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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2024, n. 13662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13662 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto dal: Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale de L'Aquila nel giudizio penale a carico di: CACAJ AU;
LL Rosetta;
PELLUMBI Josif;
GI NZ;
NUKAI Jurgen;
FESTA Consueklo;
XHAFAJ AN;
PU GI;
ON GI;
ON GI CA;
BELA) Lulezim;
ER LO;
con ordinanza del 10 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza pregiudiziale introduttiva del presente giudizio;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta !a requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del rinvio pregiudiziale. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13662 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO Con atto del 10 ottobre 2023 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale de L'Aquila - investito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del locale Pubblico ministero nei confronti di CA AU ed altre 11 persone, meglio indicate in epigrafe, imputate in ordine alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti - essendo stata eccepita dal difensore di due degli imputati la incompetenza territoriale dell'organo giudiziario procedente, essendo, invece, competente il Tribunale di Latina, ha rimesso, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., come introdotto per effetto dela entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022, a questa Corte di cassazione la questione pregiudiziale avente ad oggetto la determinazione della competenza territoriale in ordine al procedimento penale in questione relativamente ai due imputati FA AN e LE GI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il procedimento incidentale sollevato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunal4 de L'Aquila con il provvedimento incoativo del medesimo è inammissibile. Deve, infatti, segnalarsi che lo strumento introdotto, attraverso l'inserimento nel tessuto codicistico del rito penale dell'art. 24 -bis, in occasione delle modifiche apportate al processo penale tramite il dlgs n. 150 del 2022 è chiaramente volto ad evitare, così prevenendo gli eventuali inconvenienti che potrebbero in seguito verificarsi, che le incertezze in ordine alla determinazione del giudice territorialmente competente, ove non tempestivamente rilevate e definite dall'organo giudiziario procedente, possano condurre, con evidente sperpero di risorse "economico-giudiziarie", alla successiva, più o meno ampia, vanificazione dell'attività processuale sino a quel momento svolta. Un tale strumento, tuttavia, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali che già si sono formati in sede di prima applicazione della norma, ed ai quali questo giudice aderisce pienamente, non deve essere inteso né come destinato, nella ipotesi in cui sia stata .eccepita da una delle parti la incompetenza territoriale del giudice adito, a sollevare il giudice del merito da ogni opportuna preliminare verifica in ordine alla effettiva sussistenza di serie incertezze in ordine alla competenza territoriale, né lo esime, ove tali incertezza *egli abbia ritenuto che realmente esistano, dall'illustrare, con il dovuto approfondimento - sia che si tratti di questione rimessa su 2 sollecitazione di una delle parti sia che si tratti di questione che motu proprio il giudice procedente„ha inteso rimettere a questa Corte - lo stato degli atti, onde consentire alla medesima di provvedere, con pronunzia caratterizzata dalla vincolatività sul punto, in merito alla indubbiata competenza territoriale. E' ben vero che il legislatore non ha indicato il contenuto minimo del provvedimento con il qua/e viene disposta la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di cassazione, essendo esclusivamente previsto, all'art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen., che il giudice rimettente debba trasmettere alla Corte di legittimità, oltre alla indicazione delle parti e dei difensori, "gli atti necessari alla risoluzione della questione", ma - tenuto conto della forma che, per espressa dizione legislativa, deve rivestire il provvedimento di rimessione (si tratta di una "ordinanza") - la lettura della disposizione dianzi citata, eseguita avendo presente contenuto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. peu., il quale impone, a pena di nullità, che non solo le sentenze ma anche le ordinanze siano corredate da motivazione che ne esponga al lettore le ragioni che ne hanno determinato la avvenuta adozione, rende evidente che, anche in relazione alla ordinanza con la quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale ora in discorso, è necessario che l'organo rimettente esponga le ragioni in relazione alle quali egli - evidentemente dubitando della propria competenza o, quanto meno, ritenendo, astrattamente ma non solo ipoteticamente, dubitabile il fatto che la medesima sia correttamente incardinata di fronte all'ufficio procedente, atteso che ove lo stesso non avesse siffatta incertezza avrebbe l'onere di proclamare la propria competenza - ritenga di dovere investire, una volta e per tutte in quel determinato giudizio, questa Corte della definizione della questione pregiud izía le. Invero, questa Corte ha, come dianzi accennato, già osservato (si veda, in tale senso, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 luglio 2023, n. 28561) che non è sufficiente acciocché la questione sia validamente devoluta a questa suprema istanza che il giudice rimettente si limiti a prendere atto delle esistenza della quaestio, atteso che una tale evenienza condurrebbe semplicemente ad una rimessione di tipo sostanzialmente esplorativo o meramente espressivo di un proprio inarticolato dubbio, dovendo, invece, lo stesso non solo esporre la quaestio ed analizzarla ma anche segnalare, abdicando diversamente ai propri abituali compiti in materia di determinazione del giudice territorialmente competente, le ragioni che gli impediscono di risolvere la questione con gli ordinari strumenti procedurali. 3 Appare, a tale proposito, utile evidenziare la situazione sostanzialmente diversa - al di là delle identità meramente nominalistica del mezzo (ordinanza di rimessione) introduttivo dell'incidente processuale - che caratterizza questa ipotesi da quella della rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel caso in cui il giudice investito della applicazione di una determinata disposizione normativa di rango legislativo dubiti della sua conformità ai principi della Carta fondamentale. In tale caso, infatti, il giudice a quo, che pure deve esperire gli opportuni tentativi volti a verificare la impraticabilità di una ermeneusi della norma che la riconduca entro l'ambito dei principi costituzionali, deve, ove tali tentativi si siano rivelati infruttuosi, necessariamente rimettere la soluzione del quesito di costituzionalità all'organo istituzionalmente deputato a risolvere in via giurisdizionale gli incidenti del tipo descritto, posto che le varie magistrature legittimate a sollevare le predette questioni (ove si eccettui l'ipotesi, peraltro, di assai sporadica frequenza, della Corte costituzionale rimettente di fronte a sé di questione di legittimità costituzionale) non hanno ontologicamente il potere di risolverle autonomamente, laddove, invece, il giudice ordinario investito della questione sulla propria competenze è naturalmente il giudice di questa, avendo egli tutti gli strumenti ordinamentali per autonomamente risolvere, del pari a tutte le altre quaestiones che il giudizio gli sottopone, la questione della competenza territoriale, di tal che la fisiologia processuale deve comportare non solo un uso piuttosto parco dell'istituto in questione (applicabile, per come più volte ricordato da questa Corte - si vedano, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 febbraio 2024, n. 8813; Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 2024, n. 5485; Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2024, n. 1878; Corte di cassazione, Sezione I penale, 3 maggio 2023, n. 22326 - solo di fronte a questioni di una certa serietà, in modo da evitare il rischio di un pericoloso automatismo innescato, anche a fini strumentalmente defaticanti, dalla possibile pratica volta ad una programmatica presentazione di eccezioni di incompetenza territoriale) ma anche la sua effettiva attivazione solo nelle ipotesi in cui il giudice rimettente evidenzi elementi di giudizio ancipiti in funzione dei quali si possa ragionevolmente versare in una•condizione di obbiettiva incertezza in ordine al tema della competenza territoriale riguardante il singolo procedimento posto alla sua attenzione (in tale senso, oltre alla già ricordata Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2024, n. 1878, anche: Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 aprile 2023, n. 20612). 4 Osserva, ancora, il Collegio che, essendo in sostanza l'ordinanza di rimessione l'atto propulsivo del procedimento incidentale previsto dalla normativa di recente istituzione, sarà compito dell'organo giurisdizionale rimettente specificare con la dovuta puntualità sia le ragioni che lo hanno indotto ad attivare lo strumento in questione sia fornire a questa Corte gli elementi in base ai quali egli ha ritenuto, non facendo uso degli ordinari mezzi processuali che l'ordinamento gli appresta, di dovere ricorrere, onde definire il tema della competenza territoriale, a questa definitiva istanza processuale. Una diversa soluzione, ove fosse ammissibilmente praticata, non solo comporterebbe una sostanziale delega, più o meno diffusa, da parte del giudice di prima istanza a questa Corte relativamente alla soluzione delle questioni connesse alla competenza territoriale, ma - con le derivanti perniciose conseguenztriconnesse alla definitività della decisione assunta da questa Corte ove investita ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pep., in relazione alla prescrizione costituzionale in tema di individuazione del giudice naturale - potrebbe determinare che, ove la stessa non sia stata compiutamente informata, attraverso la motivazione della ordinanza di rimessione, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della espressione del suo giudizio, come è stato segnalato con icastica immagine, che questa sia necessitata a decidere sull'argomento, si ricorda in termini di definitività, "al buio" (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale 12 aprile 2023, n. 20612, ripresa anche da Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2024, n. 1878). Tirando ora le fila di quanto segnalato si rileva che nel caso di specie il Gup del Tribunale aquilano, nel rimettere la questione preliminare di competenza territoriale a questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. ha omesso qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, segnalando esclusivamente il fatto che uno dei difensori degli imputati abbia sollevato una questione di competenza territoriale, sottraendosi egli, in tale modo, a qualsivoglia delibazione avente ad oggetto la fondatezza di tale eccezione ed a qualsivoglia indicazione in ordine alla necessarietà della rimessione a questa Corte della decisione sulla competenza territoriale. Per come presentata la richiesta veicolata con la ordinanza di rimessione in questione, priva di qualsivoglia specificità, si presenta esclusivamente esplorativa ed ipotetica e, pertanto, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
PQM
5 Dichiara inammissibile la richiesta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 24 -bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
LL Rosetta;
PELLUMBI Josif;
GI NZ;
NUKAI Jurgen;
FESTA Consueklo;
XHAFAJ AN;
PU GI;
ON GI;
ON GI CA;
BELA) Lulezim;
ER LO;
con ordinanza del 10 ottobre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza pregiudiziale introduttiva del presente giudizio;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta !a requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del rinvio pregiudiziale. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 13662 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO Con atto del 10 ottobre 2023 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale de L'Aquila - investito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del locale Pubblico ministero nei confronti di CA AU ed altre 11 persone, meglio indicate in epigrafe, imputate in ordine alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti - essendo stata eccepita dal difensore di due degli imputati la incompetenza territoriale dell'organo giudiziario procedente, essendo, invece, competente il Tribunale di Latina, ha rimesso, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., come introdotto per effetto dela entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022, a questa Corte di cassazione la questione pregiudiziale avente ad oggetto la determinazione della competenza territoriale in ordine al procedimento penale in questione relativamente ai due imputati FA AN e LE GI. CONSIDERATO IN DIRITTO Il procedimento incidentale sollevato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunal4 de L'Aquila con il provvedimento incoativo del medesimo è inammissibile. Deve, infatti, segnalarsi che lo strumento introdotto, attraverso l'inserimento nel tessuto codicistico del rito penale dell'art. 24 -bis, in occasione delle modifiche apportate al processo penale tramite il dlgs n. 150 del 2022 è chiaramente volto ad evitare, così prevenendo gli eventuali inconvenienti che potrebbero in seguito verificarsi, che le incertezze in ordine alla determinazione del giudice territorialmente competente, ove non tempestivamente rilevate e definite dall'organo giudiziario procedente, possano condurre, con evidente sperpero di risorse "economico-giudiziarie", alla successiva, più o meno ampia, vanificazione dell'attività processuale sino a quel momento svolta. Un tale strumento, tuttavia, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali che già si sono formati in sede di prima applicazione della norma, ed ai quali questo giudice aderisce pienamente, non deve essere inteso né come destinato, nella ipotesi in cui sia stata .eccepita da una delle parti la incompetenza territoriale del giudice adito, a sollevare il giudice del merito da ogni opportuna preliminare verifica in ordine alla effettiva sussistenza di serie incertezze in ordine alla competenza territoriale, né lo esime, ove tali incertezza *egli abbia ritenuto che realmente esistano, dall'illustrare, con il dovuto approfondimento - sia che si tratti di questione rimessa su 2 sollecitazione di una delle parti sia che si tratti di questione che motu proprio il giudice procedente„ha inteso rimettere a questa Corte - lo stato degli atti, onde consentire alla medesima di provvedere, con pronunzia caratterizzata dalla vincolatività sul punto, in merito alla indubbiata competenza territoriale. E' ben vero che il legislatore non ha indicato il contenuto minimo del provvedimento con il qua/e viene disposta la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di cassazione, essendo esclusivamente previsto, all'art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen., che il giudice rimettente debba trasmettere alla Corte di legittimità, oltre alla indicazione delle parti e dei difensori, "gli atti necessari alla risoluzione della questione", ma - tenuto conto della forma che, per espressa dizione legislativa, deve rivestire il provvedimento di rimessione (si tratta di una "ordinanza") - la lettura della disposizione dianzi citata, eseguita avendo presente contenuto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. peu., il quale impone, a pena di nullità, che non solo le sentenze ma anche le ordinanze siano corredate da motivazione che ne esponga al lettore le ragioni che ne hanno determinato la avvenuta adozione, rende evidente che, anche in relazione alla ordinanza con la quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale ora in discorso, è necessario che l'organo rimettente esponga le ragioni in relazione alle quali egli - evidentemente dubitando della propria competenza o, quanto meno, ritenendo, astrattamente ma non solo ipoteticamente, dubitabile il fatto che la medesima sia correttamente incardinata di fronte all'ufficio procedente, atteso che ove lo stesso non avesse siffatta incertezza avrebbe l'onere di proclamare la propria competenza - ritenga di dovere investire, una volta e per tutte in quel determinato giudizio, questa Corte della definizione della questione pregiud izía le. Invero, questa Corte ha, come dianzi accennato, già osservato (si veda, in tale senso, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 luglio 2023, n. 28561) che non è sufficiente acciocché la questione sia validamente devoluta a questa suprema istanza che il giudice rimettente si limiti a prendere atto delle esistenza della quaestio, atteso che una tale evenienza condurrebbe semplicemente ad una rimessione di tipo sostanzialmente esplorativo o meramente espressivo di un proprio inarticolato dubbio, dovendo, invece, lo stesso non solo esporre la quaestio ed analizzarla ma anche segnalare, abdicando diversamente ai propri abituali compiti in materia di determinazione del giudice territorialmente competente, le ragioni che gli impediscono di risolvere la questione con gli ordinari strumenti procedurali. 3 Appare, a tale proposito, utile evidenziare la situazione sostanzialmente diversa - al di là delle identità meramente nominalistica del mezzo (ordinanza di rimessione) introduttivo dell'incidente processuale - che caratterizza questa ipotesi da quella della rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel caso in cui il giudice investito della applicazione di una determinata disposizione normativa di rango legislativo dubiti della sua conformità ai principi della Carta fondamentale. In tale caso, infatti, il giudice a quo, che pure deve esperire gli opportuni tentativi volti a verificare la impraticabilità di una ermeneusi della norma che la riconduca entro l'ambito dei principi costituzionali, deve, ove tali tentativi si siano rivelati infruttuosi, necessariamente rimettere la soluzione del quesito di costituzionalità all'organo istituzionalmente deputato a risolvere in via giurisdizionale gli incidenti del tipo descritto, posto che le varie magistrature legittimate a sollevare le predette questioni (ove si eccettui l'ipotesi, peraltro, di assai sporadica frequenza, della Corte costituzionale rimettente di fronte a sé di questione di legittimità costituzionale) non hanno ontologicamente il potere di risolverle autonomamente, laddove, invece, il giudice ordinario investito della questione sulla propria competenze è naturalmente il giudice di questa, avendo egli tutti gli strumenti ordinamentali per autonomamente risolvere, del pari a tutte le altre quaestiones che il giudizio gli sottopone, la questione della competenza territoriale, di tal che la fisiologia processuale deve comportare non solo un uso piuttosto parco dell'istituto in questione (applicabile, per come più volte ricordato da questa Corte - si vedano, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 febbraio 2024, n. 8813; Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 2024, n. 5485; Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2024, n. 1878; Corte di cassazione, Sezione I penale, 3 maggio 2023, n. 22326 - solo di fronte a questioni di una certa serietà, in modo da evitare il rischio di un pericoloso automatismo innescato, anche a fini strumentalmente defaticanti, dalla possibile pratica volta ad una programmatica presentazione di eccezioni di incompetenza territoriale) ma anche la sua effettiva attivazione solo nelle ipotesi in cui il giudice rimettente evidenzi elementi di giudizio ancipiti in funzione dei quali si possa ragionevolmente versare in una•condizione di obbiettiva incertezza in ordine al tema della competenza territoriale riguardante il singolo procedimento posto alla sua attenzione (in tale senso, oltre alla già ricordata Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2024, n. 1878, anche: Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 aprile 2023, n. 20612). 4 Osserva, ancora, il Collegio che, essendo in sostanza l'ordinanza di rimessione l'atto propulsivo del procedimento incidentale previsto dalla normativa di recente istituzione, sarà compito dell'organo giurisdizionale rimettente specificare con la dovuta puntualità sia le ragioni che lo hanno indotto ad attivare lo strumento in questione sia fornire a questa Corte gli elementi in base ai quali egli ha ritenuto, non facendo uso degli ordinari mezzi processuali che l'ordinamento gli appresta, di dovere ricorrere, onde definire il tema della competenza territoriale, a questa definitiva istanza processuale. Una diversa soluzione, ove fosse ammissibilmente praticata, non solo comporterebbe una sostanziale delega, più o meno diffusa, da parte del giudice di prima istanza a questa Corte relativamente alla soluzione delle questioni connesse alla competenza territoriale, ma - con le derivanti perniciose conseguenztriconnesse alla definitività della decisione assunta da questa Corte ove investita ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pep., in relazione alla prescrizione costituzionale in tema di individuazione del giudice naturale - potrebbe determinare che, ove la stessa non sia stata compiutamente informata, attraverso la motivazione della ordinanza di rimessione, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della espressione del suo giudizio, come è stato segnalato con icastica immagine, che questa sia necessitata a decidere sull'argomento, si ricorda in termini di definitività, "al buio" (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale 12 aprile 2023, n. 20612, ripresa anche da Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2024, n. 1878). Tirando ora le fila di quanto segnalato si rileva che nel caso di specie il Gup del Tribunale aquilano, nel rimettere la questione preliminare di competenza territoriale a questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. ha omesso qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, segnalando esclusivamente il fatto che uno dei difensori degli imputati abbia sollevato una questione di competenza territoriale, sottraendosi egli, in tale modo, a qualsivoglia delibazione avente ad oggetto la fondatezza di tale eccezione ed a qualsivoglia indicazione in ordine alla necessarietà della rimessione a questa Corte della decisione sulla competenza territoriale. Per come presentata la richiesta veicolata con la ordinanza di rimessione in questione, priva di qualsivoglia specificità, si presenta esclusivamente esplorativa ed ipotetica e, pertanto, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
PQM
5 Dichiara inammissibile la richiesta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 24 -bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente