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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 4009/2014 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 6.11.2024, tra:
- nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e nata a [...] C.F._3 Parte_4
l'1.11.1961 (C.F.: ), giusta procura per notaio C.F._3 Persona_1
rep.41240, racc. n.
6.653 del 19.10.2012, rappresentata e difesa, in virtù di
[...]
procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati Silvano Tozzi (C.F.:
1 ) ed (C.F.: ), con i quali C.F._4 Parte_5 C.F._5
elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo n. 323
- ricorrenti -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro NT P.IVA_1
tempore
- resistente contumace-
e
- (P.IVA: ), con sede in Napoli alla via F. Crispi n. 98, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Aldo Starace (C.F.:
e (C.F.: ), con i quali C.F._6 Controparte_3 C.F._7
elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Bovio n.22
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la e la società NT
(di seguito anche solo la ) premettendo: Controparte_2 CP_2
- di essere proprietari di un suolo sito in Casoria, contrassegnato al catasto al foglio n. 8,
particella 397, di mq 3.350, in virtù di atto di donazione redatto dal notaio Persona_1
ell'1.06.2012;
[...]
- che, con decreto dirigenziale n. 773 dell'11.11.2009, la Giunta Regionale della CP_1
aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, non preordinata all'esproprio, di 1.295 mq di suolo della predetta particella, per un periodo espressamente delimitato in otto mesi decorrenti dalla data di immissione in possesso, avvenuta in data 22.02.2010 ad opera della società Controparte_2
- che l'occupazione di detto suolo era preordinata alla realizzazione dei lavori di potenziamento ed adeguamento dell'alimentazione sistema adduttore Acquedotto
Vesuviano, dichiarati di pubblica utilità dalla Giunta Regionale;
- che, a seguito dell'occupazione, nel suolo di proprietà di essi ricorrenti era stata realizzata una tubazione ad una modesta profondità, che ne aveva determinato un vero e proprio asservimento e/o esproprio;
2 - che da allora non erano stati notificati ai proprietari del suolo proroghe dei termini di efficacia della procedura, decreti di esproprio o provvedimenti di asservimento;
- che non erano state effettuate le necessarie operazioni di ripristino del sito, né risultavano adottati provvedimenti di riconsegna delle superfici in favore dei proprietari.
Su tali premesse i ricorrenti hanno pertanto chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“- condannare gli enti convenuti in solido, ovvero, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento ovvero al deposito in favore dei sigg. Parte_1
- delle giuste indennità di esproprio e/o di asservimento delle porzioni di suolo specificate in
premessa, già occupate con il decreto richiamato premessa, calcolata in ragione
dell'effettivo ed integrale valore di mercato degli stessi beni, correnti al momento
dell'adozione del decreto ovvero a quello della liquidazione;
- delle giuste indennità di occupazione legittima e/o illegittima, corrispondente al periodo intercorso tra l'autorizzata occupazione e l'adozione del decreto di asservimento e/o esproprio (ove intervenuti) ovvero sino al momento della pronuncia della sentenza o
dell'effettivo ripristino dello stato del luogo dei luoghi, il tutto in misura di 1/12 del valore di
mercato della superficie di suolo occupato, ed oltre interessi legali sulle singole annualità
sino all'effettivo deposito;
dei maggiori danni dovuti ai sensi dell'art. 1224, 2° comma c.c., in
misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di
durata non superiore ai 12 mesi ed il tasso di interesse legale vigente nel periodo da
prendere in esame ai fini della decisione;
- delle spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi agli scriventi difensori antistatari”.
…
In data 20.10.2015, a seguito della rinotifica del ricorso introduttivo disposta ai sensi dell'art. 176 R.D. n. 1775/33, si è costituita in giudizio la società la quale ha Controparte_2
eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e il “proprio difetto di legittimazione passiva”, qualificandosi come mera esecutrice dell'opera in virtù di contratto di appalto ed ascrivendo alla la titolarità ed i benefici dell'opera pubblica in questione;
NT
ha inoltre precisato di essersi attenuta alle direttive della , cui competeva NT
l'adozione dei provvedimenti nei confronti dei terzi.
E' rimasta invece contumace la . NT
…
3 All'udienza del 15.03.2016 il consigliere delegato ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo l'ingegnere Persona_2
Depositata la consulenza in data 25.10.2018, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni al 2.07.2019 e, in quella sede, all'udienza collegiale del
6.05.2020, poi rinviata d'ufficio al 10.06.2020.
Assegnata la causa a sentenza, con ordinanza del 24.06.2020 la causa stessa è stata rimessa sul ruolo per richiedere chiarimenti al consulente.
Mutato il consigliere delegato, con ordinanza del 5.4.2022 si è proceduto alla sostituzione del consulente tecnico d'ufficio – che a tale data ancora non aveva risposto alla Per_2
richiesta di chiarimenti, né aveva chiesto proroghe e nemmeno aveva risposto ai solleciti a lui effettuati – con un nuovo consulente tecnico d'ufficio, ingegnere il Persona_3
quale, a sua volta, ha provveduto solo in data 3.08.2024 a depositare la sua relazione tecnica.
Precisate quindi le conclusioni con il deposito telematico di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 10.09.2024, la causa è stata successivamente assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 6.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso va solo parzialmente accolto.
Per ragioni temporali e logiche va innanzitutto esaminata la domanda con la quale i ricorrenti chiedono che i convenuti vengano condannati a depositare l'indennità di occupazione legittima loro spettante (la domanda deve ritenersi implicitamente volta, ancor prima, a determinare la detta indennità, che non risulta mai essere stata in via amministrativa determinata).
In effetti risulta pacificamente accertato, già grazie alla prima consulenza, che il fondo oggetto del ricorso (particella n° 397, foglio 8 del catasto terreni del Comune di Casoria),
avente una estensione complessiva di 3.350 metri quadrati, è stato interessato, per la minore estensione di 1.295 metri quadrati, da un provvedimento di occupazione temporanea non finalizzata all'espropriazione (decreto della Giunta regionale della n° 773 CP_1
dell'11.11.2009), emesso nell'ambito dei lavori di potenziamento ed adeguamento
4 dell'alimentazione sistema alto dell'adduttore Acquedotto Vesuviano, con una durata pari ad otto mesi decorrenti dalla data di immissione in possesso.
A tale occupazione veniva autorizzata la società quale società esecutrice Controparte_2
dei lavori, la quale si immetteva effettivamente nel possesso dell'immobile in data 22.2.2010, con relativo verbale di consistenza.
Orbene, per il periodo di occupazione legittima (dal 22.2.2010 al 22.8.2010, e cioè per otto mesi dalla data dell'immissione in possesso) spetta al proprietario la giusta indennità, che va liquidata, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n° 327/01, per ogni anno in una misura pari ad
1/12 della somma astrattamente dovuta a titolo di indennità di esproprio (per cui essa va sempre parametrata all'effettivo valore venale del bene al momento dell'occupazione) e, per ogni mese o frazione di mese, in una misura pari ad 1/12 di quella annua.
Entrambi i consulenti tecnici d'ufficio nominati nell'ambito del presente processo hanno concordato che nel periodo temporale di occupazione legittima il fondo in oggetto aveva natura di terreno edificabile con destinazione commerciale (natura che ha conservato fino al 19.9.2013, data di emanazione del PUC, che lo ha reso non edificabile e destinato a verde pubblico), con valore di 70 euro a metro quadro (concordemente attribuito da ambedue i consulenti sulla base di quanto stabilito da una precedente sentenza, la n° 2090/2016,
relativa ad un terreno con uguali caratteristiche, insistente nella stessa area).
Tale valore dovrebbe essere preso come base per il calcolo dell'indennità di occupazione legittima ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n° 327/01.
Sennonché risulta dagli atti che gli odierni ricorrenti sono divenuti proprietari del fondo in questione solo in data 1.6.2012, a seguito di donazione a loro favore effettuata dall'originario proprietario, e loro genitore, Persona_4
Orbene, posto che ai sensi del succitato art. 50 l'indennità di occupazione spetta a chi era proprietario dell'area al momento dell'occupazione stessa e che, durante il periodo di tale occupazione ( 22.2.2010-22.10.2010) il proprietario del fondo era non gli Persona_4
odierni ricorrenti, a costoro nulla spetta a titolo di indennità per l'occupazione legittima e la loro relativa domanda va quindi rigettata.
E' vero che è il genitore degli odierni ricorrenti, ma questi ultimi non hanno Persona_4
agito quali eredi del (in quanto tali, quindi, eventuali titolari iure successionis Parte_1
anche del diritto all'indennità), ma esclusivamente in proprio, quali attuali proprietari del
5 bene in virtù di donazione (d'altronde non si sa nemmeno se è deceduto, Persona_4
non essendo stata la sua morte né provata né, ancor prima, dedotta): resta pertanto confermato che nulla spetta loro in proprio a titolo di indennità di occupazione legittima.
…
I ricorrenti sostengono pure che l'occupazione del fondo si è di fatto protratta anche oltre il periodo di occupazione legittima, concretizzandosi in un asservimento di fatto di esso mediante l'apposizione di una tubazione interrata: chiedono, pertanto, che venga loro liquidata l'indennità di esproprio e/o di asservimento o comunque l'indennità di occupazione illegittima.
Orbene, in termini generali, nel caso di occupazione illegittima di un fondo da parte della
P.A. la giurisprudenza ritiene che spetti il danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima, che potrà essere liquidato, in via equitativa e salva la prova di un maggior danno (o, al contrario, salva la prova che nessun danno vi sia stato),
secondo il criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene (id est: sull'indennità di espropriazione) per ogni anno di occupazione illegittima (cfr. Cass., sez. 1,
n° 4797 del 04/03/2005; cfr. anche, in motivazione, Sezioni Unite n° 33645/2022); aggiunge la giurisprudenza che la parte potrà sempre chiedere anche la restituzione del bene, previa eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza più differenza tra occupazione acquisitiva (od accessione invertita) ed occupazione usurpativa, oppure potrà
volontariamente abdicare al suo diritto di proprietà e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (pari al valore del bene al momento della domanda), che si aggiunge al risarcimento dei danni per il periodo (non coperto dall'eventuale occupazione legittima e che si protrae sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui viene chiesto il risarcimento del danno per equivalente) durante il quale egli ha subito la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili (cfr. Sezioni Unite n°
735 del 19/01/2015).
Anche laddove, come nell'ipotesi prospettata dal ricorso in esame, il fondo venga illegittimamente occupato con tubazioni e simili, venendo così asservito in via di mero fatto in assenza di un provvedimento legalmente dato impositivo di una servitù o di un provvedimento con efficacia sanante ex art. 42 bis comma 6 del D.P.R. n° 327/01, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di illecito permanente, e non invece di fronte ad una costituzione
6 di una servitù, che non può essere costituita in via di mero fatto secondo lo schema dell'occupazione acquisitiva, ma solo mediante atto legittimo della P.A. (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n° 9341 del 11/06/2003; Cass., sez. 1, n° 14422 del 07/06/2013; Cass., Sezioni
Unite, n° 13714 del 27/06/2005).
Ne consegue che in siffatta ipotesi il proprietario non può chiedere la determinazione della giusta indennità dovuta per l'imposizione di una servitù (che non è stata costituita), ed ovviamente nemmeno una indennità di esproprio, spettandogli invece esclusivamente il risarcimento del danno per l'indebita compressione delle facoltà di godimento del fondo conseguente all'asservimento di esso in via di mero fatto.
Deve pertanto essere rigettata anche la domanda dei ricorrenti di determinazione dell'indennità di esproprio e/o di asservimento.
Resta quindi da esaminare la domanda impropriamente definita di determinazione dell'indennità di occupazione illegittima, ma che va più correttamente intesa come domanda di risarcimento del danno per l'indebita compressione delle facoltà di godimento del fondo asservito in via di mero fatto.
Orbene, come ha permesso di accertare in particolar modo la seconda consulenza, a seguito dell'occupazione (legittima) sono state installate, nel sottosuolo del terreno dei ricorrenti, ad una profondità di circa tre metri, delle tubazioni in ghisa sferoidale ed è stata inoltre realizzata, suo suolo, una camera di manovra delle dimensioni di metri 4,20x3,60
metri: tali opere risultavano ancora esistenti alla data della seconda consulenza (15.6.2024).
Agli odierni ricorrenti spetta, pertanto, il diritto al risarcimento del danno per l'indebita compressione delle loro facoltà di godimento del fondo asservito in via di mero fatto per il periodo che va dall'1.6.2012 (data in cui essi sono divenuti proprietari del fondo) al
15.6.2024 (data della seconda consulenza tecnica di ufficio, che ha accertato la persistenza dell'occupazione: nulla invece si può sapere per il periodo successivo).
Durante tale periodo il fondo ha avuto, come già si è detto, il valore di 70 euro a metro quadro fino alla data del 19.9.2013, mentre dopo tale data ha acquisito la natura di terreno non edificabile destinato a verde pubblico, con valore concordemente attribuito dai due consulenti (sulla base del valore agricolo medio delle Regione agraria e del valore di vendita di alcuni terreni con caratteristiche simili ubicati in aree vicine) di euro 19,75 a metro quadro.
7 Ciò posto, ambedue i consulenti hanno però del tutto errato nel quantificare le somme dovute ai ricorrenti per tale occupazione illegittima, il primo erroneamente applicando il criterio previsto dall'art. 50 del D.P.R. n° 327/01 per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, il secondo erroneamente comportandosi come se avesse dovuto quantificare una indennità di asservimento.
In realtà, come si è già detto, quello che deve essere liquidato è il danno subito dai proprietari per l'indebita compressione delle facoltà di godimento del fondo conseguente all'asservimento di esso in via di mero fatto, e non una indennità di asservimento, che non spetta in caso di mero asservimento di fatto del fondo;
né tanto meno il risarcimento dovuto per l'asservimento di fatto può essere quantificato in misura pari a quella che sarebbe stata l'indennità di asservimento, tenuto conto che, mentre l'asservimento legale del fondo determina la costituzione di una servitù a titolo definitivo, con consequenziale definitiva perdita da parte del fondo di una parte del suo valore, l'asservimento in via di mero fatto può essere fatto cessare dal proprietario in qualsiasi momento, chiedendo che la P.A. venga condannata alla restituzione del fondo ed alla riduzione in pristino (domanda che, nel caso di specie, non è stata avanzata, ma che potrà comunque essere avanzata in futuro), per cui la compressione delle facoltà di godimento è tendenzialmente momentanea.
Si è invece già detto che per le ipotesi di occupazioni illegittime da parte della P.A. la giurisprudenza ritiene applicabile equitativamente il criterio degli interessi legali per ogni anno di occupazione.
Il criterio degli interessi legali però, nel caso in cui quello che deve essere risarcito è il danno da indebita compressione delle facoltà di godimento del proprietario conseguente ad un asservimento di fatto del fondo, non può avere come base di calcolo, sic et simpliciter, il pieno valore venale del bene, che ha rilievo solo nel caso in cui l'occupazione illegittima comporti la privazione totale del possesso del bene;
ma deve avere come base di calcolo quella che sarebbe stata l'indennità virtuale di asservimento, tenuto conto che, così come nel caso di asservimento legale, anche nel caso di asservimento di fatto il proprietario non perde, di regola, la totale disponibilità del fondo (salvo che l'asservimento sia consistito nell'occupazione del terreno con opere superficiali, che impediscano del tutto l'uso della porzione di fondo occupata), ma subisce solo una limitazione delle sue facoltà di godimento.
8 Orbene, per quanto riguarda i criteri per la determinazione dell'indennità di asservimento, la giurisprudenza è attualmente orientata a ritenere che, allorquando la servitù consista nel passaggio di opere lineari (tubature/condutture) che occupano la superficie del suolo,
l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente potrà essere commisurata all'intero valore venale del terreno occupato, in applicazione analogica dell'art. 1038 c.c.; mentre laddove invece si tratti di opere lineari interrate, che non comportano quindi per il proprietario la perdita della totale disponibilità della parte del terreno interessata dalla servitù bensì le sole limitazioni di godimento derivanti dalla presenza della condotta interrata, l'indennità
dovuta verrà individuata nella differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno,
secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù, e quello successivo all'imposizione (cfr. Cass., sez. 1, n° 16495 del 19/06/2019; Cass., sez. 1, n°
18581 del 07/09/2020).
Tirando le fila di questo discorso, il risarcimento dovuto ai ricorrenti va parametrato agli interessi al tasso legale sull'intero valore del bene esclusivamente per i metri quadrati 15,12
(metri 4,20 x 3,60) occupati dalla camera di manovra, dei quali essi hanno perso totalmente la disponibilità.
L'intero valore dei detti metri quadrati è di euro 1.058,40 (euro 70 x 15,12) per il periodo che va dall'1.6.2012 al 19.9.2013 e pertanto il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la totale privazione del possesso dell'estensione in oggetto per il detto periodo è pari agli interessi al tasso legale su euro 1.058,40.
L'intero valore dei detti metri quadrati è stato invece pari ad euro 298,62 (euro 19,75 x 15,12) per il periodo che va dal 20.9.2013 al 15.6.2024 e pertanto il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la totale privazione del possesso dell'estensione in oggetto per il detto periodo è pari agli interessi al tasso legale su euro 298,62.
Da tutto ciò consegue che le somme dovute a titolo di risarcimento per ogni anno o frazione di anno sono pari:
- ad euro 34,43 dall'1.6.2012 al 19.9.2013;
- ad euro 2,09 dal 20.9.2013 al 31.12.2013;
- ad euro 2,98 dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- ad euro 1,49 dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- ad euro 0,60 dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
9 - ad euro 0,30 dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- ad euro 0,89 dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- ad euro 2,38 dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- ad euro 0,15 dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- ad euro 0,03 dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- ad euro 3,72 dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- ad euro 14,89 dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
- ad euro 3,40 dall'1.1.2024 al 15.6.2024.
E così per un totale di euro 67,35.
…
Per la restante estensione del fondo il danno subito non sarà dato dalla totale privazione del fondo stesso, ma esclusivamente dalla limitazione delle facoltà di godimento dovuta alla presenza della tubazione sotterranea (nonché dovuta alla presenza della succitata camera di manovra, che, posta al centro del fondo, ha comportato, oltre alla privazione del possesso dei metri quadrati direttamente da essa occupati, anche limitazioni al godimento della restante parte del fondo) e, come si è detto, la base di calcolo per la quantificazione del risarcimento di tale danno dovrà essere individuata esclusivamente nel quantum di riduzione del valore di mercato del fondo determinato dal passaggio sotterraneo della tubazione in questione nonché dalla presenza della camera di manovra al centro di esso.
Ovviamente la riduzione di valore deve essere determinata per il fondo nella sua interezza
(nel caso di specie esso misura 3.350 metri quadrati, ai quali vanno sottratti i 15,12 metri quadrati occupati per intero dalla camera di manovra, per i quali il risarcimento è stato già
più sopra calcolato con altri criteri come conseguenza della totale privazione dei detti metri quadrati), e non solo in relazione alla fascia impegnata dalla tubazione, atteso che è l'intero fondo che ha subito limitazioni all'esercizio delle attività su di esso praticabili a seguito dell'installazione della tubazione (e dalla presenza della camera di manovra al centro di esso).
Orbene, tenuto conto che le tubazioni si trovano ad una profondità di tre metri, per cui esse non hanno intaccato in misura decisiva la possibilità di coltivazione del fondo (peraltro di fatto abbandonato, del tutto privo di coltivazioni e di essenze arboree), nemmeno della parte direttamente su di esse sovrastante (alla luce della profondità di ben tre metri della
10 tubazione, rimane integra la possibilità di impiantare coltivazioni anche al di sopra della tubazione stessa, salvo eventualmente per piante con radici che si radicano in profondità, ma non è stata nemmeno dedotta l'usuale destinazione del fondo in questione o, comunque, dei fondi della zona a tali tipologie di piante), si può condividere la valutazione del secondo consulente, secondo il quale il fondo ha subito una riduzione di valore del 12% per le
(contenute) maggiori difficoltà di coltivazione, di irrigazione e di accesso che la presenza della tubazione interrata e della camera di manovra al centro del fondo stesso hanno comportato.
Va detto che, in realtà, ambedue i consulenti hanno del tutto incomprensibilmente individuato, per i 1.295 metri quadrati oggetto dell'originaria occupazione, anche una posta risarcitoria pari alla riduzione di valore determinata dal passaggio del terreno da edificabile per destinazione commerciale a non edificabile vincolato a verde pubblico (e limitando la riduzione di valore del solo 12% ai restanti 2055 metri quadrati): tale conclusione è del tutto incomprensibile, posto che la diminuzione di valore in oggetto non è stata determinata dalla installazione delle tubazioni interrate, bensì dalla emanazione del PUC del 19.9.2013, come d'altronde da essi stessi evidenziato in altre parti della loro relazione (peraltro non si comprende nemmeno perché, pur volendo per ipotesi seguire il loro ragionamento, la riduzione di valore in questione l'abbiano limitata alla sola parte del fondo interessata dall'originaria occupazione legittima, e non all'intero fondo).
Al più avrebbe avuto un maggior senso sostenere che per la fascia di terreno direttamente attraversata dalla tubazione (che, peraltro, nessuno dei due consulenti ha quantificato) vi fosse stato un azzeramento totale del suo valore, ma non è questo quello che è stato sostenuto e, d'altronde, anche tale conclusione è da escludere per le ragioni sopra indicate
(profondità di tre metri delle tubazioni, che quindi non hanno intaccato in misura significativa la possibilità di coltivazione del fondo nemmeno nella parte che immediatamente le sovrasta).
Si deve quindi confermare che la riduzione di valore dell'intero fondo per la presenza delle tubazioni interrate e della camera di manovra al centro di esso può essere valutata in misura pari al 12% del valore del fondo stesso: pertanto è in tale riduzione del 12% che deve essere individuata l'indennità virtuale di asservimento e, conseguentemente, è nell'interesse legale
11 su tale riduzione del 12% che può essere equitativamente individuato il risarcimento annuo dovuto per la limitazione del godimento dell'immobile dovuto all'asservimento di fatto.
Tirando le fila del discorso:
- l'intero fondo ha una estensione di 3.350 metri quadrati;
- per metri quadrati 15,12 il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la totale privazione del godimento è stato già calcolato parametrandolo, per ogni anno o frazione di anno, agli interessi legali sull'intero valore dei detti metri quadrati, interamente occupati da una camera di manovra;
- restano, quindi, 3.334,88 metri quadrati, per i quali il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la parziale compromissione del godimento dovuto alla presenza di una tubazione sotterranea (e della camera di manovra al centro di essi) deve essere calcolato parametrandolo, per ogni anno o frazione di anno, agli interessi legali sulla riduzione, pari al 12%, che il valore dei detti metri quadrati ha subito;
- il valore dei 3.334,88 metri quadrati in questione è stato di euro 233.441,60 (euro 70 x
3.334,88) per il periodo che va dall'1.6.2012 al 19.9.2013 e la riduzione del 12% di tale valore è stata quindi di euro 28.012,992, arrotondabile per difetto ad euro 28.000,00;
- quindi, per il periodo che va dall'1.6.2012 al 19.9.2013 il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la parziale compromissione del godimento dovuto alla presenza della tubazione sotterranea e della camera di manovra è pari agli interessi al tasso legale su euro 28.000;
- invece, il valore dei 3.334,88 metri quadrati in questione è stato di euro 66.061,38 (euro
19,75 x 3.334,88) per il periodo che va dal 20.9.2013 al 15.6.2024 e la riduzione del 12% di tale valore è stata quindi di euro 7.927,36, arrotondabile per difetto ad euro 7.900,00;
- quindi, per il periodo che va dal 20.9.2013 al 15.6.2024 il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la parziale compromissione del godimento è pari agli interessi al tasso legale su euro
7.900,00.
Da tutto ciò consegue che le somme dovute a titolo di risarcimento per ogni anno o frazione di anno sono pari:
- ad euro 910,96 dall'1.6.2012 al 19.9.2013;
- ad euro 55,19 dal 20.9.2013 al 31.12.2013;
- ad euro 78,78 dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- ad euro 39,39 dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
12 - ad euro 15,80 dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- ad euro 7,88 dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- ad euro 23,64 dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- ad euro 63,03 dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- ad euro 3,95 dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- ad euro 0,79 dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- ad euro 98,48 dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- ad euro 393,92 dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
- ad euro 89,82 dall'1.1.2024 al 15.6.2024.
E così per un totale di euro 1.781,63 che, sommato agli euro 67,35 dovuti a titolo di risarcimento del danno per la totale privazione del godimento dei metri quadrati occupati dalla camera di manovra, danno una somma totale, cui hanno diritto a titolo risarcitorio gli odierni ricorrenti, pari ad euro 1.848,98.
Ciascuna delle annualità o frazioni di anno costituenti il detto totale di euro 1.848,98, così
come più sopra quantificate, consistendo in debiti di valore, devono essere di anno in anno rivalutate dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed inoltre su di esse, così come di anno in anno rivalutate, decorrono gli interessi compensativi, che si ritiene di commisurare al tasso legale, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr., proprio in tema di risarcimento del danno per la perdita di godimento del bene a seguito di illegittima occupazione, Cass., sez. 1, n°
12961 del 24/05/2018; sulla circostanza che il credito risarcitorio per lucro cessante,
derivante dal mancato godimento di un bene protrattosi per una pluralità di anni, viene a maturare anno per anno e che, pertanto, è con riferimento ed a partire da ciascuna annualità
che va effettuata la rivalutazione monetaria, con applicazione poi degli interessi sulla somma rivalutata, cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 5814 del 23/11/1985).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
Le dette somme vanno ripartite in parti uguali tra i ricorrenti.
13 E' infatti assolutamente pacifico che la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni
(cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, n° 2822 del 07/02/2014): ne consegue che la predetta somma non può essere attribuita indistintamente, in via solidale, a tutti ricorrenti, ma deve essere agli stessi attribuita pro quota in parti uguali, essendo essi in parti uguali comproprietari.
Quanto al soggetto tenuto all'obbligo di pagamento della detta somma risarcitoria, è indubbio che esso vada individuato nella , che è l'ente che ha deliberato NT
i lavori di potenziamento ed adeguamento dell'alimentazione sistema alto dell'adduttore
Acquedotto Vesuviano, che ne ha approvato il relativo progetto esecutivo e che ha altresì decretato l'occupazione temporanea del fondo degli odierni ricorrenti.
Ritiene invece questo Tribunale che nessuna responsabilità sia addebitabile alla
[...]
CP_2
Come è stato ricostruito dai consulenti e come d'altronde risulta dallo stesso decreto di occupazione temporanea, la era puramente e semplicemente la società alla Controparte_2
quale era stata appaltata l'esecuzione dei lavori ed in quanto tale era stata autorizzata ad immettersi nel possesso dell'immobile in data 22.2.2010.
Non risulta che alla fossero state trasferite potestà relative al procedimento Controparte_2
ablatorio, per cui non era ad essa che competeva l'adozione di provvedimenti nei confronti di terzi, e men che mai risulta che sia stata di sua iniziativa che essa ha realizzato nel fondo dei ricorrenti quelle opere che ne hanno determinato l'illegittima occupazione e l'illegittimo asservimento di fatto: ne consegue che, essendo la sola l'ente tenuto al NT
rispetto delle norme sull'espropriazione e che aveva il potere di adottare provvedimento nei confronti di terzi, è solo la che deve essere ritenuta autrice dell'illecito NT
che qui ci occupa e responsabile dei danni con esso provocati, così come sopra quantificati, mentre la domanda risarcitoria va rigettata nei confronti della mera Controparte_2
esecutrice materiale delle opere, priva di potestà relative al procedimento ablatorio (cfr.
Cass., sez. 1, n° 21333 del 18/09/2013).
…
14 Quanto alle spese processuali si osserva quanto segue.
Nel rapporto processuale tra i ricorrenti e la , ritiene questa Corte che vi NT
siano i presupposti per ritenere non ripetibili nei confronti della (rimasta CP_1
contumace), nella misura del 50%, le spese sostenute dai ricorrenti, tenuto conto che solo una delle domande da essi proposta è stata accolta e che, pertanto, vi è stata soccombenza reciproca.
Per il residuo 50% la va condannata al pagamento, in favore dei NT
ricorrenti e con distrazione, per la metà ciascuno, ai difensori dichiaratisi antistatari, della somma di euro 62,50 per spese vive (contributo unificato pari ad euro 98,00 - calcolato, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., che permette al giudice di escludere la ripetizione delle spese superflue, sulla somma attribuita e non sulla somma richiesta - + euro 27,00 di marca da bollo = euro 125,00 : 2 = euro 62,50) e di euro 900,00 per onorari (fase di studio: euro
350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: euro 600,00; fase decisionale: euro
500,00; totale euro 1.800,00 : 2 = euro 900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez.
3, n° 2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nel rapporto processuale tra i ricorrenti e la che è risultata totalmente Controparte_2
vittoriosa, ritiene questa Corte che vi siano gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione delle spese processuali nella misura del 50%, tenuto conto delle difficoltà insite, in vicende come quella che qui ci occupa, nell'esatta individuazione dei legittimati passivi.
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti vanno condannati in solido tra loro al pagamento, in favore della resistente, della somma di euro per onorari, attenendosi ai valori minimi previsti dalla tabella 12 allegata al
15 D.M. n° 147/22 (atteso che le difese che ha dovuto svolgere la società non sono CP_2
risultate particolarmente complesse) per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte
di Appello, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: euro 1.522,00; fase decisionale: euro 1.735,00;
totale euro 4.995,00: 2 = euro 2.497,50).
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nel ricorso introduttivo non è stata quantificata la somma richiesta ed inoltre, poiché
nei confronti della società il ricorso è stato rigettato, non si può nemmeno fare CP_2
riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice.
Le spese delle due consulenze tecniche di ufficio vengono a loro volta poste per il 50% a carico dei ricorrenti, in solido, e per il restante 50% a carico della resistente CP_1
mentre da tale ripartizione va esclusa la società , che è risultata
[...] CP_2
totalmente vincitrice.
…
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte nei confronti della Controparte_2
- rigetta nei confronti della la domanda di determinazione delle indennità NT
di esproprio e/o di asservimento nonché la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima;
- accoglie nei confronti della la domanda di risarcimento del danno per NT
l'occupazione illegittima verificatasi a partire dall'1.6.2012 fino al 15.6.2024 e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al NT
pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di euro 1.848,98, da attribuirsi ai predetti pro quota in parti uguali, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) su ciascuna delle singole annualità o frazioni di anno costituenti la detta somma complessiva così come quantificate in motivazione, a partire dalla data di
16 scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre ad interessi compensativi al tasso legale sulle suddette singole annualità o frazioni di anno così
come di anno in anno progressivamente rivalutate, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma finale così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara le spese processuali sostenute dai ricorrenti per il presente giudizio non ripetibili nei confronti della nella misura del 50% e, per il resto, condanna la NT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a NT
favore dei ricorrenti, e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 62,50 per spese vive ed euro
900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara compensate al 50%, le spese del presente giudizio tra i ricorrenti e la
[...]
e, per il resto, condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento a favore della CP_2
di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 2.497,50 per onorari, oltre Controparte_2
a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio per il 50% a carico dei ricorrenti in solido e per il restante 50% a carico della . NT
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 6.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
17
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 4009/2014 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 6.11.2024, tra:
- nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e nata a [...] C.F._3 Parte_4
l'1.11.1961 (C.F.: ), giusta procura per notaio C.F._3 Persona_1
rep.41240, racc. n.
6.653 del 19.10.2012, rappresentata e difesa, in virtù di
[...]
procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati Silvano Tozzi (C.F.:
1 ) ed (C.F.: ), con i quali C.F._4 Parte_5 C.F._5
elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo n. 323
- ricorrenti -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro NT P.IVA_1
tempore
- resistente contumace-
e
- (P.IVA: ), con sede in Napoli alla via F. Crispi n. 98, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Aldo Starace (C.F.:
e (C.F.: ), con i quali C.F._6 Controparte_3 C.F._7
elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Bovio n.22
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la e la società NT
(di seguito anche solo la ) premettendo: Controparte_2 CP_2
- di essere proprietari di un suolo sito in Casoria, contrassegnato al catasto al foglio n. 8,
particella 397, di mq 3.350, in virtù di atto di donazione redatto dal notaio Persona_1
ell'1.06.2012;
[...]
- che, con decreto dirigenziale n. 773 dell'11.11.2009, la Giunta Regionale della CP_1
aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, non preordinata all'esproprio, di 1.295 mq di suolo della predetta particella, per un periodo espressamente delimitato in otto mesi decorrenti dalla data di immissione in possesso, avvenuta in data 22.02.2010 ad opera della società Controparte_2
- che l'occupazione di detto suolo era preordinata alla realizzazione dei lavori di potenziamento ed adeguamento dell'alimentazione sistema adduttore Acquedotto
Vesuviano, dichiarati di pubblica utilità dalla Giunta Regionale;
- che, a seguito dell'occupazione, nel suolo di proprietà di essi ricorrenti era stata realizzata una tubazione ad una modesta profondità, che ne aveva determinato un vero e proprio asservimento e/o esproprio;
2 - che da allora non erano stati notificati ai proprietari del suolo proroghe dei termini di efficacia della procedura, decreti di esproprio o provvedimenti di asservimento;
- che non erano state effettuate le necessarie operazioni di ripristino del sito, né risultavano adottati provvedimenti di riconsegna delle superfici in favore dei proprietari.
Su tali premesse i ricorrenti hanno pertanto chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“- condannare gli enti convenuti in solido, ovvero, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento ovvero al deposito in favore dei sigg. Parte_1
- delle giuste indennità di esproprio e/o di asservimento delle porzioni di suolo specificate in
premessa, già occupate con il decreto richiamato premessa, calcolata in ragione
dell'effettivo ed integrale valore di mercato degli stessi beni, correnti al momento
dell'adozione del decreto ovvero a quello della liquidazione;
- delle giuste indennità di occupazione legittima e/o illegittima, corrispondente al periodo intercorso tra l'autorizzata occupazione e l'adozione del decreto di asservimento e/o esproprio (ove intervenuti) ovvero sino al momento della pronuncia della sentenza o
dell'effettivo ripristino dello stato del luogo dei luoghi, il tutto in misura di 1/12 del valore di
mercato della superficie di suolo occupato, ed oltre interessi legali sulle singole annualità
sino all'effettivo deposito;
dei maggiori danni dovuti ai sensi dell'art. 1224, 2° comma c.c., in
misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di
durata non superiore ai 12 mesi ed il tasso di interesse legale vigente nel periodo da
prendere in esame ai fini della decisione;
- delle spese ed onorari del presente giudizio da attribuirsi agli scriventi difensori antistatari”.
…
In data 20.10.2015, a seguito della rinotifica del ricorso introduttivo disposta ai sensi dell'art. 176 R.D. n. 1775/33, si è costituita in giudizio la società la quale ha Controparte_2
eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e il “proprio difetto di legittimazione passiva”, qualificandosi come mera esecutrice dell'opera in virtù di contratto di appalto ed ascrivendo alla la titolarità ed i benefici dell'opera pubblica in questione;
NT
ha inoltre precisato di essersi attenuta alle direttive della , cui competeva NT
l'adozione dei provvedimenti nei confronti dei terzi.
E' rimasta invece contumace la . NT
…
3 All'udienza del 15.03.2016 il consigliere delegato ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo l'ingegnere Persona_2
Depositata la consulenza in data 25.10.2018, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni al 2.07.2019 e, in quella sede, all'udienza collegiale del
6.05.2020, poi rinviata d'ufficio al 10.06.2020.
Assegnata la causa a sentenza, con ordinanza del 24.06.2020 la causa stessa è stata rimessa sul ruolo per richiedere chiarimenti al consulente.
Mutato il consigliere delegato, con ordinanza del 5.4.2022 si è proceduto alla sostituzione del consulente tecnico d'ufficio – che a tale data ancora non aveva risposto alla Per_2
richiesta di chiarimenti, né aveva chiesto proroghe e nemmeno aveva risposto ai solleciti a lui effettuati – con un nuovo consulente tecnico d'ufficio, ingegnere il Persona_3
quale, a sua volta, ha provveduto solo in data 3.08.2024 a depositare la sua relazione tecnica.
Precisate quindi le conclusioni con il deposito telematico di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 10.09.2024, la causa è stata successivamente assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 6.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso va solo parzialmente accolto.
Per ragioni temporali e logiche va innanzitutto esaminata la domanda con la quale i ricorrenti chiedono che i convenuti vengano condannati a depositare l'indennità di occupazione legittima loro spettante (la domanda deve ritenersi implicitamente volta, ancor prima, a determinare la detta indennità, che non risulta mai essere stata in via amministrativa determinata).
In effetti risulta pacificamente accertato, già grazie alla prima consulenza, che il fondo oggetto del ricorso (particella n° 397, foglio 8 del catasto terreni del Comune di Casoria),
avente una estensione complessiva di 3.350 metri quadrati, è stato interessato, per la minore estensione di 1.295 metri quadrati, da un provvedimento di occupazione temporanea non finalizzata all'espropriazione (decreto della Giunta regionale della n° 773 CP_1
dell'11.11.2009), emesso nell'ambito dei lavori di potenziamento ed adeguamento
4 dell'alimentazione sistema alto dell'adduttore Acquedotto Vesuviano, con una durata pari ad otto mesi decorrenti dalla data di immissione in possesso.
A tale occupazione veniva autorizzata la società quale società esecutrice Controparte_2
dei lavori, la quale si immetteva effettivamente nel possesso dell'immobile in data 22.2.2010, con relativo verbale di consistenza.
Orbene, per il periodo di occupazione legittima (dal 22.2.2010 al 22.8.2010, e cioè per otto mesi dalla data dell'immissione in possesso) spetta al proprietario la giusta indennità, che va liquidata, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n° 327/01, per ogni anno in una misura pari ad
1/12 della somma astrattamente dovuta a titolo di indennità di esproprio (per cui essa va sempre parametrata all'effettivo valore venale del bene al momento dell'occupazione) e, per ogni mese o frazione di mese, in una misura pari ad 1/12 di quella annua.
Entrambi i consulenti tecnici d'ufficio nominati nell'ambito del presente processo hanno concordato che nel periodo temporale di occupazione legittima il fondo in oggetto aveva natura di terreno edificabile con destinazione commerciale (natura che ha conservato fino al 19.9.2013, data di emanazione del PUC, che lo ha reso non edificabile e destinato a verde pubblico), con valore di 70 euro a metro quadro (concordemente attribuito da ambedue i consulenti sulla base di quanto stabilito da una precedente sentenza, la n° 2090/2016,
relativa ad un terreno con uguali caratteristiche, insistente nella stessa area).
Tale valore dovrebbe essere preso come base per il calcolo dell'indennità di occupazione legittima ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n° 327/01.
Sennonché risulta dagli atti che gli odierni ricorrenti sono divenuti proprietari del fondo in questione solo in data 1.6.2012, a seguito di donazione a loro favore effettuata dall'originario proprietario, e loro genitore, Persona_4
Orbene, posto che ai sensi del succitato art. 50 l'indennità di occupazione spetta a chi era proprietario dell'area al momento dell'occupazione stessa e che, durante il periodo di tale occupazione ( 22.2.2010-22.10.2010) il proprietario del fondo era non gli Persona_4
odierni ricorrenti, a costoro nulla spetta a titolo di indennità per l'occupazione legittima e la loro relativa domanda va quindi rigettata.
E' vero che è il genitore degli odierni ricorrenti, ma questi ultimi non hanno Persona_4
agito quali eredi del (in quanto tali, quindi, eventuali titolari iure successionis Parte_1
anche del diritto all'indennità), ma esclusivamente in proprio, quali attuali proprietari del
5 bene in virtù di donazione (d'altronde non si sa nemmeno se è deceduto, Persona_4
non essendo stata la sua morte né provata né, ancor prima, dedotta): resta pertanto confermato che nulla spetta loro in proprio a titolo di indennità di occupazione legittima.
…
I ricorrenti sostengono pure che l'occupazione del fondo si è di fatto protratta anche oltre il periodo di occupazione legittima, concretizzandosi in un asservimento di fatto di esso mediante l'apposizione di una tubazione interrata: chiedono, pertanto, che venga loro liquidata l'indennità di esproprio e/o di asservimento o comunque l'indennità di occupazione illegittima.
Orbene, in termini generali, nel caso di occupazione illegittima di un fondo da parte della
P.A. la giurisprudenza ritiene che spetti il danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima, che potrà essere liquidato, in via equitativa e salva la prova di un maggior danno (o, al contrario, salva la prova che nessun danno vi sia stato),
secondo il criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene (id est: sull'indennità di espropriazione) per ogni anno di occupazione illegittima (cfr. Cass., sez. 1,
n° 4797 del 04/03/2005; cfr. anche, in motivazione, Sezioni Unite n° 33645/2022); aggiunge la giurisprudenza che la parte potrà sempre chiedere anche la restituzione del bene, previa eventuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza più differenza tra occupazione acquisitiva (od accessione invertita) ed occupazione usurpativa, oppure potrà
volontariamente abdicare al suo diritto di proprietà e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (pari al valore del bene al momento della domanda), che si aggiunge al risarcimento dei danni per il periodo (non coperto dall'eventuale occupazione legittima e che si protrae sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui viene chiesto il risarcimento del danno per equivalente) durante il quale egli ha subito la perdita del godimento del bene e delle utilità da esso ricavabili (cfr. Sezioni Unite n°
735 del 19/01/2015).
Anche laddove, come nell'ipotesi prospettata dal ricorso in esame, il fondo venga illegittimamente occupato con tubazioni e simili, venendo così asservito in via di mero fatto in assenza di un provvedimento legalmente dato impositivo di una servitù o di un provvedimento con efficacia sanante ex art. 42 bis comma 6 del D.P.R. n° 327/01, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di illecito permanente, e non invece di fronte ad una costituzione
6 di una servitù, che non può essere costituita in via di mero fatto secondo lo schema dell'occupazione acquisitiva, ma solo mediante atto legittimo della P.A. (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n° 9341 del 11/06/2003; Cass., sez. 1, n° 14422 del 07/06/2013; Cass., Sezioni
Unite, n° 13714 del 27/06/2005).
Ne consegue che in siffatta ipotesi il proprietario non può chiedere la determinazione della giusta indennità dovuta per l'imposizione di una servitù (che non è stata costituita), ed ovviamente nemmeno una indennità di esproprio, spettandogli invece esclusivamente il risarcimento del danno per l'indebita compressione delle facoltà di godimento del fondo conseguente all'asservimento di esso in via di mero fatto.
Deve pertanto essere rigettata anche la domanda dei ricorrenti di determinazione dell'indennità di esproprio e/o di asservimento.
Resta quindi da esaminare la domanda impropriamente definita di determinazione dell'indennità di occupazione illegittima, ma che va più correttamente intesa come domanda di risarcimento del danno per l'indebita compressione delle facoltà di godimento del fondo asservito in via di mero fatto.
Orbene, come ha permesso di accertare in particolar modo la seconda consulenza, a seguito dell'occupazione (legittima) sono state installate, nel sottosuolo del terreno dei ricorrenti, ad una profondità di circa tre metri, delle tubazioni in ghisa sferoidale ed è stata inoltre realizzata, suo suolo, una camera di manovra delle dimensioni di metri 4,20x3,60
metri: tali opere risultavano ancora esistenti alla data della seconda consulenza (15.6.2024).
Agli odierni ricorrenti spetta, pertanto, il diritto al risarcimento del danno per l'indebita compressione delle loro facoltà di godimento del fondo asservito in via di mero fatto per il periodo che va dall'1.6.2012 (data in cui essi sono divenuti proprietari del fondo) al
15.6.2024 (data della seconda consulenza tecnica di ufficio, che ha accertato la persistenza dell'occupazione: nulla invece si può sapere per il periodo successivo).
Durante tale periodo il fondo ha avuto, come già si è detto, il valore di 70 euro a metro quadro fino alla data del 19.9.2013, mentre dopo tale data ha acquisito la natura di terreno non edificabile destinato a verde pubblico, con valore concordemente attribuito dai due consulenti (sulla base del valore agricolo medio delle Regione agraria e del valore di vendita di alcuni terreni con caratteristiche simili ubicati in aree vicine) di euro 19,75 a metro quadro.
7 Ciò posto, ambedue i consulenti hanno però del tutto errato nel quantificare le somme dovute ai ricorrenti per tale occupazione illegittima, il primo erroneamente applicando il criterio previsto dall'art. 50 del D.P.R. n° 327/01 per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, il secondo erroneamente comportandosi come se avesse dovuto quantificare una indennità di asservimento.
In realtà, come si è già detto, quello che deve essere liquidato è il danno subito dai proprietari per l'indebita compressione delle facoltà di godimento del fondo conseguente all'asservimento di esso in via di mero fatto, e non una indennità di asservimento, che non spetta in caso di mero asservimento di fatto del fondo;
né tanto meno il risarcimento dovuto per l'asservimento di fatto può essere quantificato in misura pari a quella che sarebbe stata l'indennità di asservimento, tenuto conto che, mentre l'asservimento legale del fondo determina la costituzione di una servitù a titolo definitivo, con consequenziale definitiva perdita da parte del fondo di una parte del suo valore, l'asservimento in via di mero fatto può essere fatto cessare dal proprietario in qualsiasi momento, chiedendo che la P.A. venga condannata alla restituzione del fondo ed alla riduzione in pristino (domanda che, nel caso di specie, non è stata avanzata, ma che potrà comunque essere avanzata in futuro), per cui la compressione delle facoltà di godimento è tendenzialmente momentanea.
Si è invece già detto che per le ipotesi di occupazioni illegittime da parte della P.A. la giurisprudenza ritiene applicabile equitativamente il criterio degli interessi legali per ogni anno di occupazione.
Il criterio degli interessi legali però, nel caso in cui quello che deve essere risarcito è il danno da indebita compressione delle facoltà di godimento del proprietario conseguente ad un asservimento di fatto del fondo, non può avere come base di calcolo, sic et simpliciter, il pieno valore venale del bene, che ha rilievo solo nel caso in cui l'occupazione illegittima comporti la privazione totale del possesso del bene;
ma deve avere come base di calcolo quella che sarebbe stata l'indennità virtuale di asservimento, tenuto conto che, così come nel caso di asservimento legale, anche nel caso di asservimento di fatto il proprietario non perde, di regola, la totale disponibilità del fondo (salvo che l'asservimento sia consistito nell'occupazione del terreno con opere superficiali, che impediscano del tutto l'uso della porzione di fondo occupata), ma subisce solo una limitazione delle sue facoltà di godimento.
8 Orbene, per quanto riguarda i criteri per la determinazione dell'indennità di asservimento, la giurisprudenza è attualmente orientata a ritenere che, allorquando la servitù consista nel passaggio di opere lineari (tubature/condutture) che occupano la superficie del suolo,
l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente potrà essere commisurata all'intero valore venale del terreno occupato, in applicazione analogica dell'art. 1038 c.c.; mentre laddove invece si tratti di opere lineari interrate, che non comportano quindi per il proprietario la perdita della totale disponibilità della parte del terreno interessata dalla servitù bensì le sole limitazioni di godimento derivanti dalla presenza della condotta interrata, l'indennità
dovuta verrà individuata nella differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno,
secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù, e quello successivo all'imposizione (cfr. Cass., sez. 1, n° 16495 del 19/06/2019; Cass., sez. 1, n°
18581 del 07/09/2020).
Tirando le fila di questo discorso, il risarcimento dovuto ai ricorrenti va parametrato agli interessi al tasso legale sull'intero valore del bene esclusivamente per i metri quadrati 15,12
(metri 4,20 x 3,60) occupati dalla camera di manovra, dei quali essi hanno perso totalmente la disponibilità.
L'intero valore dei detti metri quadrati è di euro 1.058,40 (euro 70 x 15,12) per il periodo che va dall'1.6.2012 al 19.9.2013 e pertanto il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la totale privazione del possesso dell'estensione in oggetto per il detto periodo è pari agli interessi al tasso legale su euro 1.058,40.
L'intero valore dei detti metri quadrati è stato invece pari ad euro 298,62 (euro 19,75 x 15,12) per il periodo che va dal 20.9.2013 al 15.6.2024 e pertanto il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la totale privazione del possesso dell'estensione in oggetto per il detto periodo è pari agli interessi al tasso legale su euro 298,62.
Da tutto ciò consegue che le somme dovute a titolo di risarcimento per ogni anno o frazione di anno sono pari:
- ad euro 34,43 dall'1.6.2012 al 19.9.2013;
- ad euro 2,09 dal 20.9.2013 al 31.12.2013;
- ad euro 2,98 dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- ad euro 1,49 dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- ad euro 0,60 dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
9 - ad euro 0,30 dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- ad euro 0,89 dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- ad euro 2,38 dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- ad euro 0,15 dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- ad euro 0,03 dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- ad euro 3,72 dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- ad euro 14,89 dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
- ad euro 3,40 dall'1.1.2024 al 15.6.2024.
E così per un totale di euro 67,35.
…
Per la restante estensione del fondo il danno subito non sarà dato dalla totale privazione del fondo stesso, ma esclusivamente dalla limitazione delle facoltà di godimento dovuta alla presenza della tubazione sotterranea (nonché dovuta alla presenza della succitata camera di manovra, che, posta al centro del fondo, ha comportato, oltre alla privazione del possesso dei metri quadrati direttamente da essa occupati, anche limitazioni al godimento della restante parte del fondo) e, come si è detto, la base di calcolo per la quantificazione del risarcimento di tale danno dovrà essere individuata esclusivamente nel quantum di riduzione del valore di mercato del fondo determinato dal passaggio sotterraneo della tubazione in questione nonché dalla presenza della camera di manovra al centro di esso.
Ovviamente la riduzione di valore deve essere determinata per il fondo nella sua interezza
(nel caso di specie esso misura 3.350 metri quadrati, ai quali vanno sottratti i 15,12 metri quadrati occupati per intero dalla camera di manovra, per i quali il risarcimento è stato già
più sopra calcolato con altri criteri come conseguenza della totale privazione dei detti metri quadrati), e non solo in relazione alla fascia impegnata dalla tubazione, atteso che è l'intero fondo che ha subito limitazioni all'esercizio delle attività su di esso praticabili a seguito dell'installazione della tubazione (e dalla presenza della camera di manovra al centro di esso).
Orbene, tenuto conto che le tubazioni si trovano ad una profondità di tre metri, per cui esse non hanno intaccato in misura decisiva la possibilità di coltivazione del fondo (peraltro di fatto abbandonato, del tutto privo di coltivazioni e di essenze arboree), nemmeno della parte direttamente su di esse sovrastante (alla luce della profondità di ben tre metri della
10 tubazione, rimane integra la possibilità di impiantare coltivazioni anche al di sopra della tubazione stessa, salvo eventualmente per piante con radici che si radicano in profondità, ma non è stata nemmeno dedotta l'usuale destinazione del fondo in questione o, comunque, dei fondi della zona a tali tipologie di piante), si può condividere la valutazione del secondo consulente, secondo il quale il fondo ha subito una riduzione di valore del 12% per le
(contenute) maggiori difficoltà di coltivazione, di irrigazione e di accesso che la presenza della tubazione interrata e della camera di manovra al centro del fondo stesso hanno comportato.
Va detto che, in realtà, ambedue i consulenti hanno del tutto incomprensibilmente individuato, per i 1.295 metri quadrati oggetto dell'originaria occupazione, anche una posta risarcitoria pari alla riduzione di valore determinata dal passaggio del terreno da edificabile per destinazione commerciale a non edificabile vincolato a verde pubblico (e limitando la riduzione di valore del solo 12% ai restanti 2055 metri quadrati): tale conclusione è del tutto incomprensibile, posto che la diminuzione di valore in oggetto non è stata determinata dalla installazione delle tubazioni interrate, bensì dalla emanazione del PUC del 19.9.2013, come d'altronde da essi stessi evidenziato in altre parti della loro relazione (peraltro non si comprende nemmeno perché, pur volendo per ipotesi seguire il loro ragionamento, la riduzione di valore in questione l'abbiano limitata alla sola parte del fondo interessata dall'originaria occupazione legittima, e non all'intero fondo).
Al più avrebbe avuto un maggior senso sostenere che per la fascia di terreno direttamente attraversata dalla tubazione (che, peraltro, nessuno dei due consulenti ha quantificato) vi fosse stato un azzeramento totale del suo valore, ma non è questo quello che è stato sostenuto e, d'altronde, anche tale conclusione è da escludere per le ragioni sopra indicate
(profondità di tre metri delle tubazioni, che quindi non hanno intaccato in misura significativa la possibilità di coltivazione del fondo nemmeno nella parte che immediatamente le sovrasta).
Si deve quindi confermare che la riduzione di valore dell'intero fondo per la presenza delle tubazioni interrate e della camera di manovra al centro di esso può essere valutata in misura pari al 12% del valore del fondo stesso: pertanto è in tale riduzione del 12% che deve essere individuata l'indennità virtuale di asservimento e, conseguentemente, è nell'interesse legale
11 su tale riduzione del 12% che può essere equitativamente individuato il risarcimento annuo dovuto per la limitazione del godimento dell'immobile dovuto all'asservimento di fatto.
Tirando le fila del discorso:
- l'intero fondo ha una estensione di 3.350 metri quadrati;
- per metri quadrati 15,12 il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la totale privazione del godimento è stato già calcolato parametrandolo, per ogni anno o frazione di anno, agli interessi legali sull'intero valore dei detti metri quadrati, interamente occupati da una camera di manovra;
- restano, quindi, 3.334,88 metri quadrati, per i quali il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la parziale compromissione del godimento dovuto alla presenza di una tubazione sotterranea (e della camera di manovra al centro di essi) deve essere calcolato parametrandolo, per ogni anno o frazione di anno, agli interessi legali sulla riduzione, pari al 12%, che il valore dei detti metri quadrati ha subito;
- il valore dei 3.334,88 metri quadrati in questione è stato di euro 233.441,60 (euro 70 x
3.334,88) per il periodo che va dall'1.6.2012 al 19.9.2013 e la riduzione del 12% di tale valore è stata quindi di euro 28.012,992, arrotondabile per difetto ad euro 28.000,00;
- quindi, per il periodo che va dall'1.6.2012 al 19.9.2013 il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la parziale compromissione del godimento dovuto alla presenza della tubazione sotterranea e della camera di manovra è pari agli interessi al tasso legale su euro 28.000;
- invece, il valore dei 3.334,88 metri quadrati in questione è stato di euro 66.061,38 (euro
19,75 x 3.334,88) per il periodo che va dal 20.9.2013 al 15.6.2024 e la riduzione del 12% di tale valore è stata quindi di euro 7.927,36, arrotondabile per difetto ad euro 7.900,00;
- quindi, per il periodo che va dal 20.9.2013 al 15.6.2024 il risarcimento dovuto ai ricorrenti per la parziale compromissione del godimento è pari agli interessi al tasso legale su euro
7.900,00.
Da tutto ciò consegue che le somme dovute a titolo di risarcimento per ogni anno o frazione di anno sono pari:
- ad euro 910,96 dall'1.6.2012 al 19.9.2013;
- ad euro 55,19 dal 20.9.2013 al 31.12.2013;
- ad euro 78,78 dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- ad euro 39,39 dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
12 - ad euro 15,80 dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- ad euro 7,88 dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- ad euro 23,64 dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- ad euro 63,03 dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- ad euro 3,95 dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- ad euro 0,79 dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- ad euro 98,48 dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- ad euro 393,92 dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
- ad euro 89,82 dall'1.1.2024 al 15.6.2024.
E così per un totale di euro 1.781,63 che, sommato agli euro 67,35 dovuti a titolo di risarcimento del danno per la totale privazione del godimento dei metri quadrati occupati dalla camera di manovra, danno una somma totale, cui hanno diritto a titolo risarcitorio gli odierni ricorrenti, pari ad euro 1.848,98.
Ciascuna delle annualità o frazioni di anno costituenti il detto totale di euro 1.848,98, così
come più sopra quantificate, consistendo in debiti di valore, devono essere di anno in anno rivalutate dalla data di scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed inoltre su di esse, così come di anno in anno rivalutate, decorrono gli interessi compensativi, che si ritiene di commisurare al tasso legale, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr., proprio in tema di risarcimento del danno per la perdita di godimento del bene a seguito di illegittima occupazione, Cass., sez. 1, n°
12961 del 24/05/2018; sulla circostanza che il credito risarcitorio per lucro cessante,
derivante dal mancato godimento di un bene protrattosi per una pluralità di anni, viene a maturare anno per anno e che, pertanto, è con riferimento ed a partire da ciascuna annualità
che va effettuata la rivalutazione monetaria, con applicazione poi degli interessi sulla somma rivalutata, cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 5814 del 23/11/1985).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
Le dette somme vanno ripartite in parti uguali tra i ricorrenti.
13 E' infatti assolutamente pacifico che la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni
(cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, n° 2822 del 07/02/2014): ne consegue che la predetta somma non può essere attribuita indistintamente, in via solidale, a tutti ricorrenti, ma deve essere agli stessi attribuita pro quota in parti uguali, essendo essi in parti uguali comproprietari.
Quanto al soggetto tenuto all'obbligo di pagamento della detta somma risarcitoria, è indubbio che esso vada individuato nella , che è l'ente che ha deliberato NT
i lavori di potenziamento ed adeguamento dell'alimentazione sistema alto dell'adduttore
Acquedotto Vesuviano, che ne ha approvato il relativo progetto esecutivo e che ha altresì decretato l'occupazione temporanea del fondo degli odierni ricorrenti.
Ritiene invece questo Tribunale che nessuna responsabilità sia addebitabile alla
[...]
CP_2
Come è stato ricostruito dai consulenti e come d'altronde risulta dallo stesso decreto di occupazione temporanea, la era puramente e semplicemente la società alla Controparte_2
quale era stata appaltata l'esecuzione dei lavori ed in quanto tale era stata autorizzata ad immettersi nel possesso dell'immobile in data 22.2.2010.
Non risulta che alla fossero state trasferite potestà relative al procedimento Controparte_2
ablatorio, per cui non era ad essa che competeva l'adozione di provvedimenti nei confronti di terzi, e men che mai risulta che sia stata di sua iniziativa che essa ha realizzato nel fondo dei ricorrenti quelle opere che ne hanno determinato l'illegittima occupazione e l'illegittimo asservimento di fatto: ne consegue che, essendo la sola l'ente tenuto al NT
rispetto delle norme sull'espropriazione e che aveva il potere di adottare provvedimento nei confronti di terzi, è solo la che deve essere ritenuta autrice dell'illecito NT
che qui ci occupa e responsabile dei danni con esso provocati, così come sopra quantificati, mentre la domanda risarcitoria va rigettata nei confronti della mera Controparte_2
esecutrice materiale delle opere, priva di potestà relative al procedimento ablatorio (cfr.
Cass., sez. 1, n° 21333 del 18/09/2013).
…
14 Quanto alle spese processuali si osserva quanto segue.
Nel rapporto processuale tra i ricorrenti e la , ritiene questa Corte che vi NT
siano i presupposti per ritenere non ripetibili nei confronti della (rimasta CP_1
contumace), nella misura del 50%, le spese sostenute dai ricorrenti, tenuto conto che solo una delle domande da essi proposta è stata accolta e che, pertanto, vi è stata soccombenza reciproca.
Per il residuo 50% la va condannata al pagamento, in favore dei NT
ricorrenti e con distrazione, per la metà ciascuno, ai difensori dichiaratisi antistatari, della somma di euro 62,50 per spese vive (contributo unificato pari ad euro 98,00 - calcolato, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., che permette al giudice di escludere la ripetizione delle spese superflue, sulla somma attribuita e non sulla somma richiesta - + euro 27,00 di marca da bollo = euro 125,00 : 2 = euro 62,50) e di euro 900,00 per onorari (fase di studio: euro
350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: euro 600,00; fase decisionale: euro
500,00; totale euro 1.800,00 : 2 = euro 900,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez.
3, n° 2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nel rapporto processuale tra i ricorrenti e la che è risultata totalmente Controparte_2
vittoriosa, ritiene questa Corte che vi siano gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione delle spese processuali nella misura del 50%, tenuto conto delle difficoltà insite, in vicende come quella che qui ci occupa, nell'esatta individuazione dei legittimati passivi.
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti vanno condannati in solido tra loro al pagamento, in favore della resistente, della somma di euro per onorari, attenendosi ai valori minimi previsti dalla tabella 12 allegata al
15 D.M. n° 147/22 (atteso che le difese che ha dovuto svolgere la società non sono CP_2
risultate particolarmente complesse) per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte
di Appello, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: euro 1.522,00; fase decisionale: euro 1.735,00;
totale euro 4.995,00: 2 = euro 2.497,50).
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nel ricorso introduttivo non è stata quantificata la somma richiesta ed inoltre, poiché
nei confronti della società il ricorso è stato rigettato, non si può nemmeno fare CP_2
riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice.
Le spese delle due consulenze tecniche di ufficio vengono a loro volta poste per il 50% a carico dei ricorrenti, in solido, e per il restante 50% a carico della resistente CP_1
mentre da tale ripartizione va esclusa la società , che è risultata
[...] CP_2
totalmente vincitrice.
…
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte nei confronti della Controparte_2
- rigetta nei confronti della la domanda di determinazione delle indennità NT
di esproprio e/o di asservimento nonché la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima;
- accoglie nei confronti della la domanda di risarcimento del danno per NT
l'occupazione illegittima verificatasi a partire dall'1.6.2012 fino al 15.6.2024 e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al NT
pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di euro 1.848,98, da attribuirsi ai predetti pro quota in parti uguali, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) su ciascuna delle singole annualità o frazioni di anno costituenti la detta somma complessiva così come quantificate in motivazione, a partire dalla data di
16 scadenza di ciascuna di esse fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre ad interessi compensativi al tasso legale sulle suddette singole annualità o frazioni di anno così
come di anno in anno progressivamente rivalutate, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma finale così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara le spese processuali sostenute dai ricorrenti per il presente giudizio non ripetibili nei confronti della nella misura del 50% e, per il resto, condanna la NT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a NT
favore dei ricorrenti, e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 62,50 per spese vive ed euro
900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara compensate al 50%, le spese del presente giudizio tra i ricorrenti e la
[...]
e, per il resto, condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento a favore della CP_2
di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 2.497,50 per onorari, oltre Controparte_2
a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio per il 50% a carico dei ricorrenti in solido e per il restante 50% a carico della . NT
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 6.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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