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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2889/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FIACCADORI PAOLA e dell'avv. ARTIOLI BONATI PIETRO, elettivamente domiciliato in STR. DELLA REPUBBLICA 56 PARMA, presso lo studio dell'avv.
FIACCADORI PAOLA
- ATTORI -
C o n t r o
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PIGORINI ENRICO e dell'avv. FORNARI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA
GRAMSCI 14 PARMA, presso lo studio dell'avv. PIGORINI ENRICO e dell'avv. FORNARI
MATTEO
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 2889/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pronunciata sentenza non definitiva di condanna generica dell' Controparte_2
per colpa medica in relazione ai danni subiti da , si deve, in questa sede,
[...] Parte_1
procedere a:
quantificare il risarcimento dei danni dovuto al tenuto conto della provvisionale di euro Pt_1
100.000,00, a lui liquidata con la sentenza non definitiva, dell'indennizzo, per euro 100.000,00, versato dalla Compagnia e della somma di euro 147.571,00, relativa a indennità di CP_3
CP_ accompagnamento invalidi civili totali e pensione di inabilità-invalidi civili totali erogate dall'
accertare e liquidare il danno subito dalla coniuge, Parte_2
Per quanto riguarda la domanda proposta da , si osserva quanto segue. Parte_1
La Ctu, sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti espletati, con riguardo ai danni non patrimoniali, ha accertato, una inabilità temporanea totale per la durata di 130 giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 75% per circa 8 mesi.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente, la Ctu ha accertato che il quadro clinico, “a ormai 6 anni di distanza e vista l'inefficacia dei plurimi trattamenti posti in essere, è da ritenersi stabilizzato e non suscettibile di miglioramento”. Essa, infatti, ha ritenuto irrilevante la possibilità, per lo stesso, di ricorrere all'amputazione della coscia (“…intervento concesso dal SSN che determinerà un sicuro aggravamento del danno anatomico con un ipotetico miglioramento del quadro doloroso e la possibilità di protesizzazioni;
in tale ipotesi, qualora fosse possibile la protesizzazione, saranno da considerare da specialisti di settore gli esborsi per le diverse protesi necessarie”), posto che il “ha dichiarato di non volersi più sottoporre ad alcun ulteriore Pt_1 trattamento chirurgico”.
Pertanto, con riguardo alla stima della suddetta voce di danno, il Collegio peritale ha evidenziato:
“la complessità della valutazione di tale voce, vista la pluralità di menomazioni afferenti sia ad aspetti prettamente anatomici (tra cui muscolo-scheletrici), ma anche cicatriziali e afferenti all'aspetto psichico”;
“…è insita nella disciplina medico legale afferente alla responsabilità civile l'impossibilità di procedere a somma aritmetiche delle singole minorazioni, dovendosi procedere invece ad una stima complessiva del danno, tenendo in debita considerazione sia quanto previsto dai comuni baremes di riferimento (tra cui ad esempio le Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di medicina Legale e delle
Assicurazioni, 2016) sia l'effettivo esito minorativo-disfunzionale rilevabile dalle risultanze peritali”.
Di conseguenza, il Collegio peritale, con motivazione che si fa propria e si richiama integralmente, in quanto priva di vizi logici ed argomentativi, ha concluso, considerando esclusivamente gli esiti conseguenti alle censure rilevate, che è stimabile un danno biologico permanente pari al 60%, comprensivo degli aspetti dinamico relazionali.
Quanto alla valutazione della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore patito dal periziando in conseguenza del non adeguato trattamento sanitario, i Ctu hanno osservato che essa,
“tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e dunque anche della patologia pregressa, appare ben evincibile dalla lettura della documentazione sanitaria in atti, oltre che dalle risultanze peritali, anche di tipo psichiatrico”;
“vista la gradazione proposta in questa sede, è individuabile come grave-gravissima nel periodo di inabilità temporanea totale e severa-grave nel periodo di inabilità temporanea parziale, così come per i postumi, alla luce anche di quanto previsto dal lavoro Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a persona di
SIMLA”.
Non si ritiene invece, necessario affrontare la questione sollevata dagli attori relativamente alla carenza del consenso informato, posto che non è stato chiesto uno specifico risarcimento per violazione di tale obbligo da parte della convenuta.
Per quanto riguarda i criteri da applicare per la liquidazione dei danni, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L. n. 24/2017, “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al
D.Lvo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. Tuttavia, per il periodo antecedente all'emanazione della Tabella Unica Nazionale, di cui al D.P.R.
n. 12/2025 e art. 138 D.Lvo n. 209/2005, applicabile, secondo quanto disposto dall'art. 5, solo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (05/03/2025), il Codice delle
Assicurazioni prevede unicamente tabelle per il risarcimento delle lesioni micro-permanenti (fino al
9%).
Per le lesioni macro-permanenti, pertanto, continuano a trovare applicazione i criteri equitativi indicati dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Nel caso di specie, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, per l'anno 2024, per quanto riguarda il danno biologico permanente, si ritiene che, al debba essere equitativamente Pt_1
riconosciuta la somma attualizzata di euro 554.721,00, così calcolata:
tenuto conto dell'età che il danneggiato aveva al momento del sinistro (54 anni) e della percentuale di invalidità permanente (60%) accertata, va applicato il punto base di euro 8.385,80, che va incremento del 50%, per le gravi sofferenze soggettive subite dal danneggiato, evidenziate dalla
Ctu, come sopra riportato.
Le tabelle di Milano prevedono, infine, aumenti percentuali del risarcimento, “in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento”, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
14364/2019; n. 7513/2018). Pertanto, solo ove il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà darsi ingresso ad accertamento medico-legale sulle circostanze personalizzanti dedotte (v. pg. 65 Osservatorio del Tribunale di Milano).
In proposito, la Ctu ha concluso che “Per quanto riguarda le attività ludico-ricreative emerse dalle dichiarazioni testimoniali…non riteniamo debbano rientrare nella personalizzazione così come descritta, dato che, vista la tipologia ed entità del quadro minorativo stimato, questo già comprende tali riflessi dinamico-relazionali”.
Poiché, dunque, la Ctu ha tenuto conto, nella quantificazione della percentuale di danno permanente, di tutti gli aspetti, anche dinamico-relazionali, allegati da parte attrice, non si ritiene che, al debba essere riconosciuto un ulteriore aumento per la personalizzazione del danno. Pt_1
Discorso diverso va fatto, invece, con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo. Si ritiene, infatti, che, in tal caso, la gravissima compromissione fisica e l'intenso dolore sofferti dal come sopra evidenziati, possono trovare adeguato ristoro solamente attraverso l'applicazione Pt_1
del massimo della personalizzazione prevista dalle Tabelle del Tribunale di Milano, non valendo, per la voce di danno in esame, la motivazione, sopra esposta, che ne comporta l'esclusione ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale permanente.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il danno non patrimoniale temporaneo debba essere equitativamente liquidato, applicando l'indennità giornaliera massima di euro 173,00/per giorno di
ITT, nella complessiva somma di euro 53.630,00, così composta:
euro 22.490,00, per 130 giorni di inabilità temporanea totale;
euro 31.140,00, per 240 giorni di inabilità temporanea al 75%.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, dalla somma complessiva così calcolata, pari ad euro 608.351,00 (53.630,00 + 554.721,00), non deve essere detratto l'importo di euro
100.000,00, versato dalla Compagnia per le ragioni che seguono. CP_3
Vero è che, in caso di infortunio imputabile a responsabilità di terzo, il risarcimento del danno non può cumularsi con l'indennizzo assicurativo, anche qualora le condizioni di polizza escludano il diritto di rivalsa della compagnia nei confronti del responsabile civile.
Infatti, in tale ipotesi, trova applicazione il principio elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 12565/2018), secondo il quale “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato…”, con la conseguenza che “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Tuttavia, nel caso di specie, si osserva che l'indennizzo è stato versato in data 23.03.2018 (doc. 28 parte attrice), ovvero prima dei fatti di causa (il ricovero è dell'8 luglio 2018) e, dunque, sulla base della situazione del danneggiato preesistente al ricovero.
In ogni caso, la Ctu ha quantificato il danno biologico permanente causato al dalla accertata Pt_1
colpa medica di parte convenuta nella misura del 60%, precisando “che non si ritengono ravvisabili gli estremi, nel caso in esame, per la stima di un danno differenziale”. Tuttavia, essa ha ulteriormente precisato che “Ad ogni modo, visto il quesito formulato, è possibile segnalare che qualora si volesse adottare la metodologia valutativa differenziale, il quadro complessivo sarebbe da stimare attorno al 70% dato che, in ogni caso, vi sarebbe stato un quadro minorativo stimabile in misura non inferiore al 12% secondo quanto previsto dalle già richiamate
Linee Guida” (v. pg. 31 della seconda relazione Ctu).
Alla luce di quanto sopra, risulta, dunque, evidente che il danno complessivamente subito dal Pt_1
non è pari al 60%, bensì al 72%, dovendosi aggiungere la minorazione non addebitabile alla condotta medica oggetto di censura, che, comunque, è stata accertata dalla Ctu.
Pertanto, poiché, applicando le tabelle del Tribunale di Milano secondo i criteri sopra esposti, la maggior percentuale di danno biologico permanente (72%) porterebbe ad una maggiorazione del relativo risarcimento in misura superiore (euro 723.384,00 anziché euro 554.721,00) all' indennità versata da e rivalutata ad oggi (euro 119.400,00), si ritiene che, nel caso di specie, non ricorra CP_3
l'ipotesi esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ovvero il rischio di un ingiusto arricchimento del danneggiato.
Parte convenuta, pertanto, è tenuta a corrispondere al la somma attualizzata di euro Pt_1
608.351,00, dalla quale deve essere detratta solamente la provvisionale di euro 100.000,00, già liquidata con la sentenza non definitiva.
Infine, sulla somma complessiva di euro 608.351,00, sono dovuti, previa devalutazione e rivalutazione annuale, gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Con riguardo al danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica, parte attrice ha allegato che, in conseguenza degli eventi per cui è causa, il ha cessato la propria attività di Pt_1
artigiano lattoniere e che, oggi, è privo di fonte di reddito lavorativo, il quale, prima degli eventi per cui è causa, era pari ad euro 18.000,00 annui, reddito che l'attore ha provato producendo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni precedenti all'evento (doc. 26) e che controparte non ha specificamente contestato.
Il danno patrimoniale futuro, secondo parte attrice, ammonta, tenendo conto della percentuale di danno alla specifica capacità lavorativa pari all'85%, nella somma di euro 252.000,00, somma dalla
CP_ quale deve essere detratta quella di euro 147.571,00, che il ha percepito dall' Pt_1 CP_ Secondo parte attrice, dunque, il danno patrimoniale futuro, al netto delle provvidenze ammonterebbe ad euro 104.429,00.
In effetti, i danni subiti dal già artigiano nel settore lattonieri, così come descritti nella Pt_1
relazione dei Ctu, ne hanno determinato la perdita totale della capacità lavorativa specifica.
Dalla suddetta percentuale deve detrarsi, come osservato dai Ctu, quella minore del 15%, in considerazione delle “problematiche cliniche inizialmente accusate dallo stesso”.
Alla luce di quanto sopra, il calcolo corretto per la liquidazione del danno, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano per l'anno 2024, si ritiene sia il seguente: euro 18.000,00 (reddito perso) x
11,90 (coefficiente pari agli anni mancanti alla pensione, considerata l'età pensionabile pari ad anni
67), x 85% (percentuale del danno alla capacità lavorativa specifica addebitabile a colpa medica).
Dunque, l'importo che va riconosciuto al è pari ad euro 182.070,00, dal quale va detratta la Pt_1
CP_ somma di euro 147.571,00, già versata dall' per prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento invalidi civili totali e pensione di inabilità-invalidi civili totali, v. informazioni
CP_ trasmesse dall' .
Parte convenuta, conseguentemente, deve essere condannata a risarcire il nella misura della Pt_1
differenza ancora dovuta, pari alla somma di euro 34.499,00, sulla quale vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Le spese sanitarie allegate in atti, sempre secondo l'espletata Ctu, sono congrue e pertinenti per complessivi euro 24.887,94; vanno, pertanto, risarcite nella misura di tale importo, sul quale spettano la rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Per quanto riguarda la domanda proposta da si osserva quanto segue. Parte_2
Parte attrice lamenta di avere subito, in conseguenza dell'illecito per cui è causa, danni non patrimoniali biologici, sia temporanei che permanenti, di natura psichica, per i quali ha chiesto un risarcimento che, tenuto conto della personalizzazione, ha quantificato nella somma di euro
49.400,00; danni non patrimoniali da perdita parentale, causata dalla grave menomazione subita dal coniuge, che ha quantificato nella somma di euro 200.000,00; danni patrimoniali, da perdita del lavoro, quale conseguenza sia della perdita del lavoro da parte del coniuge, presso il quale era impiegata, sia della necessità di costante accudimento del marito invalido;
danni patrimoniali da spese mediche, per la complessiva somma di euro 3.058,00.
La Ctu, attraverso l'ausiliario tecnico, ha accertato la presenza di un “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti”, di gravità “moderata-severa ad andamento persistente
(cronico)”, sottolineando “… come l'azione patoplastica riferibile al perdurare della condizione stressogena, rappresentata nello specifico dalla necessità di una assistenza continua al marito disabile, acquista un ruolo predominante rispetto alla variabilità individuale e ai meccanismi adattivi del soggetto nella patogenesi del disturbo tanto da determinare, attraverso l'erosione delle difese psicobiologiche individuali (c.d. “carico allostatico”), il permanere di una condizione di disagio e di significativa compromissione del funzionamento socio-lavorativo, rappresentando un quid novi peggiorativo rispetto al funzionamento precedente dell'esaminanda. Siamo, pertanto, in presenza di un quadro clinico di spiccata rilevanza che è foriero di un disagio clinicamente significativo con compromissione del funzionamento globale (socio-lavorativo) da considerarsi ormai stabilizzato”.
La Ctu ha, quindi, evidenziato che “l'impatto negativo delle vicende in causa ha determinato disfunzioni sociali e relazionali (dimensione esistenziale) significative, che continuano a condizionare negativamente lo svolgimento della vita quotidiana della perizianda e che costituiscono … una compromissione del funzionamento globalmente inteso della persona, concretizzandosi in un declino importante rispetto al precedente livello di funzionamento (“prima ero una persona serena...adesso tutto è cambiato...questa non è la nostra vita...ho paura per il futuro...sono sempre a casa con mio marito mi devo occupare di lui, ma faccio fatica anche fisicamente... sono scivolata in doccia e rotta una vertebra qualche anno fa e ho chiesto di essere messa subito in piedi perché dovevo aiutare mio marito... abbiamo perso le amicizie...passiamo il tempo da soli...vederlo così mi distrugge, la vita è stata troppo dura...tanti sacrifici per niente...”)”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene corretta la stima operata dalla Ctu medico-legale, che ha quantificato l'accertato danno biologico permanente di natura psichica nella misura del 10%.
Deve, invece, escludersi che sussistano gli estremi per il riconoscimento dell'invalidità temporanea, in quanto spettante solo “in casi eccezionali, non presenti nel caso de quo, come ad esempio quando si rendono necessari periodi di ricovero”.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, per l'anno 2024, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro (53 anni), deve ritenersi, che alla stessa spetti la somma attualizzata di euro 28.805,00, calcolata applicando al punto base, di euro 2.612,40, l'aumento, pari al 49%, per la personalizzazione del danno. Si ritiene, infatti, che, per quanto riguarda la il perdurare, nel tempo, della condizione Pt_2
produttiva di stress, consistente nella necessità di una assistenza continua al marito disabile, e le gravi disfunzioni sociali e relazionali, che continuano a condizionare negativamente lo svolgimento della sua vita quotidiana, come emerso anche dalle deposizioni dei numerosi testimoni, rappresentino quelle “peculiari circostanze”, che giustificano un aumento personalizzato del risarcimento a suo favore.
Su tale somma, devalutata e rivalutata annualmente, infine, spettano gli interessi legali, dalla data dell'evento al saldo.
Sempre con riferimento al danno non patrimoniale, non è, invece, risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale, che presuppone la perdita del prossimo congiunto.
Quanto alla richiesta risarcitoria del danno patrimoniale da perdita del lavoro, formulata dalla stessa essa va rigettata, non trattandosi di conseguenza immediata e diretta della condotta illecita Pt_2
ascrivibile alla convenuta.
Si ritiene, invece, che debbano essere risarcite le spese mediche sostenute dalla per la Pt_2
somma di euro 3.058,00, in quanto documentate (doc. 31) e pertinenti, come valutato dalla stessa
Ctu.
Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza. Infine, sulla somma annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Le spese delle Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire i danni subiti da , che Parte_1
liquida, nella somma attualizzata di euro 53.630,00, per danno non patrimoniale temporaneo;
nella somma attualizzata di euro 554.721,00, per danno non patrimoniale permanente;
nella somma di euro 182.070,00, per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
per l'effetto,
- detratta la provvisionale di euro 100.000,00, liquidata con la sentenza non definitiva, condanna la convenuta a versare a parte attrice la somma attualizzata di euro 508.351,00, quale differenza ancora dovuta per danni non patrimoniali, oltre, sul complessivo importo di euro 608.351,00, previa devalutazione e rivalutazione annuale, ad interessi legali, dalla data dell'evento al saldo;
CP_
- detratta la somma di euro 147.571,00 versata dall' condanna la convenuta a versare a parte attrice la differenza ancora dovuta, pari ad euro 34.499,00, per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, oltre a rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, ad interessi legali dalla medesima data al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta a risarcire il danno non patrimoniale permanente subito da che liquida nella somma attualizzata di euro 28.805,00, oltre, sulla somma Parte_2
devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta a risarcire agli attori i danni patrimoniali subiti per spese mediche, che liquida, rispettivamente, quanto al in euro 24.887,94, e quanto alla Pt_1
in euro 3.058,00, oltre, rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di Pt_2
pubblicazione della sentenza, ed interessi legali, sulle somme annualmente rivalutate, dalla medesima data al saldo.
Pone le spese delle Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
61.955,00, per onorari anche di Atp, oltre ad euro 2.583,00, per spese esenti, rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 05/05/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FIACCADORI PAOLA e dell'avv. ARTIOLI BONATI PIETRO, elettivamente domiciliato in STR. DELLA REPUBBLICA 56 PARMA, presso lo studio dell'avv.
FIACCADORI PAOLA
- ATTORI -
C o n t r o
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PIGORINI ENRICO e dell'avv. FORNARI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA
GRAMSCI 14 PARMA, presso lo studio dell'avv. PIGORINI ENRICO e dell'avv. FORNARI
MATTEO
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 2889/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pronunciata sentenza non definitiva di condanna generica dell' Controparte_2
per colpa medica in relazione ai danni subiti da , si deve, in questa sede,
[...] Parte_1
procedere a:
quantificare il risarcimento dei danni dovuto al tenuto conto della provvisionale di euro Pt_1
100.000,00, a lui liquidata con la sentenza non definitiva, dell'indennizzo, per euro 100.000,00, versato dalla Compagnia e della somma di euro 147.571,00, relativa a indennità di CP_3
CP_ accompagnamento invalidi civili totali e pensione di inabilità-invalidi civili totali erogate dall'
accertare e liquidare il danno subito dalla coniuge, Parte_2
Per quanto riguarda la domanda proposta da , si osserva quanto segue. Parte_1
La Ctu, sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti espletati, con riguardo ai danni non patrimoniali, ha accertato, una inabilità temporanea totale per la durata di 130 giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 75% per circa 8 mesi.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente, la Ctu ha accertato che il quadro clinico, “a ormai 6 anni di distanza e vista l'inefficacia dei plurimi trattamenti posti in essere, è da ritenersi stabilizzato e non suscettibile di miglioramento”. Essa, infatti, ha ritenuto irrilevante la possibilità, per lo stesso, di ricorrere all'amputazione della coscia (“…intervento concesso dal SSN che determinerà un sicuro aggravamento del danno anatomico con un ipotetico miglioramento del quadro doloroso e la possibilità di protesizzazioni;
in tale ipotesi, qualora fosse possibile la protesizzazione, saranno da considerare da specialisti di settore gli esborsi per le diverse protesi necessarie”), posto che il “ha dichiarato di non volersi più sottoporre ad alcun ulteriore Pt_1 trattamento chirurgico”.
Pertanto, con riguardo alla stima della suddetta voce di danno, il Collegio peritale ha evidenziato:
“la complessità della valutazione di tale voce, vista la pluralità di menomazioni afferenti sia ad aspetti prettamente anatomici (tra cui muscolo-scheletrici), ma anche cicatriziali e afferenti all'aspetto psichico”;
“…è insita nella disciplina medico legale afferente alla responsabilità civile l'impossibilità di procedere a somma aritmetiche delle singole minorazioni, dovendosi procedere invece ad una stima complessiva del danno, tenendo in debita considerazione sia quanto previsto dai comuni baremes di riferimento (tra cui ad esempio le Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di medicina Legale e delle
Assicurazioni, 2016) sia l'effettivo esito minorativo-disfunzionale rilevabile dalle risultanze peritali”.
Di conseguenza, il Collegio peritale, con motivazione che si fa propria e si richiama integralmente, in quanto priva di vizi logici ed argomentativi, ha concluso, considerando esclusivamente gli esiti conseguenti alle censure rilevate, che è stimabile un danno biologico permanente pari al 60%, comprensivo degli aspetti dinamico relazionali.
Quanto alla valutazione della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore patito dal periziando in conseguenza del non adeguato trattamento sanitario, i Ctu hanno osservato che essa,
“tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e dunque anche della patologia pregressa, appare ben evincibile dalla lettura della documentazione sanitaria in atti, oltre che dalle risultanze peritali, anche di tipo psichiatrico”;
“vista la gradazione proposta in questa sede, è individuabile come grave-gravissima nel periodo di inabilità temporanea totale e severa-grave nel periodo di inabilità temporanea parziale, così come per i postumi, alla luce anche di quanto previsto dal lavoro Valutazione medico legale della sofferenza lesione e menomazione correlata nella rappresentazione del danno a persona di
SIMLA”.
Non si ritiene invece, necessario affrontare la questione sollevata dagli attori relativamente alla carenza del consenso informato, posto che non è stato chiesto uno specifico risarcimento per violazione di tale obbligo da parte della convenuta.
Per quanto riguarda i criteri da applicare per la liquidazione dei danni, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L. n. 24/2017, “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al
D.Lvo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. Tuttavia, per il periodo antecedente all'emanazione della Tabella Unica Nazionale, di cui al D.P.R.
n. 12/2025 e art. 138 D.Lvo n. 209/2005, applicabile, secondo quanto disposto dall'art. 5, solo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (05/03/2025), il Codice delle
Assicurazioni prevede unicamente tabelle per il risarcimento delle lesioni micro-permanenti (fino al
9%).
Per le lesioni macro-permanenti, pertanto, continuano a trovare applicazione i criteri equitativi indicati dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Nel caso di specie, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, per l'anno 2024, per quanto riguarda il danno biologico permanente, si ritiene che, al debba essere equitativamente Pt_1
riconosciuta la somma attualizzata di euro 554.721,00, così calcolata:
tenuto conto dell'età che il danneggiato aveva al momento del sinistro (54 anni) e della percentuale di invalidità permanente (60%) accertata, va applicato il punto base di euro 8.385,80, che va incremento del 50%, per le gravi sofferenze soggettive subite dal danneggiato, evidenziate dalla
Ctu, come sopra riportato.
Le tabelle di Milano prevedono, infine, aumenti percentuali del risarcimento, “in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento”, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
14364/2019; n. 7513/2018). Pertanto, solo ove il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà darsi ingresso ad accertamento medico-legale sulle circostanze personalizzanti dedotte (v. pg. 65 Osservatorio del Tribunale di Milano).
In proposito, la Ctu ha concluso che “Per quanto riguarda le attività ludico-ricreative emerse dalle dichiarazioni testimoniali…non riteniamo debbano rientrare nella personalizzazione così come descritta, dato che, vista la tipologia ed entità del quadro minorativo stimato, questo già comprende tali riflessi dinamico-relazionali”.
Poiché, dunque, la Ctu ha tenuto conto, nella quantificazione della percentuale di danno permanente, di tutti gli aspetti, anche dinamico-relazionali, allegati da parte attrice, non si ritiene che, al debba essere riconosciuto un ulteriore aumento per la personalizzazione del danno. Pt_1
Discorso diverso va fatto, invece, con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo. Si ritiene, infatti, che, in tal caso, la gravissima compromissione fisica e l'intenso dolore sofferti dal come sopra evidenziati, possono trovare adeguato ristoro solamente attraverso l'applicazione Pt_1
del massimo della personalizzazione prevista dalle Tabelle del Tribunale di Milano, non valendo, per la voce di danno in esame, la motivazione, sopra esposta, che ne comporta l'esclusione ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale permanente.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il danno non patrimoniale temporaneo debba essere equitativamente liquidato, applicando l'indennità giornaliera massima di euro 173,00/per giorno di
ITT, nella complessiva somma di euro 53.630,00, così composta:
euro 22.490,00, per 130 giorni di inabilità temporanea totale;
euro 31.140,00, per 240 giorni di inabilità temporanea al 75%.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, dalla somma complessiva così calcolata, pari ad euro 608.351,00 (53.630,00 + 554.721,00), non deve essere detratto l'importo di euro
100.000,00, versato dalla Compagnia per le ragioni che seguono. CP_3
Vero è che, in caso di infortunio imputabile a responsabilità di terzo, il risarcimento del danno non può cumularsi con l'indennizzo assicurativo, anche qualora le condizioni di polizza escludano il diritto di rivalsa della compagnia nei confronti del responsabile civile.
Infatti, in tale ipotesi, trova applicazione il principio elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 12565/2018), secondo il quale “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato…”, con la conseguenza che “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Tuttavia, nel caso di specie, si osserva che l'indennizzo è stato versato in data 23.03.2018 (doc. 28 parte attrice), ovvero prima dei fatti di causa (il ricovero è dell'8 luglio 2018) e, dunque, sulla base della situazione del danneggiato preesistente al ricovero.
In ogni caso, la Ctu ha quantificato il danno biologico permanente causato al dalla accertata Pt_1
colpa medica di parte convenuta nella misura del 60%, precisando “che non si ritengono ravvisabili gli estremi, nel caso in esame, per la stima di un danno differenziale”. Tuttavia, essa ha ulteriormente precisato che “Ad ogni modo, visto il quesito formulato, è possibile segnalare che qualora si volesse adottare la metodologia valutativa differenziale, il quadro complessivo sarebbe da stimare attorno al 70% dato che, in ogni caso, vi sarebbe stato un quadro minorativo stimabile in misura non inferiore al 12% secondo quanto previsto dalle già richiamate
Linee Guida” (v. pg. 31 della seconda relazione Ctu).
Alla luce di quanto sopra, risulta, dunque, evidente che il danno complessivamente subito dal Pt_1
non è pari al 60%, bensì al 72%, dovendosi aggiungere la minorazione non addebitabile alla condotta medica oggetto di censura, che, comunque, è stata accertata dalla Ctu.
Pertanto, poiché, applicando le tabelle del Tribunale di Milano secondo i criteri sopra esposti, la maggior percentuale di danno biologico permanente (72%) porterebbe ad una maggiorazione del relativo risarcimento in misura superiore (euro 723.384,00 anziché euro 554.721,00) all' indennità versata da e rivalutata ad oggi (euro 119.400,00), si ritiene che, nel caso di specie, non ricorra CP_3
l'ipotesi esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ovvero il rischio di un ingiusto arricchimento del danneggiato.
Parte convenuta, pertanto, è tenuta a corrispondere al la somma attualizzata di euro Pt_1
608.351,00, dalla quale deve essere detratta solamente la provvisionale di euro 100.000,00, già liquidata con la sentenza non definitiva.
Infine, sulla somma complessiva di euro 608.351,00, sono dovuti, previa devalutazione e rivalutazione annuale, gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Con riguardo al danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica, parte attrice ha allegato che, in conseguenza degli eventi per cui è causa, il ha cessato la propria attività di Pt_1
artigiano lattoniere e che, oggi, è privo di fonte di reddito lavorativo, il quale, prima degli eventi per cui è causa, era pari ad euro 18.000,00 annui, reddito che l'attore ha provato producendo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni precedenti all'evento (doc. 26) e che controparte non ha specificamente contestato.
Il danno patrimoniale futuro, secondo parte attrice, ammonta, tenendo conto della percentuale di danno alla specifica capacità lavorativa pari all'85%, nella somma di euro 252.000,00, somma dalla
CP_ quale deve essere detratta quella di euro 147.571,00, che il ha percepito dall' Pt_1 CP_ Secondo parte attrice, dunque, il danno patrimoniale futuro, al netto delle provvidenze ammonterebbe ad euro 104.429,00.
In effetti, i danni subiti dal già artigiano nel settore lattonieri, così come descritti nella Pt_1
relazione dei Ctu, ne hanno determinato la perdita totale della capacità lavorativa specifica.
Dalla suddetta percentuale deve detrarsi, come osservato dai Ctu, quella minore del 15%, in considerazione delle “problematiche cliniche inizialmente accusate dallo stesso”.
Alla luce di quanto sopra, il calcolo corretto per la liquidazione del danno, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano per l'anno 2024, si ritiene sia il seguente: euro 18.000,00 (reddito perso) x
11,90 (coefficiente pari agli anni mancanti alla pensione, considerata l'età pensionabile pari ad anni
67), x 85% (percentuale del danno alla capacità lavorativa specifica addebitabile a colpa medica).
Dunque, l'importo che va riconosciuto al è pari ad euro 182.070,00, dal quale va detratta la Pt_1
CP_ somma di euro 147.571,00, già versata dall' per prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento invalidi civili totali e pensione di inabilità-invalidi civili totali, v. informazioni
CP_ trasmesse dall' .
Parte convenuta, conseguentemente, deve essere condannata a risarcire il nella misura della Pt_1
differenza ancora dovuta, pari alla somma di euro 34.499,00, sulla quale vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Le spese sanitarie allegate in atti, sempre secondo l'espletata Ctu, sono congrue e pertinenti per complessivi euro 24.887,94; vanno, pertanto, risarcite nella misura di tale importo, sul quale spettano la rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Per quanto riguarda la domanda proposta da si osserva quanto segue. Parte_2
Parte attrice lamenta di avere subito, in conseguenza dell'illecito per cui è causa, danni non patrimoniali biologici, sia temporanei che permanenti, di natura psichica, per i quali ha chiesto un risarcimento che, tenuto conto della personalizzazione, ha quantificato nella somma di euro
49.400,00; danni non patrimoniali da perdita parentale, causata dalla grave menomazione subita dal coniuge, che ha quantificato nella somma di euro 200.000,00; danni patrimoniali, da perdita del lavoro, quale conseguenza sia della perdita del lavoro da parte del coniuge, presso il quale era impiegata, sia della necessità di costante accudimento del marito invalido;
danni patrimoniali da spese mediche, per la complessiva somma di euro 3.058,00.
La Ctu, attraverso l'ausiliario tecnico, ha accertato la presenza di un “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti”, di gravità “moderata-severa ad andamento persistente
(cronico)”, sottolineando “… come l'azione patoplastica riferibile al perdurare della condizione stressogena, rappresentata nello specifico dalla necessità di una assistenza continua al marito disabile, acquista un ruolo predominante rispetto alla variabilità individuale e ai meccanismi adattivi del soggetto nella patogenesi del disturbo tanto da determinare, attraverso l'erosione delle difese psicobiologiche individuali (c.d. “carico allostatico”), il permanere di una condizione di disagio e di significativa compromissione del funzionamento socio-lavorativo, rappresentando un quid novi peggiorativo rispetto al funzionamento precedente dell'esaminanda. Siamo, pertanto, in presenza di un quadro clinico di spiccata rilevanza che è foriero di un disagio clinicamente significativo con compromissione del funzionamento globale (socio-lavorativo) da considerarsi ormai stabilizzato”.
La Ctu ha, quindi, evidenziato che “l'impatto negativo delle vicende in causa ha determinato disfunzioni sociali e relazionali (dimensione esistenziale) significative, che continuano a condizionare negativamente lo svolgimento della vita quotidiana della perizianda e che costituiscono … una compromissione del funzionamento globalmente inteso della persona, concretizzandosi in un declino importante rispetto al precedente livello di funzionamento (“prima ero una persona serena...adesso tutto è cambiato...questa non è la nostra vita...ho paura per il futuro...sono sempre a casa con mio marito mi devo occupare di lui, ma faccio fatica anche fisicamente... sono scivolata in doccia e rotta una vertebra qualche anno fa e ho chiesto di essere messa subito in piedi perché dovevo aiutare mio marito... abbiamo perso le amicizie...passiamo il tempo da soli...vederlo così mi distrugge, la vita è stata troppo dura...tanti sacrifici per niente...”)”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene corretta la stima operata dalla Ctu medico-legale, che ha quantificato l'accertato danno biologico permanente di natura psichica nella misura del 10%.
Deve, invece, escludersi che sussistano gli estremi per il riconoscimento dell'invalidità temporanea, in quanto spettante solo “in casi eccezionali, non presenti nel caso de quo, come ad esempio quando si rendono necessari periodi di ricovero”.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano, per l'anno 2024, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro (53 anni), deve ritenersi, che alla stessa spetti la somma attualizzata di euro 28.805,00, calcolata applicando al punto base, di euro 2.612,40, l'aumento, pari al 49%, per la personalizzazione del danno. Si ritiene, infatti, che, per quanto riguarda la il perdurare, nel tempo, della condizione Pt_2
produttiva di stress, consistente nella necessità di una assistenza continua al marito disabile, e le gravi disfunzioni sociali e relazionali, che continuano a condizionare negativamente lo svolgimento della sua vita quotidiana, come emerso anche dalle deposizioni dei numerosi testimoni, rappresentino quelle “peculiari circostanze”, che giustificano un aumento personalizzato del risarcimento a suo favore.
Su tale somma, devalutata e rivalutata annualmente, infine, spettano gli interessi legali, dalla data dell'evento al saldo.
Sempre con riferimento al danno non patrimoniale, non è, invece, risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale, che presuppone la perdita del prossimo congiunto.
Quanto alla richiesta risarcitoria del danno patrimoniale da perdita del lavoro, formulata dalla stessa essa va rigettata, non trattandosi di conseguenza immediata e diretta della condotta illecita Pt_2
ascrivibile alla convenuta.
Si ritiene, invece, che debbano essere risarcite le spese mediche sostenute dalla per la Pt_2
somma di euro 3.058,00, in quanto documentate (doc. 31) e pertinenti, come valutato dalla stessa
Ctu.
Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza. Infine, sulla somma annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Le spese delle Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire i danni subiti da , che Parte_1
liquida, nella somma attualizzata di euro 53.630,00, per danno non patrimoniale temporaneo;
nella somma attualizzata di euro 554.721,00, per danno non patrimoniale permanente;
nella somma di euro 182.070,00, per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
per l'effetto,
- detratta la provvisionale di euro 100.000,00, liquidata con la sentenza non definitiva, condanna la convenuta a versare a parte attrice la somma attualizzata di euro 508.351,00, quale differenza ancora dovuta per danni non patrimoniali, oltre, sul complessivo importo di euro 608.351,00, previa devalutazione e rivalutazione annuale, ad interessi legali, dalla data dell'evento al saldo;
CP_
- detratta la somma di euro 147.571,00 versata dall' condanna la convenuta a versare a parte attrice la differenza ancora dovuta, pari ad euro 34.499,00, per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, oltre a rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, ad interessi legali dalla medesima data al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta a risarcire il danno non patrimoniale permanente subito da che liquida nella somma attualizzata di euro 28.805,00, oltre, sulla somma Parte_2
devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta a risarcire agli attori i danni patrimoniali subiti per spese mediche, che liquida, rispettivamente, quanto al in euro 24.887,94, e quanto alla Pt_1
in euro 3.058,00, oltre, rivalutazione monetaria, dalla data degli esborsi alla data di Pt_2
pubblicazione della sentenza, ed interessi legali, sulle somme annualmente rivalutate, dalla medesima data al saldo.
Pone le spese delle Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
61.955,00, per onorari anche di Atp, oltre ad euro 2.583,00, per spese esenti, rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 05/05/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi