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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa LI Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 185/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 27/12/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. EVANGELISTA MARIA GRAZIA;
(ROMA (RM), 03/06/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. EVANGELISTA MARIA GRAZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 10/09/2005, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 967/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. La dimora coniugale, della quale la Signora è Parte_1
comproprietaria di una quota ereditaria unitamente alla zia materna Pt_2
è stata concessa in locazione. Ognuno dei coniugi continuerà a vivere
[...]
in altra e autonoma abitazione: la Signora unitamente Parte_1
ai figli e LI, in Via della Pedica n. 115, TT (RM) e il Per_1
Signor in Via Damaso Cerquetti n. 8, Roma. I mobili, gli Controparte_1
arredi e le pertinenze, rimarranno nella disponibilità esclusiva della Signora
considerato che i figli e LI convivono con Parte_1 Per_1
la madre.
2. Il figlio maggiorenne e la figlia minorenne LI vivranno Per_1
stabilmente nell'abitazione della madre Parte_1
3. Il padre verserà alla madre tramite accredito sul conto corrente,
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per entrambi i figli di € 600,00 complessivi, di cui € 300,00 per ed € Per_1
300,00 per LI. Tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, anche di quello maggiorenne, saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: a) non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche e/o specialistiche di carattere urgente anche se coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche;
b) richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore le spese per l'iscrizione agli Studi Accademici e/o equipollenti, le spese per le prestazioni mediche e/o specialistiche di carattere non urgente se coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per le attività ludiche, ricreative e per le vacanze.
4. La figlia minorenne LI verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia LI vivrà nel momento in cui la decisione dovrà essere adottata, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica della minorenne in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia minorenne LI vivrà stabilmente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia minorenne
LI secondo le esigenze scolastiche e sportive della medesima. La figlia
LI comunicherà periodicamente al padre le sue disponibilità, che potranno variare, per i fine settimana, le festività di Natale, Capodanno,
Pasqua e per le vacanze estive.
6. I coniugi e rinunciano Parte_1 Controparte_1
reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minorenne LI ai fini della validità per l'espatrio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 185/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in *
rocca priora in data 10/09/2005 tra (ROMA Parte_1
(RM), 27/12/1977) e (ROMA (RM), 03/06/1971) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rocca Priora
al n. 19, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa LI Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 185/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 27/12/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. EVANGELISTA MARIA GRAZIA;
(ROMA (RM), 03/06/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. EVANGELISTA MARIA GRAZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 10/09/2005, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 967/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. La dimora coniugale, della quale la Signora è Parte_1
comproprietaria di una quota ereditaria unitamente alla zia materna Pt_2
è stata concessa in locazione. Ognuno dei coniugi continuerà a vivere
[...]
in altra e autonoma abitazione: la Signora unitamente Parte_1
ai figli e LI, in Via della Pedica n. 115, TT (RM) e il Per_1
Signor in Via Damaso Cerquetti n. 8, Roma. I mobili, gli Controparte_1
arredi e le pertinenze, rimarranno nella disponibilità esclusiva della Signora
considerato che i figli e LI convivono con Parte_1 Per_1
la madre.
2. Il figlio maggiorenne e la figlia minorenne LI vivranno Per_1
stabilmente nell'abitazione della madre Parte_1
3. Il padre verserà alla madre tramite accredito sul conto corrente,
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per entrambi i figli di € 600,00 complessivi, di cui € 300,00 per ed € Per_1
300,00 per LI. Tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, anche di quello maggiorenne, saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: a) non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche e/o specialistiche di carattere urgente anche se coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche;
b) richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore le spese per l'iscrizione agli Studi Accademici e/o equipollenti, le spese per le prestazioni mediche e/o specialistiche di carattere non urgente se coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per le attività ludiche, ricreative e per le vacanze.
4. La figlia minorenne LI verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia LI vivrà nel momento in cui la decisione dovrà essere adottata, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica della minorenne in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. La figlia minorenne LI vivrà stabilmente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia minorenne
LI secondo le esigenze scolastiche e sportive della medesima. La figlia
LI comunicherà periodicamente al padre le sue disponibilità, che potranno variare, per i fine settimana, le festività di Natale, Capodanno,
Pasqua e per le vacanze estive.
6. I coniugi e rinunciano Parte_1 Controparte_1
reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minorenne LI ai fini della validità per l'espatrio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 185/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in *
rocca priora in data 10/09/2005 tra (ROMA Parte_1
(RM), 27/12/1977) e (ROMA (RM), 03/06/1971) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rocca Priora
al n. 19, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi