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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/09/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R . G . 4 7 3 7 / 2 0 2 4
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 25/09/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti,
da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4737 del 2024. promossa da:
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. CHIONCHIO PASQUALE
contro c.f , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. RAMPAZZO VICTOR
* * *
OGGETTO: Vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI:
- per parte opponente:
“conferma che è venuto meno l'interesse delle Parti alla prosecuzione del procedimento, atteso l'avvenuto pagamento del debito e l'avvenuta consegna di tutta la merce acquistata.
Lo stesso procuratore, chiede la revoca del D.I. opposto, oltre alla declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere”;
- per parte opposta:
“- dichiara che è venuto meno l'interesse delle Parti alla prosecuzione del procedimento atteso che la
[...]
ha pagato l'intero ammontare del debito concordato e ha Parte_1 Controparte_1
consegnato tutta la merce acquistata;
- insiste affinché venga dichiarata l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata formulata la seguente proposta di conciliazione, ovvero:
1) pagamento, ad opera dell'opponente, della somma omnicomprensiva di € 45.000,00;
2) compensazione integrale delle spese di lite di questa opposizione, a fini conciliativi;
Tale proposta è stata oggetto di successiva precisazione, ovvero:
“… deve ritenersi previsto che l'opposta provveda alla riconsegna dei dispositivi (pacificamente) ritirati ed in suo possesso, o comunque nella disponibilità di soggetto terzo incaricato dall'opposta stessa, fermo restando che le parti potranno spontaneamente effettuare – al fine di evitare l'alea della prosecuzione e di porre radicalmente fine al contenzioso, senza ulteriori appendici e spese - ogni più ampia considerazione in ordine alla questione (contestata) della mancata consegna di ulteriori dispositivi rispetto a quelli (pacificamente)
ritirati ed oggetto di verifica presso il terzo incaricato…”
Le parti hanno quindi congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo in sede stragiudiziale, essendo stato pagato l'intero ammontare del debito concordato e consegnata tutta la merce acquistata, con contestuale richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La controversia passa quindi direttamente in decisione, a seguito del deposito di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive rispetto alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Dalla disamina del tenore delle conclusioni congiunte formulate si evince che è venuto meno ogni interesse alla pronuncia di merito in questa sede, essendo sopraggiunti elementi tali da ricomporre le ragioni di contrasto tra le parti.
Per completezza di disamina, si osserva che il richiamo alla declaratoria di estinzione risulta improprio, in quanto accompagnato da una (inequivoca ed espressa) richiesta di emissione di sentenza di cessata materia del contendere (facente seguito, come detto, alla definizione stragiudiziale del contenzioso).
Va richiamata quindi, sul punto, la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato,
che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi (…) (cfr. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015) e secondo cui “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione,
bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio
3 fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio,
perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr.
Sez. 1 n. 10553 del 7.5.2009).
Per tali motivi, essendo emerso che le parti in causa non hanno alcun interesse ad una pronuncia di merito, per intervenuta conciliazione in sede stragiudiziale, per quanto a seguito di proposta ex art. 185 bis c.p.c., va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia determina necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Treviso al n. 1564 / 24 e pubblicato in data 6 agosto 2024, atteso il tenore di quanto riferito dalle parti
(cfr. Corte di Cassazione, Sezione 1, sentenza n. 13085 del 22/05/2008, secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”).
Le spese vengono compensate, in ragione dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1564 / 24, emesso dal
Tribunale di Treviso e pubblicato in data 6 agosto 2024;
2) spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 25/09/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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