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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1981/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere dott. Giovanni Battista Marsala ConSIliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1981/2020 promossa da
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Mambelli C.F._2
APPELLANTI contro
, (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
Andrea Mingozzi, Maria Domenica Viggiani, Cristina Toti
APPELLATO
nonché contro
, (C.F. ) e , (C.F. P_ C.F._4 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Assunta Bosi C.F._5
APPELLATO
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 791/2020 pubblicata il 12/10/2020 del
Tribunale Ordinario di Forlì, all'esito del procedimento n.r.g. 5173/2015.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, e : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1 Parte_2 respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 791/2020 emessa nella causa recante n.
5173/2015 R.G. dal Tribunale di Forlì in data 10/10/2020, depositata e resa pubblica in data
12/10/2020 e notificata a mezzo PEC allo scrivente difensore in data 02/11/2020, ed in accoglimento della presente impugnazione:
- accertato che sul vano garage in proprietà dei SI.ri e sono state Parte_1 Parte_2 effettuate, da parte della SI.ra , opere interne in mancanza del necessario Controparte_1 consenso da parte dei proprietari, condannare a ripristinare integralmente lo Controparte_1 stesso nello stato precedente agli interventi di modifica, anche con riguardo agli allacciamenti degli impianti, ovvero, in via alternativa, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma necessaria a tale ripristino;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno secondo il rispettivo titolo, al pagamento, in favore degli attori, di un'indennità per le migliorie dagli stessi apportate nel vano garage attualmente in proprietà della SI.ra , ovvero, in via subordinata, di un Controparte_1 indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti, anche per compensi legali sostenuti per la fase stragiudiziale, in conseguenza del perdurare dell'attuale situazione, il tutto in quella somma che risulta provata, equa e di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, e rimborso di quelle relative al procedimento di mediazione.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti e non assunti, con particolare riferimento a:
- ammissione di CTU volta ad accertare le modifiche apportate nel 1996 all'autorimessa sita in Forlì,
Via Risorgimento di cui al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 220 part.130 sub 5 e le spese necessarie per il ripristino del locale (creazione muretto divisorio garage/lavanderia ed allacciamenti degli impianti idrico ed elettrico ai contatori dei coniugi e ) CP_1 Per_1 nonché per la sostituzione della porta ivi presente con quella basculante presente nell'autorimessa
pagina 2 di 11 di cui al sub 6, ovvero per l'apposizione di una porta con le medesime caratteristiche, nonché ad accertare se la luce di accesso nel garage attualmente occupato dagli attori è maggiore di quella del garage utilizzato dalla sia in altezza che in larghezza;
CP_1
- ammissione di tutte le prove orali richieste e non già assunte.”
Per l'appellata, : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, “contrariis Controparte_1 reiectis”, in via principale, respingere integralmente, siccome inammissibile e/o nullo e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai IG.ri e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza N. 791/2020 del 10-12/10/2020 del Tribunale di Forlì – Giudice Dott.ssa Maria
Cecilia Branca –, e, comunque, respingere integralmente le pretese dai medesimi avanzate nei confronti della IG.ra ; in via subordinata istruttoria, nella denegatissima ed Controparte_1 impensata ipotesi in cui dovesse residuare qualche remota perplessità in ordine alla inammissibilità ed infondatezza delle pretese avanzate nei confronti della IG.ra , ammettere – Controparte_1 previa parziale revoca/modifica delle ordinanze del 27-28/09/2017 e del 12/12/2018 a suo tempo emesse dal Giudice di prime cure e senza volersi invertire gli oneri probatori ex adverso incombenti
– tutte le richieste istruttorie da quest'ultima formulate nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6,
n. 2 e 3, c.p.c., depositate nel corso del giudizio di primo grado, e, quindi, ammettere tutte le seguenti prove orali dalla stessa richieste e non assunte.”
Per gli appellati, e : “Piaccia all'Ecc.ma corte d'Appello di Bologna, P_ Controparte_3 contraris rejectis, respingere l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì n. 791/2020 del 12/10/2020 della quale si chiede l'integrale conferma. Con vittoria di spese funzioni ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4-11-2015 e adivano il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Forlì al fine di sentire accogliere le loro domande a sostegno delle quali esponevano che, in data 20 dicembre 1985, avevano acquistato un appartamento sito in Forlì, viale
Risorgimento n. 143, unitamente ad un vano ad uso garage distinto al catasto alla partita 6403, foglio 220, particella 130 e subalterno 5.
Gli attori esponevano che diverso tempo dopo l'acquisto apprendevano che il garage di loro proprietà era invero occupato da e coniugi, proprietari del P_ Controparte_3 vano garage individuato nel subalterno 6, che viceversa risultava in uso agli appellanti.
pagina 3 di 11 In data 28 giugno 1996 i coniugi – benché fossero a conoscenza di questo P_ Pt_2 scambio, alienavano a l'appartamento e il garage di loro proprietà, ma le Controparte_1 consegnavano il garage di proprietà di e da loro detenuto e Parte_1 Parte_2 quest'ultima eseguiva all'interno dei lavori di miglioramento.
Al momento della stipula dell'atto di vendita alla il 28 giugno 1995, veniva da CP_1 questa trattenuta la somma di lire 10.000.000, che sarebbe stata loro versata solo dopo la consegna alla stessa del vano garage occupato dagli appellanti.
In data 9 ottobre 1997 veniva raggiunto un accordo tra le parti anche mediante l'intervento dei legali, tuttavia non si giungeva alla consegna reciproca dei beni;
eccepivano, altresì, gli appellanti l'assenza di legittimazione passiva, non essendo più proprietari dell'immobile e contestavano in ogni caso che fossero intervenute delle migliorie ad opera degli appellati.
Nonostante i tentativi di definire bonariamente la controversia, gli appellanti si vedevano costretti ad adire le vie legali.
Chiedevano, pertanto, oltre alla condanna della a consegnare l'immobile di CP_1 proprietà degli appellanti previo ripristino dello stato di fatto, anche la condanna degli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento di una indennità per le migliorie apportate dagli appellanti, consistenti nella installazione di un portone semiautomatico in luogo di quello precedente, o, in via subordinata, un indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto delle P_ Controparte_3 avverse domande.
Si costituiva altresì rilevando che fin da principio la stessa si era resa Controparte_1 disponibile allo scambio dei vani, disponibilità che rinnovava in giudizio.
Rimarcava la propria buona fede precisando che la stessa era stata immessa nel possesso dell'immobile e del garage in realtà di proprietà degli appellanti, prima dell'atto di acquisto e senza conoscere l'antefatto, tanto che immediatamente provvedeva ad apportare migliorie, consistenti nella imbiancatura delle pareti, nella realizzazione di un impianto elettrico nuovo con relativa canalina e dell'impianto di acqua calda.
Soltanto in sede di stipula del contratto definitivo, il 28 giugno 1996, veniva resa edotta dell'errore e dell'avvenuta sostituzione dei vani.
Sottolineava che il garage, prima del suo subentro, era rimasto libero per più di un anno, pagina 4 di 11 durante il quale gli appellanti avrebbero potuto procedere alla sostituzione, ma si erano astenuti dal farlo.
Confermava la disponibilità e la volontà di procedere alla regolarizzazione della situazione, contestando le pretese avverse, sia in quanto non venivano affatto provate le asserite migliorie operate dagli odierni appellanti nel garage di proprietà della CP_1
Dopo l'esperimento del procedimento di mediazione, il giudice di prime cure assegnava i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita mediante prove per testi e interpelli.
All'esito veniva fissata apposita udienza ex art. 185 bis c.p.c. in cui la dimostrava CP_1 ampia disponibilità per chiudere bonariamente la vicenda ma la proposta non veniva accettata dagli odierni appellanti.
All'udienza del 20 maggio 2020 le parti precisavano le proprie conclusioni.
Per gli attori, e “Voglia il tribunale di Forlì: - dichiarare che Parte_1 Parte_2 la SInora occupa illegittimamente l'autorimessa di proprietà degli attori sita Controparte_1 in Forlì, viale Risorgimento n. 143, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla partita 6403, foglio 220 part. 130 sub 5 e che, del tutto illegittimamente, su tale immobile sono state effettuate opere interne in mancanza del necessario consenso da parte dei proprietari;
- condannare
[...]
a riconsegnare agli attori che ne sono i proprietari illegittimi tale immobile libero da CP_1 cose e persone ed interamente ripristinato nello stato precedente agli interventi di modifica sullo stesso effettuati, anche con riguardo agli allacciamenti degli impianti ovvero, in via alternativa, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma necessaria a tale ripristino;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno secondo il rispettivo titolo, al pagamento in favore degli attori di una indennità per le migliorie dagli stessi apportate nel vano garage ora di proprietà della convenuta ovvero in via subordinata di un indennizzo ex art. Controparte_1
2041 c. c., oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti anche per compensi legali sostenuti per la fase stragiudiziale, in conseguenza del perdurare dell'attuale situazione, il tutto in quella somma che sarà approvata in corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia;
- dare atto della contestuale disponibilità degli attori a riconsegnare l'autorimessa la loro occupata al legittimo proprietario della stessa. Con vittoria di spese di causa e rimborso di quelle del procedimento di mediazione.”
Per la parte convenuta, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, “contrariis Controparte_1 reiectis”, dato atto che la SI.ra conferma la propria disponibilità a procedere Controparte_1 pagina 5 di 11 all'immediato e contestuale scambio delle autorimesse (garage), e, quindi, a consegnare ai SI.ri
e (libera da persone e cose anche interposte) l'autorimessa di loro Parte_1 Pt_2 proprietà dalla medesima occupata (distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio
220, Particella 130, Sub 5, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 24 mq. Rendita euro 123,95) sempre che contestualmente le venga consegnata dagli odierni attori (parimenti libera da persone e cose anche interposte) l'autorimessa di sua proprietà dagli stessi occupata (distinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 220, Particella 130, Sub 6, Categoria C/6, Classe 3,
Consistenza 24 mq. Rendita euro 123,95: NEL MERITO: - accertare e dichiarare, anche in via di domanda e/o eccezione riconvenzionale che i SI.ri e occupano Parte_1 Parte_2 illegittimamente l'autorimessa di proprietà della SI.ra , sita in Forlì (FC), viale Controparte_1
Risorgimento n. 143, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 220, Particella 130,
Sub 6, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 24 mq. Rendita euro 123,95; - condannare i SInori
e anche in via di domanda e/o eccezione riconvenzionale a Parte_1 Parte_2 riconsegnare alla SI.ra l'autorimessa di sua proprietà, libera da persone e Controparte_1 cose anche interposte, rigettare le pretese avanzate dai SI.ri e Parte_1 Parte_2 nei confronti della SI.ra siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, in particolar modo respingendo (a) la loro richiesta di ripristino dell'autorimessa occupata nello stato precedente agli interventi di modifica ivi effettuati, (b) la loro alternativa domanda di condanna al pagamento della somma necessaria al preteso ripristino, (c) la richiesta di condanna al pagamento loro favore di una indennità per le migliorie dagli stessi asseritamente apportate nel vano garage di proprietà della SInora , (d) la loro domanda subordinata di Controparte_1 indennizzo ex art. 2041c.c., (e) la loro richiesta di risarcimento degli ulteriori danni in ipotesi subiti, anche per spese e compensi legali suppostamente sostenuti per la fase stragiudiziale e per il procedimento di mediazione;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: nella denegatissima ed impensata ipotesi in cui dovesse residuare qualche perplessità in ordine alla inammissibilità ed infondatezza delle pretese avanzate nei confronti della SI.ra , ammettere - Controparte_1 previa parziale revoca/modifica delle ordinanze del 27-28/09/2017 e del 12/12/2018 e senza volersi invertire gli oneri probatori ex adverso incombenti - tutte le richieste istruttorie da quest'ultima formulate nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A. E C.P.A., spese come generali come per legge.”
Per i convenuti, e : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni P_ Controparte_3
pagina 6 di 11 contraria istanza disattesa, preso atto che la convenuta si è dichiarata Controparte_1 disponibile, sin dalla costituzione, alla riconsegna del garage di proprietà degli attori, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto in ogni caso con condanna degli stessi alle spese di lite.”
Il Tribunale accoglieva le domande di rilascio reciprocamente proposte e rigettava le altre condannando gli attori a rifondere le spese di lite ai convenuti nella seguente misura: in favore di la somma di euro 7.254,00, Controparte_1
in favore di e la somma di euro 4.600,00. P_ Controparte_3
Gli attori impugnavano la sentenza ritenendola viziata per i motivi di impugnazione così espressi: sul rigetto della richiesta di ripristino del box degli attori,
-il Tribunale ha errato nel ritenere la buona fede della al momento della esecuzione CP_1 delle migliorie, poiché parte convenuta aveva l'onere di provare la propria buona fede CP_1 nell'aver preso possesso di bene diverso da quello acquistato, prova invece non fornita, mentre, al contrario in base le planimetrie allegate all'atto di compravendita fornivano prova contraria,
-il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli attori pur avvedutisi delle opere in corso, nulla avrebbero contestato alla non ritenendo credibile il fatto contrario, laddove per gli CP_1 attori era invece impossibile conoscere l'esecuzione di opere svolte all'interno di un box e l'esecuzione di tali opere effettuata da parte della prima dell'acquisto comportava la CP_1 responsabilità dei convenuti che le avevano consentite, Controparte_4
-il Tribunale ha erroneamente ritenuto prive di prova le allegazioni attoree, laddove, invece andava ritenuta la responsabilità dei convenuti nell'aver consentito alla Controparte_4
l'esecuzione di opere in un box di cui non era proprietaria, avendo consegnato alla CP_1 stessa un bene diverso da quello che poi sarebbe stato a lei alienato, inoltre la stessa CP_1 aveva manifestato in udienza il 12-12-2018 la propria disponibilità a rimuovere le opere realizzate nel box degli attori, disponibilità rinnovata in un accordo del 2004, sulla richiesta di indennizzo delle migliorie eseguite dagli attori nel box dei convenuti,
-Il Tribunale ha errato nel ritenere la vetustà della porta basculante e quindi l'infondatezza della pretesa, vista la prova della avvenuta installazione, sulla condanna alle spese di lite, pagina 7 di 11 -parte attrice ha visto accogliere la domanda principale di restituzione del bene e la sentenza viola il principio dell'art. 91 c.p.c.,
-Il rifiuto della proposta di ripristino della era giustificato dal tempo trascorso, dai CP_1 decenni di discussioni e poi dall'avvio del giudizio, in mancanza di adempimento spontaneo dei convenuti all'obbligo di restituzione, con contestuale esecuzione di lavori non autorizzati dagli attori e dai termini proposti,
-nell'accordo del 2004 la avrebbe dovuto smontare la porta da lei montata nel box CP_1 degli attori e sostituirla con altra con le stesse caratteristiche, demolire una parete divisoria, eliminare un lavandino e gli allacci agli impianti idrico e elettrico, utilizzando la somma di lire
10.000.000 da lei depositata a garanzia della restituzione del bene e detratte dal prezzo di acquisto, ma costei non lo sottoscriveva, perché nell'accordo non vi era la supposta facoltà di impiego di tali somme e tale rifiuto era, quindi, da ritenersi condotta ostruzionistica.
Si costituivano gli appellati insistendo nel rigetto dell'appello e la causa perveniva in decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'art. 936 c.c. dispone quanto segue:
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Il Tribunale ha ritenuto che sulle domande di scambio delle autorimesse non fossero emerse contestazioni tra le parti ed ha provveduto disponendo la restituzione come chiesto dalle parti.
Occorre, tuttavia evidenziare che, sia gli appellanti che la avrebbero potuto CP_1 provvedere spontaneamente alla restituzione del bene indebitamente ricevuto, senza ritardo e che, quindi, tale reciproco ritardo nella restituzione all'altro ha conseguenze in ordine alla soccombenza nel procedimento come si dirà più avanti.
pagina 8 di 11 Anche i convenuti avendo consegnato alla un bene di proprietà Controparte_5 CP_1 degli attori, da loro precedentemente detenuto senza titolo, vanno ritenuti soccombenti sulla questione controversa della domanda di restituzione del bene degli attori.
Le parti, nel caso di rifiuto a ricevere il bene da restituire, avrebbero potuto ricorrere al procedimento per offerta reale previsto dall'art. 1216 c.c..
Sulla controversa questione della domanda formulata dagli attori per ottenere dalla il ripristino del proprio box e l'indennizzo per le migliorie apportate al suo, valga CP_1 quanto segue.
L'appellata non ha chiesto il ripristino del proprio garage e nemmeno di ottenere CP_1 un indennizzo per le migliorie da lei eseguite nel garage di proprietà degli attori.
Quanto alle domande di riduzione in pristino e risarcitorie avanzate dagli attori le stesse non avevano trovato accoglimento poiché, il Tribunale aveva ritenuto provata la buona fede della perché le migliorie eseguite dalla stessa nel garage di loro proprietà di cui avevano CP_1 chiesto la riduzione in pristino, quali imbiancatura, impianto elettrico, impianto di acqua calda e apposizione di piastrelle, erano state sicuramente visionate dagli attori durante la loro realizzazione e rispetto alle stesse questi ultimi non avevano sollevato alcuna opposizione.
Si evidenzia che, come si legge nella missiva del 9-10-97 a firma Avv. Petta inviata per conto degli odierni appellanti, prodotta dalla difesa al documento n. 4, sin da tale data costoro P_ erano a conoscenza delle migliorie apportate dalla ma ne avevano chiesto la CP_1 rimozione con domanda svolta ben diciotto anni dopo, quindi oltre il termine di mesi sei previsto dall'art. 936 comma 4 c.c, anche la teste confermava che gli attori erano a conoscenza Tes_1 dei lavori eseguiti dalla nel 1996. CP_1
Gli attori erano quindi decaduti da tale facoltà.
Il Tribunale ha anche evidenziato che gli attori non avevano nemmeno allegato i motivi per cui vi sarebbe stato un pregiudizio nel godimento del bene a fronte delle intervenute migliorie.
La domanda di ripristino formulata dagli attori non meritava, quindi, accoglimento.
Quanto alla domanda degli attori di ottenere un indennizzo dalla per le migliorie CP_1 da loro realizzate, il giudice di primo grado ha altresì rigettato tale domanda poiché gli stessi non hanno fornito alcuna prova di quali migliorie si trattasse, disquisendo in corso di causa soltanto di una porta basculante e semiautomatica ormai vetusta, trattandosi di un portone apposto pagina 9 di 11 almeno trent'anni prima, come dichiarato dalla la quale dichiarava che il portone era Parte_2 lo stesso da loro posto in opera quando avevano costruito.
Gli appellanti non hanno sollevato sul punto alcuna censura specifica, nell'impugnazione proposta da e mancano precise considerazioni contrapposte Parte_1 Parte_2 alle argomentazioni giuridiche e sostanziali della sentenza del Giudice di primo grado.
Il Tribunale, inoltre, quanto alla ripartizione dell'onere delle spese, ha evidenziato nella sentenza che i coniugi non avevano accettato la proposta della Parte_1 Pt_2 CP_1
e le spese stesse venivano liquidate a carico degli attori.
La censura degli appellanti in ordine alle spese liquidate è però parzialmente fondata per quanto sopra esposto.
Per quanto sopra esposto, quindi, l'appello è parzialmente fondato e va accolto solo per tale motivo inerente le spese e di conseguenza va parzialmente riformata la sentenza impugnata.
Infatti sussiste reciproca soccombenza tra i coniugi – attori, da una Parte_1 Pt_2 parte, e i coniugi – e la convenuti, dall'altra, quanto alla domanda di P_ Pt_2 CP_1 restituzione dei garage e, per tale motivo, le spese del primo grado vanno tra loro parzialmente compensate e, tenuto conto del valore delle domande accolte finalizzate alla restituzione di beni immobili e di quella degli attori rigettate, inerente la richiesta di ripristino e l'indennizzo per il portone, appare opportuno compensare le spese complessivamente liquidate a carico degli attori per l'80% e lasciare a loro carico solamente il restante 20% di euro 7.254,00, in favore dei coniugi – e il restante 20% di euro 4.600,00 liquidate in favore della P_ Pt_2 CP_1 in primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano a favore degli appellati e e dell'appellata a carico degli appellanti, in solido tra loro, come in P_ Pt_2 CP_1 dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori minimi per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, decisone, secondo l'attività svolta, e, atteso il parziale accoglimento dell'appello, quanto alle spese del primo grado, appare opportuno compensare le spese complessivamente liquidate a carico degli appellanti e opportuno porle a carico degli appellati per l'80% e lasciare a carico degli appellanti solamente il restante 20%.
Non è dovuto, ad onere dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato poiché “il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito negativa per l'impugnante, del gravame pagina 10 di 11 (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306)” (Cass. sez. III, 21 Settembre 2023, n. 26981). Nel caso de quo l'appello non è stato integralmente respinto, pur se l'appellante è risultato comunque parzialmente soccombente di fronte della domanda iniziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico degli attori, in solido tra loro, il venti percento delle spese legali liquidate dal Tribunale in favore di Controparte_1 quindi il venti per cento di euro 7.254,00, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge, lasciando a carico della stessa il restante ottanta per cento,
- in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico degli attori, in solido tra loro, il venti percento delle spese legali liquidate dal Tribunale in favore di e P_ _3
, quindi il venti per cento di euro 4.600,00, oltre rimborso spese generali forfettarie
[...]
15%, CPA ed IVA come per legge, lasciando a carico della stessa il restante ottanta per cento,
- condanna , , in solido tra loro, al pagamento del venti per Parte_1 Parte_2 cento delle spese di lite del presente grado giudizio in favore di e P_ _3
e , in solido tra loro, liquidate per l'intero, in Euro 3.473,00 per
[...] Controparte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge,
- rigetta le altre domande e conferma per il resto la sentenza impugnata,
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, in data 13 maggio
2025
Il ConSIliere Ausiliario estensore dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere dott. Giovanni Battista Marsala ConSIliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1981/2020 promossa da
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Mambelli C.F._2
APPELLANTI contro
, (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
Andrea Mingozzi, Maria Domenica Viggiani, Cristina Toti
APPELLATO
nonché contro
, (C.F. ) e , (C.F. P_ C.F._4 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Assunta Bosi C.F._5
APPELLATO
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 791/2020 pubblicata il 12/10/2020 del
Tribunale Ordinario di Forlì, all'esito del procedimento n.r.g. 5173/2015.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, e : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1 Parte_2 respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 791/2020 emessa nella causa recante n.
5173/2015 R.G. dal Tribunale di Forlì in data 10/10/2020, depositata e resa pubblica in data
12/10/2020 e notificata a mezzo PEC allo scrivente difensore in data 02/11/2020, ed in accoglimento della presente impugnazione:
- accertato che sul vano garage in proprietà dei SI.ri e sono state Parte_1 Parte_2 effettuate, da parte della SI.ra , opere interne in mancanza del necessario Controparte_1 consenso da parte dei proprietari, condannare a ripristinare integralmente lo Controparte_1 stesso nello stato precedente agli interventi di modifica, anche con riguardo agli allacciamenti degli impianti, ovvero, in via alternativa, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma necessaria a tale ripristino;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno secondo il rispettivo titolo, al pagamento, in favore degli attori, di un'indennità per le migliorie dagli stessi apportate nel vano garage attualmente in proprietà della SI.ra , ovvero, in via subordinata, di un Controparte_1 indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti, anche per compensi legali sostenuti per la fase stragiudiziale, in conseguenza del perdurare dell'attuale situazione, il tutto in quella somma che risulta provata, equa e di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, e rimborso di quelle relative al procedimento di mediazione.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti e non assunti, con particolare riferimento a:
- ammissione di CTU volta ad accertare le modifiche apportate nel 1996 all'autorimessa sita in Forlì,
Via Risorgimento di cui al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 220 part.130 sub 5 e le spese necessarie per il ripristino del locale (creazione muretto divisorio garage/lavanderia ed allacciamenti degli impianti idrico ed elettrico ai contatori dei coniugi e ) CP_1 Per_1 nonché per la sostituzione della porta ivi presente con quella basculante presente nell'autorimessa
pagina 2 di 11 di cui al sub 6, ovvero per l'apposizione di una porta con le medesime caratteristiche, nonché ad accertare se la luce di accesso nel garage attualmente occupato dagli attori è maggiore di quella del garage utilizzato dalla sia in altezza che in larghezza;
CP_1
- ammissione di tutte le prove orali richieste e non già assunte.”
Per l'appellata, : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, “contrariis Controparte_1 reiectis”, in via principale, respingere integralmente, siccome inammissibile e/o nullo e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai IG.ri e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza N. 791/2020 del 10-12/10/2020 del Tribunale di Forlì – Giudice Dott.ssa Maria
Cecilia Branca –, e, comunque, respingere integralmente le pretese dai medesimi avanzate nei confronti della IG.ra ; in via subordinata istruttoria, nella denegatissima ed Controparte_1 impensata ipotesi in cui dovesse residuare qualche remota perplessità in ordine alla inammissibilità ed infondatezza delle pretese avanzate nei confronti della IG.ra , ammettere – Controparte_1 previa parziale revoca/modifica delle ordinanze del 27-28/09/2017 e del 12/12/2018 a suo tempo emesse dal Giudice di prime cure e senza volersi invertire gli oneri probatori ex adverso incombenti
– tutte le richieste istruttorie da quest'ultima formulate nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6,
n. 2 e 3, c.p.c., depositate nel corso del giudizio di primo grado, e, quindi, ammettere tutte le seguenti prove orali dalla stessa richieste e non assunte.”
Per gli appellati, e : “Piaccia all'Ecc.ma corte d'Appello di Bologna, P_ Controparte_3 contraris rejectis, respingere l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì n. 791/2020 del 12/10/2020 della quale si chiede l'integrale conferma. Con vittoria di spese funzioni ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4-11-2015 e adivano il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Forlì al fine di sentire accogliere le loro domande a sostegno delle quali esponevano che, in data 20 dicembre 1985, avevano acquistato un appartamento sito in Forlì, viale
Risorgimento n. 143, unitamente ad un vano ad uso garage distinto al catasto alla partita 6403, foglio 220, particella 130 e subalterno 5.
Gli attori esponevano che diverso tempo dopo l'acquisto apprendevano che il garage di loro proprietà era invero occupato da e coniugi, proprietari del P_ Controparte_3 vano garage individuato nel subalterno 6, che viceversa risultava in uso agli appellanti.
pagina 3 di 11 In data 28 giugno 1996 i coniugi – benché fossero a conoscenza di questo P_ Pt_2 scambio, alienavano a l'appartamento e il garage di loro proprietà, ma le Controparte_1 consegnavano il garage di proprietà di e da loro detenuto e Parte_1 Parte_2 quest'ultima eseguiva all'interno dei lavori di miglioramento.
Al momento della stipula dell'atto di vendita alla il 28 giugno 1995, veniva da CP_1 questa trattenuta la somma di lire 10.000.000, che sarebbe stata loro versata solo dopo la consegna alla stessa del vano garage occupato dagli appellanti.
In data 9 ottobre 1997 veniva raggiunto un accordo tra le parti anche mediante l'intervento dei legali, tuttavia non si giungeva alla consegna reciproca dei beni;
eccepivano, altresì, gli appellanti l'assenza di legittimazione passiva, non essendo più proprietari dell'immobile e contestavano in ogni caso che fossero intervenute delle migliorie ad opera degli appellati.
Nonostante i tentativi di definire bonariamente la controversia, gli appellanti si vedevano costretti ad adire le vie legali.
Chiedevano, pertanto, oltre alla condanna della a consegnare l'immobile di CP_1 proprietà degli appellanti previo ripristino dello stato di fatto, anche la condanna degli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento di una indennità per le migliorie apportate dagli appellanti, consistenti nella installazione di un portone semiautomatico in luogo di quello precedente, o, in via subordinata, un indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto delle P_ Controparte_3 avverse domande.
Si costituiva altresì rilevando che fin da principio la stessa si era resa Controparte_1 disponibile allo scambio dei vani, disponibilità che rinnovava in giudizio.
Rimarcava la propria buona fede precisando che la stessa era stata immessa nel possesso dell'immobile e del garage in realtà di proprietà degli appellanti, prima dell'atto di acquisto e senza conoscere l'antefatto, tanto che immediatamente provvedeva ad apportare migliorie, consistenti nella imbiancatura delle pareti, nella realizzazione di un impianto elettrico nuovo con relativa canalina e dell'impianto di acqua calda.
Soltanto in sede di stipula del contratto definitivo, il 28 giugno 1996, veniva resa edotta dell'errore e dell'avvenuta sostituzione dei vani.
Sottolineava che il garage, prima del suo subentro, era rimasto libero per più di un anno, pagina 4 di 11 durante il quale gli appellanti avrebbero potuto procedere alla sostituzione, ma si erano astenuti dal farlo.
Confermava la disponibilità e la volontà di procedere alla regolarizzazione della situazione, contestando le pretese avverse, sia in quanto non venivano affatto provate le asserite migliorie operate dagli odierni appellanti nel garage di proprietà della CP_1
Dopo l'esperimento del procedimento di mediazione, il giudice di prime cure assegnava i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita mediante prove per testi e interpelli.
All'esito veniva fissata apposita udienza ex art. 185 bis c.p.c. in cui la dimostrava CP_1 ampia disponibilità per chiudere bonariamente la vicenda ma la proposta non veniva accettata dagli odierni appellanti.
All'udienza del 20 maggio 2020 le parti precisavano le proprie conclusioni.
Per gli attori, e “Voglia il tribunale di Forlì: - dichiarare che Parte_1 Parte_2 la SInora occupa illegittimamente l'autorimessa di proprietà degli attori sita Controparte_1 in Forlì, viale Risorgimento n. 143, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla partita 6403, foglio 220 part. 130 sub 5 e che, del tutto illegittimamente, su tale immobile sono state effettuate opere interne in mancanza del necessario consenso da parte dei proprietari;
- condannare
[...]
a riconsegnare agli attori che ne sono i proprietari illegittimi tale immobile libero da CP_1 cose e persone ed interamente ripristinato nello stato precedente agli interventi di modifica sullo stesso effettuati, anche con riguardo agli allacciamenti degli impianti ovvero, in via alternativa, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma necessaria a tale ripristino;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno secondo il rispettivo titolo, al pagamento in favore degli attori di una indennità per le migliorie dagli stessi apportate nel vano garage ora di proprietà della convenuta ovvero in via subordinata di un indennizzo ex art. Controparte_1
2041 c. c., oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti anche per compensi legali sostenuti per la fase stragiudiziale, in conseguenza del perdurare dell'attuale situazione, il tutto in quella somma che sarà approvata in corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia;
- dare atto della contestuale disponibilità degli attori a riconsegnare l'autorimessa la loro occupata al legittimo proprietario della stessa. Con vittoria di spese di causa e rimborso di quelle del procedimento di mediazione.”
Per la parte convenuta, “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, “contrariis Controparte_1 reiectis”, dato atto che la SI.ra conferma la propria disponibilità a procedere Controparte_1 pagina 5 di 11 all'immediato e contestuale scambio delle autorimesse (garage), e, quindi, a consegnare ai SI.ri
e (libera da persone e cose anche interposte) l'autorimessa di loro Parte_1 Pt_2 proprietà dalla medesima occupata (distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio
220, Particella 130, Sub 5, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 24 mq. Rendita euro 123,95) sempre che contestualmente le venga consegnata dagli odierni attori (parimenti libera da persone e cose anche interposte) l'autorimessa di sua proprietà dagli stessi occupata (distinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 220, Particella 130, Sub 6, Categoria C/6, Classe 3,
Consistenza 24 mq. Rendita euro 123,95: NEL MERITO: - accertare e dichiarare, anche in via di domanda e/o eccezione riconvenzionale che i SI.ri e occupano Parte_1 Parte_2 illegittimamente l'autorimessa di proprietà della SI.ra , sita in Forlì (FC), viale Controparte_1
Risorgimento n. 143, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 220, Particella 130,
Sub 6, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 24 mq. Rendita euro 123,95; - condannare i SInori
e anche in via di domanda e/o eccezione riconvenzionale a Parte_1 Parte_2 riconsegnare alla SI.ra l'autorimessa di sua proprietà, libera da persone e Controparte_1 cose anche interposte, rigettare le pretese avanzate dai SI.ri e Parte_1 Parte_2 nei confronti della SI.ra siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, in particolar modo respingendo (a) la loro richiesta di ripristino dell'autorimessa occupata nello stato precedente agli interventi di modifica ivi effettuati, (b) la loro alternativa domanda di condanna al pagamento della somma necessaria al preteso ripristino, (c) la richiesta di condanna al pagamento loro favore di una indennità per le migliorie dagli stessi asseritamente apportate nel vano garage di proprietà della SInora , (d) la loro domanda subordinata di Controparte_1 indennizzo ex art. 2041c.c., (e) la loro richiesta di risarcimento degli ulteriori danni in ipotesi subiti, anche per spese e compensi legali suppostamente sostenuti per la fase stragiudiziale e per il procedimento di mediazione;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: nella denegatissima ed impensata ipotesi in cui dovesse residuare qualche perplessità in ordine alla inammissibilità ed infondatezza delle pretese avanzate nei confronti della SI.ra , ammettere - Controparte_1 previa parziale revoca/modifica delle ordinanze del 27-28/09/2017 e del 12/12/2018 e senza volersi invertire gli oneri probatori ex adverso incombenti - tutte le richieste istruttorie da quest'ultima formulate nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A. E C.P.A., spese come generali come per legge.”
Per i convenuti, e : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni P_ Controparte_3
pagina 6 di 11 contraria istanza disattesa, preso atto che la convenuta si è dichiarata Controparte_1 disponibile, sin dalla costituzione, alla riconsegna del garage di proprietà degli attori, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto in ogni caso con condanna degli stessi alle spese di lite.”
Il Tribunale accoglieva le domande di rilascio reciprocamente proposte e rigettava le altre condannando gli attori a rifondere le spese di lite ai convenuti nella seguente misura: in favore di la somma di euro 7.254,00, Controparte_1
in favore di e la somma di euro 4.600,00. P_ Controparte_3
Gli attori impugnavano la sentenza ritenendola viziata per i motivi di impugnazione così espressi: sul rigetto della richiesta di ripristino del box degli attori,
-il Tribunale ha errato nel ritenere la buona fede della al momento della esecuzione CP_1 delle migliorie, poiché parte convenuta aveva l'onere di provare la propria buona fede CP_1 nell'aver preso possesso di bene diverso da quello acquistato, prova invece non fornita, mentre, al contrario in base le planimetrie allegate all'atto di compravendita fornivano prova contraria,
-il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli attori pur avvedutisi delle opere in corso, nulla avrebbero contestato alla non ritenendo credibile il fatto contrario, laddove per gli CP_1 attori era invece impossibile conoscere l'esecuzione di opere svolte all'interno di un box e l'esecuzione di tali opere effettuata da parte della prima dell'acquisto comportava la CP_1 responsabilità dei convenuti che le avevano consentite, Controparte_4
-il Tribunale ha erroneamente ritenuto prive di prova le allegazioni attoree, laddove, invece andava ritenuta la responsabilità dei convenuti nell'aver consentito alla Controparte_4
l'esecuzione di opere in un box di cui non era proprietaria, avendo consegnato alla CP_1 stessa un bene diverso da quello che poi sarebbe stato a lei alienato, inoltre la stessa CP_1 aveva manifestato in udienza il 12-12-2018 la propria disponibilità a rimuovere le opere realizzate nel box degli attori, disponibilità rinnovata in un accordo del 2004, sulla richiesta di indennizzo delle migliorie eseguite dagli attori nel box dei convenuti,
-Il Tribunale ha errato nel ritenere la vetustà della porta basculante e quindi l'infondatezza della pretesa, vista la prova della avvenuta installazione, sulla condanna alle spese di lite, pagina 7 di 11 -parte attrice ha visto accogliere la domanda principale di restituzione del bene e la sentenza viola il principio dell'art. 91 c.p.c.,
-Il rifiuto della proposta di ripristino della era giustificato dal tempo trascorso, dai CP_1 decenni di discussioni e poi dall'avvio del giudizio, in mancanza di adempimento spontaneo dei convenuti all'obbligo di restituzione, con contestuale esecuzione di lavori non autorizzati dagli attori e dai termini proposti,
-nell'accordo del 2004 la avrebbe dovuto smontare la porta da lei montata nel box CP_1 degli attori e sostituirla con altra con le stesse caratteristiche, demolire una parete divisoria, eliminare un lavandino e gli allacci agli impianti idrico e elettrico, utilizzando la somma di lire
10.000.000 da lei depositata a garanzia della restituzione del bene e detratte dal prezzo di acquisto, ma costei non lo sottoscriveva, perché nell'accordo non vi era la supposta facoltà di impiego di tali somme e tale rifiuto era, quindi, da ritenersi condotta ostruzionistica.
Si costituivano gli appellati insistendo nel rigetto dell'appello e la causa perveniva in decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'art. 936 c.c. dispone quanto segue:
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Il Tribunale ha ritenuto che sulle domande di scambio delle autorimesse non fossero emerse contestazioni tra le parti ed ha provveduto disponendo la restituzione come chiesto dalle parti.
Occorre, tuttavia evidenziare che, sia gli appellanti che la avrebbero potuto CP_1 provvedere spontaneamente alla restituzione del bene indebitamente ricevuto, senza ritardo e che, quindi, tale reciproco ritardo nella restituzione all'altro ha conseguenze in ordine alla soccombenza nel procedimento come si dirà più avanti.
pagina 8 di 11 Anche i convenuti avendo consegnato alla un bene di proprietà Controparte_5 CP_1 degli attori, da loro precedentemente detenuto senza titolo, vanno ritenuti soccombenti sulla questione controversa della domanda di restituzione del bene degli attori.
Le parti, nel caso di rifiuto a ricevere il bene da restituire, avrebbero potuto ricorrere al procedimento per offerta reale previsto dall'art. 1216 c.c..
Sulla controversa questione della domanda formulata dagli attori per ottenere dalla il ripristino del proprio box e l'indennizzo per le migliorie apportate al suo, valga CP_1 quanto segue.
L'appellata non ha chiesto il ripristino del proprio garage e nemmeno di ottenere CP_1 un indennizzo per le migliorie da lei eseguite nel garage di proprietà degli attori.
Quanto alle domande di riduzione in pristino e risarcitorie avanzate dagli attori le stesse non avevano trovato accoglimento poiché, il Tribunale aveva ritenuto provata la buona fede della perché le migliorie eseguite dalla stessa nel garage di loro proprietà di cui avevano CP_1 chiesto la riduzione in pristino, quali imbiancatura, impianto elettrico, impianto di acqua calda e apposizione di piastrelle, erano state sicuramente visionate dagli attori durante la loro realizzazione e rispetto alle stesse questi ultimi non avevano sollevato alcuna opposizione.
Si evidenzia che, come si legge nella missiva del 9-10-97 a firma Avv. Petta inviata per conto degli odierni appellanti, prodotta dalla difesa al documento n. 4, sin da tale data costoro P_ erano a conoscenza delle migliorie apportate dalla ma ne avevano chiesto la CP_1 rimozione con domanda svolta ben diciotto anni dopo, quindi oltre il termine di mesi sei previsto dall'art. 936 comma 4 c.c, anche la teste confermava che gli attori erano a conoscenza Tes_1 dei lavori eseguiti dalla nel 1996. CP_1
Gli attori erano quindi decaduti da tale facoltà.
Il Tribunale ha anche evidenziato che gli attori non avevano nemmeno allegato i motivi per cui vi sarebbe stato un pregiudizio nel godimento del bene a fronte delle intervenute migliorie.
La domanda di ripristino formulata dagli attori non meritava, quindi, accoglimento.
Quanto alla domanda degli attori di ottenere un indennizzo dalla per le migliorie CP_1 da loro realizzate, il giudice di primo grado ha altresì rigettato tale domanda poiché gli stessi non hanno fornito alcuna prova di quali migliorie si trattasse, disquisendo in corso di causa soltanto di una porta basculante e semiautomatica ormai vetusta, trattandosi di un portone apposto pagina 9 di 11 almeno trent'anni prima, come dichiarato dalla la quale dichiarava che il portone era Parte_2 lo stesso da loro posto in opera quando avevano costruito.
Gli appellanti non hanno sollevato sul punto alcuna censura specifica, nell'impugnazione proposta da e mancano precise considerazioni contrapposte Parte_1 Parte_2 alle argomentazioni giuridiche e sostanziali della sentenza del Giudice di primo grado.
Il Tribunale, inoltre, quanto alla ripartizione dell'onere delle spese, ha evidenziato nella sentenza che i coniugi non avevano accettato la proposta della Parte_1 Pt_2 CP_1
e le spese stesse venivano liquidate a carico degli attori.
La censura degli appellanti in ordine alle spese liquidate è però parzialmente fondata per quanto sopra esposto.
Per quanto sopra esposto, quindi, l'appello è parzialmente fondato e va accolto solo per tale motivo inerente le spese e di conseguenza va parzialmente riformata la sentenza impugnata.
Infatti sussiste reciproca soccombenza tra i coniugi – attori, da una Parte_1 Pt_2 parte, e i coniugi – e la convenuti, dall'altra, quanto alla domanda di P_ Pt_2 CP_1 restituzione dei garage e, per tale motivo, le spese del primo grado vanno tra loro parzialmente compensate e, tenuto conto del valore delle domande accolte finalizzate alla restituzione di beni immobili e di quella degli attori rigettate, inerente la richiesta di ripristino e l'indennizzo per il portone, appare opportuno compensare le spese complessivamente liquidate a carico degli attori per l'80% e lasciare a loro carico solamente il restante 20% di euro 7.254,00, in favore dei coniugi – e il restante 20% di euro 4.600,00 liquidate in favore della P_ Pt_2 CP_1 in primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano a favore degli appellati e e dell'appellata a carico degli appellanti, in solido tra loro, come in P_ Pt_2 CP_1 dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori minimi per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, decisone, secondo l'attività svolta, e, atteso il parziale accoglimento dell'appello, quanto alle spese del primo grado, appare opportuno compensare le spese complessivamente liquidate a carico degli appellanti e opportuno porle a carico degli appellati per l'80% e lasciare a carico degli appellanti solamente il restante 20%.
Non è dovuto, ad onere dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato poiché “il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito negativa per l'impugnante, del gravame pagina 10 di 11 (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306)” (Cass. sez. III, 21 Settembre 2023, n. 26981). Nel caso de quo l'appello non è stato integralmente respinto, pur se l'appellante è risultato comunque parzialmente soccombente di fronte della domanda iniziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico degli attori, in solido tra loro, il venti percento delle spese legali liquidate dal Tribunale in favore di Controparte_1 quindi il venti per cento di euro 7.254,00, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge, lasciando a carico della stessa il restante ottanta per cento,
- in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico degli attori, in solido tra loro, il venti percento delle spese legali liquidate dal Tribunale in favore di e P_ _3
, quindi il venti per cento di euro 4.600,00, oltre rimborso spese generali forfettarie
[...]
15%, CPA ed IVA come per legge, lasciando a carico della stessa il restante ottanta per cento,
- condanna , , in solido tra loro, al pagamento del venti per Parte_1 Parte_2 cento delle spese di lite del presente grado giudizio in favore di e P_ _3
e , in solido tra loro, liquidate per l'intero, in Euro 3.473,00 per
[...] Controparte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge,
- rigetta le altre domande e conferma per il resto la sentenza impugnata,
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, in data 13 maggio
2025
Il ConSIliere Ausiliario estensore dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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