Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 811/2023 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura MORELLO, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio in riassunzione a seguito di annullamento della sentenza n° 1107/2019, pubblicata il 17.07.2019, emessa dalla Corte d'Appello di GE, come deciso nel giudizio RG 7945/2020 con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. II, n° 12643/2023, pubblicata il 10.05.2023, giudizio promosso da:
, Cassano all'Ionio (CS) 13.10.1956, , Parte_1 Parte_2 Persona_1 20.01.1975, in qualità di eredi di , 26.11.1977 e deceduto a Persona_2 Persona_1 Sanremo il 07.11.2022, rappresentate e difese dagli Avv.ti Monica Vinci del Foro di GE e Giorgio
Valfrè del Foro di Imperia, in forza di procura allegata in atti, elettivamente domiciliate presso e nello studio dell'Avv. Monica Vinci del foro di GE sito in GE, Via Assarotti 20/2A
ATTRICI IN RIASSUNZIONE già ricorrenti contro
già in persona del Rettore e legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore , ed in persona del suo legale Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore Signora , con sede legale in Ventimiglia (IM), rappresentati CP_5
e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, dagli Avv.ti Alberto Marconi del Foro di GE e Andrea Lovisolo del Foro di GE, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrea Lovisolo in GE, Via Roma 3/2 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE già resistenti
avente a oggetto: usucapione di immobile
nel quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER LE ATTRICI IN RIASSUNZIONE :
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ferme le statuzioni in ordine alla reiezione della domanda delle controparti, capo della sentenza già passato in giudicato, in parziale riforma dell'impugnata
1
in virtù del possesso continuato, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni, anche ove Persona_1 del caso unito a quello della dante causa e conseguentemente il pieno diritto al CP_6 relativo godimento, dichiarando uniche ed esclusive proprietarie in ragione del 50% cadauna le odierne appellanti, in qualità di eredi di . Vinte le spese del giudizi di Cassazione e Persona_2 del presente grado di giudizio”
PER I CONVENUTI IN RIASSUNZIONE:
"voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previa ogni connessa declaratoria e contrariis reiectis: in via preliminare e/o pregiudiziale
- dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. in quanto l'atto di riassunzione ha assegnato al e termine a comparire di settanta giorni anziché di CP_1 CP_4 venti;
- dichiarare la carenza di legitimatio ad causam delle appellanti in riassunzione Signore
[...]
e per mancata prova della loro qualità di eredi – e a maggior ragione di Parte_1 Parte_2 uniche eredi – del Signor Persona_2
- dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per come formulata nell'atto di citazione in riassunzione, in quanto volta a richiedere l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà dei beni per cui è causa anche a prescindere dalla continuità nel possesso tra il Signor
e la sua dante causa Signora , con ciò costituendo una Persona_2 CP_6 inammissibile modifica della domanda formulata in primo grado;
nel merito
- solo qualora Codesta Ecc.ma Corte di Appello ritenesse che le contestazioni connesse al difetto di prova della qualità di erede configurino una questione di merito e non di legittimità, dichiarare la carenza di titolarità del diritto controverso in capo alle appellanti in riassunzione Signore
[...]
e per difetto di prova della loro qualità di eredi – e a maggior ragione di Parte_1 Parte_2 uniche eredi – del Signor Persona_2
- in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dalle Signore e Parte_1 [...]
, quali asserite eredi del Signor in quanto infondate e non provate;
Parte_2 Persona_2 in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio di Cassazione e del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattandosi di giudizio di rinvio dalla Suprema Corte, a seguito di annullamento di precedente pronuncia di questa Corte, giova ripercorrere l'iter attraverso cui si è giunti all'odierna decisione.
-LA FASE ANTERIORE AL RICORSO PER CASSAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.11.2013, il in qualità Controparte_1 di allora proprietario del terreno sito nel Comune di Ventimiglia (IM), via Asse, censito al Foglio 66,
Particella III, del catasto del medesimo Comune di , conveniva n giudizio Persona_1 Persona_2 nanti al Tribunale di Imperia.
L'allora parte attrice, in particolare, chiedeva che: - venisse dichiarata la detenzione sine titulo di una 'baracca' abusivamente costruita e occupata dal convenuto sul terreno di sua Persona_2 proprietà; - che lo stesso enisse condannato all'immediato rilascio dell'immobile nonché al Per_2 risarcimento del danno cagionato all'attore; - che fosse ordinata la demolizione della costruzione abusiva;
- in via subordinata, che venisse adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a
2 rimuovere la situazione di pericolo, ovvero a prevenire eventuali danni che il , in qualità di CP_1 proprietario del terreno abusivamente occupato, avesse riscontrato a causa del manufatto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l fine di contestare la fondatezza della Persona_2 domanda del e proporre, a sua volta, domanda riconvenzionale volta ad essere CP_1 riconosciuto esclusivo proprietario del bene occupato per intervenuta usucapione, avendo esercitato il possesso sull'immobile per oltre vent'anni in quanto consegnatogli da tale che CP_6 occupava il fondo fin dal 1950.
Trattata la causa e non ammesse le prove orali, il Tribunale di Imperia il 6.10.2015 così statuiva:
“
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna all'immediato rilascio, in favore dell'attore, l'immobile è censito al CT del Persona_2 Comune di al F. 66, mapp. 111; Persona_1
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €3.228,00 di cui € 460,00 per spese ed €2.768,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
In particolare, in allora, il Tribunale:
- riqualificava la domanda originariamente proposta in azione di rivendica ex art. 948 c.p.c.;
- giudicava provata in capo al la proprietà dell'immobile in virtù delle deduzioni CP_1 avversarie, rispetto alla prova occorrente;
- riteneva infondata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da Persona_2 atteso che ex art.1146 c.c. l'unione del possesso del stesso con quello pregresso Per_2 dedotto in causa, in capo a tale , a titolo particolare, avrebbe richiesto un CP_6 titolo astrattamente idoneo al fine di consentire la continuità del possesso medesimo “ad usucapionem”, titolo che nel caso di specie non era stato rinvenuto;
- valutava non corroborata da sufficiente materiale probatorio la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore per aver subito un'occupazione illegittima.
Nei confronti della predetta sentenza roponeva tempestivo appello con atto del Persona_2
26.11.15, richiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza medesima e riproponendo la domanda riconvenzionale di usucapione.
Nello specifico, l'allora appellante proponeva i seguenti motivi:
- sull'eccezione preliminare sul tipo di azione svolta in giudizio dall'appellato – erroneità – omessa motivazione sul punto – ultrapetizione, evidenziando l'erroneità dell'accoglimento della azione di rivendica del da parte del primo Giudice, a fronte del fatto che non CP_1 era stata offerta, quanto all'azione de qua, la cosiddetta prova diabolica necessaria per la fondatezza dell'azione ex art.948 c.c.;
- sull'eccezione preliminare di inesistenza di valido titolo quanto alla prova della continuità del possesso in punto usucapione – omessa motivazione – contrarietà alle norme di legge, eccependo l'appellante medesimo che, ad ogni modo, difettava la prova del diritto di proprietà in capo alla parte appellata, rispetto all'azione petitoria avversaria;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1146 e 1158 cc per illogicità della motivazione, criticando l'erroneo richiamo, operato in primo grado, dei principi in materia di accessio possessionis circa l'esistenza di un titolo traslativo del bene che forma oggetto del possesso al fine di giustificare il trapasso del possesso stesso, sul presupposto che il Tribunale avrebbe, invece, dovuto porre a fondamento della domanda riconvenzionale proposta l'effettivo e continuativo possesso dell'immobile da parte di esso e dei suoi danti Per_2 causa;
3 - omessa ammissione dell'istruttoria sul punto tempestivamente e ritualmente richiesta – contraddittorietà e illogicità – omessa motivazione su punto decisivo della controversia, assumendo che non era stato dato corso all'istruttoria in punto usucapione, istruttoria pur tempestivamente richiesta nella II° memoria ex art. 183 comma VI cpc, rilevante ai fini della dimostrazione anche dei requisiti della continuità del possesso tra l'appellante e CP_6
, sua dante causa.
[...]
In detto giudizio, per quanto qui rileva, si costituiva ritualmente il Controparte_2 contestando il contenuto dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Dato corso ad istruttoria orale, come richiesta e non ammessa in primo grado, la Corte d'Appello di GE, con sentenza n. 12107/2019, depositata il 17.07.2019, accoglieva l'appello, riformando l'impugnata sentenza, circa la rivendica di cui all'atto di citazione originario, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite.
In merito, la Corte d'Appello, dato atto del fatto che l'azione svolta dal Controparte_2
[... ra effettivamente un'azione di di rivendica, assumeva che detta parte non avesse offerto la prova occorrente ai sensi dell'art. 948 c.p.c., non reputando condivisibile l'attenuazione dell'onere probatorio stesso, in rapporto alla difesa avversaria.
Nella pronuncia, tuttavia, la Corte ometteva di esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, parimenti oggetto di gravame ( reputandola, presumibilmente, assorbita).
IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'
Avverso tale sentenza proponeva ricorso alla Suprema Corte soltanto ricorso Persona_2 affidato ad un solo motivo.
Il ricorrente, in particolare, deduceva la “violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame e decisione, da parte della Corte d'Appello, della domanda riconvenzionale di usucapione, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n° 5 c.p.c.”. A tal riguardo, l'allora ricorrente lamentava che, pur a fronte dell'accoglimento della domanda di rigetto delle pretese avversarie, in punto rivendica, la Corte di Appello non aveva pronunciato sulla di lui pretesa, avanzata in origine in via riconvenzionale, tesa ad ottenere l'accertamento dell'usucapione del bene in esame in forza di possesso ultraventennale della proprietà del fondo oggetto di causa, ciò a fronte del rigetto di tale domanda da parte del Tribunale di Imperia e nonostante l'esito delle prove orali assunte in sede di gravame. Nel dolersi che la Corte d'Appello avesse, dunque, omesso di esaminare la domanda riconvenzionale e le prove acquisite, senza fornire alcuna motivazione sul punto, il ssumeva Per_2 che tale omissione non atteneva a un errore valutativo del merito della controversia, ma alla stessa assenza di motivazione, si da configurarsi anche quale ipotesi di “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o “motivazione incomprensibile”. Il ricorrente, pertanto, nel prospettare un vizio di omessa pronuncia in punto usucapione, chiedeva ai Giudici di legittimità l'annullamento della decisione impugnata, sul punto, con il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della questione medesima. Co Nanti la Corte di Cassazione, resisteva il Seminario Vescovile XI instando per l'inammissibilità, l'improcedibilità e la totale infondatezza del ricorso, sì da chiedere la sua reiezione: in tale giudizio di legittimità, devesi aggiungere, si costituiva anche la quale Controparte_7 acquirente del fondo oggetto del contendere dal Seminario citato.
In esito al giudizio, dunque, la Corte di Cassazione, con ordinanza n° 12643/23 del 19 aprile
2023, rilevava la fondatezza della censura sollevata dal assumendo, in particolare: - che la Per_2 sentenza impugnata aveva attestato, da un lato, che il ricorrente, soccombente in primo grado,
4 aveva interposto appello avverso la decisione del Tribunale, deducendo sia l'infondatezza della domanda principale di rivendica, proposta dal , sia la fondatezza della propria Controparte_2 domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione sull'area controversa;
- che la Corte, tuttavia, aveva scrutinato unicamente il primo motivo di gravame, accogliendolo, accertando che l'originario attore non avesse fornito prova adeguata della titolarità del diritto di proprietà sull'area oggetto di rivendicazione;
- che, tuttavia, la Corte medesima aveva omesso qualsiasi esame in merito alla domanda riconvenzionale di usucapione, che il ricorrente aveva, invece, espressamente riproposto in sede di appello.
I Giudici di legittimità, pertanto, annullavano la sentenza di appello in ordine a quanto oggetto di ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di GE, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
IL GIUDIZIO DI RINVIO
In forza di tale pronuncia, e – in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_2
, deceduto nelle more, quali madre e sorella del “ de cuius”-, hanno riassunto il giudizio di
[...] fronte a questa Corte, con atto di citazione in data 09.09.2023, ex art. 392 c.p.c.
Le predette, muovendo dalla statuizione della Suprema Corte, hanno, pertanto, chiesto a questa
A.G. di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta in origine.
In particolare, le attrici in riassunzione, nella qualità:
- hanno richiamato integralmente tutte le difese svolte dal elle diverse fasi di giudizio, Per_2 con specifico riferimento a quelle articolate nell'atto di appello, da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
- hanno, dunque, denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1146 e 1158 c.c. da parte del Tribunale, il quale aveva erroneamente richiamato i principi in tema di accessio possessionis, subordinando l'accorpamento dei periodi di possesso alla sussistenza di un titolo traslativo del bene;
- hanno assunto, in merito, che tale presupposto non costituiva un principio assoluto, dovendosi valutare caso per caso la configurabilità della successione nel possesso, assumendo come la giurisprudenza prevalente prescindesse dalla necessità di un titolo traslativo;
- hanno evidenziato che la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo il quale la successione nel possesso richiedeva esclusivamente l'esistenza del potere di fatto sulla cosa, esercitato secondo la previsione dell'articolo 1140 c.c., in modo corrispondente al contenuto di un diritto reale;
- hanno, dunque, sottolineato che dall'esame dell'istruttoria svolta in secondo grado era emerso, peraltro, che il veva iniziato a possedere il fondo uti dominus sin dall'età di Per_2
15 anni, ovvero dal 1992, come confermato da plurime testimonianze, dalle quali era emerso che, a seguito della separazione dal compagno, la aveva accolto il nella CP_6 Per_2 propria abitazione;
- hanno richiamato, altresì, gli elementi di fatto a conferma del possesso esclusivo, sottolineando che il terreno in questione, caratterizzato dalla presenza di alberi di agrumi e coltivato con ortaggi, era stato sotto il controllo della fino al 2003, che la costruzione CP_6 oggetto di causa, originariamente adibita alla lavorazione delle fronde provenienti dal terreno adiacente, era stata trasformata in abitazione circa 40/50 anni prima e che tutti i testi escussi avevano confermato che il dal momento in cui aveva iniziato a risiedere presso la Per_2
, aveva, a sua volta, esercitato il possesso uti dominus del terreno e della “baracca”, CP_6 curandone la manutenzione, effettuando riparazioni a proprie spese, coltivando il fondo e raccogliendone i frutti;
5 - hanno sottolineato, ancora, come nessun soggetto avesse mai rivendicato la proprietà del terreno o della costruzione, né avesse interferito con il possesso esercitato dalla o dal CP_6
Per_2
- hanno ribadito che il possesso del ra stato esercitato pubblicamente, pacificamente, Per_2 continuamente e ininterrottamente, così da integrare tutti gli elementi essenziali per l'usucapione, come comprovato dai testi;
- hanno concluso valorizzando il fatto che il Seminario convenuto non aveva prodotto alcun titolo di proprietà del bene, sì da non poter rivendicare il terreno e la costruzione soprastante.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.12.2023 si sono costituiti in giudizio il
[...] ed Controparte_1 CP_4
I convenuti in riassunzione, in via preliminare, hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire e/o di titolarità attiva del diritto controverso in capo alle attrici in riassunzione, per difetto di prova della loro qualità di eredi del defunto, in merito dette Parti hanno evidenziato Persona_2 che, a sostegno della pretesa qualità di eredi, le attrici avevano prodotto unicamente il certificato di morte del de cuius e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale la e la Parte_1
si erano dichiarate eredi, documenti giuridicamente inidonei a fornire la prova richiesta. Parte_2
Sul punto il Seminario Vescovile ed hanno, altresì, posto in risalto: - che il certificato CP_4 di morte attestava esclusivamente il decesso del de cuius, senza alcuna indicazione circa gli eredi e l'eventuale accettazione dell'eredità; - che la dichiarazione sostitutiva di notorietà, invece, non aveva valore probatorio in sede giurisdizionale, avendo mera efficacia certificativa nei confronti della
Pubblica Amministrazione, come espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel contestare, pertanto, detta carenza di prova, i convenuti in riassunzione hanno dedotto anche che il mancato assolvimento dell'onere probatorio doveva ritenersi ormai cristallizzato, poiché, essendo il decesso del vvenuto nel corso del giudizio di Cassazione, la prova della qualità Per_2 di eredi avrebbe dovuto essere fornita con l'atto di citazione in riassunzione, senza possibilità di successiva integrazione documentale.
In via preliminare, pertanto, il ed hanno chiesto di Controparte_1 CP_4 dichiarare insussistente la legittimazione ad agire delle appellanti, con conseguente inammissibilità
e/o infondatezza della domanda di usucapione e conseguente rigetto.
Nel merito delle pretese avversarie, è stata, comunque, contestata la possibilità di unire il possesso della a quello del ai fini dell'usucapione, lamentando che le controparti, CP_6 Per_2 consapevoli che il medesimo non aveva posseduto i beni oggetto della domanda per un Per_2 periodo ultraventennale, avevano invocato l'accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., assumendo di poter sommare il possesso dell'uomo a quello della presunta dante causa, CP_6
, in assenza, tuttavia, di un valido titolo anche solo astrattamente idoneo allo scopo.
[...]
A riguardo è stato sottolineato, nello specifico, che il on era successore della , né Per_2 CP_6 risultava l'esistenza di titolo traslativo idoneo a giustificare il trapasso del possesso, così come evidenziato dal Tribunale di Imperia, in rapporto all'onere probatorio pienamente sussistente in capo a chi invoca l'usucapione, sia in ordine al corpus, che dell'animus ad usucapionem.
Le Parti convenute in riassunzione hanno chiesto, pertanto, nel merito, il rigetto della domanda avversaria, per difetto di prova ed impossibilità di unire il possesso della con quello del CP_6 Per_2 contestando qualsivoglia possesso uti dominus da parte dell'originario appellante per il ventennio 1993-2013, come richiesto dall'art. 1158 c.c.
A tal riguardo, ancora, il ed hanno contestato che le controparti Controparte_2 CP_4 avessero modificato la domanda in sede di riassunzione, chiedendo l'accertamento dell'usucapione indipendentemente dal possesso esercitato dalla dante causa , introducendo così CP_6 nuovi elementi rispetto a quelli prospettati nei precedenti gradi di giudizio.
6 E' stato, inoltre e comunque, dedotto che le testimonianze acquisite su richiesta delle controparti medesime non avevano affatto dimostrato che il vesse esercitato un possesso continuato, Per_2 pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni: in merito, infatti, all'effettiva situazione fattuale i convenuti in riassunzione hanno sottolineato che le acquisizioni testimoniali vantate dall'originario appellante erano risultate vaghe, imprecise e spesso rese da soggetti non attendibili o portatori di interesse nella causa, dovendosi, al contrario, tenere particolarmente conto di alcune testimonianze, tra cui quella del parroco della Chiesa adiacente ai beni in questione, che avevano confermato come il edesimo non avesse mai posseduto la casetta e il terreno uti dominus. Per_2
Dopo tali difese, il ed hanno lamentato un vizio procedurale Controparte_2 CP_4 dell'atto di riassunzione, atto nel quale era stato indicato un termine di comparizione di 70 giorni invece che gg 20 previsti dall'art. 342 c.p.c., determinando così la violazione di tale norma. In conclusione, le odierne Parti convenute in riassunzione chiedevano quanto indicato in epigrafe.
Fissata, in ultimo, udienza cartolare ex art. 352 c.p.c. per il 22.10.24, il Consigliere istruttore, in particolare, con ordinanza 23.10.24, sottoponeva alle Parti, ex art. 101 c.p.c., dando termine fino al
23.11.24, la questione afferente agli effetti del giudicato reiettivo in punto rivendica, in rapporto alla residua pretesa di usucapione nei confronti degli stessi soggetti la cui azione, come detto, di rivendica era stata, con pronuncia definitiva, respinta dalla Corte di Appello, con la prima sentenza, statuizione , appunto, non oggetto di impugnazione di fronte ai Giudici di legittimità.
Acquisiste le note di trattazione sul punto, in esito all'udienza del 3.12.24, il Consigliere istruttore ha trattenuto la causa in decisione, rimettendo al Collegio la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminato il preteso vizio di nullità della citazione in riassunzione, rispetto alla quale occorre osservare che: - erroneamente viene lamentato un errato termine a comparire, quanto lamentato afferendo, in realtà, all'errata indicazione del termine indicato per la tempestiva costituzione nel giudizio, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 394, 342 e 343
c.p.c.; - tale vizio non integra alcuna nullità, considerato che la situazione lamentata va inquadrata nell'art.164 c.p.c., comma 1, ultima ipotesi, ma non è ad essa assimilabile, atteso che la nullità stessa sussiste ove manchino gli avvertimenti di legge;
- nessun difetto, viceversa, sussiste quanto al termine a comparire dato, rispetto al momento della notifica dell'atto di riassunzione, in rapporto alla prima udienza fissata di fronte alla Corte per il giudizio riassunto;
- i convenuti in riassunzione, per inciso, a fronte di un giudizio tendenzialmente “ chiuso” , quale quello di rinvio, non hanno dedotto alcuna lesione concreta delle loro prerogative difensive, svolgendo le difese consentite, costituendosi molto dopo l'errato termine di 70 gg. indicato, tanto da neppure specificare gli effetti di detta, peraltro non sussistente, nullità , a dimostrazione del fatto che l'atto di riassunzione aveva pienamente raggiunto lo scopo cui era destinato, con riferimento all'art. 156, u.c. c.p.c. Tale eccezione, formulata in calce ad ampia trattazione, come da comparsa di costituzione dei convenuti in riassunzione, si appalesa, pertanto, infondata e va respinta.
Passando all'ulteriore questione afferente alla contestazione della legittimazione attiva delle attrici in riassunzione, va precisato che pacificamente si tratta di contestazione relativa alla prova della titolarità dei diritti controversi già in capo a . Persona_2
Orbene, fermo restando che l'onere probatorio afferente alla successione “ iure hereditatis” nel diritto controverso si atteggia necessariamente in modo diverso , tenuto conto delle difese della controparte, sì che l'atto notorio, allegato con la citazione, risulta insufficiente solo in esito alla contestazione avversaria, va osservato che, nel caso di specie, è fondata la difesa delle attrici in riassunzione in forza della quale, confessoriamente, gli attuali convenuti in riassunzione hanno
7 notificato atti processuali afferenti al medesimo giudizio di cui si tratta ( un ricorso, datato 30.11.23, per revocazione della pronuncia della Corte di Cassazione, poi rinunciato), espressamente riconoscendo la qualità di e quale eredi dell'originario ricorrente Parte_1 Parte_2
. Persona_2
Tale condotta è concludente ed assorbente della necessità di ogni ulteriore prova ( che, afferendo ad una specifica contestazione dei convenuti non è dato comprendere perché avrebbe dovuto essere preclusa di fronte a questa A.G.).
Sussiste, pertanto, la titolarità del diritto controverso in capo alle attrici in riassunzione, le quali, oltre ad essere chiamate all'eredità, hanno anche accettato la stessa con certezza, a fronte di quanto fatto valere di fronte a questa Corte, il tutto in via assorbente del fatto che risulta anche agli atti processuali di primo grado che era la madre di come da verbale di prove Parte_1 Per_2 orali, con dichiarazione resa di fronte al Giudice di allora, in data 23.5.2016.
Non fondata è, parimenti, qualsivoglia contestazione circa l'eventualità di altri eredi, in tesi litisconsorti, atteso che un'eccezione di tal fatta richiede anche l'allegazione effettiva dei soggetti asseritamente pretermessi, allegazione del tutto mancante nelle difese dei convenuti in riassunzione.
Merita, in ultimo, di essere affrontata la questione su cui il Consigliere istruttore ha fatto interloquire le Parti ex art. 101 c.p.c., come da ordinanza sopra indicata.
A tal riguardo, deve essere chiarito, oggetto del presente giudizio di rinvio è solo la domanda di usucapione in origine formulata in via riconvenzionale da , la pronuncia della Corte Persona_2 di Appello, che, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l'azione di rivendica dell'allora Seminario Vescovile essendo passata in giudicato, ciò anche rispetto all'avente causa del CP_1 medesimo, costituitosi nella presente causa.
Orbene, in merito, circa la questione della legittimazione passiva della domanda in riassunzione, considerato il citato giudicato, osserva la Corte come ogni dubbio debba risolversi alla luce delle prospettazioni di chi invoca la pronuncia di acquisto della proprietà ex art. 1158 c.c. e rispetto a chi contesta la stessa, ciò essendo sufficiente a garantire un valido contraddittorio ( salve eventuali azioni di terzi rimasti estranei al giudizio): in tal senso merita di essere riportato quanto spiegato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza sez. 2, n.19145, 1.8.2017, ove, in tema di usucapione dei diritti reali, a pag.7, sub par. 9, si legge: “Parimenti è fondato il quarto motivo, per la parte in cui i ricorrenti si sono doluti della violazione delle norme in tema di usucapione immobiliare. In proposito, effettivamente è incorsa in errore la corte d'appello nella parte della sentenza impugnata con cui ha statuito l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'usucapione della striscia di terreno (in subordine rispetto alla proprietà per titolo), in quanto - a dire della corte locale - essa andrebbe fatta accertare nei confronti dei proprietari del bene che si ritiene usucapito. Tale principio non può essere condiviso in quanto si pone in contrasto con la disciplina normativa degli artt. 1158 ss. cod. civ. che, considerando l'usucapione come un modo d'acquisto della proprietà, consentono all'acquirente del diritto immobiliare per uso protratto nel tempo mediante possesso accompagnato dai requisiti legali di usufruire dell'intera gamma dei rimedi processuali posti a tutela del titolare dei diritti reali, tra i quali l'azione negatoria. In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. 28/08/2015, n. 17270) ha ribadito che chi vanti l'acquisto
a titolo originario per usucapione può chiederne l'accertamento nei confronti di chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio…”.
Superato, dunque, ogni dubbio sul punto, a fronte della peculiare situazione determinatasi, può passarsi al merito della decisione devoluta al Giudice del rinvio.
A riguardo, reputa, tuttavia, la Corte di dover muovere chiarendo la valenza degli eterogenei istituti rappresentati dalla successione nel possesso, ex art. 1146, c.1, c.c., e dall'accessione nel possesso, ex comma 2 di tale norma, occorrendo anche premettere in cosa consista effettivamente
8 il possesso “ ad usucapionem”, con particolare riferimento sia al “corpus”, che all'”animus”, il tutto così da illustrare le risultanze probatorie, rispetto ai corretti parametri normativi di riferimento.
Ciò detto, l'art.1146 c.c. disciplina, al comma 1, la successione nel possesso, quale trapasso,
“ mortis causa”, in capo all'erede, del possesso medesimo, quale fenomeno che si verifica “ ipso iure” all'apertura della successione e che consente all'erede stesso, proprio in forza di tale qualità, di unire, ove occorrente, il proprio possesso a quello del dante causa, ai fini dell'usucapione ( fattispecie cui fanno riferimento i precedenti giurisprudenziali citati dalle attrici Cass., sez.2,
29.3.2001, n. 4630, e Cass., sez. 3, 26.6.07, n. 14760).
Al secondo comma, sempre l'art. 1146 c.c., disciplina, invece, l'accessione nel possesso, fondata su rapporti “ inter vivos” fra il primo ed il secondo possessore: in merito occorre riportare l'orientamento interpretativo costante e condivisibile della Suprema Corte, come da pronuncia sez, 2, n.8579, 27.3.23, secondo cui: “In tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene.” ( in tal senso anche Cass. sez. 2, n. 20715 del 13/08/2018 , per la quale:” In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore
a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa””)
La diversità fra i due istituti risulta, pertanto, evidente ed ogni confusione non trova spazio, essendo pacifico ed incontestato, nel caso in esame, che la ed il fossero fra loro CP_6 Per_2 estranei, né è mai stato allegato e ancor meno provato che la donna avesse nominato erede il medesimo, con l'effetto che ogni pretesa di usucapione da parte dell'originario convenuto Per_2 non può che articolarsi in termini di accessione del possesso, ove si chiami in causa, onde comporre i 20 anni occorrenti ex art.1158 c.c., la condotta idonea della stessa. CP_6
Circa, ancora e comunque, i presupposti in sé dell'usucapione ai sensi di detta ultima norma, giova rammentare che ( ex plurimis Cass., sez.n. 18392, 24.6.2006): “ Ai fini della configurabilità del possesso “ ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.” Con particolare riferimento, poi, all'elemento soggettivo che deve sostenere la condotta del possessore “ad usucapionem”, la Suprema Corte ha avuto, inoltre, modo di chiarire
(Cass.sez. 2, n. 4444 del 27/02/2007 ) che: “ Ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri”. Sul punto, va sottolineato, è stato anche aggiunto (Cass., sez. 2, n. 10230, 15.7.02) che: “ L'
“animus possidendi”, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere
9 di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà…”, con la precisazione che ( Cass., sez. 6-2, n. 14593, 4.7.11): “ La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene;
non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene”.
In forza di tale premesse, osserva la Corte, occorre, dunque, una compiuta disamina dell'esito delle prove orali, dedotte in primo grado, ma ammesse ed assunte nel primo giudizio di appello, il tutto come segue.
La teste , all'udienza del 25.5.2016, nipote di : Testimone_1 CP_6
- attestava che la congiunta aveva sempre posseduto, fino alla morte avvenuta il 12.3.03, il fondo “ de quo” e la relativa costruzione, risalente a 40/50 anni prima, il tutto rammentando che la medesima era morta in ospedale, dopo una degenza di cui non ricordava la durata, a fronte CP_6 della deduzione, comunque, della durata di 1 mese;
-confermava che la zia aveva prima adibito la costruzione a lavorazione delle fronde e poi ad abitazione, facendo risalire il tutto a 46/48 anni prima, per, dunque, riferire che Persona_2 aveva iniziato ad abitare nella medesima costruzione ed a coltivare la terra quando aveva 15/16 anni, proseguendo nei seguiti, così da dare conto che: “…il fondo e la costruzione di cui è causa sono sempre stati utilizzati dapprima dalla dante causa e dopo dal convenuto…”( cap.7 di parte memoria 9.5.2014, risposta “ è vero”), tenendo puliti i beni dai rovi ed erbacce e poi per la Per_2 coltivazione degli alberi da frutto, oltre che abitando la costruzione;
- riferiva, rispetto ad un capitolo che prevedeva espressamente, quale premessa: “ vero che dapprima la Sig,ra ed ora il convenuto si dedica alla cura ed alla coltivazione del fondo…” ( CP_6 cap. 8 di parte memoria 9.5.14) , che quanto dedotto corrispondeva alla verità, sì che il Per_2 aceva propri anche dei frutti, tipo limoni, mentre la lavorazione del fogliame la curava la zia;
Per_2
- confermava, ancora, che il stesso aveva iniziato a vivere nella casetta da quando Per_2 aveva 15/16 anni, rispetto ad una domanda che collocava, al di là del termine “ possesso”, un'attività di godimento da parte del medesimo a decorrere dal 1993, il tutto desumibile anche dal Per_2 capitolo successivo sub 10, ove si assumeva, con uguale conferma, che l'uomo avesse “ …dalla predetta epoca…” , a propria cura e spese, provveduto alla risistemazione della struttura;
- confermava, parimenti, in tal senso la risposta positiva al capitolo 12 della citata memoria, con riferimento al fatto che: “…il sig, dal '93 circa è sempre stato nel possesso delle chiavi Per_2 della struttura per cui è causa e del portoncino in legno sito nella via Asse di in Persona_1 corrispondenza del muro che delimita la predetta via e il fondo…”;
- assumeva di non essere a conoscenza di contestazioni della proprietà, per poi, affermare che nulla sapeva circa il fatto se qualcuno avesse impartito indicazioni sulla gestione del fondo alla e/o al CP_6 Per_2
La stessa , attuale attrice in riassunzione, in allora capace di testimoniare: Parte_1
- confermava il ruolo della nella gestione del fondo e costruzione di cui si tratta, da oltre CP_6
40/50 anni, fino alla morte avvenuta il 12.3.03, dopo un mese di degenza;
- confermava che la costruzione ivi presente era stata adibita dalla , inizialmente alla CP_6 lavorazione delle fronde e poi, già da 40/50 anni, ad abitazione, rammentando che la donna
10 aveva effettuato la trasformazione, pur restando in legno la struttura, struttura che prima era una baracca;
- affermava che suo figlio, ancora quindicenne, in particolare a novembre Persona_2
1992, si era allontanato dalla casa familiare, per rabbia e contrasti con gli adulti, ed era andato ad abitare dalla , nella citata casetta, da quel momento occupandosi del fondo CP_6 ed rimanendo ivi ad abitare, con tanto di chiavi di casa: “ …come se fosse un figlio della Sig.
” ( risposta a citata memoria cap. 6); CP_6
- confermava quanto indicato nel capo 7, circa gestione del fondo e dell'abitazione, anche rispetto alla sequenza cronologica indicata (“…dapprima dalla dante causa e dopo dal convenuto…”;
- confermava, ancora, quanto detto dalla precedente teste circa le attività che il e la Per_2
svolgevano e circa il fatto che il figlio facesse propri i frutti degli alberi, secondo la CP_6 sequenza temporale già indicata, chiarendo che dalla morte della medesima l'uomo CP_6 non aveva più lavorato le fronde degli alberi;
- assumeva, a conforto delle proprie affermazioni, che il figlio aveva ivi abitato da quando aveva 15 anni, da quel momento curandosi di manutenere la casetta riparando finestre ed altro in legno, per poi confermare che dalla fine del 1992 il figlio aveva avuto le chiavi di casa, rammentando che il terreno era già da prima recintato e che vi era un cancello, così da chiarire che il figlio medesimo passava da una porta di legno di cui aveva le chiavi, specificando che tali chiavi erano state date al ragazzo dalla . CP_6
Circa quest'ultima, inoltre, va detto che entrambe dette testimoni confermavano che la donna collaborava con l'allora Parroco di San Nicola da Tolentino nei lavori casalinghi. Orbene, osserva la Corte come tali deposizioni, che dovrebbero sostenere gli assunti delle attuali attrici in riassunzione, in realtà, li smentiscono, poiché descrivono una stabile situazione di possesso da parte della , mantenuto fino alla di lei morte, la quale ebbe ad CP_6 ospitare un minore in difficoltà, coinvolgendolo nelle di lei attività di sfruttamento del fondo, in modo tale da escludere un effettivo possesso del ino al 12.3.03. Per_2
E', in sostanza, di ogni evidenza come qualsivoglia utilizzo dei beni immobili di cui si tratta sia avvenuto da parte del quale, a ben vedere, ospite bisognoso della , la quale, Per_2 CP_6 donna sola e , nel tempo in condizioni sempre più precarie, si faceva aiutare dal giovane, delegandogli attività che già ella svolgeva e continuava a svolgere.
A tal riguardo, merita, d'altra parte, di essere sottolineato che nel 1992 il Per_2 medesimo era un minorenne, arrabbiato con la famiglia, che aveva trovato un rifugio fisico e, per così dire, educativo ed affettivo nel convivere con la predetta , l'unica in capo alla quale CP_6 poteva ravvisarsi un effettivo possesso.
Tale situazione, occorre evidenziare, si è protratta fino al decesso dalla donna, al di là dei suggestivi capitoli e dei suggestivi convincimenti di dette testimoni, risultando anche chiaro come, financo nel mese di ricovero anteriore alla morte, il altro non fosse che un Per_2 detentore di terreno e casa in attesa del rientro alla . CP_6
Dette considerazioni trovano ulteriore conferma nelle altre deposizioni acquisite al processo su richiesta dello stesso atteso che: Per_2
-il teste , all'udienza del 23.11.2016: Testimone_2
- dichiarava che la casetta ed il terreno di cui è causa erano occupati da una vecchina, che si chiamava , poi deceduta, chiarendo che il abitava con lei: “…in quanto i CP_6 Per_2 suoi genitori si erano separati e lui era un po' sbandato. Cosicchè la sig.ra lo ha CP_6 accolto sin dalla fine del 1992 o dall'inizio del 1993,”
- ricordava di essere andato, assieme al padre del che portava soldi e cibo al figlio, a Per_2 casa della donna, la quale ivi lavorava le fronde e abitava, rammentando, ancora, che il
11 ragazzo entrava ed usciva liberamente dal cancello del terreno, non ricordando, invece, di averlo visto coltivare la terra;
- nel rispondere al cap. 7, secondo la sequenza cronologica già indicata nel capitolo stesso, si richiamava a quanto sopra, per poi affermare, compulsato dal Difensore, di aver visto il
“ …occupare la casetta in questione e transitare nel terreno antistante, presumo in Per_2 via continuativa. O meglio posso dire che ciò avvenne in via continuativa.”, salvo specificare, comunque, nella risposta al successivo capitolo: “ Vidi la sig.ra occuparsi della CP_6 coltivazione e pulizia del terreno predetto quando era in vita…”;
- dichiarava e confermava, a fronte dei capitoli 9, 10 e 11, che il ragazzo aveva “occupato” la casetta ed il terreno da quando aveva 16”, e che ivi aveva fatto opere di manutenzione in particolare mettendo a posto il tetto perché “ ci pioveva dentro” , senza alcuna specificazione ulteriore;
- assumeva di supporre che il ragazzo, dal 1992/1993, avesse le chiavi di casa, rammentando che effettivamente, per un anno o due, non meglio specificati, tale Persona_3 depositava delle moto in una baracchetta posta a fianco di quella che occupata dalla CP_6
e dal Per_2
-il teste , inoltre, marito della ( ma non padre del , in data Testimone_3 Parte_1 Per_2
21.6.2017:
- affermava di aver visto la in una sola occasione, forse nel 1992: “…perché corrisponde CP_6 all'anno in cui è andato ad abitare con tale signora presso la costruzione di Persona_2 cui è causa. All'epoca lui aveva quindici anni circa, la signora lo aveva preso ad abitare con sé per amicizia e compassione perché lo vedeva sempre in strada che giocava, coi genitori non voleva stare e al tempo stesso lui l'aiutava nei lavori. Le piante di agrumi che tuttora sono presenti c'erano già nel 1992, prima volta in cui vidi la costruzione che riconosco nelle foto che mi si rammostrano”;
- confermava che la lavorazione del “ verde” avveniva in una baracchetta vicina a quella abitata, aggiungendo che dal 1992 il veva vissuto con la fino alla di lei morte, Per_2 CP_6 rimanendo in loco anche dopo, così da specificare: “ Vi abita tuttora. Aiutava la nel CP_6 tagliare l'erba nell'appezzamento di terreno intorno e a sistemare il giardino…”, ciò perché così riferitogli dalla madre del ragazzo e in parte visto quando accompagnava quest'ultima a visitare il figlio;
- dichiarava, ulteriormente, che dopo la morte della , il aveva continuato ad CP_6 Per_2 abitare nello stesso posto, pulire il terreno e tagliare l'erba, non sapendo dire se il Per_2 medesimo avesse fatto opere di manutenzione a sua cura e spese, ricordando, invece, il libero accesso che lo stesso aveva all'immobile;
- rammentava, nel dire di non essere a conoscenza di eventuali pretese di rivendica, che la era, di fatto, la “ perpetua” del Parroco e che il veva consentito a certo CP_6 Per_2 Per_3 di depositare motorini nello spazio esterno alla costruzione, tra il muro e la pianta di limoni, non sapendo, tuttavia, collocare ciò nel tempo;
-il teste , in ultimo, sempre all'udienza del 21.6.17, per parte sua: Testimone_4
- ricordava che , in esito allo sfratto avuto dalla propria officina, nel 1994, si era messo a cercare un magazzino, per poi collocare due o tre moto all'interno della baracca segnata nello schizzo allegato al verbale, su autorizzazione di PA , della Parrocchia ivi Tes_5 sita, ponendo le restanti moto e cianfrusaglie in un distinto magazzino, ove la lavorava CP_6 il verde, , detta anche o “ la tedesca”, che abitava dentro la baracca, il tutto per, CP_6 Per_4 dunque, dire di non essersi mai più recato in loco fino al 2004, quando qualcuno aveva messo fuori le moto stesse, ciò non sapendo dire se con la donna citata abitasse anche un ragazzo.
12 In forza di tutto quanto sopra, ancora una volta, risulta del tutto chiaro come manchi con evidenza la prova dell' “animus” di rispetto al periodo in cui egli fu ospite dalla Per_2 CP_6 medesima, in cambio di aiuti e compagnia, oltre che affetto: ogni diversa ricostruzione è in netto contrasto con i dati di realtà, desumibili dalle prove orali, risultando, altresì, evidente come qualsivoglia attività di gestione del fondo avvenisse su indicazione della donna, che appariva l'unico effettivo soggetto che esercitava le prerogative dominicali, emergendo un “ cambio di passo” solo dal 2004, dopo il di lei decesso. Tale conclusione istruttoria, occorre sottolineare, risulta ancor più pregnante rispetto al periodo in cui il ra minorenne, fino, dunque, al 27.11.1995, data fino alla quale il giovane Per_2 aveva vissuto una collocazione extrafamiliare non autorizzata, quale ospite della , mossa CP_6 da compassione, per essere ivi visitato dai genitori, che litigavano, con finalità di contenimento, il tutto ben lungi da consentire di ravvisare comportamenti “ uti dominus” nel senso voluto dalla giurisprudenza, come sopra richiamata.
Fermo quanto precede, neppure può tacersi, peraltro, che, a ben vedere, anche dall'originaria comparsa di costituzione e risposta del emergeva una rappresentazione Per_2 di tal fatta, tanto che, in detto atto, non a caso, lo stesso in allora convenuto aveva invocato l'applicazione del principio di accessione del possesso: si legge, infatti, a pag. 3 di tale atto processuale, con valore probatorio per nulla neutro, a sostegno della pretesa usucapione quanto segue: “ …Vero è altresì come il conchiudente fosse solito recarsi presso la predetta sig.ra
pressochè quotidianamente e, ciò fino alla sua morte e, ancor prima del suo decesso, in CP_6 forza del legame affettivo che li legava, quest'ultimo sia proseguito nel possesso già esercitato dalla sua dante causa nella costruzione de qua con le medesime modalità…” Dette acquisizioni e valutazioni, occorre porre in risalto, non sono incompatibili, né smentite dalle ulteriori prove orali assunte, come da verbale 12.10.2016, rispetto al capitolato
10.4.2014 del , originario attore ed appellato, prove che semmai offrono indici, pur CP_1 alquanto generici, di promiscuità nel possesso di parte dei beni controversi, dopo la morte della
. CP_6
In tal senso infatti:
- il teste ha riferito una pretesa occupazione abusiva dell'immobile in Testimone_6 questione da tale , per due anni, dopo il decesso della donna, quale deposito di moto Per_3 usate, collocando financo nel 2006 “ l'occupazione” da parte del del locale stesso, non Per_2 meglio specificato, il tutto precisando, comunque, di essere a conoscenza dei fatti, per essere stato ivi parroco, dal 2003 al 2013, sì da non poter riferire alcunchè per il periodo anteriore al decesso di , avvenuto il 12.3.03, salvo rammentare una richiesta di uso di CP_6 un'abitazione da parte del tesso e, financo dei di lui genitori, dopo, pare, la morte della Per_2 precedente occupante, condotte queste non compatibili con qualsivoglia possesso “ ad usucapionem” dei beni in esame;
- la teste , senza saper collocare nel tempo la morte della , ha Testimone_7 CP_6 confermato un uso del locale, abitato dal quale deposito di motocicli circa 10 anni prima, Per_2 senza saper attribuire tale uso a soggetti specifici, né, in particolare, sapendo dire da quando il stesso utilizzasse il locale medesimo e così da quando lo avesse “ occupato”, il tutto Per_2 rammentando la quale abitante dell'immobile, ma non l'allora appellante, il quale, invece, CP_6 le aveva chiesto, mentre era Parroco il ( dunque dal 2003 in poi), se avesse qualcosa Tes_6 in contrario a che lui andasse ad abitare ivi;
- i testi , , , sempre alla stessa udienza Testimone_8 Testimone_9 Tes_10 del 12.10.2016, hanno confermato un uso dell'immobile controverso, poi abitato dal Per_2 quale deposito di moto, senza saper dire con esattezza il periodo di riferimento, né quando il medesimo avesse iniziato ad “occupare” l'immobile , facendo riferimento, in ogni caso, Per_2
13 ad un periodo successivo alla morte della : il citato ,in particolare, affermava: “ CP_6 Tes_9
Escludo che il ccupasse il locale quando era in vita la ed anche quando vi era il Per_2 CP_6
” , mentre, a sua volta, la faceva risalire l' “occupazione” del circa nove Per_3 Tes_10 Per_2 anni prima, anche tale testimone assumendo di essere certa che ciò non risalisse ad epoca anteriore alla morte della citata . CP_6
Dette deposizioni, va evidenziato, pur confliggendo con quanto affermato da Tes_4
, circa l'epoca della collocazione in loco dei suoi beni ( ma non, nella sostanza, rispetto
[...] al periodo di ritiro delle moto), in ogni caso non confliggono con le considerazioni già svolte circa la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del possesso “ad usucapionem” in capo al almeno fino alla morte della . Per_2 CP_6
Alla luce di quanto precede, ogni prospettazione alternativa, contestata in sede di riassunzione, circa la superfluità, comunque, dell'accessione del possesso della , sul CP_6 presupposto di un possesso “uti dominus” da parte del dal 1992/1993, non trova, a Per_2 maggior ragione, alcun riscontro ed è anzi, come detto, smentita da tutto quanto sopra acquisito al processo.
Sul punto, in via assorbente di ogni questione relativa alla tempestività o meno di tale diversa prospettazione, rispetto al diritto di proprietà vantato ( rientrante fra quelli autodeterminati), di ogni evidenza è come il convincimento espresso dalla Corte risulti dirimente, ove si tenga conto che la citazione del Seminario in causa venne notificata il 25.11.2013, quando ancora il 20 anni prima, neppure aveva compiuto il 16° anno. Per_2
In conclusione, reputa la Corte , è da escludersi che il abbia posseduto “ uti Per_2 dominus “ al fine di vedersi riconosciuta l'usucapione dei beni di cui è causa, tale possesso essendo ravvisabile, semmai, nel periodo successivo al decesso della , avvenuto il CP_6
12.3.2003, dovendo ancor più escludersi che, vivente la donna che lo ospitava, in particolare negli anni dal novembre 1992 in poi, fino ad epoca comunque incompatibile con un ventennio, il medesimo, minorenne, poi giovanissimo, come detto in conflitto con i familiari e come Per_2 tale accolto dalla stessa, sia stato qualcosa di più che un ospite e un giovane da aiutare, CP_6 con esclusione, pertanto, di ogni possibile intenzione del giovane stesso di far valere proprie pretese dominicali.
Residua, dunque, da affrontare la fondatezza o meno dell'invocata “ accessione del possesso”, fattispecie rispetto alla quale, richiamate le premesse in diritto ed in fatto, tali da escludere qualsivoglia successione del possesso, non può che prendersi atto che nessun titolo potenzialmente idoneo è stato prospettato, la giurisprudenza dedotta dalle odierne attrici in riassunzione non essendo pertinente, poiché afferente, come già rammentato, all'eterogena fattispecie della successione nel possesso.
Le difese finali, in ultimo, non offrono elementi meritevoli di ulteriore trattazione.
A fronte di quanto sopra, per l'effetto, la domanda di usucapione, dedotta nel presente giudizio di rinvio, non può che essere respinta, mancando la prova che il bbia acquisito Per_2 la proprietà dei beni controversi ex art.1158 c.c.
La regolazione delle spese di lite, sia nel grado di legittimità, la cui liquidazione è stata rimessa alla Corte, sia del presente grado di giudizio, non possono prescindere dalla peculiarità della situazione, anche processuale, determinatasi, rispetto ad un primo gravame , fondato per un motivo, come da sentenza passata in giudicato, ma non per l'altro, motivo, tuttavia, a seguito di annullamento per omessa pronuncia, risultato, in ogni caso, infondato.
Devesi, allora, valorizzare quanto sopra, ravvisando le ragioni di cui all'art.92, comma 2,
c.p.c., rispetto alla sostanziale reciproca soccombenza e, come detto, alla particolarità della fattispecie, per addivenire ad una completa compensazione delle spese di lite del grado di
14 legittimità e del presente giudizio di rinvio ( non potendosi, per la stessa ragione, ravvisare i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella giudizio di rinvio in esito all'annullamento della sentenza n.1107/19, 17.7.19, emessa dalla Corte d'Appello di GE , in forza e nei limiti dell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione, n° 12643/2023, pubblicata il 10.05.2023, la Corte, ferma, per giudicato, la statuizione di rigetto della domanda di rivendica di cui alla sentenza citata n.1107/2019, così provvede:
RIGETTA la domanda di usucapione proposta come da atto di citazione in riassunzione da Parte_1
e , quali eredi di;
[...] Parte_2 Persona_2
COMPENSA integralmente le spese di lite fra la Parti, sia del giudizio di legittimità, che del giudizio di rinvio per riassunzione.
GE, lì 10.12.2024
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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