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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2523/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2523/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.. proposta da
, nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Salerno, al corso Garibaldi n. CodiceFiscale_1 ll'avv. Maria Teresa Saporito che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ente domiciliato in Salerno, al viale Salvo D'Acq C.F._2
n. 1, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Matera che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., e Parte_1 Controparte_1 hanno premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale e che,
[...] ro unione, sono nati due figli, (22.08.2018) e Persona_1 Per_2
(10.11.2020); al riguardo, hanno preci o n. cronol. 331 del 06.04.2021, il Tribunale di Salerno ha regolamentato i rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre e i tempi di permanenza presso il padre, nonche gli obblighi a contenuto economico. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente una modifica della suddetta regolamentazione quanto ai tempi di permanenza dei figli presso il padre in ragione dei mutamenti di fatto medio tempore intervenuti.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto. In via preliminare, il Tribunale osserva che la regolamentazione relativa all'affidamento dei figli e al loro mantenimento ai sensi dell'art. 337 ter e ss. c.c. da luogo ad una decisione rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi;
il decreto e invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le relative condizioni. Nel caso di specie, le parti hanno congiuntamente dato atto del mutamento della situazione preesistente quale conseguenza del cambio di residenza dei minori in Fisciano e, pertanto, hanno concordato diversi tempi di permanenza dei figli presso il padre;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1. I tempi di permanenza presso il padre sono stabiliti dai genitori di comune accordo. In mancanza di accordo, considerato che allo stato il sig. Controparte_1 non è automunito, avrà facoltà di tenere i figli con sé il lu
[...] dì, nonché a settimane alterne il martedì con pernotto. Il lunedì e il mercoledì' la sig.ra porterà i figli dal padre in Salerno, presso il suo domicilio, Parte_1 dopo l'u ola o alle ore 13,00 nel periodo non scolastico, e il sig.
li riaccompagnerà in Salerno presso il bar “El barrio Latino” in Salerno CP_1 eidonia n. 86, di proprietà del marito della sig.ra , sig. Parte_1
, alle ore 17,45; Controparte_2 rà i minori dopo l'uscita della scuola o alle ore 13,00 nel periodo non scolastico presso l'abitazione materna e li riporterà presso l'abitazione materna alle ore 17,30, e, a settimane alterne, il padre prenderà i minori il martedì dopo l'uscita della scuola o alle ore 13,00 nel periodo non scolastico presso l'abitazione materna e li riporterà il mercoledì mattina a scuola o alle ore 13,00 nel periodo non scolastico presso l'abitazione materna;
In ordine alle Festività Natalizie, i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre nonché il 31 dicembre o il 1° gennaio. La sig.ra porterà i figli dal padre a Salerno presso il suo domicilio alle ore 13:00 Parte_1 e il sig. li riaccompagnerà in Salerno presso il bar “El barrio Latino” alla CP_1 via Pos 6 alle ore 17:45. Nel caso di pernottamento dei minori presso il padre il sig. accompagnerà i figli presso l'abitazione materna alle ore CP_1
11:00. Per quanto concerne le festività Pasquali i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno della domenica di Pasqua o il lunedì i Albis. La sig.ra porterà i figli dal padre a Salerno presso il suo domicilio alle ore 13:00 Parte_1
li riaccompagnerà in Salerno presso il bar “El barrio Latino” alla CP_1 via Pos 6 alle ore 17:45. Nel caso di pernottamento dei minori presso il padre il sig. accompagnerà i figli presso l'abitazione materna alle ore CP_1
11:00. Dura o estivo, i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi o ripartiti in più soluzioni, con ognuno dei genitori, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno con i genitori la loro festa di compleanno e onomastico ad anni alterni con la madre e con il padre, nonché la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà, il compleanno e l'onomastico della madre con la madre e il compleanno e l'onomastico del padre con il padre a prescindere dal giorno regolamentato dal diritto di visita, secondo le modalità sopra indicate ovvero: la sig.ra porterà i figli dal padre a Salerno presso il suo Parte_1 domicilio alle ore li riaccompagnerà in Salerno presso il CP_1 bar “El barrio latino” alla vi a n. 86 alle ore 17:45. Nel caso di pernottamento dei minori presso il padre il sig. accompagnerà i figli CP_1 presso l'abitazione materna alle ore 11:00;
2. I suddetti tempi di permanenza dei minori, presso il padre, sono soggetti a modifica su accordo delle parti e in caso di impedimento del padre o della madre da comunicare almeno 24 ore prima, salvo imprevisti impedimenti;
3. Restano ferme le altre condizioni già concordate tra le parti.
-Per tutto ciò che non viene espressamente regolamentato nel corpo del presente atto si rimanda al Piano Genitoriale allegato (Allegato 6), la cui violazione sarà intesa come presupposto per le censure previste dall'art. 473 bis. 39 c.p.c., come per legge.
-I sigg. e si impegnano al rispetto Parte_1 Controparte_1 recipro n rispettivi partners.
-I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. cronol. 3319/2021 del 06.04.2021 emesso dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2523/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.. proposta da
, nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Salerno, al corso Garibaldi n. CodiceFiscale_1 ll'avv. Maria Teresa Saporito che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] ente domiciliato in Salerno, al viale Salvo D'Acq C.F._2
n. 1, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Matera che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., e Parte_1 Controparte_1 hanno premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale e che,
[...] ro unione, sono nati due figli, (22.08.2018) e Persona_1 Per_2
(10.11.2020); al riguardo, hanno preci o n. cronol. 331 del 06.04.2021, il Tribunale di Salerno ha regolamentato i rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori, prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre e i tempi di permanenza presso il padre, nonche gli obblighi a contenuto economico. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente una modifica della suddetta regolamentazione quanto ai tempi di permanenza dei figli presso il padre in ragione dei mutamenti di fatto medio tempore intervenuti.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto. In via preliminare, il Tribunale osserva che la regolamentazione relativa all'affidamento dei figli e al loro mantenimento ai sensi dell'art. 337 ter e ss. c.c. da luogo ad una decisione rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi;
il decreto e invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le relative condizioni. Nel caso di specie, le parti hanno congiuntamente dato atto del mutamento della situazione preesistente quale conseguenza del cambio di residenza dei minori in Fisciano e, pertanto, hanno concordato diversi tempi di permanenza dei figli presso il padre;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1. I tempi di permanenza presso il padre sono stabiliti dai genitori di comune accordo. In mancanza di accordo, considerato che allo stato il sig. Controparte_1 non è automunito, avrà facoltà di tenere i figli con sé il lu
[...] dì, nonché a settimane alterne il martedì con pernotto. Il lunedì e il mercoledì' la sig.ra porterà i figli dal padre in Salerno, presso il suo domicilio, Parte_1 dopo l'u ola o alle ore 13,00 nel periodo non scolastico, e il sig.
li riaccompagnerà in Salerno presso il bar “El barrio Latino” in Salerno CP_1 eidonia n. 86, di proprietà del marito della sig.ra , sig. Parte_1
, alle ore 17,45; Controparte_2 rà i minori dopo l'uscita della scuola o alle ore 13,00 nel periodo non scolastico presso l'abitazione materna e li riporterà presso l'abitazione materna alle ore 17,30, e, a settimane alterne, il padre prenderà i minori il martedì dopo l'uscita della scuola o alle ore 13,00 nel periodo non scolastico presso l'abitazione materna e li riporterà il mercoledì mattina a scuola o alle ore 13,00 nel periodo non scolastico presso l'abitazione materna;
In ordine alle Festività Natalizie, i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre nonché il 31 dicembre o il 1° gennaio. La sig.ra porterà i figli dal padre a Salerno presso il suo domicilio alle ore 13:00 Parte_1 e il sig. li riaccompagnerà in Salerno presso il bar “El barrio Latino” alla CP_1 via Pos 6 alle ore 17:45. Nel caso di pernottamento dei minori presso il padre il sig. accompagnerà i figli presso l'abitazione materna alle ore CP_1
11:00. Per quanto concerne le festività Pasquali i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno della domenica di Pasqua o il lunedì i Albis. La sig.ra porterà i figli dal padre a Salerno presso il suo domicilio alle ore 13:00 Parte_1
li riaccompagnerà in Salerno presso il bar “El barrio Latino” alla CP_1 via Pos 6 alle ore 17:45. Nel caso di pernottamento dei minori presso il padre il sig. accompagnerà i figli presso l'abitazione materna alle ore CP_1
11:00. Dura o estivo, i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi o ripartiti in più soluzioni, con ognuno dei genitori, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno con i genitori la loro festa di compleanno e onomastico ad anni alterni con la madre e con il padre, nonché la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà, il compleanno e l'onomastico della madre con la madre e il compleanno e l'onomastico del padre con il padre a prescindere dal giorno regolamentato dal diritto di visita, secondo le modalità sopra indicate ovvero: la sig.ra porterà i figli dal padre a Salerno presso il suo Parte_1 domicilio alle ore li riaccompagnerà in Salerno presso il CP_1 bar “El barrio latino” alla vi a n. 86 alle ore 17:45. Nel caso di pernottamento dei minori presso il padre il sig. accompagnerà i figli CP_1 presso l'abitazione materna alle ore 11:00;
2. I suddetti tempi di permanenza dei minori, presso il padre, sono soggetti a modifica su accordo delle parti e in caso di impedimento del padre o della madre da comunicare almeno 24 ore prima, salvo imprevisti impedimenti;
3. Restano ferme le altre condizioni già concordate tra le parti.
-Per tutto ciò che non viene espressamente regolamentato nel corpo del presente atto si rimanda al Piano Genitoriale allegato (Allegato 6), la cui violazione sarà intesa come presupposto per le censure previste dall'art. 473 bis. 39 c.p.c., come per legge.
-I sigg. e si impegnano al rispetto Parte_1 Controparte_1 recipro n rispettivi partners.
-I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. cronol. 3319/2021 del 06.04.2021 emesso dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi