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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/10/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1567/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 ta ovani (pec
, dall'Avv.to Giovanni Dies (pec Email_1 ll'Avv.ta Federica Boratto ed Email_2 to, via Giuseppe Grazioli n. 15, in forza di procura in atti allegata
- Ricorrente - NEI CONFRONTI DELLA Controparte_1
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Colpi e dall'Avv. Omar Martino Antonio Orrigo, e con domicilio eletto presso la relativa sede aziendale, sita in Trento, in Via Degasperi, 79, in virtù di procura allegata agli atti
- Resistente -
**** OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Causa decisa all'esito della discussione orale all'udienza del 24 settembre 2025 e con riserva di deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies, ult. c., c.p.c. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa e da note conclusive autorizzate.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito ricorso, la parte che ha agito in giudizio, ha dedotto:
- di aver esperito la procedura ex art. 696-bis c.p.c. rubricato al numero RG 2314/2022 del Tribunale di Trento, al fine di accertare se, in seguito all'intervento di riduzione e sintesi con placca aptus e viti avvenuto in data 9 Marzo 2018 presso l'Ospedale S. Chiara di Trento, sia conseguito un danno differenziale, “costituito dalla futura sopravvenienza di artrosi della radio- ulnare distale unitamente al modesto allargamento cicatriziale del campo operatorio”, in dipendenza di un erroneo collocamento dei mezzi di sintesi, posizionati
“all'interno dell'articolazione radio-ulnare distale”, aggravato da un mancato tempestivo riconoscimento dell'errore;
- che, la relazione dei Consulenti Tecnici nominati nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato la sussistenza di un nesso causale tra il danno differenziale, aggiuntivo rispetto a quello prevedibile in un decorso di frattura analoga non complicata da errori di trattamento (pagg. 23-24 CTU), con la conseguente responsabilità medico-legale dei Sanitari dell' (d'ora in poi Controparte_1 denominata, per economia espositiva, nella causazione del danno CP_1 sofferto dalla ricorrente;
- che, era stato quantificato un danno biologico temporaneo totale: 3 (tre giorni): danno biologico temporaneo parziale 75 per cento: 15 (quindici giorni); danno biologico temporaneo parziale 50 per cento: 25 (venticinque giorni); danno biologico temporaneo parziale 25 per cento: 35 (trentacinque giorni) e un quadro menomativo stabilizzato con un danno permanente differenziale, ovvero incrementale iatrogeno (rispetto ad esiti di frattura ben trattata, astrattamente rappresentabili nella misura di punti 5), quantificato in una percentuale del 1 per cento;
- che, la CTU ha riconosciuto il parziale rimborso delle spese mediche sostenute da , limitatamente a quelle allegato dalla Parte_1 ricorrente sub doc. 15, quali diretta conseguenza del danno biologico sofferto a causa dell'operato dei Sanitari dell' di Trento e della CP_1 successiva operazione chirurgica resasi neces l fine di ovviare all'intervento rivelatosi difettoso;
- che, si invoca la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 7 della l. n. 24 del 2017 (che prevede un doppio regime di responsabilità civile, che, da un lato, assoggetta alla responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e dell'art. 1228 c.c., la struttura e i medici in libera professione intramuraria;
dall'altro, rimanda alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria);
2 - che, non è stato possibile raggiungere un componimento bonario della controversia con la resistente. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate, previa richiesta di acquisizione del fascicolo inerente all'ATP, n. 2314/2022 RGAC: “Condannare l
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 nni (patrimoniali e non) riportati in conseguenza Parte_1 dell'evento iudizio, nella misura di € 11.466,48, e in ogni caso di quella che risulterà di giustizia, se del caso da determinare secondo equità ai sensi degli artt. 2056/1 e 1226 cod.civ., più rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno 9 marzo 2018 a quello del pagamento;
con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, Iva e Cnpa, del presente giudizio e di quello per consulenza tecnica preventiva R.G. n.2314/22 Tribunale di Trento, incluse le spese sostenute dall'attrice per la consulenza tecnica di parte, più la spesa per la consulenza tecnica d'ufficio ivi assunta.”
2. Si è costituita in giudizio l' convenuta, la quale, dopo avere CP_1 ricostruito il decorso clinico della lesione patita dalla ricorrente, ha argomentato che:
- la stessa , pur essendo stata ampiamente informata dai medici Pt_1 dell' essità di intervento di rimozione dei mezzi di sintesi ed CP_1 essere stata più volte contattata per programmare l'intervento, aveva preferito rivolgersi a uno specialista fuori provincia, per essere successivamente sottoposta, presso una clinica privata, all'intervento chirurgico già prospettato;
- la relazione dei Consulenti Tecnici nominati nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato che “il ruolo del mantenimento della vite in quella posizione erronea (fra radio e ulna) per un periodo da metà maggio a metà luglio nel determinare un danno aggiuntivo a quanto presumibilmente atteso da una frattura di polso trattata con placca, oltre che un decorso temporaneo più prolungato (…) non ha prodotto aggiuntive complessità tecniche quando poi si è dovuto procedere a emendare la condizione”;
- in merito al danno differenziale/aggiuntivo accertato, la relazione peritale ha specificato la sua entità, quanto al danno biologico temporaneo, nella misura prospettata da parte ricorrente, ovvero per: giorni 3 a totale, giorni 15 al 75%, giorni 25 al 50% e giorni 35 al 25%;
- diversamente, a titolo di danno permanente differenziale, ovvero incrementale, rispetto ad esiti di frattura ben trattata, nella entità di un punto percentuale, tale voce di pregiudizio è stato computato a partire dal valore del punto 5, corrispondente astrattamente agli esiti predetti;
- quanto al danno patrimoniale indicato dalla ricorrente e, in particolare, le spese mediche sostenute, contesta l'eccessiva onerosità delle stesse, CP_1 osservando che, sia pe to riguarda l'intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi, che la lunga fisioterapia eseguita, sono state
3 effettuate, per scelta unilaterale della paziente, in gran parte presso strutture private, determinando un aumento dei relativi costi;
- la diagnosi di blocco della supinazione, per presenza di vite di sintesi in articolazione radio-ulnare distale, è stata posta presso le strutture di APSS, dove la è stata assiduamente seguita e gli stessi medici ortopedici Pt_1 avevano consigliato alla paziente, più volte, l'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, che poi la stessa, per sua esclusiva volontà, preferiva svolgere in ambito privato;
- l'intervento di rimozione mezzi di sintesi eseguito presso la clinica Santa Maria di Bolzano, non risulta essere assolutamente un intervento di alta specializzazione, ma un intervento di routine, eseguibile in qualsiasi struttura ortopedica del Servizio Sanitario pubblico provinciale e nazionale;
- la libera e insindacabile scelta della paziente di recarsi e farsi seguire presso una clinica privata non può essere posta a carico di che aveva CP_1 proposto alla paziente identico trattamento;
- sempre con riguardo alle spese mediche sostenute, molte delle stesse sarebbero state comunque da sostenere a causa dell'evento traumatico iniziale e, dunque, non vanno poste a carico di parte convenuta;
- circa la domanda volta alla cd. personalizzazione del danno, essa sarebbe lacunosa, rendendo inapplicabile l'attribuzione di importi risarcitori superiori rispetto al valore tabellare;
- il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche affrontate presso strutture sanitarie private dalla ricorrente non può trovare accoglimento, in considerazione del fatto che le stesse non avevano i caratteri della necessità e dell'utilità, valutati come presupposti dell'accoglimento della relativa domanda dalla giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema;
- il carattere, definito routinario, dell'intervento chirurgico che ha posto rimedio alla precedente errata collocazione della vite di sintesi, comporta il venire meno dei requisiti anzidetti;
- di contro, la scelta, definita immotivata, della ricorrente di ricorrere alle cure di un nosocomio privato fuori provincia ha comportato un aggravamento dello stato della paziente, sia da un punto di vista dell'allungamento dei tempi del decorso clinico, che dal punto di vista del danno complessivo all'articolazione offesa, con la conseguente applicabilità alla fattispecie, della disciplina di cui all'art. 1227 c.c. (cd. concorso dell'avente diritto), per avere il soggetto danneggiato favorito con la propria condotta l'aggravamento del pregiudizio subito;
- in ultimo, parte resistente evidenzia la necessità di procedere al diffalco, dall'importo eventualmente dovuto alla ricorrente, delle somme altrimenti rimborsate da eventuali assicurazioni private, aspetto emerso in sede di operazioni peritali. Sulla premessa di tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “in via principale, rigettare il 4 ricorso perché destituito di fondamento in fatto e in diritto per le motivazioni dispiegate in premessa;
- in via gradatamente subordinata, nel caso fosse dichiarata a qualsiasi titolo la responsabilità dell' ridurre ad equità e giustizia le pretese risarcitorie CP_1 formulate dalla ricorrente ando altresì dalle somme liquidate quanto già eventualmente risarcito aliunde per il medesimo sinistro per effetto di copertura assicurativa medica privata;
- in caso di rigetto del ricorso, condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite o, in ogni caso, compensare dette spese integralmente tra le parti.”
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali e l'acquisizione del fascicolo inerente al procedimento di consulenza tecnica preventiva in precedenza espletato. Con ordinanza del 16 Aprile 2025, questo Giudice ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti ed ha disposto apposito rinvio all'udienza del 24 Settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Con successivi atti di intervento depositati in corso di causa si sono costituiti in giudizio i procuratori Federica Boratto e Giovanni Dies, in qualità di procuratori della parte ricorrente, unitamente all'Avv.ta Nicole Mantovani. A seguito di espressa richiesta della parte ricorrente di concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 281-quinquies c.p.c. e 189, nn. 1 e 2, c.p.c., questo Giudice, con ordinanza del 19 Maggio 2025, ha modificato in parte il proprio precedente provvedimento ed ha concesso i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1 e 2, con decorrenza a ritroso rispetto alla data di udienza che è stata confermata per il 24 Settembre 2025. La parte ricorrente ha depositato note conclusive autorizzate, mentre la parte resistente non ha depositato alcuna memoria. All'udienza del 24 settembre 2025, la causa è stata discussa oralmente ed è stato riservato il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281- sexies, ult. c., c.p.c.
3.1. In sede di discussione orale, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande, per come già articolate nei rispettivi atti e scritti difensivi.
4. Ciò posto, le domande attoree risultano parzialmente accoglibili per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Preliminarmente, va rilevato che la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente nel presente giudizio deve essere ricondotta al regime della responsabilità contrattuale, di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c., poiché è pacifico fra le parti che la ricorrente è stata ricoverata presso l'Ospedale S. Chiara di Trento e sottoposta, in data 09.03.2018, ad intervento di
“riduzione e sintesi con placca Aptus e viti”, con successiva dimissione il 5 10.03.2018, con prescrizione di “mantenere stecca gessata per 30 gg, arto elevato, libera mobilizzazione delle dita della mano, medicazioni periodiche della ferita, prima medicazione 16.03 c/o amb. , rimozione punti di sutura a 15gg, controllo CP_2 clinico e rx a 30gg, tachipiri se dolore max x3/die” (v. all. doc. a/2-3 fasc. ATP di parte ricorrente). Successivi controlli sono stati effettuati in permanenza di limitazioni funzionali dell'articolazione, fino a giungere all'identificazione della causa di dette limitazioni nell'erroneo inserimento della vite distale ulnare all'interno dell'articolazione radio-ulnare distale e, infine, all'intervento chirurgico di rimozione della stessa, avvenuto il giorno 11.7.2018, nonché al conseguente periodo di rieducazione e riabilitazione, fino al mese di Dicembre del 2018. Com'è noto, nell'azione di responsabilità contrattuale il creditore danneggiato deve dimostrare il proprio titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo il debitore danneggiante gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'esatto adempimento (cfr., da ultimo, Cass. Civ., 12 Giugno 2018, n. 15328). Sul creditore danneggiato, tuttavia, grava comunque l'onere di provare il nesso di causalità materiale fra la condotta colposa del debitore danneggiante e il danno-evento, nonché il nesso di causalità giuridica fra il danno-evento e le conseguenze dannose dello stesso per il cui ristoro si agisce in giudizio (cfr., ex multis, Cass. Civ. 26 Luglio 2017, n. 18329, nonché Cass. Civ. 7 Marzo 2019, n. 6593). L'indagine circa la sussistenza dell'an debeatur, nel caso di specie, coinvolge, pertanto, i distinti profili del corretto adempimento ex art. 1176, c. 2, c.c. e del nesso di causalità materiale fra l'asserito inadempimento e il danno- evento, appartenendo il nesso di causalità giuridica fra danno-evento e danno-conseguenza alla successiva (ed eventuale) fase della quantificazione del danno.
4.2. Per quanto concerne il primo profilo, i Consulenti del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. iscritto al n. 2314-2022 RGAC, con motivazione che si ritiene condivisibile e immune da vizi logici, formatasi nel contraddittorio tecnico con i consulenti di parte, concordavano nel rilevare profili colposi addebitabili alla Parte_2
ex artt. 1218 e 1228 c.c.
[...] idenziare che la consulenza redatta, in sede di Consulenza tecnica preventiva, assume rilievo nel giudizio di merito, atteso che “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito” ed è – pur se “privo di ogni efficacia di prova privilegiata” in tale giudizio – “pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”: “ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la 6 decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8496 del 2023). Fatta questa premessa inerente all'utilizzabilità, sul piano probatorio, nel presente giudizio di un documento formatosi in un separato procedimento, occorre esaminarne il contenuto. Dall'elaborato peritale, a pag. 18 dello stesso, risulta che: “Si prospetta un malposizionamento di una delle viti epifisarie della placca, con invasione dello spazio articolare fra radio e ulna. nella radiografia di controllo del 06/04/2018, ancora più evidente nella radiografica di controllo del 02/05/2018. Condizione successivamente confermata, in modo inequivocabile, dalla TC del 20/06/2018 (…). Le immagini scopiche intraoperatorie non hanno rivelato il malposizionamento, in quanto le proiezioni acquisite non erano consone per porre in evidenza tale condizione, mentre le successive radiografie sono state acquisite in modo tale da porre in evidenza l'invasione da parte della vite ulnare della placca dello spazio articolare fra radio e ulna. In ogni caso, il malposizionamento è oggettivo e tale condizione determina un danno anatomico alle superfici articolari contrapposte di radio ed ulna distali”. Rispondendo al secondo quesito posto dall'ordinanza di ammissione dell'indagine peritale, ossia quello relativo al ritardo nella diagnosi e nelle incidenze dello stesso, sia riguardo al danno permanente che con riferimento a quello temporaneo sofferti dalla ricorrente, il CTU ha stabilito che: “Da un punto di vista radiografi co poteva essere avanzato qualche dubbio sul malposizionamento della vite già in seguito al controllo dl 06/04/2018. Tuttavia, la diagnosi di certezza è possibile solo in data 02/05/2018. Da questa data, entro un periodo di una settimana, relativo a ovvie necessità organizzative, si doveva realizzare un intervento chirurgico correttivo (quindi, prospettabile intorno alla metà di maggio circa) (…). Dalle immagini disponibili si osserva comunque che la vite, posizionata nello spazio intraarticolare, determina un danno anatomico alla cartilagine delle due superfici contrapposte e non va ad interessare, se non molto marginalmente, il complesso fibrocartilagineo del polso (TFCC). Il ruolo del mantenimento della vite in quella posizione erronea (fra radio ed ulna) per un periodo da metà maggio a metà luglio nel determinare un danno aggiuntivo a quanto presumibilmente atteso da una frattura di polso trattata con placca, oltre che un decorso temporaneo più prolungato. Ai fini della effettuazione dell'intervento correttivo, invece, la permanenza della vite per l'ulteriore ritardo diagnostico e terapeutico non ha prodotto aggiuntive complessità tecniche quando poi si è dovuto procedere a emendare la condizione.” (si v. pagg. 20- 23 della relazione di CTU in atti). In tema di responsabilità contrattuale del sanitario, è stato affermato che:
“È onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass.11/11/2019, n. 28991, confermata di recente, tra le altre, da Cass. 22/09/2023, n. 27151). 7 Ciò sulla base del criterio del “più probabile che non”, quale standard probatorio richiesto in sede civile e che, in tale giudizio, può ritenersi soddisfatto (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 577/2008). Alla luce dei predetti principi e della ritenuta natura contrattuale della responsabilità medica nei confronti del paziente, si osserva, che, nel caso in esame, la parte ricorrente ha provato l'aggravamento delle sue condizioni di salute a seguito dell'intervento a cui si è stata sottoposta presso la Struttura sanitaria, mentre quest'ultima non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, in merito al sussistere di eventi concomitanti o preesistenti, in grado di interrompere il nesso eziologico o atti a porsi in funzione ancillare rispetto allo stesso. Pertanto, non può ritenersi sussistente l'ipotesi dell'esatto adempimento, né quella dell'inadempimento non imputabile. La CTU espletata in ambito di ATP ha consentito di evidenziare alcuni aspetti critici rilevabili nell'iter diagnostico e terapeutico a cui la ricorrente si è sottoposta presso la Struttura sanitaria. In ordine alla rilevanza delle risultanze della consulenza tecnica, giova poi premettere che, da parte della giurisprudenza di legittimità, si è affermato che nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere percipiente, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi, pertanto, la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. Civ. Sez. III 26.2.2013 n.4792; Cass. Civ. Sez. III 8.2.2019 n. 3717). La causa “più probabile” del danno alla ricorrente è da imputarsi, dunque, ad un incongruo innesto e posizionamento di una delle viti di sintesi durante l'intervento, effettuato in data 9.3.2018 presso l'Ospedale S. Chiara di Trento, di riduzione e di sintesi con placca di Aptus e viti. La struttura sanitaria, dal canto suo, non ha dato prova del sopraggiungere di una causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione sanitaria o di una malpractice grave e straordinaria, tale da determinare una vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato dal paziente, in ossequio ai principi sopra richiamati dalla Suprema Corte. Pertanto, deve essere affermata la responsabilità esclusiva in capo alla convenuta per i danni subiti dalla ricorrente, in adesione agli esiti della CTU, redatta in sede di ATP e utilizzabile in tale giudizio, in quanto ritenuti plausibili e condivisibili sotto il profilo della metodologia di indagine adoperata e della letteratura scientifica utilizzata. Per tali ragioni, deve ritenersi accertato il nesso di causalità materiale fra l'inadempimento della struttura sanitaria e il danno-evento che ne è scaturito.
8 4.3. Per quanto riguarda l'aspetto valutativo dell'entità del danno eziologicamente connesso alla non corretta esecuzione del primo intervento chirurgico, nonché alla tardiva diagnosi dello scorretto posizionamento della vite epifisaria, l'elaborato peritale è pervenuto alla seguente conclusione, ravvisando: “Un danno biologico temporaneo risarcibile, poiché aggiuntivo rispetto a quello prevedibile in un decorso di frattura analoga non complicata da errori di trattamento, nella misura prospettata da parte ricorrente, ovvero per: giorni 3 a totale, giorni 15 al 75%, giorni 25 al 50% e giorni 35 al 25%; sofferenza di entità mediolieve nella fase del decorso aggiuntivo;
a titolo di danno permanente differenziale, ovvero incrementale (rispetto ad esiti di frattura ben trattata astrattamente rappresentabili nella misura di punti 5), nella entità di UN PUNTO PERCENTUALE, computato a partire dal valore del punto 5. Nella fase dei postumi stabilizzati l'entità parcellare del quantum differenziale non è tale da raggiungere la soglia incrementativa del grado di sofferenza comunque relato agli esiti, per sé, della lesione traumatica.” Va osservato come il danno biologico sia stato valutato dal CTU come danno differenziale alla salute rispetto alle menomazioni preesistenti. Pertanto, la quantificazione monetaria di tale voce risarcitoria deve essere effettuata in conformità al criterio dettato dalla Suprema Corte, secondo cui va stimata dapprima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva (risultante dalla menomazione preesistente all'illecito sommata a quella causata dall'illecito) e, poi, quella preesistente, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro;
procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (cfr. Cass. 28986/2019; 17555/2020). Orbene, alla luce dei criteri indicati, considerata l'età della danneggiata al momento dell'intervento del 9.3.2018 (65 anni), il danno non patrimoniale può essere liquidato in complessivi Euro 6.450,50, di cui Euro 2.368,00 per il danno non patrimoniale per i postumi permanenti (somma calcolata sottraendo dall'importo di Euro 9.770,00 (danno non patrimoniale con incremento da sofferenza soggettiva), corrispondente al danno non patrimoniale con invalidità permanente del 6 per cento, quello di Euro 7.402,00, corrispondente al grado di invalidità preesistente pari al 5 per cento), ed Euro 4.082,50 per il danno da inabilità temporanea (punto base di ITT di Euro 115,00). La somma liquidata (crediti di valore) va rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata (cd. aestimatio) fino alla data della liquidazione definitiva (cd. taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del cd. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). 9 Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come interessi compensativi. Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità. In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 Dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. All'ammontare del danno, considerato nella dimensione differenziale, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro, si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino al saldo effettivo.
4.3.1. La ricorrente ha chiesto, altresì, la refusione dei danni patrimoniali. In tale categoria di danno, andranno riconosciute le spese mediche sostenute ritenute congrue e adeguate dal Collegio peritale, in sede di ATP;
difatti, quanto al danno patrimoniale riportato dalla ricorrente (sub specie di danno emergente), la congruità delle spese mediche sostenute dalla ricorrente è già stata valutata dalla C.T.U., che ha ritenuto:
- non risarcibili gli esborsi sostenuti in vista della prima operazione (si v. all. a/14), in quanto inevitabili anche in assenza di errore medico;
- risarcibili le spese sostenute, sia in preparazione che a seguito del secondo intervento (si v. all. a/15), per un totale di Euro 4.908,21, ad eccezione di quelle soggette ad IVA (pari ad Euro 30,25). In ordine a queste ultime spese, peraltro, trattandosi di pagamenti effettuati allo scopo di ottenere copia degli esami radiografici a cui si è sottoposta la ricorrente, necessarie per l'esecuzione del secondo intervento e l'instaurazione dell'azione contro l' esse andranno a loro volta CP_1 risarcite quale danno emergente;
al t ottenuto, in Euro 4.938,46, andrà detratta la somma di Euro 1.643,62, corrispondente a quanto è stato rimborsato alla ricorrente dalla propria Cassa Mutua aziendale. 10 Ne consegue che il danno patrimoniale emergente subito dall'attrice ammonta in totale ad Euro 4.938,46 - 1.643,61= Euro 3.294,98; Sempre in tema di danno patrimoniale, la ricorrente ha articolato difese in merito all'eccezione avversaria inerente alla pretesa non risarcibilità delle spese di ricovero, ospedaliere e di riabilitazione, sostenute dalla danneggiata presso cliniche private: secondo la parte convenuta, si sarebbe infatti trattato d'un intervento di routine eseguibile in una struttura pubblica, dimodoché la diversa scelta della danneggiata avrebbe dato luogo a spese evitabili (si v. all. b) fasc. , p. 27). Pt_1
Sul punto la giurisprudenza di legittimità appare indirizzata nel senso che:
“Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art.1227/2 c.c. per il solo fatto che abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale” (cfr. Cass. 23 ottobre 2023 n. 29308; idem anche Cass. 28 febbraio 2019 n. 5801). La Suprema Corte, nel riconoscere la risarcibilità delle spese mediche sostenute dal danneggiato in una struttura privata, non distingue tra intervento routinario o specialistico, ma richiede soltanto che esso si sia dimostrato necessario o, quantomeno, utile. A tale riguardo, non sussiste dubbio alcuno circa la necessità e utilità della rimozione della placca che, come è stato accertato in sede di consulenza medico-legale preventiva, impediva la corretta supinazione del polso. Parte convenuta, a tale riguardo, si è limitata a esprimere delle perplessità in ordine al ricorso alle cure di una struttura privata, senza tuttavia contestarne nello specifico l'inutilità sul piano medico. Pertanto, tale voce di spesa può essere riconosciuta per come richiesta dalla ricorrente e da ciò ne consegue la condanna della parte resistente al relativo pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria - calcolata secondo i criteri già esposti sopra con riguardo al pregiudizio non patrimoniale - e agli interessi legali dalla data di pronuncia della sentenza sino al saldo effettivo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nella somma complessiva di Euro 5.341,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.701,00 per la fase decisoria, oltre agli esborsi per Euro 237,00 a titolo di contributo unificato ed Euro 27,00 per diritti di cancelleria, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi. Con riguardo alle spese di lite inerenti alla fase della consulenza tecnica preventiva, ritiene questo Giudice che le stesse debbano seguire la soccombenza. Invero, tali spese devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di 11 anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., a carico del soccombente, a meno che il giudice non ne disponga la compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13154 del 2025). sentt. nn. 21085/2023, 35510/2021, 84/2013, 3380/2015). Di tal guisa, stante l'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo inerente alla fase di ATP (RGAC n. 2314 del 2022), si ritiene congruo liquidare in favore della ricorrente la somma di Euro 1.456,00, avuto riguardo al tipo di procedimento di istruzione preventiva, di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, alle tre fasi previste e nei valori minimi, con l'aggiunta degli esborsi, di cui Euro 259,00 a titolo di contributo unificato ed Euro 27,00 per diritti di cancelleria. Le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto all'esito della fase di consulenza tecnica preventiva, devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente, in ragione dell'applicazione degli ordinari criteri di liquidazione delle spese in caso di soccombenza. Tale somma deve essere posta a carico della parte resistente che va condannata a rivalere la ricorrente delle somme a tale titolo corrisposte ai nominati consulenti. La ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione delle spese di CTP. Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano, infatti, nella più ampia nozione di “spese processuali”, come stabilito dagli artt. 91 e 92 c.p.c., che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, ove non ritenute manifestamente eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9549/2009). Si ritiene congruo liquidare le spese di CTP nell'importo di Euro 1.464,00, risultante dalla fattura quietanzata allegata agli atti sub ll. a/16 del fascicolo di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) in accoglimento della domanda, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle seguenti somme:
- Euro 6.450,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, per come calcolati in narrativa;
- di Euro 3.294,98, a titolo di spese mediche, quali voci di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo per come calcolati in narrativa;
2) condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 5.341,00 per le spese del presente giudizio e di Euro 1.456,00 ,00 per 12 le spese sostenute nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, nonché Euro 1.464,00 per le spese di CTP;
3) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, per come già liquidate nella fase di consulenza tecnica preventiva. Così deciso in Trento, il 24 Ottobre 2025
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1567/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 ta ovani (pec
, dall'Avv.to Giovanni Dies (pec Email_1 ll'Avv.ta Federica Boratto ed Email_2 to, via Giuseppe Grazioli n. 15, in forza di procura in atti allegata
- Ricorrente - NEI CONFRONTI DELLA Controparte_1
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Colpi e dall'Avv. Omar Martino Antonio Orrigo, e con domicilio eletto presso la relativa sede aziendale, sita in Trento, in Via Degasperi, 79, in virtù di procura allegata agli atti
- Resistente -
**** OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Causa decisa all'esito della discussione orale all'udienza del 24 settembre 2025 e con riserva di deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies, ult. c., c.p.c. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa e da note conclusive autorizzate.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito ricorso, la parte che ha agito in giudizio, ha dedotto:
- di aver esperito la procedura ex art. 696-bis c.p.c. rubricato al numero RG 2314/2022 del Tribunale di Trento, al fine di accertare se, in seguito all'intervento di riduzione e sintesi con placca aptus e viti avvenuto in data 9 Marzo 2018 presso l'Ospedale S. Chiara di Trento, sia conseguito un danno differenziale, “costituito dalla futura sopravvenienza di artrosi della radio- ulnare distale unitamente al modesto allargamento cicatriziale del campo operatorio”, in dipendenza di un erroneo collocamento dei mezzi di sintesi, posizionati
“all'interno dell'articolazione radio-ulnare distale”, aggravato da un mancato tempestivo riconoscimento dell'errore;
- che, la relazione dei Consulenti Tecnici nominati nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato la sussistenza di un nesso causale tra il danno differenziale, aggiuntivo rispetto a quello prevedibile in un decorso di frattura analoga non complicata da errori di trattamento (pagg. 23-24 CTU), con la conseguente responsabilità medico-legale dei Sanitari dell' (d'ora in poi Controparte_1 denominata, per economia espositiva, nella causazione del danno CP_1 sofferto dalla ricorrente;
- che, era stato quantificato un danno biologico temporaneo totale: 3 (tre giorni): danno biologico temporaneo parziale 75 per cento: 15 (quindici giorni); danno biologico temporaneo parziale 50 per cento: 25 (venticinque giorni); danno biologico temporaneo parziale 25 per cento: 35 (trentacinque giorni) e un quadro menomativo stabilizzato con un danno permanente differenziale, ovvero incrementale iatrogeno (rispetto ad esiti di frattura ben trattata, astrattamente rappresentabili nella misura di punti 5), quantificato in una percentuale del 1 per cento;
- che, la CTU ha riconosciuto il parziale rimborso delle spese mediche sostenute da , limitatamente a quelle allegato dalla Parte_1 ricorrente sub doc. 15, quali diretta conseguenza del danno biologico sofferto a causa dell'operato dei Sanitari dell' di Trento e della CP_1 successiva operazione chirurgica resasi neces l fine di ovviare all'intervento rivelatosi difettoso;
- che, si invoca la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 7 della l. n. 24 del 2017 (che prevede un doppio regime di responsabilità civile, che, da un lato, assoggetta alla responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e dell'art. 1228 c.c., la struttura e i medici in libera professione intramuraria;
dall'altro, rimanda alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria);
2 - che, non è stato possibile raggiungere un componimento bonario della controversia con la resistente. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate, previa richiesta di acquisizione del fascicolo inerente all'ATP, n. 2314/2022 RGAC: “Condannare l
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 nni (patrimoniali e non) riportati in conseguenza Parte_1 dell'evento iudizio, nella misura di € 11.466,48, e in ogni caso di quella che risulterà di giustizia, se del caso da determinare secondo equità ai sensi degli artt. 2056/1 e 1226 cod.civ., più rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno 9 marzo 2018 a quello del pagamento;
con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, Iva e Cnpa, del presente giudizio e di quello per consulenza tecnica preventiva R.G. n.2314/22 Tribunale di Trento, incluse le spese sostenute dall'attrice per la consulenza tecnica di parte, più la spesa per la consulenza tecnica d'ufficio ivi assunta.”
2. Si è costituita in giudizio l' convenuta, la quale, dopo avere CP_1 ricostruito il decorso clinico della lesione patita dalla ricorrente, ha argomentato che:
- la stessa , pur essendo stata ampiamente informata dai medici Pt_1 dell' essità di intervento di rimozione dei mezzi di sintesi ed CP_1 essere stata più volte contattata per programmare l'intervento, aveva preferito rivolgersi a uno specialista fuori provincia, per essere successivamente sottoposta, presso una clinica privata, all'intervento chirurgico già prospettato;
- la relazione dei Consulenti Tecnici nominati nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato che “il ruolo del mantenimento della vite in quella posizione erronea (fra radio e ulna) per un periodo da metà maggio a metà luglio nel determinare un danno aggiuntivo a quanto presumibilmente atteso da una frattura di polso trattata con placca, oltre che un decorso temporaneo più prolungato (…) non ha prodotto aggiuntive complessità tecniche quando poi si è dovuto procedere a emendare la condizione”;
- in merito al danno differenziale/aggiuntivo accertato, la relazione peritale ha specificato la sua entità, quanto al danno biologico temporaneo, nella misura prospettata da parte ricorrente, ovvero per: giorni 3 a totale, giorni 15 al 75%, giorni 25 al 50% e giorni 35 al 25%;
- diversamente, a titolo di danno permanente differenziale, ovvero incrementale, rispetto ad esiti di frattura ben trattata, nella entità di un punto percentuale, tale voce di pregiudizio è stato computato a partire dal valore del punto 5, corrispondente astrattamente agli esiti predetti;
- quanto al danno patrimoniale indicato dalla ricorrente e, in particolare, le spese mediche sostenute, contesta l'eccessiva onerosità delle stesse, CP_1 osservando che, sia pe to riguarda l'intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi, che la lunga fisioterapia eseguita, sono state
3 effettuate, per scelta unilaterale della paziente, in gran parte presso strutture private, determinando un aumento dei relativi costi;
- la diagnosi di blocco della supinazione, per presenza di vite di sintesi in articolazione radio-ulnare distale, è stata posta presso le strutture di APSS, dove la è stata assiduamente seguita e gli stessi medici ortopedici Pt_1 avevano consigliato alla paziente, più volte, l'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, che poi la stessa, per sua esclusiva volontà, preferiva svolgere in ambito privato;
- l'intervento di rimozione mezzi di sintesi eseguito presso la clinica Santa Maria di Bolzano, non risulta essere assolutamente un intervento di alta specializzazione, ma un intervento di routine, eseguibile in qualsiasi struttura ortopedica del Servizio Sanitario pubblico provinciale e nazionale;
- la libera e insindacabile scelta della paziente di recarsi e farsi seguire presso una clinica privata non può essere posta a carico di che aveva CP_1 proposto alla paziente identico trattamento;
- sempre con riguardo alle spese mediche sostenute, molte delle stesse sarebbero state comunque da sostenere a causa dell'evento traumatico iniziale e, dunque, non vanno poste a carico di parte convenuta;
- circa la domanda volta alla cd. personalizzazione del danno, essa sarebbe lacunosa, rendendo inapplicabile l'attribuzione di importi risarcitori superiori rispetto al valore tabellare;
- il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche affrontate presso strutture sanitarie private dalla ricorrente non può trovare accoglimento, in considerazione del fatto che le stesse non avevano i caratteri della necessità e dell'utilità, valutati come presupposti dell'accoglimento della relativa domanda dalla giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema;
- il carattere, definito routinario, dell'intervento chirurgico che ha posto rimedio alla precedente errata collocazione della vite di sintesi, comporta il venire meno dei requisiti anzidetti;
- di contro, la scelta, definita immotivata, della ricorrente di ricorrere alle cure di un nosocomio privato fuori provincia ha comportato un aggravamento dello stato della paziente, sia da un punto di vista dell'allungamento dei tempi del decorso clinico, che dal punto di vista del danno complessivo all'articolazione offesa, con la conseguente applicabilità alla fattispecie, della disciplina di cui all'art. 1227 c.c. (cd. concorso dell'avente diritto), per avere il soggetto danneggiato favorito con la propria condotta l'aggravamento del pregiudizio subito;
- in ultimo, parte resistente evidenzia la necessità di procedere al diffalco, dall'importo eventualmente dovuto alla ricorrente, delle somme altrimenti rimborsate da eventuali assicurazioni private, aspetto emerso in sede di operazioni peritali. Sulla premessa di tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “in via principale, rigettare il 4 ricorso perché destituito di fondamento in fatto e in diritto per le motivazioni dispiegate in premessa;
- in via gradatamente subordinata, nel caso fosse dichiarata a qualsiasi titolo la responsabilità dell' ridurre ad equità e giustizia le pretese risarcitorie CP_1 formulate dalla ricorrente ando altresì dalle somme liquidate quanto già eventualmente risarcito aliunde per il medesimo sinistro per effetto di copertura assicurativa medica privata;
- in caso di rigetto del ricorso, condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite o, in ogni caso, compensare dette spese integralmente tra le parti.”
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali e l'acquisizione del fascicolo inerente al procedimento di consulenza tecnica preventiva in precedenza espletato. Con ordinanza del 16 Aprile 2025, questo Giudice ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti ed ha disposto apposito rinvio all'udienza del 24 Settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Con successivi atti di intervento depositati in corso di causa si sono costituiti in giudizio i procuratori Federica Boratto e Giovanni Dies, in qualità di procuratori della parte ricorrente, unitamente all'Avv.ta Nicole Mantovani. A seguito di espressa richiesta della parte ricorrente di concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 281-quinquies c.p.c. e 189, nn. 1 e 2, c.p.c., questo Giudice, con ordinanza del 19 Maggio 2025, ha modificato in parte il proprio precedente provvedimento ed ha concesso i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1 e 2, con decorrenza a ritroso rispetto alla data di udienza che è stata confermata per il 24 Settembre 2025. La parte ricorrente ha depositato note conclusive autorizzate, mentre la parte resistente non ha depositato alcuna memoria. All'udienza del 24 settembre 2025, la causa è stata discussa oralmente ed è stato riservato il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281- sexies, ult. c., c.p.c.
3.1. In sede di discussione orale, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande, per come già articolate nei rispettivi atti e scritti difensivi.
4. Ciò posto, le domande attoree risultano parzialmente accoglibili per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Preliminarmente, va rilevato che la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente nel presente giudizio deve essere ricondotta al regime della responsabilità contrattuale, di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c., poiché è pacifico fra le parti che la ricorrente è stata ricoverata presso l'Ospedale S. Chiara di Trento e sottoposta, in data 09.03.2018, ad intervento di
“riduzione e sintesi con placca Aptus e viti”, con successiva dimissione il 5 10.03.2018, con prescrizione di “mantenere stecca gessata per 30 gg, arto elevato, libera mobilizzazione delle dita della mano, medicazioni periodiche della ferita, prima medicazione 16.03 c/o amb. , rimozione punti di sutura a 15gg, controllo CP_2 clinico e rx a 30gg, tachipiri se dolore max x3/die” (v. all. doc. a/2-3 fasc. ATP di parte ricorrente). Successivi controlli sono stati effettuati in permanenza di limitazioni funzionali dell'articolazione, fino a giungere all'identificazione della causa di dette limitazioni nell'erroneo inserimento della vite distale ulnare all'interno dell'articolazione radio-ulnare distale e, infine, all'intervento chirurgico di rimozione della stessa, avvenuto il giorno 11.7.2018, nonché al conseguente periodo di rieducazione e riabilitazione, fino al mese di Dicembre del 2018. Com'è noto, nell'azione di responsabilità contrattuale il creditore danneggiato deve dimostrare il proprio titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo il debitore danneggiante gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'esatto adempimento (cfr., da ultimo, Cass. Civ., 12 Giugno 2018, n. 15328). Sul creditore danneggiato, tuttavia, grava comunque l'onere di provare il nesso di causalità materiale fra la condotta colposa del debitore danneggiante e il danno-evento, nonché il nesso di causalità giuridica fra il danno-evento e le conseguenze dannose dello stesso per il cui ristoro si agisce in giudizio (cfr., ex multis, Cass. Civ. 26 Luglio 2017, n. 18329, nonché Cass. Civ. 7 Marzo 2019, n. 6593). L'indagine circa la sussistenza dell'an debeatur, nel caso di specie, coinvolge, pertanto, i distinti profili del corretto adempimento ex art. 1176, c. 2, c.c. e del nesso di causalità materiale fra l'asserito inadempimento e il danno- evento, appartenendo il nesso di causalità giuridica fra danno-evento e danno-conseguenza alla successiva (ed eventuale) fase della quantificazione del danno.
4.2. Per quanto concerne il primo profilo, i Consulenti del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. iscritto al n. 2314-2022 RGAC, con motivazione che si ritiene condivisibile e immune da vizi logici, formatasi nel contraddittorio tecnico con i consulenti di parte, concordavano nel rilevare profili colposi addebitabili alla Parte_2
ex artt. 1218 e 1228 c.c.
[...] idenziare che la consulenza redatta, in sede di Consulenza tecnica preventiva, assume rilievo nel giudizio di merito, atteso che “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito” ed è – pur se “privo di ogni efficacia di prova privilegiata” in tale giudizio – “pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”: “ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la 6 decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8496 del 2023). Fatta questa premessa inerente all'utilizzabilità, sul piano probatorio, nel presente giudizio di un documento formatosi in un separato procedimento, occorre esaminarne il contenuto. Dall'elaborato peritale, a pag. 18 dello stesso, risulta che: “Si prospetta un malposizionamento di una delle viti epifisarie della placca, con invasione dello spazio articolare fra radio e ulna. nella radiografia di controllo del 06/04/2018, ancora più evidente nella radiografica di controllo del 02/05/2018. Condizione successivamente confermata, in modo inequivocabile, dalla TC del 20/06/2018 (…). Le immagini scopiche intraoperatorie non hanno rivelato il malposizionamento, in quanto le proiezioni acquisite non erano consone per porre in evidenza tale condizione, mentre le successive radiografie sono state acquisite in modo tale da porre in evidenza l'invasione da parte della vite ulnare della placca dello spazio articolare fra radio e ulna. In ogni caso, il malposizionamento è oggettivo e tale condizione determina un danno anatomico alle superfici articolari contrapposte di radio ed ulna distali”. Rispondendo al secondo quesito posto dall'ordinanza di ammissione dell'indagine peritale, ossia quello relativo al ritardo nella diagnosi e nelle incidenze dello stesso, sia riguardo al danno permanente che con riferimento a quello temporaneo sofferti dalla ricorrente, il CTU ha stabilito che: “Da un punto di vista radiografi co poteva essere avanzato qualche dubbio sul malposizionamento della vite già in seguito al controllo dl 06/04/2018. Tuttavia, la diagnosi di certezza è possibile solo in data 02/05/2018. Da questa data, entro un periodo di una settimana, relativo a ovvie necessità organizzative, si doveva realizzare un intervento chirurgico correttivo (quindi, prospettabile intorno alla metà di maggio circa) (…). Dalle immagini disponibili si osserva comunque che la vite, posizionata nello spazio intraarticolare, determina un danno anatomico alla cartilagine delle due superfici contrapposte e non va ad interessare, se non molto marginalmente, il complesso fibrocartilagineo del polso (TFCC). Il ruolo del mantenimento della vite in quella posizione erronea (fra radio ed ulna) per un periodo da metà maggio a metà luglio nel determinare un danno aggiuntivo a quanto presumibilmente atteso da una frattura di polso trattata con placca, oltre che un decorso temporaneo più prolungato. Ai fini della effettuazione dell'intervento correttivo, invece, la permanenza della vite per l'ulteriore ritardo diagnostico e terapeutico non ha prodotto aggiuntive complessità tecniche quando poi si è dovuto procedere a emendare la condizione.” (si v. pagg. 20- 23 della relazione di CTU in atti). In tema di responsabilità contrattuale del sanitario, è stato affermato che:
“È onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass.11/11/2019, n. 28991, confermata di recente, tra le altre, da Cass. 22/09/2023, n. 27151). 7 Ciò sulla base del criterio del “più probabile che non”, quale standard probatorio richiesto in sede civile e che, in tale giudizio, può ritenersi soddisfatto (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 577/2008). Alla luce dei predetti principi e della ritenuta natura contrattuale della responsabilità medica nei confronti del paziente, si osserva, che, nel caso in esame, la parte ricorrente ha provato l'aggravamento delle sue condizioni di salute a seguito dell'intervento a cui si è stata sottoposta presso la Struttura sanitaria, mentre quest'ultima non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, in merito al sussistere di eventi concomitanti o preesistenti, in grado di interrompere il nesso eziologico o atti a porsi in funzione ancillare rispetto allo stesso. Pertanto, non può ritenersi sussistente l'ipotesi dell'esatto adempimento, né quella dell'inadempimento non imputabile. La CTU espletata in ambito di ATP ha consentito di evidenziare alcuni aspetti critici rilevabili nell'iter diagnostico e terapeutico a cui la ricorrente si è sottoposta presso la Struttura sanitaria. In ordine alla rilevanza delle risultanze della consulenza tecnica, giova poi premettere che, da parte della giurisprudenza di legittimità, si è affermato che nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere percipiente, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi, pertanto, la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. Civ. Sez. III 26.2.2013 n.4792; Cass. Civ. Sez. III 8.2.2019 n. 3717). La causa “più probabile” del danno alla ricorrente è da imputarsi, dunque, ad un incongruo innesto e posizionamento di una delle viti di sintesi durante l'intervento, effettuato in data 9.3.2018 presso l'Ospedale S. Chiara di Trento, di riduzione e di sintesi con placca di Aptus e viti. La struttura sanitaria, dal canto suo, non ha dato prova del sopraggiungere di una causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione sanitaria o di una malpractice grave e straordinaria, tale da determinare una vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato dal paziente, in ossequio ai principi sopra richiamati dalla Suprema Corte. Pertanto, deve essere affermata la responsabilità esclusiva in capo alla convenuta per i danni subiti dalla ricorrente, in adesione agli esiti della CTU, redatta in sede di ATP e utilizzabile in tale giudizio, in quanto ritenuti plausibili e condivisibili sotto il profilo della metodologia di indagine adoperata e della letteratura scientifica utilizzata. Per tali ragioni, deve ritenersi accertato il nesso di causalità materiale fra l'inadempimento della struttura sanitaria e il danno-evento che ne è scaturito.
8 4.3. Per quanto riguarda l'aspetto valutativo dell'entità del danno eziologicamente connesso alla non corretta esecuzione del primo intervento chirurgico, nonché alla tardiva diagnosi dello scorretto posizionamento della vite epifisaria, l'elaborato peritale è pervenuto alla seguente conclusione, ravvisando: “Un danno biologico temporaneo risarcibile, poiché aggiuntivo rispetto a quello prevedibile in un decorso di frattura analoga non complicata da errori di trattamento, nella misura prospettata da parte ricorrente, ovvero per: giorni 3 a totale, giorni 15 al 75%, giorni 25 al 50% e giorni 35 al 25%; sofferenza di entità mediolieve nella fase del decorso aggiuntivo;
a titolo di danno permanente differenziale, ovvero incrementale (rispetto ad esiti di frattura ben trattata astrattamente rappresentabili nella misura di punti 5), nella entità di UN PUNTO PERCENTUALE, computato a partire dal valore del punto 5. Nella fase dei postumi stabilizzati l'entità parcellare del quantum differenziale non è tale da raggiungere la soglia incrementativa del grado di sofferenza comunque relato agli esiti, per sé, della lesione traumatica.” Va osservato come il danno biologico sia stato valutato dal CTU come danno differenziale alla salute rispetto alle menomazioni preesistenti. Pertanto, la quantificazione monetaria di tale voce risarcitoria deve essere effettuata in conformità al criterio dettato dalla Suprema Corte, secondo cui va stimata dapprima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva (risultante dalla menomazione preesistente all'illecito sommata a quella causata dall'illecito) e, poi, quella preesistente, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro;
procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (cfr. Cass. 28986/2019; 17555/2020). Orbene, alla luce dei criteri indicati, considerata l'età della danneggiata al momento dell'intervento del 9.3.2018 (65 anni), il danno non patrimoniale può essere liquidato in complessivi Euro 6.450,50, di cui Euro 2.368,00 per il danno non patrimoniale per i postumi permanenti (somma calcolata sottraendo dall'importo di Euro 9.770,00 (danno non patrimoniale con incremento da sofferenza soggettiva), corrispondente al danno non patrimoniale con invalidità permanente del 6 per cento, quello di Euro 7.402,00, corrispondente al grado di invalidità preesistente pari al 5 per cento), ed Euro 4.082,50 per il danno da inabilità temporanea (punto base di ITT di Euro 115,00). La somma liquidata (crediti di valore) va rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata (cd. aestimatio) fino alla data della liquidazione definitiva (cd. taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del cd. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). 9 Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come interessi compensativi. Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità. In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 Dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. All'ammontare del danno, considerato nella dimensione differenziale, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro, si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino al saldo effettivo.
4.3.1. La ricorrente ha chiesto, altresì, la refusione dei danni patrimoniali. In tale categoria di danno, andranno riconosciute le spese mediche sostenute ritenute congrue e adeguate dal Collegio peritale, in sede di ATP;
difatti, quanto al danno patrimoniale riportato dalla ricorrente (sub specie di danno emergente), la congruità delle spese mediche sostenute dalla ricorrente è già stata valutata dalla C.T.U., che ha ritenuto:
- non risarcibili gli esborsi sostenuti in vista della prima operazione (si v. all. a/14), in quanto inevitabili anche in assenza di errore medico;
- risarcibili le spese sostenute, sia in preparazione che a seguito del secondo intervento (si v. all. a/15), per un totale di Euro 4.908,21, ad eccezione di quelle soggette ad IVA (pari ad Euro 30,25). In ordine a queste ultime spese, peraltro, trattandosi di pagamenti effettuati allo scopo di ottenere copia degli esami radiografici a cui si è sottoposta la ricorrente, necessarie per l'esecuzione del secondo intervento e l'instaurazione dell'azione contro l' esse andranno a loro volta CP_1 risarcite quale danno emergente;
al t ottenuto, in Euro 4.938,46, andrà detratta la somma di Euro 1.643,62, corrispondente a quanto è stato rimborsato alla ricorrente dalla propria Cassa Mutua aziendale. 10 Ne consegue che il danno patrimoniale emergente subito dall'attrice ammonta in totale ad Euro 4.938,46 - 1.643,61= Euro 3.294,98; Sempre in tema di danno patrimoniale, la ricorrente ha articolato difese in merito all'eccezione avversaria inerente alla pretesa non risarcibilità delle spese di ricovero, ospedaliere e di riabilitazione, sostenute dalla danneggiata presso cliniche private: secondo la parte convenuta, si sarebbe infatti trattato d'un intervento di routine eseguibile in una struttura pubblica, dimodoché la diversa scelta della danneggiata avrebbe dato luogo a spese evitabili (si v. all. b) fasc. , p. 27). Pt_1
Sul punto la giurisprudenza di legittimità appare indirizzata nel senso che:
“Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art.1227/2 c.c. per il solo fatto che abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale” (cfr. Cass. 23 ottobre 2023 n. 29308; idem anche Cass. 28 febbraio 2019 n. 5801). La Suprema Corte, nel riconoscere la risarcibilità delle spese mediche sostenute dal danneggiato in una struttura privata, non distingue tra intervento routinario o specialistico, ma richiede soltanto che esso si sia dimostrato necessario o, quantomeno, utile. A tale riguardo, non sussiste dubbio alcuno circa la necessità e utilità della rimozione della placca che, come è stato accertato in sede di consulenza medico-legale preventiva, impediva la corretta supinazione del polso. Parte convenuta, a tale riguardo, si è limitata a esprimere delle perplessità in ordine al ricorso alle cure di una struttura privata, senza tuttavia contestarne nello specifico l'inutilità sul piano medico. Pertanto, tale voce di spesa può essere riconosciuta per come richiesta dalla ricorrente e da ciò ne consegue la condanna della parte resistente al relativo pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria - calcolata secondo i criteri già esposti sopra con riguardo al pregiudizio non patrimoniale - e agli interessi legali dalla data di pronuncia della sentenza sino al saldo effettivo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nella somma complessiva di Euro 5.341,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.701,00 per la fase decisoria, oltre agli esborsi per Euro 237,00 a titolo di contributo unificato ed Euro 27,00 per diritti di cancelleria, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi. Con riguardo alle spese di lite inerenti alla fase della consulenza tecnica preventiva, ritiene questo Giudice che le stesse debbano seguire la soccombenza. Invero, tali spese devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di 11 anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., a carico del soccombente, a meno che il giudice non ne disponga la compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13154 del 2025). sentt. nn. 21085/2023, 35510/2021, 84/2013, 3380/2015). Di tal guisa, stante l'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo inerente alla fase di ATP (RGAC n. 2314 del 2022), si ritiene congruo liquidare in favore della ricorrente la somma di Euro 1.456,00, avuto riguardo al tipo di procedimento di istruzione preventiva, di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, alle tre fasi previste e nei valori minimi, con l'aggiunta degli esborsi, di cui Euro 259,00 a titolo di contributo unificato ed Euro 27,00 per diritti di cancelleria. Le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto all'esito della fase di consulenza tecnica preventiva, devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente, in ragione dell'applicazione degli ordinari criteri di liquidazione delle spese in caso di soccombenza. Tale somma deve essere posta a carico della parte resistente che va condannata a rivalere la ricorrente delle somme a tale titolo corrisposte ai nominati consulenti. La ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione delle spese di CTP. Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano, infatti, nella più ampia nozione di “spese processuali”, come stabilito dagli artt. 91 e 92 c.p.c., che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, ove non ritenute manifestamente eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9549/2009). Si ritiene congruo liquidare le spese di CTP nell'importo di Euro 1.464,00, risultante dalla fattura quietanzata allegata agli atti sub ll. a/16 del fascicolo di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) in accoglimento della domanda, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle seguenti somme:
- Euro 6.450,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, per come calcolati in narrativa;
- di Euro 3.294,98, a titolo di spese mediche, quali voci di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo per come calcolati in narrativa;
2) condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 5.341,00 per le spese del presente giudizio e di Euro 1.456,00 ,00 per 12 le spese sostenute nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, nonché Euro 1.464,00 per le spese di CTP;
3) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, per come già liquidate nella fase di consulenza tecnica preventiva. Così deciso in Trento, il 24 Ottobre 2025
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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