto a lei riferita. Ciò in quanto, CP_1 oltre alle iniziali di nome e cognome dell'odierna attrice, vi erano indicati anche il numero di matricola della stessa e l'anno di nascita. Nel corpo della determinazione vi erano altre informazioni strettamente personali e riservate: tra queste, il riferimento ad un diritto di credito dell'ammontare di “€ 32.000 oltre interessi fino al soddisfo e spese”, vantato dal contro nata nel 1957, dipendente di ruolo con contratto Parte_2 Controparte_2 di lavoro a tempo pieno ed indeterminato”, azionato con “Atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione del Tribunale di del 10/05/2002” ed in base al quale, con provvedimento del “19.6.2002… il CP_1 Giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente la somma complessiva di € 28.160,31 oltre interessi sulla sorte capitale all'8% dal 9.5.2001 ed ha ordinato al terzo pignorato di pagare in favore del creditore la somma complessiva di € 28.160,31 sino all'estinzione dell'intero credito”. Inoltre, si apprendeva dell'esistenza di un altro e precedente pignoramento presso terzi gravante sullo stipendio della IG.ra (del quale, allo stesso modo, venivano indicati il soggetto pignorante Parte_1
“Banca Intesa S.p.A.” e la data “15.03.2001” del provvedimento di assegnazione somme “del G.E. del Tribunale di Brindisi”) e di altre due ritenute fisse gravanti sullo stipendio dell'odierna attrice, delle quali si indicavano il beneficiario (per entrambe “Prestitalia S.p.A.”), ed i rispettivi importi (“€ 150,00” ed “€ 130,00”). Alla predetta determinazione, poi, ne faceva seguito un'altra, la n. 1645 del 18.09.2012 , avente ad oggetto
“Dipendente P.R. (matr. 659) nata nel 1957. Ridefinizione trattenuta per pignoramento”. Allo stesso modo, in quest'ultima determinazione, mantenuta anch'essa in pubblicazione per più di un anno sul portale dei servizi presente nel sito web della si faceva riferimento all'atto di Controparte_1 pignoramento presso terzi effettuato dalla banca ed al provvedimento di Parte_2 assegnazione somme emesso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi. Veniva espressamente richiamata, inoltre, la precedente determinazione n. 1031 del 13.06.2012.
Poi, faceva seguito, in data 08.04.2013, una terza determinazione, la n. 317 , avente ad oggetto la
“dipendente P.R. (matr.659). Ridefinizione somma totale da pignoramento”. Quest'ultima, oltre a contenere, ancora una volta, i dati identificativi dell'odierna attrice, richiamava espressamente le precedenti determinazioni nn. 1031 e 1645 e restava in pubblicazione sul portale online dei servizi della per diversi Controparte_1 mesi.
Ed ancora, trascorsi solo pochi giorni dalla terza determinazione, ed esattamente in data 22.04.2013, la Provincia di adottava e pubblicava l'ennesima determinazione, rubricata al n. 390, riguardante la IG.ra CP_1 (allegato 8). Parte_1
Con tale atto, pubblicamente diffuso attraverso inserzione sul sito internet della di si CP_1 CP_1 rendevano note ulteriori informazioni riservate relative all'odierna attrice, identificabile attraverso le iniziali ed il numero di matricola indicati sia in oggetto che nel corpo della determinazione. Tra queste informazioni si fa riferimento ad un altro “atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione del Tribunale di Brindisi del 14-3-2013, per il pignoramento promosso da Findomestic Banca S.p.A.
contro
P.R. – matricola 659-dipendente di ruolo con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato”; del menzionato atto di pignoramento, inoltre, veniva espressamente indicato l'importo (“€ 24.629,00 e successive occorrende”). In data 17.07.2013, infine, veniva adottata e resa nota tramite pubblicazione online la determinazione n. 677 , avente ad oggetto la “riformulazione graduatoria finale per i passaggi nella posizione D3, con riferimento alla progressione economica per l'anno 2010”. Con quest'ultima determinazione la dopo aver dato atto dell'accoglimento, da parte Controparte_1 del Giudice del Lavoro, del ricorso presentato dalla IG.ra (della quale, stavolta, veniva Parte_1 addirittura indicata la doppia iniziale del cognome “P.D.R” oltreché il solito numero di matricola) avverso la errata graduatoria scaturente dalla selezione pubblica per progressione economica orizzontale, procedeva all'annullamento parziale della graduatoria, rivalutava il punteggio assegnato all'odierna attrice e, per l'effetto, collocava al primo posto la IG.ra Parte_1
Nonostante ciò, senza alcun ragionevole motivo, nella stessa determinazione, anziché procedere ad una semplice rideterminazione della progressione economica da assegnare alla vincitrice della selezione pubblica, la
Provincia inseriva un riferimento a “pignoramenti in corso, di cui uno in fase cautelare, ai sensi e per glieffetti di cui all'art. 546 c.p.c.” riguardanti la IG.ra e, pertanto, l'ente si riservava di disporre delle Parte_1 somme dovute all'odierna attrice con successivo provvedimento. Anche in tale occasione, dunque, la Provincia di rendeva noto al pubblico informazioni personali CP_1 della IG.ra relative alla sua posizione debitoria, senza che ve ne fosse alcuna necessità Parte_1
(significativo, a tal proposito, è il contenuto del provvedimento adottato dal Garante in data 07.02.2008 e pubblicato in G.U. n. 47 del 25.02.2008, finalizzato ad intensificare le forme ed i modi di tutela dei dati personali qualora il trattamento avvenga in ambito di procedimenti di espropriazione forzata). Ciò posto, l'attrice stressata dal comportamento della in data 23.07.2013 con Controparte_1 raccomandata prot. n. 49665, chiedeva al Dirigente pro tempore titolare del trattamento dei dati personali dell'Ente (Dott.ssa ) “di adottare le misure e i provvedimenti necessari ed opportuni per rendere Persona_1 il trattamento conforme alle disposizioni vigenti”. La suddetta Dirigente, con nota prot. n. 50552 del 26.07.2013, eccepiva un netto rifiuto ad intervenire sulle determinazioni ormai diffuse ai più sul sito web dell'Ente in quanto le stesse, a suo dire, non rappresentavano alcuna violazione del diritto alla riservatezza dell'istante. Ed infatti, a riguardo, la non assumeva alcun CP_1 accorgimento tra quelli richiesti dalla IG.ra e si limitava soltanto ad eliminare dalla Parte_1 determinazione n. 390 del 22.04.2013 esclusivamente i dati identificativi della dipendente, lasciando tuttavia inalterate e leggibili le altre informazioni relative alla procedura esecutiva e senza intervenire in alcun modo sulle restanti determinazioni. L' attrice, in data 10.12.2013, presentava reclamo ex art. 142 e ss. del D. Lgs. 3 giugno 2003, n. 196 al Garante per la Protezione dei Dati Personali, lamentando la violazione dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dettati dalla disciplina in materia di protezione della privacy e chiedendo all'adita Autorità Amministrativa Indipendente di adottare tutte le misure opportune e necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni allora vigenti. Ed invero, con la nota prot. u. 0011994 del 26.04.2016, il Garante, a pag. 3, affermava: “preso atto che le determinazioni reperibili online risultano adottate in tempi diversi e, alcune di esse, in epoche risalenti, si fa inoltre presente che, con specifico riguardo al profilo dell'arco temporale di pubblicazione dell'atto e della relativa disponibilità in internet, è stato chiarito dal Garante che ove le disposizioni di settore fissano un termine per la pubblicazione (nel caso di specie, art. 124, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la pubblicazione di deliberazioni sull'albo pretorio degli enti locali per quindici giorni consecutivi) la permanenza online dei dati personali oltre il termine normativamente previsto integra un trattamento illecito dei dati (art. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3 del Codice)”. Ed invero, occorre preliminarmente prendere in dovuta considerazione i principi regolatori della materia, al fine di verificare se, nella ipotesi per cui è causa, può trovare applicazione la disciplina del risarcimento del danno in relazione alla regolamentazione sulla privacy. L'attrice rileva che la propria domanda trova fondamento sulla normativa che disciplina la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali di cui alla legge n. 675/1996, in vigore sino al 01.01.2004, nonchè al successivo decreto legislativo n° 196 del 30.06.2003, più comunemente definito come la Legge sulla privacy, e, in particolare, sulla violazione di cui all'art. 9, 11 e 18, cui consegue, ipso facto, la produzione dell'evento lesivo. Orbene, osserva questo decidente che, contestualmente alla applicabilità della citata legge, quale disciplina specifica, la fattispecie in esame non può sottrarsi alla sua assoggettabilità ai principi generali, informatori e metodologici, incidenti nella materia, non solo in merito al riconoscimento e alla tutela dei diritti inviolabili così come sanciti dalla legge costituzionale ma anche in materia di danno sia sotto il profilo della responsabilità che della risarcibilità. Anzitutto, già la legge n° 675 del 1996, abrogata all'art. 1 stabiliva di voler garantire che il “trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale”, espressione che trova la sua definitiva conferma nell'art. 2 del nuovo codice sulla privacy (Decreto Legislativo del 30.06.2003 n° 196), dopo avere solennemente dichiarato che “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” (art. 1). Dall'esame dei principi espressi da tali norme diventa inevitabile rilevare che il legislatore non mirava esclusivamente al riconoscimento e alla tutela del diritto alla riservatezza, ma, più in generale, dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, di alcuni diritti della personalità lesi dal trattamento illecito dei dati personali.
Tale disciplina risponde perfettamente alla necessità di voler tutelare i diritti inviolabili della persona, di cui al già richiamato art. 2 Cost., al cui interno sono stati individuati dalla giurisprudenza i diritti più propriamente definiti della “personalità morale”, tra cui vengono annoverati quelli alla riservatezza, all'onore, all'identità personale e all'immagine. Orbene, rileva questo giudicante che il richiamo di tali principi è di essenziale importanza nel quadro di un corretto inquadramento delle possibili tipologie di danno da trattamento dei dati personali incidenti sul piano della responsabilità civile: tipologie, invero, che non risultano tipizzate dal legislatore e che, quindi, vanno individuate attraverso un processo di interpretazione che non può non passare, anzitutto, attraverso una corretta impostazione dei rapporti tra normativa speciale e disposizioni codicistiche di ordinaria applicazione.
In particolare, occorre fare riferimento alla disciplina applicabile in materia di fatti illeciti, come, peraltro, implicitamente e/o esplicitamente richiamati dalla citata normativa speciale e, comunque, necessariamente utile alla soluzione della vertenza in esame. Ed in particolare: l'art. 2043 c.c. Ed infatti, non può sottacersi la genericità dei principi come stabiliti dalla legge speciale, tanto da dover richiamare l'art. 2043 c.c., ossia la norma che, nella sistematica del codice, rappresenta il principale riferimento della responsabilità aquiliana.
Ai meri fini ermeneutici può ritenersi che la normativa del trattamento dei dati personali rispetto a quella codicistica non incide sulla natura del bene tutelato, bensì sulle regole che devono essere rispettate per non incorrere in ipotesi di lesione di interessi legittimi altrui.
Più propriamente, tale rapporto normativo va regolato nel senso che la legge speciale abbia inteso sottrarre la materia dall'ambito di operatività del concetto generico di ingiustizia ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed inoltre abbia voluto limitare i criteri, sia interpretativi che operativi, applicabili nel rispetto del generale principio che la norma speciale rappresenta uno strumento di tutela degli interessi individuali in quanto incidenti su diritti fondamentali della persona e della personalità: diritti – forse - volutamente in essa non meglio definiti. E proprio al fine di meglio definire l'ambito di applicazione della norma speciale in materia, occorre esaminare l'art. 2059 c.c. per la sua operatività, in materia di danno alla persona, sotto il profilo del danno non patrimoniale, alla luce di insegnamenti della S.C.
Il riferimento va alle cinque sentenze della Suprema Corte di Cassazione , del maggio 2003 n.ri 7281-7282-
7283 del 12.05.2003 e n.ri 8827- 8828 del 31.12.2003) e la Corte Costituzionale (con la decisione n. 233/2003) che hanno ampliato i casi di risarcimento dei danni non patrimoniali attraverso una interpretazione più aderente alla Costituzione. In particolare, la sentenza n° 8828 ridefinisce il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei casi non previsti dalla legge e, cioè, diversi dal fatto reato ex art. 185 c.p. e delle altre ipotesi di danno morale risarcibile, in ragione del fatto che tali casi trovano espresso riferimento normativo di livello più alto nel sopra richiamato art. 2 della
Costituzione. Sta di fatto che, in virtù della lettura costituzionalmente orientata della predetta norma, ciò che rileva ai fini della ammissione al risarcimento è l'ingiusta lesioni di interessi o di valori inerenti alla persona umana, dai quali consegue un pregiudizio, ove e quand'anche, non suscettivo di valutazione economica.
Alla luce dei detti principi è indubbio che la legislazione speciale in materia di trattamento dei dati personali realizza una significativa estensione della risarcibilità del danno non patrimoniale, peraltro, riconosciuto dal 2° comma dell'art. 15 del decreto n° 196/2003. Ciò posto, però, resta da analizzare i termini di applicazione dell'art. 2050 c.c. in ordine all'onere probatorio in relazione al danno non patrimoniale, una norma, peraltro, imposta dal rinvio operato dall'art. 18 della legge 675/1996 e dal citato art. 15 del decreto 196/2003.
Invero, occorre comprendere se il danno non patrimoniale nel caso di trattamento illecito dei dati personali sia risarcibile indipendentemente dalla concreta lesione dell'interesse o, al contrario, è necessaria la reale presenza del pregiudizio lamentato dall'istante. L'art. 18 della legge 675 del 1996, al fine di liberare il danneggiato dall'onere probatorio, rinviava genericamente all'art. 2050 c.c., così creando una presunzione di responsabilità a carico del danneggiante, superabile però con la prova liberatoria, mentre l'art. 15 del nuovo codice rinvia all'art. 2050 c.c. soltanto nel primo comma, che disciplina la risarcibilità del danno inteso in termini generici. Ritiene questo giudicante che il riferimento all'art. 2050 c.c. ha una valenza generale e, quindi, trova la sua applicazione anche nell'ipotesi del danno non patrimoniale, sia in virtù dei principi di legittimità sopra richiamati, sia in ragione della conseguente, grave, sottrazione di tanti casi concreti alla legge specifica, ove semplicemente si consideri che la maggior parte delle violazioni della privacy ha natura esclusivamente non patrimoniale. Pertanto, in definitiva va assunto che la disciplina sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) tutela i diritti fondamentali della persona e della personalità (art. 2 cost.), la cui lesione determina un atto illecito con conseguente responsabilità civile del pregiudizio subito (art. 2043 c.c.) e quindi della risarcibilità del danno anche di natura non patrimoniale (art. 2059 c.c.); per il regime delle presunzioni, l'autore del trattamento può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non è a lui imputabile (art. 2050 c.c.): tanto a conclusione della disamina sotto il profilo normativo ai fini dell'esame del merito. Preso, quindi, atto della preliminare interpretazione della disciplina, generale e speciale, riferibile nei casi di specie, occorre valutarne la sua applicabilità a quello per cui è giudizio, previo esame in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie.
La parte convenuta contesta la mancata identificazione del danno da parte della richiedente, la quale avrebbe dovuto specificarne il tipo consequenziale ai fatti da lei lamentati in quanto “la violazione di un dovere non comporta automaticamente un danno e ciò che la legge dichiara risarcibile è il danno derivatone, non la violazione di una norma di legge”. Ebbene, tutta la documentazione prodotta (ivi inclusa quella depositata dalla resistente su ordine del
Giudice Istruttore), le dichiarazioni dei testimoni escussi e la consulenza medico-legale disposta d'ufficio (peraltro su impulso della stessa Provincia resistente) evidenziano con inoppugnabile certezza che la
[...] ha tenuto una condotta illecita. CP_1 Ricondotta così la fattispecie risarcitoria a quello di danno, occorre procedere, anzitutto, all'accertamento della illiceità del trattamento operato dalla nei riguardi dell'attrice : accertamento, invero, che – con CP_1 riferimento alla citata disciplina specifica sulla - non sembra essere regolato nella normativa del 1996, prima, né nel codice del 2003, dopo, in quanto dalla loro disamina appare particolarmente prevalente il rilievo della verifica circa la concreta violazione della norma di legge da parte di chi effettua il trattamento dei dati, risultando, invece, carente di più precise indicazioni circa il soggetto responsabile, il nesso di causalità fra fatto ed evento, i criteri di qualificazione e di quantificazione del danno, così demandando agli operatori del diritto il potere di individuare e valutare nei singoli casi la concreta ricorrenza dei relativi elementi di responsabilità.
Orbene, rileva questo giudicante che, nella fattispecie in esame, tali accertamenti non sono particolarmente rilevanti in ragione del tipo di lesione come sopra qualificata, costituente pregiudizio all'immagine, intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati, e discredito personale, più propriamente al suo onore e prestigio: fattispecie che vanno riconosciuti, tout court, lesivi di diritti fondamentali della persona, sulla base del fatto che sono apportatrici di un danno in re ipsa. Inoltre, la verifica del comportamento illecito da parte della convenuta sembra superata dall'applicazione dell'art. 2050 c.c., come richiamato, ora, dall'art. 15 del decreto 196/2003, in quanto la prova della colpa è raggiunta grazie ad una presunzione legale, non avendo la convenuta fornito la relativa prova liberatoria. “il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, che può essere assolutamente incolpevole, ma alle modalità di causazione del danno (cfr. Cass. 20.05.1998 n° 5031).
Rileva questo decidente che, secondo la Suprema Corte, con la locuzione si intende che, provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o perdita del relativo valore. In altri termini, non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e consequenziale perdita o diminuzione, ma si assume solo che provata la prima risulta provata pure la seconda (Cass. 10.05.2001 n. 6507). In ogni caso “il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato, come osserva la Corte Costituzionale n° 372/1994, sia pure in tema di danno biologico” (Cass. 10.05.2001 n° 6507). Ciò posto, è sufficiente la semplice violazione di una norma di legge sulla illiceità del trattamento per determinare automaticamente l'obbligazione risarcitoria. Osserva sul punto questo giudicante che la maggior parte dei danni causati dall'illecito trattamento dei dati personali ha natura non patrimoniale, come nella fattispecie in esame, infatti i. diritti fondamentali della persona sono stati, evidentemente lesi attraverso la condotta illecita della , che ha diffuso, senza che ve ne fosse CP_1 alcuna necessità o giustificazione, informazioni attinenti ad aspetti particolarmente delicati della sfera privata e familiare della dipendente (individuata attraverso le iniziali, il numero di matricola e l'anno di nascita), divulgando dati e notizie relative alla di lei esposizione debitoria nei confronti di vari istituti di credito.
Assolutamente ultronei, poi, sono i dettagli, indicati nelle determinazioni contestate, afferenti a detti debiti, dei quali erano esplicitati i nomi dei diversi creditori, l'importo, le tempistiche di rientro, i dati dei vari pignoramenti e delle relative procedure esecutive a carico della dipendente. Tutto ciò, come dimostrato, ha provocato enormi e gravi sofferenze nella odierna ricorrente, mortificata dalla diffusione di quelle notizie e stressata da un ambiente di lavoro palesemente ostile, tanto da provocare un accertato “marcato disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso” oltre che “cardiopalmo, episodi ricorrenti di rialzo pressorio, astenia, apatia, ansia libera, facile irritabilità, insonnia”. Tale pregiudizio è oggetto di protezione da parte della legge, e le cui conseguenze possono avere incidenza in termini di danno. Tuttavia, nel caso specifico, la parte danneggiata ha dimostrato, la sussistenza del pregiudizio e che il danno si sia realizzato e dipenda dall'attività di trattamento dei dati, a mezzo delle prove testimoniali e riscontri di natura tecnica. In particolare la teste , figlia della IG.ra , la quale – oltre ad aver confermato che Testimone_1 Parte_1 le determine, per diversi anni, sono rimaste reperibili tramite ricerca libera sul web nonostante le richieste bonarie ed i solleciti di intervento rivolti dalla madre alla Provincia di – ha dettagliatamente spiegato che l'illegittima ed CP_1 indiscriminata diffusione pubblica dei dati e delle informazioni personali della ricorrente ha rappresentato per quest'ultima un “tormento”, “una specie di persecuzione”, tanto che ella “stava male, ne soffriva, aveva dei momenti di malumore;
è sempre stata estroversa, ma ha iniziato a fare meno cose, a parlare meno. C'erano momenti in cui non le si poteva parlare;
voleva stare da sola, non faceva più sport”. Inoltre, ha spiegato che in conseguenza della condotta illecita della Provincia la IG.ra che mai prima di allora aveva sofferto di disturbi psichici e Parte_1 fisici simili a quelli ingenerati dai fatti di causa, è stata vittima di “episodi di tachicardia, sudore freddo, allarmismo anche per le piccole cose che potevano accadere”, “insonnia”, “era diventata ipersensibile”. Dalle dichiarazioni della
, inoltre, è emerso che le sofferenze della madre sono state parzialmente alleviate solo dai farmaci assunti dalla Tes_1 ricorrente su prescrizione degli specialisti cui ella si era rivolta e che, comunque, la IG.ra , come detto, Parte_1 dopo oltre 37 anni di servizio, pur di non continuare a prestare lavoro presso la Provincia di ha preferito CP_1 essere collocata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, pur dovendo andare incontro a tanti disagi dovuti al pendolarismo quotidiano da (ove vive e risiede) al capoluogo. CP_1
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste (ex praticante legale, prima, e sostituto Testimone_2 processuale, poi, presso la il quale ha confermato che le determinazioni dirigenziali riguardanti Controparte_1 la IG.ra erano state illo tempore pubblicate sul sito web della di accessibile a Parte_1 CP_1 CP_1 chiunque, che a causa delle iniziali complete (comprensive del doppio cognome della ricorrente) e del numero di matricola era chiara la riconducibilità delle determinazioni stesse alla IG.ra e che dette Parte_1 determinazioni erano rimaste pubblicate sul sito internet dell'Ente per diverso tempo nonostante il disappunto e le lamentele della odierna ricorrente, la quale aveva anche tentato di risolvere l'impasse rivolgendosi ad altri dirigenti nonché al Direttore Generale della Controparte_1
In questa prospettiva, si devono condividere le risultanze della consulenza medica in quanto fondate su un completo esame anamnestico ed una corretta elaborazione dei dati medico- legali cui questo decidente trova significativi e definitivi elementi di cognizione che costituiscono il risultato di approfondite e competenti indagini medico-legali tali da assumere idonea valenza probatoria, anche per effetto della carenza di elementi diversi o contrari di valutazione, in tal modo superando i risultati degli accertamenti eseguiti dai CTP per conto delle parti, per cui non occorre procedere ad una analisi dettagliata delle controdeduzioni in questione, perché le consulenze di parte, nel processo civile, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzo di prova, bensì semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico.
Ed invero, il consulente officiato ha accertato, sulla scorta della documentazione medica esibita e dopo aver preso visione di tutto quanto contenuto nei fascicoli che:”…la signora , attualmente di anni 66, è Parte_1 risultata affetta da “Sfumati esiti di Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso” in relazione a documentata violazione della Privacy, così come contestato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali all'Amministrazione Provinciale di con nota del 2/10/2016 in cui era contemplata la relativa ammenda. CP_1 Il DB biologico permanente risulta essere quantificabile nella misura dell'1%.Si ritiene di poter definire un periodo di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE al 50% per circa 180 giorni e di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE al 25% per circa 180 giorni, non risultando che l'Attrice si sia mai completamente astenuta dalla sua attività lavorativa….”.
Si ritiene opportuno applicare, al caso di specie, ai fini della valutazione del danno individuato dal CTU, i criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2011 dal momento che sempre la Suprema Corte, III sez., con la recente sentenza n. 12408 del 7.6.2011, ha precisato che “i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, costituiscono d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantite la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”.
Queste tabelle individuano il nuovo valore del c.d. “punto” muovendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (connesso alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”di una percentuale ponderata (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%), e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione. Risulta, inoltre, provata, nella specie anche l'ulteriore figura descrittiva del danno non patrimoniale, individuata dalle Sezioni Unite della Cassazione del 2008, nel danno morale.
Orbene con questa pronuncia la Cassazione ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la “ formula danno morale” non individua una sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
Superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transuente, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile. Nella fattispecie concreta, il giudicante, sulla base delle allegazioni, ritiene, pertanto, che la “voce” del danno morale intesa come“sofferenza psichica” debba essere adeguatamente risarcita, in considerazione del danno subito dall'attrice . Applicando le predette tabelle, nella specie, tenuto doverosamente conto che è stata riconosciuta all'attrice una percentuale invalidante del 1% , l'ITP al 50% di giorni 180 nonchè una invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 180, il danno non patrimoniale ( danno biologico più morale) deve essere quantificato in € 2372,47 in relazione all'età di 55 anni dell'attrice, corrispondente al momento in cui l'illecito si è determinato, cioè al momento in cui sono maturati i requisiti che consentono di individuare nell'accaduto un illecito suscettibile di risarcimento.
Quanto, invece al calcolo del danno da inabilità temporanea, in applicazione dei suddetti valori tabellari e prendendo come riferimento il valore minimo, si quantifica in € 4971,60 l'ITP al 50% giorni 180 ; € 2485,80 l'ITP al 25% giorni 180. In totale, per i danni su indicati vanno liquidati alla sig.ra complessivi € 9829,87 che Parte_1 derivano dalla liquidazione complessiva del pregiudizio.
Assunta, quindi, la risarcibilità del danno come rappresentato nella fattispecie in esame, l'attrice ha diritto al risarcimento del danno patito per tale somma oltre interessi legali dalla domanda al saldo in conseguenza del pregiudizio ascrivibile a responsabilità della Controparte_1 Con l'accoglimento della domanda devono intendersi ogni altra eccezione e deduzione insussistenti e gradatamente infondate.
Per effetto di tale esito del giudizio, le spese di lite, da porre a carico della convenuta, seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria
, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
Spese CTU definitivamente a carico di parte convenuta
p.q.m.
Il Tribunale , in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2813/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta e assorbita, così provvede:
accoglie la domanda , dichiara la in persona del legale rappresentante p.t. responsabile del Controparte_1 danno cagionato alla sig.ra Parte_1
condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della complessiva somma di € 9829,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1 condanna la in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare alla sig. ra Controparte_1 Parte_1 le spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2500,00 oltre oneri e accessori di legge in favore del procuratore costituito che è dichiarato anticipatario;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t..
Brindisi, 15 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti