Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
Decreto collegiale 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11892 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11480/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11480 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Nardocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto d’inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, recante identificativo K10/-OMISSIS-, avanzata in data 29/07/2022, emesso dalla Prefettura di Viterbo, Area IV – Tutela dei diritti Civili, Cittadinanza ed Immigrazione in data 09/08/2024 e notificato al ricorrente in data 09.09.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Con il presente ricorso il ricorrente impugna il decreto prefettizio 9 agosto 2024 d’inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 29 luglio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992.
La determinazione assunta dalla p.a. è la conseguenza dell’accertata carenza del richiesto requisito reddituale, vista la rilevata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi negli anni 2021 e 2023.
L’amministrazione resistente ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. - Il ricorso è infondato.
Si controverte della legittimità della dichiarazione di inammissibilità della domanda di cittadinanza per naturalizzazione di cui alla legge n. 91 del 1992, articolo 9, comma 1, da parte della Prefettura competente per carenza di redditi sufficienti ad assicurare all’interessato un’adeguata capacità di autosostentamento proprio e di partecipazione alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali.
In particolare, dalle premesse motivazionali del provvedimento emerge che, a seguito della verifica effettuata sul Portale Punto Fisco dell’Agenzia delle entrate, la p.a. si è determinata in senso sfavorevole all’istante visto che “ la capacità reddituale è [risultata] insufficiente per il nucleo familiare composto dal richiedente con coniuge e due figli minori, in quanto non sono presenti dichiarazioni fiscali nell’anno 2021 e nell’anno 2023 necessarie per l’invio della domanda e per le fasi successive dell’istruttoria dell’istanza di cittadinanza ”.
Di contro, parte ricorrente rimprovera all’amministrazione resistente di non aver fatto un corretto uso del potere discrezionale ad essa riconosciuto: non avrebbe tenuto conto della circostanza che il ricorrente non aveva familiari a carico fino alla data del 25.09.2023 e che pertanto sarebbe stato in possesso dei requisiti reddituali dall’anno di imposta nel triennio antecedente la presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (2019-2021) e per il periodo successivo (2022-2024).
In proposito, il Collegio ritiene opportuno un preliminare richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia di autosufficienza reddituale dell’aspirante cittadino (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; n. 7980/2022; n. 7889/2022; n. 7888/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, Sez. I ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate).
L’amministrazione segnatamente ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità e i requisiti ritenuti necessari per ottenere la cittadinanza, tra i quali la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi.
Il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Del parametro cui si conforma l’Amministrazione si è compiutamente occupata la Sezione da ultimo con le due recenti sentenze nn. 14163 e 14172 del 25 settembre 2023, sottolineando che esso individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
Sulla legittimità del parametro in questione, in assenza di base normativa, la giurisprudenza ha ancora affermato che “ non può convenirsi con le affermazioni di cui al ricorso, secondo le quali l’amministrazione non potrebbe considerare “indefettibile” la soglia reddituale, in quanto essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta, invero, è che il requisito reddituale minimo integri una delle condizioni che devono risultare soddisfatte ai fini dell’acquisizione dello status di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994, prima richiamato. Va da sé che, a tal fine, una soglia minima deve essere individuata a fini di certezza, allo scopo di evitare arbitrarie e divergenti valutazioni da parte dell’amministrazione, e tale soglia è, allo stato, quella già più sopra ricostruita, considerata valido parametro anche dalla costante giurisprudenza ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 9582/2023).
Peraltro, come già ricordato sopra, la soglia in contestazione, recepita dalla Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007, è stata costantemente ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1833/2015) “ in quanto con un reddito inferiore si potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato ” (TAR Lazio, Sez. I ter, n. 2650/2002; TAR Liguria, sez. II, n. 4/2005).
A ben vedere si tratta delle stesse ragioni per cui è stata già da tempo risalente ritenuta legittima la prescrizione di soglie reddituali minime già solo al fine di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 286/1998, per cui “ il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti; d’altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose ” (cfr. di recente, tra tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4026/2021; cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3141/2020, n. 8839/2019, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2176/2016 su affare 377/2016; Cons. St., sez. III, n. 2645/2015 e 2335/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 5994/2010).
Quindi, se la fissazione del requisito economico e delle relative soglie reddituali minime è necessaria per consentire allo straniero il semplice ingresso ed il temporaneo soggiorno sul territorio nazionale, a maggior ragione si richiede che tali condizioni siano soddisfatte per conseguire la cittadinanza dello Stato ospite sulla base della mera considerazione che “il più contiene il meno”: a tale riguardo è appena il caso di ricordare che si tratta di attribuire uno status che include, tra l’altro, il diritto di incolato, con conseguente permanente collegamento del soggetto al territorio del Paese di appartenenza.
Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n.1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “ il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
A tale riguardo, va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. “turismo sociale”, è sottoposto alla condizione “ di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante ” (art. 7 Direttiva 2004/38/CE), per la ragione che “ i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante ” (considerando n. 10 della citata Direttiva).
L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza.
Dall’esame degli atti relativi all’odierna controversia alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, non emergono elementi in grado di scalfire la valutazione negativa cui è pervenuta la p.a. in relazione al requisito del reddito dell’istante.
Orbene, nel caso di specie, si rileva che l’amministrazione nel corso dell’istruttoria ha riscontrato in capo al richiedente la mancanza presentazione di “ dichiarazioni fiscali nell’anno 2021 e nell’anno 2023 necessarie per l’invio della domanda e per le fasi successive dell’istruttoria dell’istanza di cittadinanza ”, ritenendo che anche la documentazione prodotta dall’interessato in riscontro al preavviso di rigetto avrebbe confermato le criticità riscontrate: “ il 02/08/2024 ha prodotto il certificato della situazione reddituale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, in cui si attesta che per l’anno 2021 non risulta presentata alcuna dichiarazione dei redditi; mentre per l’anno 2022 il Modello Unico certifica l’importo pari a € 16.443,00 – così come rilevato dall’ufficio cittadinanza – di cui peraltro €1.403,35 sono redditi esenti; infine nell’anno d’imposta 2023 si documentano esclusivamente redditi esenti per un ammontare di € 8.003,37, non computabili tra i redditi utili all’accesso alla cittadinanza ”.
In effetti, i richiedente, solo nel corso del presente giudizio, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021 e 2023 – attestanti la produzione di redditi superiori alla soglia minima richiesta ai fini della concessione dello status di cittadino – di cui l’autorità procedente non poteva in alcun modo tenere conto, essendo state presentate successivamente al provvedimento impugnato, adottato, allo stato degli atti, in data 9 agosto 2024.
Infatti, i Modelli Persone Fisiche 2022 e 2024, prodotti in giudizio ed evocati dalla parte a dimostrazione della capienza reddituale, risultano essere stati presentati entrambi in data 4 novembre 2024.
Orbene è principio generale desumibile dall’art. 2697 c.c. quello secondo cui grava su colui che aspira al conseguimento di un diritto o di un beneficio, in questo caso lo status di cittadino, l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenerlo.
Il dovere di un’istruttoria compiuta e accurata da parte dell’Amministrazione non può estendersi sino a considerare elementi di fatto non allegati, che rientrano nella disponibilità dell’istante e la cui acquisizione per l’Amministrazione è meno agevole ed il cui onere di produzione grava sull’interessato (Consiglio di Stato, sez. I, parere 11 luglio 2022, n. 1223).
Nel caso di specie, ut supra rilevato, l’interessato non ha fornito un utile apporto all’istruttoria procedimentale, visto che, come puntualmente rimarcato nel decreto di inammissibilità, con la documentazione prodotta ha confermato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli anni 2021 e 2023 (v. Certificato della situazione reddituale del 22 luglio 2024 rilasciato dall’agenzia delle entrate - All. 4 all’atto di costituzione della p.a.).
Sulla scorta degli argomenti che precedono, il Collegio ritiene che – a prescindere dalla variazione nel corso degli anni del nucleo familiare di questi che ha rappresentato di avere familiari a carico solo a partire dal 25 settembre 2023 - non possono essere mosse fondate censure all’ agere dell’autorità procedente, che ha contestato la mancanza del requisito reddituale, inteso anche come “ regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale ”,
In questa prospettiva alla valutazione delle prospettive di ottimale inserimento, anche sotto il profilo indiziario, del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, non può essere estraneo l’adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale, al fine di accrescere le risorse del Paese stesso sotto il profilo produttivo, contributivo e fiscale, onde evitare di gravare, al contrario, sulla finanza pubblica, in ragione di pendenze fiscali e situazioni debitorie nei confronti dell’erario.
In altri termini, nella formulazione del giudizio prognostico di idoneità del soggetto a conseguire l’agognato status assumono rilievo quei comportamenti volti a sottrarsi agli obblighi di contribuire al progresso socio-economico e partecipare ai costi delle attività che caratterizzano il nostro modello di Stato sociale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 6605/2022, TAR Lazio, sez. V bis, n. 3475/2022).
In ogni caso, a tutela della posizione del ricorrente, il Collegio rileva che l'avversato diniego non impedisce di reiterare la domanda una volta consolidato, nel rispetto degli obblighi fiscali, il reddito minimo richiesto per l’acquisizione dello status civitatis per un periodo minimo di tre anni (a tale riguardo occorre ricordare che, come già sopra evidenziato, i requisiti reddituali devono essere già maturati al momento della presentazione della domanda per la concessione della cittadinanza, in quanto costituiscono uno dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, per cui, appunto, si richiede che siano prodotti documenti atti a dimostrarne il possesso nel triennio antecedente e che sia conservato fino al momento della decisione dell’istanza e persino fino al giuramento.
III. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.