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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1052/2024
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 27/03/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Concetta
Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo Giovanni
Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1052/2024 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello;
[...]
– OPPONENTE –
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Di Gregorio;
– OPPOSTA –
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per parte opponente l'Avv. Savio, per delega dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello;
Per parte opposta , il difensore costituito avv. Di Gregorio. Controparte_1
I difensori delle parti precisano le conclusioni e si riportano in atti e discutono brevemente la causa.
E' altresì presente per la pratica forense la dr. ssa . Persona_1
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., conveniva in Parte_1
giudizio l , con sede legale in Messina, per opporsi Controparte_1
all'intimazione di pagamento n. 29520249011979622/000, notificata in data
11.07.2024, con la quale veniva intimato allo stesso di pagare la somma di Euro
104.640,18.
Per i motivi dedotti in ricorso, l'opponente chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della suddetta intimazione di pagamento e, nel merito, di ritenere non dovuta la somma oggetto dell'intimazione, per intervenuta prescrizione del diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, sul presupposto che le cartelle di pagamento, sottese all'intimazione impugnata, contenessero esclusivamente pretese fiscali.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, in favore del giudice del lavoro competente per materia, trattandosi di contributi CP_2
contributi ivs, contributi mod. dm 10.
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva dell e Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta definitività dei ruoli a seguito dell'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta.
Nel merito, deduceva la regolarità della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecuzione e chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2 In assenza di istruttoria, essendo la causa di natura meramente documentale, il procedimento veniva avviato alla fase decisionale.
Con le note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 04.12.2024, vi era adesione della parte opponente all'eccezione di incompetenza per materia formulata dalla parte opposta.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti precisano le conclusioni e la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
Va esaminata con priorità la questione del difetto di giurisdizione.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 18 gennaio
2022, n. 1394, hanno affermato il principio secondo il quale “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa” (SS.UU. 18.01.2022, n. 1394).
Ne consegue che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, per le pretese tributarie di cui alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto il recupero di somme non pagate a titolo di Iva e Irpef e richiamati nell'intimazione opposta;
infatti non è ancora intervenuto, per quanto qui ricostruibile,
l'inizio dell'esecuzione da individuarsi nella notifica del pignoramento.
Ne consegue che i vizi dedotti- poiché antecedenti all'atto esecutivo- ed inoltre riferiti ad atti presupposti asseritamente non notificati o notificati irregolarmente vanno comunque impugnati dinanzi al giudice naturale delle entrate tributarie.
3 Va, invece, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria rispetto agli altri crediti aventi ad oggetto il recupero di somme non pagate a titolo di contributi I.V.S. e Modello D.M.
10; tuttavia, questo Giudice- come osservato dalla parte resistente è incompetente, perché la materia è di competenza del giudice del lavoro, come anche riconosciuto dalla parte ricorrente, che ha aderito a tale eccezione.
Va quindi disposta con separata ordinanza la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, per l'assegnazione al Giudice del Lavoro.
Le spese andranno liquidate con il merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente;
fissa termine di 3 mesi, ai sensi dell'art. 50 cpc, per la riassunzione del processo, per le pretese tributarie di cui alle cartelle aventi ad oggetto il recupero di somme non pagate a titolo di Iva e
Irpef, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione delle altre domande da parte del Giudice competente;
- spese al merito;
Così deciso telematicamente in data 27/03/2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 27/03/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Concetta
Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo Giovanni
Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1052/2024 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello;
[...]
– OPPONENTE –
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Di Gregorio;
– OPPOSTA –
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per parte opponente l'Avv. Savio, per delega dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello;
Per parte opposta , il difensore costituito avv. Di Gregorio. Controparte_1
I difensori delle parti precisano le conclusioni e si riportano in atti e discutono brevemente la causa.
E' altresì presente per la pratica forense la dr. ssa . Persona_1
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., conveniva in Parte_1
giudizio l , con sede legale in Messina, per opporsi Controparte_1
all'intimazione di pagamento n. 29520249011979622/000, notificata in data
11.07.2024, con la quale veniva intimato allo stesso di pagare la somma di Euro
104.640,18.
Per i motivi dedotti in ricorso, l'opponente chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della suddetta intimazione di pagamento e, nel merito, di ritenere non dovuta la somma oggetto dell'intimazione, per intervenuta prescrizione del diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, sul presupposto che le cartelle di pagamento, sottese all'intimazione impugnata, contenessero esclusivamente pretese fiscali.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, in favore del giudice del lavoro competente per materia, trattandosi di contributi CP_2
contributi ivs, contributi mod. dm 10.
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva dell e Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta definitività dei ruoli a seguito dell'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta.
Nel merito, deduceva la regolarità della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecuzione e chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2 In assenza di istruttoria, essendo la causa di natura meramente documentale, il procedimento veniva avviato alla fase decisionale.
Con le note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 04.12.2024, vi era adesione della parte opponente all'eccezione di incompetenza per materia formulata dalla parte opposta.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti precisano le conclusioni e la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
***
Va esaminata con priorità la questione del difetto di giurisdizione.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 18 gennaio
2022, n. 1394, hanno affermato il principio secondo il quale “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa” (SS.UU. 18.01.2022, n. 1394).
Ne consegue che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, per le pretese tributarie di cui alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto il recupero di somme non pagate a titolo di Iva e Irpef e richiamati nell'intimazione opposta;
infatti non è ancora intervenuto, per quanto qui ricostruibile,
l'inizio dell'esecuzione da individuarsi nella notifica del pignoramento.
Ne consegue che i vizi dedotti- poiché antecedenti all'atto esecutivo- ed inoltre riferiti ad atti presupposti asseritamente non notificati o notificati irregolarmente vanno comunque impugnati dinanzi al giudice naturale delle entrate tributarie.
3 Va, invece, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria rispetto agli altri crediti aventi ad oggetto il recupero di somme non pagate a titolo di contributi I.V.S. e Modello D.M.
10; tuttavia, questo Giudice- come osservato dalla parte resistente è incompetente, perché la materia è di competenza del giudice del lavoro, come anche riconosciuto dalla parte ricorrente, che ha aderito a tale eccezione.
Va quindi disposta con separata ordinanza la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale, per l'assegnazione al Giudice del Lavoro.
Le spese andranno liquidate con il merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente;
fissa termine di 3 mesi, ai sensi dell'art. 50 cpc, per la riassunzione del processo, per le pretese tributarie di cui alle cartelle aventi ad oggetto il recupero di somme non pagate a titolo di Iva e
Irpef, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione delle altre domande da parte del Giudice competente;
- spese al merito;
Così deciso telematicamente in data 27/03/2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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