Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1119/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.03.2024
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Controparte_1 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'Avv. SONGIA KATIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mariano Comense (CO), Via G. Carducci n. 29;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Nazzaro Sesia, in data
04/06/1995, (atto n.13, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1995); separati consensualmente con sentenza n. 148/2024 pubbl. il 14/06/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1 . I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco;
2. Il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Per_1
continuerà ad abitare nella casa coniugale, presso la quale continuerà altresì ad avere residenza anagrafica, insieme al padre;
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3. L'abitazione coniugale, sita in Vigevano, Via Caimi n. 42 rimarrà assegnata al signor con tutto quando l'arreda e correda fintanto che con esso continuerà ad abitare Pt_1 il figlio e che questo non abbia raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1
4. La signora si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro la data CP_1
di emissione della sentenza di divorzio;
è autorizzata a lasciare i propri beni personali nell'abitazione coniugale fino a quando la stessa non verrà venduta a terzi ovvero non verrà acquistata la sua quota dal marito;
5. Tutto quanto arreda e correda la casa coniugale rimane in uso al signor con la Pt_1
casa; in caso di vendita della casa coniugale a terzi o di acquisto da parte di un coniuge della quota dell'altro, sarà onere di entrambi sostenere i costi per il relativo deposito o smaltimento;
6. I coniugi concordano sin d'ora che, una volta venuto meno i presupposto per l'assegnazione della casa coniugale al signor (raggiungimento dell'indipendenza Pt_1
economica del figlio oppure suo trasferimento altrove), daranno mandato Per_1 congiunto ad esperto stimatore e/o ad agenzia immobiliare per la stima dell'immobile comune e, sulla base di tale stima, alternativamente lo metteranno in vendita a terzi o ciascuno dei due potrà proporre l'acquisto della quota dell'altro;
7. La signora potrà entrare nella casa coniugale per stare con i figli a pranzo CP_1
e nel pomeriggio dei giorni infrasettimanali e nei week end in cui il signor non Pt_1 sarà presente, fino a quando l'immobile non sarà venduto a terzi ovvero fino a quando il marito non acquisterà la sua quota di comproprietà. La signora è dunque CP_1
esonerata - fino a quel momento - dall'onere di restituire le chiavi, di cui è pertanto autorizzata a trattenere copia fintanto che l'immobile rimarrà di comune proprietà;
8. Il padre si impegna a provvedere integralmente il mantenimento ordinario del figlio
Per_1
9. I coniugi concordano che l'assegno unico universale, ed ogni altro eventuale beneficio e misura assistenziale relativa al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, sia percepito e rimanga di esclusiva spettanza del signor Pt_1
rinunciando la signora ad avanzare qualsivoglia pretesa in relazione a tali CP_1
benefici/assistenze;
pag. 2 di 5 10. Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di entrambi i coniugi, Per_1
nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo sottoscritto tra il
Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui i coniugi dichiarano di aderire;
11. La signora dà atto e riconosce che il signor ha acquistato un veicolo CP_1 Pt_1
usato (Suzuki S-Cross), intestandoglielo, utilizzando a tal fine l'importo di € 14.000,00 che lo stesso avrebbe dovuto versarle in ragione della divisione dei saldi dei relativi conti correnti;
con tale acquisto, entrambi i coniugi dichiarano di aver diviso i saldi dei propri conti correnti, rinunciando ad avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa sugli stessi;
12. In seguito all'acquisto dell'autovettura di cui sopra, la signora ha concesso CP_1 in uso al figlio l'autovettura Honda Jazz a sé intestata;
i coniugi pertanto Per_1
concordano che le spese di tale autovettura (per assicurazione, bollo, e manutenzione), saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, finché sarà in uso a Per_1
13. I veicoli (Auto Jeep Renegade - Targa FL030SG/ Moto Bmw R1200GS - Targa
EA31825 / Auto Honda Jazz - Targa EC981AS / Auto Suzuki S-Cross – Targa FJ427NN) rimarranno di proprietà esclusiva degli attuali rispettivi intestatari, rinunciando l'altro coniuge a far valere qualsivoglia pretesa sui beni intestati all'altro;
14. Entrambi i coniugi, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa in relazione al proprio mantenimento;
15. Con il perfezionamento degli accordi di cui sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver diviso ogni bene rientrante nella comunione e di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e non, dichiarando di null'altro avere a pretendere, l'uno dall'altro, avente per titolo il matrimonio, la convivenza e le comuni proprietà;
16. In particolare, le parti si danno reciproco atto che tutta la disciplina che precede è stata concordata e finalizzata anche alla definitiva regolazione dei loro rapporti patrimoniali, rinunciando definitivamente a vantare qualsivoglia diritto su beni comuni, proprietà presenti ed eventuali proprietà future dell'altro coniuge, fatto salvo per quanto sopra indicato in relazione all'immobile comune”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 148/2024 pubbl. il 14/06/2024 emessa da questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in materia di spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da contratto in San Nazzaro Sesia, in data
[...] Controparte_1
04/06/1995, (atto n.13, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
pag. 4 di 5 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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